Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 6513
CASS
Sentenza 3 marzo 2023

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È contrario a buona fede il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso, il giudice dell'esecuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 6513
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6513
Data del deposito : 3 marzo 2023

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