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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi dell'art 352 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 972/2023 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5
, , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianquirino
[...] Parte_6
CANTALUPO e Veronica PICHILLI entrambi del foro di Salerno ed elettivamente domiciliati presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
, in persona dei suoi procuratori speciali, Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avv.ti Davide CONTINI e
Claudia DE MARCHI entrambi del Foro di Milano ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLATA
➢ , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_3
difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Piera COPPOTELLI, Ruggero IPPOLITO
e Stefano MONTEMAGGI ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Roma, giusta procura in atti;
APPELLATA
➢ , in Controparte_4
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa,
1 anche in via disgiuntiva, dagli avvocati Giuliana MANTO e Anna Elisabetta MUSY ed elettivamente domiciliata presso la sua sede in Roma, giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n.1112/23 del 17 agosto 2023 in tema di intermediazione finanziaria.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.1.La fattispecie decisa dal Tribunale di Pescara con la sentenza qui impugnata (di rigetto con compensazione integrale delle spese di lite) ha definito un articolato contenzioso introdotto dagli odierni appellanti i quali hanno sottoscritto nell'anno 2012, con diverso impiego di capitali, azioni denominate “Pegasus Royal Fund” e “Pegasus Gold Fund” nei confronti di (di CP_1
Contr seguito e per brevità, , e le autorità di vigilanza e . CP_5 CP_4 CP_3
1.1.2. E' dunque, muovendo da queste premesse di ordine generale, che gli investitori hanno proposto, chiaramente in via alternativa, l'azione di nullità (per violazione di norme imperative direttamente desumibili dal TUIF), di annullamento per vizio del consenso (sub specie di errore e dolo), di risoluzione per inadempimento dei contratti di conto corrente nonché per ottenere, secondo le regole dell'indebito ed a titolo risarcitorio nei confronti di e ), la restituzione della CP_4 CP_3
sorte capitale complessivamente investita (per un importo complessivo di € 560.826,86) maggiorata degli interessi e della massima rivalutazione monetaria oltre al rimborso delle ulteriori spese sostenute.
Ai fini di un inquadramento generale dell'azione proposta, merita osservare che:
- I fondi c.d. “Pegasus” sono stati commercializzati da un intermediario, UX FI LT
(società di diritto inglese) autorizzata, pur senza disporre di una succursale sul territorio nazionale, ad operare in forza della avvenuta comunicazione, risalente al mese di luglio 2012, dell'autorità di vigilanza anglosassone alla;
CP_4
- Il prodotto è risultato certamente destinato (sul punto non è stata sollevata nel corso del giudizio alcuna contestazione) ad una tipologia di investitore professionale e quindi il suo acquisto non può essere proposto a profili denominati “retail”;
- Per le limitazioni operative dell'intermediario anglosassone, sono intervenute nell'operazione Contr anche due istituti di credito con sede in Italia;
dapprima e successivamente, a partire dall'anno 2015, (sottoposta, peraltro, e nelle more del giudizio di primo grado, a CP_5
liquidazione coatta amministrativa);
2 - In particolare, sono stati conclusi due tipologie di contratti;
un primo, direttamente tra l'intermediario e la banca;
un secondo (denominato conto corrente di corrispondenza) tra i singoli investitori e gli istituti di credito;
in altri termini, le somme destinate all'acquisto delle quote dei fondi Pegasus (gestiti da una società avente sede legale in Lituania) sono andate a confluire sui conti correnti sui quali, però, in ragione di un mandato, è stato autorizzato ad operare (e quindi a disporre del denaro) l'intermediario; l'importo destinato all'operazione
Contr finanziaria è stato inviato alla succursale estera (in Svizzera segnatamente) di (non evocata e quindi non parte del presente giudizio) che, a sua volta, ha materialmente provveduto a perfezionare l'operazione di acquisto delle quote dei fondi in esame secondo le indicazioni degli investitori;
- Risulta dato incontroverso che l'operazione finanziaria si è, nella realtà, rivelata una modalità truffaldina di esercizio dell'attività finanziaria unicamente preordinata al reclutamento di denaro da destinare ad altri scopi;
Secondo la prospettazione degli investitori (che invero è rimasta inalterata nei suoi tratti essenziali anche nel giudizio di appello) deve ritenersi sussistente un collegamento negoziale tra i contratti intercorsi tra intermediario e banche e tra queste e gli stessi riPArmiatori.
In particolare, il primo deve essere inteso alla stregua di un accordo quadro e quindi parte integrante dell'operazione complessiva di investimento.
L'effetto che ne deriva è che anche nei confronti degli istituti di credito devono ritenersi pienamente operativi gli obblighi (in particolare l'art. 21) inseriti a carico di ciascun intermediario nel TUIF.
Contr Inoltre, la dimostrazione di tale assunto deve rinvenirsi nelle sanzioni elevate da a e CP_4 dagli sviluppi in sede penale della vicenda (invero, l'azione penale risulta esercitata unicamente nei Contr confronti dei responsabili di UX FI LT, mentre per il procedimento è stato archiviato).
1.2.1. Gli istituti di credito si sono costituiti sollevando, al pari di e , una serie CP_4 CP_5 CP_3 di questioni preliminari (sulle quali si dirà brevemente in quanto riproposte, ai sensi dell'art. 346 cpc, anche in questa sede).
Ed allora, oltre all'incompetenza territoriale (unica a non essere reiterata), sono state contestate: a) la nullità della citazione per difetto del requisito dell'editio actionis; b) la prescrizione della pretesa Contr risarcitoria anche da parte di c) il difetto di legittimazione rectius di titolarità della posizione giuridica fatta valere in giudizio (sullo sfondo è stato affrontato anche il tema del possibile coinvolgimento, con conseguente estensione del contraddittorio, di UX FI LT).
Nel merito, le convenute hanno dedotto l'infondatezza delle domande così insistendo per il loro integrale rigetto.
3 Cont In buona sostanza, ha sostenuto che l'unica condotta posta in essere è stata quella di aver fatto transitare sul rapporto di conto corrente i capitali investiti dalle parti attrici e di detenere i titoli acquistati senza avere pertanto alcun diretto coinvolgimento nell'operazione di acquisto di quote dei fondi Pegasus.
Tanto che hanno rappresentato di essersi attivate tempestivamente nei CP_4 CP_3
Cont confronti di non appena avuta contezza di possibili condotte illecite poste in essere.
Contr
1.2.2.Nel corso del giudizio, come peraltro già anticipato, è stata sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa e pertanto il giudizio è stato interrotto. CP_ La causa è stata riassunta e nella qualità di cessionaria del credito si è costituita insistendo per l'improcedibilità della domanda nei propri confronti.
1.3. Il primo giudice, attenendosi unicamente alle produzioni documentali (così rigettando tutte le istanze istruttorie formulate dagli investitori, ivi compresa la CTU), ha fondato il proprio convincimento sulle seguenti considerazioni:
- gli istituti di credito non hanno posto in essere alcuna attività di investimento essendosi, per converso, limitati a svolgere un'operazione di mera custodia di somme di denaro confluite sui vari conti correnti accesi dagli investitori;
-a corroborare tale soluzione sono alcune clausole sia del contratto intercorso con l'intermediario UX
FI TD che di quello di conto corrente (nello specifico trattasi degli articoli , 9 ed 11 della Delega regolamento);
- un rilievo decisivo è stato inoltre attribuito al Regolamento in Materia di Intermediari del Mercato
Mobiliare, adottato dalla con provvedimento del 4 agosto 2000 e modificato con in CP_3
data 24 ottobre 2007, 29 ottobre 2007, 27 febbraio 2008 e provvedimento congiunto AN
d'Italia/ON del 29 ottobre 2007 secondo cui l'intermediario a cui è precluso di poter operare direttamente in Italia è tenuto al rispetto di alcune regole (apertura di un doppio da parte del cliente, disponibilità all'espletamento di servizi finanziari, rilascio di delega per la movimentazione dei titoli);
- in linea con quanto stabilito da altra giurisprudenza di merito, quindi, non è ravvisabile in capo ad
Contr alcun tipo di attività di intermediazione con conseguente impossibilità di applicare le norme del
TUIF;
- con riguardo, invece, alla posizione degli organismi di controllo è stata anzitutto accolta la questione pregiudiziale sulla intervenuta prescrizione quinquennale. A tale riguardo, deve rilevarsi che non è intercorso (neppure secondo le modalità del c.d. “contatto sociale”) un accordo tra e CP_4 [...]
da una parte e gli investitori dell'altra. Per tale ragione, si è al cospetto di una responsabilità CP_3
4 di matrice extracontrattuale per la quale il regime prescrizionale è di cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione dei contratti di investimento o comunque, tenendo conto dell'intervento rectius del Contr subentro di avvenuto dal 2015 a partire da tale ultima data;
- in ogni caso, e nel merito, va tenuto conto che in situazioni analoghe a quella in esame deve trovare applicazione l'art 24 L. 262/05 che circoscrive la responsabilità degli organismi di controllo unicamente all'ipotesi del dolo e della colpa grave;
- la condotta di tali organismi però non soddisfa tale parametro in quanto l'esercizio del potere sanzionatorio, espressamente previsto dall'art. 52 tuif, è intervenuto quando sono in effetti emersi rilevanti profili di responsabilità sulla intermediaria (esclusi in precedenza per una serie di ragioni sulle si soffermerà meglio l'attenzione nel prosieguo della trattazione);
1.4. La pronunzia del giudice adriatico è stata tempestivamente impugnata da tutti gli investitori (tanto vale infatti anche per insinuatasi, seppur senza alcun riscontro documentale di tale Parte_3
assunto, per una parte della somma investita, pari ad € 50.000,00, nel passivo della procedura apertasi con la liquidazione coatta amministrativa di GMB AN).
Le censure possono, per ragioni di ordine logico e sistematico, essere suddivise in due macroaree.
1.4.Nella prima, vanno inseriti i motivi dall'uno al tre (che verranno per ragioni di ordine sistematico descritti nel dettaglio nel prosieguo) con cui gli appellanti hanno censurato, sotto diversi profili e comunque riproponendo a grandi linee una serie di argomentazioni già svolte in primo grado, la decisione di rigettare le domande nei confronti dell'istituto di credito..
Nella seconda macroarea, invece, si collocano i restanti motivi di impugnazione incentrati essenzialmente sulla pretesa avanzata nei confronti di e . CP_4 CP_3
A tal riguardo, è stata operata una censura del percorso argomentativo seguito dal primo giudice sia per quanto concerne il termine di prescrizione (sostenendo la tesi della durata decennale in presenza di un rapporto negoziale da contatto sociale), l'individuazione del dies a quo (nel momento dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di , responsabile di UX FI Controparte_8
in Italia), la valutazione del merito della condotta tenuta dagli organi di vigilanza.
Ad ogni buon conto, gli appellanti hanno insistito per l'ammissione di tutte le prove (orali, ordine di esibizione e CTU) non ammesse nel precedente grado.
1.5. Come anticipato, in appello si sono costituite tutte le parti a cui l'impugnazione è stata notificata.
Le stesse, ovviamente con le dovute diversificazioni legate alle rispettive posizioni assunte nel giudizio, hanno resistito all'interposto gravame prendendo posizione su tutte le questioni introdotte
5 dalle controparti e riproponendo, nei termini peraltro già enunciati, anche quelle che non sono state in effetti direttamente scrutinate in prime cure risultando assorbite dalla decisione assunta.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti nonché del fascicolo d'ufficio del primo grado (per giunta integralmente in formato telematico).
All'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.La complessità obiettiva della vicenda unitamente alla mole degli scritti difensivi delle parti, impone preliminarmente, nell'ottica di fare per quanto più possibile opera di sintesi, di fissare alcuni punti fermi della fattispecie che ci occupa.
2.1. Innanzitutto, la pronunzia di primo grado è passata in giudicato in ordine al rapporto processuale
Contr intercorso tra gli odierni appellanti e prima e AN IF PA poi tant'è vero che nei confronti di queste parti (evidentemente alla luce dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa) non vi è neppure stata la litis contestatio né è possibile ritenere che da tale circostanza (più direttamente ascrivibile ad una scelta processuale convinta degli appellanti) possano farsi discendere profili di mancata regolare integrazione del contraddittorio.
2.2. Allo stesso tempo, risulta altrettanto indubbia la volontà (anch'essa non suscettibile di alcuna censura) degli investitori della prima ora (anche quindi di che pertanto ha spiegato Parte_3
l'impugnazione per conseguire il residuo di quanto ancora dovutole) di rivolgere le proprie domande Contr nei confronti della e degli organismi di controllo ( e ). CP_4 CP_3
Contr
2.3.1.Qualche doveroso cenno si rende necessario sulle questioni preliminari in rito reiterate da in sede di comparsa di costituzione nel presente grado di appello.
Quella sulla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto del requisito dell'editio actionis non coglie nel segno e, di conseguenza, deve essere rigettata.
Dal tenore dell'atto di citazione, infatti, emerge chiaramente che gli attori hanno inteso proporre nei Contr confronti di un'azione di nullità (ed anche, in via gradata, di annullamento e di risoluzione) del contratto di conto corrente intercorso con l'istituto di credito derivante dall'esistenza di un collegamento negoziale con quello che gli stessi hanno concluso con UX FI TD.
6 La violazione della norma imperativa deriva essenzialmente dal fatto che l'investimento è stato proposto a soggetti che non possono essere qualificati come investitori retail.
Ad escludere profili di nullità è la indicazione della causa petendi (ovvero il contratto di conto corrente ed il suo collegamento con quello IMA) nonché del petitum (e quindi della forma di tutela richiesta che si è tradotta otre che nell'accertamento dell'invalidità del titolo negoziale anche nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo).
Le ragioni dell'indeterminatezza della domanda sono collegate all'impossibilità della controparte di poter validamente articolare difese a fronte della prospettazione avversaria.
Orbene, sulla scorta delle sintetiche considerazioni svolte, un tale requisito è stato certamente assolto nel caso di specie, mentre rappresenta (rectius rappresenterà) un profilo attinente al merito la valutazione della fondatezza della domanda.
Contr Il precedente menzionato da della sentenza del Tribunale di Salerno (nell'ambito del giudizio n. 5934/20) non consente un diverso inquadramento dei fatti atteso che in quella sede è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda perché, nel termine assegnato dal giudice per la sua integrazione, gli attori non vi hanno provveduto.
2.3.2.A non diverse conclusioni, poi, deve pervenirsi anche per quanto concerne l'ulteriore doglianza sull'inammissibilità del gravame.
La norma di riferimento (art 348 bs cpc), come noto, nella sua formulazione successiva all'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, e diversamente da quanto stabilito in precedenza, ha inteso unificare (prevedendo un'unica modalità decisoria) le ipotesi dell'inammissibilità ex art. 342 cpc e quella invece disciplinata dall'art. 348 bis.
Ai fini tuttavia dell'operatività dell'istituto, pur in difetto di precedenti giurisprudenziali (attesa la assoluta novità del testo normativo), è pacificamente possibile attingere ai principi elaborati in precedenza.
Di conseguenza, ai fini della declaratoria di inammissibilità occorre la manifesta infondatezza del gravame oppure l'assenza di adeguata motivazione riguardo ai motivi proposti.
Orbene, nella fattispecie deve escludersi la sussistenza tanto dell'uno quanto dell'altro requisito.
Per quanto concerne la manifesta infondatezza occorre operare una valutazione sul versante della prognosi negativa dell'impugnazione che nel caso in esame deve escludersi per il solo fatto che risulta aperta la questione dell'estensione della domanda attorea nei confronti della compagnia di assicurazione.
Con riguardo, invece, al secondo aspetto, costituisce principio oramai largamente condiviso che “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., l'esposizione delle
7 ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado;
non è necessaria, pertanto, l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (cfr
Cass Civ, Sez I, 10.4.2024 n. 9727).
Le parti appellanti hanno adeguatamente indicato le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione
( nei termini peraltro già enunciati) sicchè deve escludersi ogni ulteriore profilo di inammissibilità.
Contr
3. Venendo ra al merito, l'appello proposto nei confronti di è fondato e di conseguenza deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito meglio illustrate.
3.1.1. Questi in sintesi, i motivi posti a fondamento del gravame.
a) La prima doglianza ha riguardato l'errata valutazione delle prove documentali sulla qualificazione del contratto e sull'operato della UX FI quale impresa di investimento che operava in libera prestazione di servizi e che, nei limiti della propria autorizzazione, avrebbe dovuto prestare la propria attività solo dal Paese di origine (Inghilterra). Gli appellanti hanno di conseguenza eccepito che la UX FI ha lavorato abusivamente in Italia in assenza di autorizzazione continuando a svolgere i servizi di investimento;
ciò nondimeno, però, il primo giudice, erroneamente, ha applicato alla fattispecie l'art. 27 del TUF (in una formulazione vigente solo dal 01/01/2018 e quindi non riconducibile al caso di specie), ritenendo che la società di investimento avrebbe potuto operare senza stabilire una sede in
Italia avvalendosi dell'opera di agenti collegati. Hanno, altresì lamentato che dalla illeceità dell'operato della UX, in assenza di idonea autorizzazione a svolgere servizi di investimento da parte della consegue la nullità ex art. 1418 c.c. di tutti i contratti collegati, CP_4
Contr compreso quello di gestione patrimoniale sottoscritto da UX e con i clienti per la collocazione dei titoli Pegasus, come confermato dalla sanzione ex art.25 D.Lvo n.231/07
Contr irrogata dalla alla CP_3
b) Con il secondo motivo, è stata invece censurata la parte della sentenza in cui il primo giudice ha escluso la sussistenza di un collegamento negoziale e funzionale tra tutti i contratti, ossia
Contr tra il contratto quadro del 27/03/2012 ripassato tra UX FI e quelli di gestione
(IMA) tra UX FI e gli investitori e il contratto di conto corrente e deposito titoli
Contr intercorso tra e i correntisti. A tale riguardo, gli appellanti hanno lamentato che i contratti erano finalizzati ad uno scopo economico unitario e complesso per cui, attesa la
8 natura del vincolo sussistente tra di loro e rilevata la nullità di quello di gestione patrimoniale per la natura abusiva dell'attività espletata, non poteva che dichiararsi l'invalidità dei rapporti di conto corrente funzionali a tali illegittime operazioni con il conseguente obbligo alla restituzione delle somme ex art. 2033 c.c.;
c) Il terzo motivo di gravame, invece, ha riguardato la contraddizione in cui il giudice di prime
Contr Contr cure sarebbe incorso laddove, da un lato, ha affermato che “ e non risultano aver prestato alcun tipo di servizio di investimento nei confronti degli attori” e, dall'altro lato, ha Contr invece dichiarato che ha operato quale mera esecutrice delle disposizioni di acquisto- vendita delegate dagli attori a LUX FI. In realtà, non è stata contestata la circostanza Contr che tramite la ricezione e la trasmissione degli ordini di acquisto dei fondi Pegasus, ha svolto un servizio di investimento ex art.1 comma 5 del TUF, per il tramite del proprio Fund
Center di Zurigo presso la capogruppo percependo anche delle commissioni CP_9 per tale servizio svolto in violazione dell'art.42 comma 5 del TUF che impone che l'offerta di fondi extracomunitari in Italia venga espressamente autorizzata dalla , previo CP_3
Contr parere della CONSOB. di contro, si è nella sostanza presentata agli investitori come partner di UX FI, senza una preventiva verifica della sua affidabilità e regolarità, venendo meno al rispetto degli obblighi informativi previsti dalla legge a suo carico e posti a tutela dei riPArmiatori e dei mercati, stante la natura fraudolenta dei fondi Pegasus all'epoca già conosciuta. Inoltre, la non ha ottemperato agli obblighi di acquisizione delle CP_5 informazioni sulla clientela al fine di verificare l'adeguatezza e l'appropriatezza dei prodotti finanziari acquistati. I clienti credevano infatti di stipulare, con società fra loro collegate, un contratto unico avente ad oggetto la prestazione del servizio di gestione patrimoniale e dei servizi accessori: la delega ad operare sul conto incontrava infatti i limiti previsti dalle linee di gestione conferite dal cliente, pertanto la non avrebbe dovuto autorizzare operazioni CP_5
Contr su un fondo non commerciabile. avrebbe altresì svolto attività di consulenza e promozione dell'attività finanziaria di UX FI ingenerando confusione al fine di procacciare nuova clientela.
Tali motivi, in quanto strettamente connessi fra loro, possono esaminati congiuntamente ed a tal fine merita osservare quanto segue.
3.1.2.Riguardo al ruolo dell'istituto, fondamentale ai fini dell'esame delle argomentazioni sollevate in appello, è la ricostruzione (in termini più approfonditi di quanto già operato nelle pagine che precedono) della cornice, di chiara connotazione documentale, al cui interno la vicenda si è dipanata.
9 Orbene, a tal fine è sufficiente considerare che:
- a far tempo dal mese di marzo 2012, UX FI (definita “controparte qualificata”) ha sottoscritto Contr con la un contratto (astrattamente inquadrabile all'interno dello schema tipico del mandato) per la prestazione (da parte dell'istituto di credito) di una serie di servizi (definiti in effetti finanziari) e consistenti nella ricezione e trasmissione di ordini, nell'esecuzione di ordini e nella negoziazione per conto proprio;
Contr
- invero, la proposta di del 27 marzo 2012 (cfr doc. 6 degli appellanti) ha specificato che le operazioni di investimento sono, nell'interesse della clientela (che all'uopo rilascerà specifico mandato), di spettanza della UX FI e che l'attività in concreto svolta dall'istituto di credito sarebbe consistita nell'apertura di un rapporto di conto corrente e di deposito titoli;
- UX FI LT è una società di diritto anglosassone autorizzata dall'autorità di vigilanza del proprio Paese ad effettuare attività di investimento all'estero senza però alcuna succursale;
- in data 27 luglio 2011 tale autorità di vigilanza, denominata (fino al 31 marzo 2013) SA ( e
Cont successivamente, a partire dal 1 aprile 2013, ) ha comunicato a lo svolgimento, anche CP_4
sul mercato italiano, di tale attività;
-ai sensi della disciplina comunitaria in materia di servizi e attività di investimento, in particolare, la direttiva 2004/39/CE, c.d. “MiFID I”, le imprese di investimento comunitarie autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento nello Stato membro d'origine (c.d. Paese “home”), hanno il diritto di prestare i medesimi servizi e attività anche nei confronti degli investitori di altri
Stati membri (c.d. Paesi “host”);
-nell'ordinamento nazionale, il principio del c.d. “passaporto europeo” è codificato infatti all'art. 27 del d.lgs. n. 58/1998 (c.d. Testo Unico sulla Finanza, in seguito anche solo “T.U.F.”), ai sensi del quale, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, le imprese di investimento comunitarie possono prestare servizi e attività di investimento anche in , a condizione che la CONSOB sia stata CP_3 informata dall'autorità competente dello Stato membro di origine (art. 27, comma 2, T.U.F.; art. 31
MiFID I;
art. 34 MiFID II), come nel caso di specie trattandosi di circostanza non contestata;
- l'intermediario ha sottoscritto i contratti (denominati IMA) con gli appellanti e questi ultimi, a loro
Contr volta, hanno concluso con un rapporto (pacificamente qualificato) di conto corrente, di deposito titoli e di servizi a pagamento;
come peraltro riportato anche nella sentenza impugnata nell'ambito del suddetto contratto sono state individuate le seguenti condizioni essenziali: a) è stato rilasciato mandato alla società intermediaria di operare sui conti correnti in nome e per conto dell'investitore ed infatti all'art. 6 della Delega Regolamento risulta così stabilito “Il Cliente dichiara di essere consapevole che tra l'Intermediario Finanziario (UX FI) e la AN, come da quest'ultima comunicato al Cliente al momento dell'accensione del Conto Corrente e del Deposito Titoli, non
10 esiste alcun rapporto di partecipazione azionaria ed è altresì consapevole che l'attività di gestione
e/o di investimento prestata dall'Intermediario Finanziario sulla base del contratto avente per oggetto il servizio di investimento è un'attività che l'Intermediario Finanziario svolge esclusivamente per conto proprio e sotto la sua responsabilità ed alla quale la AN è del tutto estranea. Il Cliente
e l'Intermediario Finanziario (UX FI) riconoscono che la non svolge, né ha svolto CP_5
alcuna attività di promozione e/o collocamento in relazione ad alcuno dei prodotti e/o servizi offerti dall'Intermediario Finanziario, ivi compreso il servizio di investimento. In particolare il Cliente riconosce di non essere stato in alcun modo sollecitato dalla a concludere con l'Intermediario CP_5
il contratto avente per oggetto il servizio di investimento”; b) all'art. 9, invece, è stato concordato che “Il Cliente riconosce, infine, che nessuna responsabilità, né onere di verifica è in capo alla AN per l'esecuzione della delega, né per l'esecuzione delle disposizioni impartite dall'Intermediario
Finanziario, né ovviamente per la congruità, convenienza ed opportunità delle operazioni effettuate dal medesimo Intermediario Finanziario ed a fronte delle quali la AN effettuerà le richiamate operazioni sul Conto Corrente e Deposito Titoli”; c) all'art. 11, infine, è stato previsto che “La AN
è espressamente manlevata e liberata da ogni e qualsivoglia responsabilità in relazione alle disposizioni impartite in esecuzione del presente Regolamento. Il Cliente riconosce altresì che nessun danno o pregiudizio potrà derivare alla dall'esecuzione del Regolamento e della delega ivi CP_5
contenuta che viene rilasciata esclusivamente in adempimento degli obblighi assunti dal cliente nei confronti dell'Intermediario Finanziario (UX FI) in relazione al contratto avente per oggetto il servizio di investimento, contratto e servizio di investimento a cui la è del tutto estranea. La CP_5
AN, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per i calcoli dell'imposta, i relativi versamenti
e di qualsiasi adempimento fiscale collegato e comunque connesso al servizio di investimento prestato dall'Intermediario Finanziario al Cliente”; Contr
- una volta effettuati gli ordini di acquisto delle azioni, sede non ha provveduto a curare CP_3
l'acquisto di cui invece si è occupata la sede svizzera che, pertanto, ha direttamente interloquito con la società, operante in un altro paese estero e gestore del fondo di investimento;
- dalla disamina, poi, dell'ulteriore copiosa produzione documentale versata in atti è emerso che nei confronti di , nella qualità di responsabile delle gestioni finanziarie di UX Controparte_8
FI TD, in concorso con altre persone, è stata esercitata l'azione penale per gravi ipotesi di reato tra cui, in particolare, l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione sul territorio nazionale mediante la proposta di acquisto a diversi investitori (alcuni dei quali anche parti del presente giudizio) con profilo retail (e quindi non professionali) delle quote del fondo Pegasus;
11 - invero, è altresì emerso che un procedimento penale è stato istruito, sempre dalla Procura della
Contr Repubblica di Roma, nei confronti di rappresentanti di (per alcuni reati anche dello stesso e della medesima società; per tale procedimento, però, è stata pronunziata l'archiviazione dal CP_8
GIP che, così condividendo integralmente la prospettazione del P.M., ha, con riguardo alla società odierna appellata, escluso profili penalmente rilevanti nella gestione dei fondi Pegasus ritenendo, ad ogni buon conto, esaustivo quanto accertato dalla quale organo di controllo;
CP_3
- nel corso delle indagini in sede penale, sono stati escussi, come persone informate sui fatti, CP_11
Contr
e , entrambi dirigenti, all'epoca dei fatti, di ebbene, concordemente
[...] Controparte_12
Contr (cfr doc.ti 10 e 29 produzioni parte appellante) hanno riferito che il compito di sede (per CP_3 intenderci, l'odierna parte appellata, dotata di una sua chiara autonomia giuridica) si è limitato unicamente nell'attività di deposito dei titoli acquistati e che i relativi ordinativi risultavano di spettanza della sede della medesima società operante in Svizzera e presso la quale (come emerso negli stessi verbali di sommarie informazioni) sono stati effettuati dei bonifici provenienti da società
Contr operanti alla Mauritius;
in sede di sommarie informazioni, è stato tuttavia confermato che: a) ha svolto una due diligence sulle posizioni dei singoli investitori e limitatamente al rapporto contrattuale intercorrente con gli stessi;
b) non è stata fatta alcuna verifica sul fatto che UX FI non potesse rivolgersi ad investitori retail ritenendo sufficiente la verifica circa l'autorizzazione ad operare comunque rilasciata da CP_4
- UX FI, inoltre, è risultata destinataria anche di sanzioni emesse da (nei confronti dei CP_4 suoi rappresentanti) tutte confermate all'esito dell'interposta impugnazione dinanzi alla Corte di
Appello di Roma;
Contr
- a carico di invece, nel 2020, ha irrogato una sanzione pecuniaria per l'importo CP_3 di € 1.488.000,00 per violazione della normativa in tema di antiriciclaggio;
nel 2012, invece, altre sanzioni sono state emesse ma nei confronti delle persone fisiche componenti il consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della banca (e sulle quali meglio si dirà nel prosieguo);
3.1.3. Il quadro così tratteggiato non consente di condividere il percorso argomentativo seguito dal primo giudice dovendo, di contro, trarsi le seguenti considerazioni conclusive.
3.1.4.1. Dalla ricostruzione fattuale deve in effetti trarsi il fondato convincimento dell'esistenza di un collegamento negoziale tra i tre tipi di rapporti contrattuali (motivo di cui alle pagg. 42-51).
La giurisprudenza di legittimità ha oramai costantemente ribadito che “Il collegamento negoziale in senso tecnico presuppone la ricorrenza di: un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra
12 i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario;
un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto stipulati, ma anche il coordinamento tra i medesimi per la realizzazione di un fine ulteriore che ne trascende gli effetti tipici e assume una propria autonomia anche sotto il profilo causale” (cfr Cass
Civ, Sez II, 9.1.2024 n. 677).
Ed ancora, è stato stabilito che “….il collegamento negoziale si qualifica come un fenomeno incidente direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria;
al fine di acquisire autonoma rilevanza giuridica, specie nel caso in cui le parti contrattuali siano diverse e laddove la connessione rifletta l'interesse soltanto di uno dei contraenti, è necessario, tuttavia, che il nesso teleologico tra i negozi o si traduca nell'inserimento di apposite clausole di salvaguardia della parte che vi ha interesse ovvero venga quantomeno esplicitato ed accettato dagli altri contraenti, in modo da poter pretendere da essi una condotta orientata al conseguimento dell'utilità pratica cui mira l'intera operazione” (Cass. Civ., sez. II, 16-02-2007, n. 3645)
Orbene, nella fattispecie balza all'evidenza la presenza di una chiara interdipendenza funzionale e teleologica tra i contratti essendo palese che l'istituto di credito ha messo a disposizione dell'intermediario estero il denaro investito.
Una tale operazione non sarebbe stata possibile direttamente da UX FI in quanto il
Regolamento ON (lo stesso richiamato nella sentenza di primo grado) espressamente prevede che
“L'intermediario che non può detenere, neanche in via temporanea, strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela, adotta schemi operativi che assicurino il rispetto di tale divieto nella prestazione dei servizi cui è abilitato. E' coerente con il richiamato divieto l'adozione di un modulo operativo nel quale sia previsto che il cliente: a) apra, a proprio nome, un conto euro e un conto titoli presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di investimento da parte dell'intermediario; b) fornisca le disponibilità necessarie per la prestazione dei servizi di investimento;
c) rilasci all'intermediario una delega a movimentare i citati conti solo a fronte di specifici ordini impartiti dal cliente medesimo ovvero, nel caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio;
d) possa disporre dei valori presenti nei conti dandone informazione all'intermediario, ad eccezione di quelli necessari al regolamento degli ordini in corso di esecuzione. (…)”.
Ed infatti, non potendo avere (all'epoca dei fatti) una sede operativa con annesse succursali PArse sul territorio nazionale, la vendita delle azioni Pegasus non sarebbe stata altrimenti possibile senza
13 un istituto bancario non solo utilizzato per il semplice deposito dei capitali investiti, ma anche in grado di favorire il perfezionamento dell'acquisto mediante la propria articolazione in Svizzera.
Ulteriori fattori, peraltro emersi documentalmente nel corso del giudizio, si sono rivelati idonei a supportare tale opzione interpretativa.
Contr Anzitutto, la partecipazione di uno dei responsabili di alla convention tenutasi presso il Castello di Valenzano a cui deve attribuirsi la finalità illustrativa del progetto finanziario e quindi di circostanza idonea a dimostrare anche il coinvolgimento della banca.
Il materiale pubblicitario (cfr doc 12 degli appellanti) diffuso alla clientela riporta chiaramente la
Contr collaborazione esistente nell'operazione finanziaria tra UX FI ed
Sul rapporto di conto corrente in essere con gli investitori, di fatto il solo soggetto destinato ad operarvi è stato l'intermediario tant'è vero che non sono emerse, dalla verifica degli estratti conto prodotti, ulteriori operazioni poste in essere.
In altri termini, è come se nella sostanza UX FI fosse allo stesso parte sia del rapporto IMA che di quello di conto corrente.
Piuttosto, nella delega di regolamento risulta chiaramente indicato che non verranno rilasciati assegni né saranno autorizzate operazioni di prelievo automatico così di fatto precludendo all'investitore di usufruire per altri servizi (come di norma avviene) del rapporto di conto corrente.
Un discorso a parte deve essere svolto per le clausole della delega di regolamento (trattasi degli articoli 6,9,11 sull'autonomia, sugli oneri di controllo e sulla manleva a cui si è già fatto riferimento nelle pagine che precedono).
Trattasi in effetti di clausole che, ancorchè specificatamente approvate per iscritto, si pongono in evidente contrasto con il principio della meritevolezza (codificato dall'art. 1322 comma 2° cod civ).
