TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1965/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Alina Rossato Presidente dott. Barbara De Munari Giudice relatore ed estensore dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1965/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Donà Luca;
Parte_1
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv. Rigato Francesca;
Controparte_1
Convenuto nonché contro con il patrocinio degli avv.ti Merlin Lucio e Boselli Gianmarco;
Controparte_2
Convenuto
e contro
IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE avv. CP SCARLASSARA PIERCARLO, con il patrocinio dell'avv. Munaretto Maurizio;
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito:
1) quanto alle donazioni compiute dalla sig.ra a favore dei figli PE CP_2
e , elencate nei paragrafi 4.1 e 4.2 della citazione:
[...] Controparte_1
pagina 1 di 34 a) in principalità, dichiararsi la nullità delle suddette donazioni per difetto di forma e condannarsi i convenuti e a restituire alla massa Controparte_2 Controparte_1
ereditaria della sig.ra quanto ricevuto, o l'equivalente pecuniario, con gli PE
interessi dal dovuto al saldo, e con anatocismo dalla domanda al saldo;
b) in subordine, dichiararsi i convenuti e tenuti Controparte_2 Controparte_1
alla collazione delle suddette donazioni e di ogni altra donazione che dovesse risultare, con gli interessi dall'apertura della successione al saldo, e con anatocismo dalla domanda al saldo;
c) in ulteriore subordine, ridursi le donazioni compiute dalla sig.ra a PE
favore del convenuto per lesione della quota di legittima spettante Controparte_2 all'attore, e conseguentemente condannarsi il predetto convenuto a restituire all'attore quanto ha ricevuto, o l'equivalente pecuniario, con gli interessi dal dovuto al saldo, e con anatocismo dalla domanda al saldo;
2) nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che le dazioni di denaro e titoli effettuate dalla
sig.ra a favore di , indicate nei paragrafi 4.1 e 4.2 della PE Controparte_2
citazione, non costituiscano donazioni ma trovino causa in un asserito contratto di mantenimento tra le predette parti, dichiararsi la nullità di tale contratto per tutte le ragioni espresse negli scritti difensivi dimessi e per l'effetto condannarsi comunque il convenuto a restituire alla massa ereditaria della sig.ra Controparte_2 PE quanto ricevuto, o l'equivalente pecuniario, con gli interessi dal dovuto al saldo, e con anatocismo dalla domanda al saldo;
3) disporsi la divisione di tutti i beni derivanti dalle successioni dei sig.ri e Parte_2
, previo occorrendo accertamento della loro integrale appartenenza al PE
patrimonio ereditario, comprendendovi anche i beni e le somme di cui a tutti i precedenti punti delle presenti conclusioni, e gli altri beni e somme che dovessero risultare;
4) assegnarsi all'attore i beni corrispondenti alla sua quota e ordinarsi le relative volture
e trascrizioni;
5) accertarsi che l'attore ha diritto di essere rimborsato dai conventi della spesa di €
484,02 da lui sostenuta per debiti ereditari e pertanto:
a) disporsi la compensazione tra quanto asseritamente dovuto dall'attore a CP_2
per la domanda riconvenzionale di cui al punto d) delle conclusioni della
[...] comparsa di risposta di quest'ultimo, e quanto dovuto da all'attore a Controparte_2
titolo di rimborso pro quota del suddetto importo con gli interessi;
pagina 2 di 34 b) condannarsi i convenuti e a rimborsare Controparte_1 CP all'attore tale importo, ciascuno per la sua quota, con gli interessi;
6) rigettarsi tutte le domande del convenuto;
Controparte_2
7) spese e compensi rifusi;
In via istruttoria:
1) ammettersi le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183 comma 6, n. 2,
c.p.c. dell'attore e non accolte;
2) rigettarsi le istanze istruttorie del convenuto;
Controparte_2
3) ribadita l'inammissibilità delle prove testimoniali richieste dal convenuto CP_2
per le ragioni dedotte dall'attore nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. e
[...] nell'udienza del 28.1.2020, dichiararsi la nullità delle testimonianze assunte sui capitoli di prova formulati da e revocarsi le ordinanze del 4.7.2021, del 28.9.2021, Controparte_2
del 3.12.2021 e del 1.4.2022 che hanno ammesso tali prove testimoniali e pertanto:
a) dichiararsi la nullità della testimonianza del OR , come già eccepito Testimone_1 nell'udienza del 28.9.2021;
b) dichiararsi la nullità della testimonianza della ORa , come già Testimone_2 eccepito nell'udienza del 3.12.2021;
c) dichiararsi la nullità della testimonianza della ORa , come già Testimone_3 eccepito nell'udienza del 3.12.2021;
d) dichiararsi la nullità della testimonianza della ORa , come già eccepito Tes_4 nell'udienza del 3.12.2021;
e) dichiararsi la nullità della testimonianza del OR , come già eccepito Testimone_5 nell'udienza del 3.12.2021;
f) dichiararsi la nullità della testimonianza della ORa , come già eccepito Tes_6 nell'udienza del 3.12.2021;
g) dichiararsi la nullità della testimonianza della ORa , come già Tes_7 eccepito nell'udienza del 3.12.2021;
h) dichiararsi la nullità della testimonianza della ORa , come già Testimone_8 eccepito nell'udienza del 1.4.2022;
4) ribadita l'incapacità a testimoniare della ORa per le ragioni Testimone_8 dedotte nell'udienza del 1.4.2022, dichiararsi la nullità della relativa testimonianza, come già eccepito nella medesima udienza, e revocarsi l'ordinanza del 1.4.2022 che ne ha ammesso la testimonianza;
pagina 3 di 34 5) accogliersi le osservazioni critiche alla CTU della geom. formulate dal Per_2 patrocinio e dal CTP dell'attore e non accolte dal CTU, pure in relazione alle ipotesi divisionali prospettate dal CTU che non possono essere prese in considerazione anche per le ragioni dedotte nell'udienza del 9.4.2021, ribadendosi quanto dedotto in quest'ultima udienza.
Per il convenuto : Controparte_1
Nel merito:
Con riferimento alle asserite donazioni di cui al paragrafo 4.1 dell'atto di citazione:
1. In via principale, rigettarsi, per i motivi esposti in narrativa, la domanda di parte attrice volta a considerare quale donazione diretta la corresponsione in favore di
[...]
dell'importo di € 10.000,00 a mezzo assegno circolare;
CP
2. In subordine, dichiarare il sig. unitamente ai fratelli Controparte_1 CP_2
e a restituire alla massa ereditaria della sig.ra la
[...] Parte_1 PE somma di € 10.000,00 ciascuno e/o provvedere alla relativa collazione.
Con riferimento alle donazioni in favore di di cui al paragrafo 4.2 Controparte_2 dell'atto di citazione:
3. Accertato e dichiarato che, come sostenuto da parte attrice, le donazioni descritte al paragrafo 4.2) dell'atto di citazione effettate dalla sig.ra in favore del figlio PE
sono nulle per difetto di forma, per l'effetto condannare il convenuto Controparte_2
a restituire alla massa ereditaria della sig.ra la somma Controparte_2 PE complessiva di € 98.486,64, oltre ad interessi come per legge, ai fini della collazione;
4. In subordine, accertato e dichiarato che, come sostenuto da parte attrice, le donazioni descritte al paragrafo 4.2 dell'atto di citazione effettuate dalla sig.ra in PE
favore del figlio ledono la quota di legittima spettante ad Controparte_2 Parte_1
nonché agli altri fratelli e , ridursi le donazioni suddette con CP CP
condanna del convenuto a restituire quanto ricevuto, oltre ad interessi Controparte_2
come per legge.
Con riferimento alla domanda di divisione dei beni derivanti dalle successioni di Pt_2
e :
[...] PE
Disporsi, come richiesto da parte attrice, la divisione di tutti i beni derivanti dalle due successioni dei sigg.ri e , previo accertamento della loro Parte_2 PE
consistenza, nonché la successiva assegnazione ai quattro fratelli secondo le CP_2
rispettive quote come per legge.
pagina 4 di 34 In ogni caso: con rifusione di spese e competenze di causa, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria:
Rigettarsi le istanze istruttorie formulate dal convenuto per le Controparte_2
motivazioni già in atti.
Si chiede che venga dichiarata la nullità delle testimonianze assunte sui capitoli di prova formulati dal sig. , nonché la revoca delle ordinanze datate 04.07.2021, Controparte_2
28.09.2021, 03.12.32021 e 01.04.2022 con le quali sono state ammesse le suddette prove.
Specificatamente si chiede, pertanto, che venga dichiarata la nullità della testimonianza:
- del sig. come già eccepito nell'udienza del 28.09.2021; Testimone_1
- della sig.ra come già eccepito all'udienza del 03.12.2021; Testimone_2
- della sig.ra come già eccepito all'udienza del 03.12.2021; Testimone_3
- della sig.ra come già eccepito all'udienza del 03.12.2021; Tes_4
- del sig. come già eccepito all'udienza del 03.12.2021; Testimone_5
- della sig.ra come già eccepito all'udienza del 03.12.2021; Tes_6
- della sig.ra come già eccepito all'udienza del 03.12.2021; Tes_7
- della sig.ra come già eccepito all'udienza del 01.04.2022. Testimone_8
Per il convenuto Controparte_2
Nel merito:
1) In via principale:
a) - dichiarare inammissibili e comunque respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in atti, tutte le domande formulate dall'attore Parte_1 nei confronti del convenuto tanto nell'atto di citazione quanto nella Controparte_2
propria memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c.;
- dichiarare inammissibili e comunque respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in atti, tutte le domande formulate dal convenuto CP
nei confronti del convenuto tanto nella propria comparsa di costituzione Controparte_2
e risposta quanto nella propria memoria ex art 183, n. 1, c.p.c.;
- dichiarare inammissibili e comunque respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in atti, tutte le domande formulate dal convenuto CP
nei confronti del convenuto nella propria comparsa di
[...] Controparte_2
costituzione e risposta;
pagina 5 di 34 e, per l'effetto, escludere dalla divisione le somme e i titoli elencati nei paragrafi 4.1 e 4.2 dell'atto di citazione;
b) - b.i. dichiarare la nullità delle donazioni di Euro 10.000,00 cadauna ricevute dall'attore e dal convenuto per difetto di forma, con Parte_1 Controparte_1
condanna degli stessi a restituire alla massa ereditaria della sig.ra quanto PE ricevuto o l'equivalente pecuniario, con gli interessi dal dovuto al saldo e con anatocismo dalla domanda al saldo;
- b.ii. in subordine, dichiarare l'attore e il convenuto Parte_1 Controparte_1
tenuti alla collazione delle suddette donazioni e di ogni altra donazione che dovesse risultare in corso di causa, con gli interessi dall'apertura della successione al saldo e con
l'anatocismo dalla domanda al saldo;
- b.iii. in ulteriore subordine, ridurre le suddette donazioni compiute dalla sig.ra _1
in favore dell'attore e del convenuto e
[...] Parte_1 Controparte_1
comunque di tutte quelle che dovessero risultare effettuate in favore dei medesimi, così come accertate in corso di causa, per lesione della quota di legittima spettante al convenuto e conseguentemente condannare i predetti e Controparte_2 Parte_1
a restituire a quanto dagli stessi ricevuto, o Controparte_1 Controparte_2
l'equivalente pecuniario, con gli interessi dal dovuto al saldo e con l'anatocismo dalla domanda al saldo;
c) disporre la divisione dei beni derivanti dalle successioni di e Parte_2 _1
, assegnandosi al convenuto una porzione degli stessi
[...] Controparte_2
corrispondente alla sua quota e ordinare le relative volture e trascrizioni;
d) in via riconvenzionale: accertato che il convenuto ha sostenuto la spesa di Euro 10.714,68 per Controparte_2 debiti e pesi ereditari, come in premessa enucleato, condannare l'attore e i Parte_1
convenuti e , ciascuno per la propria quota Controparte_1 CP
ereditaria, a rifondere a la predetta somma (esclusa la quota dello stesso Controparte_2
) o quella diversa somma che verrà determinata in corso di causa, oltre Controparte_2
agli interessi legali ex art. 1284 4° comma c.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, anche con l'assegnazione di corrispondente maggior quota dei beni ereditari.
2) in via riconvenzionale subordinata,
pagina 6 di 34 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di alcuna delle domande svolte dall'attore e/o dal convenuto e/o dal convenuto Parte_1 CP [...]
nei confronti del convenuto e qualora, per l'effetto, lo CP Controparte_2
stesso convenuto sia tenuto a restituire o conferire alla massa ereditaria, Controparte_2
in tutto o in parte, le somme e/o i titoli ricevuti in vita dalla de cuius , PE condannare l'attore e i convenuti e , Parte_1 Controparte_1 CP
ciascuno per la propria quota ereditaria, a rifondere allo stesso le spese Controparte_2 da questi sostenute per l'assistenza e il mantenimento della madre , esborsi PE quantificati nell'importo complessivo di Euro 102.900,00, come in premessa enucleato, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre agli interessi legali ex art. 1284, 4° comma c.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, anche con l'assegnazione di corrispondente maggior quota dei beni ereditari.
3) in via riconvenzionale ulteriormente subordinata,
sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di alcuna delle domande svolte all'attore e/o dal convenuto e/o dal convenuto Parte_1 CP [...]
nei confronti del convenuto , e qualora, per l'effetto, il CP Controparte_2
convenuto sia tenuto a restituire o conferire alla massa ereditaria, in Controparte_2
tutto o in parte, le somme e/o i titoli ricevuti in vita dalla de cuius , PE condannare l'attore e i convenuti e , Parte_1 Controparte_1 CP ciascuno per la propria quota e nei limiti dell'arricchimento ricevuto, ad indennizzare
della correlativa diminuzione patrimoniale, determinata nella somma Controparte_2
complessiva di Euro 102.900,00 come in premessa enucleata o in quella diversa somma ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre agli interessi legali ex art. 1284 4° comma c.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, anche con l'assegnazione di corrispondente maggior quota dei beni ereditari.
In ogni caso, con integrale rifusione di spese e compensi di lite, spese generali al 15%, iva
e cpa come per legge, nonché delle spese e compensi di CTU e CTP.
In via istruttoria: si ribadiscono tutte le istanze istruttorie formulate dal convenuto
nelle proprie seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. e, in particolare Controparte_2
pagina 7 di 34 - si chiede che il Giudice ordini l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c., al dott. Per_3
, già medico di base con ambulatorio in Monselice, via Carrubbio n. 35, della
[...]
cartella clinica integrale della sig.ra ; PE
- si chiede ammettersi idonea CTU diretta: A) a determinare il valore figurativo
(comprensivo di canone e utenze tutte) dell'immobile corrispondente all'unità abitativa posta al piano terra della casa sita in Monselice, via Ca' Oddo n. 32, come in premessa identificata e descritta anche documentalmente, concesso in uso a relativo PE
al periodo in cui la medesima è rimasta presso lo stesso;
B) a determinare il valore delle prestazioni di mantenimento e assistenza, ragguagliate ai costi medi di vita per due persone e a quello di una badante a tempo pieno in base al contratto nazionale, oltre al vitto e alloggio dovuto a quest'ultima come da contratto, nonché al costo della sostituta della medesima nei giorni liberi e durante le ferie retribuite previste dal contratto.
Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate in corso di causa dalle parti , Parte_1
e , per tutti i motivi dedotti in atti e nella terza Controparte_1 CP
memoria ex art. 183 c.p.c., chiedendone il rigetto;
nella denegata ipotesi di ammissione delle stesse, in tutto o in parte, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi già indicati in atti a prova diretta.
Si ribadiscono le eccezioni di incapacità a testimoniare della teste Testimone_9 escussa all'udienza del 28.09.2021, nonché della teste , escussa Testimone_10 all'udienza del 3.12.2021, come formulate alle suddette udienze, e conseguentemente si chiede che venga dichiarata la nullità delle relative testimonianze.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove eccezioni e/o nuove domande proposte dalle altre parti.
Per il convenuto , in persona del curatore speciale avv. CA CP
Piercarlo:
In via principale:
1. quanto alle donazioni compiute in vita dalla sig.ra in favore dei figli PE
, e , siccome precisate a pag. 4 della Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
comparsa di risposta:
a) in via principale:
- dichiarare la nullità delle suddette donazioni per difetto di forma, e conseguentemente condannare l'attore, sig. , e i convenuti sig. e sig. Parte_1 Controparte_1
a restituire alla massa ereditaria della sig.ra quanto da Controparte_2 PE
pagina 8 di 34 loro ricevuto, o l'equivalente pecuniario, con gli interessi dal dovuto al saldo e con anatocismo dalla domanda al saldo;
b) in subordine
- dichiarare l'attore e i convenuti e tenuti alla Controparte_1 Controparte_2
collazione delle suddette donazioni, e di ogni altra donazione che dovesse risultare in corso di causa, con gli interessi dall'apertura della successione al saldo effettivo, oltre anatocismo dalla domanda al saldo;
c) in ulteriore subordine
- ridurre le donazioni compiute dalla sig.ra in favore del convenuto PE
per lesione della quota di legittima spettante ex lege al sig. Controparte_2 CP
, e conseguentemente condannare il suddetto convenuto a restituire al sig.
[...] CP
, come in atti rappresentato, quanto ha ricevuto dalla madre, o l'equivalente
[...]
pecuniario, con gli interessi dal dovuto al saldo, e con anatocismo dalla domanda al saldo;
2. nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere che le dazioni di denaro
e titoli effettuate dalla sig.ra in favore del sig. in data PE Controparte_2
06/08/2012, 23/04/2012, 02/05/2012 e 23/05/2012 come specificate in narrativa alla comparsa di costituzione e risposta, non costituiscano donazioni ma abbiano la loro causa nel contratto di mantenimento (vitalizio alimentare e/o assistenziale) che il sig. CP_2
asserisce essere intervenuto tra egli stesso e la madre, dichiarare la nullità di tale
[...]
contratto per i motivi tutti espressi in narrativa alle memorie depositate ex art.lo 183 comma 6 nn. 1, 2 e 3 e, per l'effetto, condannare il sig. a restituire alla Controparte_2 massa ereditaria della defunta sig.ra quanto da quest'ultima ricevuto, o PE
l'equivalente in danaro, con gli interessi dal dovuto al saldo, e con l'anatocismo dalla domanda al saldo;
3. disporre la divisione di tutti i beni derivanti dalle successioni dei sigg. e Parte_2
, previo occorrendo accertamento della loro integrale appartenenza al PE
patrimonio ereditario, comprendendovi altresì i beni e le somme di cui ai precedenti punti
1 e 2 delle presenti conclusioni, nonché gli altri beni e le altre somme che dovessero risultare in corso di causa;
4. assegnare al sig. , come in epigrafe rappresentato, i beni corrispondenti CP
alla sua quota e ordinare le relative volture e trascrizioni.
pagina 9 di 34
5. rigettare, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti esposti in comparsa di risposta e nelle memorie depositate ex art.lo 183 comma 6 nn. 1, 2 e 3 le domande tutte svolte dal convenuto sig. . Controparte_2
6. in ogni caso spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, interamente rifusi.
d) in via istruttoria:
1. rigettare le istanze istruttorie formulate dal convenuto per le Controparte_2
motivazioni tutte di cui alla memoria ex art.lo 183 comma 6 n. 3 di questa difesa;
2. nel ribadire l'inammissibilità delle prove orali richiesta dal convenuto Controparte_2
per le ragioni tutte di cui alla memoria ex art.lo 183 comma 6 n. 3 di questa difesa e al verbale d'udienza del 28.01.2020, si chiede che venga dichiarata la nullità delle testimonianze assunte sui capitoli di prova formulati dal sig. , nonché la Controparte_2
revoca delle ordinanze datate 04.07.2021, 28.09.2021, 03.12.2021 e 01.04.2022 con le quali sono state ammesse le suddette prove.
