Articolo 6 della Legge 21 agosto 1963, n. 1208
Articolo 5Articolo 7
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2 ottobre 1963
Art. 6.
La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'esercizio finanziario 1963-64, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.
Entrata in vigore il 2 ottobre 1963