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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12427/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Gattuso Salvina, in forza di procura speciale in atti Parte_1
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Bellino Gualtiero, in forza di procura Controparte_1 speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente: (come da verbale di udienza del 07.04.2025):
“- assegnazione della casa coniugale, con i relativi arredi, a favore della ricorrente;
il sig. si CP impegna a rilasciare la casa coniugale non oltre il 15.07.2025;
- il sig. verserà alla ricorrente, a decorrere dal rilascio della casa coniugale, l'importo di E CP
220 al mese a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non indipendente economicamente, entro il 10 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesta di Torino. L'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla ricorrente;
- spese di lite compensate.”
Per il P.M.:
pagina 1 di 3 nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 10/06/2000.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 16.05.2006. Per_1
Con ricorso depositato il 10/07/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, disporsi l'assegnazione della casa coniugale a sé, un contributo a carico del resistente per il mantenimento della figlia di E. 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 50% delle spese per il cane nonché l'assegno unico interamente a proprio favore.
Con comparsa di costituzione depositata il 28.03.2025 si costituiva in giudizio CP
non opponendosi alla domanda avversaria di separazione e di assegnazione della casa
[...] coniugale salvo rilascio entro il 31.10.2025, ma chiedendo il rigetto della domanda avversaria di previsione di un assegno mensile per il mantenimento della figlia , salva la suddivisione al 50% Per_1 delle spese straordinarie. In subordine, chiedeva disporsi la previsione di un contributo per il mantenimento della figlia a proprio carico nella misura di 100,00 mensili e, se in misura superiore, instava per la suddivisione al 50% dell'assegno unico.
All'udienza del 07.04.2025 avanti al Giudice Relatore le parti comparivano personalmente alla presenza dei rispettivi difensori. Dopo discussione, le stesse raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza ed instavano nel suo integrale recepimento.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le domande e le difese delle parti consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto ed in diritto.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti in conformità al raggiunto accordo.
PQM
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...]
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, con i relativi arredi, a favore della ricorrente, con termine di rilascio dell'immobile da parte del sig. non oltre il 15.7.2025; CP
DÀ ATTO che il sig. si impegna a rilasciare la casa coniugale non oltre il 15.07.2025; CP
pagina 2 di 3 DISPONE che il sig. versi alla ricorrente, a decorrere dal rilascio della casa coniugale, CP l'importo di E 220 al mese a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non indipendente economicamente, entro il 10 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesta di Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla ricorrente;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il 3.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12427/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Gattuso Salvina, in forza di procura speciale in atti Parte_1
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Bellino Gualtiero, in forza di procura Controparte_1 speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente: (come da verbale di udienza del 07.04.2025):
“- assegnazione della casa coniugale, con i relativi arredi, a favore della ricorrente;
il sig. si CP impegna a rilasciare la casa coniugale non oltre il 15.07.2025;
- il sig. verserà alla ricorrente, a decorrere dal rilascio della casa coniugale, l'importo di E CP
220 al mese a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non indipendente economicamente, entro il 10 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesta di Torino. L'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla ricorrente;
- spese di lite compensate.”
Per il P.M.:
pagina 1 di 3 nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 10/06/2000.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 16.05.2006. Per_1
Con ricorso depositato il 10/07/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, disporsi l'assegnazione della casa coniugale a sé, un contributo a carico del resistente per il mantenimento della figlia di E. 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 50% delle spese per il cane nonché l'assegno unico interamente a proprio favore.
Con comparsa di costituzione depositata il 28.03.2025 si costituiva in giudizio CP
non opponendosi alla domanda avversaria di separazione e di assegnazione della casa
[...] coniugale salvo rilascio entro il 31.10.2025, ma chiedendo il rigetto della domanda avversaria di previsione di un assegno mensile per il mantenimento della figlia , salva la suddivisione al 50% Per_1 delle spese straordinarie. In subordine, chiedeva disporsi la previsione di un contributo per il mantenimento della figlia a proprio carico nella misura di 100,00 mensili e, se in misura superiore, instava per la suddivisione al 50% dell'assegno unico.
All'udienza del 07.04.2025 avanti al Giudice Relatore le parti comparivano personalmente alla presenza dei rispettivi difensori. Dopo discussione, le stesse raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza ed instavano nel suo integrale recepimento.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le domande e le difese delle parti consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto ed in diritto.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti in conformità al raggiunto accordo.
PQM
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...]
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, con i relativi arredi, a favore della ricorrente, con termine di rilascio dell'immobile da parte del sig. non oltre il 15.7.2025; CP
DÀ ATTO che il sig. si impegna a rilasciare la casa coniugale non oltre il 15.07.2025; CP
pagina 2 di 3 DISPONE che il sig. versi alla ricorrente, a decorrere dal rilascio della casa coniugale, CP l'importo di E 220 al mese a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non indipendente economicamente, entro il 10 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesta di Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla ricorrente;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il 3.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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