Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1112/2024
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Presidente Dott. Giovanni PICCIAU
Consigliere rel. Dott.ssa Susanna MANTOVANI
Consigliere Dott. Giovanni CASELLA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 866/24, est. Dott.ssa Eleonora De Carlo, posta in decisione all'udienza collegiale del 30/1/25 e promossa
DA
C.F. 1 ), rappresentata e difesa Parte 1 (c.f. nel presente giudizio dall'Avv. Mirko Foti e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Annalisa Buccino ed elettivamente domiciliata, presso lo studio dello stesso in Milano (MI), Viale Enrico Martini, 9 giusta delega in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. P.IVA 1 in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega in calce alla memoria di costituzione di secondo grado, dagli Avv.ti Giorgio Treglia e
Claudia Ganazzoli, tutti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Piazza San Babila 4A
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
"Affinché Codesta Ill.ma Corte di Appello, voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, cosi provvedere:
e, per l'effetto,
P.IVA 1 ), in persona dell'amministratore pro 2) condanni il Controparte 1 (CF tempore, con sede legale in Milano, al pagamento di una indennità risarcitoria CP 1 compresa tra le 6 e le 36 me nto della retribuzione globale di fatto percepita nella misura di € 684,09 (€ 631,47(6,51*97 ore) *13/12) in misura non inferiore alle 6 mensilità, tenuto conto dell'anzianità di servizio, per un totale di € 4.104,54, dedotto quanto percepito a seguito della sentenza di primo grado, con rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole maturazioni fino all'effettivo saldo, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, per tutti i motivi dedotti in narrativa.
3) Sempre nel merito, stante l'interesse della ricorrente all'accertamento del maggior inquadramento contrattuale A3 ed accertata l'eliminazione del servizio di portineria, accerti e dichiari il diritto della ricorrente, ex art. 120 CCNL di settore, a percepire un preavviso di 12 mesi sulla paga prevista per il livello A3, e dunque pari ad € 1.200,04 *12 mesi riproporzionato al 49% di part-time e dedotto il percepito lavorato € 6.769,79 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, o anche nel caso in cui
-
venga accertata la risoluzione del rapporto di lavoro non motivata dall'eliminazione del servizio di portineria, accerti e dichiari il diritto della ricorrente, ex art. 119 CCNL di settore, a percepire un preavviso di 45 giorni sulla paga prevista per il livello A3, e dunque pari ad € 1.200,04 / 26*45 gg riproporzionato al 49% di part-time e dedotto il percepito lavorato € 731,01 o quella diversa somma
-
ritenuta di giustizia per tutti i motivi dedotti in narrativa.
4) il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre spese generali di studio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Ad istruttoria:
-si richiede di ammettere prova per interrogatorio formale della resistente e per testi su tutte le circostanze indicate in narrativa da 1 a 14 precedute da "vero che" spuntate eventuali espressioni valutative nonché prova contraria sui capitoli di controparte, con gli stessi testi di controparte.
-Si indicano a testi i seguenti signori:
1) CP 2 2) Controparte 3 3) CP 4 4) CP 5 5) Controparte_6 Controparte_7 tutti residenti in 6) CP 1 Milano
7) CP 8 via Gioberti, 11 Sesto San Giovanni "
,
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
"In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto dalla Sig.ra Parte 1 per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
In via principale nel merito, rigettare il ricorso in appello avversario perché infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza impugnata e in ogni caso rigettare integralmente le pretese avanzate dalla Sig.ra Parte 1 poiché del tutto infondate in fatto e in diritto nonché sfornite di prova.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.
In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie in quanto genericamente riproposte e in ogni caso irrilevanti ai fini della decisione. Se del caso e senza inversione dell'onere probatorio che non compete al CP 1 si chiede di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova avversari ammessi, nonché si chiede di essere ammessi a prova diretta per testi sulle circostanze di cui alla parte in fatto della presente memoria difensiva ai punti 2, 3, 5, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 26, da intendersi qui integralmente trascritte e precedute dalla locuzione "Vero che".
Si indicano a testi i Sig.ri: Testimone 1 Testimone 2 e Tes 3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 866/24, pronunciando sul ricorso presentato da assunta Parte 1 -
a termine dal in data 3/11/16 come addetta alle Controparte_1 pulizie, categoria B5 del CCNL Proprietari di fabbricati, a tempo indeterminato dall'1/1/17 con le medesime mansioni ed inquadramento ed orario part-time al 55% (dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 12.30 ed il venerdì dalle 8.00 alle 12.00) e licenziata il 31/10/21 nel rispetto del periodo di preavviso - attesa la rinuncia formulata nel corso del giudizio alla domanda relativa al pagamento del c.d.
Bonus Renzi: 1) dichiarava estinto il rapporto di lavoro tra le parti;
2) condannava il CP 1 resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di
€ 2.736,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, a titolo di indennità non soggetta a contribuzione previdenziale (4 mensilità * € 684.09); 3) rigettava nel resto il ricorso;
4) dichiarava compensate per due terzi le spese di lite, condannando parte resistente al pagamento del residuo, liquidato nella misura complessiva di € 800,00, oltre a spese generali 15% e accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, ove pagato.
Con riferimento alla domanda relativa alle pretese differenze retributive per il livello A3 del CCNL del settore (capo n. 3), in applicazione del principio della ragione più liquida affermava che il modus operandi seguito dalla ricorrente che aveva calcolato la retribuzione sul presupposto di un rapporto di lavoro full time con successivo abbattimento del risultato per riproporzionare quest'ultimo ad un rapporto di lavoro part time al 55% - era errato, in quanto, "come dedotto
-
correttamente da parte resistente, in ipotesi di inquadramento nel livello superiore l'orario full time sarebbe stato di 45 ore settimanali e non solamente di 40 come nel livello inferiore. Pertanto, la retribuzione dovuta per coloro che hanno il livello superiore andava rapportata non ad un rapporto di lavoro part time al 55%, ma ad un part time di una percentuale inferiore, circostanza non considerata da parte ricorrente. Ebbene, rimodulando il conteggio del totale dovuto per il rapporto di lavoro full time, rispetto ad una prestazione di minor misura percentuale che rappresenti le ore lavorate da Parte 1 , emerge che quest'ultima ha già effettivamente percepito importi superiori. Dall'assenza di differenze retributive deriva l'assorbimento di ogni questione sull'accertamento del diritto all'inquadramento superiore in sé".
Con riferimento alla domanda relativa all'impugnazione del licenziamento (capo n. 4), osservava che la lettera del 12/10/21, come eccepito dalla lavoratrice, era del tutto priva di motivazione per cui il recesso era illegittimo.
Affermava che non era però condivisibile l'assunto attoreo là dove concludeva per la inefficacia del licenziamento de quo con conseguente diritto di percepire la retribuzione sino al ripristino del rapporto: "Infatti, con riguardo alla tutela applicabile, deve aversi riguardo alla domanda proposta da parte ricorrente al n. 3 delle conclusioni relative al licenziamento. Si tratta della domanda di condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria tra le 6 e le 36 mensilità. Tale pretesa deve essere accolta solo parzialmente. Infatti, preliminarmente occorre dare atto che, alla fattispecie oggetto di causa si applicano le previsioni di cui al decreto n. 23/15 cd. Jobs Act, in considerazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro in data 3.11.2016, ossia successivamente all'entrata in vigore della richiamata disciplina.
In diritto, deve essere richiamato il disposto dell'art. 4 rubricato "Vizi formali e procedurali”, secondo cui "1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”.
Occorre tenere, però, conto del disposto dell'articolo 9 del citato Jobs Act, in quanto il
Controparte_1 non ha dipendenti. Tale norma rubricata "Piccole imprese e organizzazioni di tendenza", stabilisce che "1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità. (...)".
Da ultimo (capo n. 5), osservava che la infondatezza della domanda di reintegrazione assorbiva l'eccezione di improcedibilità del ricorso per non essere stato proposto secondo il rito Fornero: " Dalla lettura del ricorso deve escludersi che parte ricorrente abbia invocato la tutela reintegratoria prevista dallo Stat. Lav. Infatti, a pag. 9 del ricorso, il primo e fondato motivo di impugnazione del licenziamento è la carenza di motivazione, da cui parte ricorrente desumeva l'inefficacia del licenziamento....
Peraltro, se la domanda di parte ricorrente di reintegrazione nel posto di lavoro fosse stata proposta ex art. 18, c. 4, Stat. Lav., non avrebbe avuto comunque chance di accoglimento sia per la carenza del necessario requisito dimensionale, che per la già motivata necessità di applicazione del
Jobs Act, stante il momento di instaurazione del rapporto di lavoro oggetto di causa".
Parte_1 ha proposto appello, affidandosi a due ordini di censure.
Con il primo motivo (pag. 6 e seg.) impugna la sentenza n. 866/24 del Tribunale di Milano in punto applicazione della tutela indennitaria ex art. 4 del
D.L.vo n. 23/15.
Ricorda che "nel ricorso introduttivo, veniva specificato che il licenziamento risultava anzitutto errato dal punto di vista formale, poiché totalmente generico e dunque illegittimo, tale da comportare le conseguenze di cui alla Cass. 1236/84 citata, ossia la reintegra nel posto di lavoro.
Veniva però precisato come alla ricorrente erano tanto sconosciuti i motivi del licenziamento, se derivanti da giusta causa o da giustificato motivo oggettivo, che la propria difesa entrava nel merito dell'infondatezza sia della giusta causa che del giustificato motivo oggettivo, a riprova dell'infondatezza in senso sostanziale del licenziamento.
L'assoluta assenza di motivazione del licenziamento, fermo restando l'illegittimità per vizi formali, avrebbe dovuto condurre il giudice a dichiararne in primis l'infondatezza per ragioni sostanziali in quanto risultavano assenti gli estremi del licenziamento per gmo, gms e g.c. e avrebbe dovuto comportare tuttavia le conseguenze della più ampia tutela ex art. 3 comma 1 D.lgs. 23/2015 per due ordini di motivi.....
In virtù della formulazione dell'art. 4 D.Lgs. 23/2015, il recesso in esame dovrebbe ritenersi radicalmente inefficace per omessa motivazione e non per mera violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2 comma 2 L. 604/1966 (ossia "la specificazione dei motivi che lo hanno determinato"), giacché la violazione di tale requisito si rinviene nella carenza di specificità dei motivi, ma non nella diversa fattispecie di sua assenza.
L'assenza dei motivi ha comportato, in radice, l'impossibilità della prova, sia della sussistenza, sia dell'insussistenza degli estremi e ciò equivale, a tutti gli effetti, alla "insussistenza del fatto materiale contestato" prevista dal D.lgs 23/2015 art. 3 comma 2 (analogamente in relazione al licenziamento disciplinare si vedano Corte d'Appello di Milano sentenza n. 448/2022 pubbl. il
17/05/2022 e Corte appello Milano sez. lav., 29/11/2019, n.1494)...." Evidenzia, inoltre, che “anche considerando il dettame di cui all'art. 9 del decreto citato, che dimezza di fatto il risarcimento e prevede che lo stesso non può comunque superare il limite di sei mensilità, si evidenzia che il risarcimento cui è stata condannata la convenuta, pari a 4 mensilità, è stato calcolato su uno scarto tra 2 e 12 mensilità (previste dall'art. 4) ridotte alla metà, rispetto all'applicabile scarto tra le 6 e le 36 mensilità (previste dall'art. 3 invocato) sempre ridotto alla metà.
Con la conseguenza che, tenendo conto dei 4 anni e 11 mesi di anzianità, anche questi ultimi da conteggiare ex art. 8 D.LGS. 23/2015, la convenuta doveva essere condannata quantomeno a 6 mensilità: se ex art. 3 D.LGS. 23/2015 per 4 anni di anzianità l'indennità prevista era pari a 12 mensilità (2 mensilità per ogni anno di anzianità con un minimo di 6), dimezzando tale indennità, la ricorrente avrebbe dovuto percepire la metà di 12, e quindi 6 mensilità...." Con il secondo motivo (pag. 9 e seg.) impugna la sentenza n. 866/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha affermato che la inesistenza delle differenze retributive per il superiore inquadramento comportava l'assorbimento della domanda sull'accertamento del diritto all'inquadramento superiore in sé per violazione dell'art. 112 c.p.c.
Sostiene che “se è anche vero che l'assenza di differenze retributive avrebbe fatto venir meno, e quindi rigettato, la domanda inerente la somma di € 4.412,77 a titolo di differenze retributive da superiore inquadramento, è anche vero che la ricorrente aveva interesse al riconoscimento del maggior livello contrattuale non solo per le richieste differenze retributive, ma anche per l'altrettanto richiesta domanda inerente il preavviso di licenziamento.
Infatti, come indicato nel CCNL prodotto già in prima fase:
L'art. 120 prevede, per i profili professionali A): "Art. 120 Preavviso in caso di eliminazione del servizio di portineria 1. In caso di eliminazione del servizio di portierato, il datore di lavoro è tenuto, nei confronti del portiere con profili professionali A1), A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8) e A9), a dare un preavviso di mesi 12 (sostitutivo del preavviso di cui al precedente art. 119), da comunicarsi per iscritto”.
l'art. 119 prevede, sempre per i Portieri con profili professionali A): “Art. 119 Preavviso (..)
1. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro ed i portieri con profilo professionale di cui alla lettera A), dell'art. 18 con funzioni prevalenti o sussidiarie di portiere sono tenuti, salvo che nel caso di risoluzione in tronco per giusta causa, a dare un preavviso, da comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure:
- lavoratori che usufruiscono dell'alloggio di servizio: tre mesi;
- lavoratori che non usufruiscono dell'alloggio di servizio: 45 giorni di calendario".
Proprio con specifico riferimento agli articoli 120 e 119 CCNL di settore sopra richiamati, era stato richiesto l'accertamento del maggior inquadramento contrattuale, non limitato, quindi, alle sole differenze retributive.
Ed infatti, le conclusioni del ricorso sul punto erano specifiche, così come riprese nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in primo grado:
"5) Sempre nel merito, in subordine al punto 1. e al punto 2., anche nel caso in cui il licenziamento venga dichiarato legittimo e venga accertata l'eliminazione del servizio di portineria e di pulizia, accerti e dichiari il diritto della ricorrente, ex art. 120 CCNL di settore, a percepire un preavviso di
12 mesi sulla paga prevista per il livello A3, e dunque pari ad € 1.200,04 *12 mesi = € 14.114,04 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, o anche nel caso in cui il licenziamento venga dichiarato legittimo e venga accertata la risoluzione del rapporto di lavoro non motivata dall'eliminazione del servizio di portineria, accerti e dichiari il diritto della ricorrente, ex art. 119 CCNL di settore, a percepire un preavviso di 45 giorni sulla paga prevista per il livello A3, e dunque pari ad € 1.200,04
/ 26*45 gg= € 1.790,55 o quella diversa somma ritenuta di giustizia per tutti i motivi dedotti in narrativa."
Insiste, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Il Controparte_1 resiste in giudizio.
Preliminarmente eccepisce la violazione dell'art. 434 c.p.c., evidenziando che il gravame consiste "in una riproposizione - salvo quanto si dirà infra - delle argomentazioni contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, come tale, inammissibile"; nonché la violazione dell'art. 345 c.p.c.: "Quanto al licenziamento, sembra essere
"sopravvissuta" indenne la sola domanda di cui al punto 1) del foglio di p.c. del giudizio di primo grado. Quanto alle conseguenze, in caso di accoglimento della stessa, controparte "rivede" (per usare un eufemismo) la conclusione di cui al punto 3 del foglio di p.c., eliminando sia il riferimento alla retribuzione ricalcolata sulla base del preteso superiore inquadramento, sia eliminando il riferimento al minimo di 14 mensilità, oggi sostituite da 6 mensilità.
Quanto al preteso superiore inquadramento "Anzitutto, come sopra visto, viene meno il riferimento alla retribuzione di riferimento ricalcolata sulla base del preteso superiore inquadramento, e, per il resto, controparte così conclude "stante l'interesse della ricorrente all'accertamento del maggior inquadramento contrattuale A3 ed accertata l'eliminazione del servizio di portineria [...]". Vengono meno, in sintesi, le domande di cui al punto a) e b) del foglio di p.c. ed ora si parla genericamente di "interesse all'accertamento" del superiore inquadramento, al limitato fine del preavviso di recesso.
Al proposito si rammenta che quanto al preavviso, nel primo grado, controparte aveva specificamente limitato tale domanda solo in caso di rigetto delle domande relative all'illegittimità del licenziamento ovvero nel caso in cui il licenziamento fosse stato dichiarato legittimo
(testualmente "in subordine al punto 1. e al punto 2., anche nel caso in cui il licenziamento venga dichiarato legittimo".
