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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/08/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al 798 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Anna Maria Grazia Iaria) Parte_1 appellante
E
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, quali eredi di Controparte_4 CP_5 Persona_1
(avv.ti Sergio Santoro e Corrado Bertoni) appellati
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Procacciatore di affari.
Diritto alle provvigioni.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 15.6.2011 al tribunale di Vibo Valentia, Parte_1
che dal 1998 aveva lavorato come agente di commercio per la società
[...]
Europietre s.a.s. e dal 2002 per la società Europietre s.r.l., a suo dire gestite di fatto da ha esposto di aver altresì operato, contemporaneamente, come Persona_1 procacciatore d'affari per l'azienda individuale di quest'ultimo dal 2005 e sino alla data
Pag. 1 di 8 della sua morte, nel gennaio del 2009. Ha lamentato di non aver percepito le provvigioni concordate per gli affari che aveva procacciato al : più CP_1 precisamente, le 33 forniture per le quali questi aveva rilasciato ai propri clienti le fatture o i documenti di trasporto meglio elencati in ricorso. Sulla base della percentuale concordata, ha perciò rivendicato dai suoi epigrafati eredi il pagamento dei relativi importi, per complessivi 25.406,86 euro.
2. I convenuti ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo, in primo luogo, che, in base alle allegazioni dello stesso ricorrente, le prestazioni che egli sostiene di aver reso sono riconducibili ad un contratto di agenzia del quale, però, non dà prova scritta;
in secondo luogo, negando che il ricorrente abbia mai svolto alcuna attività per la ditta individuale del loro dante causa;
in terzo luogo, eccependo la prescrizione dei crediti azionati.
3. Il tribunale adito, con sentenza del 19.5.2023, ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto che il rapporto dal quale scaturiscono le rivendicazioni attoree sia, alla stregua del “carattere duraturo e stabile dell'attività lavorativa prestata, nonché (del) riferimento ad un unico accordo intervenuto circa il regolamento dell'attività stessa”, da ricondursi “nell'ambito della disciplina del contratto di agenzia” del quale, tuttavia,
“non vi è prova scritta”, sicché “non può dirsi provato il titolo dell'obbligo in violazione del quale è dedotto l'inadempimento” che il ricorrente denuncia.
4. Il ricorrente interpone appello e chiede l'integrale riforma della decisione per i motivi di seguito riassunti ed esaminati. Sostiene, in particolare: a) che per il dante causa degli appellati non ha lavorato come agente stabile, ma come occasionale procacciatore di affari;
b) che, comunque, la prova del rapporto di agenzia può essere data anche con mezzi diversi dalle testimonianze;
c) che del dedotto rapporto di
“procacceria” ha rinvenuto di recente il contratto scritto di cui chiede l'acquisizione officiosa;
d) che il tribunale ha erroneamente revocato l'ordinanza ammissiva della prova per testimoni che solo in parte aveva escusso;
e) che, in subordine, dev'essere disposto il giuramento decisorio che, con l'atto di appello, deferisce ad uno degli appellati ( ) su tutti i capitoli della prova testimoniale articolata in ricorso. CP_5
5. Gli appellati, nel chiedere il rigetto del gravame perché infondato, si sono opposti all'acquisizione del contratto prodotto in appello dal ricorrente e, comunque, non l'hanno riconosciuto sottoscritto dal loro dante causa.
Pag. 2 di 8 6. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e acquisite le note prodotte dalle parti (con le quali l'appellante ha formulato istanza di verificazione del contratto di cui ha chiesto l'acquisizione), il
Collegio decide con la presente sentenza.
DIRITTO
7. L'appello è infondato.
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la qualificazione del rapporto di lavoro che ha dedotto a fondamento delle sue rivendicazioni. Addebita al tribunale, che lo ha qualificato come rapporto di agenzia, di aver trascurato: a) che le parti non hanno mai inteso considerare il loro rapporto come un rapporto di agenzia;
b) che il suo rapporto con la ditta individuale di AT IG “era del tutto occasionale” e privo di “stabilità” e “continuità”; c) che proprio in quanto tale, egli ha potuto svolgerlo senza temere l'accusa di concorrenza sleale da parte della società
“Europietre” per cui ha contemporaneamente lavorato come agente.
