CASS
Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2024, n. 43188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43188 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da AN NT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 04/04/2024; visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
sentiti i difensori dell'indagato, Avvocati AR Morace e Corrado Politi, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria con ordinanza del 4 aprile 2024 (motivazione depositata il successivo 7 maggio) ha respinto la richiesta di AN NT confermando l'ordinanza genetica del Gip che ha applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'addebito provvisorio di cui al capo 1, rubricato sub art. 416 bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 43188 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 23/09/2024 1.1. Al AN viene contestata la "partecipazione ad associazione di stampo 'ndranghetista operante nel territorio di Gallico, nell'ambito della quale, in ossequio alle direttive impartite dai capi, si occupava di accompagnare i capi promotori - NT UP e AN SO - agli abboccamenti con altri esponenti del sodalizio - quale AN NT - e delle articolazioni federate - quale GI IN, detto "Gino" - per la gestione delle dinamiche criminali comuni: pianificava con altri sodali, tra i quali AN SO, l'evasione dal carcere del capo NT UP;
forniva supporto economico ai sodali detenuti e alle loro famiglie nonché veicolava "ambasciate" e messaggi con altri esponenti del sodalizio;
infine, si adoperava con altri sodali al fine di far ottenere a AN NT, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa fuori casa". 2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, a mezzo dei propri difensori, ha proposto due distinti ricorsi, nei quali deduce i seguenti motivi, che si provvede a sintetizzare a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il ricorso a firma dell'Avv. Morace si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, in merito: a) alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia De AR che, secondo il ricorrente, risultano contraddittorie e non munite di adeguati riscontri;
b) all'illogicità che connota la motivazione dell'ordinanza impugnata che dalla presunta attività di "accompagnamento" di soggetti appartenenti alla cosca da parte dell'indagato (circostanza peraltro affermata sulla base di elementi insufficienti e contraddittori) ha dedotto una condotta di partecipazione a carico di questi;
si evidenzia che, come anche precisato da questa Corte, l'eventuale "vicinanza" al singolo associato, anche in posizione di vertice, non è indicativa della partecipazione all'associazione; c) alla valorizzazione della condotta di contribuzione ai bisogni della famiglia AN, erroneamente considerata anch'essa dimostrativa della intraneità del AN mentre si è trattato di modeste contribuzioni (offerta di acquisto di sigarette) prive di valore significativo;
così come priva di rilievo individualizzante è la vicenda della prospettata evasione del boss UP dal momento che la conversazione ha avuto ad oggetto un fatto del tutto ipotetico e irrealizzabile;
d) infine, priva di rilievo indiziante per l'addebito associativo risulta quanto riferito dal AN in merito all'omicidio NO, dichiarazioni per le quali è stato contestato all'indagato il favoreggiamento personale aggravato dalla mafiosità, atteso che è indubbio il rapporto personale tra NN e SO (di tal che, in ipotesi si sarebbe trattato di condotta posta in essere a favore solo di questi e non della cosca) e che la stessa ordinanza cautelare adottata per tale vicenda ha ravvisato discordanze tra gli interrogatori resi dal NN, in ordine al quale, comunque, secondo il ricorrente sussisteva la scriminante ex art. 384 cod. pen. 2.2. Nel ricorso a firma dell'Avv. Politi si eccepisce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria;
a tale riguardo si rileva: a) l'assenza di riscontri in merito alle propalazioni del De AR - le cui dichiarazioni comunque risultano intrinsecamente inattendibili e non credibili (in particolare, si 2 riportano stralci del verbale dell'interrogatorio reso dal predetto dinanzi al PM che, secondo il ricorrente, sarebbero connotate da evidente contraddizione, evidenziandosi che, in ogni caso, il collaboratore ha chiaramente affermato di non aver mai avuto a che fare con il AN); b) la assenza, in relazione alla già indicata partecipazione dell'indagato alla discussione relativa alla possibile evasione di UP NT, di serietà dell'ipotesi; c) la circostanza che AN, lungi da essere un "sostenitore" degli affiliati, era invece criticato per il comportamento "scarsamente collaborativo" con le famiglie dei detenuti;
d) la inidoneità, quale elemento indiziario rilevante, dell'asserita condotta di "accompagnamento" e, per converso, la significativà - in chiave di esclusione della intraneità - della circostanza che, nel corso di conversazioni intercorse tra AN e SO, l'indagato non interveniva, limitandosi a parlare con la moglie del primo;
e) la irrilevanza della vicenda (peraltro dai contorni oscuri) relativa al favoreggiamento contestato all'indagato in relazione ad un omicidio ascritto a SO e a tale CO LA. Da tutte dette criticità della motivazione dell'ordinanza del riesame il ricorrente deduce che, sulla base dei principi affermati in materia dalla S.C., non emergono elementi idonei a ritenere configurabile - sia sotto il profilo oggettivo che riguardo a quello soggettivo - una effettiva condotta partecipativa, non essendo stati individuati neppure gli specifici contributi che AN avrebbe messo a disposizione della consorteria. Il secondo motivo censura l'ordinanza impugnata in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale del riesame indicato concreti elementi dai quali inferire la concretezza e la attualità delle medesime, essendosi riferito esclusivamente alla supposta gravità dei fatti addebitati all'indagato, evidenziandosi altresì che egli non è indagato per nessun "reato fine". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e dunque inammissibili. 2. L'ordinanza impugnata, connotata da motivazione certamente non illogica, ha dato conto dei plurimi elementi indiziari a carico del AN. 2.1,, Essi consistono: a) nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AU De AR (rese dinanzi al Pubblico ministero nel novembre del 2020) 1 che ha indicato l'indagato come componente della cosca e legato al sodale SO MA;
detta circostanza - rileva il Tribunale del riesame - è confermata dal fatto che in diverse occasioni AN è stato controllato alla guida della sua autovettura con a fianco proprio SO e che egli è dipendente di società che si occupa del trasporto merci per conto terzi amministrata dal fratello del predetto SO, ma di fatto occultamente gestita da quest'ultimo; b) nella circostanza che il boss NT AN non appena scarcerato nel giugno del 2018 riallacciava i contatti con i sodali, tra cui AN, in merito al quale formulava rimproveri sul contributo da lui fornito ai familiari dei partecipi detenuti;
al riguardo, l'ordinanza risponde ai rilievi critici dell'indagato, ora riproposti nel ricorso, 3 evidenziando che tali "rimproveri" sono stati però rintuzzati dalla moglie dell'AN, IT UE, che riferiva che AN l'aveva aiutata fattivamente, e che risulta la piena "disponibilità" del AN a favore dei sodali avvalorata dal tenore di altre conversazioni intercettate;
c) nella condotta di "accompagnamento" di NT UP presso l'abitazione dell'AN, agli arresti domiciliari, nel luglio del 2018 (e nella conversazione nel corso della quale si esamina, anche da parte dell'indagato, il modo per evitare che si attivi il "braccialetto elettronico" del medesimo UP) nonché negli ulteriori accompagnamenti, nel dicembre del 2018 e sempre da parte dell'indagato, del SO presso l'abitazione dell'AN; in tali incontri, rileva l'ordinanza impugnata, si sono svolti colloqui relativi "alla strategia da adottare nei confronti di un altro associato, NO FR, che non aveva ancora pienamente accettato la nomina di MA SO quale nuovo reggente della articolazione di Gallico" e che poco dopo verrà ucciso. 