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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 192/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 18/09/2024
d a
, rappresentata e difesa dall'avv. ACQUAVIVA OGGETTO: Parte_1
e dall'avv. CANZI VALENTINA, elettivamente domiciliata in VIA Comunione e Pt_2
PHILIPS 12 20900 MONZA presso il loro studio Condominio,
APPELLANTE impugnazione di delibera c o n t r o assembleare - spese
, rappresentato e difeso dall'avv. condom. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in VIA G. MARCONI, 3/A 25050 Parte_3
RODENGO SAIANO presso il suo studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 2051/2022 del Tribunale di Brescia terza sezione in pagina 1 di 11 data 19/07/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante: riformare la sentenza n. 2051/2022, pronunciata dal Tribunale di
Brescia in data 29.07.2022 e pubblicata in data 01.08.2022, resa nella causa iscritta
al n. 5174/2019 RG (a cui è stato riunito il n. 823/2020 RG), accogliere
l'impugnativa delle delibere assembleari del 14.12.2018 e 01.02.2019 e, per l'effetto,
dichiarare la nullità o comunque l'annullabilità delle stesse nonché il difetto di
legittimazione processuale del per non avere Controparte_1
prodotto alcuna delibera che autorizzasse l'Amministratore a costituirsi nei giudizi
di primo grado RG 5174/19 e 823/20 riuniti o ne ratificasse successivamente la
costituzione.
In via istruttoria, si chiede fin d'ora disporsi la rinnovazione della CTU contabile sui
bilanci approvati nelle assemblee del 14.12.2018 e del 01.02.2019 al fine di
accertare definitivamente la correttezza o meno dei bilanci impugnati.
Con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle
spese di CTU del primo grado.
Dell'appellato: IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'appello proposto da
per difetto di legittimazione attiva. Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto da e Parte_1
confermare l'impugnata sentenza.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU e ci si
oppone all'ammissione del doc. 3 prodotto da controparte in quanto documento
nuovo.
pagina 2 di 11 Spese di lite relative al primo e al secondo grado di giudizio interamente rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rg 5174/2019
Con atto di citazione notificato in data 28.03.2019 chiedeva Parte_1
dichiararsi la nullità o comunque l'annullabilità della delibera condominiale del
14/12.2018, con la quale era stato approvato il bilancio consuntivo di esercizio
2017/2018 e quello preventivo per la gestione 2018/2019, nonchè della delibera straordinaria del 01/02/2019 tenutasi inconseguenza del ricorso ex art. 700 cpc promossa dalla stessa attrice.
L'attrice eccepiva vizi di convocazione dell'assemblea e dell'applicazione del regolamento condominiale (per errata verbalizzazione), ed inoltre errori nel riparto delle spese condominiali relative al teleriscaldamento e la mancata adozione delle tabelle millesimali redatte nel 2016 dal geom. in sostituzione delle CP_2
precedenti.
Rg 823/2020
Con ulteriore atto di citazione notificato il 17.01.2020 Parte_1
impugnava altresì la delibera condominiale del 25/10/2019 (di approvazione del consuntivo e riparto per esercizio 2018/2019), chiedendo ancora una volta dichiararsi la nullità o comunque l'annullabilità della stessa, sulla base di analoghe motivazioni, sollevando in quella sede anche la questione riguardante illecite modifiche (condomini Gecoedil) non Controparte_3 Controparte_4
autorizzate ad alcune autorimesse che avrebbero modificato i relativi millesimi.
pagina 3 di 11 Si costituiva il protestando la legittimità delle deliberazioni e chiedendo CP_1
il rigetto delle avverse domande. .
Con provvedimento del 18.02.2021 i due procedimenti RG 5174/2019 e RG
823/2020 venivano riuniti per connessione soggettiva e oggettiva.
Il Ctu nominato al fine di verificare la regolare tenuta contabile dei bilanci impugnati in applicazione delle tabelle millesimali adottate, dichiarava di essere impossibilitato,
sulla base della documentazione, a rispondere al quesito.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava le domande di parte attrice compensando le spese di lite.