9. Il motivo non può essere accolto perché:
1) ai fini della qualificazione del contratto non è decisiva quella formalmente concordata tra le parti, ma occorre avere riguardo alle concrete modalità con cui il rapporto si è di fatto svolto1;
2) ai fini del riconoscimento nel caso di specie di un rapporto di agenzia, d'accordo col tribunale, si apprezzano: a) la continuità della prestazione resa dal ricorrente in modo non episodico, per quasi quattro anni;
b) la frequenza della prestazione stessa, atteso che il ricorrente sostiene di aver procurato al committente ben 33 ordini di merce
Pag. 3 di 8 – in un arco temporale compreso tra il 31 marzo 2005 e il 31 dicembre 2008 – per i quali lamenta che la provvigione non gli sia stata pagata, così rivelando l'assiduità del suo impegno a favore del committente;
c) l'unicità dell'accordo con cui l'attività da svolgere è stata disciplinata una volta per tutte, e non già di volta per volta in relazione a ciascuno dei procurati affari2: è lo stesso ricorrente, infatti, ad allegare di aver concordato col dante causa degli appellati, fin dall'inizio, l'entità dei suoi futuri compensi in misura pari al quattro per cento sulla vendita di materiali lapidei stradali e da costruzione, e al dieci per cento sulla vendita di manufatti decorativi e di arredo urbano. Tali elementi circostanziali, complessivamente considerati, comprovano la stabilità dell'attività prestata dal ricorrente in funzione della promozione di contratti in favore e per conto del committente;
3) il fatto che il ricorrente, senza timore di incorrere nell'addebito di concorrenza sleale, abbia svolto nell'interesse della ditta individuale del IG la medesima attività di agenzia che già prestava in favore delle società Europietre s.a.s. ed Europietre
s.r.l., che commerciavano la medesima tipologia di prodotti, si spiega e si giustifica considerando che, secondo lo stesso ricorrente, il gestiva “entrambe le ditte”, CP_1 quella individuale e quella afferente alle due società, e ne “era di fatto il dominus”.
10. Deve pertanto convenirsi col tribunale che l'attività lavorativa per cui il ricorrente rivendica le provvigioni non pagategli è, alla stregua delle sue stesse allegazioni, un'attività di agenzia. Ma del relativo contratto scritto, che ai sensi dell'art. 1742, c. 2, c.c. è necessario a fini di prova, egli, in primo grado, non ha dedotto, né dimostrato l'esistenza.
11. Con il secondo motivo di appello, però, il ricorrente deduce di aver casualmente rinvenuto, solo dopo la conclusione del primo grado di giudizio, la “copia” del contratto che aveva sottoscritto con il dante causa degli appellati per regolamentare
Pag. 4 di 8 il rapporto che ha poi svolto nella veste di procacciatore d'affari. Sostiene che
“incolpevolmente” la “riteneva smarrita e a lui mai pervenuta”. Chiede pertanto alla
Corte di acquisirla, esercitando i propri poteri istruttori officiosi che permettono di superare le maturate decadenze formali allo scopo di accertare la verità materiale e, quindi, di ammettere anche la prova documentale tardivamente prodotta, in ragione della sua decisiva efficacia dimostrativa.
12. La richiesta non può essere accolta, perché, se è vero che in deroga al generale divieto di nuove prove in appello è ammissibile la produzione di nuovi documenti dotati di speciale efficacia dimostrativa e indispensabili ai fini della decisione, è però altrettanto vero:
a) che le allegazioni a cui quei documenti forniscono prova devono essere già state formulate nel precedente grado di giudizio3. E ciò nella specie invece difetta, perché, come si è già evidenziato, di un contratto stipulato per iscritto con il dante causa dei convenuti il ricorrente non ha fatto menzione neppure in replica alla relativa eccezione che essi, costituendosi, avevano sollevato;
b) che le integrazioni istruttorie officiose esigono una pista probatoria già tracciata e quindi che, relativamente al fatto da dimostrare, si sia già raggiunta una prova semipiena4. Ma ciò non si ravvisa nel caso di specie, nel quale da nessuno dei documenti prodotti dal ricorrente si inferisce che egli abbia avuto un qualche ruolo negli affari per cui rivendica il compenso.
Pag. 5 di 8 13. Con il terzo motivo d'appello, il ricorrente contesta, per un verso, la decisione istruttoria del tribunale di ammettere la prova per testimoni solo su una parte delle circostanze capitolate in ricorso e, per altro verso, la successiva decisione del tribunale di non completare l'assunzione della prova testimoniale ammessa. Chiede, pertanto, che l'istruttoria sia riaperta e completata con l'audizione di tutti i testimoni indicati dalle parti.
14. Il motivo non merita accoglimento in quanto la prova del contratto di agenzia che il tribunale ha ritenuto mancante non può darsi per testimoni5: da ciò
l'irrilevanza del capitolato testimoniale articolato in ricorso e l'inutilità di esaurire la lista dei testimoni che il ricorrente ha chiesto di escutere.
15. Né la prova mancante può inferirsi dalla “documentazione fornita”, perché:
a) come si è già anticipato, nessuno dei documenti prodotti rivela che gli affari per i quali il ricorrente rivendica la provvigione sono stati promossi, conclusi o eseguiti per suo tramite;
b) comunque, la giurisprudenza di legittimità esclude che la prova del contratto di agenzia si possa ricavare dai documenti comprovanti l'effettuazione delle prestazioni riconducibili al rapporto6.
16. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante chiede di poter deferire ad uno
(solo) degli appellati il giuramento decisorio su tutte le circostanze oggetto del capitolato di prova testimoniale.
17. Sennonché, in disparte la considerazione che il giuramento deferito ad uno dei litisconsorti7 non potrebbe spiegare effetto in danno degli altri8, a renderlo
Pag. 6 di 8 inammissibile nel caso di specie depone la constatazione che esso difetta del requisito della decisorietà. E ciò per tre autonomi ordini di ragioni. Ossia:
1) perché non contiene la specificazione che, trattandosi di giuramento de scientia in quanto non verte su fatti propri del giurante, chi lo deve prestare ha inequivocabilmente appreso o constatato i fatti altrui che ne costituiscono l'oggetto9;
2) perché la formula del giuramento – che l'appellante ha deferito sull'indifferenziato novero dei fatti di causa, riversati nel capitolato della prova testimoniale, e senza alcuna ulteriore specificazione – non rispetta l'alternativa condizione di ammissibilità secondo cui: a) il giuramento de scientia deve essere deferito con una formula tale che il giurante, ripetendola, affermi o neghi non già un fatto ma la conoscenza che egli ne abbia, perché soltanto questo costituisce l'oggetto del suo giuramento10; b) il giuramento con formula de veritate può vertere anche su fatti altrui che siano caduti sotto la diretta percezione del giurante, ma a condizione che ciò risulti dalla formula del giuramento11;
3) perché l'eventuale conferma da parte del giurante, nel novero delle circostanze capitolate, anche di quelle relative alla qualificazione del rapporto (“il ricorrente ha svolto attività quale procacciatore di affari” – capitolo a) e al risultato dell'attività prestata (gli “ordini procacciati” dall'appellante di cui al capitolo k), non condurrebbe deriva non è unico ed inscindibile e non si determina, nell'ipotesi di giudizio instaurato per il pagamento, litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto …”. Cass. 2406/1998: “Nel caso di condebitori solidali il litisconsorzio è facoltativo …”. 8 Cass. 1699/1981: “Nel caso di litisconsorzio facoltativo, il giuramento (suppletorio o decisorio) può essere prestato soltanto da alcuni litisconsorti, ma il giudice può da esso dedurre, rispetto a coloro che non l'abbiano prestato, argomenti di prova soltanto in utilibus e non anche in damnosis”. 9 Cass. 647/2008: “Il giuramento da deferire alla controparte difetta del requisito della decisorietà allorquando non attenga a fatti di cui il soggetto chiamato a prestarlo sia stato autore o partecipe
(giuramento cosiddetto "de veritate") ovvero non contenga la specificazione che il fatto altrui sia stato, in qualche modo, inequivocabilmente appreso o constatato da chi debba prestarlo (giuramento cosiddetto
"de scientia"), cosicché la solenne affermazione o negazione finirebbe con l'esprimere una mera valutazione personale”. 10 Cass. 7713/1990: “Poiché il giuramento, a norma dell'art. 238 cod. proc. civ. deve essere prestato ripetendo le parole della formula, è necessario, qualora si tratti di giuramento de scientia che la formula stessa sia redatta a pena di inammissibilità in modo che il giurante ripetendola affermi o neghi non già un fatto ma la conoscenza che egli ne abbia, perché soltanto questo costituisce l'oggetto del giuramento”. 11 Cass. 476/2009: “Il giuramento decisorio con formula "de veritate" può vertere non solo su fatti propri del giurante, ma anche su fatti altrui che siano comunque caduti sotto la diretta percezione di questi, a condizione che ciò risulti dalla formula del giuramento”.
Pag. 7 di 8 automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richiederebbe in ogni caso una valutazione delle circostanze così acquisite alla conoscenza del giudicante, al quale spetterebbero comunque tanto la qualificazione giuridica del rapporto, tanto la valutazione del significato da attribuire alla generica condotta di procacciamento di cui il giurante abbia eventualmente dato conferma12.
18. Ne consegue la conferma della gravata sentenza.
19. Le spese seguono la soccombenza e si 1iquidano come da dispositivo.
20. Stante l'esito dell'impugnazione, ricorrono (e se ne dà atto) le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 16.11.2023, avverso la sentenza del Tribunale
[...] di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 441/23, pubblicata in data 19.5.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del grado che liquida in tre mila euro oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 28/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 8 di 8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 8187/2016 in mot.: “per costante giurisprudenza il nomen iuris adottato dalle parti all'atto della stipula di un contratto - per quanto possa essere valutato in sede di qualificazione della sua natura giuridica - non è vincolante per l'interprete (non essendo nella disponibilità delle parti medesime l'identificazione del negozio mediante l'attribuzione di un nomen iuris non corrispondente alla sua realtà effettuale), ma in tanto esso può avere un valore indiziario della volontà dei contraenti in quanto si riferisca ad un negozio tipico di cui evochi la disciplina legislativa, non anche quando ci si trovi innanzi a meri contratti atipici (come avvenuto nel caso di specie), proprio perchè essi - in quanto, appunto, atipici - non hanno un proprio nomen iuris nè un'autonoma disciplina legislativa”. Cass. 10835/2016 in mot.: “ll nomen iuris utilizzato dalle parti ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro non ha un rilievo assorbente, poichè deve tenersi conto, altresì, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c., comma 2), e, in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità delle prestazioni, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi”. 2 Cass. 3043/1977: “La stabilità dell'incarico, che caratterizza il contratto di agenzia, va intesa nel senso che l'incarico medesimo deve riferirsi non a singoli affari, ma a tutti gli affari che si appalesino possibili e convenienti per l'intera durata del rapporto, in una determinata zona e nell'ambito della attività imprenditoriale del preponente. Ne consegue che la lunga durata di un'attività di collaborazione commerciale non integra l'indicato requisito, ove i molteplici affari promossi nel corso del tempo, anziché ricollegarsi ad un unico originario accordo, trovino radice in accordi di volta in volta formatisi in occasione dei singoli affari. In tale situazione, la continuità della collaborazione non è riconducibile ad un rapporto d'agenzia, ed è compatibile con la diversa ipotesi del cosiddetto procacciamento d'affari, nel quale il procacciatore si limita ad agire quale mero veicolo per la trasmissione delle singole ordinazioni dei clienti, senza alcun preventivo obbligo per la ditta preponente di accettare tali proposte contrattuali”. 3 Cass. 3506/2012: “Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è ammissibile la produzione di nuovi documenti, se muniti di speciale efficacia dimostrativa e ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione, ma ciò non consente alla parte di introdurre in secondo grado nuove allegazioni di fatto, restandone altrimenti snaturato il giudizio di primo grado, che finirebbe con lo svolgersi sulla base di elementi parziali”. Cass. 23652/2016: “Nel rito del lavoro è inammissibile la produzione in appello di documenti di formazione antecedente il giudizio, genericamente indicati e sulla cui esibizione sia intervenuta una decadenza, né in tal caso può essere esercitato il potere officioso del giudice di ammissione di nuovi mezzi di prova, che opera sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi a seguito del contraddittorio delle stesse”. 4 Cass. 29006/2008: “Nel rito del lavoro, il giudice, ove si verta in situazione di "semiplena probatio", ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti, dovendo, quindi, motivare sulla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi là dove sollecitato dalla parte ad integrare la lacuna istruttoria”. Cass. 26597/2020: “Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria”. 5 Cass. 8838/1996: “Il divieto di prova testimoniale conseguente alla previsione, per un tipo di contratti, della forma scritta "ad probationem" determina l'inammissibilità della prova testimoniale che abbia ad oggetto, implicitamente od esplicitamente, l'esistenza del contratto …”. Conf. Cass. 17986/2014. 6 Cfr. Cass. 5165/2015: “Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 1742, secondo comma, cod. civ., come modificato dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, sicché è inammissibile la prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e quella per presunzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la prova del contratto di agenzia potesse ricavarsi dai documenti comprovanti l'effettuazione delle prestazioni riconducibili al rapporto)”. Anche Cass. 13822/2015 ha affermato che “non possono assumere valore probatorio ai fini indicati i documenti prodotti dalla parte, trattandosi non del contratto stipulato bensì di estratti provvigionali o fatture o meri elenchi clienti, da cui non possono trarsi elementi circa la conclusione di un contratto di agenzia”. 7 Cass. 785/1998: “In caso di successione "mortis causa" di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio si determina un frazionamento "pro quota" dell'originario debito del "de cuius" fra gli aventi causa, con la conseguenza che - al pari di quanto si verifica nelle obbligazioni solidali - il rapporto che ne 12 Cass. 39/2011: “È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticante all'accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al 798 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Anna Maria Grazia Iaria) Parte_1 appellante
E
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, quali eredi di Controparte_4 CP_5 Persona_1
(avv.ti Sergio Santoro e Corrado Bertoni) appellati
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Procacciatore di affari.
Diritto alle provvigioni.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 15.6.2011 al tribunale di Vibo Valentia, Parte_1
che dal 1998 aveva lavorato come agente di commercio per la società
[...]
Europietre s.a.s. e dal 2002 per la società Europietre s.r.l., a suo dire gestite di fatto da ha esposto di aver altresì operato, contemporaneamente, come Persona_1 procacciatore d'affari per l'azienda individuale di quest'ultimo dal 2005 e sino alla data
Pag. 1 di 8 della sua morte, nel gennaio del 2009. Ha lamentato di non aver percepito le provvigioni concordate per gli affari che aveva procacciato al : più CP_1 precisamente, le 33 forniture per le quali questi aveva rilasciato ai propri clienti le fatture o i documenti di trasporto meglio elencati in ricorso. Sulla base della percentuale concordata, ha perciò rivendicato dai suoi epigrafati eredi il pagamento dei relativi importi, per complessivi 25.406,86 euro.
2. I convenuti ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo, in primo luogo, che, in base alle allegazioni dello stesso ricorrente, le prestazioni che egli sostiene di aver reso sono riconducibili ad un contratto di agenzia del quale, però, non dà prova scritta;
in secondo luogo, negando che il ricorrente abbia mai svolto alcuna attività per la ditta individuale del loro dante causa;
in terzo luogo, eccependo la prescrizione dei crediti azionati.
3. Il tribunale adito, con sentenza del 19.5.2023, ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto che il rapporto dal quale scaturiscono le rivendicazioni attoree sia, alla stregua del “carattere duraturo e stabile dell'attività lavorativa prestata, nonché (del) riferimento ad un unico accordo intervenuto circa il regolamento dell'attività stessa”, da ricondursi “nell'ambito della disciplina del contratto di agenzia” del quale, tuttavia,
“non vi è prova scritta”, sicché “non può dirsi provato il titolo dell'obbligo in violazione del quale è dedotto l'inadempimento” che il ricorrente denuncia.
4. Il ricorrente interpone appello e chiede l'integrale riforma della decisione per i motivi di seguito riassunti ed esaminati. Sostiene, in particolare: a) che per il dante causa degli appellati non ha lavorato come agente stabile, ma come occasionale procacciatore di affari;
b) che, comunque, la prova del rapporto di agenzia può essere data anche con mezzi diversi dalle testimonianze;
c) che del dedotto rapporto di
“procacceria” ha rinvenuto di recente il contratto scritto di cui chiede l'acquisizione officiosa;
d) che il tribunale ha erroneamente revocato l'ordinanza ammissiva della prova per testimoni che solo in parte aveva escusso;
e) che, in subordine, dev'essere disposto il giuramento decisorio che, con l'atto di appello, deferisce ad uno degli appellati ( ) su tutti i capitoli della prova testimoniale articolata in ricorso. CP_5
5. Gli appellati, nel chiedere il rigetto del gravame perché infondato, si sono opposti all'acquisizione del contratto prodotto in appello dal ricorrente e, comunque, non l'hanno riconosciuto sottoscritto dal loro dante causa.
Pag. 2 di 8 6. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e acquisite le note prodotte dalle parti (con le quali l'appellante ha formulato istanza di verificazione del contratto di cui ha chiesto l'acquisizione), il
Collegio decide con la presente sentenza.
DIRITTO
7. L'appello è infondato.
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la qualificazione del rapporto di lavoro che ha dedotto a fondamento delle sue rivendicazioni. Addebita al tribunale, che lo ha qualificato come rapporto di agenzia, di aver trascurato: a) che le parti non hanno mai inteso considerare il loro rapporto come un rapporto di agenzia;
b) che il suo rapporto con la ditta individuale di AT IG “era del tutto occasionale” e privo di “stabilità” e “continuità”; c) che proprio in quanto tale, egli ha potuto svolgerlo senza temere l'accusa di concorrenza sleale da parte della società
“Europietre” per cui ha contemporaneamente lavorato come agente.
9. Il motivo non può essere accolto perché:
1) ai fini della qualificazione del contratto non è decisiva quella formalmente concordata tra le parti, ma occorre avere riguardo alle concrete modalità con cui il rapporto si è di fatto svolto1;
2) ai fini del riconoscimento nel caso di specie di un rapporto di agenzia, d'accordo col tribunale, si apprezzano: a) la continuità della prestazione resa dal ricorrente in modo non episodico, per quasi quattro anni;
b) la frequenza della prestazione stessa, atteso che il ricorrente sostiene di aver procurato al committente ben 33 ordini di merce
Pag. 3 di 8 – in un arco temporale compreso tra il 31 marzo 2005 e il 31 dicembre 2008 – per i quali lamenta che la provvigione non gli sia stata pagata, così rivelando l'assiduità del suo impegno a favore del committente;
c) l'unicità dell'accordo con cui l'attività da svolgere è stata disciplinata una volta per tutte, e non già di volta per volta in relazione a ciascuno dei procurati affari2: è lo stesso ricorrente, infatti, ad allegare di aver concordato col dante causa degli appellati, fin dall'inizio, l'entità dei suoi futuri compensi in misura pari al quattro per cento sulla vendita di materiali lapidei stradali e da costruzione, e al dieci per cento sulla vendita di manufatti decorativi e di arredo urbano. Tali elementi circostanziali, complessivamente considerati, comprovano la stabilità dell'attività prestata dal ricorrente in funzione della promozione di contratti in favore e per conto del committente;
3) il fatto che il ricorrente, senza timore di incorrere nell'addebito di concorrenza sleale, abbia svolto nell'interesse della ditta individuale del IG la medesima attività di agenzia che già prestava in favore delle società Europietre s.a.s. ed Europietre
s.r.l., che commerciavano la medesima tipologia di prodotti, si spiega e si giustifica considerando che, secondo lo stesso ricorrente, il gestiva “entrambe le ditte”, CP_1 quella individuale e quella afferente alle due società, e ne “era di fatto il dominus”.
10. Deve pertanto convenirsi col tribunale che l'attività lavorativa per cui il ricorrente rivendica le provvigioni non pagategli è, alla stregua delle sue stesse allegazioni, un'attività di agenzia. Ma del relativo contratto scritto, che ai sensi dell'art. 1742, c. 2, c.c. è necessario a fini di prova, egli, in primo grado, non ha dedotto, né dimostrato l'esistenza.
11. Con il secondo motivo di appello, però, il ricorrente deduce di aver casualmente rinvenuto, solo dopo la conclusione del primo grado di giudizio, la “copia” del contratto che aveva sottoscritto con il dante causa degli appellati per regolamentare
Pag. 4 di 8 il rapporto che ha poi svolto nella veste di procacciatore d'affari. Sostiene che
“incolpevolmente” la “riteneva smarrita e a lui mai pervenuta”. Chiede pertanto alla
Corte di acquisirla, esercitando i propri poteri istruttori officiosi che permettono di superare le maturate decadenze formali allo scopo di accertare la verità materiale e, quindi, di ammettere anche la prova documentale tardivamente prodotta, in ragione della sua decisiva efficacia dimostrativa.
12. La richiesta non può essere accolta, perché, se è vero che in deroga al generale divieto di nuove prove in appello è ammissibile la produzione di nuovi documenti dotati di speciale efficacia dimostrativa e indispensabili ai fini della decisione, è però altrettanto vero:
a) che le allegazioni a cui quei documenti forniscono prova devono essere già state formulate nel precedente grado di giudizio3. E ciò nella specie invece difetta, perché, come si è già evidenziato, di un contratto stipulato per iscritto con il dante causa dei convenuti il ricorrente non ha fatto menzione neppure in replica alla relativa eccezione che essi, costituendosi, avevano sollevato;
b) che le integrazioni istruttorie officiose esigono una pista probatoria già tracciata e quindi che, relativamente al fatto da dimostrare, si sia già raggiunta una prova semipiena4. Ma ciò non si ravvisa nel caso di specie, nel quale da nessuno dei documenti prodotti dal ricorrente si inferisce che egli abbia avuto un qualche ruolo negli affari per cui rivendica il compenso.
Pag. 5 di 8 13. Con il terzo motivo d'appello, il ricorrente contesta, per un verso, la decisione istruttoria del tribunale di ammettere la prova per testimoni solo su una parte delle circostanze capitolate in ricorso e, per altro verso, la successiva decisione del tribunale di non completare l'assunzione della prova testimoniale ammessa. Chiede, pertanto, che l'istruttoria sia riaperta e completata con l'audizione di tutti i testimoni indicati dalle parti.
14. Il motivo non merita accoglimento in quanto la prova del contratto di agenzia che il tribunale ha ritenuto mancante non può darsi per testimoni5: da ciò
l'irrilevanza del capitolato testimoniale articolato in ricorso e l'inutilità di esaurire la lista dei testimoni che il ricorrente ha chiesto di escutere.
15. Né la prova mancante può inferirsi dalla “documentazione fornita”, perché:
a) come si è già anticipato, nessuno dei documenti prodotti rivela che gli affari per i quali il ricorrente rivendica la provvigione sono stati promossi, conclusi o eseguiti per suo tramite;
b) comunque, la giurisprudenza di legittimità esclude che la prova del contratto di agenzia si possa ricavare dai documenti comprovanti l'effettuazione delle prestazioni riconducibili al rapporto6.
16. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante chiede di poter deferire ad uno
(solo) degli appellati il giuramento decisorio su tutte le circostanze oggetto del capitolato di prova testimoniale.
17. Sennonché, in disparte la considerazione che il giuramento deferito ad uno dei litisconsorti7 non potrebbe spiegare effetto in danno degli altri8, a renderlo
Pag. 6 di 8 inammissibile nel caso di specie depone la constatazione che esso difetta del requisito della decisorietà. E ciò per tre autonomi ordini di ragioni. Ossia:
1) perché non contiene la specificazione che, trattandosi di giuramento de scientia in quanto non verte su fatti propri del giurante, chi lo deve prestare ha inequivocabilmente appreso o constatato i fatti altrui che ne costituiscono l'oggetto9;
2) perché la formula del giuramento – che l'appellante ha deferito sull'indifferenziato novero dei fatti di causa, riversati nel capitolato della prova testimoniale, e senza alcuna ulteriore specificazione – non rispetta l'alternativa condizione di ammissibilità secondo cui: a) il giuramento de scientia deve essere deferito con una formula tale che il giurante, ripetendola, affermi o neghi non già un fatto ma la conoscenza che egli ne abbia, perché soltanto questo costituisce l'oggetto del suo giuramento10; b) il giuramento con formula de veritate può vertere anche su fatti altrui che siano caduti sotto la diretta percezione del giurante, ma a condizione che ciò risulti dalla formula del giuramento11;
3) perché l'eventuale conferma da parte del giurante, nel novero delle circostanze capitolate, anche di quelle relative alla qualificazione del rapporto (“il ricorrente ha svolto attività quale procacciatore di affari” – capitolo a) e al risultato dell'attività prestata (gli “ordini procacciati” dall'appellante di cui al capitolo k), non condurrebbe deriva non è unico ed inscindibile e non si determina, nell'ipotesi di giudizio instaurato per il pagamento, litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto …”. Cass. 2406/1998: “Nel caso di condebitori solidali il litisconsorzio è facoltativo …”. 8 Cass. 1699/1981: “Nel caso di litisconsorzio facoltativo, il giuramento (suppletorio o decisorio) può essere prestato soltanto da alcuni litisconsorti, ma il giudice può da esso dedurre, rispetto a coloro che non l'abbiano prestato, argomenti di prova soltanto in utilibus e non anche in damnosis”. 9 Cass. 647/2008: “Il giuramento da deferire alla controparte difetta del requisito della decisorietà allorquando non attenga a fatti di cui il soggetto chiamato a prestarlo sia stato autore o partecipe
(giuramento cosiddetto "de veritate") ovvero non contenga la specificazione che il fatto altrui sia stato, in qualche modo, inequivocabilmente appreso o constatato da chi debba prestarlo (giuramento cosiddetto
"de scientia"), cosicché la solenne affermazione o negazione finirebbe con l'esprimere una mera valutazione personale”. 10 Cass. 7713/1990: “Poiché il giuramento, a norma dell'art. 238 cod. proc. civ. deve essere prestato ripetendo le parole della formula, è necessario, qualora si tratti di giuramento de scientia che la formula stessa sia redatta a pena di inammissibilità in modo che il giurante ripetendola affermi o neghi non già un fatto ma la conoscenza che egli ne abbia, perché soltanto questo costituisce l'oggetto del giuramento”. 11 Cass. 476/2009: “Il giuramento decisorio con formula "de veritate" può vertere non solo su fatti propri del giurante, ma anche su fatti altrui che siano comunque caduti sotto la diretta percezione di questi, a condizione che ciò risulti dalla formula del giuramento”.
Pag. 7 di 8 automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richiederebbe in ogni caso una valutazione delle circostanze così acquisite alla conoscenza del giudicante, al quale spetterebbero comunque tanto la qualificazione giuridica del rapporto, tanto la valutazione del significato da attribuire alla generica condotta di procacciamento di cui il giurante abbia eventualmente dato conferma12.
