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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/08/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 457/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora ConSIliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 457/2025
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefano Simonetti
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Marco Maria Serpilli
APPELLATA con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO pagina 1 di 17 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
177/2025
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “…..1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, preso atto dei principi del periculum in mora e del fumus boni iuris, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) In via principale e nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 177/2025, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1730/2021, depositata in cancelleria in data 07/04/2025, accogliere la domanda di addebito della separazione ai danni della consorte proposta in primo grado dall'odierno appellante e, di conseguenza, rigettare quella ivi proposta di addebito di separazione nei confronti del marito dall'odierna appellata;
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
DELL'APPELLATA: “….In via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata in assenza dei relativi presupposti, periculum in mora e del fumus boni iuris;
Nel merito: rigettare siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 117/25 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1730/2021 depositata in cancelleria in data 07/04/25, respingere la domanda di addebito della separazione ai danni dalla consorte, siccome proposta in primo grado dal Sig. e conseguentemente Parte_1 quella proposta di addebito della separazione nei confronti del marito”.
DEL PROCURATORE GENERALE: chiede il rigetto dell'appello.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito del procedimento di separazione giudiziale introdotto da nei Controparte_1 confronti di , ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, Parte_1
pagina 2 di 17 con addebito a , ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente, Parte_1
Pers convivente con i figli e – maggiorenni, ma economicamente Persona_2 non indipendenti - ha posto a carico dello un contributo al Parte_1 mantenimento dei figli di €. 500,00 – ciascuno – ha suddiviso tra i genitori le spese straordinarie nella misura del 60% (a carico dello e del 40% (a Parte_1 carico della ), ha dichiarato il non luogo a provvedere in merito alla CP_1 domanda di affido del figlio - divenuto maggiorenne nel corso Persona_2 del giudizio - ha respinto la domanda di addebito e le altre richieste avanzate dal resistente e ha dichiarato inammissibili le domande proposte dalla ricorrente di risarcimento del danno endofamiliare, di svincolo delle somme accantonate e destinate ai figli e di restituzione del possesso dell'immobile sito in Campofilone di proprietà della ricorrente medesima;
ha infine compensato le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo la quota residua a carico del resistente.
II) Ha proposto appello che ha censurato la decisione Parte_1 limitatamente alle questioni concernenti l'addebito chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di addebito dal medesimo proposta nei confronti della moglie e la reiezione di quella articolata dalla ricorrente, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria ha chiesto la ammissione delle istanze non accolte.
III) , costituendosi, ha contestato le domande Controparte_1 avversarie deducendone l'infondatezza e chiedendo il rigetto dell'appello.
IV) Il Procuratore Generale è intervenuto domandando la reiezione dell'appello.
V) Quindi, preso atto delle note depositate, la causa è stata trattenuta in decisione in data 11.06.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con un unico ed articolato motivo di gravame l'appellante, riepilogata la vicenda processuale, contesta la statuizione relativa all'addebito della separazione e la reiezione della domanda di addebito a carico della CP_1
pagina 3 di 17 lamentando lo svolgimento di una attività istruttoria incompleta che non ha permesso di accertare le effettive cause della crisi coniugale.
Si duole del fatto che il primo giudice ha ammesso soltanto i mezzi istruttori della controparte escludendo tutti quelli proposti dall'odierno appellante (capitoli di prova, teste, file video) - che potevano, invece, rivelarsi decisivi ai fini dell'addebito della separazione a carico della – ed ha fondato il CP_1 proprio convincimento solo sulle prove fornite dalla controparte;
ne deduce, in ogni caso, la erronea valutazione, con riferimento all'insorgenza della crisi coniugale e contesta la decisione laddove il primo giudice ha ritenuto che “(…) come già evidenziato in ordine al rigetto della richiesta di rimessione della causa in istruttoria e correttamente rilevato dal G.I. nell'ordinanza del 13.03.2023, che tutti gli episodi verificatisi a partire dalla primavera del 2021 non possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell'imputabilità all'uno o all'altro coniuge della disgregazione del nucleo familiare, apparendo piuttosto come conseguenze e non cause della separazione, poiché in quel periodo la crisi del matrimonio era già evidente.”
Secondo l'appellante, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, la crisi coniugale è insorta tra la fine del mese di maggio 2021 e l'inizio del mese di giugno 2021 e, a sostegno di detta circostanza, deduce che i coniugi avevano trascorso insieme una breve vacanza nella città di Padova, alla fine di aprile del
2021, nonché la festività del primo maggio (quando avevano pranzato insieme al ristorante) e avevano partecipato ad un pranzo (il 23 maggio 2021) a casa della madre dello insieme ai parenti del medesimo. Parte_1
Il periodo in cui è insorta la crisi tra i coniugi coincide, ad avviso dell'appellante, con quello in cui la coppia ha ospitato presso la casa coniugale la SI.ra , amica dell'odierna appellata, che le parti avevano Controparte_2 deciso di ospitare, poiché la donna stava attraversando un grave conflitto coniugale, a causa delle condotte violente e vessatorie del marito.
L'appellante sostiene che la presenza della donna ha influito in maniera determinante e deleteria sul rapporto tra i coniugi, che le condotte aggressive lamentate dalla nei confronti del marito sono speculari a quelle che CP_2
pagina 4 di 17 l'odierna appellata ha contestato all'ex coniuge e che entrambe le amiche si sono
“spalleggiate” nei rispettivi procedimenti di separazione con il patrocinio del medesimo difensore: deduce, quindi, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla in sede di escussione testimoniale all'udienza del 26.4.2023. CP_2
Rileva che, quanto riferito dalla testimone circa il comportamento dispotico e verbalmente violento dell'appellante nei confronti della moglie nonché il presunto controllo che il medesimo avrebbe esercitato sulle abitudini della donna - dagli spostamenti al vestiario - non corrisponde a verità ed evidenzia, al contrario, che la è sempre stata libera di recarsi a casa della , che la CP_1 CP_2 moglie, a settembre 2019, è stata testimone di nozze dell'amica e ha pernottato fuori casa senza problemi;
sul punto l'appellante evidenzia, altresì, che la era solita partecipare a pranzi organizzati presso l'abitazione CP_1 della sua amica insieme ad altri ospiti “tra cui uno in particolare con cui sembra che la si vantasse di intrattenere legami affettivi da anni”. CP_1
In merito al periodo di permanenza della presso l'abitazione dei CP_2 coniugi, l'appellante osserva di non comprendere la ragione per cui la donna, vittima, a suo dire, di maltrattamenti da parte del marito, abbia chiesto di rifugiarsi a casa di un uomo, lo che la medesima ha espressamente Parte_1 definito violento e aggressivo. Pers L'appellante, inoltre, sostiene che anche le dichiarazioni rese da suo figlio , in sede di escussione testimoniale del 30.5.2023, sono inattendibili in quanto condizionate dal risentimento che il ragazzo prova nei confronti del padre, verosimilmente a causa di una relazione extraconiugale che l'uomo ha avuto in passato, che lo stesso ha confessato alla famiglia e che, nel 2017, ha Parte_1 portato ad una temporanea crisi coniugale, poi superata dai coniugi: ritiene pertanto che l'ascolto del fratello sarebbe stato utile al fine di verificare Per_2
Pers l'effettiva attendibilità delle dichiarazioni di .
Sotto diverso profilo l'appellante lamenta la non adeguata valutazione della condotta processuale del difensore della controparte, il quale ha convocato nel proprio studio due testimoni - i figli della coppia, e CP_3 Persona_2
- prima della relativa udienza di escussione, perché si tratta di un episodio
[...]
pagina 5 di 17 che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, va al di là del mero illecito deontologico costituendo, a suo avviso, un tentativo di influenzare le deposizioni dei testimoni al fine di ottenere vantaggi processuali;
osserva che la prova di tale circostanza è data dal fatto che il procuratore della controparte ha poi rinunciato “senza un'apparente valida ragione” alla deposizione del teste il quale, però, avrebbe riferito al padre di essere stato Persona_2 estromesso dal colloquio con il difensore, perché ha dichiarato apertamente che all'udienza avrebbe riferito “i fatti come li aveva visti”.