Specificatamente si chiede, pertanto, che:
- venga dichiarata la nullità della testimonianza del sig. come già Testimone_1 eccepito all'udienza del 28.09.2021,
- venga dichiarata la nullità della testimonianza della sig.ra come Testimone_2 già eccepito all'udienza del 28.09.2021
- venga dichiarata la nullità della testimonianza della sig.ra come già Testimone_3 eccepito all'udienza del 03.12.2021
- venga dichiarata la nullità della testimonianza della sig.ra come già Tes_4 eccepito all'udienza del 03.12.2021
- venga dichiarata la nullità della testimonianza del sig. come già eccepito Testimone_5 all'udienza del 03.12.2021
- venga dichiarata la nullità della testimonianza della sig.ra come già Tes_6 eccepito all'udienza del 03.12.2021
- venga dichiarata la nullità della testimonianza della sig.ra come già Tes_7 eccepito all'udienza del 03.12.2021
- venga dichiarata la nullità della testimonianza della sig.ra come già Testimone_8 eccepito all'udienza del 01.04.2021;
3. con riferimento alla testimonianza della sig.ra nel ribadire Testimone_8 comunque l'incapacità a testimoniare della suddetta teste anche per le motivazioni dedotte
a verbale all'udienza del 01.04.2022, si chiede quindi che venga dichiarata la nullità della
pagina 10 di 34 suddetta testimonianza, come eccepito in udienza, e che venga revocata l'ordinanza del
01.04.2022 con cui era stata ammessa;
4. si chiede che vengano accolte le osservazioni critiche alla CTU formulate dallo scrivente patrocinio e dal CTP di parte e non accolte dal CTU, e ciò anche in relazione alle ipotesi divisionali prospettate dal medesimo CTU che non possono essere prese in considerazione anche per i motivi espressi a verbale d'udienza del 09.04.2021 da aversi qui per ribadite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Vicenda processuale e domande delle parti
Si discute in causa delle successioni di e di , deceduti Parte_2 PE
rispettivamente in data 4.9.2009 e 10.5.2015, entrambi ab intestato.
Agiva in giudizio il figlio , il quale conveniva in giudizio i fratelli Parte_1 [...]
e al fine di ottenere lo scioglimento della CP_2 Controparte_1 CP
comunione sorta in successione dei genitori.
Allegava, in particolare, che il padre era comproprietario per la quota di 1/2, insieme alla moglie, di alcuni immobili in Monselice e, segnatamente, due terreni (mappali nn. 18-79) ed un fabbricato sito in via Monte Fiorin n. 17; era altresì contitolare di un libretto di deposito cointestato, insieme alla moglie, presso Cassa di Risparmio del Veneto, ma l'importo, dopo l'apertura della successione veniva prelevato dai coeredi e diviso in base alle rispettive quote ex lege, con estinzione del libretto (cfr. doc. 3 fasc. attore).
, invece, al momento del decesso risultava comproprietaria, per la quota di PE
1/2 iure proprio e per la quota di 1/6 iure hereditatis, degli immobili suindicati.
Con riferimento alla successione della madre, l'odierno attore allegava altresì che la stessa avrebbe compiuto in vita diverse liberalità in favore dei figli:
- in data 6.8.2010 la de cuius versava ai figli , e Parte_1 CP Controparte_2
l'importo di € 10.000,00 ciascuno (ai primi due, mediante assegno circolare;
all'ultimo, mediante bonifico bancario);
- tra aprile e maggio 2012 effettuava in favore di plurime operazioni, così Controparte_2
esaurendo la propria disponibilità finanziaria:
a) in data 23.4.2012 trasferiva titoli KBC IFIMA TF FLEX 14, dal valore nominale di €
25.000,00 dal deposito amministrato n. 40901 (cfr. docc.
7-8 fasc. attore);
b) sempre in data 23.4.2012 trasferiva a mezzo bonifico € 6.900,00 dal libretto n. 102780
(cfr. doc. 9 fasc. attore);
pagina 11 di 34 c) in data 2.5.2012 trasferiva a mezzo bonifico € 45.700,00 dal libretto n. 102780 (cfr. doc.
9 fasc. attore);
d) in data 23.5.2012 trasferiva a mezzo bonifico € 20.886,64 dal c/c n. 1000/9812 (cfr. doc.
10 fasc. attore).
Qualificando tali trasferimenti come donazioni dirette in favore di parte Controparte_2
attrice chiedeva dichiararsi la nullità per difetto di forma, con conseguente condanna alla restituzione alla massa di quanto ricevuto, oltre interessi e, in subordine, la collazione;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva la riduzione delle liberalità in favore di
[...]
al fine di reintegrare la quota di legittima di , lesa per effetto di tali CP_2 Parte_1 operazioni;
all'esito, chiedeva la divisione di tutti i beni derivanti da entrambe le successioni dei genitori, con assegnazione all'attore dei beni corrispondenti alla propria quota.
Riferiva, infine, di aver adito il Giudice Tutelare di Vicenza chiedendo la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 360 c.c. in favore del convenuto , CP dichiarato interdetto dal 1966, al fine di provvedere all'accettazione beneficiata dell'eredità dei genitori e per la sua rappresentanza in giudizio, posto che il tutore risultava il fratello e protutore il fratello con conseguente conflitto di Controparte_1 Controparte_2 interessi;
veniva nominato quale curatore speciale l'avv. CA.
Si costituiva in giudizio negando di aver ricevuto dalla madre importi a Controparte_2
titolo di liberalità, in quanto gli importi erano stati corrisposti in esecuzione di un contratto di mantenimento stipulato nell'ottobre 2011, quando egli metteva a disposizione un appartamento di sua proprietà in Monselice, via Ca' Oddo, sottostante alla propria abitazione, sostenendo tutte le spese e gli oneri relativi all'immobile e fornendo alla madre, ormai anziana e non più autosufficiente, ed al fratello disabile, vitto e alloggio, beni personali e piena assistenza morale e materiale.
La madre, pertanto, “quale corrispettivo per il mantenimento e l'assistenza già ricevuti e, soprattutto, per quelli che intendeva ricevere vita natural durante, nel 2012 trasferiva al figlio i titoli e le somme ex adverso indicati”, le quali non costituiscono liberalità CP_2 in suo favore bensì “vere e proprie controprestazioni” a fronte di quanto ricevuto e quanto intendeva ricevere dal figlio, anche in favore di . CP
Tra e la madre era, dunque, in essere un contratto di mantenimento, detto Controparte_2
anche vitalizio alimentare o assistenziale, ovvero un negozio aleatorio affine alla rendita vitalizia ex artt. 1872 ss. c.c., in quanto, al momento della conclusione del contratto, oltre pagina 12 di 34 all'incertezza obiettiva in merito alla durata della vita della vitaliziata, risultava altresì una presumibile equivalenza tra prestazioni e controprestazioni, tenuto conto che il convenuto si è preso cura sia della madre che del fratello, sacrificando sé stesso e la propria famiglia;
per tale ragione, le somme erogate in suo favore sarebbero sottostimate rispetto alle effettive prestazioni erogate, quantificate in € 102.900,00; parimenti, l'importo di €.
10.000,00 trasferitogli in data 6.8.2010, al pari dei fratelli, non integrerebbe un atto di liberalità, bensì un trasferimento giustificato dagli accordi di mantenimento in essere tra le parti.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree, associandosi alla domanda di divisione dei beni derivanti da entrambe le successioni con esclusione delle somme dallo stesso ricevute, nonché accertarsi e dichiarare la nullità delle donazioni di €. 10.000,00 ciascuno, effettuate in favore di e per difetto di forma, con Parte_1 Controparte_1
conseguente condanna alla restituzione dei relativi importi alla massa ereditaria e, in via subordinata, la collazione.
Infine, riferiva di aver sostenuto personalmente le spese funerarie della madre, quelle per la traslazione del padre e per le concessioni cimiteriali di entrambi, per complessivi €.
10.714,68, di cui chiedeva in via riconvenzionale la rifusione pro quota, trattandosi di debiti e pesi ereditari.
In subordine, qualora non si ravvisasse alcun contratto di mantenimento con la de cuius, chiedeva la condanna dei coeredi alla corresponsione di una somma pari al valore delle prestazioni assistenziali rese alla madre e, per essa, al fratello, essendosi il debito trasmesso iure successionis e pro quota agli eredi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via ulteriormente gradata, essendosi la madre arricchita senza causa, chiedeva la condanna pro quota alla corresponsione di un indennizzo correlato alla diminuzione patrimoniale ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio altresì , in persona del curatore speciale nominato CP
avv. CA, il quale riferiva di aver nelle more provveduto ad accettare con beneficio d'inventario le eredità di e nonché di aver confezionato Parte_2 PE
l'inventario dei beni immobili relitti.
Aderiva alla domanda attorea volta alla dichiarazione di nullità delle operazioni contabili effettuate da , in quanto prive della forma richiesta dall'art. 782 c.c., con PE
conseguente condanna alla restituzione alla massa di quanto ricevuto oltre interessi e, in via subordinata, la collazione. Aderiva altresì alla domanda di divisione dei beni derivanti pagina 13 di 34 da entrambe le successioni dei genitori, con assegnazione in suo favore dei beni corrispondenti alla propria quota.
In via ulteriormente subordinata, istava per la riduzione delle donazioni compiute dalla madre in favore di per lesione della quota riservata a , con Controparte_2 CP
condanna alla restituzione alla massa degli importi ricevuti, oltre interessi dal dovuto al saldo ed anatocismo dalla domanda al saldo.
Con comparsa depositata in data 1.8.2019 si costituiva in giudizio anche CP
, il quale eccepiva che le donazioni effettuate in data 6.8.2010 dalla madre in favore
[...] di , e dello stesso , per € 10.000,00 ciascuno, Parte_1 Controparte_2 CP costituiscono donazioni di modico valore, essendo l'unico versamento effettuato ai figli;
qualora fossero ritenute donazioni dirette, tutti i beneficiari (compreso l'attore) sarebbero tenuti alla restituzione alla massa ovvero, in subordine, alla collazione.
Aderiva alla ricostruzione attorea con riferimento ai trasferimenti operati in favore di con conseguente lesione della quota ex lege riservata non solo all'attore, Controparte_2
ma anche a e . Controparte_1 CP
Riconosceva, tuttavia, l'utilizzo da parte di di parte delle somme ricevute Controparte_2
dalla madre per far fronte alle spese funebri nonché per aver ospitato presso di sé la madre ed il fratello . CP
Previa corretta ricostruzione dell'asse ereditario di entrambi i genitori, si associava alla domanda di divisione dei beni derivanti dalle successioni di entrambi.
Alla prima udienza del 10.9.2019, parte attrice riferiva di aver pagato € 484,02 per contributi consortili e, trattandosi di debiti ereditari, ne eccepiva la compensazione con quanto dovuto in via riconvenzionale a e chiedeva la condanna al Controparte_2
rimborso pro quota dei convenuti e;
CP CP Controparte_2
eccepiva la tardività della costituzione di , con conseguente Controparte_1
decadenza delle eccezioni e della riconvenzionale formulate;
rilevava Controparte_1
che le conclusioni da lui formulate non costituivano domanda riconvenzionale;
su richiesta concorde delle parti venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Alla successiva udienza del 28.1.2020 veniva accolta l'istanza di rimessione in termini formulata dal convenuto con riguardo alla richiesta di deposito della CP documentazione indicata nell'istanza 24.01.2020, con riserva sulle altre istanze istruttorie formulate, successivamente valutate con ordinanza 28.5.2020.
pagina 14 di 34 La causa veniva inizialmente istruita a mezzo c.t.u. volta alla ricostruzione dell'asse ereditario di , comprensivo di relictum e donatum, nonché alla verifica della PE
regolarità edilizio-urbanistica ed alla valutazione in ordine alla comoda divisibilità del compendio. Veniva all'uopo nominata la geom. . Controparte_4
All'udienza del 9.4.2021 parte attrice e il convenuto rilevavano che le CP
ipotesi divisionali formulate in sede di c.t.u. non tenevano conto del donatum da collazionare e dei relativi interessi;
precisavano, inoltre, che la preferenza accordata per l'attribuzione congiunta del fabbricato e del terreno al mappale n. 18 era condizionata all'accertamento delle liberalità effettuate in favore di e, con riferimento Controparte_2 alla posizione di , all'autorizzazione del Giudice Tutelare;
CP Controparte_2 chiedeva un'integrazione della c.t.u. volta ad esperire idonei accertamenti bancari al fine di verificare l'effettiva destinazione delle somme bonificate dalla de cuius ma mai percepiti dallo stesso.
Con ordinanza del 4.7.2021 veniva disposta la chiamata a chiarimenti della c.t.u. ; Per_2
veniva inoltre ammessa prova per testi e per interpello.
Successivamente, all'udienza del 28.9.2021, preso atto del deposito da parte della c.t.u. dei chiarimenti richiesti e rigettata la reiterata istanza di volta all'integrazione Controparte_2
della consulenza, non potendo tale mezzo istruttorio sopperire ad una carenza probatoria di fatti contestati, si procedeva all'interpello delle parti in causa nonché all'escussione dei testi ammessi, che continuava anche nelle successive udienze del 25.1.2022 e del 1.4.2022.
A seguito di riassegnazione per il disposto tabellare, all'udienza del 17.11.2022 parte attrice riferiva che da ottobre 2022 il convenuto veniva trasferito da casa di CP
a casa di e che la somma autorizzata dal Giudice Tutelare Controparte_2 Parte_1 per il mantenimento di , versata a parte attrice, ammonta ad € 500 mensili. CP
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20.7.2023, poi differita d'ufficio al 5.11.2024.
In tale sede, precisate le conclusioni dalle parti come da rispettivi fogli depositati in via telematica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda di divisione formulata dalle parti
Agendo in giudizio, l'odierno attore ha allegato il decesso del padre, , e della Parte_2
madre, , deceduti rispettivamente in data 4.9.2009 e 10.5.2015, entrambi ab PE
intestato.
pagina 15 di 34 Nessuno dei convenuti costituiti ha eccepito la sussistenza di una pluralità di masse, la quale va tuttavia rilevata nel caso di specie, in quanto i beni oggetto di causa rientrano nell'asse ereditario sia di sia (per la quota ereditata dal marito) di Parte_2 _1
.
[...]
In materia, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, di regola, in tal caso si abbiano tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti rispetto a questa, indipendentemente dai diritti che gli spettino con riferimento alle altre masse (cfr. ex multis Cass. civ. n. 3014 del 8.5.1981), per il principio ricavabile dall'art. 469 comma 2 c.c., secondo cui le quote di comunione divenute oggetto di altra comunione non si dividono automaticamente: le quote della comunione a valle non si trasformano, in via immediata e diretta, in quote di partecipazione della comunione a monte.
Le distinte comunioni non possono, dunque, essere oggetto di divisione unitaria in mancanza di consenso di tutte le parti, espresso in forma scritta ad substantiam ove le comunioni abbiano ad oggetto beni immobili (cfr. ex multis Cass. civ. n. 27645 del
30.10.2018).
In difetto di accordo tra le parti, nel caso di specie occorrerà pertanto procedere a distinte divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente deve far valere i propri diritti rispetto a questa, al di fuori ed indipendentemente dai diritti che gli competono sulle altre masse.
3. Lo scioglimento della comunione ereditaria di Parte_2
Partendo dallo scioglimento della comunione ereditaria di il relativo asse Parte_2
ereditario è costituito dalla quota di 1/2 sui beni immobili indicati da parte attrice e non contestati dalle altre parti costituite.
In particolare, trattasi di:
- due terreni siti in Monselice, censiti al Catasto Terreni del Comune di Monselice, Foglio
23, mapp. 18 e mapp. 23;
- fabbricato ad uso residenziale sito in via Monte Fiorin n. 17, censito al Catasto Fabbricati,
Foglio 23, mapp. 341, sub. 2, cat. A/4, classe 1, cons. vani 7,5, mq. 237, rendita € 325,37;
Foglio 23, mapp. 341, sub. 3, cat. C/6, classe 2, mq. 140, rendita € 180,76.
Parte attrice ha allegato che il de cuius risultava cointestatario, insieme alla moglie, per la quota di 1/2 ciascuno, anche del libretto di deposito a risparmio n. 02000/0600/113674; il saldo attivo al 21.6.2010, pari ad € 5.310,19, veniva prelevato in pari data e pagina 16 di 34 contestualmente diviso tra i coeredi in ragione delle rispettive quote (cfr. doc. 3 fasc. attore).
La circostanza non risulta contestata, pertanto l'asse ereditario di risulta Parte_2
costituito soltanto dalla quota di 1/2 sui beni immobili suindicati.
La c.t.u. nominata geom. ha stimato gli immobili in complessivi € 180.000,00 Per_2
(cfr. pag. 12 c.t.u.), pertanto la quota di cui era titolare pari ad 1/2 di Parte_2 proprietà indivisa, ammonta ad € 90.000,00 e si devolve secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 581 c.c., come di seguito elencate:
- 1/3 eredità di PE
- 1/6 Parte_1
- 1/6 Controparte_2
- 1/6 Controparte_1
- 1/6 . CP
La comunione sorta per effetto della successione di va, pertanto, sciolta Parte_2 mediante l'attribuzione delle predette quote ai singoli coeredi.
Calcolate le quote a ciascuno spettanti, può farsi luogo al pagamento dei debiti ereditari
(gravanti su tutti i coeredi pro quota ai sensi dell'art. 752 c.c.), per essi intendendo, ai sensi dell'art. 556 c.c., non solo le obbligazioni contratte in vita dal de cuius, e non ancora estinte, ma anche quelle che sorgono contestualmente alla morte (spese funerarie, di pubblicazione del testamento, della dichiarazione di successione).
Con riferimento alla successione di , il convenuto ha provato Parte_2 Controparte_2 in via documentale la sussistenza di debiti ereditari per € 1.952,07, di cui:
- € 1.752,07 per la concessione cimiteriale per del 11.5.2015 (cfr. doc. 2 fasc. Parte_2
; Controparte_2
- € 200,00 per la traslazione di (cfr. doc. 8 fasc. . Parte_2 Controparte_2
A tali spese tutti i coeredi di devono partecipare in ragione delle rispettive Parte_2
quote e, pertanto:
- , e dovranno corrispondere a Parte_1 Controparte_1 CP [...]
l'importo di € 325,34 (corrispondente alla quota di 1/6) ciascuno, oltre interessi CP_2
in misura legale dal giorno del pagamento da parte di sino al saldo;
Controparte_2
- l'importo residuo di € 650,69 (pari alla quota di 1/3) è a carico dell'eredità di _1
.
[...]
4. Le domande relative alla successione di PE
pagina 17 di 34 Al fine di sciogliere la comunione sorta per effetto della successione di , PE deceduta anch'ella ab intestato lasciando quali eredi legittimi solo i quattro figli, occorre valutare preliminarmente le domande proposte da parte attrice (cui hanno aderito anche i convenuti e ), volte all'accertamento e dichiarazione Controparte_1 CP
di nullità delle liberalità effettuate in vita dalla de cuius in favore dei figli ed in particolare in favore di Controparte_2
In via subordinata, parte attrice chiedeva la collazione di quanto ricevuto, nonché la riduzione delle donazioni effettuate dalla madre in favore di al fine di Controparte_2 reintegrare la quota di legittima lesa spettante all'odierno attore;
anche i convenuti CP
e si sono associati a tale pretesa, chiedendo la reintegra delle
[...] Controparte_1
rispettive quote riservate.
4.1 Le donazioni in favore di , Parte_1 CP Controparte_2
Parte attrice ha allegato che in data 6.8.2010 versava ai figli PE [...]
ed allo stesso attore l'importo di € 10.000,00 CP_2 Controparte_1 Parte_1
ciascuno, al primo mediante bonifico bancario e agli altri due a mezzo assegno circolare.
A sostegno delle proprie allegazioni, l'attore ha prodotto copia degli estratti conto bancari relativi ai rapporti intestati alla de cuius, da cui emergono le disposizioni di pagamento dedotte (cfr. doc. 6 fasc. attore), avvenute tutte e tre contestualmente, in data 6.8.2010.
Tali trasferimenti risultano pacifici in quanto, oltre a risultare documentalmente, tutte le parti hanno ammesso di aver ricevuto le somme indicate (lo stesso attore, pur formulando la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle donazioni predette, ne ha ammesso la ricezione e la natura liberale, cfr. I memoria istruttoria , pag. 3). Parte_1
Il convenuto ha eccepito che il trasferimento di tale importo Controparte_1 costituirebbe l'unico atto di liberalità compiuto in vita dalla madre in favore dei figli,
“quale sommatoria di quelle piccole “mance” che la madre aveva omesso di fare finché era in vita il marito” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione ), Controparte_1
integrante pertanto una donazione di modico valore, come tale non soggetta ai limiti di forma imposti dall'art. 782 c.c., tenuto conto anche delle condizioni economiche della donante.
Il convenuto invece, ha contestato che l'importo trasferitogli sia Controparte_2 qualificabile come donazione, deducendo che l'operazione rientri nelle controprestazioni a carico della madre in forza del contratto di mantenimento stipulato con il figlio ed effettuate con le operazioni bancarie di cui infra.
pagina 18 di 34 Tenuto conto, pertanto, del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
(posto che i convenuti non hanno negato di aver ricevuto le somme indicate), risultano provate le disposizioni di pagamento risultanti dagli estratti conto depositati da parte attrice, che astrattamente costituiscono strumento idoneo a realizzare una donazione.
Le eccezioni sollevate rispettivamente dai convenuti e Controparte_1 [...]
risultano inconferenti, per le ragioni di seguito esposte. CP_2
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 3858 del
17.2.2020).
Nel caso di specie, la de cuius, beneficiaria di una pensione pari a circa € 900,00 mensili, ha effettuato tre donazioni simultanee di € 10.000,00 ciascuno ai tre figli indicati, per complessivi € 30.000,00; pertanto, stante l'entità della somma donata, l'importo non può definirsi esiguo e, tenuto conto altresì del valore del patrimonio del soggetto donante, è da escludersi che le stesse donazioni possano considerarsi di modico valore.
Peraltro, trasferiva ai figli e la somma PE Parte_1 Controparte_1
predetta a mezzo assegno circolare;
sul punto, da sempre, la giurisprudenza in tema di consegna di assegni di conto corrente risulta ferma nel ritenere che “è nulla per difetto della forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c. la donazione realizzatasi mediante consegna di assegni di conto corrente, il cui importo non possa considerarsi modico in relazione ai criteri, congiuntamente valutati, del valore intrinseco della somma portata da ogni singolo titolo e delle condizioni economiche del donante” (cfr. Cass. civ., sez. II, n.
26746 del 6.11.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale di Roma, 18.5.1982)
Va, quindi, disattesa l'argomentazione difensiva del convenuto , Controparte_1
secondo cui si tratterebbe di donazioni di modico valore in quanto, per le ragioni già esposte, raffrontando il valore delle operazioni in esame rispetto al patrimonio della pagina 19 di 34 donante, i trasferimenti effettuati in data 6.8.2010 in favore dei figli e Parte_1 [...]
incidono in maniera apprezzabile sulla disponibilità di . CP PE
La considerazione secondo cui si tratterebbe una liberalità “unitaria”, somma di tutte le dazioni di denaro mai date in vita ai figli, risulta irrilevante in quanto, oltre ad essere un'allegazione oltremodo generica, non tiene in considerazione che il depauperamento del patrimonio di è avvenuto a fronte di un'unica operazione e non a conguaglio PE
di pretese dazioni in alcun modo circostanziate.
Ne consegue che i trasferimenti in esame non possono essere ritenuti atti di liberalità validi ed efficaci, in quanto superano i limiti del modico valore ed integrano donazioni prive dei requisiti richiesti dall'art. 782 c.c. e, dunque, affette da nullità per difetto della forma solenne.
Il Collegio non condivide nemmeno la tesi sostenuta dal convenuto Controparte_2
secondo cui il bonifico effettuato in suo favore in data 6.8.2010, contestualmente agli assegni tratti in favore dei fratelli, integrerebbe parte delle controprestazioni a carico della madre a fronte del contratto di mantenimento stipulato con il figlio.
Al netto delle considerazioni in merito alla sussistenza e validità di tale presunto contratto
(su cui si veda infra), la circostanza risulta soltanto meramente allegata ed in alcun modo circostanziata. Del resto, la contestualità rispetto alle altre operazioni effettuate dalla de cuius in favore degli altri figli, nonché l'assenza di alcuna causale nel bonifico circa una particolare destinazione delle somme trasferite, depongono in favore della natura liberale dell'operazione anche in favore di con conseguente obbligo di Controparte_2
restituzione alla massa di quanto dal medesimo ricevuto.
L'allegazione secondo cui l'operazione sarebbe giustificata alla luce del contratto di mantenimento tra il convenuto e la madre, oltre a risultare generica e sfornita di alcun riscontro probatorio, appare inverosimile, posto che tale contratto è stato stipulato oralmente nell'ottobre 2011, per stessa ammissione del convenuto e, Controparte_2
dunque, almeno un anno dopo il trasferimento di denaro in esame.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le somme trasferite ai figli , Parte_1 [...]
e dalla de cuius in data 6.8.2010 rispettivamente mediante i CP Controparte_2 due assegni circolari ed il bonifico, per l'importo di € 10.000,00 ciascuno, così come risultanti dalla documentazione prodotta da parte attrice (cfr. docc. 7-8) integrino delle donazioni indirette (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 18725/2017) che avrebbero dovuto rivestire pagina 20 di 34 la forma dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni ai sensi dell'art. 782 c.c.; in mancanza di essa, ne va rilevata la nullità.
Di conseguenza, l'importo complessivamente ricevuto da , Parte_1 CP
e ciascuno per € 10.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla
[...] Controparte_2
data del trasferimento al saldo, dovrà essere conferito alla massa da parte di ciascuno dei beneficiari, in adempimento dell'obbligazione restitutoria discendente dalla nullità della donazione. Va rigettata la domanda di corresponsione degli interessi anatocistici in assenza di prova circa il maggior danno sofferto.
4.2 Il contratto di mantenimento tra e la de cuius Controparte_2
A fronte della pretesa attorea di vedere accertata e dichiarata la natura liberale dei trasferimenti operati dalla de cuius nei confronti di quest'ultimo ha Controparte_2
negato di aver ricevuto dalla madre denaro a titolo di liberalità, avendo le parti stipulato nell'ottobre 2011 un contratto di mantenimento affine alla rendita vitalizia, ai sensi degli artt. 1872 ss. c.c., in forza del quale il figlio provvedeva a fornire assistenza materiale e morale alla madre ed al fratello disabile e la de cuius, a titolo di controprestazione, effettuava dei trasferimenti in denaro.
In particolare, gli importi contestati sono i seguenti:
- in data 23.4.2012, trasferimento di titoli KBC IFIMA TF FLEX, dal valore nominale di €
25.000,00, dal deposito amministrato n. 40901 intestato alla de cuius al deposito amministrato n. 60170699 intestato a (cfr. docc.
7-8 fasc. attore); Controparte_2
- sempre in data 23.4.2012, bonifico di € 6.900,00 dal libretto n. 0600/102780 intestato alla de cuius (cfr. doc. 9 fasc. attore);
- in data 2.5.2012, bonifico di € 45.700,00 dal medesimo libretto n. 0600/102780 (cfr. doc.
9 fasc. attore);
- in data 23.5.2012, bonifico di € 20.886,64 dal c/c n. 1000/9812 intestato alla de cuius
(cfr. doc. 10 fasc. attore).
Le operazioni citate sono oggetto di evidenza documentale, emergendo dagli estratti conto dei rapporti intestati alla de cuius e non specificamente contestati dal convenuto
[...]
il quale, come detto, non ha negato di aver ricevuto tali importi, bensì ne ha CP_2
contestato la natura liberale, trattandosi – nella ricostruzione di parte – delle controprestazioni a carico della madre “a fronte del mantenimento ed assistenza ricevuti fino a quel momento e per quanto a tale titolo intendeva ricevere vita natural durante dal figlio anche in considerazione degli oneri che quest'ultimo si era assunto e CP_2
pagina 21 di 34 doveva assumersi in sua vece in favore del figlio ” (cfr. pag. 6 comparsa di CP
costituzione . Controparte_2
Soltanto all'udienza del 9.4.2021 il convenuto ha evidenziato che nel proprio c/c non risultavano pervenuti i bonifici effettuati dalla madre e contestati da parte attrice, chiedendo una integrazione della perizia svolta al fine di svolgere ulteriori accertamenti per stabilire l'effettiva destinazione delle presunte somme oggetto di donatum.
Successivamente, nella stessa comparsa conclusionale, il convenuto ha ammesso nuovamente e pacificamente di aver ricevuto gli importi in esame, contestandone unicamente la natura donativa (cfr. pag. 10 comparsa conclusionale “Ne Controparte_2
consegue che, alla luce degli accordi intercorsi e della loro concreta esecuzione, tutte le somme che il convenuto ricevette dalla madre , lungi dal Controparte_2 PE potersi qualificare come “donazioni” ovvero come “atti di liberalità”, costituiscono, invece, la controprestazione in denaro, corrispostagli dalla madre, a fronte del mantenimento e dell'assistenza che si era obbligato a prestarle “vita Controparte_2 natural durante” e che effettivamente le prestò (direttamente e per essa anche al figlio
), dall'ottobre 2011, data in cui la madre e si trasferiscono presso la sua CP CP casa, fino alla morte della de cuius, avvenuta nel maggio 2015. Per l'effetto, tali somme, delle quali la de cuius ha legittimamente e validamente disposto in vita, devono essere escluse dalla divisione”; pag. 14 comparsa conclusionale: “Pertanto, le somme erogate dalla madre al figlio risultano proporzionalmente commisurate, se non CP_2 certamente inferiori, rispetto all'effettivo valore morale ed economico delle prestazioni dalla stessa ricevute in esecuzione del contratto di mantenimento”; o, ancora, cfr. pag. 18 comparsa conclusionale: “Del resto, fermo restando che dei propri soldi la de cuius poteva fare ciò che voleva, nel nostro caso tutto può dirsi fuorché li abbia “donati” al figlio
trovando le dazioni valido titolo e giustificazione causale nelle consistenti CP_2 prestazioni di mantenimento ottenute dalla stessa in base agli accordi”).
Appare, pertanto, pacifico che tali somme siano state ricevute dal convenuto
[...]
i trasferimenti in esame, come tali, astrattamente costituiscono strumento idoneo CP_2
a realizzare una donazione.
In propria difesa, ha eccepito la sussistenza di un contratto di Controparte_2
mantenimento stipulato oralmente nell'ottobre 2011 con la madre, a fronte dell'aggravarsi delle condizioni di salute della de cuius e tenuto conto dell'impegno profuso dalla stessa nella cura del fratello , affetto da disabilità e dichiarato interdetto. CP
pagina 22 di 34 Va preliminarmente dato conto del fatto che il riferimento operato alle condizioni di risulta inconferente rispetto alla ricostruzione del donatum di CP _1
, non essendo ella tenuta ad alcuna contribuzione economica al mantenimento del
[...]
figlio disabile, avendo quest'ultimo in sua protezione un tutore ed altresì un protutore;
inoltre, emerge documentalmente che lo stesso fosse economicamente CP
autosufficiente (cfr. docc. 25-28 fasc. attore) e, pertanto, non può ritenersi che la cura prestata nei suoi confronti abbia contribuito agli esborsi effettuati da . PE
La de cuius, infatti, madre di , ha certamente contribuito alla cura e CP all'assistenza del figlio interdetto, ma tale circostanza non può dirsi influente al punto di generare un'obbligazione a suo carico e riversata sul figlio con il preteso Controparte_2
contratto di mantenimento. Parimenti, non può ritenersi trasmesso a carico degli eredi di alcun obbligo di contribuzione alla cura ed assistenza di , a PE CP prescindere dall'eventuale stato di bisogno del medesimo.
Pertanto, ai fini della valutazione in merito alla validità del contratto atipico di vitalizio in esame, le uniche controprestazioni di cui va tenuto conto sono quelle in capo a _1
per il proprio mantenimento e la propria cura (a maggior ragione, tenuto conto che
[...]
emerge documentalmente la disponibilità finanziaria di , la cui pensione CP
veniva prelevata mensilmente per far fronte alle sue necessità, cfr. docc. 31 fasc. attore e docc. 10 ss. fasc. ). CP
Tanto premesso, la sussistenza di tale contratto atipico con la madre, che il convenuto ritiene affine alla rendita vitalizia di cui agli artt. 1872 ss. c.c., non è stata in alcun modo provata e risulta, pertanto, genericamente allegata e collocata temporalmente “nell'ottobre
2011”, senza alcun riferimento ulteriore, a fronte di un aggravamento delle condizioni di salute della de cuius.
Le prove orali ammesse sul punto hanno confermato, seppur in maniera generica, che vi fosse tra ed il figlio un accordo, in forza del quale PE Controparte_2 _1
corrispondeva delle somme al figlio a titolo di mantenimento e per
[...] Controparte_2
l'assistenza prestata;
inoltre, emerge come il convenuto abbia sistemato Controparte_2
un appartamento, sotto a quello in cui risiede lo stesso, al fine di ospitare la madre e il fratello.
Tuttavia, il Collegio rileva che non possa dirsi raggiunta la prova in ordine alla sussistenza di un contratto assistenziale atipico tra il convenuto e la de cuius che Controparte_2
pagina 23 di 34 costituisca fonte di una pretesa obbligazione in capo a quest'ultima di trasferire al figlio somme di denaro ulteriori rispetto a quanto stimato a titolo di ordinario mantenimento.
Dalle prove orali escusse e dal riscontro documentale fornito dagli estratti conto dei rapporti bancari intestati alla de cuius emerge, infatti, che la pensione mensile di _1
di volta in volta accreditata veniva prelevata (da ottobre 2011 a settembre 2012,
[...]
anche in contanti e personalmente da , cfr. sia quanto riferito da PE [...]
sentito in sede di interpello in data 28.9.2021, sia testimonianze rese da CP_2 Tes_7
figlia di e da , coniuge dell'attore, all'udienza
[...] Controparte_2 Testimone_10 del 3.12.2021; anche , figlia dell'odierno attore, confermava la circostanza Tes_11 all'udienza del 25.1.2022).
A sostegno delle proprie allegazioni, infatti, parte attrice ha depositato in causa gli estratti conto del libretto di risparmio n. 0600/102780, acceso presso Cassa di Risparmio del
Veneto ed intestato personalmente alla de cuius, riferiti agli anni 2013-2015 (cfr. docc. 19-
20-21 fasc. attore), dai quali emerge l'accredito mensile della pensione in favore di _1
ed il contestuale prelevamento.
[...]
Inoltre, i testi escussi hanno confermato che vi fosse un sostanziale accordo tra la de cuius ed il figlio in forza del quale “la madre dava dei soldi in casa, per l'aiuto Controparte_2 del fratello disabile e non so dire dove andassero quei soldi, se per bollette o altro” (cfr., tra le altre, testimonianza resa da , compagno della figlia di Testimone_1 [...]
all'udienza del 28.9.2021). CP_2
Il quantum che emerge dalle dichiarazioni rese era costituito dall'ammontare della pensione mensile di e dal mantenimento quantificato dal Giudice Tutelare PE con riferimento alla posizione di , per complessivi € 1.500,00 mensili (cfr. CP
e , sentiti in sede di interpello all'udienza del 28.9.2021; Parte_1 CP_2 CP nella medesima sede, anche confermava che “Mia suocera non mi ha Testimone_10
detto fino alla morte, mi ha detto che andava dal figlio che aveva fatto un CP_2 accordo e che avrebbe versato € 1.500,00 al mese per vitto ed alloggio e qualsiasi necessità. ADR mia suocera mi ha detto che prendeva una pensione di quasi € 1.000,00 poi vi erano i € 400,00 per il mantenimento di , provenienti dalla sua pensione e CP con la tredicesima ed altro in tutto erano circa € 1.500,00 al mese. (…) Avevano fatto quell'accordo lì per € 1.500,00)”.
Al netto della posizione di che, come anticipato, era economicamente CP
autosufficiente, al punto di versare mensilmente al fratello un somma per Controparte_2
pagina 24 di 34 il proprio mantenimento, emerge dalle testimonianze assunte che l'accordo tra
[...]
e la madre prevedesse la corresponsione della sola pensione mensile a fronte CP_2
delle prestazioni di cura ed assistenza: “Mia nonna mi ha riferito che per accordo avrebbe dato € 1.500,00 mensili al figlio che era la sua pensione e la parte di CP_2 CP
(…) si trasferiva da con gli accordi che venisse trasferita a la somma CP_2 CP_2 mensile di € 1.500,00 (…) come dagli accordi di € 1.500,00 mensile” (testimonianza resa da cfr. verbale udienza del 25.1.2022). Controparte_2
A fronte di tali dichiarazioni, appare sul punto recessiva la testimonianza resa da
[...]
, figlia di la quale sola ha riferito che “So che la nonna aveva Tes_3 Controparte_2
l'accordo per cui la nonna avrebbe dato tutti i suoi denari a mio padre in cambio dell'accudimento per lei ed anche per mio zio. Non sono a conoscenza degli importi dell'accordo. Ne abbiamo parlato in famiglia, me l'ha riferito mio padre” (cfr. verbale udienza del 3.12.2021), trattandosi di circostanza riferita alla teste dal convenuto parte dell'accordo e distinta dal resto delle testimonianze rese.
La sussistenza di tale contratto, stipulato oralmente, come riferito dal convenuto, trova quindi ragione e giustificazione nei limiti della corresponsione al figlio della pensione mensile da parte di , e non giustifica, invece, le operazioni effettuate in suo PE
favore, a mezzo bonifici e trasferimento titoli, per complessivi € 98.486,64 (e nemmeno il trasferimento di € 10.000,00 operato in data 6.8.2010, contestualmente alle liberalità effettuate in favore degli altri figli, cfr. supra).
Nel caso di specie, infatti, la de cuius ha beneficiato il figlio di Controparte_2 complessivi € 98.486,64 (cfr. docc.
7-10 fasc. attore), oltre a prelevare mensilmente la propria pensione anche al fine di pagare le utenze della casa in cui prima risiedeva, a titolo di assistenza e mantenimento per quattro anni di vita scarsi (da novembre 2011, come precisato dallo stesso convenuto in sede di interpello, fino a maggio 2015), non accantonando così alcuna provvista.
A fronte di un versamento mensile al figlio di € 1.000,00, corrispondenti alla pensione accreditata, per far fronte alle esigenze di vita quotidiane ed alla propria assistenza è, dunque, inverosimile che le ulteriori dazioni in favore di siano state fatte Controparte_2
a titolo “retributivo” di un asserito contratto di mantenimento, la cui sussistenza è pertanto da ritenersi provata nei limiti della consegna mensile della pensione, tenuto conto dell'età e delle ipotizzabili esigenze della de cuius al tempo delle prestazioni, e non anche con riferimento ad ulteriori obbligazioni.
pagina 25 di 34 Pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, qualifica il contratto di mantenimento come contratto aleatorio affine alla rendita vitalizia, dalla quale tuttavia differisce per alcuni aspetti: “Il contratto atipico di c.d. “vitalizio alimentare” differisce da quello, nominato, di rendita vitalizia, ex art. 1872 c.c., per l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, e per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, correlata non solo alla durata della vita del beneficiario ma anche alla variabilità e discontinuità delle prestazioni suddette, suscettibili di modificarsi secondo i bisogni (anche in relazione all'età ed alla salute del beneficiario). Pertanto, l'individuazione dell'aleatorietà del citato vitalizio postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione, che il giudice di merito deve compiere con riferimento al momento di conclusione del contratto nonché al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza all'epoca esistenti in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato” (cfr. ex multis Cass. Civ., sez. II, n. 22009 del 31.10.2016).
Nel caso di specie non risulta raggiunta la prova di particolari e specifiche prestazioni rese da (insieme alla propria famiglia) in favore della madre e del fratello, le Controparte_2
quali invece, rientrano nei limiti dell'ordinaria cura ed assistenza forniti da un figlio ad un genitore anziano;
con riferimento alle pretese prestazioni rese in favore del fratello CP
, invece, in questa sede è preclusa al Tribunale alcuna statuizione, avendo il
[...]
presente giudizio ad oggetto la divisione della comunione sorta in successione di _1
e non rientrando, nell'asse ereditario della stessa, alcun rapporto di debito/credito
[...]
riferito ad obbligazioni di cura del figlio . CP
Al netto delle considerazioni sulle condizioni di salute della de cuius, pretesa vitalizianda, all'epoca della conclusione dell'allegato contratto (che, come emerge dall'istruttoria condotta e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal medico di condotta della sig.ra
, non versava in gravi condizioni di salute al punto da escludere l'alea tipica dei _1
contratti di vitalizio), non sono emersi elementi idonei a fondare un giudizio positivo in merito alla sussistenza di un accordo volto al trasferimento dell'intera provvista della de cuius, oltre alla corresponsione della propria pensione mensile.
L'istruttoria espletata e le prove documentali depositate dal patrocinio del convenuto non consentono, dunque, di ritenere che i trasferimenti operati da Controparte_2 _1
in favore del figlio costituiscano controprestazioni a carico della stessa in
[...]
pagina 26 di 34 esecuzione di un preteso contratto di mantenimento, bensì risultano idonei a realizzare ulteriori liberalità in favore di Controparte_2
La difesa del convenuto, infatti, si è limitata ad allegare genericamente la sussistenza di tale contratto, stipulato oralmente “nell'ottobre 2011” e senza fornire alcuna altra collocazione spazio-temporale dell'asserita conclusione di tale accordo, né ha fornito alcun elemento idoneo a giustificare le asserite spese sostenute per ospitare la madre ed il fratello, trattandosi sempre di mere allegazioni non circostanziate e sfornite di alcun riscontro probatorio.
La domanda attorea volta alla declaratoria di nullità delle operazioni effettuate da _1
in favore di per complessivi € 98.486,64 (per le operazioni di cui
[...] Controparte_2
ai docc.
7-10 fasc. attore) – e per il trasferimento di € 10.000,00 operato in data 6.8.2010, contestualmente alle liberalità effettuate in favore degli altri figli, cfr. supra – è, pertanto, fondata e merita accoglimento.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che“il trasferimento “donationis causa” di titoli di credito non dà luogo a donazione indiretta, intesa come mezzo per conseguire, attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questo divergente, essendo detti titoli suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti, sicché integra una donazione diretta, soggetta in quanto tale al requisito di forma nel rapporto base tra il “tradens” e
l'“accipiens” (Cass. civ., sez. II, ord. 23127 del 19.8.2021).
In mancanza di tale forma, trattandosi di donazioni non formalizzate in un atto pubblico, va dichiarata la nullità anche dei trasferimenti in esame per complessivi € 98.486,64, per carenza della forma solenne richiesta dall'art. 782 c.c.
Quand'anche tali donazioni siano state fatte dalla de cuius “per riconoscenza” anche in vista di un servizio futuro, la qualificazione di tali liberalità ai sensi dell'art. 770 c.c. non esclude la nullità per difetto di forma ai sensi dell'art. 782 c.c. e nemmeno l'applicabilità della disciplina della riduzione e della collazione (cfr. sul punto Cass. civ., sez. II, ord. n.
41480 del 24.12.2021, che qualifica la donazione remuneratoria una “donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione;
al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi resi, non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle
pagina 27 di 34 comuni nome morali e scoiali e, dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente. Allorché
l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, infine, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire”. Nel caso di specie si è già rilevato che per la genericità ed indeterminatezza delle difese di
[...]
il quale non ha fornito alcun elemento presuntivo idoneo a ritenere sussistente CP_2
un accordo con la de cuius che andasse oltre alla corresponsione della pensione mensile, tenuto conto altresì dell'età e delle esigenze quotidiane della stessa, non è possibile fondare una valutazione in ordine alla richiesta equivalenza economica tra le prestazioni dedotte in obbligazione.
Inconferente, sul punto, appare l'eccezione formulata dal convenuto volta Controparte_2
al riconoscimento della sussistenza tra le parti di un negotium mixtum cum donatione, pari alla differenza tra quanto corrispostogli ed il valore delle controprestazioni di cura ed assistenza rese in suo favore;
la giurisprudenza allegata da parte attrice appare pertinente al caso di specie, in quanto, “in assenza di prova della conclusione del contratto vitalizio non può ritenersi neppure sussistente l'ipotesi di negotium mixtum cum donatione che presuppone l'esistenza di un contratto oneroso” (cfr. C. App Venezia, sez. II, n. 1115 del
16.5.2022).
A nulla rileva, infine, l'eccezione secondo cui la madre avrebbe dispensato tacitamente il figlio dalla collazione di quanto ricevuto, poiché oltre a trattarsi di assunto genericamente allegato e privo di alcuna puntualizzazione, non è stato dedotto alcun comportamento della de cuius volto a dispensare, anche tacitamente, il figlio in tal senso. Del resto, la dispensa da collazione presuppone una donazione a sua volta valida ed efficace – circostanza che nel caso di specie non si rinviene, posto che tutte le liberalità effettuate da in PE
favore dei figli, a mezzo operazioni bancarie, risultano affette da nullità per mancanza della forma prescritta dall'art. 782 c.c.
In conclusione, l'importo complessivamente ricevuto da per € 98.486,64, Controparte_2
oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli trasferimenti al saldo, dovrà essere conferito alla massa ereditaria di da parte del convenuto, in adempimento PE dell'obbligazione restitutoria discendente dalla nullità delle donazioni.
4.3 La divisione della comunione ereditaria di Persona_4
[...]
pagina 28 di 34 Parte attrice ha allegato che il patrimonio di è costituito dalla quota di 2/3 PE
(1/2 iure proprio + 1/6 iure hereditatis in successione del marito) di:
- due terreni siti in Monselice, censiti al Catasto Terreni del Comune di Monselice , Foglio
23, mapp. 18 e mapp. 23;
- fabbricato ad uso residenziale sito in via Monte Fiorin n. 17, censito al Catasto Fabbricati,
Foglio 23, mapp. 341, sub. 2, cat. A/4, classe 1, cons. vani 7,5, mq. 237, rendita € 325,37;
Foglio 23, mapp. 341, sub. 3, cat. C/6, classe 2, mq. 140, rendita € 180,76.
La de cuius era, inoltre, titolare in via esclusiva del c/c n. 2000/0600/102780 il cui saldo residuo ammonta ad € 1.487,39 (cfr. anche denuncia di successione di , doc. PE
5 fasc. attore); con riferimento, invece, al libretto di deposito a risparmio n.
02000/0600/113674, cointestato con il marito, si è sopra preso atto che il saldo attivo al
21.6.2010, pari ad € 5.310,19, veniva prelevato in pari data e contestualmente diviso tra i coeredi in ragione del0le rispettive quote (cfr. doc. 3 fasc. attore); pertanto, in assenza di contestazioni sul punto, deve ritenersi già intervenuta una divisione parziale volontaria di tale rapporto.
Il compendio dividundo (relictum) di è, dunque, così composto: PE
- quota di 2/3 dei due terreni e del fabbricato, siti in Monselice, per complessivi €
120.000,00 (cfr. stima effettuata dalla c.t.u. , che ha valutato l'intero Controparte_4 compendio immobiliare in € 180.000,00);
- saldo del c/c n. 2000/0600/102780, pari ad € 1.487,39;
- credito di €. 10.000,00 nei confronti di , per donazione nulla effettuata in suo Parte_1
favore in data 6.8.2010, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- credito di €. 10.000,00 nei confronti di , per donazione nulla Controparte_1
effettuata in suo favore in data 6.8.2010, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- credito di € 10.000,00 nei confronti di per donazione nulla effettuata in Controparte_2
suo favore in data 6.8.2010, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- credito di € 98.486,64 nei confronti di per donazioni nulle effettuate in Controparte_2
suo favore, maggiorata degli interessi legali dalla data dei rispettivi pagamenti al saldo;
per un totale di € 249.974,03, oltre interessi legali derivanti da ciascuna restituzione, da calcolarsi secondo le indicazioni di cui sopra.
Debiti ereditari
pagina 29 di 34 Con riferimento alla successione di , il Collegio ritiene di valorizzare i PE
seguenti debiti ereditari. ha allegato di aver anticipato personalmente le spese per complessivi € Controparte_2
8.750,61 (cfr. docc. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 fasc. e ne ha chiesto ai fratelli in via Controparte_2
riconvenzionale il rimborso pro quota, di cui:
- € 1.724,59 per le imposte successorie di , pagate a mezzo F23; PE
- € 1.752,07 per la concessione cimiteriale di;
PE
- € 2.500,00 per il servizio funebre della madre, corrisposti a;
Controparte_5
- € 1.500,00 per la fornitura ed il montaggio di accessori sulla lapide di;
PE
- € 1.216,95 per la denuncia di successione;
- € 57,00 pagati con modello di pagamento unificato per . PE
I pagamenti in esame non risultano contestati dai coeredi, bensì sono stati confermati dallo stesso attore e dal convenuto i quali, sentiti in sede di interpello, Controparte_1 hanno riferito che le spese per l'eredità della madre sono state sostenute dal fratello, nulla eccependo nel quantum (cfr. verbale udienza del 28.9.2021); l'odierno attore si è limitato ad eccepire la compensazione con quanto dovuto al convenuto degli importi personalmente anticipati a titolo di debiti ereditari.
Con la prima memoria istruttoria, ha infatti allegato di aver sostenuto €. Parte_1
484,02 a titolo di contributi consortili (cfr. doc. 30 fasc. attore); anche tali importi non risultano contestati dalle altre parti costituite, pertanto la circostanza deve ritenersi pacifica in causa.
Inoltre, rientra tra i debiti eredi di la quota di debiti ereditari sorti per effetto PE della successione del marito, , per € 650,69 (cfr. supra). Parte_2
I debiti ereditari in successione di ammontano, pertanto, ad € 9.885,32, oltre PE
interessi dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
Il patrimonio relitto dalla de cuius, aggiornato con i debiti ereditari, ammonta pertanto ad
€. 240.088,71 (€ 249.974,03 - € 9.885,32), oltre interessi legali come sopra individuati.
Ai sensi dell'art. 566 c.c., ai condividenti spetta la quota di 1/4 ciascuno, pari ad €
60.022,18, maggiorata degli interessi.
A questo punto, avendo la c.t.u. nominata concluso per la non comoda divisibilità del compendio, da intendersi in senso stretto, “in quanto non è possibile assegnare ad ognuno dei quattro condividenti quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto
pagina 30 di 34 l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sulla originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero” (cfr. pag. 15 c.t.u.), rileva il Collegio che parte attrice ed il convenuto hanno manifestato in sede di operazioni CP
peritali la preferenza per l'attribuzione congiunta del fabbricato e del terreno di cui al mapp. 18 (cfr. pag. 13 c.t.u.), subordinando la richiesta alla decisione in merito al donatum in favore di nonché all'autorizzazione del Giudice Tutelare con Controparte_2
riferimento alla posizione di . CP
La causa va, dunque, rimessa sul ruolo per verificare la volontà delle parti e procedere alle operazioni di divisione del patrimonio di . PE
5. Domande subordinate di CP_2
Restano assorbite la domanda di collazione di quanto donato in vita dalla de cuius nonché
l'azione di riduzione, proposte dall'attore soltanto in via subordinata;
parimenti, le analoghe domande di riduzione formulate dai convenuti e Controparte_1 CP
.
[...]
Le domande svolte in via subordinata dal patrocinio di volte alla Controparte_2
rifusione da parte dei fratelli coeredi di una somma pro quota per le spese sostenute per l'assistenza della cura della madre ovvero in termini di indennizzo per la diminuzione patrimoniale sostenuta dal convenuto a fronte dell'arricchimento della de cuius risultano infondate e non meritano, pertanto, accoglimento.
Il convenuto infatti, si è limitato ad allegare di aver sostenuto spese ed Controparte_2 esborsi per la cura e l'assistenza della madre (e del fratello interdetto) senza fornire alcun elemento idoneo a suffragare quanto sostenuto.
Ha allegato di aver ristrutturato a proprie spese un appartamento sottostante al proprio, in cui ospitare la madre ed il fratello;
le opere effettuate ed i relativi esborsi sono stati oggetto soltanto di prova testimoniale, sulla base di capitoli formulati in maniera generica e, pertanto, inidonei a fungere da prova della pretesa (cfr. ad es. testimonianza di Tes_1
, teste di parte convenuta, che ha riferito genericamente che “ha
[...] Controparte_2
modificato il piano terra e ricostruito un appartamento per la mamma e il fratello disabile, ricordo che c'è una cucina, una camera da letto una sala da pranzo ed un bagno”), senza che sia stata allegata alcuna documentazione giustificativa degli esborsi lamentati.
Le spese che il convenuto avrebbe sostenuto al fine di rendere abitabile e decoroso l'immobile non risultano in alcun modo circostanziate ovvero provate in via documentale;
pagina 31 di 34 gli unici documenti allegati dal convenuto (docc. 10 e 14 fasc. di parte), Controparte_2 costituiti da bollettini postali pagati dallo stesso, sono riferiti all'utenza ENEL con scadenza 28.12.2015 (successiva al decesso della de cuius), ovvero all'utenza ENI s.p.a., intestata allo stesso e riferita all'immobile di via Ca' Oddo n. 32, senza Controparte_2 alcuna indicazione ulteriore, rendendo così impossibile risalire all'effettiva spesa imputabile alla de cuius.
Infondate sul punto appaiono anche le azioni, formulate in via gradata, volte ad ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute anche per il mantenimento e la cura della madre, da parametrare alla retribuzione riconosciuta ad una badante per le medesime prestazioni e stimata unilateralmente in € 102.900,00.
Anche tale pretesa appare del tutto sfornita di supporto probatorio, seppure indiziario, in merito all'effettività delle prestazioni di cura effettuate in favore di , non PE essendo emerso dall'istruttoria espletata che vi fosse una costante prestazione di cura al punto da giustificare un esborso di tale portata, posto che è invece emerso pacificamente come vi fosse tra la de cuius un accordo in base al quale questa riceveva assistenza a fronte della corresponsione dell'intera pensione mensile al figlio il quale, Controparte_2
pertanto, percepiva tale emolumento per far fronte alle necessità quotidiane della madre.
Parimenti, risulta infondata la pretesa volta ad ottenere dai coeredi un indennizzo pro quota
e nei limiti dell'arricchimento ricevuto (dalla madre e, ora, trasmesso agli eredi) a fronte della correlata diminuzione patrimoniale in capo al convenuto, ai sensi dell'art. 2033 c.c. ovvero, in estremo subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Nella ricostruzione offerta in via gradata dal convenuto infatti, la madre Controparte_2 si sarebbe arricchita senza causa a spese del figlio, che l'avrebbe mantenuta, assistita moralmente e materialmente a proprio carico.
La pretesa risulta infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui sopra;
la qualificazione dei trasferimenti effettuati in suo favore in termini di adempimento di un obbligo morale e sociale tipico delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. e come tali irripetibili risulta, invece, tardiva in quanto formulata per la prima volta nella comparsa ai sensi dell'art. 190
c.p.c. (cfr. pag. 24).
6. Spese di lite
Riserva la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
pagina 32 di 34 Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi di , PE
, , in persona del curatore speciale Parte_1 Controparte_1 CP
avv. CA, derivante dalla successione in morte di Controparte_2 Pt_2
[...]
2. dispone che lo scioglimento della predetta comunione avvenga mediante assegnazione delle seguenti quote indivise:
- 1/3 eredità di PE
- 1/6 Parte_1
- 1/6 Controparte_2
- 1/6 Controparte_1
- 1/6 . CP
3. Condanna , e in persona del Parte_1 Controparte_1 CP
curatore speciale avv. CA al pagamento, a titolo di rimborso dei debiti ereditari di a favore di dell'importo di € 325,34 Parte_2 Controparte_2
ciascuno, oltre interessi in misura legale dal giorno del pagamento sino al saldo;
4. accerta e dichiara la nullità della donazione effettuata in favore di per Parte_1
€ 10.000,00 e, per l'effetto, condanna a restituire alla massa la somma Parte_1 di € 10.000,00, oltre interessi legali come in motivazione;
5. accerta e dichiara la nullità della donazione effettuata in favore di CP
per € 10.000,00 e, per l'effetto, condanna a restituire
[...] Controparte_1 alla massa la somma di € 10.000,00 oltre interessi legali come in motivazione;
6. accerta e dichiara la nullità della donazione effettuata in favore di Controparte_2 per € 10.000,00 e, per l'effetto, condanna a restituire alla massa la Controparte_2 somma di € 10.000,00 oltre interessi legali come in motivazione;
7. accerta e dichiara la nullità delle ulteriori donazioni effettuate in favore di
[...] per € 98.486,64 e, per l'effetto, condanna a restituire CP_2 Controparte_2 alla massa la somma di € 98.486,64 oltre interessi legali come in motivazione;
8. dichiara che il valore del patrimonio di , al netto dei debiti ereditari, è PE
pari ad € 240.088,71, oltre interessi legali come in motivazione;
9. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
10. riserva la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
pagina 33 di 34 Padova, così deciso nella camera di consiglio del 01.04.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente dott.ssa Alina Rossato
pagina 34 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Alina Rossato Presidente dott. Barbara De Munari Giudice relatore ed estensore dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1965/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Donà Luca;
Parte_1
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv. Rigato Francesca;
Controparte_1
Convenuto nonché contro con il patrocinio degli avv.ti Merlin Lucio e Boselli Gianmarco;
Controparte_2
Convenuto
e contro
IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE avv. CP SCARLASSARA PIERCARLO, con il patrocinio dell'avv. Munaretto Maurizio;
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito:
1) quanto alle donazioni compiute dalla sig.ra a favore dei figli PE CP_2
e , elencate nei paragrafi 4.1 e 4.2 della citazione:
[...] Controparte_1
pagina 1 di 34 a) in principalità, dichiararsi la nullità delle suddette donazioni per difetto di forma e condannarsi i convenuti e a restituire alla massa Controparte_2 Controparte_1
ereditaria della sig.ra quanto ricevuto, o l'equivalente pecuniario, con gli PE
interessi dal dovuto al saldo, e con anatocismo dalla domanda al saldo;
b) in subordine, dichiararsi i convenuti e tenuti Controparte_2 Controparte_1
alla collazione delle suddette donazioni e di ogni altra donazione che dovesse risultare, con gli interessi dall'apertura della successione al saldo, e con anatocismo dalla domanda al saldo;
c) in ulteriore subordine, ridursi le donazioni compiute dalla sig.ra a PE
favore del convenuto per lesione della quota di legittima spettante Controparte_2 all'attore, e conseguentemente condannarsi il predetto convenuto a restituire all'attore quanto ha ricevuto, o l'equivalente pecuniario, con gli interessi dal dovuto al saldo, e con anatocismo dalla domanda al saldo;
2) nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che le dazioni di denaro e titoli effettuate dalla
sig.ra a favore di , indicate nei paragrafi 4.1 e 4.2 della PE Controparte_2
citazione, non costituiscano donazioni ma trovino causa in un asserito contratto di mantenimento tra le predette parti, dichiararsi la nullità di tale contratto per tutte le ragioni espresse negli scritti difensivi dimessi e per l'effetto condannarsi comunque il convenuto a restituire alla massa ereditaria della sig.ra Controparte_2 PE quanto ricevuto, o l'equivalente pecuniario, con gli interessi dal dovuto al saldo, e con anatocismo dalla domanda al saldo;
3) disporsi la divisione di tutti i beni derivanti dalle successioni dei sig.ri e Parte_2
, previo occorrendo accertamento della loro integrale appartenenza al PE
patrimonio ereditario, comprendendovi anche i beni e le somme di cui a tutti i precedenti punti delle presenti conclusioni, e gli altri beni e somme che dovessero risultare;
4) assegnarsi all'attore i beni corrispondenti alla sua quota e ordinarsi le relative volture
e trascrizioni;
5) accertarsi che l'attore ha diritto di essere rimborsato dai conventi della spesa di €
484,02 da lui sostenuta per debiti ereditari e pertanto:
a) disporsi la compensazione tra quanto asseritamente dovuto dall'attore a CP_2
per la domanda riconvenzionale di cui al punto d) delle conclusioni della
[...] comparsa di risposta di quest'ultimo, e quanto dovuto da all'attore a Controparte_2
titolo di rimborso pro quota del suddetto importo con gli interessi;
pagina 2 di 34 b) condannarsi i convenuti e a rimborsare Controparte_1 CP all'attore tale importo, ciascuno per la sua quota, con gli interessi;
6) rigettarsi tutte le domande del convenuto;
Controparte_2
7) spese e compensi rifusi;
In via istruttoria:
1) ammettersi le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183 comma 6, n. 2,
c.p.c. dell'attore e non accolte;
2) rigettarsi le istanze istruttorie del convenuto;
Controparte_2
3) ribadita l'inammissibilità delle prove testimoniali richieste dal convenuto CP_2
per le ragioni dedotte dall'attore nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. e
[...] nell'udienza del 28.1.2020, dichiararsi la nullità delle testimonianze assunte sui capitoli di prova formulati da e revocarsi le ordinanze del 4.7.2021, del 28.9.2021, Controparte_2
del 3.12.2021 e del 1.4.2022 che hanno ammesso tali prove testimoniali e pertanto:
a) dichiararsi la nullità della testimonianza del OR , come già eccepito Testimone_1 nell'udienza del 28.9.2021;
b) dichiararsi la nullità della testimonianza della ORa , come già Testimone_2 eccepito nell'udienza del 3.12.2021;
c) dichiararsi la nullità della testimonianza della ORa , come già Testimone_3 eccepito nell'udienza del 3.12.2021;
d) dichiararsi la nullità della testimonianza della ORa , come già eccepito Tes_4 nell'udienza del 3.12.2021;
e) dichiararsi la nullità della testimonianza del OR , come già eccepito Testimone_5 nell'udienza del 3.12.2021;
f) dichiararsi la nullità della testimonianza della ORa , come già eccepito Tes_6 nell'udienza del 3.12.2021;
g) dichiararsi la nullità della testimonianza della ORa , come già Tes_7 eccepito nell'udienza del 3.12.2021;
h) dichiararsi la nullità della testimonianza della ORa , come già Testimone_8 eccepito nell'udienza del 1.4.2022;
4) ribadita l'incapacità a testimoniare della ORa per le ragioni Testimone_8 dedotte nell'udienza del 1.4.2022, dichiararsi la nullità della relativa testimonianza, come già eccepito nella medesima udienza, e revocarsi l'ordinanza del 1.4.2022 che ne ha ammesso la testimonianza;
pagina 3 di 34 5) accogliersi le osservazioni critiche alla CTU della geom. formulate dal Per_2 patrocinio e dal CTP dell'attore e non accolte dal CTU, pure in relazione alle ipotesi divisionali prospettate dal CTU che non possono essere prese in considerazione anche per le ragioni dedotte nell'udienza del 9.4.2021, ribadendosi quanto dedotto in quest'ultima udienza.
Per il convenuto : Controparte_1
Nel merito:
Con riferimento alle asserite donazioni di cui al paragrafo 4.1 dell'atto di citazione:
1. In via principale, rigettarsi, per i motivi esposti in narrativa, la domanda di parte attrice volta a considerare quale donazione diretta la corresponsione in favore di
[...]
dell'importo di € 10.000,00 a mezzo assegno circolare;
CP
2. In subordine, dichiarare il sig. unitamente ai fratelli Controparte_1 CP_2
e a restituire alla massa ereditaria della sig.ra la
[...] Parte_1 PE somma di € 10.000,00 ciascuno e/o provvedere alla relativa collazione.
Con riferimento alle donazioni in favore di di cui al paragrafo 4.2 Controparte_2 dell'atto di citazione:
3. Accertato e dichiarato che, come sostenuto da parte attrice, le donazioni descritte al paragrafo 4.2) dell'atto di citazione effettate dalla sig.ra in favore del figlio PE
sono nulle per difetto di forma, per l'effetto condannare il convenuto Controparte_2
a restituire alla massa ereditaria della sig.ra la somma Controparte_2 PE complessiva di € 98.486,64, oltre ad interessi come per legge, ai fini della collazione;
4. In subordine, accertato e dichiarato che, come sostenuto da parte attrice, le donazioni descritte al paragrafo 4.2 dell'atto di citazione effettuate dalla sig.ra in PE
favore del figlio ledono la quota di legittima spettante ad Controparte_2 Parte_1
nonché agli altri fratelli e , ridursi le donazioni suddette con CP CP
condanna del convenuto a restituire quanto ricevuto, oltre ad interessi Controparte_2
come per legge.
Con riferimento alla domanda di divisione dei beni derivanti dalle successioni di Pt_2
e :
[...] PE
Disporsi, come richiesto da parte attrice, la divisione di tutti i beni derivanti dalle due successioni dei sigg.ri e , previo accertamento della loro Parte_2 PE
consistenza, nonché la successiva assegnazione ai quattro fratelli secondo le CP_2
rispettive quote come per legge.
pagina 4 di 34 In ogni caso: con rifusione di spese e competenze di causa, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria:
Rigettarsi le istanze istruttorie formulate dal convenuto per le Controparte_2
motivazioni già in atti.
Si chiede che venga dichiarata la nullità delle testimonianze assunte sui capitoli di prova formulati dal sig. , nonché la revoca delle ordinanze datate 04.07.2021, Controparte_2
28.09.2021, 03.12.32021 e 01.04.2022 con le quali sono state ammesse le suddette prove.
Specificatamente si chiede, pertanto, che venga dichiarata la nullità della testimonianza:
- del sig. come già eccepito nell'udienza del 28.09.2021; Testimone_1
- della sig.ra come già eccepito all'udienza del 03.12.2021; Testimone_2
- della sig.ra come già eccepito all'udienza del 03.12.2021; Testimone_3
- della sig.ra come già eccepito all'udienza del 03.12.2021; Tes_4
- del sig. come già eccepito all'udienza del 03.12.2021; Testimone_5
- della sig.ra come già eccepito all'udienza del 03.12.2021; Tes_6
- della sig.ra come già eccepito all'udienza del 03.12.2021; Tes_7
- della sig.ra come già eccepito all'udienza del 01.04.2022. Testimone_8
Per il convenuto Controparte_2
Nel merito:
1) In via principale:
a) - dichiarare inammissibili e comunque respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in atti, tutte le domande formulate dall'attore Parte_1 nei confronti del convenuto tanto nell'atto di citazione quanto nella Controparte_2
propria memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c.;
- dichiarare inammissibili e comunque respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in atti, tutte le domande formulate dal convenuto CP
nei confronti del convenuto tanto nella propria comparsa di costituzione Controparte_2
e risposta quanto nella propria memoria ex art 183, n. 1, c.p.c.;
- dichiarare inammissibili e comunque respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in atti, tutte le domande formulate dal convenuto CP
nei confronti del convenuto nella propria comparsa di
[...] Controparte_2
costituzione e risposta;
pagina 5 di 34 e, per l'effetto, escludere dalla divisione le somme e i titoli elencati nei paragrafi 4.1 e 4.2 dell'atto di citazione;
b) - b.i. dichiarare la nullità delle donazioni di Euro 10.000,00 cadauna ricevute dall'attore e dal convenuto per difetto di forma, con Parte_1 Controparte_1
condanna degli stessi a restituire alla massa ereditaria della sig.ra quanto PE ricevuto o l'equivalente pecuniario, con gli interessi dal dovuto al saldo e con anatocismo dalla domanda al saldo;
- b.ii. in subordine, dichiarare l'attore e il convenuto Parte_1 Controparte_1
tenuti alla collazione delle suddette donazioni e di ogni altra donazione che dovesse risultare in corso di causa, con gli interessi dall'apertura della successione al saldo e con
l'anatocismo dalla domanda al saldo;
- b.iii. in ulteriore subordine, ridurre le suddette donazioni compiute dalla sig.ra _1
in favore dell'attore e del convenuto e
[...] Parte_1 Controparte_1
comunque di tutte quelle che dovessero risultare effettuate in favore dei medesimi, così come accertate in corso di causa, per lesione della quota di legittima spettante al convenuto e conseguentemente condannare i predetti e Controparte_2 Parte_1
a restituire a quanto dagli stessi ricevuto, o Controparte_1 Controparte_2
l'equivalente pecuniario, con gli interessi dal dovuto al saldo e con l'anatocismo dalla domanda al saldo;
c) disporre la divisione dei beni derivanti dalle successioni di e Parte_2 _1
, assegnandosi al convenuto una porzione degli stessi
[...] Controparte_2
corrispondente alla sua quota e ordinare le relative volture e trascrizioni;
d) in via riconvenzionale: accertato che il convenuto ha sostenuto la spesa di Euro 10.714,68 per Controparte_2 debiti e pesi ereditari, come in premessa enucleato, condannare l'attore e i Parte_1
convenuti e , ciascuno per la propria quota Controparte_1 CP
ereditaria, a rifondere a la predetta somma (esclusa la quota dello stesso Controparte_2
) o quella diversa somma che verrà determinata in corso di causa, oltre Controparte_2
agli interessi legali ex art. 1284 4° comma c.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, anche con l'assegnazione di corrispondente maggior quota dei beni ereditari.
2) in via riconvenzionale subordinata,
pagina 6 di 34 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di alcuna delle domande svolte dall'attore e/o dal convenuto e/o dal convenuto Parte_1 CP [...]
nei confronti del convenuto e qualora, per l'effetto, lo CP Controparte_2
stesso convenuto sia tenuto a restituire o conferire alla massa ereditaria, Controparte_2
in tutto o in parte, le somme e/o i titoli ricevuti in vita dalla de cuius , PE condannare l'attore e i convenuti e , Parte_1 Controparte_1 CP
ciascuno per la propria quota ereditaria, a rifondere allo stesso le spese Controparte_2 da questi sostenute per l'assistenza e il mantenimento della madre , esborsi PE quantificati nell'importo complessivo di Euro 102.900,00, come in premessa enucleato, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre agli interessi legali ex art. 1284, 4° comma c.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, anche con l'assegnazione di corrispondente maggior quota dei beni ereditari.
3) in via riconvenzionale ulteriormente subordinata,
sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di alcuna delle domande svolte all'attore e/o dal convenuto e/o dal convenuto Parte_1 CP [...]
nei confronti del convenuto , e qualora, per l'effetto, il CP Controparte_2
convenuto sia tenuto a restituire o conferire alla massa ereditaria, in Controparte_2
tutto o in parte, le somme e/o i titoli ricevuti in vita dalla de cuius , PE condannare l'attore e i convenuti e , Parte_1 Controparte_1 CP ciascuno per la propria quota e nei limiti dell'arricchimento ricevuto, ad indennizzare
della correlativa diminuzione patrimoniale, determinata nella somma Controparte_2
complessiva di Euro 102.900,00 come in premessa enucleata o in quella diversa somma ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre agli interessi legali ex art. 1284 4° comma c.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, anche con l'assegnazione di corrispondente maggior quota dei beni ereditari.
In ogni caso, con integrale rifusione di spese e compensi di lite, spese generali al 15%, iva
e cpa come per legge, nonché delle spese e compensi di CTU e CTP.
In via istruttoria: si ribadiscono tutte le istanze istruttorie formulate dal convenuto
nelle proprie seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. e, in particolare Controparte_2
pagina 7 di 34 - si chiede che il Giudice ordini l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c., al dott. Per_3
, già medico di base con ambulatorio in Monselice, via Carrubbio n. 35, della
[...]
cartella clinica integrale della sig.ra ; PE
- si chiede ammettersi idonea CTU diretta: A) a determinare il valore figurativo
(comprensivo di canone e utenze tutte) dell'immobile corrispondente all'unità abitativa posta al piano terra della casa sita in Monselice, via Ca' Oddo n. 32, come in premessa identificata e descritta anche documentalmente, concesso in uso a relativo PE
al periodo in cui la medesima è rimasta presso lo stesso;
B) a determinare il valore delle prestazioni di mantenimento e assistenza, ragguagliate ai costi medi di vita per due persone e a quello di una badante a tempo pieno in base al contratto nazionale, oltre al vitto e alloggio dovuto a quest'ultima come da contratto, nonché al costo della sostituta della medesima nei giorni liberi e durante le ferie retribuite previste dal contratto.
Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate in corso di causa dalle parti , Parte_1
e , per tutti i motivi dedotti in atti e nella terza Controparte_1 CP
memoria ex art. 183 c.p.c., chiedendone il rigetto;
nella denegata ipotesi di ammissione delle stesse, in tutto o in parte, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi già indicati in atti a prova diretta.
Si ribadiscono le eccezioni di incapacità a testimoniare della teste Testimone_9 escussa all'udienza del 28.09.2021, nonché della teste , escussa Testimone_10 all'udienza del 3.12.2021, come formulate alle suddette udienze, e conseguentemente si chiede che venga dichiarata la nullità delle relative testimonianze.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove eccezioni e/o nuove domande proposte dalle altre parti.
Per il convenuto , in persona del curatore speciale avv. CA CP
Piercarlo:
In via principale:
1. quanto alle donazioni compiute in vita dalla sig.ra in favore dei figli PE
, e , siccome precisate a pag. 4 della Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
comparsa di risposta:
a) in via principale:
- dichiarare la nullità delle suddette donazioni per difetto di forma, e conseguentemente condannare l'attore, sig. , e i convenuti sig. e sig. Parte_1 Controparte_1
a restituire alla massa ereditaria della sig.ra quanto da Controparte_2 PE
pagina 8 di 34 loro ricevuto, o l'equivalente pecuniario, con gli interessi dal dovuto al saldo e con anatocismo dalla domanda al saldo;
b) in subordine
- dichiarare l'attore e i convenuti e tenuti alla Controparte_1 Controparte_2
collazione delle suddette donazioni, e di ogni altra donazione che dovesse risultare in corso di causa, con gli interessi dall'apertura della successione al saldo effettivo, oltre anatocismo dalla domanda al saldo;
c) in ulteriore subordine
- ridurre le donazioni compiute dalla sig.ra in favore del convenuto PE
per lesione della quota di legittima spettante ex lege al sig. Controparte_2 CP
, e conseguentemente condannare il suddetto convenuto a restituire al sig.
[...] CP
, come in atti rappresentato, quanto ha ricevuto dalla madre, o l'equivalente
[...]
pecuniario, con gli interessi dal dovuto al saldo, e con anatocismo dalla domanda al saldo;
2. nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere che le dazioni di denaro
e titoli effettuate dalla sig.ra in favore del sig. in data PE Controparte_2
06/08/2012, 23/04/2012, 02/05/2012 e 23/05/2012 come specificate in narrativa alla comparsa di costituzione e risposta, non costituiscano donazioni ma abbiano la loro causa nel contratto di mantenimento (vitalizio alimentare e/o assistenziale) che il sig. CP_2
asserisce essere intervenuto tra egli stesso e la madre, dichiarare la nullità di tale
[...]
contratto per i motivi tutti espressi in narrativa alle memorie depositate ex art.lo 183 comma 6 nn. 1, 2 e 3 e, per l'effetto, condannare il sig. a restituire alla Controparte_2 massa ereditaria della defunta sig.ra quanto da quest'ultima ricevuto, o PE
l'equivalente in danaro, con gli interessi dal dovuto al saldo, e con l'anatocismo dalla domanda al saldo;
3. disporre la divisione di tutti i beni derivanti dalle successioni dei sigg. e Parte_2
, previo occorrendo accertamento della loro integrale appartenenza al PE
patrimonio ereditario, comprendendovi altresì i beni e le somme di cui ai precedenti punti
1 e 2 delle presenti conclusioni, nonché gli altri beni e le altre somme che dovessero risultare in corso di causa;
4. assegnare al sig. , come in epigrafe rappresentato, i beni corrispondenti CP
alla sua quota e ordinare le relative volture e trascrizioni.
pagina 9 di 34
5. rigettare, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti esposti in comparsa di risposta e nelle memorie depositate ex art.lo 183 comma 6 nn. 1, 2 e 3 le domande tutte svolte dal convenuto sig. . Controparte_2
6. in ogni caso spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, interamente rifusi.
d) in via istruttoria:
1. rigettare le istanze istruttorie formulate dal convenuto per le Controparte_2
motivazioni tutte di cui alla memoria ex art.lo 183 comma 6 n. 3 di questa difesa;
2. nel ribadire l'inammissibilità delle prove orali richiesta dal convenuto Controparte_2
per le ragioni tutte di cui alla memoria ex art.lo 183 comma 6 n. 3 di questa difesa e al verbale d'udienza del 28.01.2020, si chiede che venga dichiarata la nullità delle testimonianze assunte sui capitoli di prova formulati dal sig. , nonché la Controparte_2
revoca delle ordinanze datate 04.07.2021, 28.09.2021, 03.12.2021 e 01.04.2022 con le quali sono state ammesse le suddette prove.
Specificatamente si chiede, pertanto, che:
- venga dichiarata la nullità della testimonianza del sig. come già Testimone_1 eccepito all'udienza del 28.09.2021,
- venga dichiarata la nullità della testimonianza della sig.ra come Testimone_2 già eccepito all'udienza del 28.09.2021
- venga dichiarata la nullità della testimonianza della sig.ra come già Testimone_3 eccepito all'udienza del 03.12.2021
- venga dichiarata la nullità della testimonianza della sig.ra come già Tes_4 eccepito all'udienza del 03.12.2021
- venga dichiarata la nullità della testimonianza del sig. come già eccepito Testimone_5 all'udienza del 03.12.2021
- venga dichiarata la nullità della testimonianza della sig.ra come già Tes_6 eccepito all'udienza del 03.12.2021
- venga dichiarata la nullità della testimonianza della sig.ra come già Tes_7 eccepito all'udienza del 03.12.2021
- venga dichiarata la nullità della testimonianza della sig.ra come già Testimone_8 eccepito all'udienza del 01.04.2021;
3. con riferimento alla testimonianza della sig.ra nel ribadire Testimone_8 comunque l'incapacità a testimoniare della suddetta teste anche per le motivazioni dedotte
a verbale all'udienza del 01.04.2022, si chiede quindi che venga dichiarata la nullità della
pagina 10 di 34 suddetta testimonianza, come eccepito in udienza, e che venga revocata l'ordinanza del
01.04.2022 con cui era stata ammessa;
4. si chiede che vengano accolte le osservazioni critiche alla CTU formulate dallo scrivente patrocinio e dal CTP di parte e non accolte dal CTU, e ciò anche in relazione alle ipotesi divisionali prospettate dal medesimo CTU che non possono essere prese in considerazione anche per i motivi espressi a verbale d'udienza del 09.04.2021 da aversi qui per ribadite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Vicenda processuale e domande delle parti
Si discute in causa delle successioni di e di , deceduti Parte_2 PE
rispettivamente in data 4.9.2009 e 10.5.2015, entrambi ab intestato.
Agiva in giudizio il figlio , il quale conveniva in giudizio i fratelli Parte_1 [...]
e al fine di ottenere lo scioglimento della CP_2 Controparte_1 CP
comunione sorta in successione dei genitori.
Allegava, in particolare, che il padre era comproprietario per la quota di 1/2, insieme alla moglie, di alcuni immobili in Monselice e, segnatamente, due terreni (mappali nn. 18-79) ed un fabbricato sito in via Monte Fiorin n. 17; era altresì contitolare di un libretto di deposito cointestato, insieme alla moglie, presso Cassa di Risparmio del Veneto, ma l'importo, dopo l'apertura della successione veniva prelevato dai coeredi e diviso in base alle rispettive quote ex lege, con estinzione del libretto (cfr. doc. 3 fasc. attore).
, invece, al momento del decesso risultava comproprietaria, per la quota di PE
1/2 iure proprio e per la quota di 1/6 iure hereditatis, degli immobili suindicati.
Con riferimento alla successione della madre, l'odierno attore allegava altresì che la stessa avrebbe compiuto in vita diverse liberalità in favore dei figli:
- in data 6.8.2010 la de cuius versava ai figli , e Parte_1 CP Controparte_2
l'importo di € 10.000,00 ciascuno (ai primi due, mediante assegno circolare;
all'ultimo, mediante bonifico bancario);
- tra aprile e maggio 2012 effettuava in favore di plurime operazioni, così Controparte_2
esaurendo la propria disponibilità finanziaria:
a) in data 23.4.2012 trasferiva titoli KBC IFIMA TF FLEX 14, dal valore nominale di €
25.000,00 dal deposito amministrato n. 40901 (cfr. docc.
7-8 fasc. attore);
b) sempre in data 23.4.2012 trasferiva a mezzo bonifico € 6.900,00 dal libretto n. 102780
(cfr. doc. 9 fasc. attore);
pagina 11 di 34 c) in data 2.5.2012 trasferiva a mezzo bonifico € 45.700,00 dal libretto n. 102780 (cfr. doc.
9 fasc. attore);
d) in data 23.5.2012 trasferiva a mezzo bonifico € 20.886,64 dal c/c n. 1000/9812 (cfr. doc.
10 fasc. attore).
Qualificando tali trasferimenti come donazioni dirette in favore di parte Controparte_2
attrice chiedeva dichiararsi la nullità per difetto di forma, con conseguente condanna alla restituzione alla massa di quanto ricevuto, oltre interessi e, in subordine, la collazione;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva la riduzione delle liberalità in favore di
[...]
al fine di reintegrare la quota di legittima di , lesa per effetto di tali CP_2 Parte_1 operazioni;
all'esito, chiedeva la divisione di tutti i beni derivanti da entrambe le successioni dei genitori, con assegnazione all'attore dei beni corrispondenti alla propria quota.
Riferiva, infine, di aver adito il Giudice Tutelare di Vicenza chiedendo la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 360 c.c. in favore del convenuto , CP dichiarato interdetto dal 1966, al fine di provvedere all'accettazione beneficiata dell'eredità dei genitori e per la sua rappresentanza in giudizio, posto che il tutore risultava il fratello e protutore il fratello con conseguente conflitto di Controparte_1 Controparte_2 interessi;
veniva nominato quale curatore speciale l'avv. CA.
Si costituiva in giudizio negando di aver ricevuto dalla madre importi a Controparte_2
titolo di liberalità, in quanto gli importi erano stati corrisposti in esecuzione di un contratto di mantenimento stipulato nell'ottobre 2011, quando egli metteva a disposizione un appartamento di sua proprietà in Monselice, via Ca' Oddo, sottostante alla propria abitazione, sostenendo tutte le spese e gli oneri relativi all'immobile e fornendo alla madre, ormai anziana e non più autosufficiente, ed al fratello disabile, vitto e alloggio, beni personali e piena assistenza morale e materiale.
La madre, pertanto, “quale corrispettivo per il mantenimento e l'assistenza già ricevuti e, soprattutto, per quelli che intendeva ricevere vita natural durante, nel 2012 trasferiva al figlio i titoli e le somme ex adverso indicati”, le quali non costituiscono liberalità CP_2 in suo favore bensì “vere e proprie controprestazioni” a fronte di quanto ricevuto e quanto intendeva ricevere dal figlio, anche in favore di . CP
Tra e la madre era, dunque, in essere un contratto di mantenimento, detto Controparte_2
anche vitalizio alimentare o assistenziale, ovvero un negozio aleatorio affine alla rendita vitalizia ex artt. 1872 ss. c.c., in quanto, al momento della conclusione del contratto, oltre pagina 12 di 34 all'incertezza obiettiva in merito alla durata della vita della vitaliziata, risultava altresì una presumibile equivalenza tra prestazioni e controprestazioni, tenuto conto che il convenuto si è preso cura sia della madre che del fratello, sacrificando sé stesso e la propria famiglia;
per tale ragione, le somme erogate in suo favore sarebbero sottostimate rispetto alle effettive prestazioni erogate, quantificate in € 102.900,00; parimenti, l'importo di €.
10.000,00 trasferitogli in data 6.8.2010, al pari dei fratelli, non integrerebbe un atto di liberalità, bensì un trasferimento giustificato dagli accordi di mantenimento in essere tra le parti.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree, associandosi alla domanda di divisione dei beni derivanti da entrambe le successioni con esclusione delle somme dallo stesso ricevute, nonché accertarsi e dichiarare la nullità delle donazioni di €. 10.000,00 ciascuno, effettuate in favore di e per difetto di forma, con Parte_1 Controparte_1
conseguente condanna alla restituzione dei relativi importi alla massa ereditaria e, in via subordinata, la collazione.
Infine, riferiva di aver sostenuto personalmente le spese funerarie della madre, quelle per la traslazione del padre e per le concessioni cimiteriali di entrambi, per complessivi €.
10.714,68, di cui chiedeva in via riconvenzionale la rifusione pro quota, trattandosi di debiti e pesi ereditari.
In subordine, qualora non si ravvisasse alcun contratto di mantenimento con la de cuius, chiedeva la condanna dei coeredi alla corresponsione di una somma pari al valore delle prestazioni assistenziali rese alla madre e, per essa, al fratello, essendosi il debito trasmesso iure successionis e pro quota agli eredi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via ulteriormente gradata, essendosi la madre arricchita senza causa, chiedeva la condanna pro quota alla corresponsione di un indennizzo correlato alla diminuzione patrimoniale ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio altresì , in persona del curatore speciale nominato CP
avv. CA, il quale riferiva di aver nelle more provveduto ad accettare con beneficio d'inventario le eredità di e nonché di aver confezionato Parte_2 PE
l'inventario dei beni immobili relitti.
Aderiva alla domanda attorea volta alla dichiarazione di nullità delle operazioni contabili effettuate da , in quanto prive della forma richiesta dall'art. 782 c.c., con PE
conseguente condanna alla restituzione alla massa di quanto ricevuto oltre interessi e, in via subordinata, la collazione. Aderiva altresì alla domanda di divisione dei beni derivanti pagina 13 di 34 da entrambe le successioni dei genitori, con assegnazione in suo favore dei beni corrispondenti alla propria quota.
In via ulteriormente subordinata, istava per la riduzione delle donazioni compiute dalla madre in favore di per lesione della quota riservata a , con Controparte_2 CP
condanna alla restituzione alla massa degli importi ricevuti, oltre interessi dal dovuto al saldo ed anatocismo dalla domanda al saldo.
Con comparsa depositata in data 1.8.2019 si costituiva in giudizio anche CP
, il quale eccepiva che le donazioni effettuate in data 6.8.2010 dalla madre in favore
[...] di , e dello stesso , per € 10.000,00 ciascuno, Parte_1 Controparte_2 CP costituiscono donazioni di modico valore, essendo l'unico versamento effettuato ai figli;
qualora fossero ritenute donazioni dirette, tutti i beneficiari (compreso l'attore) sarebbero tenuti alla restituzione alla massa ovvero, in subordine, alla collazione.
Aderiva alla ricostruzione attorea con riferimento ai trasferimenti operati in favore di con conseguente lesione della quota ex lege riservata non solo all'attore, Controparte_2
ma anche a e . Controparte_1 CP
Riconosceva, tuttavia, l'utilizzo da parte di di parte delle somme ricevute Controparte_2
dalla madre per far fronte alle spese funebri nonché per aver ospitato presso di sé la madre ed il fratello . CP
Previa corretta ricostruzione dell'asse ereditario di entrambi i genitori, si associava alla domanda di divisione dei beni derivanti dalle successioni di entrambi.
Alla prima udienza del 10.9.2019, parte attrice riferiva di aver pagato € 484,02 per contributi consortili e, trattandosi di debiti ereditari, ne eccepiva la compensazione con quanto dovuto in via riconvenzionale a e chiedeva la condanna al Controparte_2
rimborso pro quota dei convenuti e;
CP CP Controparte_2
eccepiva la tardività della costituzione di , con conseguente Controparte_1
decadenza delle eccezioni e della riconvenzionale formulate;
rilevava Controparte_1
che le conclusioni da lui formulate non costituivano domanda riconvenzionale;
su richiesta concorde delle parti venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Alla successiva udienza del 28.1.2020 veniva accolta l'istanza di rimessione in termini formulata dal convenuto con riguardo alla richiesta di deposito della CP documentazione indicata nell'istanza 24.01.2020, con riserva sulle altre istanze istruttorie formulate, successivamente valutate con ordinanza 28.5.2020.
pagina 14 di 34 La causa veniva inizialmente istruita a mezzo c.t.u. volta alla ricostruzione dell'asse ereditario di , comprensivo di relictum e donatum, nonché alla verifica della PE
regolarità edilizio-urbanistica ed alla valutazione in ordine alla comoda divisibilità del compendio. Veniva all'uopo nominata la geom. . Controparte_4
All'udienza del 9.4.2021 parte attrice e il convenuto rilevavano che le CP
ipotesi divisionali formulate in sede di c.t.u. non tenevano conto del donatum da collazionare e dei relativi interessi;
precisavano, inoltre, che la preferenza accordata per l'attribuzione congiunta del fabbricato e del terreno al mappale n. 18 era condizionata all'accertamento delle liberalità effettuate in favore di e, con riferimento Controparte_2 alla posizione di , all'autorizzazione del Giudice Tutelare;
CP Controparte_2 chiedeva un'integrazione della c.t.u. volta ad esperire idonei accertamenti bancari al fine di verificare l'effettiva destinazione delle somme bonificate dalla de cuius ma mai percepiti dallo stesso.
Con ordinanza del 4.7.2021 veniva disposta la chiamata a chiarimenti della c.t.u. ; Per_2
veniva inoltre ammessa prova per testi e per interpello.
Successivamente, all'udienza del 28.9.2021, preso atto del deposito da parte della c.t.u. dei chiarimenti richiesti e rigettata la reiterata istanza di volta all'integrazione Controparte_2
della consulenza, non potendo tale mezzo istruttorio sopperire ad una carenza probatoria di fatti contestati, si procedeva all'interpello delle parti in causa nonché all'escussione dei testi ammessi, che continuava anche nelle successive udienze del 25.1.2022 e del 1.4.2022.
A seguito di riassegnazione per il disposto tabellare, all'udienza del 17.11.2022 parte attrice riferiva che da ottobre 2022 il convenuto veniva trasferito da casa di CP
a casa di e che la somma autorizzata dal Giudice Tutelare Controparte_2 Parte_1 per il mantenimento di , versata a parte attrice, ammonta ad € 500 mensili. CP
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20.7.2023, poi differita d'ufficio al 5.11.2024.
In tale sede, precisate le conclusioni dalle parti come da rispettivi fogli depositati in via telematica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda di divisione formulata dalle parti
Agendo in giudizio, l'odierno attore ha allegato il decesso del padre, , e della Parte_2
madre, , deceduti rispettivamente in data 4.9.2009 e 10.5.2015, entrambi ab PE
intestato.
pagina 15 di 34 Nessuno dei convenuti costituiti ha eccepito la sussistenza di una pluralità di masse, la quale va tuttavia rilevata nel caso di specie, in quanto i beni oggetto di causa rientrano nell'asse ereditario sia di sia (per la quota ereditata dal marito) di Parte_2 _1
.
[...]
In materia, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, di regola, in tal caso si abbiano tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti rispetto a questa, indipendentemente dai diritti che gli spettino con riferimento alle altre masse (cfr. ex multis Cass. civ. n. 3014 del 8.5.1981), per il principio ricavabile dall'art. 469 comma 2 c.c., secondo cui le quote di comunione divenute oggetto di altra comunione non si dividono automaticamente: le quote della comunione a valle non si trasformano, in via immediata e diretta, in quote di partecipazione della comunione a monte.
Le distinte comunioni non possono, dunque, essere oggetto di divisione unitaria in mancanza di consenso di tutte le parti, espresso in forma scritta ad substantiam ove le comunioni abbiano ad oggetto beni immobili (cfr. ex multis Cass. civ. n. 27645 del
30.10.2018).
In difetto di accordo tra le parti, nel caso di specie occorrerà pertanto procedere a distinte divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente deve far valere i propri diritti rispetto a questa, al di fuori ed indipendentemente dai diritti che gli competono sulle altre masse.
3. Lo scioglimento della comunione ereditaria di Parte_2
Partendo dallo scioglimento della comunione ereditaria di il relativo asse Parte_2
ereditario è costituito dalla quota di 1/2 sui beni immobili indicati da parte attrice e non contestati dalle altre parti costituite.
In particolare, trattasi di:
- due terreni siti in Monselice, censiti al Catasto Terreni del Comune di Monselice, Foglio
23, mapp. 18 e mapp. 23;
- fabbricato ad uso residenziale sito in via Monte Fiorin n. 17, censito al Catasto Fabbricati,
Foglio 23, mapp. 341, sub. 2, cat. A/4, classe 1, cons. vani 7,5, mq. 237, rendita € 325,37;
Foglio 23, mapp. 341, sub. 3, cat. C/6, classe 2, mq. 140, rendita € 180,76.
Parte attrice ha allegato che il de cuius risultava cointestatario, insieme alla moglie, per la quota di 1/2 ciascuno, anche del libretto di deposito a risparmio n. 02000/0600/113674; il saldo attivo al 21.6.2010, pari ad € 5.310,19, veniva prelevato in pari data e pagina 16 di 34 contestualmente diviso tra i coeredi in ragione delle rispettive quote (cfr. doc. 3 fasc. attore).
La circostanza non risulta contestata, pertanto l'asse ereditario di risulta Parte_2
costituito soltanto dalla quota di 1/2 sui beni immobili suindicati.
La c.t.u. nominata geom. ha stimato gli immobili in complessivi € 180.000,00 Per_2
(cfr. pag. 12 c.t.u.), pertanto la quota di cui era titolare pari ad 1/2 di Parte_2 proprietà indivisa, ammonta ad € 90.000,00 e si devolve secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 581 c.c., come di seguito elencate:
- 1/3 eredità di PE
- 1/6 Parte_1
- 1/6 Controparte_2
- 1/6 Controparte_1
- 1/6 . CP
La comunione sorta per effetto della successione di va, pertanto, sciolta Parte_2 mediante l'attribuzione delle predette quote ai singoli coeredi.
Calcolate le quote a ciascuno spettanti, può farsi luogo al pagamento dei debiti ereditari
(gravanti su tutti i coeredi pro quota ai sensi dell'art. 752 c.c.), per essi intendendo, ai sensi dell'art. 556 c.c., non solo le obbligazioni contratte in vita dal de cuius, e non ancora estinte, ma anche quelle che sorgono contestualmente alla morte (spese funerarie, di pubblicazione del testamento, della dichiarazione di successione).
Con riferimento alla successione di , il convenuto ha provato Parte_2 Controparte_2 in via documentale la sussistenza di debiti ereditari per € 1.952,07, di cui:
- € 1.752,07 per la concessione cimiteriale per del 11.5.2015 (cfr. doc. 2 fasc. Parte_2
; Controparte_2
- € 200,00 per la traslazione di (cfr. doc. 8 fasc. . Parte_2 Controparte_2
A tali spese tutti i coeredi di devono partecipare in ragione delle rispettive Parte_2
quote e, pertanto:
- , e dovranno corrispondere a Parte_1 Controparte_1 CP [...]
l'importo di € 325,34 (corrispondente alla quota di 1/6) ciascuno, oltre interessi CP_2
in misura legale dal giorno del pagamento da parte di sino al saldo;
Controparte_2
- l'importo residuo di € 650,69 (pari alla quota di 1/3) è a carico dell'eredità di _1
.
[...]
4. Le domande relative alla successione di PE
pagina 17 di 34 Al fine di sciogliere la comunione sorta per effetto della successione di , PE deceduta anch'ella ab intestato lasciando quali eredi legittimi solo i quattro figli, occorre valutare preliminarmente le domande proposte da parte attrice (cui hanno aderito anche i convenuti e ), volte all'accertamento e dichiarazione Controparte_1 CP
di nullità delle liberalità effettuate in vita dalla de cuius in favore dei figli ed in particolare in favore di Controparte_2
In via subordinata, parte attrice chiedeva la collazione di quanto ricevuto, nonché la riduzione delle donazioni effettuate dalla madre in favore di al fine di Controparte_2 reintegrare la quota di legittima lesa spettante all'odierno attore;
anche i convenuti CP
e si sono associati a tale pretesa, chiedendo la reintegra delle
[...] Controparte_1
rispettive quote riservate.
4.1 Le donazioni in favore di , Parte_1 CP Controparte_2
Parte attrice ha allegato che in data 6.8.2010 versava ai figli PE [...]
ed allo stesso attore l'importo di € 10.000,00 CP_2 Controparte_1 Parte_1
ciascuno, al primo mediante bonifico bancario e agli altri due a mezzo assegno circolare.
A sostegno delle proprie allegazioni, l'attore ha prodotto copia degli estratti conto bancari relativi ai rapporti intestati alla de cuius, da cui emergono le disposizioni di pagamento dedotte (cfr. doc. 6 fasc. attore), avvenute tutte e tre contestualmente, in data 6.8.2010.
Tali trasferimenti risultano pacifici in quanto, oltre a risultare documentalmente, tutte le parti hanno ammesso di aver ricevuto le somme indicate (lo stesso attore, pur formulando la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle donazioni predette, ne ha ammesso la ricezione e la natura liberale, cfr. I memoria istruttoria , pag. 3). Parte_1
Il convenuto ha eccepito che il trasferimento di tale importo Controparte_1 costituirebbe l'unico atto di liberalità compiuto in vita dalla madre in favore dei figli,
“quale sommatoria di quelle piccole “mance” che la madre aveva omesso di fare finché era in vita il marito” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione ), Controparte_1
integrante pertanto una donazione di modico valore, come tale non soggetta ai limiti di forma imposti dall'art. 782 c.c., tenuto conto anche delle condizioni economiche della donante.
Il convenuto invece, ha contestato che l'importo trasferitogli sia Controparte_2 qualificabile come donazione, deducendo che l'operazione rientri nelle controprestazioni a carico della madre in forza del contratto di mantenimento stipulato con il figlio ed effettuate con le operazioni bancarie di cui infra.
pagina 18 di 34 Tenuto conto, pertanto, del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
(posto che i convenuti non hanno negato di aver ricevuto le somme indicate), risultano provate le disposizioni di pagamento risultanti dagli estratti conto depositati da parte attrice, che astrattamente costituiscono strumento idoneo a realizzare una donazione.
Le eccezioni sollevate rispettivamente dai convenuti e Controparte_1 [...]
risultano inconferenti, per le ragioni di seguito esposte. CP_2
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 3858 del
17.2.2020).
Nel caso di specie, la de cuius, beneficiaria di una pensione pari a circa € 900,00 mensili, ha effettuato tre donazioni simultanee di € 10.000,00 ciascuno ai tre figli indicati, per complessivi € 30.000,00; pertanto, stante l'entità della somma donata, l'importo non può definirsi esiguo e, tenuto conto altresì del valore del patrimonio del soggetto donante, è da escludersi che le stesse donazioni possano considerarsi di modico valore.
Peraltro, trasferiva ai figli e la somma PE Parte_1 Controparte_1
predetta a mezzo assegno circolare;
sul punto, da sempre, la giurisprudenza in tema di consegna di assegni di conto corrente risulta ferma nel ritenere che “è nulla per difetto della forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c. la donazione realizzatasi mediante consegna di assegni di conto corrente, il cui importo non possa considerarsi modico in relazione ai criteri, congiuntamente valutati, del valore intrinseco della somma portata da ogni singolo titolo e delle condizioni economiche del donante” (cfr. Cass. civ., sez. II, n.
26746 del 6.11.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale di Roma, 18.5.1982)
Va, quindi, disattesa l'argomentazione difensiva del convenuto , Controparte_1
secondo cui si tratterebbe di donazioni di modico valore in quanto, per le ragioni già esposte, raffrontando il valore delle operazioni in esame rispetto al patrimonio della pagina 19 di 34 donante, i trasferimenti effettuati in data 6.8.2010 in favore dei figli e Parte_1 [...]
incidono in maniera apprezzabile sulla disponibilità di . CP PE
La considerazione secondo cui si tratterebbe una liberalità “unitaria”, somma di tutte le dazioni di denaro mai date in vita ai figli, risulta irrilevante in quanto, oltre ad essere un'allegazione oltremodo generica, non tiene in considerazione che il depauperamento del patrimonio di è avvenuto a fronte di un'unica operazione e non a conguaglio PE
di pretese dazioni in alcun modo circostanziate.
Ne consegue che i trasferimenti in esame non possono essere ritenuti atti di liberalità validi ed efficaci, in quanto superano i limiti del modico valore ed integrano donazioni prive dei requisiti richiesti dall'art. 782 c.c. e, dunque, affette da nullità per difetto della forma solenne.
Il Collegio non condivide nemmeno la tesi sostenuta dal convenuto Controparte_2
secondo cui il bonifico effettuato in suo favore in data 6.8.2010, contestualmente agli assegni tratti in favore dei fratelli, integrerebbe parte delle controprestazioni a carico della madre a fronte del contratto di mantenimento stipulato con il figlio.
Al netto delle considerazioni in merito alla sussistenza e validità di tale presunto contratto
(su cui si veda infra), la circostanza risulta soltanto meramente allegata ed in alcun modo circostanziata. Del resto, la contestualità rispetto alle altre operazioni effettuate dalla de cuius in favore degli altri figli, nonché l'assenza di alcuna causale nel bonifico circa una particolare destinazione delle somme trasferite, depongono in favore della natura liberale dell'operazione anche in favore di con conseguente obbligo di Controparte_2
restituzione alla massa di quanto dal medesimo ricevuto.
L'allegazione secondo cui l'operazione sarebbe giustificata alla luce del contratto di mantenimento tra il convenuto e la madre, oltre a risultare generica e sfornita di alcun riscontro probatorio, appare inverosimile, posto che tale contratto è stato stipulato oralmente nell'ottobre 2011, per stessa ammissione del convenuto e, Controparte_2
dunque, almeno un anno dopo il trasferimento di denaro in esame.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le somme trasferite ai figli , Parte_1 [...]
e dalla de cuius in data 6.8.2010 rispettivamente mediante i CP Controparte_2 due assegni circolari ed il bonifico, per l'importo di € 10.000,00 ciascuno, così come risultanti dalla documentazione prodotta da parte attrice (cfr. docc. 7-8) integrino delle donazioni indirette (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 18725/2017) che avrebbero dovuto rivestire pagina 20 di 34 la forma dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni ai sensi dell'art. 782 c.c.; in mancanza di essa, ne va rilevata la nullità.
Di conseguenza, l'importo complessivamente ricevuto da , Parte_1 CP
e ciascuno per € 10.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla
[...] Controparte_2
data del trasferimento al saldo, dovrà essere conferito alla massa da parte di ciascuno dei beneficiari, in adempimento dell'obbligazione restitutoria discendente dalla nullità della donazione. Va rigettata la domanda di corresponsione degli interessi anatocistici in assenza di prova circa il maggior danno sofferto.
4.2 Il contratto di mantenimento tra e la de cuius Controparte_2
A fronte della pretesa attorea di vedere accertata e dichiarata la natura liberale dei trasferimenti operati dalla de cuius nei confronti di quest'ultimo ha Controparte_2
negato di aver ricevuto dalla madre denaro a titolo di liberalità, avendo le parti stipulato nell'ottobre 2011 un contratto di mantenimento affine alla rendita vitalizia, ai sensi degli artt. 1872 ss. c.c., in forza del quale il figlio provvedeva a fornire assistenza materiale e morale alla madre ed al fratello disabile e la de cuius, a titolo di controprestazione, effettuava dei trasferimenti in denaro.
In particolare, gli importi contestati sono i seguenti:
- in data 23.4.2012, trasferimento di titoli KBC IFIMA TF FLEX, dal valore nominale di €
25.000,00, dal deposito amministrato n. 40901 intestato alla de cuius al deposito amministrato n. 60170699 intestato a (cfr. docc.
7-8 fasc. attore); Controparte_2
- sempre in data 23.4.2012, bonifico di € 6.900,00 dal libretto n. 0600/102780 intestato alla de cuius (cfr. doc. 9 fasc. attore);
- in data 2.5.2012, bonifico di € 45.700,00 dal medesimo libretto n. 0600/102780 (cfr. doc.
9 fasc. attore);
- in data 23.5.2012, bonifico di € 20.886,64 dal c/c n. 1000/9812 intestato alla de cuius
(cfr. doc. 10 fasc. attore).
Le operazioni citate sono oggetto di evidenza documentale, emergendo dagli estratti conto dei rapporti intestati alla de cuius e non specificamente contestati dal convenuto
[...]
il quale, come detto, non ha negato di aver ricevuto tali importi, bensì ne ha CP_2
contestato la natura liberale, trattandosi – nella ricostruzione di parte – delle controprestazioni a carico della madre “a fronte del mantenimento ed assistenza ricevuti fino a quel momento e per quanto a tale titolo intendeva ricevere vita natural durante dal figlio anche in considerazione degli oneri che quest'ultimo si era assunto e CP_2
pagina 21 di 34 doveva assumersi in sua vece in favore del figlio ” (cfr. pag. 6 comparsa di CP
costituzione . Controparte_2
Soltanto all'udienza del 9.4.2021 il convenuto ha evidenziato che nel proprio c/c non risultavano pervenuti i bonifici effettuati dalla madre e contestati da parte attrice, chiedendo una integrazione della perizia svolta al fine di svolgere ulteriori accertamenti per stabilire l'effettiva destinazione delle presunte somme oggetto di donatum.
Successivamente, nella stessa comparsa conclusionale, il convenuto ha ammesso nuovamente e pacificamente di aver ricevuto gli importi in esame, contestandone unicamente la natura donativa (cfr. pag. 10 comparsa conclusionale “Ne Controparte_2
consegue che, alla luce degli accordi intercorsi e della loro concreta esecuzione, tutte le somme che il convenuto ricevette dalla madre , lungi dal Controparte_2 PE potersi qualificare come “donazioni” ovvero come “atti di liberalità”, costituiscono, invece, la controprestazione in denaro, corrispostagli dalla madre, a fronte del mantenimento e dell'assistenza che si era obbligato a prestarle “vita Controparte_2 natural durante” e che effettivamente le prestò (direttamente e per essa anche al figlio
), dall'ottobre 2011, data in cui la madre e si trasferiscono presso la sua CP CP casa, fino alla morte della de cuius, avvenuta nel maggio 2015. Per l'effetto, tali somme, delle quali la de cuius ha legittimamente e validamente disposto in vita, devono essere escluse dalla divisione”; pag. 14 comparsa conclusionale: “Pertanto, le somme erogate dalla madre al figlio risultano proporzionalmente commisurate, se non CP_2 certamente inferiori, rispetto all'effettivo valore morale ed economico delle prestazioni dalla stessa ricevute in esecuzione del contratto di mantenimento”; o, ancora, cfr. pag. 18 comparsa conclusionale: “Del resto, fermo restando che dei propri soldi la de cuius poteva fare ciò che voleva, nel nostro caso tutto può dirsi fuorché li abbia “donati” al figlio
trovando le dazioni valido titolo e giustificazione causale nelle consistenti CP_2 prestazioni di mantenimento ottenute dalla stessa in base agli accordi”).
Appare, pertanto, pacifico che tali somme siano state ricevute dal convenuto
[...]
i trasferimenti in esame, come tali, astrattamente costituiscono strumento idoneo CP_2
a realizzare una donazione.
In propria difesa, ha eccepito la sussistenza di un contratto di Controparte_2
mantenimento stipulato oralmente nell'ottobre 2011 con la madre, a fronte dell'aggravarsi delle condizioni di salute della de cuius e tenuto conto dell'impegno profuso dalla stessa nella cura del fratello , affetto da disabilità e dichiarato interdetto. CP
pagina 22 di 34 Va preliminarmente dato conto del fatto che il riferimento operato alle condizioni di risulta inconferente rispetto alla ricostruzione del donatum di CP _1
, non essendo ella tenuta ad alcuna contribuzione economica al mantenimento del
[...]
figlio disabile, avendo quest'ultimo in sua protezione un tutore ed altresì un protutore;
inoltre, emerge documentalmente che lo stesso fosse economicamente CP
autosufficiente (cfr. docc. 25-28 fasc. attore) e, pertanto, non può ritenersi che la cura prestata nei suoi confronti abbia contribuito agli esborsi effettuati da . PE
La de cuius, infatti, madre di , ha certamente contribuito alla cura e CP all'assistenza del figlio interdetto, ma tale circostanza non può dirsi influente al punto di generare un'obbligazione a suo carico e riversata sul figlio con il preteso Controparte_2
contratto di mantenimento. Parimenti, non può ritenersi trasmesso a carico degli eredi di alcun obbligo di contribuzione alla cura ed assistenza di , a PE CP prescindere dall'eventuale stato di bisogno del medesimo.
Pertanto, ai fini della valutazione in merito alla validità del contratto atipico di vitalizio in esame, le uniche controprestazioni di cui va tenuto conto sono quelle in capo a _1
per il proprio mantenimento e la propria cura (a maggior ragione, tenuto conto che
[...]
emerge documentalmente la disponibilità finanziaria di , la cui pensione CP
veniva prelevata mensilmente per far fronte alle sue necessità, cfr. docc. 31 fasc. attore e docc. 10 ss. fasc. ). CP
Tanto premesso, la sussistenza di tale contratto atipico con la madre, che il convenuto ritiene affine alla rendita vitalizia di cui agli artt. 1872 ss. c.c., non è stata in alcun modo provata e risulta, pertanto, genericamente allegata e collocata temporalmente “nell'ottobre
2011”, senza alcun riferimento ulteriore, a fronte di un aggravamento delle condizioni di salute della de cuius.
Le prove orali ammesse sul punto hanno confermato, seppur in maniera generica, che vi fosse tra ed il figlio un accordo, in forza del quale PE Controparte_2 _1
corrispondeva delle somme al figlio a titolo di mantenimento e per
[...] Controparte_2
l'assistenza prestata;
inoltre, emerge come il convenuto abbia sistemato Controparte_2
un appartamento, sotto a quello in cui risiede lo stesso, al fine di ospitare la madre e il fratello.
Tuttavia, il Collegio rileva che non possa dirsi raggiunta la prova in ordine alla sussistenza di un contratto assistenziale atipico tra il convenuto e la de cuius che Controparte_2
pagina 23 di 34 costituisca fonte di una pretesa obbligazione in capo a quest'ultima di trasferire al figlio somme di denaro ulteriori rispetto a quanto stimato a titolo di ordinario mantenimento.
Dalle prove orali escusse e dal riscontro documentale fornito dagli estratti conto dei rapporti bancari intestati alla de cuius emerge, infatti, che la pensione mensile di _1
di volta in volta accreditata veniva prelevata (da ottobre 2011 a settembre 2012,
[...]
anche in contanti e personalmente da , cfr. sia quanto riferito da PE [...]
sentito in sede di interpello in data 28.9.2021, sia testimonianze rese da CP_2 Tes_7
figlia di e da , coniuge dell'attore, all'udienza
[...] Controparte_2 Testimone_10 del 3.12.2021; anche , figlia dell'odierno attore, confermava la circostanza Tes_11 all'udienza del 25.1.2022).
A sostegno delle proprie allegazioni, infatti, parte attrice ha depositato in causa gli estratti conto del libretto di risparmio n. 0600/102780, acceso presso Cassa di Risparmio del
Veneto ed intestato personalmente alla de cuius, riferiti agli anni 2013-2015 (cfr. docc. 19-
20-21 fasc. attore), dai quali emerge l'accredito mensile della pensione in favore di _1
ed il contestuale prelevamento.
[...]
Inoltre, i testi escussi hanno confermato che vi fosse un sostanziale accordo tra la de cuius ed il figlio in forza del quale “la madre dava dei soldi in casa, per l'aiuto Controparte_2 del fratello disabile e non so dire dove andassero quei soldi, se per bollette o altro” (cfr., tra le altre, testimonianza resa da , compagno della figlia di Testimone_1 [...]
all'udienza del 28.9.2021). CP_2
Il quantum che emerge dalle dichiarazioni rese era costituito dall'ammontare della pensione mensile di e dal mantenimento quantificato dal Giudice Tutelare PE con riferimento alla posizione di , per complessivi € 1.500,00 mensili (cfr. CP
e , sentiti in sede di interpello all'udienza del 28.9.2021; Parte_1 CP_2 CP nella medesima sede, anche confermava che “Mia suocera non mi ha Testimone_10
detto fino alla morte, mi ha detto che andava dal figlio che aveva fatto un CP_2 accordo e che avrebbe versato € 1.500,00 al mese per vitto ed alloggio e qualsiasi necessità. ADR mia suocera mi ha detto che prendeva una pensione di quasi € 1.000,00 poi vi erano i € 400,00 per il mantenimento di , provenienti dalla sua pensione e CP con la tredicesima ed altro in tutto erano circa € 1.500,00 al mese. (…) Avevano fatto quell'accordo lì per € 1.500,00)”.
Al netto della posizione di che, come anticipato, era economicamente CP
autosufficiente, al punto di versare mensilmente al fratello un somma per Controparte_2
pagina 24 di 34 il proprio mantenimento, emerge dalle testimonianze assunte che l'accordo tra
[...]
e la madre prevedesse la corresponsione della sola pensione mensile a fronte CP_2
delle prestazioni di cura ed assistenza: “Mia nonna mi ha riferito che per accordo avrebbe dato € 1.500,00 mensili al figlio che era la sua pensione e la parte di CP_2 CP
(…) si trasferiva da con gli accordi che venisse trasferita a la somma CP_2 CP_2 mensile di € 1.500,00 (…) come dagli accordi di € 1.500,00 mensile” (testimonianza resa da cfr. verbale udienza del 25.1.2022). Controparte_2
A fronte di tali dichiarazioni, appare sul punto recessiva la testimonianza resa da
[...]
, figlia di la quale sola ha riferito che “So che la nonna aveva Tes_3 Controparte_2
l'accordo per cui la nonna avrebbe dato tutti i suoi denari a mio padre in cambio dell'accudimento per lei ed anche per mio zio. Non sono a conoscenza degli importi dell'accordo. Ne abbiamo parlato in famiglia, me l'ha riferito mio padre” (cfr. verbale udienza del 3.12.2021), trattandosi di circostanza riferita alla teste dal convenuto parte dell'accordo e distinta dal resto delle testimonianze rese.
La sussistenza di tale contratto, stipulato oralmente, come riferito dal convenuto, trova quindi ragione e giustificazione nei limiti della corresponsione al figlio della pensione mensile da parte di , e non giustifica, invece, le operazioni effettuate in suo PE
favore, a mezzo bonifici e trasferimento titoli, per complessivi € 98.486,64 (e nemmeno il trasferimento di € 10.000,00 operato in data 6.8.2010, contestualmente alle liberalità effettuate in favore degli altri figli, cfr. supra).
Nel caso di specie, infatti, la de cuius ha beneficiato il figlio di Controparte_2 complessivi € 98.486,64 (cfr. docc.
7-10 fasc. attore), oltre a prelevare mensilmente la propria pensione anche al fine di pagare le utenze della casa in cui prima risiedeva, a titolo di assistenza e mantenimento per quattro anni di vita scarsi (da novembre 2011, come precisato dallo stesso convenuto in sede di interpello, fino a maggio 2015), non accantonando così alcuna provvista.
A fronte di un versamento mensile al figlio di € 1.000,00, corrispondenti alla pensione accreditata, per far fronte alle esigenze di vita quotidiane ed alla propria assistenza è, dunque, inverosimile che le ulteriori dazioni in favore di siano state fatte Controparte_2
a titolo “retributivo” di un asserito contratto di mantenimento, la cui sussistenza è pertanto da ritenersi provata nei limiti della consegna mensile della pensione, tenuto conto dell'età e delle ipotizzabili esigenze della de cuius al tempo delle prestazioni, e non anche con riferimento ad ulteriori obbligazioni.
pagina 25 di 34 Pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, qualifica il contratto di mantenimento come contratto aleatorio affine alla rendita vitalizia, dalla quale tuttavia differisce per alcuni aspetti: “Il contratto atipico di c.d. “vitalizio alimentare” differisce da quello, nominato, di rendita vitalizia, ex art. 1872 c.c., per l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, e per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, correlata non solo alla durata della vita del beneficiario ma anche alla variabilità e discontinuità delle prestazioni suddette, suscettibili di modificarsi secondo i bisogni (anche in relazione all'età ed alla salute del beneficiario). Pertanto, l'individuazione dell'aleatorietà del citato vitalizio postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione, che il giudice di merito deve compiere con riferimento al momento di conclusione del contratto nonché al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza all'epoca esistenti in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato” (cfr. ex multis Cass. Civ., sez. II, n. 22009 del 31.10.2016).
Nel caso di specie non risulta raggiunta la prova di particolari e specifiche prestazioni rese da (insieme alla propria famiglia) in favore della madre e del fratello, le Controparte_2
quali invece, rientrano nei limiti dell'ordinaria cura ed assistenza forniti da un figlio ad un genitore anziano;
con riferimento alle pretese prestazioni rese in favore del fratello CP
, invece, in questa sede è preclusa al Tribunale alcuna statuizione, avendo il
[...]
presente giudizio ad oggetto la divisione della comunione sorta in successione di _1
e non rientrando, nell'asse ereditario della stessa, alcun rapporto di debito/credito
[...]
riferito ad obbligazioni di cura del figlio . CP
Al netto delle considerazioni sulle condizioni di salute della de cuius, pretesa vitalizianda, all'epoca della conclusione dell'allegato contratto (che, come emerge dall'istruttoria condotta e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal medico di condotta della sig.ra
, non versava in gravi condizioni di salute al punto da escludere l'alea tipica dei _1
contratti di vitalizio), non sono emersi elementi idonei a fondare un giudizio positivo in merito alla sussistenza di un accordo volto al trasferimento dell'intera provvista della de cuius, oltre alla corresponsione della propria pensione mensile.
L'istruttoria espletata e le prove documentali depositate dal patrocinio del convenuto non consentono, dunque, di ritenere che i trasferimenti operati da Controparte_2 _1
in favore del figlio costituiscano controprestazioni a carico della stessa in
[...]
pagina 26 di 34 esecuzione di un preteso contratto di mantenimento, bensì risultano idonei a realizzare ulteriori liberalità in favore di Controparte_2
La difesa del convenuto, infatti, si è limitata ad allegare genericamente la sussistenza di tale contratto, stipulato oralmente “nell'ottobre 2011” e senza fornire alcuna altra collocazione spazio-temporale dell'asserita conclusione di tale accordo, né ha fornito alcun elemento idoneo a giustificare le asserite spese sostenute per ospitare la madre ed il fratello, trattandosi sempre di mere allegazioni non circostanziate e sfornite di alcun riscontro probatorio.
La domanda attorea volta alla declaratoria di nullità delle operazioni effettuate da _1
in favore di per complessivi € 98.486,64 (per le operazioni di cui
[...] Controparte_2
ai docc.
7-10 fasc. attore) – e per il trasferimento di € 10.000,00 operato in data 6.8.2010, contestualmente alle liberalità effettuate in favore degli altri figli, cfr. supra – è, pertanto, fondata e merita accoglimento.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che“il trasferimento “donationis causa” di titoli di credito non dà luogo a donazione indiretta, intesa come mezzo per conseguire, attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questo divergente, essendo detti titoli suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti, sicché integra una donazione diretta, soggetta in quanto tale al requisito di forma nel rapporto base tra il “tradens” e
l'“accipiens” (Cass. civ., sez. II, ord. 23127 del 19.8.2021).
In mancanza di tale forma, trattandosi di donazioni non formalizzate in un atto pubblico, va dichiarata la nullità anche dei trasferimenti in esame per complessivi € 98.486,64, per carenza della forma solenne richiesta dall'art. 782 c.c.
Quand'anche tali donazioni siano state fatte dalla de cuius “per riconoscenza” anche in vista di un servizio futuro, la qualificazione di tali liberalità ai sensi dell'art. 770 c.c. non esclude la nullità per difetto di forma ai sensi dell'art. 782 c.c. e nemmeno l'applicabilità della disciplina della riduzione e della collazione (cfr. sul punto Cass. civ., sez. II, ord. n.
41480 del 24.12.2021, che qualifica la donazione remuneratoria una “donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione;
al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi resi, non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle
pagina 27 di 34 comuni nome morali e scoiali e, dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente. Allorché
l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, infine, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire”. Nel caso di specie si è già rilevato che per la genericità ed indeterminatezza delle difese di
[...]
il quale non ha fornito alcun elemento presuntivo idoneo a ritenere sussistente CP_2
un accordo con la de cuius che andasse oltre alla corresponsione della pensione mensile, tenuto conto altresì dell'età e delle esigenze quotidiane della stessa, non è possibile fondare una valutazione in ordine alla richiesta equivalenza economica tra le prestazioni dedotte in obbligazione.
Inconferente, sul punto, appare l'eccezione formulata dal convenuto volta Controparte_2
al riconoscimento della sussistenza tra le parti di un negotium mixtum cum donatione, pari alla differenza tra quanto corrispostogli ed il valore delle controprestazioni di cura ed assistenza rese in suo favore;
la giurisprudenza allegata da parte attrice appare pertinente al caso di specie, in quanto, “in assenza di prova della conclusione del contratto vitalizio non può ritenersi neppure sussistente l'ipotesi di negotium mixtum cum donatione che presuppone l'esistenza di un contratto oneroso” (cfr. C. App Venezia, sez. II, n. 1115 del
16.5.2022).
A nulla rileva, infine, l'eccezione secondo cui la madre avrebbe dispensato tacitamente il figlio dalla collazione di quanto ricevuto, poiché oltre a trattarsi di assunto genericamente allegato e privo di alcuna puntualizzazione, non è stato dedotto alcun comportamento della de cuius volto a dispensare, anche tacitamente, il figlio in tal senso. Del resto, la dispensa da collazione presuppone una donazione a sua volta valida ed efficace – circostanza che nel caso di specie non si rinviene, posto che tutte le liberalità effettuate da in PE
favore dei figli, a mezzo operazioni bancarie, risultano affette da nullità per mancanza della forma prescritta dall'art. 782 c.c.
In conclusione, l'importo complessivamente ricevuto da per € 98.486,64, Controparte_2
oltre interessi al tasso legale dalla data dei singoli trasferimenti al saldo, dovrà essere conferito alla massa ereditaria di da parte del convenuto, in adempimento PE dell'obbligazione restitutoria discendente dalla nullità delle donazioni.
4.3 La divisione della comunione ereditaria di Persona_4
[...]
pagina 28 di 34 Parte attrice ha allegato che il patrimonio di è costituito dalla quota di 2/3 PE
(1/2 iure proprio + 1/6 iure hereditatis in successione del marito) di:
- due terreni siti in Monselice, censiti al Catasto Terreni del Comune di Monselice , Foglio
23, mapp. 18 e mapp. 23;
- fabbricato ad uso residenziale sito in via Monte Fiorin n. 17, censito al Catasto Fabbricati,
Foglio 23, mapp. 341, sub. 2, cat. A/4, classe 1, cons. vani 7,5, mq. 237, rendita € 325,37;
Foglio 23, mapp. 341, sub. 3, cat. C/6, classe 2, mq. 140, rendita € 180,76.
La de cuius era, inoltre, titolare in via esclusiva del c/c n. 2000/0600/102780 il cui saldo residuo ammonta ad € 1.487,39 (cfr. anche denuncia di successione di , doc. PE
5 fasc. attore); con riferimento, invece, al libretto di deposito a risparmio n.
02000/0600/113674, cointestato con il marito, si è sopra preso atto che il saldo attivo al
21.6.2010, pari ad € 5.310,19, veniva prelevato in pari data e contestualmente diviso tra i coeredi in ragione del0le rispettive quote (cfr. doc. 3 fasc. attore); pertanto, in assenza di contestazioni sul punto, deve ritenersi già intervenuta una divisione parziale volontaria di tale rapporto.
Il compendio dividundo (relictum) di è, dunque, così composto: PE
- quota di 2/3 dei due terreni e del fabbricato, siti in Monselice, per complessivi €
120.000,00 (cfr. stima effettuata dalla c.t.u. , che ha valutato l'intero Controparte_4 compendio immobiliare in € 180.000,00);
- saldo del c/c n. 2000/0600/102780, pari ad € 1.487,39;
- credito di €. 10.000,00 nei confronti di , per donazione nulla effettuata in suo Parte_1
favore in data 6.8.2010, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- credito di €. 10.000,00 nei confronti di , per donazione nulla Controparte_1
effettuata in suo favore in data 6.8.2010, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- credito di € 10.000,00 nei confronti di per donazione nulla effettuata in Controparte_2
suo favore in data 6.8.2010, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- credito di € 98.486,64 nei confronti di per donazioni nulle effettuate in Controparte_2
suo favore, maggiorata degli interessi legali dalla data dei rispettivi pagamenti al saldo;
per un totale di € 249.974,03, oltre interessi legali derivanti da ciascuna restituzione, da calcolarsi secondo le indicazioni di cui sopra.
Debiti ereditari
pagina 29 di 34 Con riferimento alla successione di , il Collegio ritiene di valorizzare i PE
seguenti debiti ereditari. ha allegato di aver anticipato personalmente le spese per complessivi € Controparte_2
8.750,61 (cfr. docc. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 fasc. e ne ha chiesto ai fratelli in via Controparte_2
riconvenzionale il rimborso pro quota, di cui:
- € 1.724,59 per le imposte successorie di , pagate a mezzo F23; PE
- € 1.752,07 per la concessione cimiteriale di;
PE
- € 2.500,00 per il servizio funebre della madre, corrisposti a;
Controparte_5
- € 1.500,00 per la fornitura ed il montaggio di accessori sulla lapide di;
PE
- € 1.216,95 per la denuncia di successione;
- € 57,00 pagati con modello di pagamento unificato per . PE
I pagamenti in esame non risultano contestati dai coeredi, bensì sono stati confermati dallo stesso attore e dal convenuto i quali, sentiti in sede di interpello, Controparte_1 hanno riferito che le spese per l'eredità della madre sono state sostenute dal fratello, nulla eccependo nel quantum (cfr. verbale udienza del 28.9.2021); l'odierno attore si è limitato ad eccepire la compensazione con quanto dovuto al convenuto degli importi personalmente anticipati a titolo di debiti ereditari.
Con la prima memoria istruttoria, ha infatti allegato di aver sostenuto €. Parte_1
484,02 a titolo di contributi consortili (cfr. doc. 30 fasc. attore); anche tali importi non risultano contestati dalle altre parti costituite, pertanto la circostanza deve ritenersi pacifica in causa.
Inoltre, rientra tra i debiti eredi di la quota di debiti ereditari sorti per effetto PE della successione del marito, , per € 650,69 (cfr. supra). Parte_2
I debiti ereditari in successione di ammontano, pertanto, ad € 9.885,32, oltre PE
interessi dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
Il patrimonio relitto dalla de cuius, aggiornato con i debiti ereditari, ammonta pertanto ad
€. 240.088,71 (€ 249.974,03 - € 9.885,32), oltre interessi legali come sopra individuati.
Ai sensi dell'art. 566 c.c., ai condividenti spetta la quota di 1/4 ciascuno, pari ad €
60.022,18, maggiorata degli interessi.
A questo punto, avendo la c.t.u. nominata concluso per la non comoda divisibilità del compendio, da intendersi in senso stretto, “in quanto non è possibile assegnare ad ognuno dei quattro condividenti quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto
pagina 30 di 34 l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sulla originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero” (cfr. pag. 15 c.t.u.), rileva il Collegio che parte attrice ed il convenuto hanno manifestato in sede di operazioni CP
peritali la preferenza per l'attribuzione congiunta del fabbricato e del terreno di cui al mapp. 18 (cfr. pag. 13 c.t.u.), subordinando la richiesta alla decisione in merito al donatum in favore di nonché all'autorizzazione del Giudice Tutelare con Controparte_2
riferimento alla posizione di . CP
La causa va, dunque, rimessa sul ruolo per verificare la volontà delle parti e procedere alle operazioni di divisione del patrimonio di . PE
5. Domande subordinate di CP_2
Restano assorbite la domanda di collazione di quanto donato in vita dalla de cuius nonché
l'azione di riduzione, proposte dall'attore soltanto in via subordinata;
parimenti, le analoghe domande di riduzione formulate dai convenuti e Controparte_1 CP
.
[...]
Le domande svolte in via subordinata dal patrocinio di volte alla Controparte_2
rifusione da parte dei fratelli coeredi di una somma pro quota per le spese sostenute per l'assistenza della cura della madre ovvero in termini di indennizzo per la diminuzione patrimoniale sostenuta dal convenuto a fronte dell'arricchimento della de cuius risultano infondate e non meritano, pertanto, accoglimento.
Il convenuto infatti, si è limitato ad allegare di aver sostenuto spese ed Controparte_2 esborsi per la cura e l'assistenza della madre (e del fratello interdetto) senza fornire alcun elemento idoneo a suffragare quanto sostenuto.
Ha allegato di aver ristrutturato a proprie spese un appartamento sottostante al proprio, in cui ospitare la madre ed il fratello;
le opere effettuate ed i relativi esborsi sono stati oggetto soltanto di prova testimoniale, sulla base di capitoli formulati in maniera generica e, pertanto, inidonei a fungere da prova della pretesa (cfr. ad es. testimonianza di Tes_1
, teste di parte convenuta, che ha riferito genericamente che “ha
[...] Controparte_2
modificato il piano terra e ricostruito un appartamento per la mamma e il fratello disabile, ricordo che c'è una cucina, una camera da letto una sala da pranzo ed un bagno”), senza che sia stata allegata alcuna documentazione giustificativa degli esborsi lamentati.
Le spese che il convenuto avrebbe sostenuto al fine di rendere abitabile e decoroso l'immobile non risultano in alcun modo circostanziate ovvero provate in via documentale;
pagina 31 di 34 gli unici documenti allegati dal convenuto (docc. 10 e 14 fasc. di parte), Controparte_2 costituiti da bollettini postali pagati dallo stesso, sono riferiti all'utenza ENEL con scadenza 28.12.2015 (successiva al decesso della de cuius), ovvero all'utenza ENI s.p.a., intestata allo stesso e riferita all'immobile di via Ca' Oddo n. 32, senza Controparte_2 alcuna indicazione ulteriore, rendendo così impossibile risalire all'effettiva spesa imputabile alla de cuius.
Infondate sul punto appaiono anche le azioni, formulate in via gradata, volte ad ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute anche per il mantenimento e la cura della madre, da parametrare alla retribuzione riconosciuta ad una badante per le medesime prestazioni e stimata unilateralmente in € 102.900,00.
Anche tale pretesa appare del tutto sfornita di supporto probatorio, seppure indiziario, in merito all'effettività delle prestazioni di cura effettuate in favore di , non PE essendo emerso dall'istruttoria espletata che vi fosse una costante prestazione di cura al punto da giustificare un esborso di tale portata, posto che è invece emerso pacificamente come vi fosse tra la de cuius un accordo in base al quale questa riceveva assistenza a fronte della corresponsione dell'intera pensione mensile al figlio il quale, Controparte_2
pertanto, percepiva tale emolumento per far fronte alle necessità quotidiane della madre.
Parimenti, risulta infondata la pretesa volta ad ottenere dai coeredi un indennizzo pro quota
e nei limiti dell'arricchimento ricevuto (dalla madre e, ora, trasmesso agli eredi) a fronte della correlata diminuzione patrimoniale in capo al convenuto, ai sensi dell'art. 2033 c.c. ovvero, in estremo subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Nella ricostruzione offerta in via gradata dal convenuto infatti, la madre Controparte_2 si sarebbe arricchita senza causa a spese del figlio, che l'avrebbe mantenuta, assistita moralmente e materialmente a proprio carico.
La pretesa risulta infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui sopra;
la qualificazione dei trasferimenti effettuati in suo favore in termini di adempimento di un obbligo morale e sociale tipico delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. e come tali irripetibili risulta, invece, tardiva in quanto formulata per la prima volta nella comparsa ai sensi dell'art. 190
c.p.c. (cfr. pag. 24).
6. Spese di lite
Riserva la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
pagina 32 di 34 Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi di , PE
, , in persona del curatore speciale Parte_1 Controparte_1 CP
avv. CA, derivante dalla successione in morte di Controparte_2 Pt_2
[...]
2. dispone che lo scioglimento della predetta comunione avvenga mediante assegnazione delle seguenti quote indivise:
- 1/3 eredità di PE
- 1/6 Parte_1
- 1/6 Controparte_2
- 1/6 Controparte_1
- 1/6 . CP
3. Condanna , e in persona del Parte_1 Controparte_1 CP
curatore speciale avv. CA al pagamento, a titolo di rimborso dei debiti ereditari di a favore di dell'importo di € 325,34 Parte_2 Controparte_2
ciascuno, oltre interessi in misura legale dal giorno del pagamento sino al saldo;
4. accerta e dichiara la nullità della donazione effettuata in favore di per Parte_1
€ 10.000,00 e, per l'effetto, condanna a restituire alla massa la somma Parte_1 di € 10.000,00, oltre interessi legali come in motivazione;
5. accerta e dichiara la nullità della donazione effettuata in favore di CP
per € 10.000,00 e, per l'effetto, condanna a restituire
[...] Controparte_1 alla massa la somma di € 10.000,00 oltre interessi legali come in motivazione;
6. accerta e dichiara la nullità della donazione effettuata in favore di Controparte_2 per € 10.000,00 e, per l'effetto, condanna a restituire alla massa la Controparte_2 somma di € 10.000,00 oltre interessi legali come in motivazione;
7. accerta e dichiara la nullità delle ulteriori donazioni effettuate in favore di
[...] per € 98.486,64 e, per l'effetto, condanna a restituire CP_2 Controparte_2 alla massa la somma di € 98.486,64 oltre interessi legali come in motivazione;
8. dichiara che il valore del patrimonio di , al netto dei debiti ereditari, è PE
pari ad € 240.088,71, oltre interessi legali come in motivazione;
9. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
10. riserva la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
pagina 33 di 34 Padova, così deciso nella camera di consiglio del 01.04.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente dott.ssa Alina Rossato
pagina 34 di 34