18. Ne consegue la conferma della gravata sentenza.
19. Le spese seguono la soccombenza e si 1iquidano come da dispositivo.
20. Stante l'esito dell'impugnazione, ricorrono (e se ne dà atto) le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 16.11.2023, avverso la sentenza del Tribunale
[...] di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 441/23, pubblicata in data 19.5.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del grado che liquida in tre mila euro oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 28/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 8187/2016 in mot.: “per costante giurisprudenza il nomen iuris adottato dalle parti all'atto della stipula di un contratto - per quanto possa essere valutato in sede di qualificazione della sua natura giuridica - non è vincolante per l'interprete (non essendo nella disponibilità delle parti medesime l'identificazione del negozio mediante l'attribuzione di un nomen iuris non corrispondente alla sua realtà effettuale), ma in tanto esso può avere un valore indiziario della volontà dei contraenti in quanto si riferisca ad un negozio tipico di cui evochi la disciplina legislativa, non anche quando ci si trovi innanzi a meri contratti atipici (come avvenuto nel caso di specie), proprio perchè essi - in quanto, appunto, atipici - non hanno un proprio nomen iuris nè un'autonoma disciplina legislativa”. Cass. 10835/2016 in mot.: “ll nomen iuris utilizzato dalle parti ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro non ha un rilievo assorbente, poichè deve tenersi conto, altresì, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c., comma 2), e, in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità delle prestazioni, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi”. 2 Cass. 3043/1977: “La stabilità dell'incarico, che caratterizza il contratto di agenzia, va intesa nel senso che l'incarico medesimo deve riferirsi non a singoli affari, ma a tutti gli affari che si appalesino possibili e convenienti per l'intera durata del rapporto, in una determinata zona e nell'ambito della attività imprenditoriale del preponente. Ne consegue che la lunga durata di un'attività di collaborazione commerciale non integra l'indicato requisito, ove i molteplici affari promossi nel corso del tempo, anziché ricollegarsi ad un unico originario accordo, trovino radice in accordi di volta in volta formatisi in occasione dei singoli affari. In tale situazione, la continuità della collaborazione non è riconducibile ad un rapporto d'agenzia, ed è compatibile con la diversa ipotesi del cosiddetto procacciamento d'affari, nel quale il procacciatore si limita ad agire quale mero veicolo per la trasmissione delle singole ordinazioni dei clienti, senza alcun preventivo obbligo per la ditta preponente di accettare tali proposte contrattuali”. 3 Cass. 3506/2012: “Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è ammissibile la produzione di nuovi documenti, se muniti di speciale efficacia dimostrativa e ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione, ma ciò non consente alla parte di introdurre in secondo grado nuove allegazioni di fatto, restandone altrimenti snaturato il giudizio di primo grado, che finirebbe con lo svolgersi sulla base di elementi parziali”. Cass. 23652/2016: “Nel rito del lavoro è inammissibile la produzione in appello di documenti di formazione antecedente il giudizio, genericamente indicati e sulla cui esibizione sia intervenuta una decadenza, né in tal caso può essere esercitato il potere officioso del giudice di ammissione di nuovi mezzi di prova, che opera sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi a seguito del contraddittorio delle stesse”. 4 Cass. 29006/2008: “Nel rito del lavoro, il giudice, ove si verta in situazione di "semiplena probatio", ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti, dovendo, quindi, motivare sulla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi là dove sollecitato dalla parte ad integrare la lacuna istruttoria”. Cass. 26597/2020: “Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria”. 5 Cass. 8838/1996: “Il divieto di prova testimoniale conseguente alla previsione, per un tipo di contratti, della forma scritta "ad probationem" determina l'inammissibilità della prova testimoniale che abbia ad oggetto, implicitamente od esplicitamente, l'esistenza del contratto …”. Conf. Cass. 17986/2014. 6 Cfr. Cass. 5165/2015: “Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 1742, secondo comma, cod. civ., come modificato dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, sicché è inammissibile la prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e quella per presunzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la prova del contratto di agenzia potesse ricavarsi dai documenti comprovanti l'effettuazione delle prestazioni riconducibili al rapporto)”. Anche Cass. 13822/2015 ha affermato che “non possono assumere valore probatorio ai fini indicati i documenti prodotti dalla parte, trattandosi non del contratto stipulato bensì di estratti provvigionali o fatture o meri elenchi clienti, da cui non possono trarsi elementi circa la conclusione di un contratto di agenzia”. 7 Cass. 785/1998: “In caso di successione "mortis causa" di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio si determina un frazionamento "pro quota" dell'originario debito del "de cuius" fra gli aventi causa, con la conseguenza che - al pari di quanto si verifica nelle obbligazioni solidali - il rapporto che ne 12 Cass. 39/2011: “È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticante all'accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito”.