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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5685/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 5685/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. SANTORO DAVIDE Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. SANTORO DAVIDE Controparte_1 CodiceFiscale_2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni contenute nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 24/4/2025, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 14/02/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (BS) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2004), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dal matrimonio è nata la figlia (n. 20/4/2006). Per_1
1 Le parti risultano separate dal 12/9/2024 con sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di
Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui alle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/9/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 5685/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. SANTORO DAVIDE Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. SANTORO DAVIDE Controparte_1 CodiceFiscale_2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni contenute nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 24/4/2025, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 14/02/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (BS) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2004), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dal matrimonio è nata la figlia (n. 20/4/2006). Per_1
1 Le parti risultano separate dal 12/9/2024 con sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di
Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui alle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/9/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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