Esso, difatti, “…riguarda il risultato pratico del contratto e deve essere valutata alla luce dei principi di solidarietà, parità e non prevaricazione nell'ambito dei rapporti privati” (cfr Cass Civ, Sez III,
28.6.2024 n. 17958).
Il dato maggiormente rilevante è rappresentato dal fatto che, nonostante l'interdipendenza funzionale tra i vari contratti, nelle clausole negoziali del conto corrente e nella stessa delega di regolamento alcun cenno è riservato alle vicende degli altri rapporti negoziali.
3.1.4.2.A questo punto è possibile svolgere qualche ulteriore considerazione sui precedenti giurisprudenziali menzionati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
Contr La decisione della Corte di Appello di Firenze, espressamente citata da nei propri scritti difensivi non consente un diverso inquadramento dei fatti.
14 Il Collegio ha difatti stabilito che ““Dalle citate previsioni emerge, in sintesi: a) che gli obblighi di legge informativi precontrattuali e contrattuali, compresi quelli afferenti ad adeguatezza e appropriatezza, gravavano solo su LF (punti 5 e 10); b) la completa estraneità della banca all'attività Contr di intermediazione (punti 6 e 9); c) l'esclusione della responsabilità di (punto 11)”; ed ha concluso affermando “Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve effettivamente Contr concludere che, fino al 2016, a non potesse riconoscersi la qualifica di intermediario e che
l'unico rapporto……. Fosse il contratto di conto corrente di corrispondenza e deposito titoli (doc. 3 Co fasc. UBS) che, pacificamente, con non poteva intercorrere senza che il servizio di custodia e amministrazione titoli disciplinato …….. potesse fondare in sé gli obblighi asseritamente inadempiuti in coerenza con quell'orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui «i compiti gravanti sul depositario, imposto dalla norma, si esauriscono nella sola conservazione dei titoli e nella loro amministrazione, consistenti in particolare nella riscossione dei dividendi e degli interessi, con esclusione perciò di ogni obbligo ulteriore e, segnatamente, degli obblighi consultivi ed informativi sottesi alla gestione del portafoglio” (Cass. n. 16318 del 2017, in motivazione)” (cfr pag 10).
Nel suddetto giudizio, in particolare, non è stata introdotta la questione del collegamento negoziale ed inoltre è stata sostenuta (perlomeno sino a quando non vi è stata una formalizzazione nell'anno
2016), l'assenza di un accordo quadro tra il riPArmiatore e la banca da elevarsi, invece, a presupposto indispensabile per il riconoscimento del coinvolgimento e quindi della conseguente responsabilità della banca.
Trattasi, pertanto, di circostanze che non consentono di procedere ad una piana trasposizione della decisione all'interno del caso di specie.
Maggiormente persuasive, invece, risultano (per quanto di interesse ai fini che qui ci occupano) le argomentazioni della sentenza della Corte di Appello di Roma ( trattasi della nr. 7971 del 18 dicembre
2017) in una vicenda tra soggetti diversi in cui, però, la banca convenuta aveva sottoscritto con una correntista un conto destinato unicamente a rendere possibili operazioni di investimento proposte da un intermediario.
Nella decisione della S.C. (n. 1835/23 di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della corte capitolina nella parte in cui è stato contestato il collegamento negoziale) risulta specificato che
“L'operazione, pertanto, ha una finalità esclusiva che si può realizzare soltanto attraverso la presenza dei due contratti. E la non può immaginare che si tratti di un regolare conto corrente CP_5 dove la cliente può compiere qualsiasi tipo di operazione” sicchè sussiste “..L'esistenza del nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario” .
15 Deve poi tenersi conto (come suggerito anche in tal caso dagli appellanti alla pag 53 dell'atto di citazione) dell'art. 1 comma 5 lettera b) TUF secondo cui “..Per "servizi e attivita' di investimento.. si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari… esecuzione di ordini per conto dei clienti;”.
Contr ha, dunque, certamente contribuito, per il solo fatto anche di aver favorito il deposito della provvista di denaro e la trasmissione alla sua consorella elvetica del denaro, all'operazione di investimento.
Sulla scorta, allora, delle considerazioni sin qui svolte deve ritenersi, in accoglimento delle argomentazioni svolte dagli appellanti, l'esistenza di un collegamento tra tutti i vari rapporti negoziali attraverso cui si è attuato l'investimento consistente nell'acquisto delle azioni c.d. Pegasus.
3.1.5. Una volta accertato il collegamento negoziale, può essere affrontata l'ulteriore questione relativa alla nullità del contratto IMA tra UX FI TD ed i singoli investitori.
Anche su tale aspetto specifico, le doglianze degli appellanti colgono nel segno e di conseguenza devono trovare accoglimento.
E' sufficiente a tal riguardo considerare che UX FI, quale intermediario estero, era autorizzato a svolgere in la propria attività di promozione di prodotti finanziari senza possibilità di disporre CP_3 di alcuna succursale (la cui esistenza è emersa a seguito degli sviluppi dell'indagine penale a carico di ) e soprattutto con il preciso dovere di proporre investimenti a riPArmiatori Controparte_8
c.d. “retail” e quindi non professionali né qualificati.
Per scrupolo, è da evidenziare che soltanto a partire dal 2021 (e quindi in epoca successiva), con la modifica apportata all'art. 27 TUF è stata prevista la possibilità per tali intermediari di operare con una sede anche in avvalendosi anche “ di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d'origine, CP_3
i quali non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano”.
Tali circostanze, oltre che non adeguatamente contestate, sono risultate in ogni caso documentalmente provate e risultano, in logica, ancor prima che in diritto, strettamente connesse fra loro.
Infatti, in tanto è consentito operare senza succursali (e quindi una presenza fissa sul territorio anche nell'ottica di offrire una adeguata assistenza al cliente) in quanto il prodotto risulta indirizzato ad una platea di investitori dotata di un'esperienza, un'attitudine ed una propensione al compimento di operazioni connotare da una indubbia alea.
Scendendo nel dettaglio, tutti gli appellanti, invece, svolgono (o comunque svolgevano all'epoca dei fatti) attività lavorative che non hanno alcuncè in comune con l'attività finanziaria e per giunta nella maggioranza dei casi (si vedano le posizioni di , Parte_2 Parte_3 Parte_3
16 , e sono dipendenti, lavori autonomi finanche casalinghe Parte_4 Parte_3 Parte_6
con redditi annuali non eccessivi perché non superiori ai 25.000 euro.
Anche gli altri investitori ( e svolgono attività (magistrato ed Pt_1 Per_1 Pt_6
imprenditori commerciali) in ambiti del tutto distinti e diversi rispetto al settore finanziario.
Dalla scheda compilata da ciascuno di essi, inoltre, è risultato che quelli con pregresse esperienze in materia di investimenti finanziari, avevano circoscritto la loro iniziativa alla sottoscrizione di polizze vita o fondi SICAV (e dunque di prodotti certamente assai meno speculativi delle azioni “pegasus”).
Tale condotta integra sotto almeno tre profili la violazione della norma imperativa (art 1418 cod civ).
a) Il primo caso concerne l'art. 27 del TUF ( questa la formulazione vigente all'epoca dei fatti per cui è causa: “Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la CONSOB sia stata informata dall'autorità competente dello Stato
d'origine”). La più corretta interpretazione della norma è nel senso che gli investitori esteri non possono stabilire succursali in sicché, laddove tale requisito minimo non risulti CP_3
rispettato, si verifica una situazione assimilabile all'esercizio dell'attività di intermediazione senza autorizzazione con conseguente nullità dei contratti IMA sottoscritti. Volendo scendere ancor più nel dettaglio, deve osservarsi che anche la modifica della norma, avvenuta successivamente ai fatti per cui è causa, corrobora tale opzione interpretativa avendo stabilito il legislatore che “Le imprese di investimento dell'UE possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro
d'origine, i quali non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano, a condizione che la sia stata informata CP_4
dall'autorita' competente dello Stato d'origine, in conformita' a quanto previsto dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate nel comma 1.”;
b) La seconda ipotesi è riconducibile all'art. 32 della direttiva mifid che, sostanzialmente allineandosi all'interno di tale crinale, ha stabilito (per quanto di interesse ai fini che ci occupano) che “Gli Stati membri assicurano che la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori e/o l'esercizio di attività di investimento sul loro territorio ai sensi della presente direttiva e della direttiva 2000/12/CE possano essere effettuati tramite lo stabilimento di succursali, purché tali servizi e attività siano coperti dall'autorizzazione concessa all'impresa di investimento o all'ente creditizio nel suo Stato membro d'origine”. La indispensabile lettura sistematica della normativa comunitaria con quella nazionale (art. 27
17 TUF) deve ragionevolmente indurre a ritenere che in assenza di autorizzazione l'attività svolta avvalendosi nella sostanza di succursali è illecita perché contraria a norma imperativa;
c) L'ultimo caso, infine, è rappresentato dall'art. 42 comma 5 TUF (sempre nella versione vigente all'epoca dei fatti e quindi nel 2012): “L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari non armonizzati ed extra comunitari e' autorizzata dalla
[...]
, sentita la ON, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano CP_3
compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani. L'offerta al pubblico delle quote dei predetti fondi e' comunque subordinata al rispetto delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I, del presente decreto e della relativa normativa di attuazione”.
Ad ulteriore conforto del percorso argomentativo merita osservare che:
- “….la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è decisiva al fine di escludere la nullità dell'atto negoziale in conflitto con norme imperative, potendo intendersi che ad essa sopperisca l'art. 1418 c.c., comma 1 in quanto letto come espressivo di un principio di indole generale, rivolto a prevedere e disciplinare proprio il caso in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagni una previsione espressa di nullità del negozio (cfr. Cass. n.
1591 del 1960)” (cfr Cass Civ S.U., 8472/22);
- “….la giurisprudenza ha individuato le norme imperative la cui violazione determina la nullità del contratto essenzialmente in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti, ravvisando il fondamento della disciplina della nullità nella idea della incompletezza o imperfezione della fattispecie negoziale per mancanza dei requisiti essenziali” (cfr ut sopra);
- “…La giurisprudenza progressivamente ha esteso la nullità anche alla violazione di norme che riguardano elementi estranei al contenuto o alla struttura del negozio, ricomprendendosi nell'area delle norme di cui all'art. 1418 c.c., comma 1 anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto ponendo la sua esistenza in contrasto con la norma imperativa (cfr., in generale, Cass. n. 8066 del 2016, SU n. 26724 del 2007): in caso di mancanza di una prescritta autorizzazione a contrarre o di clausole concepite in modo da consentire l'aggiramento di divieti a contrarre (cfr., tra le altre, Cass. n. 4853 del 2012,
n. 20261 del 2006, n. 9767 del 2005), o di mancanza di necessari requisiti soggettivi di uno dei contraenti (cfr., tra le altre, Cass. n. 16281 del 2005, n. 11247 del 2003, n. 5052 del 2001), oppure in caso di contratti le cui clausole siano tali da sottrarre una delle parti agli obblighi di controllo su di essa gravanti (cfr. Cass. n. 4605 del 1983)” (cfr stessa sentenza);
18 - L'aver agito con succursali non autorizzate e proponendo un tipo di investimento non consentito ad investitori retail determina il venir meno dell'essenza stessa ad operare sul territorio nazionale;
Ne discende, quindi, la nullità dei contratti IMA ed in virtù del richiamato collegamento negoziale, Contr anche di quello di conto corrente intercorso tra i singoli investitori, oggi appellanti, ed
3.1.6. Ad ogni buon conto, quand'anche non si volesse aderire a tale opzione interpretativa ricorrono anche le condizioni per la risoluzione, per inadempimento, tanto del contratto IMA e che di quello conto corrente.
Contr In effetti risulta di sin troppa chiara evidenza la violazione, da parte di UX FI e della generale regola di condotta prevista dall'art. 21 comma 1° lettera a) TUF ( del seguente tenore “Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: comportarsi con diligenza, correttezza e traPArenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;”).
L'applicazione della norma all'istituto di credito consegue direttamente dal fatto che esso risulta stabilmente inserito all'interno di un articolato assetto negoziale volto all'acquisto delle azioni
“pegasus”.
Ed allora, cercando di fare opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale è possibile, in estrema sintesi, affermare che:
- La previsione contenuta nell'art 21 TUF ripropone nello specifico ambito dell'intermediazione finanziaria il più ampio e generale principio di buona fede e, di conseguenza, va intesa alla stregua di una regola di condotta che, nell'ottica evidente di salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico, impone al soggetto qualificato (e quindi all'intermediario) tanto nella fase precontrattuale che nel momento dell'esecuzione dell'accordo quadro (ovvero con la sottoscrizione dell'operazione), di illustrare alla controparte i termini della stessa in maniera da metterla al corrente della sua adeguatezza e della rispondenza alle esigenze connesse al proprio profilo finanziario;
- Non a caso, in una decisione anche recente della S.C. è stato affermato che “…l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore” (cfr Cass Civ, Sez I,
16.8.2023 n. 24648);
19 - La violazione di tale regola di condotta, non incidendo direttamente, e per le ragioni esposte,
sul momento genetico della manifestazione del consenso, si traduce comunque in un inadempimento certamente, ove dimostrato, grave e tale da giustificare la risoluzione del contratto;
Nella vicenda gli elementi idonei a soddisfare tali requisiti possono essere di seguito sintetizzati:
- UX FI ha proposto un investimento a riPArmiatori con un profilo (anche di propensione al rischio) non adeguato e non rispondente alle caratteristiche delle azioni “Pegasus”;
- Inoltre, ha palesemente violato l'art. 15 della delega di regolamento secondo cui
“L'intermediario finanziario dichiara e garantisce alla di essere in possesso di tutte le CP_5
autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la prestazione del servizio di investimento. L'intermediario Finanziario si impegna, inoltre, a comunicare alla AN ogni informazione riguardante le suddette autorizzazioni e/o requisiti che potrebbe influire sull'esecuzione del presente contratto”; Contr
- Anche per converso, non ha informato i clienti sulle caratteristiche dell'operazione di investimento e soprattutto sul fatto che essa non fosse attinente ad un profilo di riPArmiatore non professionale e comunque non qualificato;
- Alcun dubbio può nutrirsi sulla conoscenza acquisita da parte della banca di tali notizie avendo (e la circostanza risulta agevolmente evincibile dalla sottoscrizione del contratto) avuto agevolmente modo di acquisirle;
- L'esistenza della comunicazione a (pur rivelatasi inidonea per quanto sopra esposto) CP_4
non può valere certamente ad escludere profili di responsabilità per violazione del dovere di informazione e, quanto all'istituto di credito, della più ampia e generale regola di condotta della buona fede nell'esecuzione del contratto;
3.2.1. A questo punto, una volta riconosciuta la fondatezza della domanda proposta dagli odierni
Contr appellanti, devono essere scrutinate (seguendo un ordine logico) le ulteriori questioni che ha reiterato nel presente grado di giudizio.
a) Quella sul difetto di legittimazione deve essere disattesa per almeno due ordini di ragioni.
Anzitutto, devono essere integralmente richiamate tutte le ampie argomentazioni svolte nelle pagine che precedono sul coinvolgimento dell'istituto di credito nella vicenda.
Non è possibile, poi, far discendere conseguenze direttamente incidenti sulla posizione della banca dalla mancata estensione del contraddittorio nei confronti di UX FI TD (che, secondo la
Contr prospettazione della deve ritenersi l'esclusiva responsabile dei fatti oggetto di causa).
20 Ed infatti, l'intermediario anglosassone non può essere qualificato, per le stesse caratteristiche dell'azione proposta, un litisconsorte necessario sicchè la sua partecipazione al giudizio non riverbera alcuna conseguenza sulla validità dello stesso.
Peraltro, non emergono neppure ragioni per ritenere che ai fini dell'accertamento del collegamento negoziale risulti allo stesso tempo indispensabile la presenza in causa anche di una delle parti dei contratti facenti parte integrante dell'operazione negoziale.
b)Analogamente, la prescrizione della domanda rectius delle domande deve essere disattesa. Tanto vale certamente per l'azione di nullità (attesa la sua imprescrittibilità), ma anche per quanto concerne quelle di risoluzione e di ripetizione di indebito.
Trattasi, infatti, di ipotesi soggette alla prescrizione decennale che, nella fattispecie non è maturata in ragione dell'avvenuta notifica, nel mese di agosto 2020, dell'atto di citazione ed a fronte del fatto che i contratti sono stati conclusi nel 2012.
c)In ultimo, deve escludersi anche la sussistenza dei requisiti per l'applicazione della regola del concorso di colpa.
In termini generali, l'operatività della norma di riferimento (art 1227 cod civ) non può essere sostenuta laddove la pretesa pecuniaria si risolva essenzialmente nella restituzione dell'importo oggetto dell'investimento trattandosi, al contrario, di una disposizione destinata per converso ad operare in tema di risarcimento danni.
3.2.2. Ed allora, è possibile affrontare il profilo del quantum debeatur.
Attenendosi alle conclusioni rassegnate nel libello introduttivo del presente giudizio, è possibile affermare che gli appellanti hanno in definitiva chiesto la restituzione del capitale investito assumendo di aver subito un maggior danno (e quindi sostenendo l'applicazione dell'art. 1224 comma
2° cod civ).
Secondo la giurisprudenza di legittimità anche più recente, “Ai sensi del secondo comma dell'art.
1224 c.c. il creditore ha diritto ad un ulteriore risarcimento per il maggior danno: va però precisato che il riconoscimento del maggior danno non è automatico nel caso di ritardo nell'adempimento, ma richiede la prova specifica dei fatti costitutivi della pretesa” (cfr Cass Civ, Sez I, 5.8.2024 n. 22110).
Nella fattispecie, però, gli appellanti si sono genericamente limitati ad insistere per l'applicazione della rivalutazione monetaria con ciò però intendendo (non condivisibilmente) di potere estendere automaticamente ad un debito di valuta (quale è per l'appunto quello derivante dalla restituzione di
21 una somma di denaro secondo le regole dell'indebito oggettivo), i principi invece propri dei debiti di valore.
L'assenza, pertanto, anche di qualsivoglia fattore anche soltanto allegatorio comporta che agli appellanti devono essere restituiti gli importi nei termini di seguito indicati:
- a , la somma di € 5.584,25; Parte_1
- a e la somma € 168.035,64; Parte_2 Parte_3
- a la somma di € 90.963,21; Parte_3
- a , la somma di € 109.599,65; Parte_4
- a la somma di € 64.739,50; Parte_5
- a la somma di € 74.580,93; Parte_5
- a , la somma di € 71.904,61; Parte_6
Su tali importi vanno applicati gli interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.
3.2.3. Deve essere parimenti accolta la domanda formulata dagli appellanti di “ rimborso delle spese
Contr sostenute per la tenuta conto corrente e per gli investimenti e disinvestimenti eseguiti sia da (a
Contr tutt'oggi) che da , oltre interessi e rivalutazione come per legge” (cfr pag. 104 dell'atto di appello).
Contr E' sufficiente a tal fine osservare che è stata la stessa al momento della sua costituzione (cfr pag 22) nel presente giudizio a riconoscere di aver applicato le seguenti somme per ciascuna delle controparti a titolo di spese di conto:
- a , la somma di € 271,87; Parte_1
- a e la somma € 370,41; Parte_2 Parte_3
- a la somma di € 681,98; Parte_3
- a , la somma di € 154,60; Parte_4
- a la somma di € 130,19; Parte_5
- a la somma di € 71,56; Parte_5
- a , la somma di € 128,00; Parte_6
Chiaramente, anche su tali importi vanno applicati gli interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.
3.3.1. A diverse conclusioni, deve invece pervenirsi per quanto attiene all'impugnazione (trattasi del quarto e del quinto motivo) riguardante la domanda risarcitoria proposta nei confronti di e CP_4
. CP_3
22 Gli appellanti hanno censurato la decisione di primo grado sia per quanto concerne la prescrizione che nel merito assumendo, in buona sostanza, un grave ritardo da parte degli organi di vigilanza Contr nell'attivazione del potere di controllo sull'operato della UX FI e di
Trattandosi di questioni diverse, le stesse vanno esaminate partitamente ed a tal fine merita osservare quanto segue.
3.3.2. La disamina della questione sulla prescrizione impone preventivamente un richiamo al tema dell'inquadramento della responsabilità astrattamente invocabile nei confronti di e CP_4 [...]
. CP_3
Su tale profilo, la teoria del contatto sociale sviluppata dagli appellanti non persuade e, di conseguenza, non può essere condivisa in quanto:
- Trattasi, come noto, di una figura sprovvista di riscontro normativo essendo dovuta all'elaborazione del pensiero giurisprudenziale che ha ravvisato l'esistenza di un rapporto a tutti gli effetti negoziale, anche in difetto di un accordo (sia scritto che tacito) tra le parti;
- L'essenza di questa fattispecie risiede nel presuppore una dipendenza del danno “dalla violazione di regole di condotta imposte dalla legge per tutelare terzi esposti ai rischi potenziali dell'attività svolta, anche in assenza di un vincolo contrattuale tra danneggiante e danneggiato” (cfr Cass Civ, Sez II, 18.7.2024 n. 19849);
- Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'attività di natura discrezionale della deve svolgersi non solo nei limiti e con l'esercizio dei poteri, di cui alle leggi CP_4
speciali che ne regolano il funzionamento, ma anche della norma primaria del neminem laedere, alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del riPArmio (art. 47 Cost.), con la conseguente applicabilità dell'art. 2043 c.c., che si pone come limite esterno alla sua attività discrezionale,
e delle comuni regole del codice civile anche per quanto riguarda la cd. imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione” (cfr Cass Civ, Sez
I, 16.10.2024 n. 26832);
- Condividendo, a grandi linee, la medesima funzione di controllo, il principio di diritto sopra citato ben può essere esteso analogicamente anche all'operato della;
CP_3
- Ne deriva, pertanto, l'applicazione del regime di prescrizione quinquennale;
3.3.3. Si tratta, a questo punto, di procedere all'individuazione del dies a quo che il Tribunale di
Pescara ha inteso collocare con il momento della sottoscrizione delle operazioni di investimento e quindi nel 2012.
23 Tale assunto è stato diffusamente contestato dagli appellanti attraverso il richiamo ad una serie di argomentazioni che, per ragioni di sintesi, possono essere così riportate: a) ai fini della decorrenza della prescrizione occorre avere riguardo al momento in cui il danneggiato ha avuto la percezione, secondo i parametri dell'ordinaria diligenza, della condotta illecita;
b) tale momento, nella fattispecie, non può coincidere con la data di sottoscrizione degli investimenti (ovvero nel 2012) in quanto, a quel tempo, non vi erano elementi tali da indurre a ritenere che l'operazione fosse connotata da profili di illiceità; c) una siffatta conoscenza invece si è avuta con l'esercizio dell'azione penale nei confronti di (22 novembre 2018) oppure con la pubblicazione (risalente all'anno 2017) Controparte_8
sul sito delle delibere con cui sono state irrogate sanzioni per condotte poste in essere CP_4 nell'orizzonte temporale compreso tra il 2011 ed il 2014 (per attività di raccolta del riPArmio effettuata fuori dai locali e nei confronti di consumatori retail); d) nella fattispecie deve in ogni caso trovare applicazione l'art. 2953 cod civ e pertanto il termine di prescrizione si è trasformato in decennale con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (secondo la prospettazione degli appellanti tale sentenza coincide con i rigetti delle opposizioni proposte alle sanzioni irrogate da . CP_4
in particolare, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del motivo per non essere stata CP_4 data la prova del momento (successivo rispetto a quello della conclusione dell'operazione) in cui si è avuta conoscenza dell'illecito.
Tale assunto, però, non persuade in quanto già in sede di prima memoria ex art 183 comma VI cpc, gli odierni appellanti hanno individuato un diverso dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione.
Tra le varie ipotesi suggerite, quella che risulta maggiormente condivisibile è quella relativa alla pubblicazione sul sito della ON delle delibere (nell'anno 2017) in cui sono state applicate sanzioni tanto al he alla UX FI (trattasi della delibera n. 19696- cfr doc 79-23 delle produzioni CP_8
di parte appellante).
In particolare, nel citato provvedimento non solo sono state richiamate altre precedenti delibere del
2016, ma sono state allo stesso tempo esplicitate le ragioni dell'adozione della sanzione che, pur non facendo espressa menzione dei fondi Pegasus, devono individuarsi nelle modalità di conclusione dei contratti e nella prospettazione dell'affare a consumatori non professionali.
Orbene, è lecito ritenere che, quanto meno con tale pubblicazione (trattandosi di provvedimenti pubblici), gli appellanti sono stati messi adeguatamente nella condizione di poter comprendere l'esistenza di profili di illiceità nei contratti sottoscritti e di conseguenza, a partire da quel momento, sono stati già in grado di tutelare le proprie ragioni.
24 Una diversa chiave di lettura (nel senso propugnato, per intendersi, nella sentenza impugnata) deve ritenersi eccessivamente penalizzante per gli investitori in quanto, in logica, ancor prima che in diritto, deve escludersi (anche nell'assenza di altri elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti) che nel momento della sottoscrizione dell'investimento ( e quindi nell'anno 2012) gli stessi fossero nella situazione di poter percepire di aver subito un danno (anche e soprattutto per omessa vigilanza).
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento del quarto motivo di appello.
3.3.4.1.Si è tuttavia già rappresentato che la pretesa nei confronti di e deve CP_4 CP_3
ritenersi infondata nel merito per le ragioni di seguito illustrate.
A tale conclusione è possibile giungere (così condividendo il percorso argomentativo del giudice di prime cure) passando in rassegna la copiosa produzione documentale versata in atti.
Ed allora, è emerso che:
Cont
-a partire dall'anno 2011 e sino al 2015 vi è stata una corrispondenza tra e (o SA) CP_4 sull'attività posta in essere da UX FI LT, da anche nell'ambito della Controparte_8
società Anemon;
- all'esito degli accertamenti svolti, nell'anno 2017, sempre ha applicato sanzioni nelle CP_4
delibere n. 19696 (già citata), n. 19913 (doc 80.24 di parte appellante), n. 19914 ( doc 81.25);
- in tali provvedimenti, sono espressamente richiamate altre delibere di analogo contenuto dell'anno
2016;
- invero, l'attività di è certamente iniziata anche nell'anno 2015 come comprovato dalla nota CP_4 inviata in data 9 novembre 2015 alla (doc 85-29 di parte appellante) per l'adozione dei CP_3
provvedimenti di competenza;
- nella comunicazione agli investitori del 26 ottobre 2015 (rilevante, a voler tutto concedere, anche ai fini della decorrenza della prescrizione interrotta dalla notifica dell'atto di citazione avvenuta nel quinquennio ovvero il 2 agosto 2020) sull'interruzione dei servizi di investimento da parte di UX
FI (cfr doc 86.30 di parte appellante);
- , già a partire dall'anno 2012 ha dato inizio ad un'attività ispettiva nei confronti di CP_3
Contr che comunque deve escludersi sia riconducibile ai fatti per cui è causa (cfr doc 17 prodotta dalla suddetta appellata);
Contr
- a corroborare tale opzione vi è che nel 2016 ha chiesto chiarimenti a a seguito CP_3 dell'esposto di un investitore e del suo legale relativamente ad operazioni analoghe a quelle per cui è causa;
25 - nel 2019, come già anticipato, è stata svolta una successiva ispezione che ha comportato l'applicazione delle sanzioni a cui si è fatto cenno nelle pagine che precedono;
3.3.4.2. Il quadro documentale deve ritenersi certamente idoneo per escludere profili di responsabilità da omessa vigilanza in capo a ed a . CP_4 CP_3
In effetti, deve ritenersi acclarato, alla luce dell'inequivocabile contenuto dell'art. 24 comma 6 bis L.
262/05, che la responsabilità degli organi di controllo è subordinata all'accertamento di un comportamento omissivo connotato da dolo e colpa grave.
Dalla documentazione esaminata può escludersi una condotta di tal genere in quanto:
- le verifiche effettuate anche prima della sottoscrizione dei contratti per cui è causa da parte di
[...]
hanno evidentemente riguardato condotte diverse;
CP_3
- successivamente alla conclusione delle operazioni di investimento riguardanti i fondi Pegasus, ha iniziato un'intesa corrispondenza con la autorità di vigilanza anglosassone ed all'esito CP_4
degli accertamenti svolti (anche a seguito delle deleghe di indagini della Procura della Repubblica di
Salerno) sono stati adottati i provvedimenti sanzionatori;
- tale ragionamento deve essere esteso anche nei riguardi di;
CP_3
- l'attività di indagine della Procura della Repubblica di Roma che ha portato all'esercizio dell'azione penale è risalente al 2016 e quindi in epoca successiva alla conclusione delle operazioni di investimento;
- la giurisprudenza di legittimità, in un recente arresto, ha chiarito che “In tema di responsabilità extracontrattuale della collegata all'emissione di titoli azionari, deve escludersi che la stessa CP_4
- anche alla luce del Regolamento (UE) n. 1129 del 2017 - nell'espletare la propria attività di controllo dei prospetti, pur non potendo limitarsi ad una verifica esclusivamente formale, abbia un generale obbligo di valutazione del merito delle informazioni fornite dall'emittente, offerente o soggetto che chiede l'ammissione alle negoziazioni, atteso che la procedura di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto non costituisce un'approvazione, da parte dell'autorità, dell'operazione di offerta o ammissione alle negoziazioni e non presuppone quindi lo svolgimento di operazioni di approfondimento sui dati o sulle informazioni riportate nel medesimo prospetto” (cfr Cass Civ, sez
I, 16.1.2024 n. 1653);
- correttamente interpretando la ratio di tale indirizzo interpretativo, è possibile affermare che deve escludersi in capo all'organo di controllo un'attività di vigilanza sul titolo emesso;
- nella fattispecie, quindi, l'unico possibile profilo di censura, da valutarsi in ogni caso, sempre secondo il duplice parametro del dolo e della colpa grave, concerne l'attività della intermediaria su cui però elementi di rilievo sono emersi successivamente al 2012;
26 Cont
- in altri termini, la sola interlocuzione intercorsa con non può rappresentare un fattore decisivo per l'adozione di provvedimenti nei confronti di UX FI;
- quanto infine a e segnatamente sulla posizione del è stato dimostrato (cfr pag CP_3 CP_8
14 della comparsa di costituzione) che quando è stata effettuata l'ispezione nei confronti di Anemon, nell'anno 2009, il predetto non rivestiva alcun incarico all'interno della società;
- vertendosi pacificamente in un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, secondo i principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova, gli attori avrebbero dovuto fornire la prova, oltre che della condotta (quand'anche in termini di omessa vigilanza) illecita, del nesso causale (da accertarsi secondo il canone tradizionale del più probabile che non, del pregiudizio sofferto);
- tale onere probatorio, tuttavia, non può ritenersi assolto dal momento le prove articolate in sede di seconda memoria ex art 183 cpc non avrebbero (e per le ragioni che si andranno ad esporre) offerto alcun apprezzabile elemento utile ai fini dell'accertamento dei fatti;
i numerosi capitoli di prova (dal n. 45 al n. 58- cfr pag 33 del suddetto atto) non sono stati correttamente ammessi essendo riferiti a circostanze che, per la maggior parte, sono documentalmente provate (già nel corposo materiale prodotto) o comunque da provarsi in tal modo;
in particolare, poi, il capitolo n. 57 sulla rilevanza
Contr attribuita peraltro da agli ordini di esibizione ed ad quanto in essi acquisito contiene delle evidenti valutazioni;
anche sugli ordini di esibizione richiesti (cfr pag 33) va confermata la valutazione del primo giudice atteso che alcuni documenti (è il caso delle audizioni) sono successivi alla conclusione dei contratti e comunque sono intervenuti quando già le autorità di vigilanza stavano Cont attenzionando l'operato di UX FI e;
4. In conclusione, alla luce dell'insieme delle considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere in parte accolto per le ragioni meglio illustrate nelle pagine che precedono.
5. Quanto alle spese del presente grado deve farsi applicazione della sentenza n. 77/18 della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 comma 2° cpc nella formulazione successiva all'entrata in vigore della L. 162/14 nella parte in cui ha escluso la compensazione in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
L'esistenza (documentata per tabulas) di contrapposti orientamenti interpretativi soprattutto per quanto concerne il ruolo da attribuirsi all'istituto di credito, consente di addivenire alla integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M
.