Riteneva il giudice che:
le doglianze sulle irregolarità formali della convocazione fossero infondate, potendo essere sollevate unicamente dall'eventuale condomino pretermesso ( e non CP_5
riguardando nel caso di specie l'attrice;
ugualmente risultava valida la verbalizzazione con l'elencazione dei presenti e dei relativi millesimi e con espressa indicazione dell'approvazione all'unanimità delle questioni valutate;
l'amministratore ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c ha la legittimazione processuale del e può costituirsi in giudizio ed impugnare una sentenza sfavorevole CP_1
senza previa autorizzazione dell'assemblea (Cass, 18331/2010)
quanto al merito della contestazione di erronea attribuzione delle spese di teleriscaldamento, l'attrice aveva richiesto l'annullamento delle delibere sul presupposto di errori nelle tabelle energetiche, ma non aveva richiesto pagina 4 di 11 l'annullamento e la revisione delle medesime, pertanto le delibere rese in applicazione di quelle vigenti erano valide;
il ctu incaricato aveva poi negato che sulla base della documentazione offerta dall'attrice fosse possibile procedere alla ripartizione delle spese secondo la sua prospettazione, pertanto i vizi dedotti a sostegno dell'impugnazione non erano stati provati.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande Parte_4
già avanzate in primo grado.
Si costituiva il che in via preliminare contestava la legittimazione attiva CP_1
dell'appellante che all'epoca dell'atto introduttivo di primo grado non era più
proprietaria dell'immobile in Condominio e quindi non era legittimata ad agire per impugnare la delibera, nel merito insisteva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 18/09/2024 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante critica il Giudice laddove ha erroneamente fondato la propria pronuncia sulla mancata impugnazione delle tabelle millesimali.
Ritiene che il giudice abbia errato nell'assimilare le tabelle energetiche a quelle millesimali, concludendo che per entrambe fosse necessario che l'attrice ne promuovesse l'impugnazione, mentre ciò non varrebbe, a suo avviso, per le spese di riscaldamento, acqua calda e acqua fredda per le quali lamentava l'errata pagina 5 di 11 applicazione del criterio di ripartizione della spesa previsto per legge.
Il D.Lgs. n. 141 del 18/07/2016 prevede che la quota a consumo non possa essere inferiore al 70%, mentre nel la percentuale adottata è Controparte_6
sempre stata del 61,92%. come sarebbe risultato accertato in altro giudizio di impugnazione (RG 9570/18) della delibera del 26.03.2018, precedente a quelle oggetto del presente giudizio.
All'applicazione di un criterio di ripartizione delle spese diverso da quello di legge conseguirebbe la nullità della relativa delibera.
Con il secondo motivo censura la sentenza ove il giudice non avrebbe considerato la questione dell'errata applicazione del criterio di riparto delle spese di riscaldamento,
acqua calda e fredda (già descritto al motivo 1) e l'utilizzo di una tabella millesimale
(per il periodo antecedente 01.01.2016/30.06.2016) diversa da quella approvata (doc.
5) in sede di assemblea straordinaria del 26/09/2016, come risulterebbe dalla ctu
(doc. 14) resa in altro procedimento relativamente al bilancio 2016/2017 il cui saldo di esercizio veniva poi riportato nel bilancio (01.07.2018/30.06.2019) oggetto della presente impugnazione.
Nel bilancio (2016/2017 per un periodo di 18 mesi) il riparto delle spese sarebbe stato redatto quindi applicando le preesistenti tabelle per il periodo
(01.01.2016/30.06.2016) anteriore all'approvazione, il 26/09/2016, di quelle nuove
(redatte dal geom. 5) applicate poi per il periodo successivo (01/07/2016 CP_7
al 30/06/2017).
Lamenta inoltre che l'amministratore non avrebbe correttamente interpretato le stesse pagina 6 di 11 tabelle ai fini della ripartizione delle spese.