21, Il Tribunale del riesame, approfondendo le doglianze difensive in ordine al ruolo effettivo del AN nei colloqui tra AN e SO, precisa che "sebbene la conversazione tra NT AN e MA SO non sia stata captata, in quanto i due si spostavano in altra stanza dell'abitazione (invece AN intratteneva una conversazione con UE IT, moglie di AN) Iè da ritenere che la stessa abbia avuto ad oggetto il contenuto della imbasciata da fare a FR LO (uno dei "capi supremi" della cosca al quale SO si era rivolto per avere conferma del proprio ruolo di reggente, contestato invece dal NO). Il predetto NO la sera stessa si recava da AN e dopo SO ritornava a casa di questi "per commentare, evidentemente, la recente visita del NO". Il Tribunale del riesame, in modo logico, conclude sul punto nel senso che "deve ritenersi che la presenza del AN, in qualità di accompagnatore del SO, presso l'abitazione dell'AN sia significativa della sua intraneità al sodalizio, attesi gli argomenti che in tali ambiti venivano trattati - ossia il ruolo di NO nella consorteria - e che si discuteva comunque di argomenti che solo soggetti partecipi alla stessa potevano e dovevano conoscere" (pag. 19). 2.3. Un ulteriore elemento, connotato da significativa gravità indiziaria, viene individuato nel coinvolgimento del AN nella vicenda relativa all'omicidio - perpetrato, secondo l'ipotesi di accusa, da SO MA e tale LA CO - del NO, avvenuto due mesi dopo i fatti sopra riportati, in relazione alla quale il ricorrente è attinto da ulteriore misura custodiale in quanto gravemente indiziato di favoreggiamento, aggravato dalla mafiosità, dei due autori dell'omicidio. Ancora, la "intraneità" dell'indagato trova supporto nel coinvolgimento del predetto nella discussione - alla quale prendevano parte anche AN, SO e altri due soggetti non identificati - nella quale si esaminava la possibilità di far evadere, utilizzando un elicottero, dal carcere il boss UP NT (ordinanza impugnata, pag. 20 s.). Il Tribunale reggino evidenzia che durante la conversazione AN manifestava qualche titubanza in ragione delle conseguenze che l'evasione avrebbe comportato nei confronti dell'intera cosca - evidentemente per la reazione della Magistratura e delle Forze dell'ordine - ammonendo che "non sapete che si scatena". In merito a tale discussione il Tribunale del riesame rileva, in modo certamente non illogico, che, al di là della "fattibilità concreta" dell'evasione, la partecipazione a tale 4 conversazione dell'inda gato, con un ruolo attivo, dimostra chiaramente la sua intraneità alla cosca di 'ndrangheta. Peraltro, a ulteriore conferma del ruolo di partecipe all'associazione del Can gemi, il provvedimento impu g nato evidenzia che nel corso di tale incontro vi sono anche diversi riferimenti all'intervenuto se q uestro delle armi di cui alcuni sodali avevano la disponibilità, seq uestro che sarebbe dipeso dalle propalazioni di un altro collaboratore di g iustizia, HI MA. Indizi che, unitamente a g li ulteriori evidenziati dal provvedimento impu g nato (relativi alle conversazioni intercettate nelle q uali UE IT parlando con il marito AN riferiva che Can gemi era stato inviato dal SO per effettuare il pagamento della fornitura elettrica dell'abitazione della coppia;
al ruolo del AN nel tentativo di far ottenere all'AN, detenuto, il permesso per svol gere attività lavorativa all'esterno dell'istituto penitenziario presso una società, riconducibile al SO e al UP: pa g . 26 ss.), dimostrano adeguatamente il ruolo attivo del Can gemi all'interno del sodalizio di 'ndrangheta. 3. Per q uanto poi concerne le esi genze cautelari - peraltro correlate a fattispecie per la q uale vi ge il reg ime presuntivo ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e la cui sussistenza è contestata in modo generico dal ricorrente - l'ordinanza impu g nata ha, con g ruamente, evidenziato che la misura carceraria è l'unica idonea ad assicurare la recisione dei le gami tra l'inda gato e g li ambienti criminali nei q uali q uesti (sin dai primi anni 2000) è stabilmente inserito, risultando Can gemi persona assolutamente inaffidabile in ordine al rispetto di misure meno afflittive che richiedono la capacità del so ggetto di osservare volontariamente le connesse prescrizioni di le gg e. Alla inammissibilità dei ricorsi se g ue, come per le gge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non evidenziandosi elementi dai q uali dedurre l'assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria è incaricata di provvedere a g li adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per g li adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consi g lier estenso o i72 <
esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
sentiti i difensori dell'indagato, Avvocati AR Morace e Corrado Politi, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria con ordinanza del 4 aprile 2024 (motivazione depositata il successivo 7 maggio) ha respinto la richiesta di AN NT confermando l'ordinanza genetica del Gip che ha applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'addebito provvisorio di cui al capo 1, rubricato sub art. 416 bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 43188 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 23/09/2024 1.1. Al AN viene contestata la "partecipazione ad associazione di stampo 'ndranghetista operante nel territorio di Gallico, nell'ambito della quale, in ossequio alle direttive impartite dai capi, si occupava di accompagnare i capi promotori - NT UP e AN SO - agli abboccamenti con altri esponenti del sodalizio - quale AN NT - e delle articolazioni federate - quale GI IN, detto "Gino" - per la gestione delle dinamiche criminali comuni: pianificava con altri sodali, tra i quali AN SO, l'evasione dal carcere del capo NT UP;
forniva supporto economico ai sodali detenuti e alle loro famiglie nonché veicolava "ambasciate" e messaggi con altri esponenti del sodalizio;
infine, si adoperava con altri sodali al fine di far ottenere a AN NT, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa fuori casa". 2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, a mezzo dei propri difensori, ha proposto due distinti ricorsi, nei quali deduce i seguenti motivi, che si provvede a sintetizzare a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il ricorso a firma dell'Avv. Morace si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, in merito: a) alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia De AR che, secondo il ricorrente, risultano contraddittorie e non munite di adeguati riscontri;
b) all'illogicità che connota la motivazione dell'ordinanza impugnata che dalla presunta attività di "accompagnamento" di soggetti appartenenti alla cosca da parte dell'indagato (circostanza peraltro affermata sulla base di elementi insufficienti e contraddittori) ha dedotto una condotta di partecipazione a carico di questi;
si evidenzia che, come anche precisato da questa Corte, l'eventuale "vicinanza" al singolo associato, anche in posizione di vertice, non è indicativa della partecipazione all'associazione; c) alla valorizzazione della condotta di contribuzione ai bisogni della famiglia AN, erroneamente considerata anch'essa dimostrativa della intraneità del AN mentre si è trattato di modeste contribuzioni (offerta di acquisto di sigarette) prive di valore significativo;
così come priva di rilievo individualizzante è la vicenda della prospettata evasione del boss UP dal momento che la conversazione ha avuto ad oggetto un fatto del tutto ipotetico e irrealizzabile;
d) infine, priva di rilievo indiziante per l'addebito associativo risulta quanto riferito dal AN in merito all'omicidio NO, dichiarazioni per le quali è stato contestato all'indagato il favoreggiamento personale aggravato dalla mafiosità, atteso che è indubbio il rapporto personale tra NN e SO (di tal che, in ipotesi si sarebbe trattato di condotta posta in essere a favore solo di questi e non della cosca) e che la stessa ordinanza cautelare adottata per tale vicenda ha ravvisato discordanze tra gli interrogatori resi dal NN, in ordine al quale, comunque, secondo il ricorrente sussisteva la scriminante ex art. 384 cod. pen. 2.2. Nel ricorso a firma dell'Avv. Politi si eccepisce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria;
a tale riguardo si rileva: a) l'assenza di riscontri in merito alle propalazioni del De AR - le cui dichiarazioni comunque risultano intrinsecamente inattendibili e non credibili (in particolare, si 2 riportano stralci del verbale dell'interrogatorio reso dal predetto dinanzi al PM che, secondo il ricorrente, sarebbero connotate da evidente contraddizione, evidenziandosi che, in ogni caso, il collaboratore ha chiaramente affermato di non aver mai avuto a che fare con il AN); b) la assenza, in relazione alla già indicata partecipazione dell'indagato alla discussione relativa alla possibile evasione di UP NT, di serietà dell'ipotesi; c) la circostanza che AN, lungi da essere un "sostenitore" degli affiliati, era invece criticato per il comportamento "scarsamente collaborativo" con le famiglie dei detenuti;
d) la inidoneità, quale elemento indiziario rilevante, dell'asserita condotta di "accompagnamento" e, per converso, la significativà - in chiave di esclusione della intraneità - della circostanza che, nel corso di conversazioni intercorse tra AN e SO, l'indagato non interveniva, limitandosi a parlare con la moglie del primo;
e) la irrilevanza della vicenda (peraltro dai contorni oscuri) relativa al favoreggiamento contestato all'indagato in relazione ad un omicidio ascritto a SO e a tale CO LA. Da tutte dette criticità della motivazione dell'ordinanza del riesame il ricorrente deduce che, sulla base dei principi affermati in materia dalla S.C., non emergono elementi idonei a ritenere configurabile - sia sotto il profilo oggettivo che riguardo a quello soggettivo - una effettiva condotta partecipativa, non essendo stati individuati neppure gli specifici contributi che AN avrebbe messo a disposizione della consorteria. Il secondo motivo censura l'ordinanza impugnata in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale del riesame indicato concreti elementi dai quali inferire la concretezza e la attualità delle medesime, essendosi riferito esclusivamente alla supposta gravità dei fatti addebitati all'indagato, evidenziandosi altresì che egli non è indagato per nessun "reato fine". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e dunque inammissibili. 2. L'ordinanza impugnata, connotata da motivazione certamente non illogica, ha dato conto dei plurimi elementi indiziari a carico del AN. 2.1,, Essi consistono: a) nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AU De AR (rese dinanzi al Pubblico ministero nel novembre del 2020) 1 che ha indicato l'indagato come componente della cosca e legato al sodale SO MA;
detta circostanza - rileva il Tribunale del riesame - è confermata dal fatto che in diverse occasioni AN è stato controllato alla guida della sua autovettura con a fianco proprio SO e che egli è dipendente di società che si occupa del trasporto merci per conto terzi amministrata dal fratello del predetto SO, ma di fatto occultamente gestita da quest'ultimo; b) nella circostanza che il boss NT AN non appena scarcerato nel giugno del 2018 riallacciava i contatti con i sodali, tra cui AN, in merito al quale formulava rimproveri sul contributo da lui fornito ai familiari dei partecipi detenuti;
al riguardo, l'ordinanza risponde ai rilievi critici dell'indagato, ora riproposti nel ricorso, 3 evidenziando che tali "rimproveri" sono stati però rintuzzati dalla moglie dell'AN, IT UE, che riferiva che AN l'aveva aiutata fattivamente, e che risulta la piena "disponibilità" del AN a favore dei sodali avvalorata dal tenore di altre conversazioni intercettate;
c) nella condotta di "accompagnamento" di NT UP presso l'abitazione dell'AN, agli arresti domiciliari, nel luglio del 2018 (e nella conversazione nel corso della quale si esamina, anche da parte dell'indagato, il modo per evitare che si attivi il "braccialetto elettronico" del medesimo UP) nonché negli ulteriori accompagnamenti, nel dicembre del 2018 e sempre da parte dell'indagato, del SO presso l'abitazione dell'AN; in tali incontri, rileva l'ordinanza impugnata, si sono svolti colloqui relativi "alla strategia da adottare nei confronti di un altro associato, NO FR, che non aveva ancora pienamente accettato la nomina di MA SO quale nuovo reggente della articolazione di Gallico" e che poco dopo verrà ucciso. 