27 La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 1112/23 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) in parziale accoglimento dell'appello e per le causali di cui in motivazione, dichiara la nullità dei contratti IMA sottoscritti tra gli appellanti e UX FI e tra i primi e , CP_1
; Controparte_2
b) condanna, per l'effetto, , al pagamento in favore CP_1 Controparte_2
degli appellanti dei seguenti importi:
- a , la somma di € 5.584,25; Parte_1
- a e la somma € 168.035,64; Parte_2 Parte_3
- a la somma di € 90.963,21; Parte_3
- a , la somma di € 109.599,65; Parte_4
- a la somma di € 64.739,50; Parte_5
- a la somma di € 74.580,93; Parte_5
- a , la somma di € 71.904,61; Parte_6
il tutto con interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo;
c) condanna altresì, , al pagamento in favore degli CP_1 Controparte_2
appellanti dei seguenti importi:
- a , la somma di € 271,87; Parte_1
- a e la somma € 370,41; Parte_2 Parte_3
- a la somma di € 681,98; Parte_3
- a , la somma di € 154,60; Parte_4
- a la somma di € 130,19; Parte_5
- a la somma di € 71,56; Parte_5
- a , la somma di € 128,00; Parte_6
il tutto con interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo;
d) conferma nel resto la sentenza di primo grado;
e) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
28 dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi dell'art 352 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 972/2023 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5
, , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianquirino
[...] Parte_6
CANTALUPO e Veronica PICHILLI entrambi del foro di Salerno ed elettivamente domiciliati presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
, in persona dei suoi procuratori speciali, Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avv.ti Davide CONTINI e
Claudia DE MARCHI entrambi del Foro di Milano ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLATA
➢ , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_3
difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Piera COPPOTELLI, Ruggero IPPOLITO
e Stefano MONTEMAGGI ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Roma, giusta procura in atti;
APPELLATA
➢ , in Controparte_4
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa,
1 anche in via disgiuntiva, dagli avvocati Giuliana MANTO e Anna Elisabetta MUSY ed elettivamente domiciliata presso la sua sede in Roma, giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n.1112/23 del 17 agosto 2023 in tema di intermediazione finanziaria.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.1.La fattispecie decisa dal Tribunale di Pescara con la sentenza qui impugnata (di rigetto con compensazione integrale delle spese di lite) ha definito un articolato contenzioso introdotto dagli odierni appellanti i quali hanno sottoscritto nell'anno 2012, con diverso impiego di capitali, azioni denominate “Pegasus Royal Fund” e “Pegasus Gold Fund” nei confronti di (di CP_1
Contr seguito e per brevità, , e le autorità di vigilanza e . CP_5 CP_4 CP_3
1.1.2. E' dunque, muovendo da queste premesse di ordine generale, che gli investitori hanno proposto, chiaramente in via alternativa, l'azione di nullità (per violazione di norme imperative direttamente desumibili dal TUIF), di annullamento per vizio del consenso (sub specie di errore e dolo), di risoluzione per inadempimento dei contratti di conto corrente nonché per ottenere, secondo le regole dell'indebito ed a titolo risarcitorio nei confronti di e ), la restituzione della CP_4 CP_3
sorte capitale complessivamente investita (per un importo complessivo di € 560.826,86) maggiorata degli interessi e della massima rivalutazione monetaria oltre al rimborso delle ulteriori spese sostenute.
Ai fini di un inquadramento generale dell'azione proposta, merita osservare che:
- I fondi c.d. “Pegasus” sono stati commercializzati da un intermediario, UX FI LT
(società di diritto inglese) autorizzata, pur senza disporre di una succursale sul territorio nazionale, ad operare in forza della avvenuta comunicazione, risalente al mese di luglio 2012, dell'autorità di vigilanza anglosassone alla;
CP_4
- Il prodotto è risultato certamente destinato (sul punto non è stata sollevata nel corso del giudizio alcuna contestazione) ad una tipologia di investitore professionale e quindi il suo acquisto non può essere proposto a profili denominati “retail”;
- Per le limitazioni operative dell'intermediario anglosassone, sono intervenute nell'operazione Contr anche due istituti di credito con sede in Italia;
dapprima e successivamente, a partire dall'anno 2015, (sottoposta, peraltro, e nelle more del giudizio di primo grado, a CP_5
liquidazione coatta amministrativa);
2 - In particolare, sono stati conclusi due tipologie di contratti;
un primo, direttamente tra l'intermediario e la banca;
un secondo (denominato conto corrente di corrispondenza) tra i singoli investitori e gli istituti di credito;
in altri termini, le somme destinate all'acquisto delle quote dei fondi Pegasus (gestiti da una società avente sede legale in Lituania) sono andate a confluire sui conti correnti sui quali, però, in ragione di un mandato, è stato autorizzato ad operare (e quindi a disporre del denaro) l'intermediario; l'importo destinato all'operazione
Contr finanziaria è stato inviato alla succursale estera (in Svizzera segnatamente) di (non evocata e quindi non parte del presente giudizio) che, a sua volta, ha materialmente provveduto a perfezionare l'operazione di acquisto delle quote dei fondi in esame secondo le indicazioni degli investitori;
- Risulta dato incontroverso che l'operazione finanziaria si è, nella realtà, rivelata una modalità truffaldina di esercizio dell'attività finanziaria unicamente preordinata al reclutamento di denaro da destinare ad altri scopi;
Secondo la prospettazione degli investitori (che invero è rimasta inalterata nei suoi tratti essenziali anche nel giudizio di appello) deve ritenersi sussistente un collegamento negoziale tra i contratti intercorsi tra intermediario e banche e tra queste e gli stessi riPArmiatori.
In particolare, il primo deve essere inteso alla stregua di un accordo quadro e quindi parte integrante dell'operazione complessiva di investimento.
L'effetto che ne deriva è che anche nei confronti degli istituti di credito devono ritenersi pienamente operativi gli obblighi (in particolare l'art. 21) inseriti a carico di ciascun intermediario nel TUIF.
Contr Inoltre, la dimostrazione di tale assunto deve rinvenirsi nelle sanzioni elevate da a e CP_4 dagli sviluppi in sede penale della vicenda (invero, l'azione penale risulta esercitata unicamente nei Contr confronti dei responsabili di UX FI LT, mentre per il procedimento è stato archiviato).
1.2.1. Gli istituti di credito si sono costituiti sollevando, al pari di e , una serie CP_4 CP_5 CP_3 di questioni preliminari (sulle quali si dirà brevemente in quanto riproposte, ai sensi dell'art. 346 cpc, anche in questa sede).
Ed allora, oltre all'incompetenza territoriale (unica a non essere reiterata), sono state contestate: a) la nullità della citazione per difetto del requisito dell'editio actionis; b) la prescrizione della pretesa Contr risarcitoria anche da parte di c) il difetto di legittimazione rectius di titolarità della posizione giuridica fatta valere in giudizio (sullo sfondo è stato affrontato anche il tema del possibile coinvolgimento, con conseguente estensione del contraddittorio, di UX FI LT).
Nel merito, le convenute hanno dedotto l'infondatezza delle domande così insistendo per il loro integrale rigetto.
3 Cont In buona sostanza, ha sostenuto che l'unica condotta posta in essere è stata quella di aver fatto transitare sul rapporto di conto corrente i capitali investiti dalle parti attrici e di detenere i titoli acquistati senza avere pertanto alcun diretto coinvolgimento nell'operazione di acquisto di quote dei fondi Pegasus.
Tanto che hanno rappresentato di essersi attivate tempestivamente nei CP_4 CP_3
Cont confronti di non appena avuta contezza di possibili condotte illecite poste in essere.
Contr
1.2.2.Nel corso del giudizio, come peraltro già anticipato, è stata sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa e pertanto il giudizio è stato interrotto. CP_ La causa è stata riassunta e nella qualità di cessionaria del credito si è costituita insistendo per l'improcedibilità della domanda nei propri confronti.
1.3. Il primo giudice, attenendosi unicamente alle produzioni documentali (così rigettando tutte le istanze istruttorie formulate dagli investitori, ivi compresa la CTU), ha fondato il proprio convincimento sulle seguenti considerazioni:
- gli istituti di credito non hanno posto in essere alcuna attività di investimento essendosi, per converso, limitati a svolgere un'operazione di mera custodia di somme di denaro confluite sui vari conti correnti accesi dagli investitori;
-a corroborare tale soluzione sono alcune clausole sia del contratto intercorso con l'intermediario UX
FI TD che di quello di conto corrente (nello specifico trattasi degli articoli , 9 ed 11 della Delega regolamento);
- un rilievo decisivo è stato inoltre attribuito al Regolamento in Materia di Intermediari del Mercato
Mobiliare, adottato dalla con provvedimento del 4 agosto 2000 e modificato con in CP_3
data 24 ottobre 2007, 29 ottobre 2007, 27 febbraio 2008 e provvedimento congiunto AN
d'Italia/ON del 29 ottobre 2007 secondo cui l'intermediario a cui è precluso di poter operare direttamente in Italia è tenuto al rispetto di alcune regole (apertura di un doppio da parte del cliente, disponibilità all'espletamento di servizi finanziari, rilascio di delega per la movimentazione dei titoli);
- in linea con quanto stabilito da altra giurisprudenza di merito, quindi, non è ravvisabile in capo ad
Contr alcun tipo di attività di intermediazione con conseguente impossibilità di applicare le norme del
TUIF;
- con riguardo, invece, alla posizione degli organismi di controllo è stata anzitutto accolta la questione pregiudiziale sulla intervenuta prescrizione quinquennale. A tale riguardo, deve rilevarsi che non è intercorso (neppure secondo le modalità del c.d. “contatto sociale”) un accordo tra e CP_4 [...]
da una parte e gli investitori dell'altra. Per tale ragione, si è al cospetto di una responsabilità CP_3
4 di matrice extracontrattuale per la quale il regime prescrizionale è di cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione dei contratti di investimento o comunque, tenendo conto dell'intervento rectius del Contr subentro di avvenuto dal 2015 a partire da tale ultima data;
- in ogni caso, e nel merito, va tenuto conto che in situazioni analoghe a quella in esame deve trovare applicazione l'art 24 L. 262/05 che circoscrive la responsabilità degli organismi di controllo unicamente all'ipotesi del dolo e della colpa grave;
- la condotta di tali organismi però non soddisfa tale parametro in quanto l'esercizio del potere sanzionatorio, espressamente previsto dall'art. 52 tuif, è intervenuto quando sono in effetti emersi rilevanti profili di responsabilità sulla intermediaria (esclusi in precedenza per una serie di ragioni sulle si soffermerà meglio l'attenzione nel prosieguo della trattazione);
1.4. La pronunzia del giudice adriatico è stata tempestivamente impugnata da tutti gli investitori (tanto vale infatti anche per insinuatasi, seppur senza alcun riscontro documentale di tale Parte_3
assunto, per una parte della somma investita, pari ad € 50.000,00, nel passivo della procedura apertasi con la liquidazione coatta amministrativa di GMB AN).
Le censure possono, per ragioni di ordine logico e sistematico, essere suddivise in due macroaree.
1.4.Nella prima, vanno inseriti i motivi dall'uno al tre (che verranno per ragioni di ordine sistematico descritti nel dettaglio nel prosieguo) con cui gli appellanti hanno censurato, sotto diversi profili e comunque riproponendo a grandi linee una serie di argomentazioni già svolte in primo grado, la decisione di rigettare le domande nei confronti dell'istituto di credito..
Nella seconda macroarea, invece, si collocano i restanti motivi di impugnazione incentrati essenzialmente sulla pretesa avanzata nei confronti di e . CP_4 CP_3
A tal riguardo, è stata operata una censura del percorso argomentativo seguito dal primo giudice sia per quanto concerne il termine di prescrizione (sostenendo la tesi della durata decennale in presenza di un rapporto negoziale da contatto sociale), l'individuazione del dies a quo (nel momento dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di , responsabile di UX FI Controparte_8
in Italia), la valutazione del merito della condotta tenuta dagli organi di vigilanza.
Ad ogni buon conto, gli appellanti hanno insistito per l'ammissione di tutte le prove (orali, ordine di esibizione e CTU) non ammesse nel precedente grado.
1.5. Come anticipato, in appello si sono costituite tutte le parti a cui l'impugnazione è stata notificata.
Le stesse, ovviamente con le dovute diversificazioni legate alle rispettive posizioni assunte nel giudizio, hanno resistito all'interposto gravame prendendo posizione su tutte le questioni introdotte
5 dalle controparti e riproponendo, nei termini peraltro già enunciati, anche quelle che non sono state in effetti direttamente scrutinate in prime cure risultando assorbite dalla decisione assunta.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti nonché del fascicolo d'ufficio del primo grado (per giunta integralmente in formato telematico).
All'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.La complessità obiettiva della vicenda unitamente alla mole degli scritti difensivi delle parti, impone preliminarmente, nell'ottica di fare per quanto più possibile opera di sintesi, di fissare alcuni punti fermi della fattispecie che ci occupa.
2.1. Innanzitutto, la pronunzia di primo grado è passata in giudicato in ordine al rapporto processuale
Contr intercorso tra gli odierni appellanti e prima e AN IF PA poi tant'è vero che nei confronti di queste parti (evidentemente alla luce dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa) non vi è neppure stata la litis contestatio né è possibile ritenere che da tale circostanza (più direttamente ascrivibile ad una scelta processuale convinta degli appellanti) possano farsi discendere profili di mancata regolare integrazione del contraddittorio.
2.2. Allo stesso tempo, risulta altrettanto indubbia la volontà (anch'essa non suscettibile di alcuna censura) degli investitori della prima ora (anche quindi di che pertanto ha spiegato Parte_3
l'impugnazione per conseguire il residuo di quanto ancora dovutole) di rivolgere le proprie domande Contr nei confronti della e degli organismi di controllo ( e ). CP_4 CP_3
Contr
2.3.1.Qualche doveroso cenno si rende necessario sulle questioni preliminari in rito reiterate da in sede di comparsa di costituzione nel presente grado di appello.
Quella sulla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto del requisito dell'editio actionis non coglie nel segno e, di conseguenza, deve essere rigettata.
Dal tenore dell'atto di citazione, infatti, emerge chiaramente che gli attori hanno inteso proporre nei Contr confronti di un'azione di nullità (ed anche, in via gradata, di annullamento e di risoluzione) del contratto di conto corrente intercorso con l'istituto di credito derivante dall'esistenza di un collegamento negoziale con quello che gli stessi hanno concluso con UX FI TD.
6 La violazione della norma imperativa deriva essenzialmente dal fatto che l'investimento è stato proposto a soggetti che non possono essere qualificati come investitori retail.
Ad escludere profili di nullità è la indicazione della causa petendi (ovvero il contratto di conto corrente ed il suo collegamento con quello IMA) nonché del petitum (e quindi della forma di tutela richiesta che si è tradotta otre che nell'accertamento dell'invalidità del titolo negoziale anche nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo).
Le ragioni dell'indeterminatezza della domanda sono collegate all'impossibilità della controparte di poter validamente articolare difese a fronte della prospettazione avversaria.
Orbene, sulla scorta delle sintetiche considerazioni svolte, un tale requisito è stato certamente assolto nel caso di specie, mentre rappresenta (rectius rappresenterà) un profilo attinente al merito la valutazione della fondatezza della domanda.
Contr Il precedente menzionato da della sentenza del Tribunale di Salerno (nell'ambito del giudizio n. 5934/20) non consente un diverso inquadramento dei fatti atteso che in quella sede è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda perché, nel termine assegnato dal giudice per la sua integrazione, gli attori non vi hanno provveduto.
2.3.2.A non diverse conclusioni, poi, deve pervenirsi anche per quanto concerne l'ulteriore doglianza sull'inammissibilità del gravame.
La norma di riferimento (art 348 bs cpc), come noto, nella sua formulazione successiva all'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, e diversamente da quanto stabilito in precedenza, ha inteso unificare (prevedendo un'unica modalità decisoria) le ipotesi dell'inammissibilità ex art. 342 cpc e quella invece disciplinata dall'art. 348 bis.
Ai fini tuttavia dell'operatività dell'istituto, pur in difetto di precedenti giurisprudenziali (attesa la assoluta novità del testo normativo), è pacificamente possibile attingere ai principi elaborati in precedenza.
Di conseguenza, ai fini della declaratoria di inammissibilità occorre la manifesta infondatezza del gravame oppure l'assenza di adeguata motivazione riguardo ai motivi proposti.
Orbene, nella fattispecie deve escludersi la sussistenza tanto dell'uno quanto dell'altro requisito.
Per quanto concerne la manifesta infondatezza occorre operare una valutazione sul versante della prognosi negativa dell'impugnazione che nel caso in esame deve escludersi per il solo fatto che risulta aperta la questione dell'estensione della domanda attorea nei confronti della compagnia di assicurazione.
Con riguardo, invece, al secondo aspetto, costituisce principio oramai largamente condiviso che “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., l'esposizione delle
7 ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado;
non è necessaria, pertanto, l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (cfr
Cass Civ, Sez I, 10.4.2024 n. 9727).
Le parti appellanti hanno adeguatamente indicato le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione
( nei termini peraltro già enunciati) sicchè deve escludersi ogni ulteriore profilo di inammissibilità.
Contr
3. Venendo ra al merito, l'appello proposto nei confronti di è fondato e di conseguenza deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito meglio illustrate.