Con il terzo ed quarto motivo .l'appellante lamenta poi lesione del diritto di difesa per avere il Giudice Dott. con ordinanza del 19.11.2021 revocato la Per_1
precedente l'ordinanza (02.09.2021 della Dott.ssa , con la quale era stata Per_2
disposta la convocazione a chiarimenti del CTU Per_3
Ritiene che il CTU, secondo il recente orientamento giurisprudenziale, fosse libero di acquisire la documentazione, relativa al precedente esercizio (2016/2017), ritenuta necessaria allo svolgimento delle sue operazioni, tenuto altresì conto che la CTU
geom e la sentenza n. 1990/2020 (rese in altro procedimento rg 9570/2018- CP_8
docc. 14,19) erano già di per sé sufficienti a rispondere al quesito
Rileva che tale documentazione riferita al bilancio precedente di cui era stata accertata l'irregolarità avrebbe dovuto costituire un punto di partenza di cui il CTU
Geom. incaricato nel presente giudizio doveva tenere conto avendo i Per_3
bilanci qui impugnati un saldo esercizio precedente errato.
Richiama poi la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 1430/22 (doc. 3 fs appellante) che ha dichiarata annullata la delibera impugnata per l'esercizio precedente (2016/2017).
Con il quinto motivo critica l'errata quantificazione del compenso del CTU avendo il Giudice confermato in sentenza quanto già liquidato (€ 1.000, più accessori) a titolo di fondo spese, nonostante il perito non abbia portato a termine l'incarico.
Con il sesto motivo lamentava difetto di legittimazione passiva del nei CP_1
giudizi riuniti (RG 5174/19+823/20) non avendo il conferito espresso CP_1
pagina 7 di 11 mandato all'amministratore .
***
I primi due motivi dell'appello vanno accolti nei termini sotto indicati.
impugnava le delibere condominiali del 14/12.2018, Parte_4
01/02/2019 e del 25/10/2019 con le quali veniva approvato il consuntivo/riparto di esercizio 2017/2018 e quello consuntivo/riparto di esercizio 2018/2019
sostanzialmente per due ordini di motivi ovvero:
-per errata applicazione del criterio di riparto delle spese di riscaldamento, acqua calda e fredda previsto per legge;
-per l'utilizzo di una tabella millesimale (per il periodo antecedente
01.01.2016/30.06.2016) diversa da quella approvata (geom. ) in sede di CP_7
assemblea straordinaria del 26/09/2016, che avrebbe comunque viziato anche il bilancio per i successivi esercizi (oggetto della presente impugnazione), in conseguenza del riportato errato saldo precedente.
A fondamento delle sue pretese l'appellante richiama in particolare la ctu geom
(rg 9570/2018-doc. 14) che aveva ravvisato, ratione temporis, entrambe tali CP_8
irregolarità:
-una percentuale per il contributo volontario del 61,92 % inferiore al minimo normativo del 70 % (ai sensi Decr. Legl. n. 141/2016, articolo 5 modificativo del l'art. 9 del Decre. Leg.o n.10/2014);
-utilizzo di una tabella millesimale, per il periodo 01/01/2016 – 30/06/2016, diversa da quella approvata.
pagina 8 di 11 E ad ulteriore conferma produceva la sentenza Tribunale di Brescia n. Pt_4
1990/2020 del 07/10/2020 (rg 9570/2018-doc. 19) riformata in parte dalla sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1430/22 che aveva dichiarato l'annullamento della delibera 26/03/2018 che aveva ripartito parte delle spese dell'esercizio approvato
(per il periodo 01.01.2016/30.06.2016) secondo le tabelle millesimali precedenti non più in vigore.
La consulenza tecnica così come la sentenza resa in altro procedimento, se legittimamente acquisite al processo, hanno efficacia indiretta di prova documentale e se pur non vincolanti per il giudice, possono da questi essere liberamente valutate,
anche in relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa.
La Suprema Corte (8603/2017;9843/2014) infatti ha chiarito che: “Nei poteri del
giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il
proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od
anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui
cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze
ovvero allegare prove contrarie.
Non è contestata la circostanza che i bilanci consuntivi e i relativi riparti (per gli esercizi 2017/2018 e 2018/2019) approvati nelle delibere qui impugnate riportavano anche il saldo dell'esercizio precedente (per la gestione 2016/2017), lo stesso amministratore nella nota esplicativa per l'esercizio 2017/2018 (doc. 17) conferma tale aspetto (..al totale annuo a carico del singolo condomino va aggiunto il saldo
dell'anno precedente, in modo da legare ogni esercizio con il successivo e garantire
una continuità contabile).
pagina 9 di 11 Ne consegue che le risultanze dell'elaborato peritale sopra richiamato (ctu geom
14) e le sentenze che, in accoglimento della domande di , hanno CP_9 Pt_4
portato all'annullamento della delibera precedente (gestione 2016/2017) hanno rilevanza anche nell'impugnazione delle delibere che qui interessano dato che il consuntivo ed il relativo riparto risultano errati in ragione proprio di quella continuità
contabile che li lega all'esercizio precedente.
Alla luce di quanto sopra le delibere impugnate del 14/12.2018, 01/02/2019 e del
25/10/2019 vanno dichiarate annullate quanto ai punti impugnati approvazione consuntivo e riparto.
Per la ragione più liquida gli ulteriori motivi di appello vanno considerati assorbiti.
L'accoglimento dell'appello comporta la ridefinizione delle spese di entrambi gradi con condanna del al pagamento delle medesime a favore dell'appellante CP_1
liquidate, come in dispositivo, nei valori minimi stante gli importi di bassa entità
delle spese imputate, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM
n. 147/22 (valore dichiarato indeterminato complessità bassa)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 2051/2022 del Tribunale di
Brescia terza sezione in data 19/07/2022 così dispone:
accoglie il primo ed il secondo motivo e dichiara annullate le delibere del
14/12.2018, 01/02/2019 e del 25/10/2019 impugnate quanto all'approvazione consuntivo e riparto per gli esercizi 2017/2018 e 2018/2019;
pagina 10 di 11 condanna la parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di entrambi i gradi che liquida, quanto al primo grado in euro, in euro 851per la “fase di studio”,
euro 602 per la “fase introduttiva” euro 903 per la fase istruttoria ed euro 1.453 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
e quanto al presente grado in euro 1.029 per la “fase di studio”, euro 709 per la “fase introduttiva” ed euro 1.735 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
pone definitivamente le spese di ctu a carico del . CP_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 192/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 18/09/2024
d a
, rappresentata e difesa dall'avv. ACQUAVIVA OGGETTO: Parte_1
e dall'avv. CANZI VALENTINA, elettivamente domiciliata in VIA Comunione e Pt_2
PHILIPS 12 20900 MONZA presso il loro studio Condominio,
APPELLANTE impugnazione di delibera c o n t r o assembleare - spese
, rappresentato e difeso dall'avv. condom. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in VIA G. MARCONI, 3/A 25050 Parte_3
RODENGO SAIANO presso il suo studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 2051/2022 del Tribunale di Brescia terza sezione in pagina 1 di 11 data 19/07/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante: riformare la sentenza n. 2051/2022, pronunciata dal Tribunale di
Brescia in data 29.07.2022 e pubblicata in data 01.08.2022, resa nella causa iscritta
al n. 5174/2019 RG (a cui è stato riunito il n. 823/2020 RG), accogliere
l'impugnativa delle delibere assembleari del 14.12.2018 e 01.02.2019 e, per l'effetto,
dichiarare la nullità o comunque l'annullabilità delle stesse nonché il difetto di
legittimazione processuale del per non avere Controparte_1
prodotto alcuna delibera che autorizzasse l'Amministratore a costituirsi nei giudizi
di primo grado RG 5174/19 e 823/20 riuniti o ne ratificasse successivamente la
costituzione.
In via istruttoria, si chiede fin d'ora disporsi la rinnovazione della CTU contabile sui
bilanci approvati nelle assemblee del 14.12.2018 e del 01.02.2019 al fine di
accertare definitivamente la correttezza o meno dei bilanci impugnati.
Con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle
spese di CTU del primo grado.
Dell'appellato: IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'appello proposto da
per difetto di legittimazione attiva. Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto da e Parte_1
confermare l'impugnata sentenza.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU e ci si
oppone all'ammissione del doc. 3 prodotto da controparte in quanto documento
nuovo.
pagina 2 di 11 Spese di lite relative al primo e al secondo grado di giudizio interamente rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rg 5174/2019
Con atto di citazione notificato in data 28.03.2019 chiedeva Parte_1
dichiararsi la nullità o comunque l'annullabilità della delibera condominiale del
14/12.2018, con la quale era stato approvato il bilancio consuntivo di esercizio
2017/2018 e quello preventivo per la gestione 2018/2019, nonchè della delibera straordinaria del 01/02/2019 tenutasi inconseguenza del ricorso ex art. 700 cpc promossa dalla stessa attrice.
L'attrice eccepiva vizi di convocazione dell'assemblea e dell'applicazione del regolamento condominiale (per errata verbalizzazione), ed inoltre errori nel riparto delle spese condominiali relative al teleriscaldamento e la mancata adozione delle tabelle millesimali redatte nel 2016 dal geom. in sostituzione delle CP_2
precedenti.
Rg 823/2020
Con ulteriore atto di citazione notificato il 17.01.2020 Parte_1
impugnava altresì la delibera condominiale del 25/10/2019 (di approvazione del consuntivo e riparto per esercizio 2018/2019), chiedendo ancora una volta dichiararsi la nullità o comunque l'annullabilità della stessa, sulla base di analoghe motivazioni, sollevando in quella sede anche la questione riguardante illecite modifiche (condomini Gecoedil) non Controparte_3 Controparte_4
autorizzate ad alcune autorimesse che avrebbero modificato i relativi millesimi.
pagina 3 di 11 Si costituiva il protestando la legittimità delle deliberazioni e chiedendo CP_1
il rigetto delle avverse domande. .
Con provvedimento del 18.02.2021 i due procedimenti RG 5174/2019 e RG
823/2020 venivano riuniti per connessione soggettiva e oggettiva.
Il Ctu nominato al fine di verificare la regolare tenuta contabile dei bilanci impugnati in applicazione delle tabelle millesimali adottate, dichiarava di essere impossibilitato,
sulla base della documentazione, a rispondere al quesito.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava le domande di parte attrice compensando le spese di lite.
Riteneva il giudice che:
le doglianze sulle irregolarità formali della convocazione fossero infondate, potendo essere sollevate unicamente dall'eventuale condomino pretermesso ( e non CP_5
riguardando nel caso di specie l'attrice;
ugualmente risultava valida la verbalizzazione con l'elencazione dei presenti e dei relativi millesimi e con espressa indicazione dell'approvazione all'unanimità delle questioni valutate;
l'amministratore ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c ha la legittimazione processuale del e può costituirsi in giudizio ed impugnare una sentenza sfavorevole CP_1
senza previa autorizzazione dell'assemblea (Cass, 18331/2010)
quanto al merito della contestazione di erronea attribuzione delle spese di teleriscaldamento, l'attrice aveva richiesto l'annullamento delle delibere sul presupposto di errori nelle tabelle energetiche, ma non aveva richiesto pagina 4 di 11 l'annullamento e la revisione delle medesime, pertanto le delibere rese in applicazione di quelle vigenti erano valide;
il ctu incaricato aveva poi negato che sulla base della documentazione offerta dall'attrice fosse possibile procedere alla ripartizione delle spese secondo la sua prospettazione, pertanto i vizi dedotti a sostegno dell'impugnazione non erano stati provati.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande Parte_4
già avanzate in primo grado.
Si costituiva il che in via preliminare contestava la legittimazione attiva CP_1
dell'appellante che all'epoca dell'atto introduttivo di primo grado non era più
proprietaria dell'immobile in Condominio e quindi non era legittimata ad agire per impugnare la delibera, nel merito insisteva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 18/09/2024 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante critica il Giudice laddove ha erroneamente fondato la propria pronuncia sulla mancata impugnazione delle tabelle millesimali.
Ritiene che il giudice abbia errato nell'assimilare le tabelle energetiche a quelle millesimali, concludendo che per entrambe fosse necessario che l'attrice ne promuovesse l'impugnazione, mentre ciò non varrebbe, a suo avviso, per le spese di riscaldamento, acqua calda e acqua fredda per le quali lamentava l'errata pagina 5 di 11 applicazione del criterio di ripartizione della spesa previsto per legge.
Il D.Lgs. n. 141 del 18/07/2016 prevede che la quota a consumo non possa essere inferiore al 70%, mentre nel la percentuale adottata è Controparte_6
sempre stata del 61,92%. come sarebbe risultato accertato in altro giudizio di impugnazione (RG 9570/18) della delibera del 26.03.2018, precedente a quelle oggetto del presente giudizio.
All'applicazione di un criterio di ripartizione delle spese diverso da quello di legge conseguirebbe la nullità della relativa delibera.
Con il secondo motivo censura la sentenza ove il giudice non avrebbe considerato la questione dell'errata applicazione del criterio di riparto delle spese di riscaldamento,
acqua calda e fredda (già descritto al motivo 1) e l'utilizzo di una tabella millesimale
(per il periodo antecedente 01.01.2016/30.06.2016) diversa da quella approvata (doc.
5) in sede di assemblea straordinaria del 26/09/2016, come risulterebbe dalla ctu
(doc. 14) resa in altro procedimento relativamente al bilancio 2016/2017 il cui saldo di esercizio veniva poi riportato nel bilancio (01.07.2018/30.06.2019) oggetto della presente impugnazione.
Nel bilancio (2016/2017 per un periodo di 18 mesi) il riparto delle spese sarebbe stato redatto quindi applicando le preesistenti tabelle per il periodo
(01.01.2016/30.06.2016) anteriore all'approvazione, il 26/09/2016, di quelle nuove
(redatte dal geom. 5) applicate poi per il periodo successivo (01/07/2016 CP_7
al 30/06/2017).
Lamenta inoltre che l'amministratore non avrebbe correttamente interpretato le stesse pagina 6 di 11 tabelle ai fini della ripartizione delle spese.
Con il terzo ed quarto motivo .l'appellante lamenta poi lesione del diritto di difesa per avere il Giudice Dott. con ordinanza del 19.11.2021 revocato la Per_1
precedente l'ordinanza (02.09.2021 della Dott.ssa , con la quale era stata Per_2
disposta la convocazione a chiarimenti del CTU Per_3
Ritiene che il CTU, secondo il recente orientamento giurisprudenziale, fosse libero di acquisire la documentazione, relativa al precedente esercizio (2016/2017), ritenuta necessaria allo svolgimento delle sue operazioni, tenuto altresì conto che la CTU
geom e la sentenza n. 1990/2020 (rese in altro procedimento rg 9570/2018- CP_8
docc. 14,19) erano già di per sé sufficienti a rispondere al quesito
Rileva che tale documentazione riferita al bilancio precedente di cui era stata accertata l'irregolarità avrebbe dovuto costituire un punto di partenza di cui il CTU
Geom. incaricato nel presente giudizio doveva tenere conto avendo i Per_3
bilanci qui impugnati un saldo esercizio precedente errato.
Richiama poi la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 1430/22 (doc. 3 fs appellante) che ha dichiarata annullata la delibera impugnata per l'esercizio precedente (2016/2017).
Con il quinto motivo critica l'errata quantificazione del compenso del CTU avendo il Giudice confermato in sentenza quanto già liquidato (€ 1.000, più accessori) a titolo di fondo spese, nonostante il perito non abbia portato a termine l'incarico.
Con il sesto motivo lamentava difetto di legittimazione passiva del nei CP_1
giudizi riuniti (RG 5174/19+823/20) non avendo il conferito espresso CP_1
pagina 7 di 11 mandato all'amministratore .
***
I primi due motivi dell'appello vanno accolti nei termini sotto indicati.
impugnava le delibere condominiali del 14/12.2018, Parte_4
01/02/2019 e del 25/10/2019 con le quali veniva approvato il consuntivo/riparto di esercizio 2017/2018 e quello consuntivo/riparto di esercizio 2018/2019
sostanzialmente per due ordini di motivi ovvero:
-per errata applicazione del criterio di riparto delle spese di riscaldamento, acqua calda e fredda previsto per legge;
-per l'utilizzo di una tabella millesimale (per il periodo antecedente
01.01.2016/30.06.2016) diversa da quella approvata (geom. ) in sede di CP_7
assemblea straordinaria del 26/09/2016, che avrebbe comunque viziato anche il bilancio per i successivi esercizi (oggetto della presente impugnazione), in conseguenza del riportato errato saldo precedente.
A fondamento delle sue pretese l'appellante richiama in particolare la ctu geom
(rg 9570/2018-doc. 14) che aveva ravvisato, ratione temporis, entrambe tali CP_8
irregolarità:
-una percentuale per il contributo volontario del 61,92 % inferiore al minimo normativo del 70 % (ai sensi Decr. Legl. n. 141/2016, articolo 5 modificativo del l'art. 9 del Decre. Leg.o n.10/2014);
-utilizzo di una tabella millesimale, per il periodo 01/01/2016 – 30/06/2016, diversa da quella approvata.
pagina 8 di 11 E ad ulteriore conferma produceva la sentenza Tribunale di Brescia n. Pt_4
1990/2020 del 07/10/2020 (rg 9570/2018-doc. 19) riformata in parte dalla sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1430/22 che aveva dichiarato l'annullamento della delibera 26/03/2018 che aveva ripartito parte delle spese dell'esercizio approvato
(per il periodo 01.01.2016/30.06.2016) secondo le tabelle millesimali precedenti non più in vigore.
La consulenza tecnica così come la sentenza resa in altro procedimento, se legittimamente acquisite al processo, hanno efficacia indiretta di prova documentale e se pur non vincolanti per il giudice, possono da questi essere liberamente valutate,
anche in relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa.
La Suprema Corte (8603/2017;9843/2014) infatti ha chiarito che: “Nei poteri del
giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il
proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od
anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui
cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze
ovvero allegare prove contrarie.
Non è contestata la circostanza che i bilanci consuntivi e i relativi riparti (per gli esercizi 2017/2018 e 2018/2019) approvati nelle delibere qui impugnate riportavano anche il saldo dell'esercizio precedente (per la gestione 2016/2017), lo stesso amministratore nella nota esplicativa per l'esercizio 2017/2018 (doc. 17) conferma tale aspetto (..al totale annuo a carico del singolo condomino va aggiunto il saldo
dell'anno precedente, in modo da legare ogni esercizio con il successivo e garantire
una continuità contabile).
pagina 9 di 11 Ne consegue che le risultanze dell'elaborato peritale sopra richiamato (ctu geom
14) e le sentenze che, in accoglimento della domande di , hanno CP_9 Pt_4
portato all'annullamento della delibera precedente (gestione 2016/2017) hanno rilevanza anche nell'impugnazione delle delibere che qui interessano dato che il consuntivo ed il relativo riparto risultano errati in ragione proprio di quella continuità
contabile che li lega all'esercizio precedente.
Alla luce di quanto sopra le delibere impugnate del 14/12.2018, 01/02/2019 e del
25/10/2019 vanno dichiarate annullate quanto ai punti impugnati approvazione consuntivo e riparto.
Per la ragione più liquida gli ulteriori motivi di appello vanno considerati assorbiti.
L'accoglimento dell'appello comporta la ridefinizione delle spese di entrambi gradi con condanna del al pagamento delle medesime a favore dell'appellante CP_1
liquidate, come in dispositivo, nei valori minimi stante gli importi di bassa entità
delle spese imputate, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM
n. 147/22 (valore dichiarato indeterminato complessità bassa)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 2051/2022 del Tribunale di
Brescia terza sezione in data 19/07/2022 così dispone:
accoglie il primo ed il secondo motivo e dichiara annullate le delibere del
14/12.2018, 01/02/2019 e del 25/10/2019 impugnate quanto all'approvazione consuntivo e riparto per gli esercizi 2017/2018 e 2018/2019;
pagina 10 di 11 condanna la parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di entrambi i gradi che liquida, quanto al primo grado in euro, in euro 851per la “fase di studio”,
euro 602 per la “fase introduttiva” euro 903 per la fase istruttoria ed euro 1.453 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
e quanto al presente grado in euro 1.029 per la “fase di studio”, euro 709 per la “fase introduttiva” ed euro 1.735 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
pone definitivamente le spese di ctu a carico del . CP_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
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