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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/09/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8689/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 31/07/2024 da
, con il proc. e dom. avv. LODOLO SABRINA, Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv. VENIR ANNALISA, Parte_2
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 31/07/2024, i signori e hanno presentato, ai sensi degli Parte_1 Parte_2
artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza 479/2024, emessa dal Tribunale di Udine in data 19/12/2024 e pubblicata il 27/12/2024, nel procedimento n. 8689/2024
1 R.G., l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
- preso atto che la sentenza è passata in giudicato il 12/05/2025;
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 19/12/2024);
Per_
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (l'08/11/2016) e Per_1
(l'01/12/2020), entrambi minorenni;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
26/05/2018 in UDINE (UD), tra , nato a [...] il Parte_1
26/02/1979, e , nata a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
Per_
1. dispone che i figli minori e rimangano affidati in via Per_1
condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la quale dichiara di rinunciare all'assegnazione della casa coniugale ed asporterà gli arredi e corredi come da elenco sottoscritto tra le parti, per trasferirsi, unitamente ai bambini, presso altra idonea abitazione entro l'anno 2024, portando con sé i propri effetti personali e/o di proprietà esclusiva nonché quelli necessari ai figli.
2. Dà atto che l'esercizio della responsabilità sui minori competerà ad entrambi i genitori per quanto concerne le decisioni di maggiore
2 interesse relative all'educazione, istruzione e salute dei figli, che pertanto dovranno essere assunte di comune accordo nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
Per tutte le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, l'esercizio della responsabilità sui figli competerà invece, separatamente, al genitore presso il quale gli stessi si troveranno in quel periodo.
Per_
3. Dispone che il padre tenga con sé i figli e secondo la Per_1
seguente calendarizzazione:
1^ settimana: il giovedì ed il venerdì dall'uscita di scuola, pernotto incluso in entrambe le giornate e riaccompagnamento degli stessi il sabato mattina a scuola (in caso di frequenza) o presso altro luogo concordato tra i genitori.
2^ settimana: dal giovedì all'uscita di scuola fino alle ore 19:00 della domenica (in periodi di frequenza scolastica) oppure, in periodi di vacanza, sino al successivo lunedì mattina, con impegno a portarli in orario al centro estivo o presso l'abitazione della madre entro le ore 07:30.
Dà atto che i genitori si divideranno equamente i trasporti dei bambini da e per le rispettive residenze.
4. Dispone che, ad anni alterni, i figli suddividano le vacanze natalizie con ciascun genitore come segue: dal 23 al 29 dicembre con uno/a e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro/a.
5. Dispone che, ad anni alterni, i figli trascorrano con ciascun genitore il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, suddividendo al 50% tra loro il tempo residuo delle vacanze pasquali.
3 6. Dispone che durante le vacanze estive ciascun genitore veda e tenga con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, da comunicare per iscritto almeno un mese prima all'altro o a mezzo e- mail o via whatsapp.
7. Dispone che le vacanze natalizie e pasquali rimangano suddivise a metà tra i genitori ed i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno,
Pasqua e Lunedì dell'Angelo tra loro alternati.
8. Dispone che il sig. corrisponda mensilmente alla Parte_1
sig.ra , entro il giorno 5, un assegno per il Parte_2
mantenimento in favore dei figli di € 1.000,00 (€ 500,00 per ognuno), che sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT a partire dal mese di luglio 2025 e che, in deroga a quanto indicato nel
Protocollo n. 3472/2015 dd. 28/08/2015 di questo Tribunale, non è comprensivo del costo della mensa scolastica, che pertanto rimarrà
a carico di ciascun genitore per il 50%.
9. Dispone che il sig. contribuisca nella misura del 50% Parte_1
alle spese straordinarie, necessarie o concordate dei figli, per la cui classificazione si rinvia al Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, sez. di Udine, prot. n. 3472/2015 dd.
28/08/2015 del medesimo Tribunale, che entrambi i coniugi dichiarano di conoscere. In particolare, saranno suddivise al 50% le spese per i centri estivi dei bambini, per il corso di chitarra e di judo
Per_ di e per il corso di danza per (da settembre 2024) Per_1
nonché per la mensa scolastica di entrambi i figli.
4 10. Dà atto che il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria o per la mensa scolastica avrà diritto al rimborso alla scadenza del versamento della mensilità ordinaria del mese successivo.
11. Dà atto che gli assegni unici familiari spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50%.
12. Dà atto che le detrazioni fiscali per carichi di famiglia verranno suddivise al 50% ciascuno.
13. Dà atto che i genitori prestano l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
14. Dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e che quindi nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento e/o di alimenti
15. Dà atto che al solo fine di raggiungere la consensualità dell'accordo, pur non riconoscendone sussistere i presupposti, il sig. ha Pt_1
accettato di suddividere al 50% con la sig.ra il saldo di € Pt_2
16.635,00 presente sul conto corrente cointestato tra i coniugi presso la Banca di Udine, filiale di Piazzetta Belloni, individuato con
IBAN [...]. L'operazione ha già avuto luogo ed il conto corrente è stato già estinto in data 28/06/2024.
16. Dà atto che con quanto sopra pattuito, le parti dichiarano di avere regolato e composto ogni aspetto patrimoniale ed economico tra loro intercorrente e, con l'esatto adempimento di quanto ivi previsto, reciprocamente dichiarano di nulla avere ulteriormente a che pretendere l'uno dall'altra, neppure per i pregressi rapporti.
17. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
5 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 54, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2018.