3.1.1. Questi in sintesi, i motivi posti a fondamento del gravame.
a) La prima doglianza ha riguardato l'errata valutazione delle prove documentali sulla qualificazione del contratto e sull'operato della UX FI quale impresa di investimento che operava in libera prestazione di servizi e che, nei limiti della propria autorizzazione, avrebbe dovuto prestare la propria attività solo dal Paese di origine (Inghilterra). Gli appellanti hanno di conseguenza eccepito che la UX FI ha lavorato abusivamente in Italia in assenza di autorizzazione continuando a svolgere i servizi di investimento;
ciò nondimeno, però, il primo giudice, erroneamente, ha applicato alla fattispecie l'art. 27 del TUF (in una formulazione vigente solo dal 01/01/2018 e quindi non riconducibile al caso di specie), ritenendo che la società di investimento avrebbe potuto operare senza stabilire una sede in
Italia avvalendosi dell'opera di agenti collegati. Hanno, altresì lamentato che dalla illeceità dell'operato della UX, in assenza di idonea autorizzazione a svolgere servizi di investimento da parte della consegue la nullità ex art. 1418 c.c. di tutti i contratti collegati, CP_4
Contr compreso quello di gestione patrimoniale sottoscritto da UX e con i clienti per la collocazione dei titoli Pegasus, come confermato dalla sanzione ex art.25 D.Lvo n.231/07
Contr irrogata dalla alla CP_3
b) Con il secondo motivo, è stata invece censurata la parte della sentenza in cui il primo giudice ha escluso la sussistenza di un collegamento negoziale e funzionale tra tutti i contratti, ossia
Contr tra il contratto quadro del 27/03/2012 ripassato tra UX FI e quelli di gestione
(IMA) tra UX FI e gli investitori e il contratto di conto corrente e deposito titoli
Contr intercorso tra e i correntisti. A tale riguardo, gli appellanti hanno lamentato che i contratti erano finalizzati ad uno scopo economico unitario e complesso per cui, attesa la
8 natura del vincolo sussistente tra di loro e rilevata la nullità di quello di gestione patrimoniale per la natura abusiva dell'attività espletata, non poteva che dichiararsi l'invalidità dei rapporti di conto corrente funzionali a tali illegittime operazioni con il conseguente obbligo alla restituzione delle somme ex art. 2033 c.c.;
c) Il terzo motivo di gravame, invece, ha riguardato la contraddizione in cui il giudice di prime
Contr Contr cure sarebbe incorso laddove, da un lato, ha affermato che “ e non risultano aver prestato alcun tipo di servizio di investimento nei confronti degli attori” e, dall'altro lato, ha Contr invece dichiarato che ha operato quale mera esecutrice delle disposizioni di acquisto- vendita delegate dagli attori a LUX FI. In realtà, non è stata contestata la circostanza Contr che tramite la ricezione e la trasmissione degli ordini di acquisto dei fondi Pegasus, ha svolto un servizio di investimento ex art.1 comma 5 del TUF, per il tramite del proprio Fund
Center di Zurigo presso la capogruppo percependo anche delle commissioni CP_9 per tale servizio svolto in violazione dell'art.42 comma 5 del TUF che impone che l'offerta di fondi extracomunitari in Italia venga espressamente autorizzata dalla , previo CP_3
Contr parere della CONSOB. di contro, si è nella sostanza presentata agli investitori come partner di UX FI, senza una preventiva verifica della sua affidabilità e regolarità, venendo meno al rispetto degli obblighi informativi previsti dalla legge a suo carico e posti a tutela dei riPArmiatori e dei mercati, stante la natura fraudolenta dei fondi Pegasus all'epoca già conosciuta. Inoltre, la non ha ottemperato agli obblighi di acquisizione delle CP_5 informazioni sulla clientela al fine di verificare l'adeguatezza e l'appropriatezza dei prodotti finanziari acquistati. I clienti credevano infatti di stipulare, con società fra loro collegate, un contratto unico avente ad oggetto la prestazione del servizio di gestione patrimoniale e dei servizi accessori: la delega ad operare sul conto incontrava infatti i limiti previsti dalle linee di gestione conferite dal cliente, pertanto la non avrebbe dovuto autorizzare operazioni CP_5
Contr su un fondo non commerciabile. avrebbe altresì svolto attività di consulenza e promozione dell'attività finanziaria di UX FI ingenerando confusione al fine di procacciare nuova clientela.
Tali motivi, in quanto strettamente connessi fra loro, possono esaminati congiuntamente ed a tal fine merita osservare quanto segue.
3.1.2.Riguardo al ruolo dell'istituto, fondamentale ai fini dell'esame delle argomentazioni sollevate in appello, è la ricostruzione (in termini più approfonditi di quanto già operato nelle pagine che precedono) della cornice, di chiara connotazione documentale, al cui interno la vicenda si è dipanata.
9 Orbene, a tal fine è sufficiente considerare che:
- a far tempo dal mese di marzo 2012, UX FI (definita “controparte qualificata”) ha sottoscritto Contr con la un contratto (astrattamente inquadrabile all'interno dello schema tipico del mandato) per la prestazione (da parte dell'istituto di credito) di una serie di servizi (definiti in effetti finanziari) e consistenti nella ricezione e trasmissione di ordini, nell'esecuzione di ordini e nella negoziazione per conto proprio;
Contr
- invero, la proposta di del 27 marzo 2012 (cfr doc. 6 degli appellanti) ha specificato che le operazioni di investimento sono, nell'interesse della clientela (che all'uopo rilascerà specifico mandato), di spettanza della UX FI e che l'attività in concreto svolta dall'istituto di credito sarebbe consistita nell'apertura di un rapporto di conto corrente e di deposito titoli;
- UX FI LT è una società di diritto anglosassone autorizzata dall'autorità di vigilanza del proprio Paese ad effettuare attività di investimento all'estero senza però alcuna succursale;
- in data 27 luglio 2011 tale autorità di vigilanza, denominata (fino al 31 marzo 2013) SA ( e
Cont successivamente, a partire dal 1 aprile 2013, ) ha comunicato a lo svolgimento, anche CP_4
sul mercato italiano, di tale attività;
-ai sensi della disciplina comunitaria in materia di servizi e attività di investimento, in particolare, la direttiva 2004/39/CE, c.d. “MiFID I”, le imprese di investimento comunitarie autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento nello Stato membro d'origine (c.d. Paese “home”), hanno il diritto di prestare i medesimi servizi e attività anche nei confronti degli investitori di altri
Stati membri (c.d. Paesi “host”);
-nell'ordinamento nazionale, il principio del c.d. “passaporto europeo” è codificato infatti all'art. 27 del d.lgs. n. 58/1998 (c.d. Testo Unico sulla Finanza, in seguito anche solo “T.U.F.”), ai sensi del quale, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, le imprese di investimento comunitarie possono prestare servizi e attività di investimento anche in , a condizione che la CONSOB sia stata CP_3 informata dall'autorità competente dello Stato membro di origine (art. 27, comma 2, T.U.F.; art. 31
MiFID I;
art. 34 MiFID II), come nel caso di specie trattandosi di circostanza non contestata;
- l'intermediario ha sottoscritto i contratti (denominati IMA) con gli appellanti e questi ultimi, a loro
Contr volta, hanno concluso con un rapporto (pacificamente qualificato) di conto corrente, di deposito titoli e di servizi a pagamento;
come peraltro riportato anche nella sentenza impugnata nell'ambito del suddetto contratto sono state individuate le seguenti condizioni essenziali: a) è stato rilasciato mandato alla società intermediaria di operare sui conti correnti in nome e per conto dell'investitore ed infatti all'art. 6 della Delega Regolamento risulta così stabilito “Il Cliente dichiara di essere consapevole che tra l'Intermediario Finanziario (UX FI) e la AN, come da quest'ultima comunicato al Cliente al momento dell'accensione del Conto Corrente e del Deposito Titoli, non
10 esiste alcun rapporto di partecipazione azionaria ed è altresì consapevole che l'attività di gestione
e/o di investimento prestata dall'Intermediario Finanziario sulla base del contratto avente per oggetto il servizio di investimento è un'attività che l'Intermediario Finanziario svolge esclusivamente per conto proprio e sotto la sua responsabilità ed alla quale la AN è del tutto estranea. Il Cliente
e l'Intermediario Finanziario (UX FI) riconoscono che la non svolge, né ha svolto CP_5
alcuna attività di promozione e/o collocamento in relazione ad alcuno dei prodotti e/o servizi offerti dall'Intermediario Finanziario, ivi compreso il servizio di investimento. In particolare il Cliente riconosce di non essere stato in alcun modo sollecitato dalla a concludere con l'Intermediario CP_5
il contratto avente per oggetto il servizio di investimento”; b) all'art. 9, invece, è stato concordato che “Il Cliente riconosce, infine, che nessuna responsabilità, né onere di verifica è in capo alla AN per l'esecuzione della delega, né per l'esecuzione delle disposizioni impartite dall'Intermediario
Finanziario, né ovviamente per la congruità, convenienza ed opportunità delle operazioni effettuate dal medesimo Intermediario Finanziario ed a fronte delle quali la AN effettuerà le richiamate operazioni sul Conto Corrente e Deposito Titoli”; c) all'art. 11, infine, è stato previsto che “La AN
è espressamente manlevata e liberata da ogni e qualsivoglia responsabilità in relazione alle disposizioni impartite in esecuzione del presente Regolamento. Il Cliente riconosce altresì che nessun danno o pregiudizio potrà derivare alla dall'esecuzione del Regolamento e della delega ivi CP_5
contenuta che viene rilasciata esclusivamente in adempimento degli obblighi assunti dal cliente nei confronti dell'Intermediario Finanziario (UX FI) in relazione al contratto avente per oggetto il servizio di investimento, contratto e servizio di investimento a cui la è del tutto estranea. La CP_5
AN, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per i calcoli dell'imposta, i relativi versamenti
e di qualsiasi adempimento fiscale collegato e comunque connesso al servizio di investimento prestato dall'Intermediario Finanziario al Cliente”; Contr
- una volta effettuati gli ordini di acquisto delle azioni, sede non ha provveduto a curare CP_3
l'acquisto di cui invece si è occupata la sede svizzera che, pertanto, ha direttamente interloquito con la società, operante in un altro paese estero e gestore del fondo di investimento;
- dalla disamina, poi, dell'ulteriore copiosa produzione documentale versata in atti è emerso che nei confronti di , nella qualità di responsabile delle gestioni finanziarie di UX Controparte_8
FI TD, in concorso con altre persone, è stata esercitata l'azione penale per gravi ipotesi di reato tra cui, in particolare, l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione sul territorio nazionale mediante la proposta di acquisto a diversi investitori (alcuni dei quali anche parti del presente giudizio) con profilo retail (e quindi non professionali) delle quote del fondo Pegasus;
11 - invero, è altresì emerso che un procedimento penale è stato istruito, sempre dalla Procura della
Contr Repubblica di Roma, nei confronti di rappresentanti di (per alcuni reati anche dello stesso e della medesima società; per tale procedimento, però, è stata pronunziata l'archiviazione dal CP_8
GIP che, così condividendo integralmente la prospettazione del P.M., ha, con riguardo alla società odierna appellata, escluso profili penalmente rilevanti nella gestione dei fondi Pegasus ritenendo, ad ogni buon conto, esaustivo quanto accertato dalla quale organo di controllo;
CP_3
- nel corso delle indagini in sede penale, sono stati escussi, come persone informate sui fatti, CP_11
Contr
e , entrambi dirigenti, all'epoca dei fatti, di ebbene, concordemente
[...] Controparte_12
Contr (cfr doc.ti 10 e 29 produzioni parte appellante) hanno riferito che il compito di sede (per CP_3 intenderci, l'odierna parte appellata, dotata di una sua chiara autonomia giuridica) si è limitato unicamente nell'attività di deposito dei titoli acquistati e che i relativi ordinativi risultavano di spettanza della sede della medesima società operante in Svizzera e presso la quale (come emerso negli stessi verbali di sommarie informazioni) sono stati effettuati dei bonifici provenienti da società
Contr operanti alla Mauritius;
in sede di sommarie informazioni, è stato tuttavia confermato che: a) ha svolto una due diligence sulle posizioni dei singoli investitori e limitatamente al rapporto contrattuale intercorrente con gli stessi;
b) non è stata fatta alcuna verifica sul fatto che UX FI non potesse rivolgersi ad investitori retail ritenendo sufficiente la verifica circa l'autorizzazione ad operare comunque rilasciata da CP_4
- UX FI, inoltre, è risultata destinataria anche di sanzioni emesse da (nei confronti dei CP_4 suoi rappresentanti) tutte confermate all'esito dell'interposta impugnazione dinanzi alla Corte di
Appello di Roma;
Contr
- a carico di invece, nel 2020, ha irrogato una sanzione pecuniaria per l'importo CP_3 di € 1.488.000,00 per violazione della normativa in tema di antiriciclaggio;
nel 2012, invece, altre sanzioni sono state emesse ma nei confronti delle persone fisiche componenti il consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della banca (e sulle quali meglio si dirà nel prosieguo);
3.1.3. Il quadro così tratteggiato non consente di condividere il percorso argomentativo seguito dal primo giudice dovendo, di contro, trarsi le seguenti considerazioni conclusive.
3.1.4.1. Dalla ricostruzione fattuale deve in effetti trarsi il fondato convincimento dell'esistenza di un collegamento negoziale tra i tre tipi di rapporti contrattuali (motivo di cui alle pagg. 42-51).
La giurisprudenza di legittimità ha oramai costantemente ribadito che “Il collegamento negoziale in senso tecnico presuppone la ricorrenza di: un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra
12 i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario;
un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto stipulati, ma anche il coordinamento tra i medesimi per la realizzazione di un fine ulteriore che ne trascende gli effetti tipici e assume una propria autonomia anche sotto il profilo causale” (cfr Cass
Civ, Sez II, 9.1.2024 n. 677).
Ed ancora, è stato stabilito che “….il collegamento negoziale si qualifica come un fenomeno incidente direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria;
al fine di acquisire autonoma rilevanza giuridica, specie nel caso in cui le parti contrattuali siano diverse e laddove la connessione rifletta l'interesse soltanto di uno dei contraenti, è necessario, tuttavia, che il nesso teleologico tra i negozi o si traduca nell'inserimento di apposite clausole di salvaguardia della parte che vi ha interesse ovvero venga quantomeno esplicitato ed accettato dagli altri contraenti, in modo da poter pretendere da essi una condotta orientata al conseguimento dell'utilità pratica cui mira l'intera operazione” (Cass. Civ., sez. II, 16-02-2007, n. 3645)
Orbene, nella fattispecie balza all'evidenza la presenza di una chiara interdipendenza funzionale e teleologica tra i contratti essendo palese che l'istituto di credito ha messo a disposizione dell'intermediario estero il denaro investito.
Una tale operazione non sarebbe stata possibile direttamente da UX FI in quanto il
Regolamento ON (lo stesso richiamato nella sentenza di primo grado) espressamente prevede che
“L'intermediario che non può detenere, neanche in via temporanea, strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela, adotta schemi operativi che assicurino il rispetto di tale divieto nella prestazione dei servizi cui è abilitato. E' coerente con il richiamato divieto l'adozione di un modulo operativo nel quale sia previsto che il cliente: a) apra, a proprio nome, un conto euro e un conto titoli presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di investimento da parte dell'intermediario; b) fornisca le disponibilità necessarie per la prestazione dei servizi di investimento;
c) rilasci all'intermediario una delega a movimentare i citati conti solo a fronte di specifici ordini impartiti dal cliente medesimo ovvero, nel caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio;
d) possa disporre dei valori presenti nei conti dandone informazione all'intermediario, ad eccezione di quelli necessari al regolamento degli ordini in corso di esecuzione. (…)”.
Ed infatti, non potendo avere (all'epoca dei fatti) una sede operativa con annesse succursali PArse sul territorio nazionale, la vendita delle azioni Pegasus non sarebbe stata altrimenti possibile senza
13 un istituto bancario non solo utilizzato per il semplice deposito dei capitali investiti, ma anche in grado di favorire il perfezionamento dell'acquisto mediante la propria articolazione in Svizzera.
Ulteriori fattori, peraltro emersi documentalmente nel corso del giudizio, si sono rivelati idonei a supportare tale opzione interpretativa.
Contr Anzitutto, la partecipazione di uno dei responsabili di alla convention tenutasi presso il Castello di Valenzano a cui deve attribuirsi la finalità illustrativa del progetto finanziario e quindi di circostanza idonea a dimostrare anche il coinvolgimento della banca.
Il materiale pubblicitario (cfr doc 12 degli appellanti) diffuso alla clientela riporta chiaramente la
Contr collaborazione esistente nell'operazione finanziaria tra UX FI ed
Sul rapporto di conto corrente in essere con gli investitori, di fatto il solo soggetto destinato ad operarvi è stato l'intermediario tant'è vero che non sono emerse, dalla verifica degli estratti conto prodotti, ulteriori operazioni poste in essere.
In altri termini, è come se nella sostanza UX FI fosse allo stesso parte sia del rapporto IMA che di quello di conto corrente.
Piuttosto, nella delega di regolamento risulta chiaramente indicato che non verranno rilasciati assegni né saranno autorizzate operazioni di prelievo automatico così di fatto precludendo all'investitore di usufruire per altri servizi (come di norma avviene) del rapporto di conto corrente.
Un discorso a parte deve essere svolto per le clausole della delega di regolamento (trattasi degli articoli 6,9,11 sull'autonomia, sugli oneri di controllo e sulla manleva a cui si è già fatto riferimento nelle pagine che precedono).
Trattasi in effetti di clausole che, ancorchè specificatamente approvate per iscritto, si pongono in evidente contrasto con il principio della meritevolezza (codificato dall'art. 1322 comma 2° cod civ).
Esso, difatti, “…riguarda il risultato pratico del contratto e deve essere valutata alla luce dei principi di solidarietà, parità e non prevaricazione nell'ambito dei rapporti privati” (cfr Cass Civ, Sez III,
28.6.2024 n. 17958).
Il dato maggiormente rilevante è rappresentato dal fatto che, nonostante l'interdipendenza funzionale tra i vari contratti, nelle clausole negoziali del conto corrente e nella stessa delega di regolamento alcun cenno è riservato alle vicende degli altri rapporti negoziali.
3.1.4.2.A questo punto è possibile svolgere qualche ulteriore considerazione sui precedenti giurisprudenziali menzionati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
Contr La decisione della Corte di Appello di Firenze, espressamente citata da nei propri scritti difensivi non consente un diverso inquadramento dei fatti.
14 Il Collegio ha difatti stabilito che ““Dalle citate previsioni emerge, in sintesi: a) che gli obblighi di legge informativi precontrattuali e contrattuali, compresi quelli afferenti ad adeguatezza e appropriatezza, gravavano solo su LF (punti 5 e 10); b) la completa estraneità della banca all'attività Contr di intermediazione (punti 6 e 9); c) l'esclusione della responsabilità di (punto 11)”; ed ha concluso affermando “Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve effettivamente Contr concludere che, fino al 2016, a non potesse riconoscersi la qualifica di intermediario e che
l'unico rapporto……. Fosse il contratto di conto corrente di corrispondenza e deposito titoli (doc. 3 Co fasc. UBS) che, pacificamente, con non poteva intercorrere senza che il servizio di custodia e amministrazione titoli disciplinato …….. potesse fondare in sé gli obblighi asseritamente inadempiuti in coerenza con quell'orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui «i compiti gravanti sul depositario, imposto dalla norma, si esauriscono nella sola conservazione dei titoli e nella loro amministrazione, consistenti in particolare nella riscossione dei dividendi e degli interessi, con esclusione perciò di ogni obbligo ulteriore e, segnatamente, degli obblighi consultivi ed informativi sottesi alla gestione del portafoglio” (Cass. n. 16318 del 2017, in motivazione)” (cfr pag 10).
Nel suddetto giudizio, in particolare, non è stata introdotta la questione del collegamento negoziale ed inoltre è stata sostenuta (perlomeno sino a quando non vi è stata una formalizzazione nell'anno
2016), l'assenza di un accordo quadro tra il riPArmiatore e la banca da elevarsi, invece, a presupposto indispensabile per il riconoscimento del coinvolgimento e quindi della conseguente responsabilità della banca.
Trattasi, pertanto, di circostanze che non consentono di procedere ad una piana trasposizione della decisione all'interno del caso di specie.
Maggiormente persuasive, invece, risultano (per quanto di interesse ai fini che qui ci occupano) le argomentazioni della sentenza della Corte di Appello di Roma ( trattasi della nr. 7971 del 18 dicembre
2017) in una vicenda tra soggetti diversi in cui, però, la banca convenuta aveva sottoscritto con una correntista un conto destinato unicamente a rendere possibili operazioni di investimento proposte da un intermediario.
Nella decisione della S.C. (n. 1835/23 di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della corte capitolina nella parte in cui è stato contestato il collegamento negoziale) risulta specificato che
“L'operazione, pertanto, ha una finalità esclusiva che si può realizzare soltanto attraverso la presenza dei due contratti. E la non può immaginare che si tratti di un regolare conto corrente CP_5 dove la cliente può compiere qualsiasi tipo di operazione” sicchè sussiste “..L'esistenza del nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario” .
15 Deve poi tenersi conto (come suggerito anche in tal caso dagli appellanti alla pag 53 dell'atto di citazione) dell'art. 1 comma 5 lettera b) TUF secondo cui “..Per "servizi e attivita' di investimento.. si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari… esecuzione di ordini per conto dei clienti;”.
Contr ha, dunque, certamente contribuito, per il solo fatto anche di aver favorito il deposito della provvista di denaro e la trasmissione alla sua consorella elvetica del denaro, all'operazione di investimento.
Sulla scorta, allora, delle considerazioni sin qui svolte deve ritenersi, in accoglimento delle argomentazioni svolte dagli appellanti, l'esistenza di un collegamento tra tutti i vari rapporti negoziali attraverso cui si è attuato l'investimento consistente nell'acquisto delle azioni c.d. Pegasus.
3.1.5. Una volta accertato il collegamento negoziale, può essere affrontata l'ulteriore questione relativa alla nullità del contratto IMA tra UX FI TD ed i singoli investitori.
Anche su tale aspetto specifico, le doglianze degli appellanti colgono nel segno e di conseguenza devono trovare accoglimento.
E' sufficiente a tal riguardo considerare che UX FI, quale intermediario estero, era autorizzato a svolgere in la propria attività di promozione di prodotti finanziari senza possibilità di disporre CP_3 di alcuna succursale (la cui esistenza è emersa a seguito degli sviluppi dell'indagine penale a carico di ) e soprattutto con il preciso dovere di proporre investimenti a riPArmiatori Controparte_8
c.d. “retail” e quindi non professionali né qualificati.
Per scrupolo, è da evidenziare che soltanto a partire dal 2021 (e quindi in epoca successiva), con la modifica apportata all'art. 27 TUF è stata prevista la possibilità per tali intermediari di operare con una sede anche in avvalendosi anche “ di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d'origine, CP_3
i quali non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano”.
Tali circostanze, oltre che non adeguatamente contestate, sono risultate in ogni caso documentalmente provate e risultano, in logica, ancor prima che in diritto, strettamente connesse fra loro.
Infatti, in tanto è consentito operare senza succursali (e quindi una presenza fissa sul territorio anche nell'ottica di offrire una adeguata assistenza al cliente) in quanto il prodotto risulta indirizzato ad una platea di investitori dotata di un'esperienza, un'attitudine ed una propensione al compimento di operazioni connotare da una indubbia alea.
Scendendo nel dettaglio, tutti gli appellanti, invece, svolgono (o comunque svolgevano all'epoca dei fatti) attività lavorative che non hanno alcuncè in comune con l'attività finanziaria e per giunta nella maggioranza dei casi (si vedano le posizioni di , Parte_2 Parte_3 Parte_3
16 , e sono dipendenti, lavori autonomi finanche casalinghe Parte_4 Parte_3 Parte_6
con redditi annuali non eccessivi perché non superiori ai 25.000 euro.
Anche gli altri investitori ( e svolgono attività (magistrato ed Pt_1 Per_1 Pt_6
imprenditori commerciali) in ambiti del tutto distinti e diversi rispetto al settore finanziario.
Dalla scheda compilata da ciascuno di essi, inoltre, è risultato che quelli con pregresse esperienze in materia di investimenti finanziari, avevano circoscritto la loro iniziativa alla sottoscrizione di polizze vita o fondi SICAV (e dunque di prodotti certamente assai meno speculativi delle azioni “pegasus”).
Tale condotta integra sotto almeno tre profili la violazione della norma imperativa (art 1418 cod civ).
a) Il primo caso concerne l'art. 27 del TUF ( questa la formulazione vigente all'epoca dei fatti per cui è causa: “Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la CONSOB sia stata informata dall'autorità competente dello Stato
d'origine”). La più corretta interpretazione della norma è nel senso che gli investitori esteri non possono stabilire succursali in sicché, laddove tale requisito minimo non risulti CP_3
rispettato, si verifica una situazione assimilabile all'esercizio dell'attività di intermediazione senza autorizzazione con conseguente nullità dei contratti IMA sottoscritti. Volendo scendere ancor più nel dettaglio, deve osservarsi che anche la modifica della norma, avvenuta successivamente ai fatti per cui è causa, corrobora tale opzione interpretativa avendo stabilito il legislatore che “Le imprese di investimento dell'UE possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro
d'origine, i quali non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano, a condizione che la sia stata informata CP_4
dall'autorita' competente dello Stato d'origine, in conformita' a quanto previsto dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate nel comma 1.”;
b) La seconda ipotesi è riconducibile all'art. 32 della direttiva mifid che, sostanzialmente allineandosi all'interno di tale crinale, ha stabilito (per quanto di interesse ai fini che ci occupano) che “Gli Stati membri assicurano che la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori e/o l'esercizio di attività di investimento sul loro territorio ai sensi della presente direttiva e della direttiva 2000/12/CE possano essere effettuati tramite lo stabilimento di succursali, purché tali servizi e attività siano coperti dall'autorizzazione concessa all'impresa di investimento o all'ente creditizio nel suo Stato membro d'origine”. La indispensabile lettura sistematica della normativa comunitaria con quella nazionale (art. 27
17 TUF) deve ragionevolmente indurre a ritenere che in assenza di autorizzazione l'attività svolta avvalendosi nella sostanza di succursali è illecita perché contraria a norma imperativa;
c) L'ultimo caso, infine, è rappresentato dall'art. 42 comma 5 TUF (sempre nella versione vigente all'epoca dei fatti e quindi nel 2012): “L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari non armonizzati ed extra comunitari e' autorizzata dalla
[...]
, sentita la ON, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano CP_3
compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani. L'offerta al pubblico delle quote dei predetti fondi e' comunque subordinata al rispetto delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I, del presente decreto e della relativa normativa di attuazione”.
Ad ulteriore conforto del percorso argomentativo merita osservare che:
- “….la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è decisiva al fine di escludere la nullità dell'atto negoziale in conflitto con norme imperative, potendo intendersi che ad essa sopperisca l'art. 1418 c.c., comma 1 in quanto letto come espressivo di un principio di indole generale, rivolto a prevedere e disciplinare proprio il caso in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagni una previsione espressa di nullità del negozio (cfr. Cass. n.
1591 del 1960)” (cfr Cass Civ S.U., 8472/22);
- “….la giurisprudenza ha individuato le norme imperative la cui violazione determina la nullità del contratto essenzialmente in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti, ravvisando il fondamento della disciplina della nullità nella idea della incompletezza o imperfezione della fattispecie negoziale per mancanza dei requisiti essenziali” (cfr ut sopra);
- “…La giurisprudenza progressivamente ha esteso la nullità anche alla violazione di norme che riguardano elementi estranei al contenuto o alla struttura del negozio, ricomprendendosi nell'area delle norme di cui all'art. 1418 c.c., comma 1 anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto ponendo la sua esistenza in contrasto con la norma imperativa (cfr., in generale, Cass. n. 8066 del 2016, SU n. 26724 del 2007): in caso di mancanza di una prescritta autorizzazione a contrarre o di clausole concepite in modo da consentire l'aggiramento di divieti a contrarre (cfr., tra le altre, Cass. n. 4853 del 2012,
n. 20261 del 2006, n. 9767 del 2005), o di mancanza di necessari requisiti soggettivi di uno dei contraenti (cfr., tra le altre, Cass. n. 16281 del 2005, n. 11247 del 2003, n. 5052 del 2001), oppure in caso di contratti le cui clausole siano tali da sottrarre una delle parti agli obblighi di controllo su di essa gravanti (cfr. Cass. n. 4605 del 1983)” (cfr stessa sentenza);
18 - L'aver agito con succursali non autorizzate e proponendo un tipo di investimento non consentito ad investitori retail determina il venir meno dell'essenza stessa ad operare sul territorio nazionale;
Ne discende, quindi, la nullità dei contratti IMA ed in virtù del richiamato collegamento negoziale, Contr anche di quello di conto corrente intercorso tra i singoli investitori, oggi appellanti, ed
3.1.6. Ad ogni buon conto, quand'anche non si volesse aderire a tale opzione interpretativa ricorrono anche le condizioni per la risoluzione, per inadempimento, tanto del contratto IMA e che di quello conto corrente.
Contr In effetti risulta di sin troppa chiara evidenza la violazione, da parte di UX FI e della generale regola di condotta prevista dall'art. 21 comma 1° lettera a) TUF ( del seguente tenore “Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: comportarsi con diligenza, correttezza e traPArenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;”).
L'applicazione della norma all'istituto di credito consegue direttamente dal fatto che esso risulta stabilmente inserito all'interno di un articolato assetto negoziale volto all'acquisto delle azioni
“pegasus”.
Ed allora, cercando di fare opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale è possibile, in estrema sintesi, affermare che:
- La previsione contenuta nell'art 21 TUF ripropone nello specifico ambito dell'intermediazione finanziaria il più ampio e generale principio di buona fede e, di conseguenza, va intesa alla stregua di una regola di condotta che, nell'ottica evidente di salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico, impone al soggetto qualificato (e quindi all'intermediario) tanto nella fase precontrattuale che nel momento dell'esecuzione dell'accordo quadro (ovvero con la sottoscrizione dell'operazione), di illustrare alla controparte i termini della stessa in maniera da metterla al corrente della sua adeguatezza e della rispondenza alle esigenze connesse al proprio profilo finanziario;
- Non a caso, in una decisione anche recente della S.C. è stato affermato che “…l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore” (cfr Cass Civ, Sez I,
16.8.2023 n. 24648);
19 - La violazione di tale regola di condotta, non incidendo direttamente, e per le ragioni esposte,
sul momento genetico della manifestazione del consenso, si traduce comunque in un inadempimento certamente, ove dimostrato, grave e tale da giustificare la risoluzione del contratto;
Nella vicenda gli elementi idonei a soddisfare tali requisiti possono essere di seguito sintetizzati:
- UX FI ha proposto un investimento a riPArmiatori con un profilo (anche di propensione al rischio) non adeguato e non rispondente alle caratteristiche delle azioni “Pegasus”;
- Inoltre, ha palesemente violato l'art. 15 della delega di regolamento secondo cui
“L'intermediario finanziario dichiara e garantisce alla di essere in possesso di tutte le CP_5
autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la prestazione del servizio di investimento. L'intermediario Finanziario si impegna, inoltre, a comunicare alla AN ogni informazione riguardante le suddette autorizzazioni e/o requisiti che potrebbe influire sull'esecuzione del presente contratto”; Contr
- Anche per converso, non ha informato i clienti sulle caratteristiche dell'operazione di investimento e soprattutto sul fatto che essa non fosse attinente ad un profilo di riPArmiatore non professionale e comunque non qualificato;
- Alcun dubbio può nutrirsi sulla conoscenza acquisita da parte della banca di tali notizie avendo (e la circostanza risulta agevolmente evincibile dalla sottoscrizione del contratto) avuto agevolmente modo di acquisirle;
- L'esistenza della comunicazione a (pur rivelatasi inidonea per quanto sopra esposto) CP_4
non può valere certamente ad escludere profili di responsabilità per violazione del dovere di informazione e, quanto all'istituto di credito, della più ampia e generale regola di condotta della buona fede nell'esecuzione del contratto;
3.2.1. A questo punto, una volta riconosciuta la fondatezza della domanda proposta dagli odierni
Contr appellanti, devono essere scrutinate (seguendo un ordine logico) le ulteriori questioni che ha reiterato nel presente grado di giudizio.
a) Quella sul difetto di legittimazione deve essere disattesa per almeno due ordini di ragioni.
Anzitutto, devono essere integralmente richiamate tutte le ampie argomentazioni svolte nelle pagine che precedono sul coinvolgimento dell'istituto di credito nella vicenda.
Non è possibile, poi, far discendere conseguenze direttamente incidenti sulla posizione della banca dalla mancata estensione del contraddittorio nei confronti di UX FI TD (che, secondo la
Contr prospettazione della deve ritenersi l'esclusiva responsabile dei fatti oggetto di causa).
20 Ed infatti, l'intermediario anglosassone non può essere qualificato, per le stesse caratteristiche dell'azione proposta, un litisconsorte necessario sicchè la sua partecipazione al giudizio non riverbera alcuna conseguenza sulla validità dello stesso.
Peraltro, non emergono neppure ragioni per ritenere che ai fini dell'accertamento del collegamento negoziale risulti allo stesso tempo indispensabile la presenza in causa anche di una delle parti dei contratti facenti parte integrante dell'operazione negoziale.
b)Analogamente, la prescrizione della domanda rectius delle domande deve essere disattesa. Tanto vale certamente per l'azione di nullità (attesa la sua imprescrittibilità), ma anche per quanto concerne quelle di risoluzione e di ripetizione di indebito.
Trattasi, infatti, di ipotesi soggette alla prescrizione decennale che, nella fattispecie non è maturata in ragione dell'avvenuta notifica, nel mese di agosto 2020, dell'atto di citazione ed a fronte del fatto che i contratti sono stati conclusi nel 2012.
c)In ultimo, deve escludersi anche la sussistenza dei requisiti per l'applicazione della regola del concorso di colpa.
In termini generali, l'operatività della norma di riferimento (art 1227 cod civ) non può essere sostenuta laddove la pretesa pecuniaria si risolva essenzialmente nella restituzione dell'importo oggetto dell'investimento trattandosi, al contrario, di una disposizione destinata per converso ad operare in tema di risarcimento danni.
3.2.2. Ed allora, è possibile affrontare il profilo del quantum debeatur.
Attenendosi alle conclusioni rassegnate nel libello introduttivo del presente giudizio, è possibile affermare che gli appellanti hanno in definitiva chiesto la restituzione del capitale investito assumendo di aver subito un maggior danno (e quindi sostenendo l'applicazione dell'art. 1224 comma
2° cod civ).
Secondo la giurisprudenza di legittimità anche più recente, “Ai sensi del secondo comma dell'art.
1224 c.c. il creditore ha diritto ad un ulteriore risarcimento per il maggior danno: va però precisato che il riconoscimento del maggior danno non è automatico nel caso di ritardo nell'adempimento, ma richiede la prova specifica dei fatti costitutivi della pretesa” (cfr Cass Civ, Sez I, 5.8.2024 n. 22110).
Nella fattispecie, però, gli appellanti si sono genericamente limitati ad insistere per l'applicazione della rivalutazione monetaria con ciò però intendendo (non condivisibilmente) di potere estendere automaticamente ad un debito di valuta (quale è per l'appunto quello derivante dalla restituzione di
21 una somma di denaro secondo le regole dell'indebito oggettivo), i principi invece propri dei debiti di valore.
L'assenza, pertanto, anche di qualsivoglia fattore anche soltanto allegatorio comporta che agli appellanti devono essere restituiti gli importi nei termini di seguito indicati:
- a , la somma di € 5.584,25; Parte_1
- a e la somma € 168.035,64; Parte_2 Parte_3
- a la somma di € 90.963,21; Parte_3
- a , la somma di € 109.599,65; Parte_4
- a la somma di € 64.739,50; Parte_5
- a la somma di € 74.580,93; Parte_5
- a , la somma di € 71.904,61; Parte_6
Su tali importi vanno applicati gli interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.
3.2.3. Deve essere parimenti accolta la domanda formulata dagli appellanti di “ rimborso delle spese
Contr sostenute per la tenuta conto corrente e per gli investimenti e disinvestimenti eseguiti sia da (a
Contr tutt'oggi) che da , oltre interessi e rivalutazione come per legge” (cfr pag. 104 dell'atto di appello).
Contr E' sufficiente a tal fine osservare che è stata la stessa al momento della sua costituzione (cfr pag 22) nel presente giudizio a riconoscere di aver applicato le seguenti somme per ciascuna delle controparti a titolo di spese di conto:
- a , la somma di € 271,87; Parte_1
- a e la somma € 370,41; Parte_2 Parte_3
- a la somma di € 681,98; Parte_3
- a , la somma di € 154,60; Parte_4
- a la somma di € 130,19; Parte_5
- a la somma di € 71,56; Parte_5
- a , la somma di € 128,00; Parte_6
Chiaramente, anche su tali importi vanno applicati gli interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.
3.3.1. A diverse conclusioni, deve invece pervenirsi per quanto attiene all'impugnazione (trattasi del quarto e del quinto motivo) riguardante la domanda risarcitoria proposta nei confronti di e CP_4
. CP_3
22 Gli appellanti hanno censurato la decisione di primo grado sia per quanto concerne la prescrizione che nel merito assumendo, in buona sostanza, un grave ritardo da parte degli organi di vigilanza Contr nell'attivazione del potere di controllo sull'operato della UX FI e di
Trattandosi di questioni diverse, le stesse vanno esaminate partitamente ed a tal fine merita osservare quanto segue.
3.3.2. La disamina della questione sulla prescrizione impone preventivamente un richiamo al tema dell'inquadramento della responsabilità astrattamente invocabile nei confronti di e CP_4 [...]
. CP_3
Su tale profilo, la teoria del contatto sociale sviluppata dagli appellanti non persuade e, di conseguenza, non può essere condivisa in quanto:
- Trattasi, come noto, di una figura sprovvista di riscontro normativo essendo dovuta all'elaborazione del pensiero giurisprudenziale che ha ravvisato l'esistenza di un rapporto a tutti gli effetti negoziale, anche in difetto di un accordo (sia scritto che tacito) tra le parti;
- L'essenza di questa fattispecie risiede nel presuppore una dipendenza del danno “dalla violazione di regole di condotta imposte dalla legge per tutelare terzi esposti ai rischi potenziali dell'attività svolta, anche in assenza di un vincolo contrattuale tra danneggiante e danneggiato” (cfr Cass Civ, Sez II, 18.7.2024 n. 19849);
- Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'attività di natura discrezionale della deve svolgersi non solo nei limiti e con l'esercizio dei poteri, di cui alle leggi CP_4
speciali che ne regolano il funzionamento, ma anche della norma primaria del neminem laedere, alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del riPArmio (art. 47 Cost.), con la conseguente applicabilità dell'art. 2043 c.c., che si pone come limite esterno alla sua attività discrezionale,
e delle comuni regole del codice civile anche per quanto riguarda la cd. imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione” (cfr Cass Civ, Sez
I, 16.10.2024 n. 26832);
- Condividendo, a grandi linee, la medesima funzione di controllo, il principio di diritto sopra citato ben può essere esteso analogicamente anche all'operato della;
CP_3
- Ne deriva, pertanto, l'applicazione del regime di prescrizione quinquennale;
3.3.3. Si tratta, a questo punto, di procedere all'individuazione del dies a quo che il Tribunale di
Pescara ha inteso collocare con il momento della sottoscrizione delle operazioni di investimento e quindi nel 2012.
23 Tale assunto è stato diffusamente contestato dagli appellanti attraverso il richiamo ad una serie di argomentazioni che, per ragioni di sintesi, possono essere così riportate: a) ai fini della decorrenza della prescrizione occorre avere riguardo al momento in cui il danneggiato ha avuto la percezione, secondo i parametri dell'ordinaria diligenza, della condotta illecita;
b) tale momento, nella fattispecie, non può coincidere con la data di sottoscrizione degli investimenti (ovvero nel 2012) in quanto, a quel tempo, non vi erano elementi tali da indurre a ritenere che l'operazione fosse connotata da profili di illiceità; c) una siffatta conoscenza invece si è avuta con l'esercizio dell'azione penale nei confronti di (22 novembre 2018) oppure con la pubblicazione (risalente all'anno 2017) Controparte_8
sul sito delle delibere con cui sono state irrogate sanzioni per condotte poste in essere CP_4 nell'orizzonte temporale compreso tra il 2011 ed il 2014 (per attività di raccolta del riPArmio effettuata fuori dai locali e nei confronti di consumatori retail); d) nella fattispecie deve in ogni caso trovare applicazione l'art. 2953 cod civ e pertanto il termine di prescrizione si è trasformato in decennale con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (secondo la prospettazione degli appellanti tale sentenza coincide con i rigetti delle opposizioni proposte alle sanzioni irrogate da . CP_4
in particolare, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del motivo per non essere stata CP_4 data la prova del momento (successivo rispetto a quello della conclusione dell'operazione) in cui si è avuta conoscenza dell'illecito.
Tale assunto, però, non persuade in quanto già in sede di prima memoria ex art 183 comma VI cpc, gli odierni appellanti hanno individuato un diverso dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione.
Tra le varie ipotesi suggerite, quella che risulta maggiormente condivisibile è quella relativa alla pubblicazione sul sito della ON delle delibere (nell'anno 2017) in cui sono state applicate sanzioni tanto al he alla UX FI (trattasi della delibera n. 19696- cfr doc 79-23 delle produzioni CP_8
di parte appellante).
In particolare, nel citato provvedimento non solo sono state richiamate altre precedenti delibere del
2016, ma sono state allo stesso tempo esplicitate le ragioni dell'adozione della sanzione che, pur non facendo espressa menzione dei fondi Pegasus, devono individuarsi nelle modalità di conclusione dei contratti e nella prospettazione dell'affare a consumatori non professionali.
Orbene, è lecito ritenere che, quanto meno con tale pubblicazione (trattandosi di provvedimenti pubblici), gli appellanti sono stati messi adeguatamente nella condizione di poter comprendere l'esistenza di profili di illiceità nei contratti sottoscritti e di conseguenza, a partire da quel momento, sono stati già in grado di tutelare le proprie ragioni.
24 Una diversa chiave di lettura (nel senso propugnato, per intendersi, nella sentenza impugnata) deve ritenersi eccessivamente penalizzante per gli investitori in quanto, in logica, ancor prima che in diritto, deve escludersi (anche nell'assenza di altri elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti) che nel momento della sottoscrizione dell'investimento ( e quindi nell'anno 2012) gli stessi fossero nella situazione di poter percepire di aver subito un danno (anche e soprattutto per omessa vigilanza).
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento del quarto motivo di appello.
3.3.4.1.Si è tuttavia già rappresentato che la pretesa nei confronti di e deve CP_4 CP_3
ritenersi infondata nel merito per le ragioni di seguito illustrate.
A tale conclusione è possibile giungere (così condividendo il percorso argomentativo del giudice di prime cure) passando in rassegna la copiosa produzione documentale versata in atti.
Ed allora, è emerso che:
Cont
-a partire dall'anno 2011 e sino al 2015 vi è stata una corrispondenza tra e (o SA) CP_4 sull'attività posta in essere da UX FI LT, da anche nell'ambito della Controparte_8
società Anemon;
- all'esito degli accertamenti svolti, nell'anno 2017, sempre ha applicato sanzioni nelle CP_4
delibere n. 19696 (già citata), n. 19913 (doc 80.24 di parte appellante), n. 19914 ( doc 81.25);
- in tali provvedimenti, sono espressamente richiamate altre delibere di analogo contenuto dell'anno
2016;
- invero, l'attività di è certamente iniziata anche nell'anno 2015 come comprovato dalla nota CP_4 inviata in data 9 novembre 2015 alla (doc 85-29 di parte appellante) per l'adozione dei CP_3
provvedimenti di competenza;
- nella comunicazione agli investitori del 26 ottobre 2015 (rilevante, a voler tutto concedere, anche ai fini della decorrenza della prescrizione interrotta dalla notifica dell'atto di citazione avvenuta nel quinquennio ovvero il 2 agosto 2020) sull'interruzione dei servizi di investimento da parte di UX
FI (cfr doc 86.30 di parte appellante);
- , già a partire dall'anno 2012 ha dato inizio ad un'attività ispettiva nei confronti di CP_3
Contr che comunque deve escludersi sia riconducibile ai fatti per cui è causa (cfr doc 17 prodotta dalla suddetta appellata);
Contr
- a corroborare tale opzione vi è che nel 2016 ha chiesto chiarimenti a a seguito CP_3 dell'esposto di un investitore e del suo legale relativamente ad operazioni analoghe a quelle per cui è causa;
25 - nel 2019, come già anticipato, è stata svolta una successiva ispezione che ha comportato l'applicazione delle sanzioni a cui si è fatto cenno nelle pagine che precedono;
3.3.4.2. Il quadro documentale deve ritenersi certamente idoneo per escludere profili di responsabilità da omessa vigilanza in capo a ed a . CP_4 CP_3
In effetti, deve ritenersi acclarato, alla luce dell'inequivocabile contenuto dell'art. 24 comma 6 bis L.
262/05, che la responsabilità degli organi di controllo è subordinata all'accertamento di un comportamento omissivo connotato da dolo e colpa grave.
Dalla documentazione esaminata può escludersi una condotta di tal genere in quanto:
- le verifiche effettuate anche prima della sottoscrizione dei contratti per cui è causa da parte di
[...]
hanno evidentemente riguardato condotte diverse;
CP_3
- successivamente alla conclusione delle operazioni di investimento riguardanti i fondi Pegasus, ha iniziato un'intesa corrispondenza con la autorità di vigilanza anglosassone ed all'esito CP_4
degli accertamenti svolti (anche a seguito delle deleghe di indagini della Procura della Repubblica di
Salerno) sono stati adottati i provvedimenti sanzionatori;
- tale ragionamento deve essere esteso anche nei riguardi di;
CP_3
- l'attività di indagine della Procura della Repubblica di Roma che ha portato all'esercizio dell'azione penale è risalente al 2016 e quindi in epoca successiva alla conclusione delle operazioni di investimento;
- la giurisprudenza di legittimità, in un recente arresto, ha chiarito che “In tema di responsabilità extracontrattuale della collegata all'emissione di titoli azionari, deve escludersi che la stessa CP_4
- anche alla luce del Regolamento (UE) n. 1129 del 2017 - nell'espletare la propria attività di controllo dei prospetti, pur non potendo limitarsi ad una verifica esclusivamente formale, abbia un generale obbligo di valutazione del merito delle informazioni fornite dall'emittente, offerente o soggetto che chiede l'ammissione alle negoziazioni, atteso che la procedura di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto non costituisce un'approvazione, da parte dell'autorità, dell'operazione di offerta o ammissione alle negoziazioni e non presuppone quindi lo svolgimento di operazioni di approfondimento sui dati o sulle informazioni riportate nel medesimo prospetto” (cfr Cass Civ, sez
I, 16.1.2024 n. 1653);
- correttamente interpretando la ratio di tale indirizzo interpretativo, è possibile affermare che deve escludersi in capo all'organo di controllo un'attività di vigilanza sul titolo emesso;
- nella fattispecie, quindi, l'unico possibile profilo di censura, da valutarsi in ogni caso, sempre secondo il duplice parametro del dolo e della colpa grave, concerne l'attività della intermediaria su cui però elementi di rilievo sono emersi successivamente al 2012;
26 Cont
- in altri termini, la sola interlocuzione intercorsa con non può rappresentare un fattore decisivo per l'adozione di provvedimenti nei confronti di UX FI;
- quanto infine a e segnatamente sulla posizione del è stato dimostrato (cfr pag CP_3 CP_8
14 della comparsa di costituzione) che quando è stata effettuata l'ispezione nei confronti di Anemon, nell'anno 2009, il predetto non rivestiva alcun incarico all'interno della società;
- vertendosi pacificamente in un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, secondo i principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova, gli attori avrebbero dovuto fornire la prova, oltre che della condotta (quand'anche in termini di omessa vigilanza) illecita, del nesso causale (da accertarsi secondo il canone tradizionale del più probabile che non, del pregiudizio sofferto);
- tale onere probatorio, tuttavia, non può ritenersi assolto dal momento le prove articolate in sede di seconda memoria ex art 183 cpc non avrebbero (e per le ragioni che si andranno ad esporre) offerto alcun apprezzabile elemento utile ai fini dell'accertamento dei fatti;
i numerosi capitoli di prova (dal n. 45 al n. 58- cfr pag 33 del suddetto atto) non sono stati correttamente ammessi essendo riferiti a circostanze che, per la maggior parte, sono documentalmente provate (già nel corposo materiale prodotto) o comunque da provarsi in tal modo;
in particolare, poi, il capitolo n. 57 sulla rilevanza
Contr attribuita peraltro da agli ordini di esibizione ed ad quanto in essi acquisito contiene delle evidenti valutazioni;
anche sugli ordini di esibizione richiesti (cfr pag 33) va confermata la valutazione del primo giudice atteso che alcuni documenti (è il caso delle audizioni) sono successivi alla conclusione dei contratti e comunque sono intervenuti quando già le autorità di vigilanza stavano Cont attenzionando l'operato di UX FI e;
4. In conclusione, alla luce dell'insieme delle considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere in parte accolto per le ragioni meglio illustrate nelle pagine che precedono.
5. Quanto alle spese del presente grado deve farsi applicazione della sentenza n. 77/18 della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 comma 2° cpc nella formulazione successiva all'entrata in vigore della L. 162/14 nella parte in cui ha escluso la compensazione in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
L'esistenza (documentata per tabulas) di contrapposti orientamenti interpretativi soprattutto per quanto concerne il ruolo da attribuirsi all'istituto di credito, consente di addivenire alla integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M
.
27 La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 1112/23 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) in parziale accoglimento dell'appello e per le causali di cui in motivazione, dichiara la nullità dei contratti IMA sottoscritti tra gli appellanti e UX FI e tra i primi e , CP_1
; Controparte_2
b) condanna, per l'effetto, , al pagamento in favore CP_1 Controparte_2
degli appellanti dei seguenti importi:
- a , la somma di € 5.584,25; Parte_1
- a e la somma € 168.035,64; Parte_2 Parte_3
- a la somma di € 90.963,21; Parte_3
- a , la somma di € 109.599,65; Parte_4
- a la somma di € 64.739,50; Parte_5
- a la somma di € 74.580,93; Parte_5
- a , la somma di € 71.904,61; Parte_6
il tutto con interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo;
c) condanna altresì, , al pagamento in favore degli CP_1 Controparte_2
appellanti dei seguenti importi:
- a , la somma di € 271,87; Parte_1
- a e la somma € 370,41; Parte_2 Parte_3
- a la somma di € 681,98; Parte_3
- a , la somma di € 154,60; Parte_4
- a la somma di € 130,19; Parte_5
- a la somma di € 71,56; Parte_5
- a , la somma di € 128,00; Parte_6
il tutto con interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo;
d) conferma nel resto la sentenza di primo grado;
e) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
28 dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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