Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati SENT.N°_______
R.G. N° 1288/2021
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
Cron. N°________
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
Rep. N° ________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello avverso la sentenza n. 1061/2021 pubblicata il
03/05/2021 - emessa inter partes dal Tribunale di Foggia nell'ambito del giudizio di primo grado iscritto al numero R.G. n. 3004/2012, notificata in 01.07.2021 a mezzo pec;
tra
la società con sede in Foggia, , in persona Controparte_1
del legale rappresentante sig.ra rappresentata e difesa giusta Parte_1
mandato in calce all'atto di appello dall'avv. Maria Tina Marrone;
- appellante –
quale incorporante per fusione della Controparte_2 Controparte_3
con sede in Modena, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Casiere
[...]
- appellata -
* * * * * *
All'udienza collegiale del 24.03.2023 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito: ----------------------------------------------
1
bancario n. 19550 e ai correlati conti anticipi n. 19680 e n.1299632, l'insussistenza di
qualsiasi valida pattuizione determinativa di interessi convenzionali sia creditori che
debitori e per l'effetto dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt.1284,
1346 e 1418 c.c. delle contabilizzazioni e degli addebiti in c/c per interessi debitori
ultralegali ed interessi creditori mai pattuiti applicati nel corso del rapporto con
applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art.1284, comma 3 c.c. per il calcolo degli
interessi, sia debitori che creditori degli interessi ai tassi dei BOT ex art. 5 della L.154/92,
poi trasfuso nell'art.117 del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.) con applicazione letterale della norma
(tasso minimo per il calcolo degli interessi debitori e tasso massimo per il calcolo degli
interessi creditori);
- accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e l'illegittimità della praticata
capitalizzazione trimestrale degli interessi, stante la violazione del divieto di anatocismo
di cui all'art. 1283 c.c.;
- accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e l'illegittimità per violazione degli
artt.1284, 1346 e 1418 c.c degli addebiti in c/c delle competenze maturate sui conti anticipi
n.19680 e n.1299632, nonché della praticata capitalizzazione trimestrale di detti interessi
maturati sul conto anticipi ed addebitato sul c/c ordinario n.19550, stante la violazione
del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.;
- accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità, per violazione degli
artt.1325 e 1418 c.c., dell'addebito di commissioni di massimo scoperto comunque prive
di causa negoziale e capitalizzate trimestralmente;
- accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità, per violazione degli
artt.1284, 1325, 1346 e 1418 c.c., dell'addebito, privo di qualsiasi giustificazione causale,
di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni
banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
- accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità dell'addebito di commissioni, 2 remunerazioni, provvigioni e spese non documentate applicate dalla banca pur in
mancanza, anche in ordine ai relativi importi, di espresse previsioni contrattuali;
- accertare e dichiarare che l'esatto dare- avere del c/c ordinario n.19550 presenta alla
data del 31.03.2010 un saldo creditore in favore della società Controparte_1
€160.434,33 per interessi, c.m.s., spese e competenze varie indebitamente
[...]
pagate, come in dettaglio specificate nella c.t.p. e per l'effetto condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'importo di € Controparte_4
160.434,33 a maggiorarsi degli accessori di legge con le decorrenze di giustizia ovvero
del maggior o minor importo che sarà definitivamente accertato a mezzo Consulenza
Tecnico contabile d'Ufficio nel corso del giudizio.
per l'appellata: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso gravame, per
i motivi suesposti;
nel merito, rigettare l'avverso atto di appello e, per l'effetto, confermare
in ogni sua parte la sentenza n.1061/2021 - Tribunale di Foggia per tutti i motivi esposti
in narrativa;
condannare la società appellante al pagamento in favore della CP_2
appellata delle spese e compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.07.2012, la società Controparte_1
titolare del c/c ordinario n. 19550 e dei correlati conti anticipi n. 19680 e n. 1299632
intrattenuti presso la filiale di Foggia dell'allora poi Controparte_5
(quest'ultima incorporata per fusione dalla Controparte_4 CP_2
, conveniva in giudizio l'istituto banca innanzi al Tribunale di Foggia per accertare
[...]
in relazione al rapporto di conto corrente bancario n. 19550 e ai correlati conti anticipi n.
19680 e n.1299632, l'insussistenza di qualsiasi valida pattuizione determinativa di interessi convenzionali sia creditori che debitori e, per l'effetto, chiedeva dichiararsi la nullità delle contabilizzazioni e degli addebiti in c/c per interessi debitori ultralegali ed interessi creditori mai pattuiti applicati nel corso del rapporto, spese ingiustificate, c.m.s., nonché la nullità, inefficacia e l'illegittimità per violazione degli artt.1284, 1346 e 1418 c.c degli 3 addebiti in c/c delle competenze maturate sui conti anticipi n.19680 e n.1299632, nonché
della praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati con l'accertamento dell'esatto dare- avere del c/c ordinario n.19550.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 29.11.2012 la Controparte_4
contestando le censure di parte attrice e chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria
[...]
delle spese di lite.
Il giudice, all'esito di una CTU contabile, rigettava le domande avanzate dalla
[...]
nei confronti della condannando la CP_1 Controparte_4
alla rifusione delle spese di lite e di CTU. Controparte_1
Con atto di appello notificato a mezzo pec in data 31.08.2021, la società
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado CP_1 Controparte_1
riproponendo le domande rigettate dal giudice di primo grado.
Si è costituita la così trasformata da Controparte_2 Controparte_6
a sua volta incorporante, la per
[...] Controparte_4
contestare l'atto di appello, chiedendone il rigetto con la condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale,
secondo la quale nell'atto introduttivo del gravame non sarebbero indicati i motivi specifici dell'impugnazione, in violazione del precetto normativo di cui all'art.342, nel testo introdotto dall'art.54 del D.L. n.83/12, convertito con modificazioni nella L.
n.134/12.
L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepisce l'appellata, perché in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame,
è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì
da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione
4 impugnata (cfr., Cass. n.2143/2015; sez. un., n.27199/17; n.13535/18). E nella specie la società appellante ha denunciato le anzidette lacune della sentenza impugnata, le argomentazioni non condivise e le ragioni di critica che dovrebbero, nella loro prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento alla domanda che invece il primo giudice in parte ha disatteso.
Con i motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi,
la società appellante lamenta la nullità della sentenza di primo grado poiché viziata da ultrapetizione, da violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 99 c.p.c. nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe erroneamente qualificato la domanda attorea come ripetizione di indebito e non come azione di nullità e di accertamento negativo del credito come indicato nell'atto di citazione.
La società ha chiesto di accertare l'esatto saldo del rapporto bancario n. 19550 nonché
conto anticipi n. 19680 e n. 1299632, depurando il conto di interessi, c.m.s., spese e competenze varie indebitamente pagate, con condanna della al Controparte_4
pagamento dell'importo di € 160.434,33 a ovvero del maggior o minor importo che si sarebbe accertato a mezzo C.t.u. contabile.
A tal proposito, il Collegio rileva che la società ha introdotto oltre ad una azione di nullità
quella di accertamento negativo del credito preteso dalla banca nell'ultimo estratto conto,
contestualmente ad una azione di ripetizione delle somme, che la banca avrebbe indebitamente incassato per aver applicato interessi ultra-legali, c.m.s. non dovute e spese non pattuite.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, in ogni caso, qualunque fosse l'azione proposta,
spetta al creditore correntista fornire, nella domanda di accertamento negativo del saldo con correlata domanda di ripetizione di indebito oggettivo, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto.
5 Infatti, l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge.
Sostiene la società attrice di aver prodotto unitamente alla citazione la copia degli estratti conto e una consulenza tecnica di parte resa dal CTP dott. che avrebbe accertato Per_1
movimenti capitale e conti scalare nel periodo esaminato e contestato senza una specifica e valida pattuizione, addebitando sul c/c 19550 € 69.387,16 a titolo di interessi debitori, €
2.938,08 a titolo di cms, ed € 3.783,47 per spese oltre a numerose ulteriori operazioni relative a spese e commissioni distinte per causale ed importi nella c.t.p., complessivamente addebitati per € 1.235,11 non pattuite e/o non concordate.
Quindi, ha chiesto la rideterminazione del saldo con la condanna della banca al pagamento di differenze per addebiti illegittimi.
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la domanda in quanto sarebbe sfornita di prova e di allegazioni specifiche, limitandosi la società attrice ad un elenco generale e astratto, di invalidità o ad affermazioni di puro diritto, con contestazioni generiche circa il comportamento tenuto dalla banca e addebiti da quest'ultima operati sul conto.
La dal canto suo, sostiene che l'azione sarebbe meramente esplorativa, CP_2
prescindendo del tutto da un esame concreto delle specifiche condizioni contrattuali pattuite tra le parti e dalle condotte tenute nel singolo caso da parte dell'istituto di credito,
non essendo sufficiente il richiamo al contenuto della consulenza di parte.
Infine, gli estratti conto prodotti non sarebbero completi, come riconosciuto dallo stesso
CTU nel proprio elaborato peritale determinando, a suo dire, l'impossibilità di ricostruire correttamente i rapporti di dare e avere nella loro interezza accertando con precisione la ricostruzione del rapporto e la quantificazione del saldo del conto corrente, in quanto nel caso in esame, l'attrice non avrebbe depositati i contratti e l'intera e completa sequenza di estratti conto e scalari dal primo con saldo “0” all'ultimo di chiusura,
Ciò premesso, il Collegio ritiene che sotto il profilo dell'onere probatorio la prova
6 dell'esistenza dei contratti di c/c e delle relative pattuizioni è stata fornita dalla banca convenuta, che li ha prodotti nel corso del giudizio allegandoli alla comparsa del
29.11.2012, e sono stati esaminati dallo stesso CTU nel corso del giudizio di primo grado.
Mentre, circa l'assenza di alcuni estratti conto, ritenuta essenziale dal giudice di primo grado, in conformità alla giurisprudenza consolidata, occorre esaminare se limitatamente ai periodi documentati dalla società attrice, il CTU ha potuto procedere al ricalcolo tenendo conto dei saldi di partenza documentati agli atti e non del saldo zero una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di eventuali interessi ultralegali o c.m.s. non dovute a carico del correntista.
L'ammissibilità di una rideterminazione del saldo, al netto delle poste nulle, in assenza della serie completa degli estratti è stata riconosciuta più volte dalla Suprema Corte, che ha distinto la regolamentazione dell'onere della prova nei diversi casi in cui agisca la banca -
tenuta alla produzione integrale degli estratti conto, dai quali ricavare tutte le operazioni compiute a valere sul rapporto dedotto e le relative competenze a partire dall'apertura fino al momento indicato in giudizio – oppure il correntista.
Difatti, il correntista che intenda ottenere la rideterminazione del saldo al netto delle poste nulle può partire da un saldo intermedio, assunto nel ricalcolo come dato di partenza così
mantenendo l'andamento naturalmente unitario del conto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n.
31187/2018).
Quindi, esaminando i conti oggetto di causa, con riferimento al conto anticipi 19680 il periodo continuativo riguarda dal 01.01.2006 alla chiusura con saldo zero. Trattandosi di conto anticipi il conto non ha mai presentato saldi positivi.
Mentre, con riferimento al conto anticipi n.ro 1299632 il periodo prodotto è stato completo con saldo finale pari a zero.
Infine, per quanto riguarda il conto corrente ordinario numero 19550 con data di apertura il 15.05.2002 con saldo inziale a debito, il periodo prodotto dalla correntista riguarda dal scalare finale del 31.03.2010, e i fogli con il riepilogo saldi valute, presentando il rapporto bancario saldi positivi e negativi.
Ciò detto, la società correntista nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha allegato la violazione di interessi debitori ultra-legali non dovuti, interessi creditori al di sotto del dovuto, illecita capitalizzazione trimestrali di interessi, commissioni di massimo scoperto non spettanti, costi non concordati, senza dedurre nulla con specifico riferimento allo ius
variandi, neppure con riferimento a quali trimestri la banca avrebbe applicato tassi di interesse peggiorativi rispetto alle originarie condizioni contrattuali.
Il CTU nell'esaminare i rapporti bancari oggetto di causa ha evidenziato che i contratti sono stati regolati sulla base di tassi di interesse convenzionalmente pattuiti come da contratti prodotti dalla banca convenuta registrando variazioni in aumento e in alcuni casi in diminuzione come dalle “griglie” riportate nelle tabelle allegate sub 3.1.b) 3.2.b) e 3.3.b).
Quindi, sotto tale profilo, la domanda della società per un ricalcolo delle modifiche peggiorative degli interessi non può essere accolta.
Ciò che, invece, può essere rettificato ed espunto dalla regolamentazione contabile in favore della società correntista, riguarda l'illegittima applicazione delle c.m.s. laddove nel contratto sono richiamate una prima commissione dello 0,70 e una seconda dello 0,75,
trimestrale senza alcuna indicazione e riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata.
E' pacifico che in tema di conto corrente bancario, può ritenersi nulla per indeterminatezza la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto qualora detta indeterminatezza sia effettiva e radicale, come nel caso in cui essa ne indichi semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (Cass. 19825/2022).
Dalle condizioni economiche di conto corrente emerge la periodicità trimestrale della chiusura, da riferire evidentemente non solo alla capitalizzazione, ma anche alla chiusura periodica del conto, poiché, in mancanza, nemmeno potrebbe sussistere la capitalizzazione,
8 sicché i due parametri non possono che essere congruenti.
Dall'insieme delle menzionate disposizioni emerge allora, in modo inequivocabile, che la chiusura periodica del conto avveniva ogni trimestre e che, in occasione di ciascuna di esse,
dovevano regolarsi tutti i rapporti di dare e avere tra cliente e banca, ivi compresi, perciò,
quelli relativi alle "commissioni", richiamate sia nella rubrica che nell'articolato.
Ebbene, trattandosi pacificamente di una "commissione", una corretta applicazione del disposto di cui all'art. 1363 c.c. deve necessariamente comportare l'accertamento della determinatezza o quantomeno determinabilità della clausola relativa alle c.m.s., applicabili appunto trimestralmente.
Anche il criterio interpretativo prescritto dall'art. 1362 c.c., relativo alla comune volontà
delle parti - da scrutinare alla luce del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto - depone in tal senso, attraverso la verifica che, in concreto,
le commissioni di massimo scoperto sono state applicate trimestralmente (come da estratti conto prodotti), senza che tale periodicità sia mai stata messa in discussione dalle parti nel corso del rapporto.
Tuttavia, il giudice del tribunale avrebbe dovuto ravvisare la indeterminatezza della clausola in questione con un'interpretazione secondo buona fede del contratto, ai sensi dell'art. 1366 c.c., in quanto la stessa appare priva di senso effettivo laddove manchi il valore sul quale tale percentuale deve essere applicata.
Inoltre, tale pattuizione con cui vengono indicate due diverse commissioni (0,70 e 0,75) da applicarsi trimestralmente, non risponde ai requisiti di determinatezza e determinabilità
previsti dall'art. 1346 c.c. non essendo comprensibili la base e i criteri di calcolo, se cioè
dovesse applicarsi sull'accordato o sul montante utilizzato, se dovesse applicarsi una sola volta sullo scoperto massimo raggiunto o per tutti i giorni di durata dello scoperto massimo raggiunto (come se fosse un tasso di interesse).
Tale indeterminatezza ne rende nulla la pattuizione e non dovuta la CMS (per la nullità
della CMS in caso di pattuizione generica cfr. Corte Appello Reggio Calabria 29.01.2019
9 n. 74, Corte Appello Torino 4.12.2018 n. 2058 ed altre).
Quindi, nei limiti su indicati, l'appello merita accoglimento e, quindi, debbono essere ritenuti illegittimi gli addebiti della CMS, mentre ritenuti legittimi gli altri addebiti.
Delle ipotesi di calcolo utilizzato da CTU si ritiene di condividere l'ipotesi sviluppata dal
CTU svolta in primo grado, il quale dopo aver determinato le cms da stornare sul c/anticipi ha proceduto a ricalcolare gli interessi debitori del c/c ordinario procedendo ad imputare in accredito le somme stornate dal c/c anticipi alle rispettive date di valuta con saldo rettificato a credito della somma di Euro 59.674,12 in favore della società applicando i tassi banca senza le commissioni di massimo scoperto.
Nella relazione tecnica il CTU ha ritenuto possibile le ipotesi di raccordo al fine di ripristinare la continuità del saldo c.d. a “staffa” tenendo conto dei periodi mancanti, in quanto l'incompletezza della serie degli estratti conto si risolve in danno della parte che è
onerata di fornirne la prova, salvo che questa sia in grado di colmare le lacune della documentazione, come nel caso di specie, dove il tecnico ha attinto i dati mancanti da operazioni di raccordo contabile, ottenendo un dato contabile sufficientemente attendibile e senza registrare significative alterazioni a cui non si sono ragione per discostarsene.
La banca, a tal proposito, non ha ritenuto di produrre in giudizio gli estratti mancanti, né di prospettare in sede di appello un calcolo alternativo tale da rendere necessario il richiamo del CTU per eventuali chiarimenti.
Ragion per cui l'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
In conseguenza della riforma della sentenza sono da rideterminare le spese processuali con una valutazione unitaria e globale della lite, secondo il principio della soccombenza,
compensando le spese processuali e di CTU per 1/3, ponendo la restante parte, pari a 2/3 a carico della banca soccombente.
Le spese sono da porsi a carico degli appellanti e sono liquidati in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (52.000,00-260.000,00) come liquidate in dispositivo.
PQM
10 La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
1061/2021 pubblicata il 03/05/2021 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna la (quale incorporante per fusione della Controparte_2
al pagamento in favore della società appellante della CP_2 Controparte_3
somma di Euro 59.674,12 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
2) Condanna la (quale incorporante per fusione della Controparte_2 [...]
al pagamento dei 2/3 delle spese processuali del doppio grado di Controparte_3
giudizio e di CTU, compensando la restante parte, che liquida per l'intero quanto al primo grado in Euro 490,00 per spese ed Euro 9.000,00 per compensi, quanto al grado di appello in Euro 1.177,00 per spese ed Euro 9.500,00 per compensi, oltre alle spese di CTU come liquidate con separato decreto dal giudice di primo grdao, vanno poste definitivamente a carico della con la medesima compensazione. CP_2
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 07.05.2024.
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2003 al 2010 con saldo finale zero, mancando lo scalare relativo al IV trimestre 2005, lo
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