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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/11/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO- Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
1) d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) dr.Gianfranco Placentino Consigliere
3) avv.Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.239/2022 R.G.A.C.C. avverso l'Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.
del 6/06/2022, depositata l'8/06/2022, resa nel giudizio NRG 1596/2021 dal Tribunale di
AS, avente per oggetto: “rimborso di buoni postali fruttiferi”
T R A
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1
forza di procura generale alle liti per atto notar di Roma (rep. n.55418, racc. Per_1
n. 16104), dagli avv.ti Katiuscia Secondino e Antonio Carletto, ed elettivamente domiciliati presso la Filiale di AS di in via Pietrunto n.4 Parte_1
APPELLANTE
E
1 ( , rappresentato e difeso, in forza di mandato Controparte_1 C.F._1
in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del primo grado, dall'avv. Giusi Pastore,
elettivamente domiciliato presso e nel suo studio In Napoli alla Via Carriera Grande n.32
APPELLATO
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 2/04/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., adiva avanti al Tribunale di Controparte_1
AS le per la declaratoria di sua condanna al pagamento della Parte_1
complessiva somma di € 10.134,95, quale differenza residuale ancora dovuta, a seguito del rimborso di n.7 buoni fruttiferi postali serie “Q/P” emessi tra il 29/09/1986 e il
16/04/1987, in base alla corretta applicazione degli interessi dovuti per il periodo dal 20°
al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione di quegli stessi buoni così come indicati in stampiglia sui titoli stessi;
- costituitasi, , contestando tutto l'assunto attoreo, sosteneva che non Parte_1
era dovuta differenza alcuna oltre i tassi previsti dal decreto ministeriale D.M. 13/06/1986
dell'ex Ministero del Tesoro (oggi MEF), pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28/06/1986,
norma che aveva modificato il rendimento dei “vecchi” BFP ordinari appartenenti alle serie precedenti, e aggiungeva che per effetto del D.M. 13/06/1986 del Ministero del
Tesoro istituente la nuova serie Q -i cui moduli dovevano essere ancora forniti dal
Poligrafico dello Stato- la serie Q/P differiva dalla serie Q soltanto per l'utilizzazione dei moduli della precedente serie P, ma le condizioni erano le stesse della nuova serie (come
2 da timbro apposto sul retro dei titoli), e per cui erano stati liquidati gli interessi come normativamente previsti e null'altro ancora poteva essere ancora liquidato;
- l'adito Tribunale, con Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 6/06/2022, depositata l'8/06/2022, resa nel giudizio NRG 1596/2021, in accoglimento della domanda,
condannava condannato al pagamento, in favore del ricorrente, quale Parte_1
maggior importo rispetto a quanto già percepito per la liquidazione dei buoni postali fruttiferi oggetto di causa, la somma complessiva di euro 10.134,95 al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi secondo il tasso legale dal 17/07/2020 al saldo, oltre le spese del giudizio.
2) Con atto notificato a mezzo PEC del 6/07/2022, ha impugnato la Parte_1
suddetta decisione chiedendo alla Corte di Appello di AS la riforma della stessa in forza dei motivi che di seguito verranno precisati e il favore delle spese;
- con comparsa depositata l'11/01/2023, si è costituito in giudizio il Controparte_1
quale ha instato per il rigetto del formulato appello ed il favore delle spese del grado;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 2/04/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Con il primo ed il secondo motivo di censura, da trattarsi unitariamente stante la loro stretta correlazione, l'appellante lamenta l'erroneità dell'impugnata Ordinanza
laddove il primo Giudice ha ritenuto di accogliere la domanda sostanzialmente sul presupposto che, nel contrasto tra le condizioni relative al saggio di interesse risultanti
3 dal titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne aveva disposto l'emissione, dovesse darsi prevalenza alle prime, sulle quali il sottoscrittore faceva fondatamente affidamento, dal momento che il timbro apposto da sui titoli in questione non comprendeva Parte_1
integralmente le nuove disposizioni, non essendone peraltro possibile l'integrazione extracontrattuale, poiché il richiamato D.M. era antecedente al collocamento del buono,
ciò che impediva l'operatività del meccanismo di integrazione extra-testuale di cui all'art. 1339 c.c. con conseguente prevalenza delle risultanze testuali del cartaceo del buono sui precetti ministeriali.
Ha aggiunto che l'Ordinanza impugnata ha erroneamente fondato le proprie ragioni sulla sentenza a SS. UU. della Corte di Cassazione n. 13979/2007 che, invece, riguarda una fattispecie completamente diversa nella quale si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984, mentre nell'ipotesi di cui al giudizio in parola, si è in presenza di buoni della serie Q/P, in relazione a quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 13/06/1986,
che erano a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria al pari di quelli della serie Q di nuova istituzione: in attesa dei relativi moduli da predisporre dal Poligrafico dello Stato,
era stata prevista dal D.M. l'apposizione sui moduli della preesistente serie “P”, a cura degli uffici postali, di due timbri, uno sulla parte anteriore con la dicitura “serie Q/P”, e l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei tassi.
E, nella fattispecie, ha emesso il Buono in questione applicando i tassi Parte_1
di interesse come disposti dal D.M. vigente all'epoca (DM 13/06/1986), utilizzando il modulo della precedente serie “P” ma apponendovi due timbri e, in particolare: sul
4 fronte del titolo, in modo chiaro ed univoco, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P), e sul retro del titolo, in modo altrettanto chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione e sottoscritta dal cliente, timbro nel quale è ribadita l'appartenenza del alla “serie Q/P”, e tanto in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. CP_2
13/06/1986, ragion per cui si appalesa certamente infondata la pretesa dell'appellato che sia corrisposto per il periodo dal 21° al 30° anno, l'importo bimestrale previsto per i Buoni della precedente serie “P” (pari al 15%), anziché quello previsto per i Buoni
della Serie “Q/P”(pari al 12%). Pertanto non si deve considerare la stampigliatura originaria impressa sul retro del , ma solo il timbro apposto da , CP_2 Parte_1
recante i nuovi tassi. Questo perché il timbro sostituisce l'intera stampigliatura originariamente impressa sul Buono, essendo irragionevole sostenere che esso si sostituisca a tutte le precedenti indicazioni, eccezion fatta solo per l'ultima riga relativa al terzo ed ultimo decennio
La doglianza, fondata nei sensi che seguono, va accolta.
Il Tribunale, precisato che la questione principale da risolvere nella fattispecie in scrutinio fosse di stabilire se le nuove condizioni recate dal D.M. 13/06/1986 e richiamate dal timbro apposto sul buono con riferimento ai primi venti anni, si applicavano anche all'ultimo decennio, ovvero se, per l'ultimo decennio, era da preferirsi l'applicazione delle condizioni indicate nel titolo originario, ha ritenuto di condividere tale ultima impostazione, e che quindi il risparmiatore in possesso di buoni della serie Q, successivi all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, avesse diritto
5 ad ottenere il rimborso degli stessi in base ai più elevati rendimenti della serie P, per quanto interessa gli ultimi dieci anni di vita del titolo, in aderenza alle argomentazioni delle Sezioni Unite della Cassazione del 15/06/2007 n. 13979 che ha sostanzialmente giustificato detta applicabilità con la necessità di tutelare l'affidamento del risparmiatore in merito a quanto riportato nel titolo stesso.
Il Collegio evidenzia che la questione controversa riguarda la quantificazione degli interessi, compresi quelli dal 21° al 30° anno successivi all'emissione dei buoni postali fruttiferi della serie Q/P, che secondo l'appellante deve avvenire sulla base di quanto previsto dal D.M. 13/06/1986 relativamente ai buoni della serie Q, mentre secondo l'appellato deve avvenire nella maggior misura quantificata sulla base della parte stampata a tergo nei moduli della serie P, i quali sono stati utilizzati, per i tito li della nuova serie Q.