21, Il Tribunale del riesame, approfondendo le doglianze difensive in ordine al ruolo effettivo del AN nei colloqui tra AN e SO, precisa che "sebbene la conversazione tra NT AN e MA SO non sia stata captata, in quanto i due si spostavano in altra stanza dell'abitazione (invece AN intratteneva una conversazione con UE IT, moglie di AN) Iè da ritenere che la stessa abbia avuto ad oggetto il contenuto della imbasciata da fare a FR LO (uno dei "capi supremi" della cosca al quale SO si era rivolto per avere conferma del proprio ruolo di reggente, contestato invece dal NO). Il predetto NO la sera stessa si recava da AN e dopo SO ritornava a casa di questi "per commentare, evidentemente, la recente visita del NO". Il Tribunale del riesame, in modo logico, conclude sul punto nel senso che "deve ritenersi che la presenza del AN, in qualità di accompagnatore del SO, presso l'abitazione dell'AN sia significativa della sua intraneità al sodalizio, attesi gli argomenti che in tali ambiti venivano trattati - ossia il ruolo di NO nella consorteria - e che si discuteva comunque di argomenti che solo soggetti partecipi alla stessa potevano e dovevano conoscere" (pag. 19). 2.3. Un ulteriore elemento, connotato da significativa gravità indiziaria, viene individuato nel coinvolgimento del AN nella vicenda relativa all'omicidio - perpetrato, secondo l'ipotesi di accusa, da SO MA e tale LA CO - del NO, avvenuto due mesi dopo i fatti sopra riportati, in relazione alla quale il ricorrente è attinto da ulteriore misura custodiale in quanto gravemente indiziato di favoreggiamento, aggravato dalla mafiosità, dei due autori dell'omicidio. Ancora, la "intraneità" dell'indagato trova supporto nel coinvolgimento del predetto nella discussione - alla quale prendevano parte anche AN, SO e altri due soggetti non identificati - nella quale si esaminava la possibilità di far evadere, utilizzando un elicottero, dal carcere il boss UP NT (ordinanza impugnata, pag. 20 s.). Il Tribunale reggino evidenzia che durante la conversazione AN manifestava qualche titubanza in ragione delle conseguenze che l'evasione avrebbe comportato nei confronti dell'intera cosca - evidentemente per la reazione della Magistratura e delle Forze dell'ordine - ammonendo che "non sapete che si scatena". In merito a tale discussione il Tribunale del riesame rileva, in modo certamente non illogico, che, al di là della "fattibilità concreta" dell'evasione, la partecipazione a tale 4 conversazione dell'inda gato, con un ruolo attivo, dimostra chiaramente la sua intraneità alla cosca di 'ndrangheta. Peraltro, a ulteriore conferma del ruolo di partecipe all'associazione del Can gemi, il provvedimento impu g nato evidenzia che nel corso di tale incontro vi sono anche diversi riferimenti all'intervenuto se q uestro delle armi di cui alcuni sodali avevano la disponibilità, seq uestro che sarebbe dipeso dalle propalazioni di un altro collaboratore di g iustizia, HI MA. Indizi che, unitamente a g li ulteriori evidenziati dal provvedimento impu g nato (relativi alle conversazioni intercettate nelle q uali UE IT parlando con il marito AN riferiva che Can gemi era stato inviato dal SO per effettuare il pagamento della fornitura elettrica dell'abitazione della coppia;
al ruolo del AN nel tentativo di far ottenere all'AN, detenuto, il permesso per svol gere attività lavorativa all'esterno dell'istituto penitenziario presso una società, riconducibile al SO e al UP: pa g . 26 ss.), dimostrano adeguatamente il ruolo attivo del Can gemi all'interno del sodalizio di 'ndrangheta. 3. Per q uanto poi concerne le esi genze cautelari - peraltro correlate a fattispecie per la q uale vi ge il reg ime presuntivo ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e la cui sussistenza è contestata in modo generico dal ricorrente - l'ordinanza impu g nata ha, con g ruamente, evidenziato che la misura carceraria è l'unica idonea ad assicurare la recisione dei le gami tra l'inda gato e g li ambienti criminali nei q uali q uesti (sin dai primi anni 2000) è stabilmente inserito, risultando Can gemi persona assolutamente inaffidabile in ordine al rispetto di misure meno afflittive che richiedono la capacità del so ggetto di osservare volontariamente le connesse prescrizioni di le gg e. Alla inammissibilità dei ricorsi se g ue, come per le gge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non evidenziandosi elementi dai q uali dedurre l'assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria è incaricata di provvedere a g li adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per g li adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consi g lier estenso o i72 <