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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/04/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1799/2024
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott. Carlo
Gabutti, nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. 1799/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
RO SE, nata a [...], il [...], e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonella
Spinella, del Foro di Palmi, elettivamente domiciliata per questa procedura, unitamente al suo procuratore, in Seminara, alla via Consalvo, 50, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
ISTITUTO NAZIONALE per l'ASSICURAZIONE contro gli INFORTUNI
SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144
e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore
Regionale per la Calabria dott. Ssa Teresa Citraro, elettivamente domiciliato in elettivamente domiciliato in Palmi alla via Bruno Buozzi n. 56, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Paola Cianci e dell'avv. A. Manuela Nucera che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti in Notar RM
TI da Catanzaro del 16 Aprile 2024, giusta procura in atti;
Resistente
OGGETTO: Opposizione a seguito di ATP – Giudizio di Merito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver svolto le mansioni di bracciante agricola giornaliera presso numerose ditte elencate in atti, esponeva che, a causa della suddetta attività lavorativa, era affetto da Spondiloartrosi Lombare con protusioni discali in agricolo e che, pertanto, trattandosi di malattia tabellata, inoltrava telematicamente la domanda amministrativa volta al riconoscimento della malattia professionale ex D.P.R. n. 1124 del 1965 alla competente sede INAIL, la quale riconosceva una percentuale di danno del 4%; di avere diritto al riconoscimento di una percentuale di danno maggiore.
Ella concludeva, dunque, come di seguito: “A) Dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'Istante la malattia professionale denunciata
(“DISCOPATIA L4 – L5 e L5 – S1, con piccola focalità erniaria del disco L5 – S1”;
“MERALGIA PARESTESICA A SINISTRA”), meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, tenuto conto altresì delle riconosciute preesistenze, previa C.T.U., e per l'effetto: B) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di invalidità permanente pari al
12%; (come da certificazione allegata), o diversa percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU medico legale, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; C) Condannare
l'I.N.A.I.L. a corrispondere alla ricorrente la relativa prestazione economica ex
D.lgs.38/2000, tenuto conto delle riconosciute preesistenze, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo e quindi … accertare e dichiarare che la ricorrente RO SE ha riportato la menomazione dell'integrità psicofisica al 12% e che il relativo indennizzo, come da Tabelle in vigore, è pari ad € 19.522,09, quale voce da risarcire a titolo di danno biologico in capitale o nella maggiore somma che sarà accertata in corso di causa;
D) Con vittoria delle spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario”.
L'INAIL si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
spese vinte.
All'udienza del 02.04.2025 veniva conferito incarico al consulente tecnico in materia medico- legale e veniva disposto il rinvio per la discussione. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso risulta parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
È opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al
16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall'INAIL è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell'INAIL è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo INAIL si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi. Giova, altresì, precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro, ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale
è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore, poiché non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte
Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/1988, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al T.U. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell'INAIL l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Invero, in presenza di una patologia a genesi multifattoriale , il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, è pur sempre necessario che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del 2015; Cass. Ord. n. 13814 del 2017; Cass. Ord. n. 8773 del
2018).
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, di recente ribadito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica”
(Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8947).
Tanto premesso, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, è stato riscontrato che: “Le patologie suddette, connesse a fattori ergonomici legati a movimenti ripetitivi e continuativi, sono tali da causare la malattia professionale. I postumi invalidanti permanenti si quantificano, complessivamente, nella misura del 8%. La decorrenza si pone dall'accertamento RMN del mese di Agosto 2020”.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che l'istante ha riportato una percentuale di invalidità dell'8% derivante dalla malattia professionale di origine lavorativa. Le argomentazioni del CTU, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni.
Per le suesposte considerazioni, la domanda deve essere accolta con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo derivante dalla suindicata malattia professionale nella misura del 8%, così come statuito dal consulente nell'elaborato peritale.
Su tali somme sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91, dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente tra le parti in ragione del riconoscimento della pretesa in misura minore rispetto a quella indicata nel ricorso e, dunque, dell'accoglimento parziale della domanda.
