Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 6278/2020 R.G. avente ad oggetto “responsabilità professionale”
e vertente:
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore De Paola, giusta mandato in atti. Parte_1
ATTORE
E
, NT Gestore dell Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dal prof. Avv. Maria Costanza Controparte_2
del foro di Milano, giusta mandato in atti.
CONVENUTA
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea F. Pezzuto, giusta mandato in atti. Controparte_3
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
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La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 5.3.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorso ex art. 696 bis cpc depositato il 16.11.2018 aveva chiesto una consulenza tecnica preventiva, lamentando di essere stato sottoposto il 23.9.2014 presso l'ospedale di ad CP_2
un intervento chirurgico per “ernia inguinale monolaterale”, previa sottoscrizione di un modulo di consenso informato incompleto, generico e approssimativo;
dopo l'operazione, era andato incontro ad un'infezione delle vie urinarie con febbre persistente;
inoltre, si era manifestata una intensa sintomatologia algica a carico della regione inguino-scrotale e degli arti inferiori, tale da rendere difficoltosa la deambulazione, sintomatologia ricondotta dal medico di base all'intervento chirurgico;
erano seguiti due anni di consulti medici e approfondimenti specialistici, tutti concordi nella diagnosi di dolore neuropatico da sofferenza axonotmesica del nervo genito-inguinale con evidenza strumentale di corpo estraneo non meglio definibile indovato in profondità rispetto alla cicatrice;
il consulente di parte dott.ssa Persona_1
aveva rilevato un errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento di ernioplastica, da cui erano derivati postumi permanenti del 30% a causa di “dolore cronico di origine neuropatica persistente e resistente alla terapia medica con disestesie della regione inguino-scrotale e difficoltà alla deambulazione per esacerbazione algica al movimento dell'anca sinistra con reattività psichica depressiva endoreattiva”; sussisteva, pertanto, la responsabilità dell'ente ospedaliero sia per il danno biologico e morale conseguente ai residuati postumi permanenti sia per la lesione del diritto all'autodeterminazione derivante dalla violazione degli obblighi informativi gravanti sui sanitari.
Aggiungeva il ricorrente che i periti nominati in sede di consulenza tecnico preventiva avevano accertato che nel modulo di consenso informato sottoscritto erano state previste le possibili complicanze, ma senza “l'indicazione specifica delle relative percentuali” e che l'intervento praticato coincideva con quello per il quale era stato prestato il consenso, ma senza “la prospettazione delle eventuali tecniche alternative”, per cui già in relazione a tale profilo egli aveva diritto al risarcimento del danno, perché, se fosse stato ben informato, si sarebbe ben guardato dal farsi sottoporre all'intervento chirurgico o avrebbe optato per tecniche alternative meno invasive.
Lamentava inoltre il ricorrente che i consulenti tecnici, pur riconoscendo che il dolore neuropatico da cui era affetto era “sicuramente invalidante”, non lo avevano ritenuto eziologicamente riferibile all'intervento chirurgico, in contrasto con quanto invece affermato nella relazione neurochirurgica del dott. del 24.8.2020 che all'uopo Persona_2 depositava. D'altro canto, le conclusioni cui erano giunti i periti in sede di consulenza preventiva erano esclusivamente fondate su un esame elettromiografico del 20.12.2019, che contrastava con analogo esame effettuato il 26.11.2015, oltre che con quanto affermato nella relazione di consulenza del dott. . Persona_3
Sulla scorta di tali considerazioni il ricorrente chiedeva al Tribunale di accertare la responsabilità dei medici dell'ospedale di e di condannare l'ente ospedaliero al CP_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non o, in subordine, di accertare quanto meno la violazione degli obblighi informativi gravanti sui sanitari, con conseguente condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio ed ammissione di prova testimoniale.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
NT , resistendo
[...] Controparte_4
alla domanda.
Analogamente resisteva alla domanda la compagnia di assicurazioni , Controparte_3
presso la quale l'ente ospedaliero era assicurato mediante polizza n. 342356286.
Dopo aver disposto il mutamento del rito, il giudice istruttore rigettava le richieste istruttorie dell'attore e invitava le parti a precisare le conclusioni.
All'udienza del 5.3.2025 le parti provvedevano a tale incombente e la causa veniva riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Il iniziò un procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc, Pt_1
lamentando che “a causa di un errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento di ernioplastica”, soffriva di “dolore cronico di origine neuropatica persistente e resistente alla terapia medica con disestesie della regione inguino scrotale e difficoltà alla deambulazione per esacerbazione algica al movimento dell'anca sinistra con reattività psichica depressiva endoreattiva” (v. consulenza di parte a firma della dott.ssa . Persona_1
Tale doglianza, riproposta nel presente giudizio di merito, non ha trovato alcuna conferma nelle risultanze processuali. essendo affetto da ernia in zona inguino-scrotale, fu ricoverato il 23.9.2014 Parte_1
presso l'ospedale di , ove fu sottoposto ad intervento di “ernioplastica sec. Trabucco”, CP_2
eseguito dai dott.ri e;
il paziente, stante il regolare decorso Persona_4 Persona_5
post-operatorio, fu dimesso il giorno successivo (risulta dalla cartella clinica: ”Buon decorso operatorio. Apiretico. Addome trattabile, non dolente. Medicazione;
ferita in ordine. Si dimette”).
Non risulta che nei giorni immediatamente successivi all'operazione si siano manifestate delle complicanze;
infatti, dalla documentazione sanitaria prodotta dall'attore emerge che soltanto il 4.2.2015 il fu sottoposto a visita ambulatoriale presso il P.O. di Scorrano, per “dolore Pt_1
persistente a livello del tubercolo-pubico” e diagnosi di “pubalgia?”. Seguì il 20.2.2015 una visita presso l'ospedale di per “algia inguinale sx”, il 17.3.2015 un'altra visita presso un CP_2
medico di Ruffano per “nevralgia post intervento di ernia inguinale”, ancora una visita il
20.5.2015 presso l'ospedale di Casarano per “neuropatia in soggetto con pregresso intervento per voluminosa ernia inguinale scrotale sinistra”, il 14.7.2015 un controllo ecografico ai testicoli, il 10.8.2015 una visita neurologica presso l'ASL di Lecce, il 27.8.2015 una visita anestesiologica presso il P.O. di Poggiardo, il 17.12.2015 una visita neurochirurgica presso l'ospedale di Lecce, il 28.12.2015 una RM presso l'ospedale di e ancora nel corso del CP_2
2016 esami strumentali e visite fisiatriche, neurologiche e neurochirurgiche.
Ebbene, nessuno dei tanti medici che visitarono il (vi è anche il referto di una visita Pt_1
specialistica neurochirurgica eseguita presso l'IRCCS – Istituto Clinico Humanitas di Rozzano) imputò i disturbi che lo stesso lamentava ad un errore commesso dai sanitari dell'ospedale di nel corso dell'intervento chirurgico. CP_2
Tale ipotesi venne per la prima volta formulata dal consulente di parte dott.ssa Persona_1
peraltro in termini estremamente generici: dopo aver premesso che l'uso di materiali
[...]
protesici per la riparazione dell'ernia inguinale garantiva dal rischio di recidive, la professionista rilevava che talvolta potrebbe presentarsi un fastidio saltuario dopo l'ernioplastica e in qualche caso eccezionale (circa l'1-2% del totale degli operati con tecniche open, meno frequente in quelli trattati con metodica tapp in laparoscopia grazie alle nuove protesi e ai sistemi di fissazione atraumatici) dolore invalidante;
aggiungeva che tale dolore potrebbe dipendere da una reazione da corpo estraneo, per poi affermare che, tuttavia, “la delicatezza e l'accuratezza della dissezione tessutale da parte del chirurgo, così come l'identificazione e il rispetto dei nervi, le modalità di fissaggio della protesi evitando il traumatismo delle strutture nervose, rappresentano esse i presupposti per una buona riparazione, prevenendo il rischio di questo sintomo dell'operato”; infine, dopo essersi soffermata sulle origini di tale dolore (nocicettivo e neuropatico) e sulle possibili soluzioni, riconduceva apoditticamente la patologia lamentata dal (che definiva “dolore neuropatico da sofferenza axonotmesica del nervo genito- Pt_1
inguinale con evidenza strumentale di corpo estraneo …indovato in profondità rispetto alla cicatrice”) ad un non meglio identificato “errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento di ernioplastica”.
Ebbene, tale asserzione del consulente di parte è stata confutata senza incertezze dal collegio di periti nominato in sede di consulenza tecnica preventiva, i quali hanno rilevato che “il percorso diagnostico e terapeutico messo in atto dai dai sanitari dell'ospedale è stato CP_1
adeguato alle esigenze del paziente e rispettoso delle linee guida e protocolli all'epoca vigenti, nonché delle buone pratiche cliniche”; i cc.tt.u.u. hanno peraltro evidenziato “una discrepanza temporale tra l'esecuzione dell'intervento e l'insorgenza della sintomatologia dolorosa (circa 5 mesi dopo) e all'esame obiettivo non si è evidenziata una corrispondenza tra le irradiazioni del dolore e l'usuale localizzazione della sintomatologia dolorosa nelle sindromi da intrappolamento del nervo/i post ernioalloplastica”. Infine, i periti, per chiarire le cause della sintomatologia riferita dal periziando e della obiettività rilevata in sede di operazioni peritali, hanno richiesto un esame elettromiografico della regione inguinale sinistra, eseguito in data
20.12.2019, che ha evidenziato “iniziali segni di sofferenza muscolare neurogena cronica a carico dei miomeri L3-L4 a sin” e, pertanto, una infermità assolutamente non in nesso causale con l'esecuzione dell'intervento chirurgico di ernioplatica.
Gli stessi cc.tt.uu. si sono poi fatti carico delle osservazioni alla bozza pervenute dal consulente di parte dott.ssa (che richiamava le risultanze delle RMN effettuate il Per_1
28.12.2015 e il 10.3.2020), chiarendo che quanto evidenziato dalla RM, lungi dal portare alla luce “la malcraptice medica a carico dei chirurghi del Presidio Ospedaliero di Tricase”, è “una fattispecie assolutamente normale e quindi ben prevista in un intervento chirurgico eseguito ad artem”.
I due professionisti hanno perciò concluso con estrema chiarezza che il dolore accusato dal non è in relazione con l'intervento cui è stato sottoposto, che ha interessato il canale Pt_1
inguinale. Un eventuale errore chirurgico avrebbe potuto avere ripercussioni sui nervi genito- femorale e ileo-inguinale che decorrono all'interno di detto canale, ma sicuramente non sul nervo femoro cutaneo che decorre all'esterno e ben distante dallo stesso canale.
Gli argomenti addotti dalla difesa dell'attore nel presente giudizio di merito non inficiano tali conclusioni, adeguatamente motivate e supportate dalla scienza medica.
In particolare, l'affermazione che i dolori siano comparsi dopo l'intervento chirurgico non è sufficiente a dimostrare un errore dei chirurghi, in assenza di qualsiasi altro indizio;
il richiamo alle risultanze dell'esame elettromiografico del 2015 è inconferente, come ha già chiarito il collegio dei periti in risposta alle osservazioni del consulente di parte dott.ssa anche la Per_1
relazione di consulenza del dott. era stata tenuta presente dal collegio dei periti Persona_3
(avendola richiamata a pag. 10), ma evidentemente ritenuta ininfluente, anche perché, pur riconoscendo l'esistenza di una patologia invalidante, nulla diceva in ordine alla causa di tale patologia, facendosi genericamente riferimento ad una “neuropatia ileo inguinale, complicanza dell'intervento chirurgico di plastica addominale”.
A ben vedere, l'unica circostanza nuova addotta dalla difesa dell'attore è la relazione di consulenza tecnica del dott. , che tuttavia è in gran parte fondata sulle Persona_2
risultanze di quell'esame elettromiografico del 2015, già richiamato dalla consulente di parte dott. ritenuto inconferente dal collegio dei periti, oltre che in contrasto con il successivo Per_1
controllo elettromiografico eseguito nel dicembre 2019.
Quanto ai rilievi critici formulati dal dott. sulle valutazioni espresse dal collegio dei Per_2
periti, trattasi di mere allegazioni difensive, che, non essendo supportate da alcun dato oggettivo (come ad es., le risultanze di eventuali nuovi esami strumentali che smentissero le conclusioni dei cc.tt.uu.), non giustificano in alcun modo il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Analogamente, la richiesta prova testimoniale, diretta a dimostrare che il dolore inguinale era comparso subito dopo l'intervento chirurgico, è ininfluente, essendo fisiologico che dopo una operazione di ernia il paziente avverta nell'immediatezza dolori nella zona operata, ma il problema che la causa pone è un altro e cioè se i dolori attualmente lamentati dal (che Pt_1
non vi alcuna prova che siano coincidenti con quelli avvertiti nei giorni immediatamente successivi all'intervento) trovino causa in un errore dei chirurghi e in atti non vi è alcun elemento che consenta di affermare l'esistenza di tale nesso causale. La domanda va perciò ritenuta infondata, in conformità al pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, spetta al paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che
l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la CTU espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo” (v. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018).
Analogamente infondata è la domanda risarcitoria fondata sull'asserita lacunosità del modulo relativo al c.d. consenso informato (nel quale erano state indicate le complicanze possibili, ma senza l'indicazione specifica delle relative percentuali e senza la prospettazione di eventuali tecniche alternative al tipo d'intervento praticato e per il quale era stato prestato il consenso)
e la conseguente lesione del diritto di autodeterminazione.
Infatti, l'attore, non soltanto non ha allegato alcun elemento che possa far ritenere che effettivamente, se adeguatamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento o comunque avrebbe optato per tecniche meno invasive (quali? Se l'intervento è stato eseguito con la metodica tradizionale, alla quale si sottopongono quotidianamente decine di pazienti negli ospedali del Salento), ma non ha neppure allegato e provato quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute, avrebbe subito in conseguenza dell'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione (v. al riguardo Cass. 17649/2024 e, in motivazione, Cass. 16633/2023).
Al rigetto della domanda consegue la condanna dell'attore al rimborso delle spese processuali in favore dell'NT gestore dell'ospedale , liquidate come in dispositivo. Controparte_2
Il rigetto della domanda attrice rende superfluo l'esame della domanda di garanzia spiegata dall'NT gestore dell'ospedale nei confronti di . Controparte_2 Controparte_3 L'attore deve rimborsare le spese processuali anche alla compagnia di assicurazione, avendone la sua domanda reso necessaria la chiamata in causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, rigetta la domanda proposta, con atto di citazione del 7.9.2020, da nei confronti della Parte_1 Controparte_5
; dichiara non luogo a provvedere
[...]
sulla domanda di garanzia spiegata da quest'ultima nei confronti di;
Controparte_3
condanna l'attore al rimborso, in favore della convenuta e della chiamata in causa, delle spese processuali, liquidate per ciascuno di loro in euro 7.100,00, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Lecce il 30.5.2025.
Il giudice unico