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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4231 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 1690 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 discussa all'udienza del 3 luglio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Rina Izzo
APPELLANTE
E
(c.f. CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 3 luglio 2025 il difensore dell'appellante ha discusso la causa sulle conclusioni rassegnate come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
14651/2024 che – pronunciandosi sull'opposizione avverso la determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 9813/2021/8/1/1 del 17 maggio 2021 emessa da in relazione CP_1 all'occupazione sine titulo dell'alloggio di edilizia economico-popolare sito in via CP_1
Nicolò Odero 19, scala D, int. 16 – ha ridotto la sanzione irrogata al minimo edittale, respingendo l'opposizione per il resto.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, nelle note autorizzate per l'udienza del 26 settembre 2024;
2) il tribunale ha omesso di precisare se, nel ridurre la sanzione al minimo edittale, abbia inteso riferirsi al minimo edittale calcolato in base alla legge regionale n. 12 del 1999 ovvero a quello calcolato in base alla legge regionale n. 27 del 2006.
L'appellante ha concluso domandando – in riforma della sentenza impugnata – “in via preliminare” l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto di a CP_1 riscuotere le somme ingiunte con la determinazione dirigenziale impugnata e “in via principale e nel merito” la rideterminazione della sanzione nel minimo edittale di 5.164,33 €. non si è costituita in giudizio. CP_1
L'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Risolvendo un contrasto giurisprudenziale, Cass., Sez. Un., 20604/2008 ha stabilito che nel rito del lavoro l'appello – anche se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge - è improcedibile ove la parte abbia omesso di notificare il ricorso introduttivo del giudizio e il decreto di fissazione dell'udienza (nello stesso senso v. ex multis Cass.
27471/2024; Cass. 3145/2024; Cass. 8430/2021; Cass. 6159/2018; per l'applicazione del medesimo principio nelle controversie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione regolate dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 v. Cass. 2408/2024).
Le Sezioni Unite - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata degli articoli 291, 421 e 435 c.p.c. – hanno escluso che il giudice possa, avvalendosi dei poteri di cui dispone ai sensi dell'art. 421 c.p.c., assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c., previa fissazione di una altra udienza di discussione, perché ciò sarebbe in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo stabilito dall'art. 111, secondo comma, Cost.
Come chiarito da Cass. 3145/2024 e da Cass. 2408/2024, nelle controversie di lavoro in grado di appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza
2 determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare al ricorrente un nuovo termine perentorio per provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente alla funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio).
Al riguardo è stato escluso che l'inesistenza della notificazione rimanga sanata ex tunc per effetto della eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, perché il procedimento di notifica dell'appello nelle controversie assoggettate al rito del lavoro adempie altresì alla funzione di mettere la controparte tempestivamente a conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado (Cass. 2408/2024).
Si è escluso inoltre che possa darsi rilievo alla notificazione eseguita nel periodo intermedio tra la prima e la seconda udienza cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348
c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa (Cass. 3145/2024; Cass.
27079/2020).
Si è infine esclusa, ai fini di una possibile sanatoria, la rilevanza dell'avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che esaurisce la propria valenza propulsiva nell'ambito della diversa fase cautelare (Cass. 27471/2024; Cass.
3145/2024).
Questo consolidato orientamento giurisprudenziale non si pone in contrasto con l'ordinanza della Corte cost. n. 60 del 2010 (richiamata dall'appellante nella memoria depositata il 30 giugno 2025), la quale si è limitata a dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, secondo comma, c.p.c. (sollevata con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.) per erroneità del presupposto interpretativo, in quanto nei giudizi a quibus l'appellante aveva provveduto a notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza e lo aveva fatto nel rispetto del termine a comparire di cui all'art. 435, terzo comma, c.p.c. (sia pure oltre il termine di dieci giorni successivi al deposito del decreto, come invece previsto dall'art. 435, secondo comma, c.p.c.), sì che non potevano trovare applicazione in quei giudizi i princìpi espressi da Cass., Sez, Un., 20604/2008, che presuppongono che l'appellante abbia del tutto omesso di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza.
