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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/09/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZAEX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 238/2025, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2043 c.c.
TRA
(avv. Luca Landi, giusta procura in atti) Parte_1
parte attrice
E
(contumace) Controparte_1
parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 5/6/2025, che richiamano quelle già
formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto ritualmente depositato e notificato, parte attrice conveniva in giudizio per il risarcimento dei danni patiti a causa dell'aggressione posta in essere Controparte_2
nei suoi confronti da quest'ultimo. Deduceva, in particolare, che il 20/8/2021, “mentre si trovava
a prendere un caffè in Grottaminarda (Av) presso il “ROXI BAR” in via Valle 101, veniva avvicinato
dal sig. ET ON, il quale quest'ultimo provvedeva a minacciarlo Controparte_2
di morte alla presenza del titolare dell'attività e di una signora (di cui non è nota l'identità);
giustappunto il alias TO, proferiva le seguenti espressioni vessatorie: “ Controparte_2
ancor nun te bastat l mazzat ca e pigliat, tim fa ancor più male”. Dopo le minacce impaurito il
ricorrente si alzava e andava via dal bar. Tuttavia, vale la pena ricordare che pochi giorni prima, e
precisamente il pomeriggio del giorno 16 agosto 2021, il sig. eniva brutalmente aggredito in Pt_1
p. 1/3 casa propria da due amici del sig. ovverosia dal sig. e la Controparte_2 Persona_1
moglie ” (ricorso introduttivo, pag. 2). Rappresentava, altresì, che “a seguito Persona_2
delle minacce proferite dal il sig. per il timore che venisse aggredito - CP_2 Parte_1
come in effetti poi si è verificato con l'episodio delittuoso del 16 agosto 2021 – lo stesso non ha potuto
lavorare per oltre due mesi presso la ” (ricorso introduttivo, pag. 3). Parte Parte_2
convenuta non si costituiva in giudizio nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo.
2. Ciò premesso, la vicenda si inquadra nell'ambito del paradigma normativo dell'art. 2043 c.c., pertanto, era onere della parte istante fornire prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria di tipo extracontrattuale azionata. Si osserva, infatti, che lo schema della responsabilità extracontrattuale comporta ricadute anche sulla distribuzione dell'onere della prova, con la conseguenza che – ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno extracontrattuale – incombe sull'istante l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi tipici della fattispecie di responsabilità, ossia il fatto illecito costituito da una condotta antigiuridica, l'evento dannoso, vale a dire il danno ingiusto rappresentato dalla lesione della situazione sostanziale protetta di cui è titolare, il nesso di causalità tra illegittimità della condotta e danno (anche sotto il profilo della quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili), nonché l'elemento soggettivo, nel senso che la condotta posta in essere deve essere imputabile a titolo di dolo o colpa. In tal senso, con riferimento al principio del riparto dell'onere della prova in caso di azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale, è pacificamente acquisito in giurisprudenza che, quando si agisce per ottenere un risarcimento a seguito di un evento dannoso imputabile alla condotta dolosa o colposa di un autore, “spetta all'asserito danneggiato allegare e provare i fatti costitutivi
dell'illecito aquilano di cui all'art. 2043 c.c. e, cioè, il fatto che consta della condotta umana, dolosa o
colposa ( o della relazione di fatto o di diritto con una cosa o una persona in ragione della quale gli è
imputato un evento, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva tipizzate dal c.c.), il danno ingiusto e, cioè,
l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento
giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, cd. causalità
materiale, nonché allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in
forma specifica o per equivalente, i cd. danni-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il fatto e le
p. 2/3 predette conseguenze, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano
conseguenza diretta ed immediata del fatto” (Tribunale Napoli, sez. V, sent. nr. 10697/2024).
3. Applicando tali principi alla fattispecie, si rileva che parte attrice non ha adempiuto il proprio onere probatorio, atteso che non ha fornito prova oggettiva dei fatti costitutivi della pretesa azionata. La domanda, infatti, si fonda solo ed esclusivamente su allegazioni e dichiarazioni dell'attore, dunque, di provenienza unilaterale, allegazioni e dichiarazioni di cui non vi è alcun riscontro oggettivo di prova. L'istante non ha allegato elementi documentali comprovanti, in modo oggettivo, la verificazione dei fatti e dei danni così come descritta in ricorso, né tantomeno ha articolato richieste di prove orali, nonostante per sua stessa ammissione alcuni soggetti avrebbero assistito alle aggressioni (tale e “il titolare Persona_3 dell'attività”), come indicato in ricorso. In definitiva, la pretesa è priva di riscontri oggettivi di prova ed è infondata.
4. Tutto ciò premesso, la domanda è rigettata.
5. Nulla sulle spese di lite, atteso che parte convenuta non si è costituita in giudizio, dunque, non ha sostenuto spese al cui rimborso ha diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite.
Benevento, 1° settembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3