Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 2015/24
IL GIUDICE ONORARIO FRANCESCO DONNALOIA del Tribunale di Taranto I sezione ha emesso la seguente
SENTENZA
Vertente tra
C.F. e P. IVA difesa dall'avv. Alessandro Lupo Parte_1 P.IVA_1
CONTRO
, C.F. , in persona del suo amministratore Controparte_1 P.IVA_2
e legale rappresentante pro-tempore, convenuto, difeso dall'Avv. Antonio Mele
Conclusione delle parti: come da verbale che qui si abbia integralmente trascritto.
Fatto e diritto
La con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace, ha impugnato le Parte_1
delibere adottate dall'assemblea del condominio di via Leonida n°115 di nella riunione del CP_1
20.10.2021 riguardanti il consuntivo 2020, il preventivo 2021, il giudizio contro il precedente amministratore sig. , la istituzione di un fondo cassa e la nomina dell'amministratore. CP_2
Il giudizio al giudice di pace si è concluso con la declaratoria di incompetenza per valore, come eccepita dal . CP_1
Con atto di citazione, ha riassunto il giudizio innanzi a questo tribunale. CP_3
Nella citazione l'attore premette quanto segue.
Con
“La e il sig. erano comproprietari per la quota del 50% ciascuno dell'immobile Controparte_4
di cui al civico n. 113 di in . In seguito, in data 21.06.2021 con atto rogato dal CP_1 CP_1
Con Notaio , il sig. ha venduto la propria quota alla . Per_1 CP_4
Con Pertanto, da tale data il sig. ha perso la qualità di condomino e la è proprietaria Controparte_4
Con esclusiva dell'immobile di cui al civico n. 113 di Inoltre la si è impegnata a tenere CP_1
indenne il sig. da tutte le spese condominiali. Controparte_4
Il medesimo immobile è situato al piano terra della relativa palazzina di Via Leonida n. 115 CP_1
con accesso esclusivo e diretto dalla pubblica Via di cui al civico n. 113.
Con Premesso, inoltre, che la ha ricevuto in data 11.10.2021 una PEC inviata da
[...]
con l'avviso di convocazione per l'assemblea ordinaria del Parte_2
20.10.2021 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
1) Rendiconto 2020 e relativo stato di riparto determinazioni in merito;
2) Previsione di spesa dell'anno in corso e determinazione delle quote: delibera conseguenziale;
3) Giudizio da promuovere nei confronti del precedente amministratore sig. , per CP_2
appropriazione indebita dei compensi riferiti al proprio periodo di gestione: determinazioni da parte dell'assemblea;
4) Istituzione fondo cassa per evitare i distacchi delle forniture a causa delle morosità oggetto di recupero credito: delibera conseguenziale;
5) Scadenza mandato Amministratore: dimissioni/conferma/nomina del nuovo professionista e determinazione del suo compenso;
6) Varie ed eventuali: verifica delle condizioni dei pilastri nella parte presente al piano terra - segnalazione relativa all'insalubrità del cortile di proprietà dell' . CP_5
Con In seguito, il 24.10.2021 la ha ricevuto una comunicazione a mezzo PEC inviata da con il verbale dell'assemblea del Parte_2
20.10.2021.
Con carattere assorbente, l'attore impugna e contesta tale convocazione dell'assemblea, poiché viziata, in quanto è stata convocata da un soggetto, che non è mai stato nominato regolarmente dall'assemblea, con la carica di amministratore del condominio. In particolare ( CP_6 dell'amministratore ) sia per tutti i motivi Parte_2
di cui al presente atto sia perché i 453 millesimi, come risulta dal verbale, non sono sufficienti per deliberare la nomina dell'amministratore. Infatti, per la nomina dell'amministratore sono necessari almeno 500 millesimi (art.1136 c.c.).
Ritiene inoltre errati i criteri di ripartizione delle spese portate all'ordine del giorno della predetta assemblea.
Sul punto si rileva che l'art. 1136 c.c. prevede che l'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio(3).
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122 bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore.
Da quanto precede appare evidente che nella fattispecie in esame la nomina dell'amministratore era viziata ab origine in quanto mancante del quorum richiesto dalla citata norma e di conseguenza anche tutte le deliberazioni assunte nella predetta assemblea.
Gli altri motivi di doglianza sono assorbiti.
Conseguentemente, nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
in persona del suo amministratore pro tempore così provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda;
2) per l'effetto dichiara nulla la delibera del condominio del 20.10.2021e le successive deliberazioni assunte dall'assemblea del dalla Controparte_7
data di nomina in poi del nuovo amministratore Parte_2
;
[...]
3) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese in favore dell'attore che liquida in € 2500 per compensi, 264 per esborsi, oltre iva cap e rimb. forf.15%;
Così deciso in
Taranto, 28-3-25 IL Got FRANCESCO DONNALOIA