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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4264/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari, pendente
TRA
, rappresentati e difesi Parte_1 dall'avv. Manuela Zanin, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Irace, come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
, qualeprocuratrice di , rappresentata e CP_2 Controparte_3 difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, come da procura in atti;
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
9/1/2025, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...] facevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 375/2020 loro Parte_1 notificato in data 25.07.2020 e 02.09.2020, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 143.979,37 esponendo che essi opponenti oltre ad essere terzi fideiussori erano rispettivamente amministratore Unico e socio della EQ NE s.r.l, fallita poi nel luglio 2018 e che avevano stipulato contratto di garanzia con la GA. (società garanzia Controparte_4
Fidi), la quale aveva la finalità di garantire, per la percentuale pari all'80%, sia il mutuo chirografario che l'esposizione di conto corrente, per cui l'80% Cont delle somme richieste in monitorio erano state corrisposte dalla società i
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 sud alla banca opposta nel settembre 2018. Deducevano quindi l'insussistenza del credito, anche per insufficienza probatoria della documentazione prodotta in copia monitorio, tra cui estratti di conto (c.d. saldaconti) relativi ai conti correnti dedotti e documentazione attinente la comunicata revoca, però, esclusivamente all'obbligato principale. Non essendo detta documentazione idonea a fondare il credito nei confronti dell'obbligata principale, tano più non era idonea nei confronti dei fideiussori, che non hanno contezza di ogni singola operazione a credito ovvero a debito di quel conto corrente. Inoltre, considerata la natura di fideiussione c.d. “a prima richiesta” essi opponenti si trovavano ad essere obbligati a corrispondere immediatamente l'intero, sconoscendo le ragioni, i tempi, e l'entità dell'obbligazione garantita. Per tali motivi chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio la Controparte_6
deduceva di essere creditrice nei confronti della fallita EQ
[...]
NE srl della complessiva somma di euro 150.160,03 oltre interessi convenzionali o legali maturati e maturandi, di cui euro 91.079,37 per residuo mutuo chirografario n. 34/1018669 intestato alla società ed euro 59.080,93 per saldo del conto corrente n.163/1147967. Aggiungeva che a garanzia della esposizione debitoria dal predetto rapporto di conto corrente avevano sottoscritto contratti autonomi di garanzia i due opponenti entro il limite di €
52.800,00 da imputare al saldo di conto corrente suindicato. Inoltre, sempre gli opponenti avevano prestavano, nel corpo del contratto di mutuo chirografario n. 34/1018669, un'ulteriore garanzia per il pagamento del predetto mutuo, sottoscrivendo anche - per avallo - il titolo cambiario rilasciato in garanzia. Pertanto, entrambi i erano debitori della Parte_1 della complessiva somma di € 143.879,37 oltre Controparte_1 interessi convenzionali e/o legali maturati e maturandi, entro il limite di euro
52.800,00 relativamente al debito da conto corrente e per euro 91.079,37 relativamente al residuo debito da mutuo garantito. Argomentava che eventuali anticipazioni da parte di non precludevano in alcun modo CP_7 le azioni che la è tenuta a porre in essere a garanzia del garante esterno CP_1 fino alla surroga dello stesso. Riguardo alla valenza probatoria della documentazione negoziale e contabile relativa al rapporto di conto corrente e al finanziamento, rilevava la genericità del disconoscimento della documentazione prodotta in copia e la completezza sia degli estratti conto certificati a prova del credito, del titolo cambiario, dei contratti autonomi di garanzia sottoscritti dagli opponenti, delle missive di costituzione in mora.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 In corso di causa, stante la cessione del credito, si costituiva ex art. 111 cpc la quale cessionaria del credito azionato, acquistato Controparte_3 in data 7/12/2020 dalla , tra vari crediti individuabili Controparte_1 in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, giusta cessione pubblicata in GU, Parte Seconda, n. 146 del 15.12.2020. Aggiungeva che in data 17.12.2020 la aveva conferito procura alla Controparte_3 [...]
per la gestione e il recupero dei crediti e diritti collegati, come da CP_2 documentazione prodotta in atti.
Per questi motivi
richiamava, confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate dalla opposta.
Il giudice, concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di euro 91.079,37 , fatta esperire la mediazione obbligatoria, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettata la richiesta di ordine di esibizione della documentazione relativa ai rapporti con la , fissava l'udienza di CP_7 discussione, all'esito della quale la causa veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Riguardo alla dedotta carenza della documentazione contabile idonea a provare il saldo finale debitorio del rapporto di conto corrente a favore della banca, risultano essere stati prodotti con le memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c., tutti gli estratti conto relativi al conto corrente, dall'inizio del rapporto alla fine.
Peraltro gli opponenti non hanno proposto un'azione di accertamento del saldo reale del rapporto di conto corrente, sul presupposto della contabilizzazione da parte della banca di poste passive in assenza di clausole contrattuali o da clausole contrattuali nulle perché indeterminate nel contenuto o violative di norme inderogabili. Anzi, essi hanno dedotto di essere tenuti, quali fideiussori a prima richiesta e garanti autonomi della società obbligata principale, di cui essi erano soci ed amministratori, al pagamento di quanto risultasse dalla contabilità bancaria.
Se la banca opposta ha adempiuto all'onere della prova dei fatti costitutivi del credito azionato, gli opponenti non hanno provato di aver pagato quanto dovuto dall'obbligata principale fallita, sia in base al saldo finale del rapporto di conto corrente, sia in base al finanziamento garantito da cambiale. Contr Riguardo al contratto di garanzia asseritamente stipulato con la
[...]
(società garanzia Fidi) per la percentuale pari all'80% del CP_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 credito concesso dalla banca opposta, gli opponenti nulla hanno provato;
in particolare non hanno prodotto il contratto di garanzia, non hanno provato Cont eventuali anticipazioni corrisposte dalla società alla banca opposta CP_4 nel settembre 2018. In ogni caso eventuali anticipazioni da parte di CP_7 non precludevano in alcun modo le azioni che la banca era doverosamente tenuta a porre in essere a garanzia del garante esterno e fino alla surroga dello stesso.
Se la banca opposta ha ricevuto effettivamente dalla il CP_7 pagamento dell'80% del credito azionato, in ogni caso se ne potrà tenere conto in sede di esecuzione della presente pronuncia.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra gli opponenti e la banca opposta e vanno liquidate come da dispositivo in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie ridotte del
50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio nel rapporto con l'interventrice volontaria, atteso che la stessa non era stata citata in giudizio dagli opponenti ed è intervenuta per propria libera scelta a sostegno delle pretese della cedente opposta, che ha continuato a coltivare la propria originaria pretesa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna in solido gli opponenti al pagamento in favore della opposta delle spese di giudizio che liquida in euro 7.051,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
3) Compensa le spese di giudizio tra opponenti e interventrice.
Così deciso in data 11/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4264/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari, pendente
TRA
, rappresentati e difesi Parte_1 dall'avv. Manuela Zanin, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Irace, come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
, qualeprocuratrice di , rappresentata e CP_2 Controparte_3 difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, come da procura in atti;
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
9/1/2025, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...] facevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 375/2020 loro Parte_1 notificato in data 25.07.2020 e 02.09.2020, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 143.979,37 esponendo che essi opponenti oltre ad essere terzi fideiussori erano rispettivamente amministratore Unico e socio della EQ NE s.r.l, fallita poi nel luglio 2018 e che avevano stipulato contratto di garanzia con la GA. (società garanzia Controparte_4
Fidi), la quale aveva la finalità di garantire, per la percentuale pari all'80%, sia il mutuo chirografario che l'esposizione di conto corrente, per cui l'80% Cont delle somme richieste in monitorio erano state corrisposte dalla società i
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 sud alla banca opposta nel settembre 2018. Deducevano quindi l'insussistenza del credito, anche per insufficienza probatoria della documentazione prodotta in copia monitorio, tra cui estratti di conto (c.d. saldaconti) relativi ai conti correnti dedotti e documentazione attinente la comunicata revoca, però, esclusivamente all'obbligato principale. Non essendo detta documentazione idonea a fondare il credito nei confronti dell'obbligata principale, tano più non era idonea nei confronti dei fideiussori, che non hanno contezza di ogni singola operazione a credito ovvero a debito di quel conto corrente. Inoltre, considerata la natura di fideiussione c.d. “a prima richiesta” essi opponenti si trovavano ad essere obbligati a corrispondere immediatamente l'intero, sconoscendo le ragioni, i tempi, e l'entità dell'obbligazione garantita. Per tali motivi chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio la Controparte_6
deduceva di essere creditrice nei confronti della fallita EQ
[...]
NE srl della complessiva somma di euro 150.160,03 oltre interessi convenzionali o legali maturati e maturandi, di cui euro 91.079,37 per residuo mutuo chirografario n. 34/1018669 intestato alla società ed euro 59.080,93 per saldo del conto corrente n.163/1147967. Aggiungeva che a garanzia della esposizione debitoria dal predetto rapporto di conto corrente avevano sottoscritto contratti autonomi di garanzia i due opponenti entro il limite di €
52.800,00 da imputare al saldo di conto corrente suindicato. Inoltre, sempre gli opponenti avevano prestavano, nel corpo del contratto di mutuo chirografario n. 34/1018669, un'ulteriore garanzia per il pagamento del predetto mutuo, sottoscrivendo anche - per avallo - il titolo cambiario rilasciato in garanzia. Pertanto, entrambi i erano debitori della Parte_1 della complessiva somma di € 143.879,37 oltre Controparte_1 interessi convenzionali e/o legali maturati e maturandi, entro il limite di euro
52.800,00 relativamente al debito da conto corrente e per euro 91.079,37 relativamente al residuo debito da mutuo garantito. Argomentava che eventuali anticipazioni da parte di non precludevano in alcun modo CP_7 le azioni che la è tenuta a porre in essere a garanzia del garante esterno CP_1 fino alla surroga dello stesso. Riguardo alla valenza probatoria della documentazione negoziale e contabile relativa al rapporto di conto corrente e al finanziamento, rilevava la genericità del disconoscimento della documentazione prodotta in copia e la completezza sia degli estratti conto certificati a prova del credito, del titolo cambiario, dei contratti autonomi di garanzia sottoscritti dagli opponenti, delle missive di costituzione in mora.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 In corso di causa, stante la cessione del credito, si costituiva ex art. 111 cpc la quale cessionaria del credito azionato, acquistato Controparte_3 in data 7/12/2020 dalla , tra vari crediti individuabili Controparte_1 in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, giusta cessione pubblicata in GU, Parte Seconda, n. 146 del 15.12.2020. Aggiungeva che in data 17.12.2020 la aveva conferito procura alla Controparte_3 [...]
per la gestione e il recupero dei crediti e diritti collegati, come da CP_2 documentazione prodotta in atti.
Per questi motivi
richiamava, confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate dalla opposta.
Il giudice, concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di euro 91.079,37 , fatta esperire la mediazione obbligatoria, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettata la richiesta di ordine di esibizione della documentazione relativa ai rapporti con la , fissava l'udienza di CP_7 discussione, all'esito della quale la causa veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Riguardo alla dedotta carenza della documentazione contabile idonea a provare il saldo finale debitorio del rapporto di conto corrente a favore della banca, risultano essere stati prodotti con le memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c., tutti gli estratti conto relativi al conto corrente, dall'inizio del rapporto alla fine.
Peraltro gli opponenti non hanno proposto un'azione di accertamento del saldo reale del rapporto di conto corrente, sul presupposto della contabilizzazione da parte della banca di poste passive in assenza di clausole contrattuali o da clausole contrattuali nulle perché indeterminate nel contenuto o violative di norme inderogabili. Anzi, essi hanno dedotto di essere tenuti, quali fideiussori a prima richiesta e garanti autonomi della società obbligata principale, di cui essi erano soci ed amministratori, al pagamento di quanto risultasse dalla contabilità bancaria.
Se la banca opposta ha adempiuto all'onere della prova dei fatti costitutivi del credito azionato, gli opponenti non hanno provato di aver pagato quanto dovuto dall'obbligata principale fallita, sia in base al saldo finale del rapporto di conto corrente, sia in base al finanziamento garantito da cambiale. Contr Riguardo al contratto di garanzia asseritamente stipulato con la
[...]
(società garanzia Fidi) per la percentuale pari all'80% del CP_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 credito concesso dalla banca opposta, gli opponenti nulla hanno provato;
in particolare non hanno prodotto il contratto di garanzia, non hanno provato Cont eventuali anticipazioni corrisposte dalla società alla banca opposta CP_4 nel settembre 2018. In ogni caso eventuali anticipazioni da parte di CP_7 non precludevano in alcun modo le azioni che la banca era doverosamente tenuta a porre in essere a garanzia del garante esterno e fino alla surroga dello stesso.
Se la banca opposta ha ricevuto effettivamente dalla il CP_7 pagamento dell'80% del credito azionato, in ogni caso se ne potrà tenere conto in sede di esecuzione della presente pronuncia.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra gli opponenti e la banca opposta e vanno liquidate come da dispositivo in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie ridotte del
50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio nel rapporto con l'interventrice volontaria, atteso che la stessa non era stata citata in giudizio dagli opponenti ed è intervenuta per propria libera scelta a sostegno delle pretese della cedente opposta, che ha continuato a coltivare la propria originaria pretesa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna in solido gli opponenti al pagamento in favore della opposta delle spese di giudizio che liquida in euro 7.051,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
3) Compensa le spese di giudizio tra opponenti e interventrice.
Così deciso in data 11/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4