Udine, li 25/09/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8689/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 31/07/2024 da
, con il proc. e dom. avv. LODOLO SABRINA, Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv. VENIR ANNALISA, Parte_2
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 31/07/2024, i signori e hanno presentato, ai sensi degli Parte_1 Parte_2
artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza 479/2024, emessa dal Tribunale di Udine in data 19/12/2024 e pubblicata il 27/12/2024, nel procedimento n. 8689/2024
1 R.G., l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
- preso atto che la sentenza è passata in giudicato il 12/05/2025;
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 19/12/2024);
Per_
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (l'08/11/2016) e Per_1
(l'01/12/2020), entrambi minorenni;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
26/05/2018 in UDINE (UD), tra , nato a [...] il Parte_1
26/02/1979, e , nata a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
Per_
1. dispone che i figli minori e rimangano affidati in via Per_1
condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la quale dichiara di rinunciare all'assegnazione della casa coniugale ed asporterà gli arredi e corredi come da elenco sottoscritto tra le parti, per trasferirsi, unitamente ai bambini, presso altra idonea abitazione entro l'anno 2024, portando con sé i propri effetti personali e/o di proprietà esclusiva nonché quelli necessari ai figli.
2. Dà atto che l'esercizio della responsabilità sui minori competerà ad entrambi i genitori per quanto concerne le decisioni di maggiore
2 interesse relative all'educazione, istruzione e salute dei figli, che pertanto dovranno essere assunte di comune accordo nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
Per tutte le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, l'esercizio della responsabilità sui figli competerà invece, separatamente, al genitore presso il quale gli stessi si troveranno in quel periodo.
Per_
3. Dispone che il padre tenga con sé i figli e secondo la Per_1
seguente calendarizzazione:
1^ settimana: il giovedì ed il venerdì dall'uscita di scuola, pernotto incluso in entrambe le giornate e riaccompagnamento degli stessi il sabato mattina a scuola (in caso di frequenza) o presso altro luogo concordato tra i genitori.
2^ settimana: dal giovedì all'uscita di scuola fino alle ore 19:00 della domenica (in periodi di frequenza scolastica) oppure, in periodi di vacanza, sino al successivo lunedì mattina, con impegno a portarli in orario al centro estivo o presso l'abitazione della madre entro le ore 07:30.
Dà atto che i genitori si divideranno equamente i trasporti dei bambini da e per le rispettive residenze.
4. Dispone che, ad anni alterni, i figli suddividano le vacanze natalizie con ciascun genitore come segue: dal 23 al 29 dicembre con uno/a e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro/a.
5. Dispone che, ad anni alterni, i figli trascorrano con ciascun genitore il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, suddividendo al 50% tra loro il tempo residuo delle vacanze pasquali.
3 6. Dispone che durante le vacanze estive ciascun genitore veda e tenga con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, da comunicare per iscritto almeno un mese prima all'altro o a mezzo e- mail o via whatsapp.
7. Dispone che le vacanze natalizie e pasquali rimangano suddivise a metà tra i genitori ed i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno,
Pasqua e Lunedì dell'Angelo tra loro alternati.
8. Dispone che il sig. corrisponda mensilmente alla Parte_1
sig.ra , entro il giorno 5, un assegno per il Parte_2
mantenimento in favore dei figli di € 1.000,00 (€ 500,00 per ognuno), che sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT a partire dal mese di luglio 2025 e che, in deroga a quanto indicato nel
Protocollo n. 3472/2015 dd. 28/08/2015 di questo Tribunale, non è comprensivo del costo della mensa scolastica, che pertanto rimarrà
a carico di ciascun genitore per il 50%.
9. Dispone che il sig. contribuisca nella misura del 50% Parte_1
alle spese straordinarie, necessarie o concordate dei figli, per la cui classificazione si rinvia al Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, sez. di Udine, prot. n. 3472/2015 dd.
28/08/2015 del medesimo Tribunale, che entrambi i coniugi dichiarano di conoscere. In particolare, saranno suddivise al 50% le spese per i centri estivi dei bambini, per il corso di chitarra e di judo
Per_ di e per il corso di danza per (da settembre 2024) Per_1
nonché per la mensa scolastica di entrambi i figli.
4 10. Dà atto che il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria o per la mensa scolastica avrà diritto al rimborso alla scadenza del versamento della mensilità ordinaria del mese successivo.
11. Dà atto che gli assegni unici familiari spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50%.
12. Dà atto che le detrazioni fiscali per carichi di famiglia verranno suddivise al 50% ciascuno.
13. Dà atto che i genitori prestano l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
14. Dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e che quindi nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento e/o di alimenti
15. Dà atto che al solo fine di raggiungere la consensualità dell'accordo, pur non riconoscendone sussistere i presupposti, il sig. ha Pt_1
accettato di suddividere al 50% con la sig.ra il saldo di € Pt_2
16.635,00 presente sul conto corrente cointestato tra i coniugi presso la Banca di Udine, filiale di Piazzetta Belloni, individuato con
IBAN [...]. L'operazione ha già avuto luogo ed il conto corrente è stato già estinto in data 28/06/2024.
16. Dà atto che con quanto sopra pattuito, le parti dichiarano di avere regolato e composto ogni aspetto patrimoniale ed economico tra loro intercorrente e, con l'esatto adempimento di quanto ivi previsto, reciprocamente dichiarano di nulla avere ulteriormente a che pretendere l'uno dall'altra, neppure per i pregressi rapporti.
17. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
5 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 54, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2018.
Udine, li 25/09/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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