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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 30/05/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 160/2025 promossa da: nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
e residente in [...]
17/c, rappresentata e difesa dall'Avv. FAION Sonia;
contro nato a [...] il [...] (C.F. CP_2
) e residente in [...]
17/c e domiciliato in Pordenone, Via Casarsa n. 7/b, rappresentato e difeso dall'Avv. DE STEFANO Elisa e dall'Avv. DE STEFANO Nicola;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente, come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate il
20/5/2025 e pertanto: “si precisano le conclusioni richiedendo che venga pronunciata sentenza non definitiva di separazione tra i coniugi”; per parte resistente, come da comparsa di costituzione e pertanto: “pronunciarsi la separazione personale dei coniugi (…)”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2025 ha chiesto la Controparte_1
pronuncia della separazione personale dal marito , con il CP_2
quale aveva contratto matrimonio con rito civile a Udine in data 1.9.2006.
Con la domanda la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione e l'adozione di provvedimenti di affidamento congiunto e collocamento prevalente presso di sé delle figlie, oltre che statuizioni di natura economica a proprio favore.
Il resistente, ritualmente costituito, concordando sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ha chiesto a sua volta la pronuncia della separazione, contestando invece la richiesta di addebito e proponendo una diversa regolamentazione dei rapporti con le figlie e soprattutto dei rapporti di natura economica.
All'udienza del 29.4.24 le parti sono state sentite congiuntamente dal Giudice
relatore, che ha effettuato un tentativo di conciliazione ed ha proposto una possibile ipotesi conciliativa, rinviando all'udienza del 20.5.25 per consentire ai coniugi di valutarne la praticabilità.
Con note scritte in sostituzione d'udienza le parti hanno dato atto di non aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, ribadendo le rispettive istanze e conclusioni.
Con ordinanza di data 22.5.25 sono stati assunti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., con i quali, dal momento che espressamente parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione e che parte resistente ha comunque concluso per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, la causa è stata trattenuta in decisione limitatamente alla domanda relativa allo stato, con riserva di riferire al collegio.
La domanda di separazione personale deve essere accolta. Risulta dimostrata e non contestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la cessazione dell'affectio coniugalis.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La causa deve proseguire per la decisione sulla richiesta di addebito e sulle altre questioni personali ed economiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1
; CP_2
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza di data 22/5/2025
- rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 27/5/25
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Dott.ssa Maria Paola Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 160/2025 promossa da: nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
e residente in [...]
17/c, rappresentata e difesa dall'Avv. FAION Sonia;
contro nato a [...] il [...] (C.F. CP_2
) e residente in [...]
17/c e domiciliato in Pordenone, Via Casarsa n. 7/b, rappresentato e difeso dall'Avv. DE STEFANO Elisa e dall'Avv. DE STEFANO Nicola;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente, come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate il
20/5/2025 e pertanto: “si precisano le conclusioni richiedendo che venga pronunciata sentenza non definitiva di separazione tra i coniugi”; per parte resistente, come da comparsa di costituzione e pertanto: “pronunciarsi la separazione personale dei coniugi (…)”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2025 ha chiesto la Controparte_1
pronuncia della separazione personale dal marito , con il CP_2
quale aveva contratto matrimonio con rito civile a Udine in data 1.9.2006.
Con la domanda la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione e l'adozione di provvedimenti di affidamento congiunto e collocamento prevalente presso di sé delle figlie, oltre che statuizioni di natura economica a proprio favore.
Il resistente, ritualmente costituito, concordando sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ha chiesto a sua volta la pronuncia della separazione, contestando invece la richiesta di addebito e proponendo una diversa regolamentazione dei rapporti con le figlie e soprattutto dei rapporti di natura economica.
All'udienza del 29.4.24 le parti sono state sentite congiuntamente dal Giudice
relatore, che ha effettuato un tentativo di conciliazione ed ha proposto una possibile ipotesi conciliativa, rinviando all'udienza del 20.5.25 per consentire ai coniugi di valutarne la praticabilità.
Con note scritte in sostituzione d'udienza le parti hanno dato atto di non aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, ribadendo le rispettive istanze e conclusioni.
Con ordinanza di data 22.5.25 sono stati assunti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., con i quali, dal momento che espressamente parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione e che parte resistente ha comunque concluso per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, la causa è stata trattenuta in decisione limitatamente alla domanda relativa allo stato, con riserva di riferire al collegio.
La domanda di separazione personale deve essere accolta. Risulta dimostrata e non contestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la cessazione dell'affectio coniugalis.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La causa deve proseguire per la decisione sulla richiesta di addebito e sulle altre questioni personali ed economiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1
; CP_2
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza di data 22/5/2025
- rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 27/5/25
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Dott.ssa Maria Paola Costa