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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 14.1.2025:
Visto il provvedimento del 25.3.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 7314/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
RI TO
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
RI TO, ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7314/2023 R.G.A.C.
Tra
, elettivamente domiciliata in Palermo, via Parte_1
Vincenzo Spinelli n. 26 presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Apolloni che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
Attrice
E con sede in Palermo via Volturno n. 2, in persona del CP_1
suo Direttore Generale Avv. giusta delega di Controparte_2
funzione ed attribuzione di poteri di cui alla procura speciale notarile n. 10874 di repertorio, n. 7215 di raccolta del 24.09.2018, agli atti del notaio , confermati giusta deliberazione Persona_1
dell'Amministratore Unico n. 156 del 3/12/2020, elettivamente domiciliata in Palermo, via Libertà 171, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Immordino, che la rappresenta e difende giusta procura
2 speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato;
Convenuta
OGGETTO: Domanda di risarcimento danni.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr.
69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna ex artt. CP_1
3 Allegava l'attrice che il sinistro si era verificato a causa di un tombino non messo in sicurezza e non visibile in quanto ricoperto da giornali ed altro materiale.
Ritualmente costituita in giudizio eccepiva CP_1
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle pretese attoree.
Allegava la società convenuta che la responsabilità del lamentato sinistro era da ricondurre unicamente al (ente Controparte_3
proprietario e custode delle infrastrutture del Servizio Idrico
Integrato, nonché delle strade pubbliche ove insistono indicando, al contempo, nell' unicamente il soggetto gestore del CP_1
Servizio Idrico Integrato nella Città di Palermo ed in altri Comuni del medesimo ambito territoriale provinciale, con obblighi esclusivamente di manutenzione di natura contrattuale).
All'udienza del 22.2.2024 il procuratore dell'attrice dichiarava di aderire all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevato all' ed entrambi i procuratori chiedevano un rinvio per la CP_1
decisione della causa.
Così succintamente compendiati i fatti di causa e le difese svolte dalle parti, preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di chiamata in causa dall'attrice. CP_1
Ed invero, il difetto di legittimazione passiva sussiste quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l'azione può essere
4 esercitata e attiene pertanto alla verifica, secondo la prospettazione attorea e assumendo come veri i fatti esposti dall'attore, della regolarità formale del contraddittorio, mentre l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia e il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal
Giudice.
Soltanto ove risulti, dalla stessa prospettazione della parte che agisce, che l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto rispettivamente avente diritto o tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva o passiva.
Le difese della società convenuta sono incentrate sulla negazione della titolarità dell'obbligo giuridico alla cui inosservanza l'attrice ascrive causalmente la verificazione dei danni lamentati ed investono conseguentemente l'identificabilità o meno nella convenuta medesima del soggetto tenuto alla prestazione risarcitoria domandata dall'attrice.
Tanto chiarito, in punto di diritto la vicenda dedotta in giudizio va ricondotta nell'ambito della previsione di cui all'art. 2051 c.c., che pone a carico del custode della cosa fonte del danno una responsabilità di carattere oggettivo, che prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita dal custode.
5 Nel caso di specie, appare di palmare evidenza la totale estraneità della convenuta ai rapporti di responsabilità CP_1
extracontrattuale intercorrenti tra il custode della rete stradale e l'utente della strada (odierna attrice): deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_1
Il rigetto per mancanza di prova derivante dall'applicazione delle regole di giudizio richiamate è cosa diversa dall'accertamento nel merito dell'infondatezza della domanda, con la conseguenza che appaiono sussistere giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo 14.1.2025
Il Got
RI TO
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2043 e 2051 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro avvenuto il 10.3.2022 alle ore 21,00 circa in via dell'Orsa Minore a Palermo.