Articolo 1956 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1955Articolo 1957
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9 ottobre 2010
Art. 1956. Modalita' per il soddisfacimento degli obblighi di servizio militare 1. L'obbligo del servizio militare si soddisfa parte sotto le armi, mediante la leva e il servizio in caso di richiamo alle armi, e salvi i casi di dispensa dal compiere la ferma o le esenzioni dai richiami, e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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