Poiché nel presente giudizio l'appellante ha del tutto omesso di effettuare la
3 notificazione prevista dall'art. 435, secondo comma, c.p.c., trova piena applicazione la giurisprudenza sopra richiamata e l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
14651/2024.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 1690 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 discussa all'udienza del 3 luglio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Rina Izzo
APPELLANTE
E
(c.f. CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 3 luglio 2025 il difensore dell'appellante ha discusso la causa sulle conclusioni rassegnate come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
14651/2024 che – pronunciandosi sull'opposizione avverso la determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 9813/2021/8/1/1 del 17 maggio 2021 emessa da in relazione CP_1 all'occupazione sine titulo dell'alloggio di edilizia economico-popolare sito in via CP_1
Nicolò Odero 19, scala D, int. 16 – ha ridotto la sanzione irrogata al minimo edittale, respingendo l'opposizione per il resto.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, nelle note autorizzate per l'udienza del 26 settembre 2024;
2) il tribunale ha omesso di precisare se, nel ridurre la sanzione al minimo edittale, abbia inteso riferirsi al minimo edittale calcolato in base alla legge regionale n. 12 del 1999 ovvero a quello calcolato in base alla legge regionale n. 27 del 2006.
L'appellante ha concluso domandando – in riforma della sentenza impugnata – “in via preliminare” l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto di a CP_1 riscuotere le somme ingiunte con la determinazione dirigenziale impugnata e “in via principale e nel merito” la rideterminazione della sanzione nel minimo edittale di 5.164,33 €. non si è costituita in giudizio. CP_1
L'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Risolvendo un contrasto giurisprudenziale, Cass., Sez. Un., 20604/2008 ha stabilito che nel rito del lavoro l'appello – anche se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge - è improcedibile ove la parte abbia omesso di notificare il ricorso introduttivo del giudizio e il decreto di fissazione dell'udienza (nello stesso senso v. ex multis Cass.
27471/2024; Cass. 3145/2024; Cass. 8430/2021; Cass. 6159/2018; per l'applicazione del medesimo principio nelle controversie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione regolate dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 v. Cass. 2408/2024).
Le Sezioni Unite - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata degli articoli 291, 421 e 435 c.p.c. – hanno escluso che il giudice possa, avvalendosi dei poteri di cui dispone ai sensi dell'art. 421 c.p.c., assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c., previa fissazione di una altra udienza di discussione, perché ciò sarebbe in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo stabilito dall'art. 111, secondo comma, Cost.
Come chiarito da Cass. 3145/2024 e da Cass. 2408/2024, nelle controversie di lavoro in grado di appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza
2 determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare al ricorrente un nuovo termine perentorio per provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente alla funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio).
Al riguardo è stato escluso che l'inesistenza della notificazione rimanga sanata ex tunc per effetto della eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, perché il procedimento di notifica dell'appello nelle controversie assoggettate al rito del lavoro adempie altresì alla funzione di mettere la controparte tempestivamente a conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado (Cass. 2408/2024).
Si è escluso inoltre che possa darsi rilievo alla notificazione eseguita nel periodo intermedio tra la prima e la seconda udienza cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348
c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa (Cass. 3145/2024; Cass.
27079/2020).
Si è infine esclusa, ai fini di una possibile sanatoria, la rilevanza dell'avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che esaurisce la propria valenza propulsiva nell'ambito della diversa fase cautelare (Cass. 27471/2024; Cass.
3145/2024).
Questo consolidato orientamento giurisprudenziale non si pone in contrasto con l'ordinanza della Corte cost. n. 60 del 2010 (richiamata dall'appellante nella memoria depositata il 30 giugno 2025), la quale si è limitata a dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, secondo comma, c.p.c. (sollevata con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.) per erroneità del presupposto interpretativo, in quanto nei giudizi a quibus l'appellante aveva provveduto a notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza e lo aveva fatto nel rispetto del termine a comparire di cui all'art. 435, terzo comma, c.p.c. (sia pure oltre il termine di dieci giorni successivi al deposito del decreto, come invece previsto dall'art. 435, secondo comma, c.p.c.), sì che non potevano trovare applicazione in quei giudizi i princìpi espressi da Cass., Sez, Un., 20604/2008, che presuppongono che l'appellante abbia del tutto omesso di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza.
Poiché nel presente giudizio l'appellante ha del tutto omesso di effettuare la
3 notificazione prevista dall'art. 435, secondo comma, c.p.c., trova piena applicazione la giurisprudenza sopra richiamata e l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
14651/2024.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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