Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/01/2026, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01573/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15602/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15602 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Rossetti, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1) il decreto del Ministro dell’Interno (firmato per il Ministro dal Sottosegretario di Stato) prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato alla ricorrente a mezzo raccomandata atti giudiziari (-OMISSIS-) il -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione di cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente, in data -OMISSIS-; 2) ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e, comunque, connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026, il dott. ZI CI e udito per le parti un difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - La ricorrente, cittadina marocchina residente in Italia da oltre 10 anni, titolare di una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, chiedeva la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera f), legge 05.02.1992 n. 91.
Con il decreto del Ministro dell’Interno (firmato, per il Ministro, dal Sottosegretario di Stato) prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato alla ricorrente a mezzo raccomandata atti giudiziari (-OMISSIS-) il -OMISSIS-, era rigettata la domanda di concessione di cittadinanza italiana, presentata dalla ricorrente, sul presupposto che i precedenti penali dell’ex-coniuge della ricorrente, sarebbero ostativi, quand’anche la medesima si fosse separata dal coniuge, con sentenza del Tribunale -OMISSIS- n. -OMISSIS- pubbl. il -OMISSIS-, vivesse separata di fatto sin dal 2016 ed avesse ottenuto lo scioglimento del matrimonio, con sentenza del Tribunale di prima istanza -OMISSIS- in data -OMISSIS- (n. 93, trascritta nei registri del matrimonio del Comune -OMISSIS-, al n. -OMISSIS-).
La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 21.11.2022 e depositato il 13.12.2022, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: illegittimità del provvedimento impugnato per carente, omessa e contraddittoria motivazione; errata interpretazione della legge n. 91/1992; eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza e difetto di istruttoria e motivazione; violazione della disciplina dettata dalla citata legge.
Il Ministero intimato si costituisce per resistere in giudizio. Deposita idonea documentazione.
Nell’udienza straordinaria, tenutasi in modalità telematica, il 23 gennaio 2026, per lo smaltimento dell’arretrato, la causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso è fondato.
III - Deve premettersi che, come riconosciuto da costante e copiosa giurisprudenza, l’Amministrazione deputata a esaminare una domanda di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992 n. 91, è titolare dell’ampio potere discrezionale di valutare che l’interesse del richiedente a entrare a far parte stabilmente e a pieno titolo della comunità nazionale, assumendo l’insieme delle posizioni giuridiche attive e passive che sono compendiate nello status di cittadino, non sia confliggente, anzi si compenetri e immedesimi, con quello dello Stato a non avere quale suo componente elettivo un soggetto che non condivida i valori che costituiscono il tessuto ideale dell’aggregato consociativo che forma uno degli elementi costitutivi dell’entità statuale, ovvero il popolo dei cittadini (cfr.: Cons. Stato III, 30.10.2025 n. 8464).
È, infatti, evidente che tra i requisiti costitutivi dello Stato-comunità vi è quello dell’omogeneità dei fini che perseguono i suoi componenti, ovvero del quadro di valori da realizzare nella quotidianità del vivere comune e la cui prefigurazione programmatica si rinviene nella Carta costituzionale, non potendo ammettersi al suo interno elementi che, ponendosi su una linea di contrapposizione o comunque di non adesione a quei valori, minaccino la solidità e la coesione della societas dei cittadini e, nel lungo periodo, la sua stessa esistenza.
Va, tuttavia, rilevato che, nell’ambito della complessiva valutazione spettante all’Amministrazione in ordine alla meritevolezza dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, tra gli indici sintomatici del grado di inserimento del richiedente nel tessuto sociale ed economico della comunità ospitante (quali possono evincersi dalla durata della sua permanenza legittima sul relativo territorio, dall’attività lavorativa svolta, dalla stabilità dei suoi rapporti familiari e sociali) e quelli espressivi, per contro, della sua non integrale accettazione dei valori e delle regole sulle quali si fonda la comunità nazionale non è dato instaurare – come invece traspare dal contenuto motivazionale del provvedimento impugnato – una netta separazione o contrapposizione, quasi che i primi attengano al solo piano dei presupposti dell’istanza e non siano suscettibili di interferire con quello della sua intrinseca meritevolezza; ciò in quanto anche un fatto astrattamente indicativo della mancata accettazione di quei valori e di quelle regole, se analizzato nel contesto di una più ampia disamina della personalità e della condotta di vita dello straniero, è suscettibile di perdere o, comunque, vedere attenuata la sua potenziale rilevanza ostativa alla concessione del beneficio in parola.
IV - Svolte le opportune premesse all’analisi della vicenda in esame, deve osservarsi che, laddove - come nel caso di specie - il fatto suscettibile di rilevare ai fini ostativi non è ascrivibile all’istante bensì ad altra persona (precisamente al suo ex-coniuge), resta precluso all’Amministrazione di assumere quel fatto a fattore ostativo all’accoglimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, in assenza di ulteriori analisi e valutazione, stante peraltro la vigenza del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.).
Se è vero che sussiste un orientamento giurisprudenziale, a mente del quale l’Amministrazione, nel valutare la meritevolezza della concessione di cittadinanza, può tener conto anche dei pregiudizi a carico di componenti del nucleo familiare nel quale l’istante è inserito (cfr.: T.a.r. Lazio Roma n. 66/2020), è altresì vero che per tali casi deve essere valutato (e provato) lo scarso inserimento dell’intero nucleo familiare nel contesto sociale, tale da far ritenere la mancata integrazione nella comunità nazionale.
L’Amministrazione intimata, nel provvedimento impugnato, non spiega adeguatamente in che modo la situazione dell’ex-coniuge della ricorrente possa costituire motivo ostativo.
Deve, in conclusione, rilevarsi che il provvedimento di diniego qui impugnato, nell’attribuire a condanne penali subite da soggetti terzi il valore di elemento indicativo di un atteggiamento della ricorrente straniera proclive a non prestare osservanza alle regole rispondenti al patrimonio valoriale della comunità nazionale, in mancanza di ogni valutazione in ordine, da un lato, alla personalità della responsabilità penale e all’effettiva commissione di reati, dall’altro, alla loro rilevanza ostativa sia dal punto di vista della loro qualificazione penalistica che per le loro implicazioni negative di ordine extra-penale, in un’ottica di carattere complessivo estesa alla condotta di vita tenuta dalla straniera medesima, nel corso della sua prolungata permanenza sul territorio nazionale, non è sorretto da un compendio istruttorio e motivazionale adeguato, né immune dai vizi lamentati dalla ricorrente, i quali non possono che condurre al suo annullamento, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
V – In conclusione, il ricorso è accolto. Le spese del giudizio, data la particolarità del caso, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da Motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in via telematica il giorno 23 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
ZI CI, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZI CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.