Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott. Marco Cucchetto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale promossa con ricorso depositato in data 21/3/2024
DA
, comparso in causa a mezzo degli avv.ti Osvaldo Cantone, Parte_1
Alessandra Testi e Giorgia Carocci per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Verona, Stradone Provolo n. 26
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, comparso in causa a mezzo dell'avv. Daniela Guarino per procura generale alle liti a rogito del Notaio di Roma n. 37875/7131 del 22/3/2024 Per_1 ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio di avvocatura dell in Verona, Via C. CP_1
Battisti n. 19
OGGETTO: fondo di garanzia
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 14/2/2025
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: In via principale: accertare e dichiarare il diritto del sig. all'ammissione al Fondo Pt_1 CP_ di Garanzia per la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR (come richiesta con domanda del 17.11.2022) e, quindi, per l'effetto, annullare e/o revocare gli atti CP_ amministrativi sopra meglio identificati e conseguentemente condannare , quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento in favore del sig. Parte_1 dell'importo di € 3.114,59 lordi a titolo di TFR maturato e non corrispostogli oltre € 10.380,70 lordi a titolo di ultime tre mensilità maturate o nel diverso, maggiore o minore, importo che verrà accertato come dovuto nel corso del presente giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa oltre rimb. forf, c.p.a. e i.v.a e contributo unificato.
CONCLUSIONI DELL : CP_2
a) rigettarsi le avverse domande perché infondate e non provate;
b) con rifusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
646/2024, la cui motivazione è del tutto condivisibile e che deve intendersi qui richiamata per ampio stralcio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. Att. c.p.c., essendo del tutto sovrapponibile la posizione di a quella di . Parte_2 Parte_1 Quest'ultimo ha qui dedotto, in sintesi, di avere lavorato dal 2.9.13 alle dipendenze di CP_3 la quale, con scrittura privata del 23.12.2013 si faceva carico del debito che il precedente
[...] datore di lavoro aveva nei suoi confronti per retribuzioni non corrisposte e TFR Controparte_4 (per una somma di Euro 7.028,00); di avere rassegnato le dimissioni per giusta causa (per mancato pagamento retribuzioni e somme accollate di cui al precedente rapporto) con decorrenza dal 18.5.2015; di non aver ricevuto il TFR e l'indennità di mancato preavviso;
di aver chiesto e ottenuto Co nei confronti di diffida accertativa dell (a seguito di accesso ispettivo del 22.1.2016) CP_3 per la somma lorda di Euro 28.069,55 di cui € 3.114,59 lordi a titolo di TFR;
in data 1.6.2016 la società ha trasferito il ramo d'azienda in favore di nei CP_3 Controparte_6 confronti della quale veniva emessa ulteriore diffida accertativa del 29.7.2016 (notificata il
16.8.2016) per i medesimi importi, detratti gli acconti percepiti medio tempore, a cui veniva riconosciuta efficacia esecutiva con provvedimento del 16.1.2017, notificato e non opposto;
notificato quindi il precetto veniva instaurato il relativo giudizio di opposizione conclusosi con sentenza del Tribunale di Verona 589/2019 del 7.11.19 che rigettava lo stesso, riconoscendo l'avvenuto trasferimento d'azienda e la responsabilità solidale della PFR;
la sentenza non fu impugnata acquisendo valore di res iudicata; in forza della sentenza venivano effettuati vari tentativi di recupero del credito retributivo: notificava nuovo atto di precetto nei confronti di PFS, Pt_1 avviando procedura esecutiva mobiliare presso terzi e mobiliare che davano esito negativo (cfr. atto di precetto del 16.9.2019: all. 14; atto di pignoramento presso terzi del 12.11.2020: all. 15; atto di pignoramento presso terzi con dichiarazioni dei terzi negative: all. 16; atto di precetto in rinnovazione crediti retributivi del 24.02.2021: all. 17; verbale di pignoramento negativo: all. 18 e 19); non riuscendo a recuperare il proprio credito, si è rivolto all quale gestore del Pt_1 CP_2 Fondo di Garanzia, con domanda del 6.8.2021 (doc. 20); la domanda veniva rigettata così come il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto (doc. 21, 22, 23); in particolare l CP_2 sosteneva che: in relazione al TFR, non era stato presentato il modello SR53, non risultava dimostrata l'insufficienza patrimoniale mobiliare e immobiliare e che il credito non risultava ammesso allo stato passivo della mentre in relazione ai crediti diversi dal TFR Inps Controparte_3 adduceva che: non era stato presentato mod. SR53, non risultava dimostrata l'insufficienza patrimoniale mobiliare e immobiliare della società debitrice, il credito non risultava ammesso allo stato passivo della ditta e che gli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro non rientrano Controparte_3 nei 12 mesi precedenti l'esecuzione forzata;
con sentenza 3/2022 dell'11.1.2022 veniva dichiarato il fallimento di PFS su istanza del ricorrente (doc. 24 e 25); il credito del ricorrente veniva ammesso al passivo (doc. 26, 27, 28), così come i crediti dell;
veniva quindi riproposta domanda di CP_2 intervenuto del Fondo di Garanzia (doc. 29) ma l' respingeva ancora una volta le domande CP_2 (doc. 30 e 31) con la seguente motivazione: “la s.v. ha cessato il rapporto di lavoro con la CP_3 dm 9011758056 il 7.5.2015, quindi in data antecedente la cessazione (rectius: cessione) del ramo d'azienda alla avvenuta l'1.6.2016, pertanto non si applica la Controparte_6 solidarietà di cui al 2112”.
2 CP_ Quanto alla richiesta dei crediti di lavoro diversi dal TFR, il rigetto dell quale gestore del Fondo di Garanzia era così motivato: “le mensilità richieste non rientrano nei 12 mesi che precedono la data della diffida accertativa (28/7/2016). Le mensilità degli ultimi tre mesi non sono state ammesse al passivo. Infine, non opera la solidarietà ex art. 2112 c.c. poiché il rapporto è cessato prima della cessione del ramo d'azienda”; venivano quindi proposti nuovi ricorsi amministrativi, entrambi rigettati (doc. 32-35).
2. Si è costituito l chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in CP_2 diritto. Ribadendo le argomentazioni di cui hai provvedimenti amministrativi ed in particolare sottolineando come il ricorrente non ha dato prova di essersi insinuato al passivo della società datrice di lavoro, che risulta peraltro essere stata dichiarata fallita dal Tribunale di Verona con sentenza del 30.11.2016 e che la relativa procedura è stata chiusa il 30.11.2023 per compiuta ripartizione dell'attivo ex art. 118 n. 3 l. fall. Ha altresì sottolineato l'irrilevanza ai fini della operatività Cont della garanzia apprestata dal Fondo della cessione d'azienda alla avvenuta successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente con . CP_3
3. All'esito dell'udienza dell'1.7.24, sentite le difese, il giudice, ritenuta la causa di natura documentale, ha rinviato per discussione, concedendo termine per note. Sentite le conclusioni, all'odierna udienza il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
* * *
4. Va innanzitutto rilevato che è pacifico tra le parti (e documentato: v. supra) che il rapporto di lavoro tra e l'odierno ricorrente è cessato per dimissioni per giusta causa CP_3 (17.5.2015), prima dell'affitto di ramo di azienda (1.6.2016) e, come dedotto e non contestato dall , che la predetta società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale CP_2 CP_3 di Verona del 30.11.2016, fallimento chiuso il 30.11.2023 per compiuta ripartizione dell'attivo (doc. 3
) e che il ricorrente non si è insinuato al passivo della stessa (sul punto nonostante la richiesta CP_2 espressa del giudice, la parte ricorrente nulla ha dedotto).