Ora, invece, parrebbe trattarsi di una conclusione "in ogni caso", assolutamente difforme e diversa da quella svolta nel giudizio di primo grado, fermo restando la mancata riproposizione della domanda di cui al punto a) del foglio di p.c. del giudizio di primo grado (ovvero: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento al livello A3 CCNL Proprietari di fabbricati, nel periodo dal 3.11.2016 al 31.10.2021, o quella diversa data o livello che sarà ritenuta di giustizia, per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto). La domanda di condanna di cui al punto 3 del presente giudizio, in conclusione, è difforme (quanto ai presupposti) rispetto a quella proposta nel giudizio di primo grado, oltre che essere carente della necessaria e indefettibile domanda di accertamento che la dovrebbe sorreggere. Per intenderci, le differenze sul preavviso esistono nella misura in cui è chiesto l'accertamento del superiore inquadramento a decorrere da una determinata data (ovvero la domanda di cui al punto a) del foglio di p.c.). eppure, come sopra visto, controparte non ha riproposto come era suo preciso onere fare la domanda di-
-
accertamento del superiore inquadramento.
Infine, e come se ciò non fosse sufficiente, controparte ha ritenuto di mutare anche i "numeri".
Nel primo grado erano domandati i seguenti importi: - € 1.200,04 *12 mesi = € 14.114,04 oppure €
1.200,04/26*45 gg= € 1.790,55 Ora sono chiesti i seguenti importi: - € 1.200,04 *12 mesi riproporzionato al 49% di part-time e dedotto il percepito lavorato = € 6.769,79, oppure €
-
1.200,04/26*45 gg riproporzionato al 49% di part-time e dedotto il percepito lavorato = € 731,01 Dunque, € 14.114,04 del primo grado contro i € 6.769,79 odierni, e in subordine € 1.790,55 del primo grado contro i € 731,01.
Si impone, infine, un'ultima considerazione processuale in ordine alla riproposizione, nelle sole conclusioni, delle istanze istruttorie di controparte.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio non è stata spesa una parola in ordine alla rilevanza dell'eventuale esame dei testimoni e - conseguentemente - non è stata in alcun modo censurata la decisione del giudice di primo grado di decidere la causa sulla base della sola documentazione versata in atti. Eppure, nelle proprie conclusioni, controparte ripropone le istanze istruttorie del primo grado.
Ebbene, non v'è chi non veda l'inammissibilità della riproposizione di tali istanze..... "nel giudizio di appello la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare con motivo di gravame - le ragioni per
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le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo" (fra le moltissime Cass. 26 gennaio 2006, n. 1691; Cass. 22 luglio 2005, n. 15393, Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 18.02.2009 n° 3895, Cassazione civile, sez. II, 31/05/2011, n. 12036, Cass. 28 dicembre 2023, n. 36149; Cass. 30 novembre 2023, n. 33451; Cass. 23 ottobre 2023, n. 29308,
Cassazione civile sez. I, 16/05/2024, (ud. 08/03/2024, dep. 16/05/2024), n.13592)."
Replica poi puntualmente alle singole doglianze, difendendo la sentenza di primo grado.
In relazione al primo motivo, osserva che correttamente il giudice a quo ha applicato la tutela prevista dall'art. 4 del D.L.vo n. 23/15 e che nessuna censura può essere mossa alla decisione sulla entità della indennità risarcitoria, posto che
"Tenuto conto del tenore di cui all'art. 9 del citato decreto, pacificamente applicabile al caso di specie, è esclusa la reintegrazione e in ogni caso l'indennità massima liquidabile (a prescindere dalla norma di riferimento) non può superare le 6 mensilità. Quindi, sia che si applichi l'art. 4, sia che si applichi l'art. 3, l'indennità massima non può comunque essere superiore a 6 mensilità..... "
In relazione al secondo motivo, dopo aver richiamato i rilievi processuali svolti preliminarmente, ribadisce la difesa articolata nella memoria ex art. 416 c.p.c. sulla carenza di allegazione e prova ai sensi dell'art. 2097 c.c.
All'udienza del 30/1/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Violazione dell'art. 434 c.p.c.
L'eccezione è infondata, poiché dal ricorso in appello si evincono chiaramente sia le censure mosse alla sentenza impugnata, sia le parti di cui viene chiesta la riforma, come peraltro dimostrato dalle repliche formulate ex adverso. Parte 1E la riproposizione da parte di della difesa svolta nel giudizio di primo grado non determina, di per sé, l'inammissibilità del gravame, che soddisfa i requisiti di legge anche alla luce della nuova formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. Invero, ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto;
il legislatore ha solo statuito che "i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente". Ne discende, quindi, che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno ancora oggi interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (Cass. Sez. Unite 27199/17; Cass. n. 13535/18; Cass. n.
24262/20; Cass. n. 20066/21).
*Violazione dell'art. 345 c.p.c.
Pure detta eccezione va disattesa.
Parte 1 non ha riproposto le domande formulate al punto 2 (tutela ex art. 18, 4^ comma della legge n. 300/70) ed al punto n. 4 (tutela ex lege n.
604/66) di cui al foglio di pc del 6/11/23, da intendersi pertanto come rinunciate, insistendo invece nella domanda di illegittimità del licenziamento con applicazione dell'art. 3,1^ comma del D.L.vo n. 23/15 (punto n. 2 del ricorso in appello), seppur indicando quale limite per la indennità risarcitoria le 6 mensilità (al posto delle 14); e nella domanda di indennità sostitutiva del preavviso correlata al superiore livello, di cui chiede comunque l'accertamento ("stante l'interesse della ricorrente all'accertamento del maggior inquadramento contrattuale A3") in base a quanto statuito dall'art. 120 o in via gradata dall'art. 119 del CCNL applicato.
In ordine al quantum, il Collegio osserva che il differente calcolo della somma rivendicata in questa sede non incide sul piano della ammissibilità della domanda, essendo rimasti invariati i presupposti di fatto e di diritto ed avendo la attuale appellante chiesto in ogni caso il pagamento della diversa somma 66
ritenuta di giustizia per tutti i motivi dedotti in narrativa" con rifermento ad entrambe le pretese devolute a questa Corte territoriale.
Infine, la causa risulta matura per la decisione senza necessità di alcuna istruttoria, per cui è assorbita la questione sulla ammissibilità (o meno) delle istanze avanzate dall'attuale appellante.
*Licenziamento (I motivo)
La questione devoluta alla Corte territoriale attiene unicamente alla disciplina applicabile.
Il Tribunale di Milano ha ricondotto la fattispecie in esame all'art. 4 del D.L.vo n. 23/15 - essendo il rapporto de quo sorto il 3/11/16 - che opera in caso di "violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2 della legge n. 604/66", determinando la indennità risarcitoria ex art. 9 del citato decreto nella misura di 4 mensilità, tenuto conto dei requisiti dimensionali del CP 1 resistente. La Corte non ritiene corretta la decisione del giudice a quo.
Premesso che la motivazione, necessaria, deve essere contestuale alla comunicazione del licenziamento, è evidente che un recesso senza motivazione o con una motivazione del tutto generica pregiudica indubbiamente le esigenze difensive del lavoratore, perché non gli consente di apprezzare, in qualche modo, il fatto che ha indotto controparte a cessare il rapporto. In questa ipotesi non può ravvisarsi una violazione di natura formale che comporta la tutela di cui all'art. 4 D.L.vo n. 23/15, perché la carenza (o la assoluta genericità) della motivazione equivale a un licenziamento ingiustificato.
Essendo la lettera datata 12/10/21 priva di alcun supporto motivazionale, non è dato sapere se il licenziamento intimato è sorretto da una giusta causa, da un giustificato motivo soggettivo o da un giustificato motivo oggettivo.
Questa Corte territoriale, seppur con riferimento alla diversa ipotesi di contestazione disciplinare, ha già affermato che "L'assenza dei motivi ha comportato, in radice, l'impossibilità della prova, sia della sussistenza, sia dell'insussistenza degli estremi e ciò equivale, a tutti gli effetti, alla "insussistenza del fatto materiale contestato" prevista dal D.lgs
23/2015 art. 3 comma 2" (CA MI n. 448/22; CA MI n. 1494/19).
L'art. 3,2^ comma non è però applicabile nel caso concreto in forza del disposto dell'art. 9 del D.L.vo n. 23/15, secondo cui "Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo
3, comma 1, dall'articolo 4, comma".
Il rimedio che l'ordinamento offre non può pertanto che essere quello dettato dall'art. 3,1^ comma, come richiesto dall'attuale appellante, in quanto, ai sensi dell'art. 9, 1^ comma citato, la reintegra non può essere disposta nel caso di imprese di piccole dimensioni.
In riforma sul punto della sentenza n. 866/24 del Tribunale di Milano, deve essere rideterminata la indennità risarcitoria, che, tenuto conto dei criteri di cui alla sentenza n. 194/18 Corte Costituzionale tra cui l'anzianità di servizio e le modalità del recesso (ad nutum) - appare congrua nella misura massima di 6 mensilità di retribuzione.
*Inquadramento superiore e preavviso (II motivo)
Parte 1 laha chiesto (punto 5 conclusioni ex art. 414 c.p.c.) erogazione del preavviso rapportato alla retribuzione del superiore inquadramento invocato “in subordine al punto 1. e al punto 2., anche nel caso in cui il licenziamento venga dichiarato legittimo e venga accertata l'eliminazione del servizio di portineria e di pulizia” ovvero in via gradata alla domanda principale relativa alla nullità e/o inefficacia del licenziamento con conseguente ripristino/reintegrazione del rapporto di lavoro.
Non è perciò persuasiva la tesi difensiva dell'attuale appellato là dove asserisce che "le pretese differenze sul preavviso sono state richieste in via di estremo subordine rispetto all'accertamento della illegittimità del licenziamento, ovvero nel caso in cui il licenziamento fosse stato dichiarato legittimo", dato che il maggior importo a titolo di indennità sostituiva del preavviso è stato rivendicato anche nel caso di accertata illegittimità del licenziamento sanzionato con la sola tutela risarcitoria.
Ciò chiarito, il rilievo dell'attuale appellante è condivisibile.
Pur essendo per un orario settimanale di 22 ore quale era quello osservato da
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Parte 1 la retribuzione lorda mensile del livello A3 inferiore
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rispetto a quella del livello B5 (da ultimo € 588.01 rispetto ad € 613,98, cfr. pag. 12 e seg. memoria ex art. 416 c.p.c.), la durata del preavviso da rispettare per il dipendente inquadrato in A3 è notevolmente superiore rispetto a quella prevista per il dipendente inquadrato in B5 (invero, anche considerando l'art. 119, sono previsti 45 gg. a fronte di due settimane).
Il riconoscimento dell'inquadramento superiore comporterebbe a favore dell'attuale appellante un importo più elevato a titolo di preavviso diversamente disciplinato dal CCNL applicato diversamente a seconda delle eliminazione del servizio di portierato (art. 120) e dell'uso O meno dell'alloggio (art. 119) - per cui detta domanda non può ritenersi assorbita dalla accertata inesistenza di differenze retributive connesse al livello A3, in cui rientrano i "
Pt 2 che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio".
La domanda è però infondata. Le mansioni riconducibili al livello superiore sono essenzialmente quelle di vigilanza e custodia dell'immobile, che non caratterizzano invece l'inquadramento B5 assegnato alla attuale appellante ("Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia"). Il fatto che quanto meno dal 21/5/18 sia stato
― a Parte_1 conferito pure l'incarico di monitorare e/o autorizzare le entrate e le uscite dal emerge per tabulas (doc. 4 ricorrente) dall'atto di nomina alla CP 1 custodia dei locali della predetta da parte del datore di lavoro (mentre nulla si ricava in tal senso dal mansionario allegato alla lettera di assunzione, doc. n. 3 ricorrente).
Peraltro, come giustamente eccepito da parte appellata, né il citato riscontro documentale, né la prova testimoniale offerta (in particolare capp. 5 e 7 ultima parte del ricorso ex art. 414 c.p.c.) permettono di verificare, attese le generiche allegazioni, la entità e la frequenza con cui la citata lavoratrice si è occupata delle mansioni c.d. caratterizzanti il livello preteso e pertanto di verificarne la prevalenza rispetto a quelle rientranti nel livello riconosciuto.
La decisione sul punto va dunque confermata, assorbita ogni altra questione.
Le spese del doppio grado - liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/22 in base al valore della controversia (€ 5.201- € 26.000) ed all'assenza di istruttoria vengono in parte compensate per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 866/24 del Tribunale di Milano, ridetermina la indennità risarcitoria in 6 mensilità di retribuzione.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Liquida le spese del primo grado in € 2.400.00 e del secondo grado in €
2.000,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, che pone a carico dell'attuale appellato nella misura del 50% da distrarre a favore del procuratore antistatario, compensa nel resto.
Milano, 30/1/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau