TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/06/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile
nella persona del giudice unico
Dott. Roberto Bonino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 5278 /2024 promossa da:
, c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1 PIAZZA CAVOUR, N. 13/1 16043 CHIAVARI presso l' Avvocato BOCCALATTE SILVIO che lo rappresenta e difende;
Attore contro
( C.F.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
Convenuta contumace
nata a [...] il [...] Controparte_2
nato a [...] il [...] ( codice fiscale ignoto ); Controparte_3
nata a [...] il [...] ( codice fiscale ignoto ); Controparte_4
nata a [...] il [...] ( codice fiscale ignoto ); Controparte_5
nata a [...] il [...] ( codice fiscale ignoto ); Controparte_6
nata a [...] il [...] ( codice fiscale ignoto ) Controparte_7
Convenuti
*****
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via principale: accertare, dichiarare e costituire, per le ragioni meglio espresse in parte narrativa, il diritto in capo al sig. l'intervenuto acquisto per usucapione, ex art. 1146 Parte_1
e/o 1158 c.c. o sulla base di ogni altra norma ritenuta, del diritto di proprietà sul terreno sito nel Comune di Uscio (GE) e censito al Catasto Terreni, Foglio 16 Particella 148 e per l'effetto ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari – Uffici di Pubblicità Immobiliare la trascrizione della relativa sentenza;
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova e ci si riserva espressamente sin d'ora la facoltà di integrare e precisare le istanze istruttorie entro i termini previsti a tale scopo dall'art. 171 ter c.p.c. 1) vero che, a far data dagli anni 70, il sig.
[...]
e prima di lui suo padre, sig. , possiedono e utilizzano il terreno Parte_1 Parte_2 di cui è causa, raffigurato nelle foto e nella planimetria che si rammostra al teste (cfr. doc. 3), come proprietari esclusivi, adibendo tale terreno a posto auto a servizio della loro proprietà; 2) vero che, a far data dagli anni 70, il sig. e prima di lui suo padre, sig. Parte_1 [...]
, conservano il terreno di cui è causa, raffigurato nelle foto e nella planimetria che si Parte_2 rammostra al teste (cfr. doc. 3), in buono stato, curandone la manutenzione ordinaria e straordinarie a proprie spese. Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie, nonché, di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre I.V.A e C.P.A. come per legge”
Motivi della decisione
Con atto di citazione datato 10.05.2024 e notificato mediante notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. come da decreto di autorizzazione del Presidente del Tribunale del 17.06.2024, ad eccezione della sig.ra Consigliere per la quale si è proceduto con separata Controparte_1 notifica del 21.5.2024, , conveniva in giudizio i sopra indicati soggetti per ivi Parte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via principale: accertare, dichiarare e costituire, per le ragioni meglio espresse in parte narrativa, il diritto in capo al sig.
[...]
l'intervenuto acquisto per usucapione, ex art. 1146 e/o 1158 c.c. o sulla base di ogni Parte_1 altra norma ritenuta, del diritto di proprietà sul terreno sito nel Comune di Uscio (GE) e censito al Catasto Terreni, Foglio 16 Particella 148 e per l'effetto ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari – Uffici di Pubblicità Immobiliare la trascrizione della relativa sentenza;
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova e ci si riserva espressamente sin d'ora la facoltà di integrare e precisare le istanze istruttorie entro i termini previsti a tale scopo dall'art. 171 ter c.p.c. 1) vero che, a far data dagli anni 70, il sig.
e prima di lui suo padre, sig. , possiedono e Parte_1 Parte_2 utilizzano il terreno di cui è causa, raffigurato nelle foto e nella planimetria che si rammostra al teste (cfr. doc. 3), come proprietari esclusivi, adibendo tale terreno a posto auto a servizio della loro proprietà; 2) vero che, a far data dagli anni 70, il sig. e prima di lui Parte_1 suo padre, sig. , conservano il terreno di cui è causa, raffigurato nelle foto e Parte_2 nella planimetria che si rammostra al teste (cfr. doc. 3), in buono stato, curandone la manutenzione ordinaria e straordinarie a proprie spese. Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie, nonché, di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre I.V.A e C.P.A. come per legge”. La sig.ra Consigliere non si costituiva in giudizio e con decreto ex art. 171 bis Controparte_1
c.p.c. del 28.11.2024 il Giudice ne dichiarava la contumacia e confermava la prima udienza al giorno 6 febbraio 2025.
Nel medesimo provvedimento il Giudice rilevava come:
- la parte attrice citava in giudizio persone evidentemente decedute;
- la notificazione della citazione a persona già deceduta è giuridicamente inesistente;
- la notificazione per pubblici proclami non pare possa superare il problema della citazione di soggetti già deceduti e comunque è sindacabile dal Giudice di merito.
Alla prima udienza, tenutasi in data 6 febbraio 2025, il Giudice richiamava il decreto di cui sopra e rinviava all'udienza del 5 giugno 2025 ore 09:00 assegnando, tra gli altri, termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito della comparsa conclusionale.
La causa è stata trattenuta in decisione all' udienza del 5 Giugno 2025.
***** L' attore ha citato in giudizio tra le altre sei persone nate nel secolo XIX ovvero nel 1900 che sono per ovvie ragioni decedute.
La notificazione della citazione ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente ( tra le tante in senso conforme Cass. n. 14360/2013 ).
La notificazione per pubblici proclami autorizzata dal Presidente del Tribunale non può superare il problema della citazione di soggetti già deceduti e comunque è sindacabile dal giudice del merito ( in senso conforme Cass. n. 11299/2018 ).
L' individuazione quali legittimati passivi degli eventuali eredi degli intestatari catastali pacificamente deceduti spettava a parte attrice prima dell' inizio della causa né si può autorizzare come richiesto con le difese finali l' integrazione del contraddittorio con un nominando curatore dell' eredità giacente di persone di cui non si conosce neppure la data di morte.
L' attore potrà agire in giudizio, se ritenuto ed in ipotesi, oltre che nei confronti della intestataria catastale vivente, nei confronti dell' Agenzia del Demanio quale soggetto comproprietario dei beni immobili vacanti ex art. 586 c.c. e/o 827 c.c. per fare accertare, sempre in ipotesi, l' avvenuta usucapione del bene immobile in ipotesi abbandonato.
Nessuna pronuncia sulle spese deve essere adottata visto l' esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione monocratica pronunciando in via definitiva così provvede:
DICHIARA l' inesistenza dell' atto di citazione e della sua notificazione nei confronti di , Controparte_2 nata il [...], , nato a [...] il [...], Controparte_3 CP_4
nata a [...] il [...], nata a [...] il
[...] Controparte_5
09.08.1895, nata a [...] il [...], e Controparte_6 Controparte_7
nata a [...] il [...]
[...]
Nulla sulle spese
Così deciso in Genova il 5 Giugno 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino