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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) D.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
Consigliere relatore 3) D.ssa Claudia Calabrese
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 460 del ruolo generale anno 2024, decisa all'udienza del 14.11.25
TRA Parte_1 in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della soc. Parte_2 all'avv. Antonella Terranova
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
IN PERSONA DEL DIRETTORE PRO TEMPORE, rappresentata e difesa
[...] ura Distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLATA a seguito di ricorso in appello depositato in data 06.12.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1392/2024 pubblicata in data 10.05.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1 in proprio e nella qualità di legale Con ricorso ritualmente notificato ha interposto appello avverso la sentenza n. 1392/2024 del rappresentante p.t. della soc. Parte_2
Tribunale di Taranto pubblic
.05.2024, con cui è stata rigettata l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione n. 212 del 23.06.2021, emessa dall' Controparte_1 sezione territoriale di CP_1, ed ha chiesto, in riforma della de della sua efficacia esecutiva, accogliersi integralmente la spiegata opposizione nonché disporsi in suo favore condanna alle spese e competenze di giudizio.
Costituitasi l'appellata con comparsa di risposta depositata a cura dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, ha concluso per il rigetto del gravame e la conferma dell'appellata sentenza, stante l'infondatezza dei motivi di appello, avendo gli agenti accertatori, contrariamente all'assunto di controparte, fatto corretta applicazione nella fattispecie in esame della normativa di riferimento (art. 7, co. 3 quater del D.L. n. 158/12 e art. 1 co. 923 L. n. 208/2015), la quale punisce con la sanzione di € 20.000,00 la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che consentano ai clienti, attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti non autorizzati e privi di qualsiasi titolo concessorio rilasciato dalle competenti autorità.
Entrambe le parti hanno rappresentato la pendenza, alla data della proposta impugnazione, delle questioni di legittimità costituzionale sollevate innanzi alla Consulta in relazione all'art. 7, co. 3 quater del D.L. n. 158/12 convertito con modificazioni dalla L. n. 189/12, e all'art. 1 co. 923 primo periodo della L. n. 208/2015 nella parte in cui viene comminata la sanzione amministrativa di € 20.000,00 per la violazione del richiamato art. 7.
Alla prima udienza dell'11.04.2025, la causa è stata rinviata per la discussione al fine di essere trattata insieme ad altre controversie vertenti sulla medesima questione di diritto.
Sopraggiunta nelle more del giudizio la pronuncia della Corte Costituzionale n. 104 del 10 luglio 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme innanzi richiamate, l'ente accertatore ha provveduto ed emettere provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, notificato alla parte appellante.
Pertanto, all'udienza del 10/10/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. L'appellante ha insistito per la condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio, mentre l'appellato ha chiesto disporsi la compensazione, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c..
All'esito della discussione delle parti, riportatesi alle conclusioni in atti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo, letto in udienza, con riserva della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi che l'amministrazione opposta ha provveduto all'annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio, prendendo atto della pronuncia della Corte Costituzionale n.104/25, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma 3 quater del d.l.n.158/12, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/12 e dell'art.1 comma 923 1. n. 208/15, nella parte in cui prevedeva la sanzione in misura fissa irrogata con l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
E' rinvenibile in atti il provvedimento di annullamento d'ufficio n. 277 avente ad oggetto l'Ordinanza Ingiunzione n. 212/2021, emesso dall' Controparte_1 in data 26.08.2025, le cui evidenze documentali inducono a dichiararsi, in questa sede, la cessata la materia del contendere tra le parti.
Il sopravvenuto mutamento della normativa di riferimento giustifica nel caso in esame l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, ricorrendo l'ipotesi di "gravi ed eccezionali ragioni" analoghe a quelle indicate dall'art. 92 co. 2 c.p.c., quali costituiscono ulteriore motivo di compensazione per effetto della pronuncia della corte cost. n. 77/18, essendo innegabile che dette ragioni siano integrate dall'intervento in corso di lite della Corte Costituzionale, che ha espunto dall'ordinamento la norma che prevedeva la sanzione irrogata.
Si osserva, infatti, che ad aver dato causa alla controversia sono state proprio le norme dichiarate incostituzionali, ragione che induce a ritenere che gli oneri e le spese di entrambi i gradi di giudizio non possano che ricadere a carico di entrambe le parti, atteso che a mente dell'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11815 del 15/05/2018) la compensazione delle spese di lite, ai sensi l'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, della 1. n. 69 del 2009, può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per la “sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata".
P.Q.M.
-La Corte d'Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1392/2024 proposto da [...] Pt 1 in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della soc. Parte_2 nel "
rio Controparte_1 con
CP_1 E BASILICATA SEZIONE OPERATIVA
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) D.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
Consigliere relatore 3) D.ssa Claudia Calabrese
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 460 del ruolo generale anno 2024, decisa all'udienza del 14.11.25
TRA Parte_1 in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della soc. Parte_2 all'avv. Antonella Terranova
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
IN PERSONA DEL DIRETTORE PRO TEMPORE, rappresentata e difesa
[...] ura Distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLATA a seguito di ricorso in appello depositato in data 06.12.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1392/2024 pubblicata in data 10.05.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1 in proprio e nella qualità di legale Con ricorso ritualmente notificato ha interposto appello avverso la sentenza n. 1392/2024 del rappresentante p.t. della soc. Parte_2
Tribunale di Taranto pubblic
.05.2024, con cui è stata rigettata l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione n. 212 del 23.06.2021, emessa dall' Controparte_1 sezione territoriale di CP_1, ed ha chiesto, in riforma della de della sua efficacia esecutiva, accogliersi integralmente la spiegata opposizione nonché disporsi in suo favore condanna alle spese e competenze di giudizio.
Costituitasi l'appellata con comparsa di risposta depositata a cura dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, ha concluso per il rigetto del gravame e la conferma dell'appellata sentenza, stante l'infondatezza dei motivi di appello, avendo gli agenti accertatori, contrariamente all'assunto di controparte, fatto corretta applicazione nella fattispecie in esame della normativa di riferimento (art. 7, co. 3 quater del D.L. n. 158/12 e art. 1 co. 923 L. n. 208/2015), la quale punisce con la sanzione di € 20.000,00 la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che consentano ai clienti, attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti non autorizzati e privi di qualsiasi titolo concessorio rilasciato dalle competenti autorità.
Entrambe le parti hanno rappresentato la pendenza, alla data della proposta impugnazione, delle questioni di legittimità costituzionale sollevate innanzi alla Consulta in relazione all'art. 7, co. 3 quater del D.L. n. 158/12 convertito con modificazioni dalla L. n. 189/12, e all'art. 1 co. 923 primo periodo della L. n. 208/2015 nella parte in cui viene comminata la sanzione amministrativa di € 20.000,00 per la violazione del richiamato art. 7.
Alla prima udienza dell'11.04.2025, la causa è stata rinviata per la discussione al fine di essere trattata insieme ad altre controversie vertenti sulla medesima questione di diritto.
Sopraggiunta nelle more del giudizio la pronuncia della Corte Costituzionale n. 104 del 10 luglio 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme innanzi richiamate, l'ente accertatore ha provveduto ed emettere provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, notificato alla parte appellante.
Pertanto, all'udienza del 10/10/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. L'appellante ha insistito per la condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio, mentre l'appellato ha chiesto disporsi la compensazione, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c..
All'esito della discussione delle parti, riportatesi alle conclusioni in atti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo, letto in udienza, con riserva della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi che l'amministrazione opposta ha provveduto all'annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio, prendendo atto della pronuncia della Corte Costituzionale n.104/25, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma 3 quater del d.l.n.158/12, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/12 e dell'art.1 comma 923 1. n. 208/15, nella parte in cui prevedeva la sanzione in misura fissa irrogata con l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
E' rinvenibile in atti il provvedimento di annullamento d'ufficio n. 277 avente ad oggetto l'Ordinanza Ingiunzione n. 212/2021, emesso dall' Controparte_1 in data 26.08.2025, le cui evidenze documentali inducono a dichiararsi, in questa sede, la cessata la materia del contendere tra le parti.
Il sopravvenuto mutamento della normativa di riferimento giustifica nel caso in esame l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, ricorrendo l'ipotesi di "gravi ed eccezionali ragioni" analoghe a quelle indicate dall'art. 92 co. 2 c.p.c., quali costituiscono ulteriore motivo di compensazione per effetto della pronuncia della corte cost. n. 77/18, essendo innegabile che dette ragioni siano integrate dall'intervento in corso di lite della Corte Costituzionale, che ha espunto dall'ordinamento la norma che prevedeva la sanzione irrogata.
Si osserva, infatti, che ad aver dato causa alla controversia sono state proprio le norme dichiarate incostituzionali, ragione che induce a ritenere che gli oneri e le spese di entrambi i gradi di giudizio non possano che ricadere a carico di entrambe le parti, atteso che a mente dell'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11815 del 15/05/2018) la compensazione delle spese di lite, ai sensi l'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, della 1. n. 69 del 2009, può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per la “sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata".
P.Q.M.
-La Corte d'Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1392/2024 proposto da [...] Pt 1 in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della soc. Parte_2 nel "
rio Controparte_1 con
CP_1 E BASILICATA SEZIONE OPERATIVA
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra