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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/11/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 377/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 377/2025 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Rossi Marco Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale XVIII Dicembre b. 43, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pecorilli Controparte_1 C.F._2
IC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Bramante n. 28, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, deducendo che con sentenza n. 2132 del 2023 il Tribunale di Latina aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra lei e , disponendo l'affidamento condiviso dei Controparte_1 figli e , con collocazione prevalente presso il padre, così come concordato tra le Per_1 Per_2 parti, e con l'impegno della madre a corrispondere un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili per ciascun figlio. Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio: la figlia , divenuta Per_1 maggiorenne, aveva deciso di vivere stabilmente con la madre, trasferendosi definitivamente presso di lei e presentando domanda di cambio di residenza, mentre il figlio rimaneva Per_2
a vivere con il padre. frequentava il quinto anno dell'istituto tecnico commerciale e Per_1 programmava di iscriversi all'università dopo il diploma.
La ricorrente rappresentava che percepiva un reddito mensile di circa € 1.800,00 quale dipendente ASL, gravato da un finanziamento di € 500,00, e che era comproprietaria per la quota di 1/7 di un modesto appartamento in Sezze. Il resistente, invece, lavorava come autista presso E-
Work S.p.A., con stipendio di circa € 1.200,00, ed era proprietario esclusivo di due villette.
Per tali ragioni, la ricorrente concludeva chiedendo: “che voglia questo Tribunale, modificare la predetta sentenza di divorzio, disponendo la revoca dell'obbligo al pagamento dell'assegno di mantenimento a favore di nella misura prevista di € 250,00 mensili da parte della madre, Per_1 obbligandone alla corresponsione, nella stessa misura, il Sig. che, continuerebbe Controparte_1 in tal caso a percepire il mantenimento di nella misura concordata di € 250,00 Per_2 mensili, salva la possibilità per essi coniugi, di provvedere ognuno al mantenimento del figlio con esso convivente. Spese straordinarie da corrispondersi al 50% per ogni figlio”.
Si costituiva in giudizio , dichiarando di aderire alla domanda di modifica delle Controparte_1 condizioni di divorzio proposta dalla ricorrente. Precisava che la figlia , ormai Per_1 maggiorenne, affidata insieme al fratello ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente presso il padre, si era trasferita stabilmente nel mese di dicembre 2024 a casa della madre.
Alla luce di tali circostanze, il resistente chiedeva che fosse modificata la sentenza di divorzio n.
2132/2023, disponendo la corresponsione a carico della Sig.ra di un assegno di Parte_1 mantenimento per il figlio pari a € 250,00 mensili e, specularmente, a carico del Sig. Per_2
di un assegno di mantenimento per la figlia di pari importo, oppure che Controparte_1 Per_1
pagina 2 di 4 fosse stabilito che ciascun genitore provvedesse direttamente al mantenimento del figlio convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “che l'On.le Tribunale Civile di Latina adito Voglia modificare le condizioni previste nella sentenza di divorzio n.2132/2022 con la corresponsione a carico della Sig.ra di un assegno a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1 Per_2 pari ad € 250,00 mensili da corrispondersi ogni giorno 5 del mese al Sig. e la Controparte_1 corresponsione a carico del di un assegno di mantenimento per la figlia Controparte_1 Per_1 pari ad € 250,00 mensili da corrispondersi ogni giorno 5 del mese o disporre, visto l'uguale importo a titolo di mantenimento per il figli, che ogni genitore provveda al mantenimento del figlio convivente. Il tutto oltre il 50 % delle spese straordinarie per ogni figlio”.
Alla prima udienza di comparizione, le parti si accordavano nel senso di definire la controversia alle seguenti condizioni: “Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio con esso convivente (quindi la ricorrente per e il resistente per ), con revoca del Per_1 Per_2 mantenimento attualmente posto a carico della ricorrente dalla sentenza di divorzio. Le spese straordinarie per entrambi i figli, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Latina, continueranno ad essere ripartite al 50% tra entrambe le parti. Spese legali compensate tra le parti”.
Inoltre, a compensazione del fatto che, dal mese di gennaio 2025, la figlia si era trasferita Per_1 presso la madre senza che il padre avesse corrisposto alcun assegno di mantenimento in suo favore, mentre la ricorrente aveva continuato a versare € 250,00 mensili per il figlio , il Per_2 resistente si impegnava a riconoscere alla controparte la somma di € 100,00 mensili per dieci mesi.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo per consentire alle parti di depositare la sentenza di divorzio con attestazione di passaggio in giudicato;
infine, acquisita tale documentazione, la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 25.11.2025.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che nulla osti alla modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni concordate tra le parti a verbale d'udienza. Risulta, infatti, che con sentenza n. 2132/2023 pubblicata il 16.10.2023 e passata in giudicato, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
contestualmente, come da accordo delle parti, si disponeva che i figli, all'epoca minori di età, fossero affidati pagina 3 di 4 congiuntamente ai genitori e collocati presso il padre, con obbligo della di Parte_1 corrispondere un assegno di mantenimento pari a € 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Successivamente, è pacifico tra le parti che la figlia , divenuta maggiorenne, sia tornata a Per_1 vivere presso la residenza materna, mentre il figlio continua a convivere con il padre. Per_2
In tale contesto, nulla osta a che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio con esso convivente, anziché prevedere che ciascuno debba corrispondere un assegno all'altro, ferma restando la ripartizione al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del
Tribunale di Latina. Parimenti, risulta condivisibile quanto convenuto dalle parti circa l'obbligo del di corrispondere la somma di € 100,00 mensili per dieci mesi, sino alla concorrenza di CP_1
€ 1.000,00, a compensazione dei mesi in cui la figlia aveva già trasferito la propria Per_1 residenza presso la madre senza che il padre avesse versato alcun contributo al suo mantenimento, mentre la ricorrente continuava a corrispondere l'assegno per il figlio . Per_2
In definitiva, quindi, vanno modificate le condizioni di divorzio nel senso per cui è revocato l'obbligo di mantenimento posto dalla sentenza di divorzio a carico di Parte_1 prevedendosi che il corrisponda alla ricorrente € 100,00 mensili per dieci mesi sino alla CP_1 concorrenza di € 1.000,00, dopodiché ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio con esso convivente, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
modifica le condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, come stabilite dalla sentenza n. 2132/2023, nel senso concordato tra le parti a verbale d'udienza del
28.10.2025 e meglio esplicitato in parte motiva;
compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 28 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 377/2025 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Rossi Marco Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale XVIII Dicembre b. 43, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pecorilli Controparte_1 C.F._2
IC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Bramante n. 28, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, deducendo che con sentenza n. 2132 del 2023 il Tribunale di Latina aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra lei e , disponendo l'affidamento condiviso dei Controparte_1 figli e , con collocazione prevalente presso il padre, così come concordato tra le Per_1 Per_2 parti, e con l'impegno della madre a corrispondere un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili per ciascun figlio. Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio: la figlia , divenuta Per_1 maggiorenne, aveva deciso di vivere stabilmente con la madre, trasferendosi definitivamente presso di lei e presentando domanda di cambio di residenza, mentre il figlio rimaneva Per_2
a vivere con il padre. frequentava il quinto anno dell'istituto tecnico commerciale e Per_1 programmava di iscriversi all'università dopo il diploma.
La ricorrente rappresentava che percepiva un reddito mensile di circa € 1.800,00 quale dipendente ASL, gravato da un finanziamento di € 500,00, e che era comproprietaria per la quota di 1/7 di un modesto appartamento in Sezze. Il resistente, invece, lavorava come autista presso E-
Work S.p.A., con stipendio di circa € 1.200,00, ed era proprietario esclusivo di due villette.
Per tali ragioni, la ricorrente concludeva chiedendo: “che voglia questo Tribunale, modificare la predetta sentenza di divorzio, disponendo la revoca dell'obbligo al pagamento dell'assegno di mantenimento a favore di nella misura prevista di € 250,00 mensili da parte della madre, Per_1 obbligandone alla corresponsione, nella stessa misura, il Sig. che, continuerebbe Controparte_1 in tal caso a percepire il mantenimento di nella misura concordata di € 250,00 Per_2 mensili, salva la possibilità per essi coniugi, di provvedere ognuno al mantenimento del figlio con esso convivente. Spese straordinarie da corrispondersi al 50% per ogni figlio”.
Si costituiva in giudizio , dichiarando di aderire alla domanda di modifica delle Controparte_1 condizioni di divorzio proposta dalla ricorrente. Precisava che la figlia , ormai Per_1 maggiorenne, affidata insieme al fratello ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente presso il padre, si era trasferita stabilmente nel mese di dicembre 2024 a casa della madre.
Alla luce di tali circostanze, il resistente chiedeva che fosse modificata la sentenza di divorzio n.
2132/2023, disponendo la corresponsione a carico della Sig.ra di un assegno di Parte_1 mantenimento per il figlio pari a € 250,00 mensili e, specularmente, a carico del Sig. Per_2
di un assegno di mantenimento per la figlia di pari importo, oppure che Controparte_1 Per_1
pagina 2 di 4 fosse stabilito che ciascun genitore provvedesse direttamente al mantenimento del figlio convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “che l'On.le Tribunale Civile di Latina adito Voglia modificare le condizioni previste nella sentenza di divorzio n.2132/2022 con la corresponsione a carico della Sig.ra di un assegno a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1 Per_2 pari ad € 250,00 mensili da corrispondersi ogni giorno 5 del mese al Sig. e la Controparte_1 corresponsione a carico del di un assegno di mantenimento per la figlia Controparte_1 Per_1 pari ad € 250,00 mensili da corrispondersi ogni giorno 5 del mese o disporre, visto l'uguale importo a titolo di mantenimento per il figli, che ogni genitore provveda al mantenimento del figlio convivente. Il tutto oltre il 50 % delle spese straordinarie per ogni figlio”.
Alla prima udienza di comparizione, le parti si accordavano nel senso di definire la controversia alle seguenti condizioni: “Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio con esso convivente (quindi la ricorrente per e il resistente per ), con revoca del Per_1 Per_2 mantenimento attualmente posto a carico della ricorrente dalla sentenza di divorzio. Le spese straordinarie per entrambi i figli, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Latina, continueranno ad essere ripartite al 50% tra entrambe le parti. Spese legali compensate tra le parti”.
Inoltre, a compensazione del fatto che, dal mese di gennaio 2025, la figlia si era trasferita Per_1 presso la madre senza che il padre avesse corrisposto alcun assegno di mantenimento in suo favore, mentre la ricorrente aveva continuato a versare € 250,00 mensili per il figlio , il Per_2 resistente si impegnava a riconoscere alla controparte la somma di € 100,00 mensili per dieci mesi.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo per consentire alle parti di depositare la sentenza di divorzio con attestazione di passaggio in giudicato;
infine, acquisita tale documentazione, la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 25.11.2025.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che nulla osti alla modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni concordate tra le parti a verbale d'udienza. Risulta, infatti, che con sentenza n. 2132/2023 pubblicata il 16.10.2023 e passata in giudicato, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
contestualmente, come da accordo delle parti, si disponeva che i figli, all'epoca minori di età, fossero affidati pagina 3 di 4 congiuntamente ai genitori e collocati presso il padre, con obbligo della di Parte_1 corrispondere un assegno di mantenimento pari a € 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Successivamente, è pacifico tra le parti che la figlia , divenuta maggiorenne, sia tornata a Per_1 vivere presso la residenza materna, mentre il figlio continua a convivere con il padre. Per_2
In tale contesto, nulla osta a che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio con esso convivente, anziché prevedere che ciascuno debba corrispondere un assegno all'altro, ferma restando la ripartizione al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del
Tribunale di Latina. Parimenti, risulta condivisibile quanto convenuto dalle parti circa l'obbligo del di corrispondere la somma di € 100,00 mensili per dieci mesi, sino alla concorrenza di CP_1
€ 1.000,00, a compensazione dei mesi in cui la figlia aveva già trasferito la propria Per_1 residenza presso la madre senza che il padre avesse versato alcun contributo al suo mantenimento, mentre la ricorrente continuava a corrispondere l'assegno per il figlio . Per_2
In definitiva, quindi, vanno modificate le condizioni di divorzio nel senso per cui è revocato l'obbligo di mantenimento posto dalla sentenza di divorzio a carico di Parte_1 prevedendosi che il corrisponda alla ricorrente € 100,00 mensili per dieci mesi sino alla CP_1 concorrenza di € 1.000,00, dopodiché ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio con esso convivente, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
modifica le condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, come stabilite dalla sentenza n. 2132/2023, nel senso concordato tra le parti a verbale d'udienza del
28.10.2025 e meglio esplicitato in parte motiva;
compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 28 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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