Mentre l'art. 4 del D.M. del 13/06/1986 ha previsto l'istituzione, con effetto dall'1/07/1986, di una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”
i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate allo stesso D.M., il successivo art. 5 ha stabilito che “Sono, a tutti gli effetti, titoli della
nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”,
i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie
“P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici
postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla
parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
6 Nel caso in esame risultano apposti i timbri previsti dall'art. 5 predetto e il timbro sulla parte posteriore reca la quantificazione degli interessi per venti anni, non sovrapponendosi integralmente al preesistente testo stampato, del quale rimane visibile la modalità di quantificazione degli interessi per gli anni dal 21° al 30° relativa alla precedente serie P, di cui l'appellato ha preteso l'applicazione.
Sulla questione specifica degli interessi applicabili nel periodo dal 21° al 30° anno dall'emissione dei buoni postali fruttiferi della serie Q/P è intervenuta la Corte di
Cassazione con le pronunce n. 4384 del 10/02/2022 e n. 4748 del 14/02/2022 (le cui massime recitano, rispettivamente: “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una
nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante
l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte
posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente
la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa
all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio,
gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione
dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di
volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi,
chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque,
tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per
disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte
prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” e “In
tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n.
7 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti
ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente
(assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica
e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le
statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento
al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva
l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla
serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali
fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza
1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante
dalla tabella posta a tergo dei buoni”).
Nel richiamare l'insegnamento consolidato secondo cui i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ex art. 2002
c.c. e nel ribadire che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, con soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, le pronunce richiamate hanno precisato che le SS.UU. n. 13979
del 2007 (rispetto alle quali è in continuità la più recente pronuncia n. 3963
dell'11/02/2019), sul cui insegnamento si fonda l'ordinanza impugnata, “non hanno
affatto affermato … la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto
alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò
evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte
8 all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo
di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e
destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della
pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione
del titolo”.
In effetti il caso preso in esame nella sentenza nel 2007 era affatto diverso da quello oggetto della presente controversia (che è identico a quelli decisi dalla Cassazione nel febbraio 2022 e di recente ribaditi -Cass. n. 22619 del 26/07/2023 e n.24715 del
16/09/2024-): si trattava di buoni postali che erano stati emessi dopo la pubblicazione di un decreto ministeriale che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato, decreto con cui si era previsto che, in caso di impiego di buoni già
stampati per emissioni precedenti, recanti la sigla AA, si dovesse apporre su di essi una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa (AB-AA) e con la menzione del diverso termine di scadenza;
tale stampigliatura in quel caso non era stata apposta, a differenza di quanto è avvenuto nel caso oggi in esame (in cui sono presenti sia il timbro anteriore
“Serie Q/P”, sia quello posteriore recante i nuovi tassi di interesse applicabili); pertanto il buono era puramente e semplicemente un buono sella serie AA, dunque di una serie diversa da quella effettivamente sottoscritta, senza che potesse porsi alcun problema di contrasto tra dato letterale e previsioni ministeriali.
La questione esaminata da Cass. n.3963/2019 riguardava, invece, buoni emessi negli anni
1982-83 (e dunque anteriori alla emissione dei buoni della serie “Q”), soggetti ai sensi dell'ultimo comma, ultimo periodo, dell'art. 173 e succ. mod. allo ius variandi del tasso di interesse, a far tempo dall'1/01/1987.
9 La giurisprudenza di legittimità (in particolare le SS.UU. del 2007 e del 2019 e, nel solco di queste, le pronunce del 2022) è, quindi, costantemente nel senso dell'efficacia cogente dell'art. 173 del vecchio codice postale (d.p.r. n. 156 del 1973), applicabile nel caso in esame e, in dipendenza di questo, del decreto ministeriale che fissa la misura del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi.
Fatte queste premesse, al fine di ricostruire la volontà sottesa all'accordo nelle fattispecie al suo esame, la Corte di Cassazione, con le citate pronunce del 2022, 2023 e 2024: 1) ha escluso la possibilità di utilizzare l'argomento delle Sezioni unite del 2007 volto a dare tutela all'affidamento incolpevole del sottoscrittore, dal momento che questo vale nel caso di “buoni all'apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque
sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi,
qualora detti buoni non manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse
desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste
dalla normativa applicabile”, che è completamente diverso da quello, riscontrabile nella specie (e in quelli esaminati dalla S.C.), in cui “il vecchio supporto cartaceo in concreto
utilizzato -per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di
nuovi- recasse l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie «Q/P», tale da
richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della
impressione a stampa preesistente”; 2) ha ritenuto che “l'apposizione di un timbro di
dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo
a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera
imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che
possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione
10 di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale”, con la conseguenza che non solo difetta la volontà dell'ente di pattuire gli interessi nella misura richiesta dal sottoscrittore,
ma neppure sussiste l'univoca dichiarazione invocata dal sottoscrittore, che viene fatta discendere “dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una,
apposta a timbro, concernente i buoni della serie «Q/P», l'altra, preesistente, quelli della
serie «P»”; 3) ha ulteriormente argomentato circa l'impossibilità di una combinazione di parte della disciplina prevista per i buoni della serie Q con parte di quella prevista per i buoni della serie P in relazione a quanto previsto dall'art. 1342, comma 1 c.c. “il quale
stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati
rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi
precedentemente scritte qualora siano incompatibili -e che siano incompatibili è in re ipsa,
visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti-
con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate”;
In conclusione, secondo la Cassazione, nessuna efficacia negoziale può essere attribuita alla parte a stampa, ancora visibile dopo la stampigliatura del timbro recante le nuove condizioni fino al ventesimo anno, del modulo della serie P utilizzato per i buoni della serie
Q/P, dal momento che: 1) l'articolo 173 del codice postale, all'epoca vigente, recava una disposizione cogente, con la conseguenziale decretazione ministeriale, destinata a sostituirsi a clausole difformi, fatto salvo il caso, contemplato dalla decisione del 2007 e non ricorrente nella specie, dell'impiego di titoli mancanti delle integrazioni a stampa di cui si è detto in precedenza;
2) in ogni caso, i buoni postali della serie Q/P non contengono una previsione di applicazione dei tassi di cui ai buoni della serie P.
11 Gli insegnamenti della Cassazione, di recente ribaditi (Cass.Civ. n. 22619 del 26/07/2023
n.24715 del 16/09/2024) anche da C.Appello AS del 19/01/2023 n.18, fondati su una puntuale ricostruzione della normativa e dell'evoluzione giurisprudenziale e su argomentazioni pienamente condivisibili, devono essere applicati al caso in scrutinio, in tutto corrispondente a quelli che hanno portato alle decisioni di legittimità.
Né potrebbe attribuirsi rilievo, al fine di sostenere l'inapplicabilità al caso in esame dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato, al fatto che la stampigliatura riguardante la sere Q/P, apposta sulla facciata anteriore dei titoli oggetto del presente giudizio, non si sovrappone alla indicazione della serie P, in quanto, come già evidenziato, la Cassazione
non attribuisce alcun rilievo negoziale alla parte a stampa che risulta ancora visibile dopo l'apposizione dei timbri previsti per i buoni della serie Q/P, il che vale non solo per il timbro apposto sul retro ma, a maggior ragione, per quello apposto sul fronte, che non reca alcuna previsione relativa alle nuove condizioni, ma soltanto la nuova denominazione dei buoni.
L'appello è, dunque, accolto, e, in riforma dell'impugnata Ordinanza, va rigettata la domanda, nella considerazione che la liquidazione dei buoni postali fruttiferi presupposti,
per il periodo successivo al ventesimo anno, deve seguire i riferimenti di cui alla tabella allegata a pag.14 del D.M. 13/6/1986.
B) Alla riforma della pronuncia impugnata consegue la nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, di cui va disposta la compensazione integrale,
ravvisandosi la sussistenza di gravi motivi, in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza di merito e di legittimità sino al definitivo orientamento interpretativo assunto dalla stessa Cassazione consolidatosi nel corso della presente fase d'appello.
12
P. Q. M.
La Corte di Appello di AS - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
6/06/2022, depositata l'8/06/2022, resa nel giudizio NRG 1596/2021 dal Tribunale di
AS, in composizione monocratica, proposto da con Parte_1
citazione notificata a mezzo pec del 6/07/2022 nei confronti di , così Controparte_1
provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta la domanda;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2024.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO- Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
1) d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) dr.Gianfranco Placentino Consigliere
3) avv.Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.239/2022 R.G.A.C.C. avverso l'Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.
del 6/06/2022, depositata l'8/06/2022, resa nel giudizio NRG 1596/2021 dal Tribunale di
AS, avente per oggetto: “rimborso di buoni postali fruttiferi”
T R A
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1
forza di procura generale alle liti per atto notar di Roma (rep. n.55418, racc. Per_1
n. 16104), dagli avv.ti Katiuscia Secondino e Antonio Carletto, ed elettivamente domiciliati presso la Filiale di AS di in via Pietrunto n.4 Parte_1
APPELLANTE
E
1 ( , rappresentato e difeso, in forza di mandato Controparte_1 C.F._1
in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del primo grado, dall'avv. Giusi Pastore,
elettivamente domiciliato presso e nel suo studio In Napoli alla Via Carriera Grande n.32
APPELLATO
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 2/04/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., adiva avanti al Tribunale di Controparte_1
AS le per la declaratoria di sua condanna al pagamento della Parte_1
complessiva somma di € 10.134,95, quale differenza residuale ancora dovuta, a seguito del rimborso di n.7 buoni fruttiferi postali serie “Q/P” emessi tra il 29/09/1986 e il
16/04/1987, in base alla corretta applicazione degli interessi dovuti per il periodo dal 20°
al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione di quegli stessi buoni così come indicati in stampiglia sui titoli stessi;
- costituitasi, , contestando tutto l'assunto attoreo, sosteneva che non Parte_1
era dovuta differenza alcuna oltre i tassi previsti dal decreto ministeriale D.M. 13/06/1986
dell'ex Ministero del Tesoro (oggi MEF), pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28/06/1986,
norma che aveva modificato il rendimento dei “vecchi” BFP ordinari appartenenti alle serie precedenti, e aggiungeva che per effetto del D.M. 13/06/1986 del Ministero del
Tesoro istituente la nuova serie Q -i cui moduli dovevano essere ancora forniti dal
Poligrafico dello Stato- la serie Q/P differiva dalla serie Q soltanto per l'utilizzazione dei moduli della precedente serie P, ma le condizioni erano le stesse della nuova serie (come
2 da timbro apposto sul retro dei titoli), e per cui erano stati liquidati gli interessi come normativamente previsti e null'altro ancora poteva essere ancora liquidato;
- l'adito Tribunale, con Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 6/06/2022, depositata l'8/06/2022, resa nel giudizio NRG 1596/2021, in accoglimento della domanda,
condannava condannato al pagamento, in favore del ricorrente, quale Parte_1
maggior importo rispetto a quanto già percepito per la liquidazione dei buoni postali fruttiferi oggetto di causa, la somma complessiva di euro 10.134,95 al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi secondo il tasso legale dal 17/07/2020 al saldo, oltre le spese del giudizio.
2) Con atto notificato a mezzo PEC del 6/07/2022, ha impugnato la Parte_1
suddetta decisione chiedendo alla Corte di Appello di AS la riforma della stessa in forza dei motivi che di seguito verranno precisati e il favore delle spese;
- con comparsa depositata l'11/01/2023, si è costituito in giudizio il Controparte_1
quale ha instato per il rigetto del formulato appello ed il favore delle spese del grado;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 2/04/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Con il primo ed il secondo motivo di censura, da trattarsi unitariamente stante la loro stretta correlazione, l'appellante lamenta l'erroneità dell'impugnata Ordinanza
laddove il primo Giudice ha ritenuto di accogliere la domanda sostanzialmente sul presupposto che, nel contrasto tra le condizioni relative al saggio di interesse risultanti
3 dal titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne aveva disposto l'emissione, dovesse darsi prevalenza alle prime, sulle quali il sottoscrittore faceva fondatamente affidamento, dal momento che il timbro apposto da sui titoli in questione non comprendeva Parte_1
integralmente le nuove disposizioni, non essendone peraltro possibile l'integrazione extracontrattuale, poiché il richiamato D.M. era antecedente al collocamento del buono,
ciò che impediva l'operatività del meccanismo di integrazione extra-testuale di cui all'art. 1339 c.c. con conseguente prevalenza delle risultanze testuali del cartaceo del buono sui precetti ministeriali.
Ha aggiunto che l'Ordinanza impugnata ha erroneamente fondato le proprie ragioni sulla sentenza a SS. UU. della Corte di Cassazione n. 13979/2007 che, invece, riguarda una fattispecie completamente diversa nella quale si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984, mentre nell'ipotesi di cui al giudizio in parola, si è in presenza di buoni della serie Q/P, in relazione a quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 13/06/1986,
che erano a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria al pari di quelli della serie Q di nuova istituzione: in attesa dei relativi moduli da predisporre dal Poligrafico dello Stato,
era stata prevista dal D.M. l'apposizione sui moduli della preesistente serie “P”, a cura degli uffici postali, di due timbri, uno sulla parte anteriore con la dicitura “serie Q/P”, e l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei tassi.
E, nella fattispecie, ha emesso il Buono in questione applicando i tassi Parte_1
di interesse come disposti dal D.M. vigente all'epoca (DM 13/06/1986), utilizzando il modulo della precedente serie “P” ma apponendovi due timbri e, in particolare: sul
4 fronte del titolo, in modo chiaro ed univoco, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P), e sul retro del titolo, in modo altrettanto chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione e sottoscritta dal cliente, timbro nel quale è ribadita l'appartenenza del alla “serie Q/P”, e tanto in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. CP_2
13/06/1986, ragion per cui si appalesa certamente infondata la pretesa dell'appellato che sia corrisposto per il periodo dal 21° al 30° anno, l'importo bimestrale previsto per i Buoni della precedente serie “P” (pari al 15%), anziché quello previsto per i Buoni
della Serie “Q/P”(pari al 12%). Pertanto non si deve considerare la stampigliatura originaria impressa sul retro del , ma solo il timbro apposto da , CP_2 Parte_1
recante i nuovi tassi. Questo perché il timbro sostituisce l'intera stampigliatura originariamente impressa sul Buono, essendo irragionevole sostenere che esso si sostituisca a tutte le precedenti indicazioni, eccezion fatta solo per l'ultima riga relativa al terzo ed ultimo decennio
La doglianza, fondata nei sensi che seguono, va accolta.
Il Tribunale, precisato che la questione principale da risolvere nella fattispecie in scrutinio fosse di stabilire se le nuove condizioni recate dal D.M. 13/06/1986 e richiamate dal timbro apposto sul buono con riferimento ai primi venti anni, si applicavano anche all'ultimo decennio, ovvero se, per l'ultimo decennio, era da preferirsi l'applicazione delle condizioni indicate nel titolo originario, ha ritenuto di condividere tale ultima impostazione, e che quindi il risparmiatore in possesso di buoni della serie Q, successivi all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, avesse diritto
5 ad ottenere il rimborso degli stessi in base ai più elevati rendimenti della serie P, per quanto interessa gli ultimi dieci anni di vita del titolo, in aderenza alle argomentazioni delle Sezioni Unite della Cassazione del 15/06/2007 n. 13979 che ha sostanzialmente giustificato detta applicabilità con la necessità di tutelare l'affidamento del risparmiatore in merito a quanto riportato nel titolo stesso.
Il Collegio evidenzia che la questione controversa riguarda la quantificazione degli interessi, compresi quelli dal 21° al 30° anno successivi all'emissione dei buoni postali fruttiferi della serie Q/P, che secondo l'appellante deve avvenire sulla base di quanto previsto dal D.M. 13/06/1986 relativamente ai buoni della serie Q, mentre secondo l'appellato deve avvenire nella maggior misura quantificata sulla base della parte stampata a tergo nei moduli della serie P, i quali sono stati utilizzati, per i tito li della nuova serie Q.
Mentre l'art. 4 del D.M. del 13/06/1986 ha previsto l'istituzione, con effetto dall'1/07/1986, di una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”
i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate allo stesso D.M., il successivo art. 5 ha stabilito che “Sono, a tutti gli effetti, titoli della
nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”,
i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie
“P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici
postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla
parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
6 Nel caso in esame risultano apposti i timbri previsti dall'art. 5 predetto e il timbro sulla parte posteriore reca la quantificazione degli interessi per venti anni, non sovrapponendosi integralmente al preesistente testo stampato, del quale rimane visibile la modalità di quantificazione degli interessi per gli anni dal 21° al 30° relativa alla precedente serie P, di cui l'appellato ha preteso l'applicazione.
Sulla questione specifica degli interessi applicabili nel periodo dal 21° al 30° anno dall'emissione dei buoni postali fruttiferi della serie Q/P è intervenuta la Corte di
Cassazione con le pronunce n. 4384 del 10/02/2022 e n. 4748 del 14/02/2022 (le cui massime recitano, rispettivamente: “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una
nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante
l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte
posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente
la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa
all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio,
gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione
dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di
volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi,
chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque,
tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per
disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte
prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” e “In
tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n.
7 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti
ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente
(assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica
e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le
statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento
al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva
l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla
serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali
fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza
1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante
dalla tabella posta a tergo dei buoni”).
Nel richiamare l'insegnamento consolidato secondo cui i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ex art. 2002
c.c. e nel ribadire che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, con soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, le pronunce richiamate hanno precisato che le SS.UU. n. 13979
del 2007 (rispetto alle quali è in continuità la più recente pronuncia n. 3963
dell'11/02/2019), sul cui insegnamento si fonda l'ordinanza impugnata, “non hanno
affatto affermato … la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto
alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò
evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte
8 all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo
di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e
destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della
pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione
del titolo”.
In effetti il caso preso in esame nella sentenza nel 2007 era affatto diverso da quello oggetto della presente controversia (che è identico a quelli decisi dalla Cassazione nel febbraio 2022 e di recente ribaditi -Cass. n. 22619 del 26/07/2023 e n.24715 del
16/09/2024-): si trattava di buoni postali che erano stati emessi dopo la pubblicazione di un decreto ministeriale che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato, decreto con cui si era previsto che, in caso di impiego di buoni già
stampati per emissioni precedenti, recanti la sigla AA, si dovesse apporre su di essi una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa (AB-AA) e con la menzione del diverso termine di scadenza;
tale stampigliatura in quel caso non era stata apposta, a differenza di quanto è avvenuto nel caso oggi in esame (in cui sono presenti sia il timbro anteriore
“Serie Q/P”, sia quello posteriore recante i nuovi tassi di interesse applicabili); pertanto il buono era puramente e semplicemente un buono sella serie AA, dunque di una serie diversa da quella effettivamente sottoscritta, senza che potesse porsi alcun problema di contrasto tra dato letterale e previsioni ministeriali.
La questione esaminata da Cass. n.3963/2019 riguardava, invece, buoni emessi negli anni
1982-83 (e dunque anteriori alla emissione dei buoni della serie “Q”), soggetti ai sensi dell'ultimo comma, ultimo periodo, dell'art. 173 e succ. mod. allo ius variandi del tasso di interesse, a far tempo dall'1/01/1987.
9 La giurisprudenza di legittimità (in particolare le SS.UU. del 2007 e del 2019 e, nel solco di queste, le pronunce del 2022) è, quindi, costantemente nel senso dell'efficacia cogente dell'art. 173 del vecchio codice postale (d.p.r. n. 156 del 1973), applicabile nel caso in esame e, in dipendenza di questo, del decreto ministeriale che fissa la misura del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi.
Fatte queste premesse, al fine di ricostruire la volontà sottesa all'accordo nelle fattispecie al suo esame, la Corte di Cassazione, con le citate pronunce del 2022, 2023 e 2024: 1) ha escluso la possibilità di utilizzare l'argomento delle Sezioni unite del 2007 volto a dare tutela all'affidamento incolpevole del sottoscrittore, dal momento che questo vale nel caso di “buoni all'apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque
sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi,
qualora detti buoni non manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse
desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste
dalla normativa applicabile”, che è completamente diverso da quello, riscontrabile nella specie (e in quelli esaminati dalla S.C.), in cui “il vecchio supporto cartaceo in concreto
utilizzato -per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di
nuovi- recasse l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie «Q/P», tale da
richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della
impressione a stampa preesistente”; 2) ha ritenuto che “l'apposizione di un timbro di
dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo
a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera
imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che
possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione
10 di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale”, con la conseguenza che non solo difetta la volontà dell'ente di pattuire gli interessi nella misura richiesta dal sottoscrittore,
ma neppure sussiste l'univoca dichiarazione invocata dal sottoscrittore, che viene fatta discendere “dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una,
apposta a timbro, concernente i buoni della serie «Q/P», l'altra, preesistente, quelli della
serie «P»”; 3) ha ulteriormente argomentato circa l'impossibilità di una combinazione di parte della disciplina prevista per i buoni della serie Q con parte di quella prevista per i buoni della serie P in relazione a quanto previsto dall'art. 1342, comma 1 c.c. “il quale
stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati
rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi
precedentemente scritte qualora siano incompatibili -e che siano incompatibili è in re ipsa,
visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti-
con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate”;
In conclusione, secondo la Cassazione, nessuna efficacia negoziale può essere attribuita alla parte a stampa, ancora visibile dopo la stampigliatura del timbro recante le nuove condizioni fino al ventesimo anno, del modulo della serie P utilizzato per i buoni della serie
Q/P, dal momento che: 1) l'articolo 173 del codice postale, all'epoca vigente, recava una disposizione cogente, con la conseguenziale decretazione ministeriale, destinata a sostituirsi a clausole difformi, fatto salvo il caso, contemplato dalla decisione del 2007 e non ricorrente nella specie, dell'impiego di titoli mancanti delle integrazioni a stampa di cui si è detto in precedenza;
2) in ogni caso, i buoni postali della serie Q/P non contengono una previsione di applicazione dei tassi di cui ai buoni della serie P.
11 Gli insegnamenti della Cassazione, di recente ribaditi (Cass.Civ. n. 22619 del 26/07/2023
n.24715 del 16/09/2024) anche da C.Appello AS del 19/01/2023 n.18, fondati su una puntuale ricostruzione della normativa e dell'evoluzione giurisprudenziale e su argomentazioni pienamente condivisibili, devono essere applicati al caso in scrutinio, in tutto corrispondente a quelli che hanno portato alle decisioni di legittimità.
Né potrebbe attribuirsi rilievo, al fine di sostenere l'inapplicabilità al caso in esame dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato, al fatto che la stampigliatura riguardante la sere Q/P, apposta sulla facciata anteriore dei titoli oggetto del presente giudizio, non si sovrappone alla indicazione della serie P, in quanto, come già evidenziato, la Cassazione
non attribuisce alcun rilievo negoziale alla parte a stampa che risulta ancora visibile dopo l'apposizione dei timbri previsti per i buoni della serie Q/P, il che vale non solo per il timbro apposto sul retro ma, a maggior ragione, per quello apposto sul fronte, che non reca alcuna previsione relativa alle nuove condizioni, ma soltanto la nuova denominazione dei buoni.
L'appello è, dunque, accolto, e, in riforma dell'impugnata Ordinanza, va rigettata la domanda, nella considerazione che la liquidazione dei buoni postali fruttiferi presupposti,
per il periodo successivo al ventesimo anno, deve seguire i riferimenti di cui alla tabella allegata a pag.14 del D.M. 13/6/1986.
B) Alla riforma della pronuncia impugnata consegue la nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, di cui va disposta la compensazione integrale,
ravvisandosi la sussistenza di gravi motivi, in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza di merito e di legittimità sino al definitivo orientamento interpretativo assunto dalla stessa Cassazione consolidatosi nel corso della presente fase d'appello.
12
P. Q. M.
La Corte di Appello di AS - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
6/06/2022, depositata l'8/06/2022, resa nel giudizio NRG 1596/2021 dal Tribunale di
AS, in composizione monocratica, proposto da con Parte_1
citazione notificata a mezzo pec del 6/07/2022 nei confronti di , così Controparte_1
provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta la domanda;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2024.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
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156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974