Secondo l'appellante, se l'istruttoria fosse stata svolta in modo completo, ovvero ammettendo i mezzi di prova richiesti, sarebbe emersa la sussistenza di condotte inappropriate da parte della in costanza di matrimonio CP_4 nonché la sussistenza di circostanze che avrebbero portato ad una diversa valutazione della personalità dello evidenzia inoltre che non Parte_1 sussistono elementi probatori in ordine alle asserite minacce di morte nei confronti della moglie non potendo, a suo avviso, considerarsi tale il contenuto di un messaggio whatsapp che l'appellante ha inviato, in un momento di rabbia, al Pers figlio in data, 18.8.2021; deduce inoltre che il procedimento penale R.G. n.
1916/2021, incardinato innanzi il Tribunale di Ascoli Piceno a seguito delle querele sporte dalla per le asserite violenze e minacce da parte di CP_1 Parte_1 si è concluso con l'estinzione del reato e che, già in fase di indagini, è intervenuta una parziale archiviazione relativamente alle fattispecie di reato più gravi di cui all'art. 572, co. 1 e 2, c.p.
L'appellante inoltre censura la sentenza laddove il primo giudice ha attribuito rilevanza, sotto il profilo probatorio, al contenuto delle lettere dell'Avv. CP_5
e dell'Avv. alle quali si era rivolta, in passato, la
[...] CP_6
, sostenendo che si tratta di elementi inconferenti ai fini della CP_1 decisione sull'addebito della separazione.
Per le carenze dell'istruttoria svolta in primo grado, l'appellante contesta quindi le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale in relazione all'accoglimento della domanda di addebito della separazione proposta nel grado precedente dell'odierna appellata ai danni del marito ed al contemporaneo rigetto pagina 6 di 17 della domanda proposta dall'odierno appellante ai danni della moglie, che, invece,
a seguito di una completa istruttoria, sarebbe stata a suo avviso meritevole di accoglimento.
2.) L'appellata contesta quanto dedotto dalla controparte evidenziando la corretta valutazione del giudice di primo grado basata sulla eccellente attività istruttoria svolta e osserva che “se il giudizio di primo grado è stato lungo, difficile e burrascoso lo si deve unicamente all'atteggiamento della controparte, sempre violento nelle parole contro la moglie, con affermazioni miranti a colpire, demolire e distruggere la figura della moglie, insegnante di lingua inglese. Per tale motivo, sentendosi inferiore a lei, ha sempre cercato di screditarla in ogni modo, anche davanti ed in presenza dei di lui parenti”
3.) L'appello è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr.
Cass. 14465/2025; Cass. n. 40795/2021).
Inoltre, in base ai principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020).
Ai fini dell'addebito della separazione, il giudice di merito deve quindi accertare se la frattura del rapporto coniugale è stata determinata dal comportamento pagina 7 di 17 contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e se tra tale comportamento e il verificarsi dell'intollerabilità della convivenza sussiste un rapporto di causalità o se, invece, la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio si è verificata quando era già in atto una crisi del rapporto coniugale o a causa di questa.
4.1) Nella fattispecie in esame si osserva che, dalla pur diversa ricostruzione delle parti in ordine alle cause che hanno comportato la irrimediabile crisi coniugale, emerge un dato oggettivo costituito dal fatto che la coppia, durante la convivenza durata circa 22 anni, ha attraversato diversi momenti di crisi, uno risalente al 2010, desumibile dalla missiva dell'Avv. del Controparte_5
9.2.2010, un altro, nel 2017, desumibile dalla missiva dell'Avv. del CP_6
22.11.2017, e un altro ancora, nel 2021, quando si è poi verificata la definitiva rottura dell'unione.
Dalla documentazione prodotta si evince, infatti, che nel 2010 la si CP_1
è rivolta ad un legale al fine di diffidare il marito dal tenere comportamenti vessatori nei suoi confronti lamentando anche il fatto che l'uomo non contribuiva economicamente al sostentamento della famiglia (cfr. missiva dell'avv. CP_5
del 9.2.2010).
[...]
L'appellante rileva che in quel periodo era insorta una conflittualità con la moglie a causa dei problemi economici legati alla crisi del settore edilizio in cui l'uomo lavorava e che tali difficoltà, comportando un ridimensionamento del tenore di vita della famiglia, avevano alimentato l'ostilità della donna nei confronti del coniuge.
Tale momento di crisi, nonostante le circostanze lamentate dalla CP_1 mediante il suo legale, non sembra aver avuto ripercussioni sul rapporto tra i coniugi tenuto conto che l'unione matrimoniale si è poi protratta negli anni successivi, circostanza che induce a ritenere, considerato il lasso di tempo trascorso, che le parti abbiano superato le difficoltà e le ragioni di contrasto che avevano indotto la a rivolgersi ad un legale: in mancanza di riscontri CP_1 probatori idonei a dimostrare la sussistenza di condotte aggressive e verbalmente violente poste in essere dallo già all'epoca, e rilevata, altresì, la Parte_1
pagina 8 di 17 mancanza di elementi probatori idonei a mettere in dubbio il ripristino della comunione affettiva e di vita tra i coniugi, a seguito della missiva del 9.2.2010 sopra citata, si ritiene accertato che la crisi iniziale, risalente al 2010, sia stata superata.
Né elementi contrari possono desumersi dalle deposizioni testimoniali di
, figlio delle parti, e di . CP_3 Controparte_2
Invero quanto dichiarato dal primo laddove riferisce testualmente “ (…) ho sentito mio padre, in più di un'occasione, umiliare pubblicamente mia madre “;
“(…) ho sentito a volte mio padre rimproverare mia madre sul modo di vestirsi”;
“(…) ricordo che mio padre volesse che mia madre fosse presente a pranzo e a cena anche per i preparativi che erano un obbligo per mia madre, la quale, comunque lavorava” (verbale udienza del 30.5.2023) non consente di circoscrivere temporalmente le condotte descritte né offre elementi utili al fine di attribuire a tali condotte una efficacia causale autonoma e determinante nella fine del rapporto tra le parti.
Analoghe considerazioni valgono per le dichiarazioni rese dalla teste
[...]
la quale ha riferito di avere lavorato un paio di anni con Controparte_2
l'appellata, che lo chiamava spesso la moglie per chiederle quando Parte_1 rientrava, che a volte l'appellata nascondeva le proprie scarpe in auto e le indossava in un momento successivo perché il marito le diceva che le scarpe con i tacchi le indossano “le poco di buono ” e che il medesimo diceva alla moglie che poteva andare a cena solo in sua presenza (cfr. verbale di udienza del
26.4.2023); si tratta di circostanze generiche che non offrono elementi idonei per poter ritenere dimostrato che i comportamenti descritti siano stati la causa della separazione, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza;
né vale a dimostrare il contrario il fatto che la ha dichiarato di essere stata CP_2 presente “in una circostanza” in cui ha avuto un attacco d'ira Parte_1 diventando verbalmente violento nei confronti della moglie ( cfr. verbale udienza del 26.4.2023 in risposta al capitolo 5 della memoria 183 , co.6, c.p.c. della ricorrente) posto che non è dato da sapere quando tale episodio sia accaduto e che cosa sia successo in quella occasione.
pagina 9 di 17 4.2) Nel corso del giudizio di primo grado è poi emerso che nel 2017 la ha scoperto una relazione extraconiugale del marito (circostanza CP_1 ammessa dall'appellante) e che entrambi avevano deciso di intraprendere un percorso di terapia di coppia rivolgendosi, dapprima, al Dott. Persona_3
e successivamente al Dott. (cfr. dichiarazioni della nella Persona_4 CP_1 denuncia dell'8.9.2021); al 2017 risale la missiva dell'Avv. , in CP_6 precedenza citata (del 20.11.2017) con cui la odierna appellata ha manifestato la volontà di separarsi dal coniuge e la opportunità di valutare una separazione consensuale.
Le parti, in sede di comparizione all'udienza del 12.1.2022, hanno descritto il contesto in cui tale ulteriore periodo di crisi si è manifestato, riconoscendo il temporaneo allontanamento e la successiva ripresa della convivenza e riferendo, sul punto, quanto segue:
- Hindmarch:” (…) Mio marito nel 2018 è andato via di casa e si è sistemato in una casa di mia proprietà vicino su cui lui ha un usufrutto per 50 anni. Pt_2
Dopo qualche mese è rientrato in casa e io nonostante tutto l'ho accolto ma da allora si è sempre manifestato aggressivo nei miei confronti. Faceva continui paragoni fra me e l'amante e mi invitava a tornarmene in Inghilterra. E' arrivato addirittura a minacciarmi di strozzarmi e ha anche minacciato di ammazzare mia madre queste minacce me le faceva sempre senza testimoni ma io ho le registrazioni di tutto. Nel maggio scorso in una occasione davanti al fratello e ad altri parenti mio marito è giunto a minacciare di dare fuoco a tutto e che non voleva più vivere con me e che mi disprezzava tanto che il fratello è intervenuto ad ammonirlo di smettere (…)”;
- :” (…) Nego tutte le accuse di mia moglie posso dire che fino alla Parte_1 primavera scorsa i rapporti tra me e mia moglie erano ottimi con sporadiche discussioni. Da aprile scorso invece è entrata in casa un'amica di mia moglie tale
la quale sostanzialmente ha chiesto ospitalità a noi perché aveva litigato con CP_2 il secondo marito. Dopo poco tempo però di questa convivenza ho notato che mia moglie si è completamente trasformata e il clima in casa ha iniziato a diventare pesante e le discussioni sono aumentate e può darsi che in quei momenti ho
pagina 10 di 17 detto qualche parola di troppo ma non ho mai pensato di fare del male a nessuno.
(…) E' vero che circa 4 anni fa c'è stato un momento di crisi coniugale perché mia moglie aveva letto dei messaggi sul cellulare con un'altra donna e su conSIlio dello psicologo che ci stava seguendo per terapia di coppia mi sono momentaneamente allontanato di casa e sono andato a vivere in questa casa al mare a dove vivo anche attualmente. Dopo tre mesi però ci siamo Pt_2 riappacificati e abbiamo ripreso la vita di coppia in pieno amore fino a che è arrivata questa amica a casa nostra. Siamo stati anche in lockdown insieme e bene.”
Dalle dichiarazioni rese, si desume che la crisi del 2017 è insorta in seguito alla scoperta da parte della del tradimento di suo marito e che i CP_1 coniugi hanno cercato di superarla mediante un percorso di terapia di coppia;
peraltro il fatto che nel 2018 lo si è momentaneamente allontanato Parte_1 dalla casa coniugale, ove è poi ritornato qualche mese dopo, senza alcuna opposizione da parte della , induce ragionevolmente a ritenere, in base CP_1
a quanto dalla stessa riferito ( “Dopo qualche mese è rientrato in casa e io nonostante tutto l'ho accolto”, v. verbale di comparizione cit.), che, fino a quel momento, non sussisteva una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale conclusione del resto trova conferma nel fatto che, dopo la missiva del
2017 sopra citata, non è stato proposto il ricorso per la separazione e che, in questa sede, la ricorrente, odierna appellata, non ha individuato tra i motivi di addebito la pregressa relazione del marito.
4.3) Successivamente il rapporto tra i coniugi è stato di nuovo caratterizzato da una importante crisi, emersa in modo irreversibile nel 2021, quando si è verificata un'accesa lite tra le parti, in occasione di un pranzo, il 23.5.2021.
La ha sporto denuncia nei confronti del marito in data 8.9.2021 CP_1 dichiarando che durante il litigio lo l'aveva minacciata di morte, che Parte_1 le minacce erano frequenti (“mentre eravamo a pranzo a casa dei genitori di
lui mi ha minacciata di uccidermi bruciandomi viva dopo avermi Parte_1 cosparsa di benzina con una tanica”), che il marito era sempre stato geloso di lei,
pagina 11 di 17 che esercitava da sempre un controllo sulla sua vita, limitando le sue libertà, dall'abbigliamento alle attività ludiche, che l'uomo aveva avuto una relazione extraconiugale “per ben 10 anni”, che faceva continui confronti fra lei e l'amante denigrandola e che dal mese di maggio 2021 dormivano in stanze separate vivendo come “separati in casa” (cfr. denuncia dell'8.9.2021).
L'appellante contesta le accuse della controparte evidenziando che, dopo la crisi del 2017, il rapporto tra i due era tornato alla normalità tanto che i coniugi avevano trascorso insieme, alla fine di aprile 2021, una breve vacanza e poi la festività del primo maggio ed avevano partecipato ad un pranzo a casa della madre dello il 23 maggio 2021, insieme ad altri parenti di Parte_1 quest'ultimo (circostanze che non risultano contestate dalla appellata); sostiene, invece, che la crisi coniugale è insorta tra la fine del mese di maggio 2021 e l'inizio del mese di giugno 2021, quando la SI.ra - amica dell'appellata CP_2
- era ospite a casa dei coniugi.
In base alle dichiarazioni della SI.ra – cognata della , Testimone_1 CP_1 da quest'ultima indicata quale testimone di quanto accaduto il 23.5.2021 – durante il predetto pranzo lo ha espresso un'idea sul fatto che anche i Parte_1 figli dovessero partecipare o almeno guardare come si svolgeva il lavoro dei rispettivi padri, soci nella conduzione di un'impresa edile, e tale esternazione ha fatto scoccare, tra i coniugi, una scintilla che, secondo la teste “ ha rimosso cose vecchie del passato “ causando la lite fra i due (v. verbale sommarie informazioni del 2.9.2021).
Il generico riferimento alle “cose vecchie del passato”, tenuto conto che la discussione sembra essere scaturita da considerazioni relative ai figli, è indicativo di questioni personali tra i coniugi, verosimilmente rimaste irrisolte, che tuttavia non assumono rilievo ai fini della decisione, perché ciò che rileva ai fini della dichiarazione di addebito della separazione è, come si è detto, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i pagina 12 di 17 comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
D'altra parte va anche rilevato che la SI. non ha confermato quanto Tes_1 riferito dall'appellata in merito all'atteggiamento minaccioso che avrebbe tenuto lo ( cfr. denuncia dell'8.9.2021 “ lei era presente quando la domenica Parte_1
23.5.2021, mentre eravamo a pranzo a casa di lui mi ha minacciata di Parte_1 uccidermi bruciandomi viva dopo avermi cosparsa di benzina “; v. verbale di sommarie informazioni rese da del 2.9.2021 “non ricordo che Testimone_1 Pt_1 abbia minacciato la moglie o abbia detto frasi minacciose pesanti e ciò che ricordo
è che ha detto che si era stufato dei litigi e che non voleva più stare con lei , Pt_1 ma ripeto non ricordo avere sentito frasi minacciose o gesti poco urbani”).
5.) Le circostanze delineate, desumibili dalle risultanze istruttorie e dalla, pur diversa, ricostruzione effettuata dalle stesse parti, evidenziano che il rapporto tra i coniugi è stato caratterizzato negli anni da una notevole conflittualità e da momenti di gravi contrasti che, peraltro, non hanno impedito agli stessi di mantenere una lunga convivenza e la condivisione di un progetto di vita in comune, neanche di fronte alla scoperta, da parte della , nel 2017, CP_1 della infedeltà del marito.
I tentativi posti in essere per superare la crisi, nell'ambito dei quali possono collocarsi la rinuncia, nel 2017, da parte della di proseguire CP_1 nell'intento di separarsi, il ritorno, nel 2018, dello presso la casa Parte_1 coniugale dopo qualche mese di allontanamento dalla moglie e la decisione di quest'ultima di accoglierlo, denotano la volontà di entrambi di superare le difficoltà e di proseguire la vita in comune, nonostante le criticità e le ragioni di contrasto emerse fino a quel momento.
Tale contesto, connotato dall'alternarsi di momenti di contrapposizione e ostilità tra le parti a momenti di condivisione, valutato insieme alla lunga durata della unione matrimoniale (circa 22 anni), induce a ritenere che nel corso del tempo si sia venuta a creare una situazione di reciproca disaffezione, caratterizzata anche da incomprensioni e diversità di vedute (per esempio, in merito alla gestione delle disponibilità economiche, v. missiva del 9.2.2010, o al pagina 13 di 17 coinvolgimento dei figli in determinate questioni, v. dichiarazioni rese da
[...]
) poi sfociata nell'episodio del 23.5.2021 che appare come l'epilogo di Tes_1 un rapporto che si è nel corso del tempo progressivamente deteriorato;
si ritiene pertanto, come rilevato dal giudice di primo grado, che alla fine del mese di maggio 2021, in seguito all'episodio di cui si è detto, la crisi coniugale fosse ormai irreversibile, tenuto presente anche che i coniugi in quel periodo, per stessa ammissione della , vivevano “separati in casa” (v. denuncia CP_1 dell'8.9.2021); di conseguenza i fatti dedotti dalle parti e accaduti successivamente (cfr. denunce sporte dalla in data CP_1
8.9.2021,5.10.2021,9.10.2021; messaggio whatsapp del 18.8.2021) non possono assumere rilievo ai fini dell'imputazione all'uno o all'altro della crisi familiare, trattandosi, appunto, di conseguenze della crisi stessa.
6) La situazione venutasi a creare, se denota il logoramento negli anni del rapporto tra le parti, tale da comportare la separazione, non giustifica anche l'addebito della separazione ai coniugi, né all'uno o all'altro.
Si ritiene infatti che nel corso del giudizio non sia emersa la prova che l'irreversibile crisi coniugale, manifestatasi a maggio del 2021, sia riconducibile al comportamento di prevaricazione e di violenza verbale attribuito allo Parte_1 né si riscontrano elementi idonei a dimostrare la responsabilità della CP_1 per la fine della unione.
6.1) Sotto il primo profilo, si rileva che dalla documentazione prodotta risulta che, in seguito delle denunce sporte dalla , è stato aperto nei confronti CP_1 di il procedimento penale R.G.n. 1916/2021 innanzi al Tribunale di Parte_1
Ascoli Piceno e che nella fase di indagini preliminari il PM ha chiesto l'archiviazione parziale quanto al reato di cui all'art. 572 c.p. e la prosecuzione per i reati di cui agli artt. 81 c.p.v. e 612, comma 2, c.p. ( cfr. richiesta di archiviazione parziale del 26.10.2021; non risulta invece documentato, per il resto, l'esito del procedimento).
Le condotte contestate a riguardano reiterati comportamenti Parte_1 violenti di natura psicologica, ovvero atteggiamenti di prevaricazione e minacce pagina 14 di 17 nei confronti della moglie che, secondo la donna, hanno reso impossibile la prosecuzione della convivenza.
Premesso che anche la violenza psicologica costituisce causa di addebito della separazione, si osserva che le risultanze istruttorie non consentono di ritenere dimostrate le asserite condotte vessatorie allegate dalla appellata, le dedotte minacce di morte e il nesso di causalità tra le condotte lamentate e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Come si è detto, infatti, la non ha confermato la ricostruzione effettuata Tes_1 dalla , mentre le deposizioni rese da e dalla CP_1 CP_3 Parte_3 per la loro genericità, in mancanza di specifici riferimenti temporali, non permettono di stabilire se le condotte dagli stessi riferite abbiano in concreto influito sulla irrimediabile crisi coniugale, emersa nel 2021, tenuto conto dell'atteggiamento di entrambi i coniugi che, nell'arco della lunga convivenza, hanno in più occasioni (nel 2010 e nel 2017) manifestato di voler superare le difficoltà insorte e le rispettive criticità, anche con l'ausilio di professionisti, e, nonostante i motivi di contrasto, di voler proseguire la loro convivenza.
In tale contesto, in mancanza di ulteriori e più precise indicazioni in ordine all'epoca in cui sarebbero state poste in essere le condotte riferite dai testimoni, le deposizioni di questi ultimi non appaiono sufficienti per attribuire allo la responsabilità della separazione. Parte_1
Ne consegue che è assorbito – o è comunque superfluo - l'esame di ogni ulteriore questione prospettata dall'appellante volta ad evidenziare la inattendibilità dei suddetti testimoni.
6.2) D'altra parte, quanto alla , non si riscontrano elementi CP_1 SInificativi per ritenere l'appellata responsabile della crisi coniugale per le ragioni dedotte dal convenuto, odierno appellante, basate sul fatto che la moglie, presentando nel 2021 nei confronti del marito le denunce per asseriti maltrattamenti in famiglia, ha determinato la rottura del legame di fiducia e affettività tra i coniugi (“detta volontà della di rendere intollerabile la CP_1 prosecuzione della convivenza, si è …distintamente appalesata nel grave episodio della denuncia querela sporta dalla suddetta ai danni del marito per asseriti
pagina 15 di 17 maltrattamenti in famiglia nonostante la stessa era (ed è tutt'oggi) consapevole della insussistenza di tali fatti e delle gravi conseguenze che tale iniziativa avrebbe comportato nella vita dell'uomo, sia a livello di onore e decorso, sia a livello lavorativo: condotta che necessariamente comporta la richiesta di addebito ai suoi danni della separazione dal marito”, v. memoria del 31.12.2021).
A tale riguardo si osserva che – come ritenuto dal giudice di primo grado con una condivisibile motivazione che non ha costituito oggetto di specifica censura da parte dell'appellante – “le querele sporte dalla moglie non hanno avuto alcuna incidenza causale sulla rottura del legame matrimoniale, atteso che sono state presentate dalla donna tra il mese di maggio e il mese di settembre 2021, quando, come già specificato, la crisi coniugale era già conclamata, tanto che la coppia viveva separata dal mese di maggio di quello stesso anno e tenuto conto che l'ultima delle predette denunce risale a meno di un mese prima dell'introduzione del presente giudizio – la querela è del giorno 8.9.2021 mentre il ricorso per separazione giudiziale è stato depositato in data 4.10.2021”.
I fatti dedotti dall'appellante a sostegno della richiesta di addebito riguardano situazioni verificatesi in epoca prossima al giudizio di separazione, quando la crisi tra i coniugi, ricollegabile al progressivo deterioramento del rapporto tra le parti, era divenuta irreversibile e quindi non può assumere rilievo ai fini della decisione in ordine alla domanda di addebito della separazione alla CP_1 che, pertanto, va respinta, confermando sul punto la sentenza impugnata.
Né diversa conclusione si potrebbe pervenire sulla base delle prove testimoniali richieste dallo ribadite in questa sede, atteso che i Parte_1 capitoli di prova – peraltro in parte inammissibili per la loro genericità e perché implicanti valutazioni precluse ai testimoni - sono irrilevanti, atteso che riguardano circostanze di fatto e situazioni (la frequentazione tra la e CP_1 la , le ragioni che hanno indotto la seconda ad allontanarsi dalla casa CP_2 coniugale, la esistenza di relazioni extraconiugali intrattenute dalla ) CP_1 diverse da quella (sopra delineata) posta a fondamento della domanda di addebito avanzata nei confronti della . CP_1
pagina 16 di 17 7.) Per le considerazioni svolte, che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre argomentazioni svolte dall'appellante, in parziale accoglimento del gravame, la sentenza impugnata va parzialmente riformata nella parte in cui il Tribunale ha addebitato la separazione allo confermando invece la Parte_1 decisione nella parte in cui la domanda di addebito avanzata da quest'ultimo nei confronti della moglie è stata respinta;
in mancanza di impugnazione in ordine agli altri capi, la sentenza va, per il resto, confermata.
La decisione rende superfluo l'esame della istanza di inibitoria.
8.) L'accoglimento del gravame impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio, in relazione all'esito complessivo della lite: nel caso di specie, la natura delle questioni controverse, la complessità della vicenda e l'esito del giudizio, valutato in modo globale ed unitario, giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 177/2025, disattesa
[...] ogni diversa istanza ed eccezione, accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda di addebito della separazione proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e conferma, per il resto, la sentenza impugnata.
Dichiara la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ancona, così deciso il 16 luglio 2025.
Il ConSIliere est.
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora ConSIliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 457/2025
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefano Simonetti
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Marco Maria Serpilli
APPELLATA con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO pagina 1 di 17 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
177/2025
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “…..1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, preso atto dei principi del periculum in mora e del fumus boni iuris, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) In via principale e nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 177/2025, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1730/2021, depositata in cancelleria in data 07/04/2025, accogliere la domanda di addebito della separazione ai danni della consorte proposta in primo grado dall'odierno appellante e, di conseguenza, rigettare quella ivi proposta di addebito di separazione nei confronti del marito dall'odierna appellata;
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
DELL'APPELLATA: “….In via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata in assenza dei relativi presupposti, periculum in mora e del fumus boni iuris;
Nel merito: rigettare siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 117/25 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1730/2021 depositata in cancelleria in data 07/04/25, respingere la domanda di addebito della separazione ai danni dalla consorte, siccome proposta in primo grado dal Sig. e conseguentemente Parte_1 quella proposta di addebito della separazione nei confronti del marito”.
DEL PROCURATORE GENERALE: chiede il rigetto dell'appello.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito del procedimento di separazione giudiziale introdotto da nei Controparte_1 confronti di , ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, Parte_1
pagina 2 di 17 con addebito a , ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente, Parte_1
Pers convivente con i figli e – maggiorenni, ma economicamente Persona_2 non indipendenti - ha posto a carico dello un contributo al Parte_1 mantenimento dei figli di €. 500,00 – ciascuno – ha suddiviso tra i genitori le spese straordinarie nella misura del 60% (a carico dello e del 40% (a Parte_1 carico della ), ha dichiarato il non luogo a provvedere in merito alla CP_1 domanda di affido del figlio - divenuto maggiorenne nel corso Persona_2 del giudizio - ha respinto la domanda di addebito e le altre richieste avanzate dal resistente e ha dichiarato inammissibili le domande proposte dalla ricorrente di risarcimento del danno endofamiliare, di svincolo delle somme accantonate e destinate ai figli e di restituzione del possesso dell'immobile sito in Campofilone di proprietà della ricorrente medesima;
ha infine compensato le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo la quota residua a carico del resistente.
II) Ha proposto appello che ha censurato la decisione Parte_1 limitatamente alle questioni concernenti l'addebito chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di addebito dal medesimo proposta nei confronti della moglie e la reiezione di quella articolata dalla ricorrente, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria ha chiesto la ammissione delle istanze non accolte.
III) , costituendosi, ha contestato le domande Controparte_1 avversarie deducendone l'infondatezza e chiedendo il rigetto dell'appello.
IV) Il Procuratore Generale è intervenuto domandando la reiezione dell'appello.
V) Quindi, preso atto delle note depositate, la causa è stata trattenuta in decisione in data 11.06.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con un unico ed articolato motivo di gravame l'appellante, riepilogata la vicenda processuale, contesta la statuizione relativa all'addebito della separazione e la reiezione della domanda di addebito a carico della CP_1
pagina 3 di 17 lamentando lo svolgimento di una attività istruttoria incompleta che non ha permesso di accertare le effettive cause della crisi coniugale.
Si duole del fatto che il primo giudice ha ammesso soltanto i mezzi istruttori della controparte escludendo tutti quelli proposti dall'odierno appellante (capitoli di prova, teste, file video) - che potevano, invece, rivelarsi decisivi ai fini dell'addebito della separazione a carico della – ed ha fondato il CP_1 proprio convincimento solo sulle prove fornite dalla controparte;
ne deduce, in ogni caso, la erronea valutazione, con riferimento all'insorgenza della crisi coniugale e contesta la decisione laddove il primo giudice ha ritenuto che “(…) come già evidenziato in ordine al rigetto della richiesta di rimessione della causa in istruttoria e correttamente rilevato dal G.I. nell'ordinanza del 13.03.2023, che tutti gli episodi verificatisi a partire dalla primavera del 2021 non possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell'imputabilità all'uno o all'altro coniuge della disgregazione del nucleo familiare, apparendo piuttosto come conseguenze e non cause della separazione, poiché in quel periodo la crisi del matrimonio era già evidente.”
Secondo l'appellante, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, la crisi coniugale è insorta tra la fine del mese di maggio 2021 e l'inizio del mese di giugno 2021 e, a sostegno di detta circostanza, deduce che i coniugi avevano trascorso insieme una breve vacanza nella città di Padova, alla fine di aprile del
2021, nonché la festività del primo maggio (quando avevano pranzato insieme al ristorante) e avevano partecipato ad un pranzo (il 23 maggio 2021) a casa della madre dello insieme ai parenti del medesimo. Parte_1
Il periodo in cui è insorta la crisi tra i coniugi coincide, ad avviso dell'appellante, con quello in cui la coppia ha ospitato presso la casa coniugale la SI.ra , amica dell'odierna appellata, che le parti avevano Controparte_2 deciso di ospitare, poiché la donna stava attraversando un grave conflitto coniugale, a causa delle condotte violente e vessatorie del marito.
L'appellante sostiene che la presenza della donna ha influito in maniera determinante e deleteria sul rapporto tra i coniugi, che le condotte aggressive lamentate dalla nei confronti del marito sono speculari a quelle che CP_2
pagina 4 di 17 l'odierna appellata ha contestato all'ex coniuge e che entrambe le amiche si sono
“spalleggiate” nei rispettivi procedimenti di separazione con il patrocinio del medesimo difensore: deduce, quindi, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla in sede di escussione testimoniale all'udienza del 26.4.2023. CP_2
Rileva che, quanto riferito dalla testimone circa il comportamento dispotico e verbalmente violento dell'appellante nei confronti della moglie nonché il presunto controllo che il medesimo avrebbe esercitato sulle abitudini della donna - dagli spostamenti al vestiario - non corrisponde a verità ed evidenzia, al contrario, che la è sempre stata libera di recarsi a casa della , che la CP_1 CP_2 moglie, a settembre 2019, è stata testimone di nozze dell'amica e ha pernottato fuori casa senza problemi;
sul punto l'appellante evidenzia, altresì, che la era solita partecipare a pranzi organizzati presso l'abitazione CP_1 della sua amica insieme ad altri ospiti “tra cui uno in particolare con cui sembra che la si vantasse di intrattenere legami affettivi da anni”. CP_1
In merito al periodo di permanenza della presso l'abitazione dei CP_2 coniugi, l'appellante osserva di non comprendere la ragione per cui la donna, vittima, a suo dire, di maltrattamenti da parte del marito, abbia chiesto di rifugiarsi a casa di un uomo, lo che la medesima ha espressamente Parte_1 definito violento e aggressivo. Pers L'appellante, inoltre, sostiene che anche le dichiarazioni rese da suo figlio , in sede di escussione testimoniale del 30.5.2023, sono inattendibili in quanto condizionate dal risentimento che il ragazzo prova nei confronti del padre, verosimilmente a causa di una relazione extraconiugale che l'uomo ha avuto in passato, che lo stesso ha confessato alla famiglia e che, nel 2017, ha Parte_1 portato ad una temporanea crisi coniugale, poi superata dai coniugi: ritiene pertanto che l'ascolto del fratello sarebbe stato utile al fine di verificare Per_2
Pers l'effettiva attendibilità delle dichiarazioni di .
Sotto diverso profilo l'appellante lamenta la non adeguata valutazione della condotta processuale del difensore della controparte, il quale ha convocato nel proprio studio due testimoni - i figli della coppia, e CP_3 Persona_2
- prima della relativa udienza di escussione, perché si tratta di un episodio
[...]
pagina 5 di 17 che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, va al di là del mero illecito deontologico costituendo, a suo avviso, un tentativo di influenzare le deposizioni dei testimoni al fine di ottenere vantaggi processuali;
osserva che la prova di tale circostanza è data dal fatto che il procuratore della controparte ha poi rinunciato “senza un'apparente valida ragione” alla deposizione del teste il quale, però, avrebbe riferito al padre di essere stato Persona_2 estromesso dal colloquio con il difensore, perché ha dichiarato apertamente che all'udienza avrebbe riferito “i fatti come li aveva visti”.
Secondo l'appellante, se l'istruttoria fosse stata svolta in modo completo, ovvero ammettendo i mezzi di prova richiesti, sarebbe emersa la sussistenza di condotte inappropriate da parte della in costanza di matrimonio CP_4 nonché la sussistenza di circostanze che avrebbero portato ad una diversa valutazione della personalità dello evidenzia inoltre che non Parte_1 sussistono elementi probatori in ordine alle asserite minacce di morte nei confronti della moglie non potendo, a suo avviso, considerarsi tale il contenuto di un messaggio whatsapp che l'appellante ha inviato, in un momento di rabbia, al Pers figlio in data, 18.8.2021; deduce inoltre che il procedimento penale R.G. n.
1916/2021, incardinato innanzi il Tribunale di Ascoli Piceno a seguito delle querele sporte dalla per le asserite violenze e minacce da parte di CP_1 Parte_1 si è concluso con l'estinzione del reato e che, già in fase di indagini, è intervenuta una parziale archiviazione relativamente alle fattispecie di reato più gravi di cui all'art. 572, co. 1 e 2, c.p.
L'appellante inoltre censura la sentenza laddove il primo giudice ha attribuito rilevanza, sotto il profilo probatorio, al contenuto delle lettere dell'Avv. CP_5
e dell'Avv. alle quali si era rivolta, in passato, la
[...] CP_6
, sostenendo che si tratta di elementi inconferenti ai fini della CP_1 decisione sull'addebito della separazione.
Per le carenze dell'istruttoria svolta in primo grado, l'appellante contesta quindi le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale in relazione all'accoglimento della domanda di addebito della separazione proposta nel grado precedente dell'odierna appellata ai danni del marito ed al contemporaneo rigetto pagina 6 di 17 della domanda proposta dall'odierno appellante ai danni della moglie, che, invece,
a seguito di una completa istruttoria, sarebbe stata a suo avviso meritevole di accoglimento.
2.) L'appellata contesta quanto dedotto dalla controparte evidenziando la corretta valutazione del giudice di primo grado basata sulla eccellente attività istruttoria svolta e osserva che “se il giudizio di primo grado è stato lungo, difficile e burrascoso lo si deve unicamente all'atteggiamento della controparte, sempre violento nelle parole contro la moglie, con affermazioni miranti a colpire, demolire e distruggere la figura della moglie, insegnante di lingua inglese. Per tale motivo, sentendosi inferiore a lei, ha sempre cercato di screditarla in ogni modo, anche davanti ed in presenza dei di lui parenti”
3.) L'appello è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr.
Cass. 14465/2025; Cass. n. 40795/2021).
Inoltre, in base ai principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020).
Ai fini dell'addebito della separazione, il giudice di merito deve quindi accertare se la frattura del rapporto coniugale è stata determinata dal comportamento pagina 7 di 17 contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e se tra tale comportamento e il verificarsi dell'intollerabilità della convivenza sussiste un rapporto di causalità o se, invece, la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio si è verificata quando era già in atto una crisi del rapporto coniugale o a causa di questa.
4.1) Nella fattispecie in esame si osserva che, dalla pur diversa ricostruzione delle parti in ordine alle cause che hanno comportato la irrimediabile crisi coniugale, emerge un dato oggettivo costituito dal fatto che la coppia, durante la convivenza durata circa 22 anni, ha attraversato diversi momenti di crisi, uno risalente al 2010, desumibile dalla missiva dell'Avv. del Controparte_5
9.2.2010, un altro, nel 2017, desumibile dalla missiva dell'Avv. del CP_6
22.11.2017, e un altro ancora, nel 2021, quando si è poi verificata la definitiva rottura dell'unione.
Dalla documentazione prodotta si evince, infatti, che nel 2010 la si CP_1
è rivolta ad un legale al fine di diffidare il marito dal tenere comportamenti vessatori nei suoi confronti lamentando anche il fatto che l'uomo non contribuiva economicamente al sostentamento della famiglia (cfr. missiva dell'avv. CP_5
del 9.2.2010).
[...]
L'appellante rileva che in quel periodo era insorta una conflittualità con la moglie a causa dei problemi economici legati alla crisi del settore edilizio in cui l'uomo lavorava e che tali difficoltà, comportando un ridimensionamento del tenore di vita della famiglia, avevano alimentato l'ostilità della donna nei confronti del coniuge.
Tale momento di crisi, nonostante le circostanze lamentate dalla CP_1 mediante il suo legale, non sembra aver avuto ripercussioni sul rapporto tra i coniugi tenuto conto che l'unione matrimoniale si è poi protratta negli anni successivi, circostanza che induce a ritenere, considerato il lasso di tempo trascorso, che le parti abbiano superato le difficoltà e le ragioni di contrasto che avevano indotto la a rivolgersi ad un legale: in mancanza di riscontri CP_1 probatori idonei a dimostrare la sussistenza di condotte aggressive e verbalmente violente poste in essere dallo già all'epoca, e rilevata, altresì, la Parte_1
pagina 8 di 17 mancanza di elementi probatori idonei a mettere in dubbio il ripristino della comunione affettiva e di vita tra i coniugi, a seguito della missiva del 9.2.2010 sopra citata, si ritiene accertato che la crisi iniziale, risalente al 2010, sia stata superata.
Né elementi contrari possono desumersi dalle deposizioni testimoniali di
, figlio delle parti, e di . CP_3 Controparte_2
Invero quanto dichiarato dal primo laddove riferisce testualmente “ (…) ho sentito mio padre, in più di un'occasione, umiliare pubblicamente mia madre “;
“(…) ho sentito a volte mio padre rimproverare mia madre sul modo di vestirsi”;
“(…) ricordo che mio padre volesse che mia madre fosse presente a pranzo e a cena anche per i preparativi che erano un obbligo per mia madre, la quale, comunque lavorava” (verbale udienza del 30.5.2023) non consente di circoscrivere temporalmente le condotte descritte né offre elementi utili al fine di attribuire a tali condotte una efficacia causale autonoma e determinante nella fine del rapporto tra le parti.
Analoghe considerazioni valgono per le dichiarazioni rese dalla teste
[...]
la quale ha riferito di avere lavorato un paio di anni con Controparte_2
l'appellata, che lo chiamava spesso la moglie per chiederle quando Parte_1 rientrava, che a volte l'appellata nascondeva le proprie scarpe in auto e le indossava in un momento successivo perché il marito le diceva che le scarpe con i tacchi le indossano “le poco di buono ” e che il medesimo diceva alla moglie che poteva andare a cena solo in sua presenza (cfr. verbale di udienza del
26.4.2023); si tratta di circostanze generiche che non offrono elementi idonei per poter ritenere dimostrato che i comportamenti descritti siano stati la causa della separazione, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza;
né vale a dimostrare il contrario il fatto che la ha dichiarato di essere stata CP_2 presente “in una circostanza” in cui ha avuto un attacco d'ira Parte_1 diventando verbalmente violento nei confronti della moglie ( cfr. verbale udienza del 26.4.2023 in risposta al capitolo 5 della memoria 183 , co.6, c.p.c. della ricorrente) posto che non è dato da sapere quando tale episodio sia accaduto e che cosa sia successo in quella occasione.
pagina 9 di 17 4.2) Nel corso del giudizio di primo grado è poi emerso che nel 2017 la ha scoperto una relazione extraconiugale del marito (circostanza CP_1 ammessa dall'appellante) e che entrambi avevano deciso di intraprendere un percorso di terapia di coppia rivolgendosi, dapprima, al Dott. Persona_3
e successivamente al Dott. (cfr. dichiarazioni della nella Persona_4 CP_1 denuncia dell'8.9.2021); al 2017 risale la missiva dell'Avv. , in CP_6 precedenza citata (del 20.11.2017) con cui la odierna appellata ha manifestato la volontà di separarsi dal coniuge e la opportunità di valutare una separazione consensuale.
Le parti, in sede di comparizione all'udienza del 12.1.2022, hanno descritto il contesto in cui tale ulteriore periodo di crisi si è manifestato, riconoscendo il temporaneo allontanamento e la successiva ripresa della convivenza e riferendo, sul punto, quanto segue:
- Hindmarch:” (…) Mio marito nel 2018 è andato via di casa e si è sistemato in una casa di mia proprietà vicino su cui lui ha un usufrutto per 50 anni. Pt_2
Dopo qualche mese è rientrato in casa e io nonostante tutto l'ho accolto ma da allora si è sempre manifestato aggressivo nei miei confronti. Faceva continui paragoni fra me e l'amante e mi invitava a tornarmene in Inghilterra. E' arrivato addirittura a minacciarmi di strozzarmi e ha anche minacciato di ammazzare mia madre queste minacce me le faceva sempre senza testimoni ma io ho le registrazioni di tutto. Nel maggio scorso in una occasione davanti al fratello e ad altri parenti mio marito è giunto a minacciare di dare fuoco a tutto e che non voleva più vivere con me e che mi disprezzava tanto che il fratello è intervenuto ad ammonirlo di smettere (…)”;
- :” (…) Nego tutte le accuse di mia moglie posso dire che fino alla Parte_1 primavera scorsa i rapporti tra me e mia moglie erano ottimi con sporadiche discussioni. Da aprile scorso invece è entrata in casa un'amica di mia moglie tale
la quale sostanzialmente ha chiesto ospitalità a noi perché aveva litigato con CP_2 il secondo marito. Dopo poco tempo però di questa convivenza ho notato che mia moglie si è completamente trasformata e il clima in casa ha iniziato a diventare pesante e le discussioni sono aumentate e può darsi che in quei momenti ho
pagina 10 di 17 detto qualche parola di troppo ma non ho mai pensato di fare del male a nessuno.
(…) E' vero che circa 4 anni fa c'è stato un momento di crisi coniugale perché mia moglie aveva letto dei messaggi sul cellulare con un'altra donna e su conSIlio dello psicologo che ci stava seguendo per terapia di coppia mi sono momentaneamente allontanato di casa e sono andato a vivere in questa casa al mare a dove vivo anche attualmente. Dopo tre mesi però ci siamo Pt_2 riappacificati e abbiamo ripreso la vita di coppia in pieno amore fino a che è arrivata questa amica a casa nostra. Siamo stati anche in lockdown insieme e bene.”
Dalle dichiarazioni rese, si desume che la crisi del 2017 è insorta in seguito alla scoperta da parte della del tradimento di suo marito e che i CP_1 coniugi hanno cercato di superarla mediante un percorso di terapia di coppia;
peraltro il fatto che nel 2018 lo si è momentaneamente allontanato Parte_1 dalla casa coniugale, ove è poi ritornato qualche mese dopo, senza alcuna opposizione da parte della , induce ragionevolmente a ritenere, in base CP_1
a quanto dalla stessa riferito ( “Dopo qualche mese è rientrato in casa e io nonostante tutto l'ho accolto”, v. verbale di comparizione cit.), che, fino a quel momento, non sussisteva una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale conclusione del resto trova conferma nel fatto che, dopo la missiva del
2017 sopra citata, non è stato proposto il ricorso per la separazione e che, in questa sede, la ricorrente, odierna appellata, non ha individuato tra i motivi di addebito la pregressa relazione del marito.
4.3) Successivamente il rapporto tra i coniugi è stato di nuovo caratterizzato da una importante crisi, emersa in modo irreversibile nel 2021, quando si è verificata un'accesa lite tra le parti, in occasione di un pranzo, il 23.5.2021.
La ha sporto denuncia nei confronti del marito in data 8.9.2021 CP_1 dichiarando che durante il litigio lo l'aveva minacciata di morte, che Parte_1 le minacce erano frequenti (“mentre eravamo a pranzo a casa dei genitori di
lui mi ha minacciata di uccidermi bruciandomi viva dopo avermi Parte_1 cosparsa di benzina con una tanica”), che il marito era sempre stato geloso di lei,
pagina 11 di 17 che esercitava da sempre un controllo sulla sua vita, limitando le sue libertà, dall'abbigliamento alle attività ludiche, che l'uomo aveva avuto una relazione extraconiugale “per ben 10 anni”, che faceva continui confronti fra lei e l'amante denigrandola e che dal mese di maggio 2021 dormivano in stanze separate vivendo come “separati in casa” (cfr. denuncia dell'8.9.2021).
L'appellante contesta le accuse della controparte evidenziando che, dopo la crisi del 2017, il rapporto tra i due era tornato alla normalità tanto che i coniugi avevano trascorso insieme, alla fine di aprile 2021, una breve vacanza e poi la festività del primo maggio ed avevano partecipato ad un pranzo a casa della madre dello il 23 maggio 2021, insieme ad altri parenti di Parte_1 quest'ultimo (circostanze che non risultano contestate dalla appellata); sostiene, invece, che la crisi coniugale è insorta tra la fine del mese di maggio 2021 e l'inizio del mese di giugno 2021, quando la SI.ra - amica dell'appellata CP_2
- era ospite a casa dei coniugi.
In base alle dichiarazioni della SI.ra – cognata della , Testimone_1 CP_1 da quest'ultima indicata quale testimone di quanto accaduto il 23.5.2021 – durante il predetto pranzo lo ha espresso un'idea sul fatto che anche i Parte_1 figli dovessero partecipare o almeno guardare come si svolgeva il lavoro dei rispettivi padri, soci nella conduzione di un'impresa edile, e tale esternazione ha fatto scoccare, tra i coniugi, una scintilla che, secondo la teste “ ha rimosso cose vecchie del passato “ causando la lite fra i due (v. verbale sommarie informazioni del 2.9.2021).
Il generico riferimento alle “cose vecchie del passato”, tenuto conto che la discussione sembra essere scaturita da considerazioni relative ai figli, è indicativo di questioni personali tra i coniugi, verosimilmente rimaste irrisolte, che tuttavia non assumono rilievo ai fini della decisione, perché ciò che rileva ai fini della dichiarazione di addebito della separazione è, come si è detto, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i pagina 12 di 17 comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
D'altra parte va anche rilevato che la SI. non ha confermato quanto Tes_1 riferito dall'appellata in merito all'atteggiamento minaccioso che avrebbe tenuto lo ( cfr. denuncia dell'8.9.2021 “ lei era presente quando la domenica Parte_1
23.5.2021, mentre eravamo a pranzo a casa di lui mi ha minacciata di Parte_1 uccidermi bruciandomi viva dopo avermi cosparsa di benzina “; v. verbale di sommarie informazioni rese da del 2.9.2021 “non ricordo che Testimone_1 Pt_1 abbia minacciato la moglie o abbia detto frasi minacciose pesanti e ciò che ricordo
è che ha detto che si era stufato dei litigi e che non voleva più stare con lei , Pt_1 ma ripeto non ricordo avere sentito frasi minacciose o gesti poco urbani”).
5.) Le circostanze delineate, desumibili dalle risultanze istruttorie e dalla, pur diversa, ricostruzione effettuata dalle stesse parti, evidenziano che il rapporto tra i coniugi è stato caratterizzato negli anni da una notevole conflittualità e da momenti di gravi contrasti che, peraltro, non hanno impedito agli stessi di mantenere una lunga convivenza e la condivisione di un progetto di vita in comune, neanche di fronte alla scoperta, da parte della , nel 2017, CP_1 della infedeltà del marito.
I tentativi posti in essere per superare la crisi, nell'ambito dei quali possono collocarsi la rinuncia, nel 2017, da parte della di proseguire CP_1 nell'intento di separarsi, il ritorno, nel 2018, dello presso la casa Parte_1 coniugale dopo qualche mese di allontanamento dalla moglie e la decisione di quest'ultima di accoglierlo, denotano la volontà di entrambi di superare le difficoltà e di proseguire la vita in comune, nonostante le criticità e le ragioni di contrasto emerse fino a quel momento.
Tale contesto, connotato dall'alternarsi di momenti di contrapposizione e ostilità tra le parti a momenti di condivisione, valutato insieme alla lunga durata della unione matrimoniale (circa 22 anni), induce a ritenere che nel corso del tempo si sia venuta a creare una situazione di reciproca disaffezione, caratterizzata anche da incomprensioni e diversità di vedute (per esempio, in merito alla gestione delle disponibilità economiche, v. missiva del 9.2.2010, o al pagina 13 di 17 coinvolgimento dei figli in determinate questioni, v. dichiarazioni rese da
[...]
) poi sfociata nell'episodio del 23.5.2021 che appare come l'epilogo di Tes_1 un rapporto che si è nel corso del tempo progressivamente deteriorato;
si ritiene pertanto, come rilevato dal giudice di primo grado, che alla fine del mese di maggio 2021, in seguito all'episodio di cui si è detto, la crisi coniugale fosse ormai irreversibile, tenuto presente anche che i coniugi in quel periodo, per stessa ammissione della , vivevano “separati in casa” (v. denuncia CP_1 dell'8.9.2021); di conseguenza i fatti dedotti dalle parti e accaduti successivamente (cfr. denunce sporte dalla in data CP_1
8.9.2021,5.10.2021,9.10.2021; messaggio whatsapp del 18.8.2021) non possono assumere rilievo ai fini dell'imputazione all'uno o all'altro della crisi familiare, trattandosi, appunto, di conseguenze della crisi stessa.
6) La situazione venutasi a creare, se denota il logoramento negli anni del rapporto tra le parti, tale da comportare la separazione, non giustifica anche l'addebito della separazione ai coniugi, né all'uno o all'altro.
Si ritiene infatti che nel corso del giudizio non sia emersa la prova che l'irreversibile crisi coniugale, manifestatasi a maggio del 2021, sia riconducibile al comportamento di prevaricazione e di violenza verbale attribuito allo Parte_1 né si riscontrano elementi idonei a dimostrare la responsabilità della CP_1 per la fine della unione.
6.1) Sotto il primo profilo, si rileva che dalla documentazione prodotta risulta che, in seguito delle denunce sporte dalla , è stato aperto nei confronti CP_1 di il procedimento penale R.G.n. 1916/2021 innanzi al Tribunale di Parte_1
Ascoli Piceno e che nella fase di indagini preliminari il PM ha chiesto l'archiviazione parziale quanto al reato di cui all'art. 572 c.p. e la prosecuzione per i reati di cui agli artt. 81 c.p.v. e 612, comma 2, c.p. ( cfr. richiesta di archiviazione parziale del 26.10.2021; non risulta invece documentato, per il resto, l'esito del procedimento).
Le condotte contestate a riguardano reiterati comportamenti Parte_1 violenti di natura psicologica, ovvero atteggiamenti di prevaricazione e minacce pagina 14 di 17 nei confronti della moglie che, secondo la donna, hanno reso impossibile la prosecuzione della convivenza.
Premesso che anche la violenza psicologica costituisce causa di addebito della separazione, si osserva che le risultanze istruttorie non consentono di ritenere dimostrate le asserite condotte vessatorie allegate dalla appellata, le dedotte minacce di morte e il nesso di causalità tra le condotte lamentate e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Come si è detto, infatti, la non ha confermato la ricostruzione effettuata Tes_1 dalla , mentre le deposizioni rese da e dalla CP_1 CP_3 Parte_3 per la loro genericità, in mancanza di specifici riferimenti temporali, non permettono di stabilire se le condotte dagli stessi riferite abbiano in concreto influito sulla irrimediabile crisi coniugale, emersa nel 2021, tenuto conto dell'atteggiamento di entrambi i coniugi che, nell'arco della lunga convivenza, hanno in più occasioni (nel 2010 e nel 2017) manifestato di voler superare le difficoltà insorte e le rispettive criticità, anche con l'ausilio di professionisti, e, nonostante i motivi di contrasto, di voler proseguire la loro convivenza.
In tale contesto, in mancanza di ulteriori e più precise indicazioni in ordine all'epoca in cui sarebbero state poste in essere le condotte riferite dai testimoni, le deposizioni di questi ultimi non appaiono sufficienti per attribuire allo la responsabilità della separazione. Parte_1
Ne consegue che è assorbito – o è comunque superfluo - l'esame di ogni ulteriore questione prospettata dall'appellante volta ad evidenziare la inattendibilità dei suddetti testimoni.
6.2) D'altra parte, quanto alla , non si riscontrano elementi CP_1 SInificativi per ritenere l'appellata responsabile della crisi coniugale per le ragioni dedotte dal convenuto, odierno appellante, basate sul fatto che la moglie, presentando nel 2021 nei confronti del marito le denunce per asseriti maltrattamenti in famiglia, ha determinato la rottura del legame di fiducia e affettività tra i coniugi (“detta volontà della di rendere intollerabile la CP_1 prosecuzione della convivenza, si è …distintamente appalesata nel grave episodio della denuncia querela sporta dalla suddetta ai danni del marito per asseriti
pagina 15 di 17 maltrattamenti in famiglia nonostante la stessa era (ed è tutt'oggi) consapevole della insussistenza di tali fatti e delle gravi conseguenze che tale iniziativa avrebbe comportato nella vita dell'uomo, sia a livello di onore e decorso, sia a livello lavorativo: condotta che necessariamente comporta la richiesta di addebito ai suoi danni della separazione dal marito”, v. memoria del 31.12.2021).
A tale riguardo si osserva che – come ritenuto dal giudice di primo grado con una condivisibile motivazione che non ha costituito oggetto di specifica censura da parte dell'appellante – “le querele sporte dalla moglie non hanno avuto alcuna incidenza causale sulla rottura del legame matrimoniale, atteso che sono state presentate dalla donna tra il mese di maggio e il mese di settembre 2021, quando, come già specificato, la crisi coniugale era già conclamata, tanto che la coppia viveva separata dal mese di maggio di quello stesso anno e tenuto conto che l'ultima delle predette denunce risale a meno di un mese prima dell'introduzione del presente giudizio – la querela è del giorno 8.9.2021 mentre il ricorso per separazione giudiziale è stato depositato in data 4.10.2021”.
I fatti dedotti dall'appellante a sostegno della richiesta di addebito riguardano situazioni verificatesi in epoca prossima al giudizio di separazione, quando la crisi tra i coniugi, ricollegabile al progressivo deterioramento del rapporto tra le parti, era divenuta irreversibile e quindi non può assumere rilievo ai fini della decisione in ordine alla domanda di addebito della separazione alla CP_1 che, pertanto, va respinta, confermando sul punto la sentenza impugnata.
Né diversa conclusione si potrebbe pervenire sulla base delle prove testimoniali richieste dallo ribadite in questa sede, atteso che i Parte_1 capitoli di prova – peraltro in parte inammissibili per la loro genericità e perché implicanti valutazioni precluse ai testimoni - sono irrilevanti, atteso che riguardano circostanze di fatto e situazioni (la frequentazione tra la e CP_1 la , le ragioni che hanno indotto la seconda ad allontanarsi dalla casa CP_2 coniugale, la esistenza di relazioni extraconiugali intrattenute dalla ) CP_1 diverse da quella (sopra delineata) posta a fondamento della domanda di addebito avanzata nei confronti della . CP_1
pagina 16 di 17 7.) Per le considerazioni svolte, che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre argomentazioni svolte dall'appellante, in parziale accoglimento del gravame, la sentenza impugnata va parzialmente riformata nella parte in cui il Tribunale ha addebitato la separazione allo confermando invece la Parte_1 decisione nella parte in cui la domanda di addebito avanzata da quest'ultimo nei confronti della moglie è stata respinta;
in mancanza di impugnazione in ordine agli altri capi, la sentenza va, per il resto, confermata.
La decisione rende superfluo l'esame della istanza di inibitoria.
8.) L'accoglimento del gravame impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio, in relazione all'esito complessivo della lite: nel caso di specie, la natura delle questioni controverse, la complessità della vicenda e l'esito del giudizio, valutato in modo globale ed unitario, giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 177/2025, disattesa
[...] ogni diversa istanza ed eccezione, accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda di addebito della separazione proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e conferma, per il resto, la sentenza impugnata.
Dichiara la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ancona, così deciso il 16 luglio 2025.
Il ConSIliere est.
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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