Le spese di consulenza vengono poste a carico dell'INAIL e sono liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso;
b) Per l'effetto, dichiara la ricorrente affetta da malattia professionale nella misura percentuale del 8%;
c) Per l'effetto, condanna l'INAIL al pagamento dell'indennizzo corrispondente, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria se maturata in eccedenza, dal 120° giorno dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo;
d) Rigetta nel resto il ricorso;
e) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
f) Pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di consulenza tecnica che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Palmi, 12/04/2025
Il giudice
Dott. Carlo Gabutti
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott. Carlo
Gabutti, nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. 1799/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
RO SE, nata a [...], il [...], e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonella
Spinella, del Foro di Palmi, elettivamente domiciliata per questa procedura, unitamente al suo procuratore, in Seminara, alla via Consalvo, 50, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
ISTITUTO NAZIONALE per l'ASSICURAZIONE contro gli INFORTUNI
SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144
e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore
Regionale per la Calabria dott. Ssa Teresa Citraro, elettivamente domiciliato in elettivamente domiciliato in Palmi alla via Bruno Buozzi n. 56, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Paola Cianci e dell'avv. A. Manuela Nucera che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti in Notar RM
TI da Catanzaro del 16 Aprile 2024, giusta procura in atti;
Resistente
OGGETTO: Opposizione a seguito di ATP – Giudizio di Merito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver svolto le mansioni di bracciante agricola giornaliera presso numerose ditte elencate in atti, esponeva che, a causa della suddetta attività lavorativa, era affetto da Spondiloartrosi Lombare con protusioni discali in agricolo e che, pertanto, trattandosi di malattia tabellata, inoltrava telematicamente la domanda amministrativa volta al riconoscimento della malattia professionale ex D.P.R. n. 1124 del 1965 alla competente sede INAIL, la quale riconosceva una percentuale di danno del 4%; di avere diritto al riconoscimento di una percentuale di danno maggiore.
Ella concludeva, dunque, come di seguito: “A) Dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'Istante la malattia professionale denunciata
(“DISCOPATIA L4 – L5 e L5 – S1, con piccola focalità erniaria del disco L5 – S1”;
“MERALGIA PARESTESICA A SINISTRA”), meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, tenuto conto altresì delle riconosciute preesistenze, previa C.T.U., e per l'effetto: B) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di invalidità permanente pari al
12%; (come da certificazione allegata), o diversa percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU medico legale, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; C) Condannare
l'I.N.A.I.L. a corrispondere alla ricorrente la relativa prestazione economica ex
D.lgs.38/2000, tenuto conto delle riconosciute preesistenze, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo e quindi … accertare e dichiarare che la ricorrente RO SE ha riportato la menomazione dell'integrità psicofisica al 12% e che il relativo indennizzo, come da Tabelle in vigore, è pari ad € 19.522,09, quale voce da risarcire a titolo di danno biologico in capitale o nella maggiore somma che sarà accertata in corso di causa;
D) Con vittoria delle spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario”.
L'INAIL si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
spese vinte.
All'udienza del 02.04.2025 veniva conferito incarico al consulente tecnico in materia medico- legale e veniva disposto il rinvio per la discussione. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso risulta parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
È opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al
16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall'INAIL è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell'INAIL è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo INAIL si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi. Giova, altresì, precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro, ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale
è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore, poiché non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte
Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/1988, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al T.U. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell'INAIL l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Invero, in presenza di una patologia a genesi multifattoriale , il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, è pur sempre necessario che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del 2015; Cass. Ord. n. 13814 del 2017; Cass. Ord. n. 8773 del
2018).
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, di recente ribadito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica”
(Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8947).
Tanto premesso, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, è stato riscontrato che: “Le patologie suddette, connesse a fattori ergonomici legati a movimenti ripetitivi e continuativi, sono tali da causare la malattia professionale. I postumi invalidanti permanenti si quantificano, complessivamente, nella misura del 8%. La decorrenza si pone dall'accertamento RMN del mese di Agosto 2020”.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che l'istante ha riportato una percentuale di invalidità dell'8% derivante dalla malattia professionale di origine lavorativa. Le argomentazioni del CTU, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni.
Per le suesposte considerazioni, la domanda deve essere accolta con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo derivante dalla suindicata malattia professionale nella misura del 8%, così come statuito dal consulente nell'elaborato peritale.
Su tali somme sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91, dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente tra le parti in ragione del riconoscimento della pretesa in misura minore rispetto a quella indicata nel ricorso e, dunque, dell'accoglimento parziale della domanda.
Le spese di consulenza vengono poste a carico dell'INAIL e sono liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso;
b) Per l'effetto, dichiara la ricorrente affetta da malattia professionale nella misura percentuale del 8%;
c) Per l'effetto, condanna l'INAIL al pagamento dell'indennizzo corrispondente, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria se maturata in eccedenza, dal 120° giorno dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo;
d) Rigetta nel resto il ricorso;
e) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
f) Pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di consulenza tecnica che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Palmi, 12/04/2025
Il giudice
Dott. Carlo Gabutti