5. Tutte le difese del ricorrente si incentrano sui tentativi di recuperare i crediti nei Cont confronti della cessionaria , il cui intervenuto fallimento giustifica, ad avviso della parte istante, l'intervento del Fondo di Garanzia, a fronte di un credito accertato prima della predetta cessione. La tesi non è condivisibile.
6. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il diritto del lavoratore di ottenere dall , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico CP_2 dello speciale Fondo di cui alla L. 297/1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona
(non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva); valorizzando il quadro normativo nazionale ed eurounitario di riferimento inoltre: “va affermato il principio secondo cui, l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta” (così espressamente Cass., 19277/2018, punto 42 della motivazione). La tutela apprestata dalla legge quindi opera in modo immediato e diretto rispetto al datore di lavoro insolvente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, risultando indifferenti a tal fine le vicende circolatorie successive, non opponibili all , CP_2 così come l'escussione degli obbligati in solido (cfr. Cass., 26021/2018).
7. Il lavoratore ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento del datore di lavoro e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione da parte sua della domanda di insinuazione ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento (cfr. Cass. 11945 e 13305 del 2007). La più attenta giurisprudenza di merito (App. Torino, 13/12/2022, sent. n. 626; nello stesso senso, più recentemente, App. Venezia
3 sez. II, 11/04/2023, n. 194) ha poi ammesso l'intervento del Fondo anche nei casi in cui, non venga accertata in sede fallimentare la sussistenza del credito del lavoratore essendo stata disposta la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese nell'ambito della procedura fallimentare ex art. 118 l. fall., stante, nei predetti casi, l'impossibilità di avviare o proseguire alcuna azione esecutiva nei confronti dei soci.
8. Nel caso di specie, semplicemente, questo requisito di operatività del Fondo manca, poiché il ricorrente non ha dimostrato (né tantomeno allegato) l'insolvenza del datore di lavoro, presupposto indefettibile per l'operatività dell'intervento del Fondo. In tale prospettiva del tutto irrilevanti sono le considerazioni svolte con riferimento alla fallita PFS che non era datrice di lavoro del ricorrente, il cui rapporto di lavoro era già cessato, al momento della cessione;
la stessa, come accertato dalle sentenze prodotte dal ricorrente risulta debitrice in solido con la cedente, non perché il rapporto di lavoro fosse proseguito, ma in base all'art. 2560, comma 2, c.c., avendo ritenuto, sia il Tribunale, sia la Corte d'Appello, il debito de quo conoscibile al momento del contratto di affitto sulla base dei libri matricola e paga, secondo quanto emerso in sede ispettiva.
9. Il lavoratore non avendo agito nei confronti del debitore principale, suo datore di lavoro, non ha fornito la prova della sua insolvenza, tentando l'insinuazione al passivo o procedendo ad esecuzione (con riferimento alla diffida accertativa, cfr. Cass, ord. 6834/2023 secondo cui assume rilievo quando già resa esecutiva, sia stata notificata al datore di lavoro mediante precetto) o allegando circostanze per cui nemmeno con le stesse azioni avrebbe potuto soddisfare il proprio credito;
egli ha scelto di agire solo nei confronti del condebitore solidale, divenuto tale solo in forza di una successiva cessione di ramo d'azienda, con ciò escludendo la possibilità di intervento del Fondo di Garanzia.
10. Per tali dirimenti motivi, ogni ulteriore questione assorbita, il ricorso non può trovare accoglimento.
11. Le tempistiche e la peculiarità delle vicende traslative del ramo di azienda rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente per dimissioni ed al contenuto della scrittura privata con la quale si era fatta espressamente carico del debito retributivo già contratto CP_3 dalla (anche per TFR) senza poi onorarlo, unitamente agli infruttuosi tentativi di CP_4 recupero del credito appaiono tutte altrettante circostanze da integrare gravi motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata: 1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3) indica termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza. Verona, 14 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Marco Cucchetto
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