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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/06/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 26 giugno 2025 innanzi alla Corte d'Appello di Messina,
Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa MA LU LA Consigliere rel. nel giudizio iscritto al n. 179/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), in proprio e n.q. di Parte_1 CodiceFiscale_1 procuratore generale di , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, e , elettiv.te domiciliato in Via
[...] Controparte_5 Controparte_6
G. Medici 8, Milazzo (ME), presso lo studio dell'Avv. Antonia La Cava che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), Controparte_7 CodiceFiscale_2 Controparte_8
(c.f. ) e (c.f. CodiceFiscale_3 Controparte_9 C.F._4
), n.q. si eredi di (c.f. , tutti
[...] Persona_1 CodiceFiscale_5 elettiv.te domiciliati in Via T. Cannizzaro 155, Messina, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Rizzo che li rappresenta e difende per procura in atti, appellati, appellanti in via incidentale,
e nei confronti di
, (c.f. ) e CP_10 CP_11 CodiceFiscale_6 CP_12
(c.f. );
[...] CodiceFiscale_7 avente ad oggetto: usucapione - art. 1159 bis c.c. (appello avverso la sentenza n. 94/22 R.S. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto);
1 sono presenti l'Avv. Arena, per delega dell'Avv. La Cava, e l'Avv. Rizzo, i quali insistono nelle rispettive domande e difese e discutono oralmente la causa.
All'esito della discussione orale, la Corte pronuncia
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 18 febbraio 2023 Parte_1
, in proprio e n.q. di procuratore generale di ,
[...] CP_1 CP_2
, e , ha Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 proposto appello avverso la sentenza n. 984/22 R.S. con la quale il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto aveva accolto la domanda proposta da ER
e dichiarato l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà in capo a
[...] parte attrice dei beni identificati in Catasto Terreni del Comune di Malfa al fg. 10 partt. 470, 472, 473 e 474, condannando l'odierno appellante al pagamento, a favore dell'attore, delle spese processuali, ivi comprese le spese di c.t.u.
L'appellante, dopo avere premesso che la sentenza impugnata era stata emessa a definizione di due giudizi riuniti (R.G. nn. 20021/07 e 20189/07), con il primo motivo di appello ha eccepito la nullità del giudizio di primo grado per violazione del principio del giusto processo per avere il Tribunale disposto la riunione di due procedimenti in stati diversi, procedendo poi all'assunzione di una prova orale mai ammessa.
Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di gravame il ha dedotto CP_2
l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione posta dal giudice di prime cure a fondamento della sua decisione, senza valutare correttamente l'attendibilità e l'inattendibilità di alcuni testimoni escussi;
con il quinto motivo di appello, in particolare, il ha evidenziato la genuinità delle dichiarazioni rese dal teste CP_2
Con il sesto motivo l'appellante ha eccepito l'irrilevanza, ai fini della Tes_1 decisione, del contratto di luce stipulato da e non da Parte_2 ER
. Con il settimo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata
[...] nella parte in cui il giudice aveva erroneamente interpretato le risultanze della c.t.u. espletata;
con l'ottavo motivo ha lamentato la mancata escussione del CP_2
2 teste e con il nono ha censurato la regolamentazione delle spese operata CP_11 dal primo giudice.
, e , tutti n.q. di Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 eredi di , costituendosi, hanno contestato la fondatezza delle Persona_1 censure svolte dall'appellante chiedendo il rigetto del gravame. Hanno poi proposto appello in via incidentale chiedendo accertarsi l'inesistenza della procura alle liti asseritamente rilasciata al da CP_2 CP_1 CP_2
, e , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 avendo l'appellante allegato in primo grado solo una procura generale a vendere immobili ma non ad agire o resistere in giudizio. Con il secondo motivo di appello incidentale i hanno chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado ER con la quale era stata accolta la domanda di usucapione speciale, venisse accertata la sussistenza dei presupposti anche per la declaratoria della usucapione ordinaria.
L'efficacia esecutiva della sentenza veniva sospesa;
la causa, assunta in decisione, veniva poi rimessa sul ruolo avendo il Collegio rilevato un difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stati convenuti in giudizio , CP_13
e comproprietari dell'immobile oggetto di causa. CP_2 CP_14
Con ordinanza dell'8 ottobre 2024 la Corte, considerato che, come chiarito dalla S.C., nel caso in cui l'attore in usucapione citi tutti i comproprietari, rimanendo vittorioso in primo grado, e sia proposta tempestiva impugnazione della sentenza da alcuno dei convenuti soccombenti nei confronti soltanto del medesimo attore, il giudice d'appello deve disporre, a pena di nullità,
l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'articolo 331 del cpc, con riguardo ai litisconsorti pretermessi, nei cui confronti era stata pronunciata la decisione appellata, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio (Cass. Civ. Sez. 2, 28 novembre 2023 n. 33030;
Cass. Civ. Sez. 2, 14 marzo 1988 n. 2438);
P.Q.M.
Visto l'art. 331 c.p.c., dispone(va) la rimessione della causa sul ruolo e ordina(va) l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado entro il
15 dicembre 2024.
Alla successiva udienza, tuttavia, l'appellante dichiarava di non aver provveduto ad alcuna integrazione, evidenziando che , e CP_13 CP_14 CP_2
3 erano tutti deceduti;
chiedeva piuttosto un termine per integrare il CP_2 contraddittorio nei confronti di e , CP_10 CP_11 CP_12 parti del giudizio di primo grado e non citate in fase di appello.
I si opponevano chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ER per mancata ottemperanza all'ordine impartito ex art. 331 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità è fondata.
La Corte, dopo aver constatato l'omessa notifica dell'atto di appello ad alcuni dei litisconsorti ( , e , ha poi ordinato CP_13 CP_2 CP_14
l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, ordine disatteso dal che si è limitato a rilevare CP_2
l'avvenuto decesso, già anteriormente al giudizio di primo grado, dei e a CP_2 chiedere un ulteriore termine per integrare il contradittorio nei confronti di
[...]
e di e , già parti del giudizio di primo grado e CP_10 CP_11 CP_12 pretermesse dall'appellante.
Tale ulteriore termine, tuttavia, non può essere concesso.
Come chiarito dalla S.C., quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato (Cass. Civ. Sez. 2, 15 ottobre 2021 n. 28298; Cass. Civ. Sez. 3, 11 aprile
2016 n. 6982).
Nel caso di specie, né il né i n.q. hanno provveduto a citare in CP_2 ER giudizio tutte le parti del giudizio di primo grado, malgrado l'ordine impartito dalla Corte, senza alcuna giustificazione sicché gli appelli, sia principale che incidentale, non possono che essere dichiarati inammissibili.
4 In ordine all'appello incidentale si rileva che l'impugnazione proposta dai deve ritenersi tempestivamente proposta nel termine lungo ex art. 327 ER
c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile) sicché la stessa non perde efficacia a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello principale
(cfr. Cass. Civ. Sez. 2, 22 agosto 2018 n. 20963: “Le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicché, mentre l'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., un'impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva", anche se rispettosa del termine di cui all'art. 343 c.p.c.”).
Atteso l'esito del giudizio le spese del presente grado devono essere compensate tra le parti.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante e degli appellanti incidentali, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 984/22 R.S. del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da , in proprio e Parte_1
n.q. di procuratore di , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
e ; Controparte_5 Controparte_6
5 dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da Controparte_7
, e , tutti n.q. di eredi di
[...] Controparte_8 Controparte_9 ER
;
[...] compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma in relazione all'appello principale ed all'appello incidentale.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa MA LU LA) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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