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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/12/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4649/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA MARIA ILARIA ROMANO PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST.
ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 4649/2022 R.G.A.C.,
TRA
, nato in [...] in data [...], rapp.to e difeso, giusta Parte_1 procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Forgione Antonella ed elettivamente domiciliata nel suo studio;
RICORRENTE
E
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. BE CP_1
Abbatiello, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato nel suo studio;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.2022 , premesso di aver contratto il Parte_1
14.08.2003 in Dugenta matrimonio concordatario con e che dall'unione erano nati due CP_1
pagina 1 di 8 figli, (n. 22.5.2006) e BE (n. 16.4.2012) esponeva che il Tribunale di Benevento in data Per_1
09.09.2020 aveva omologato la separazione tra i coniugi e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Insisteva in particolare per la rimodulazione del diritto di visita, vivendo a
Roma per esigenze lavorative, e per una riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
La resistente, costituendosi in giudizio, confermava che l'unione materiale e spirituale tra le parti non si era più ricostituita, ma contestava le richieste del ricorrente sul diritto di visita, deducendo l'esiguità degli incontri e chiedendo in particolare una estensione della regolamentazione per consolidare il rapporto padre-figli, nonché un aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli non inferiore a € 800,00.
All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione e ascoltati i minori e BE, con ordinanza del 12.09.2023 venivano adottati i provvedimenti presidenziali con Per_1
cui veniva confermata la disciplina stabilita in sede di separazione consensuale omologata dal
Tribunale il 9.9.2020, con particolare riferimento all'affido condiviso dei figli minori, alla loro collocazione, alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre ed alle previsioni di natura economica.
Espletata l'attività istruttoria ammessa, all'udienza del 5 marzo 2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In data 13.3.25 perveniva il visto del PM.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, per l'effetto, va accolta, non essendo stata ricostituita l'affectio coniugalis da quando è stata pronunciata la separazione personale, come dedotto del resto dalle stesse parti.
In particolare, dall'udienza presidenziale per la separazione, conclusasi con decreto di omologa del 9.9.2020, sono trascorsi i termini di legge previsti, concretizzandosi così l'ipotesi di cui all'art. 3,
n. 2, lett. b) della lg n. 898/70 e successive modifiche.
Va rilevato che, nelle more del giudizio, il primo figlio è diventato maggiorenne e pertanto nulla deve disporsi in ordine al suo affido, alla sua collocazione e al relativo diritto di visita.
Quanto al figlio minore BE, attualmente di anni 13, deve in questa sede confermarsi l'affidamento condiviso, con collocazione privilegiata presso la madre, come previsto in sede di separazione consensuale, non essendo emersi elementi per ritenere preferibile l'affidamento esclusivo, peraltro neanche invocato.
E' noto che la legge n. 54 del 2006 ed oggi l'art. 337 ter c.c. hanno dato espressione al principio della bigenitorialità, prevedendo che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di
pagina 2 di 8 conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Con tale disciplina l'affidamento condiviso costituisce la regola, dalla quale ci si può discostare soltanto laddove risulti in contrasto con l'interesse della prole;
sul punto è stato precisato che in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo “ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. 24526/2010).
Nella specie, in assenza di profili di criticità, deve essere confermato l'affido condiviso di
BE, con conferma del collamento del minore presso la madre.
Va altresì confermata l'assegnazione della casa familiare sita in Dugenta alla via Nazionale I traversa n. 17 alla ricorrente.
E' appena il caso di rilevare che l'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti che siano conviventi con il genitore richiedente l'assegnazione, atteso che l'assegnazione è indissolubilmente legata all'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente familiare e a quel complesso di comfort e di servizi che durante la convivenza ha caratterizzato lo standard di vita familiare.
E' sorto invece contrasto tra le parti in ordine alla disciplina del diritto di visita paterno.
In particolare, il padre chiede di concentrare gli incontri nei fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera, con rientro alle 19.00, mentre la insiste per l'estensione dell'attuale CP_1
regolamentazione, prevedendo anche incontri settimanali ed aumentando i giorni dei wekend alternati dal venerdì al lunedì sera.
È noto che il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, potendo tuttavia il giudice individuare, nell'interesse del minore, un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al figlio la situazione più confacente al suo benessere (Cass. n. 19323 del 17/09/2020; Cass. n. 9764 del
08/04/2019).
In particolare, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi pagina 3 di 8 i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (Cass. n. 3652 del 13/02/2020).
Pertanto, l'esercizio del diritto di visita, lungi dal poter essere esercitato sulla base di una turnazione automatica, deve essere flessibile ed elastico, calibrato in ragione delle esigenze di vita quotidiana, ordinarie e straordinarie, non potendo prescindere dalle esigenze e dagli aspetti pratici della vita quotidiana e dovendosi considerare, nella gestione dei rapporti con il minore, le innumerevoli variabili connesse, al fine di garantire la migliore soddisfazione per il benessere e la crescita equilibrata del figlio.
Ciò premesso in punto di diritto, è evidente come nella specie l'esercizio del diritto di visita paterno non possa prescindere da esigenze di ordine pratico, vivendo il padre durante la settimana a
Roma.
Pertanto, nell'ottica di bilanciamento -da un lato- dell'interesse del minore a mantenere con entrambi i genitori rapporti necessari ed utili per una normale crescita e - dall'altro - dell'interesse del coniuge di poter continuare a vedere il minore, anche compatibilmente alle proprie esigenze di lavoro, appare opportuno allo stato disporre che il padre possa tenere con sé il minore - a weekend alternati, prelevandolo dalla madre il venerdi sera e riaccompagnandolo la domenica sera, con possibilità di eventuale cambio previo congruo avviso alla controparte;
-ad anni alterni nei giorni di Sabato Santo,
Domenica di Pasqua e Lunedì in Albis, nonché nel periodo dal 24 al 30 dicembre o nel periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-per il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore per 15 giorni consecutivi, da concordare preventivamente con la madre, con l'obbligo di comunicare all'altro genitore il luogo dove il minore si trova e avendo cura che il minore possa avere contatti telefonici con l'altro genitore;
-per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Tale disciplina -che rappresenta la cornice minima degli incontri- non esclude certamente la facoltà per il padre di vedere il bambino anche durante la settimana quando rientra da Roma, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, avendo cura di programmare -ove possibile- il rientro settimanale in Dugenta e di avvisare con congruo anticipo l'altro genitore.
D'altra parte, soprattutto in casi caratterizzati da peculiari esigenze logistiche, come quello in cui un genitore vive fuori durante la settimana, una previsione troppo rigida – sia con riferimento agli orari che con riferimento ai giorni - della turnazione definitiva non può certamente ritenersi in linea con l'interesse del minore, posto che una programmazione che non tenga conto delle situazioni particolari è
pagina 4 di 8 anzi suscettibile di creare situazioni di stress per il figlio e di non garantire pienamente l'esercizio del diritto di visita.
Parimenti è sorto contrasto in ordine all'assegno per il mantenimento dei figli, di cui uno maggiorenne ancora economicamente non autosufficiente.
E' noto che l'art. 316 bis CC prevede che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337 ter CC stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (cfr. Cass. 7168/2016, Cass. 4818/2018).
Ciò posto, nella specie, è pacifico che , diventato maggiorenne, non è ancora Per_1
economicamente autosufficiente, mentre BE è allo stato ancora minorenne.
Il ricorrente ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di euro 2.100,00 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 7 marzo 2023) ed ha versato in atti documentazione fiscale da cui risulta che ha dichiarato un reddito pari ad euro 37.818,00 per il 2022 ed euro 37.euro 35852,00 per il 2020.
La invece ha dichiarato di percepire uno stipendio di circa 1.700,00 mensili. CP_1
Il padre ha chiesto una riduzione dell'assegno attualmente previsto per il mantenimento dei figli, dovendo sostenere delle spese per il nuovo alloggio.
Tale richiesta tuttavia non può essere accolta, atteso che la circostanza relativa al pagamento del nuovo alloggio del ricorrente – dipendente del Ministero della Difesa – è rimasta del tutto sfornita di prova.
Per converso deve tenersi conto nella specie delle mutate esigenze dei figli che, essendo certamente aumentate negli anni, impongono una revisione dell'importo, seppur minima in ragione del tempo decorso dalla separazione.
Giova invero ricordare che tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole la legge attribuisce preminenza alle "attuali esigenze del figlio", rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori, e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico, che, in ragione del trascorrere dell'età, può determinare, oltre ai bisogni pagina 5 di 8 alimentari e abitativi, anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche ecc. (cfr. tra le altre Cass. n. 23630/2009).
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, l'aumento delle esigenze del figlio "è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità" (cfr. tra le altre Cass. n.
2191/2009), non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. n. 17055/2007), legittimando di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento trovi capienza nelle "disponibilità patrimoniali dell'onerato" (cfr. Cass. n.
400/2010).
Pertanto, alla luce di quanto emerso, in applicazione di tali principi, deve ritenersi congruo, in ragione delle aumentate esigenze dei figli e della situazione patrimoniale complessiva, l'importo di euro 600,00 a titolo di assegno di mantenimento per i figli (euro 300,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a carico di;
a tale importo va Parte_1
aggiunto quello relativo alle spese straordinarie, per le quali va richiamato il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che determina il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, nella misura del 50%.
Non può essere accolta la domanda del ricorrente di versamento diretto dell'assegno al figlio maggiorenne, in difetto di richiesta da parte del figlio.
Com'è noto, sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c. (Cassazione civile sez. VI,
16/09/2022, n. 27308).
Ogni altra questione esula dalla cognizione del presente giudizio.
E' stato invero precisato che in difetto di un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processusus, non è dato statuire nel processo sulla domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, soggetto al rito camerale, su altre domande attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi, quali pretese restitutorie, di indebito arricchimento, di divisione di beni comuni ovvero aventi ad oggetto l'accertamento della proprietà di beni (cfr. tra le altre Cass. n.
18870/14; Cass. n. 27386/2014; Cass. n. 2155/10).
pagina 6 di 8 La natura e l'esito del giudizio consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14.8.2003 in Dugenta tra
, nato a [...] dè Goti in data 6.6.73, e nata a [...] Parte_1 CP_1
dè Goti in data 25.1.79 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Dugenta,
Anno 2003, Parte II Serie A n. 10;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 1238, in conformità dell'art. 10 della legge 1.12.70 n.
898, modificata dalla legge 6.3.87 n. 74;
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori disponendo che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi, con collocamento prevalente presso la madre;
che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
che, in caso di disaccordo, la decisione sia rimessa al Giudice;
che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente;
che, qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il Giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento;
- assegna il godimento della casa familiare sita in Dugenta alla via Nazionale I traversa 17 alla madre;
- dispone che il padre possa tenere con sé il minore - a weekend alternati, prelevandolo dalla madre il venerdi sera e riaccompagnandolo la domenica sera, con possibilità di eventuale cambio previo congruo avviso alla controparte;
-ad anni alterni nei giorni di Sabato Santo,
Domenica di Pasqua e Lunedì in Albis, nonché nel periodo dal 24 al 30 dicembre o nel periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-per il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore per
15 giorni consecutivi, da concordare preventivamente con la madre, con l'obbligo di comunicare all'altro genitore il luogo dove il minore si trova e avendo cura che il minore possa pagina 7 di 8 avere contatti telefonici con l'altro genitore;
-per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere l'importo complessivo di Euro Parte_1
600,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla CP_1
con obbligo per entrambi i genitori di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli, come da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale, cui si rinvia;
- rigetta l'istanza di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Benevento, 25.11.2025
Il Giudice rel.-est. Il Presidente dott.ssa Enrica Nasti dott.ssa Maria Ilaria Romano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA MARIA ILARIA ROMANO PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST.
ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 4649/2022 R.G.A.C.,
TRA
, nato in [...] in data [...], rapp.to e difeso, giusta Parte_1 procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Forgione Antonella ed elettivamente domiciliata nel suo studio;
RICORRENTE
E
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. BE CP_1
Abbatiello, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato nel suo studio;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.2022 , premesso di aver contratto il Parte_1
14.08.2003 in Dugenta matrimonio concordatario con e che dall'unione erano nati due CP_1
pagina 1 di 8 figli, (n. 22.5.2006) e BE (n. 16.4.2012) esponeva che il Tribunale di Benevento in data Per_1
09.09.2020 aveva omologato la separazione tra i coniugi e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Insisteva in particolare per la rimodulazione del diritto di visita, vivendo a
Roma per esigenze lavorative, e per una riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
La resistente, costituendosi in giudizio, confermava che l'unione materiale e spirituale tra le parti non si era più ricostituita, ma contestava le richieste del ricorrente sul diritto di visita, deducendo l'esiguità degli incontri e chiedendo in particolare una estensione della regolamentazione per consolidare il rapporto padre-figli, nonché un aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli non inferiore a € 800,00.
All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione e ascoltati i minori e BE, con ordinanza del 12.09.2023 venivano adottati i provvedimenti presidenziali con Per_1
cui veniva confermata la disciplina stabilita in sede di separazione consensuale omologata dal
Tribunale il 9.9.2020, con particolare riferimento all'affido condiviso dei figli minori, alla loro collocazione, alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre ed alle previsioni di natura economica.
Espletata l'attività istruttoria ammessa, all'udienza del 5 marzo 2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In data 13.3.25 perveniva il visto del PM.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, per l'effetto, va accolta, non essendo stata ricostituita l'affectio coniugalis da quando è stata pronunciata la separazione personale, come dedotto del resto dalle stesse parti.
In particolare, dall'udienza presidenziale per la separazione, conclusasi con decreto di omologa del 9.9.2020, sono trascorsi i termini di legge previsti, concretizzandosi così l'ipotesi di cui all'art. 3,
n. 2, lett. b) della lg n. 898/70 e successive modifiche.
Va rilevato che, nelle more del giudizio, il primo figlio è diventato maggiorenne e pertanto nulla deve disporsi in ordine al suo affido, alla sua collocazione e al relativo diritto di visita.
Quanto al figlio minore BE, attualmente di anni 13, deve in questa sede confermarsi l'affidamento condiviso, con collocazione privilegiata presso la madre, come previsto in sede di separazione consensuale, non essendo emersi elementi per ritenere preferibile l'affidamento esclusivo, peraltro neanche invocato.
E' noto che la legge n. 54 del 2006 ed oggi l'art. 337 ter c.c. hanno dato espressione al principio della bigenitorialità, prevedendo che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di
pagina 2 di 8 conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Con tale disciplina l'affidamento condiviso costituisce la regola, dalla quale ci si può discostare soltanto laddove risulti in contrasto con l'interesse della prole;
sul punto è stato precisato che in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo “ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. 24526/2010).
Nella specie, in assenza di profili di criticità, deve essere confermato l'affido condiviso di
BE, con conferma del collamento del minore presso la madre.
Va altresì confermata l'assegnazione della casa familiare sita in Dugenta alla via Nazionale I traversa n. 17 alla ricorrente.
E' appena il caso di rilevare che l'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti che siano conviventi con il genitore richiedente l'assegnazione, atteso che l'assegnazione è indissolubilmente legata all'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente familiare e a quel complesso di comfort e di servizi che durante la convivenza ha caratterizzato lo standard di vita familiare.
E' sorto invece contrasto tra le parti in ordine alla disciplina del diritto di visita paterno.
In particolare, il padre chiede di concentrare gli incontri nei fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera, con rientro alle 19.00, mentre la insiste per l'estensione dell'attuale CP_1
regolamentazione, prevedendo anche incontri settimanali ed aumentando i giorni dei wekend alternati dal venerdì al lunedì sera.
È noto che il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, potendo tuttavia il giudice individuare, nell'interesse del minore, un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al figlio la situazione più confacente al suo benessere (Cass. n. 19323 del 17/09/2020; Cass. n. 9764 del
08/04/2019).
In particolare, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi pagina 3 di 8 i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (Cass. n. 3652 del 13/02/2020).
Pertanto, l'esercizio del diritto di visita, lungi dal poter essere esercitato sulla base di una turnazione automatica, deve essere flessibile ed elastico, calibrato in ragione delle esigenze di vita quotidiana, ordinarie e straordinarie, non potendo prescindere dalle esigenze e dagli aspetti pratici della vita quotidiana e dovendosi considerare, nella gestione dei rapporti con il minore, le innumerevoli variabili connesse, al fine di garantire la migliore soddisfazione per il benessere e la crescita equilibrata del figlio.
Ciò premesso in punto di diritto, è evidente come nella specie l'esercizio del diritto di visita paterno non possa prescindere da esigenze di ordine pratico, vivendo il padre durante la settimana a
Roma.
Pertanto, nell'ottica di bilanciamento -da un lato- dell'interesse del minore a mantenere con entrambi i genitori rapporti necessari ed utili per una normale crescita e - dall'altro - dell'interesse del coniuge di poter continuare a vedere il minore, anche compatibilmente alle proprie esigenze di lavoro, appare opportuno allo stato disporre che il padre possa tenere con sé il minore - a weekend alternati, prelevandolo dalla madre il venerdi sera e riaccompagnandolo la domenica sera, con possibilità di eventuale cambio previo congruo avviso alla controparte;
-ad anni alterni nei giorni di Sabato Santo,
Domenica di Pasqua e Lunedì in Albis, nonché nel periodo dal 24 al 30 dicembre o nel periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-per il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore per 15 giorni consecutivi, da concordare preventivamente con la madre, con l'obbligo di comunicare all'altro genitore il luogo dove il minore si trova e avendo cura che il minore possa avere contatti telefonici con l'altro genitore;
-per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Tale disciplina -che rappresenta la cornice minima degli incontri- non esclude certamente la facoltà per il padre di vedere il bambino anche durante la settimana quando rientra da Roma, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, avendo cura di programmare -ove possibile- il rientro settimanale in Dugenta e di avvisare con congruo anticipo l'altro genitore.
D'altra parte, soprattutto in casi caratterizzati da peculiari esigenze logistiche, come quello in cui un genitore vive fuori durante la settimana, una previsione troppo rigida – sia con riferimento agli orari che con riferimento ai giorni - della turnazione definitiva non può certamente ritenersi in linea con l'interesse del minore, posto che una programmazione che non tenga conto delle situazioni particolari è
pagina 4 di 8 anzi suscettibile di creare situazioni di stress per il figlio e di non garantire pienamente l'esercizio del diritto di visita.
Parimenti è sorto contrasto in ordine all'assegno per il mantenimento dei figli, di cui uno maggiorenne ancora economicamente non autosufficiente.
E' noto che l'art. 316 bis CC prevede che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337 ter CC stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (cfr. Cass. 7168/2016, Cass. 4818/2018).
Ciò posto, nella specie, è pacifico che , diventato maggiorenne, non è ancora Per_1
economicamente autosufficiente, mentre BE è allo stato ancora minorenne.
Il ricorrente ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di euro 2.100,00 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 7 marzo 2023) ed ha versato in atti documentazione fiscale da cui risulta che ha dichiarato un reddito pari ad euro 37.818,00 per il 2022 ed euro 37.euro 35852,00 per il 2020.
La invece ha dichiarato di percepire uno stipendio di circa 1.700,00 mensili. CP_1
Il padre ha chiesto una riduzione dell'assegno attualmente previsto per il mantenimento dei figli, dovendo sostenere delle spese per il nuovo alloggio.
Tale richiesta tuttavia non può essere accolta, atteso che la circostanza relativa al pagamento del nuovo alloggio del ricorrente – dipendente del Ministero della Difesa – è rimasta del tutto sfornita di prova.
Per converso deve tenersi conto nella specie delle mutate esigenze dei figli che, essendo certamente aumentate negli anni, impongono una revisione dell'importo, seppur minima in ragione del tempo decorso dalla separazione.
Giova invero ricordare che tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole la legge attribuisce preminenza alle "attuali esigenze del figlio", rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori, e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico, che, in ragione del trascorrere dell'età, può determinare, oltre ai bisogni pagina 5 di 8 alimentari e abitativi, anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche ecc. (cfr. tra le altre Cass. n. 23630/2009).
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, l'aumento delle esigenze del figlio "è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità" (cfr. tra le altre Cass. n.
2191/2009), non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. n. 17055/2007), legittimando di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento trovi capienza nelle "disponibilità patrimoniali dell'onerato" (cfr. Cass. n.
400/2010).
Pertanto, alla luce di quanto emerso, in applicazione di tali principi, deve ritenersi congruo, in ragione delle aumentate esigenze dei figli e della situazione patrimoniale complessiva, l'importo di euro 600,00 a titolo di assegno di mantenimento per i figli (euro 300,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a carico di;
a tale importo va Parte_1
aggiunto quello relativo alle spese straordinarie, per le quali va richiamato il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che determina il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, nella misura del 50%.
Non può essere accolta la domanda del ricorrente di versamento diretto dell'assegno al figlio maggiorenne, in difetto di richiesta da parte del figlio.
Com'è noto, sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c. (Cassazione civile sez. VI,
16/09/2022, n. 27308).
Ogni altra questione esula dalla cognizione del presente giudizio.
E' stato invero precisato che in difetto di un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processusus, non è dato statuire nel processo sulla domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, soggetto al rito camerale, su altre domande attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi, quali pretese restitutorie, di indebito arricchimento, di divisione di beni comuni ovvero aventi ad oggetto l'accertamento della proprietà di beni (cfr. tra le altre Cass. n.
18870/14; Cass. n. 27386/2014; Cass. n. 2155/10).
pagina 6 di 8 La natura e l'esito del giudizio consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14.8.2003 in Dugenta tra
, nato a [...] dè Goti in data 6.6.73, e nata a [...] Parte_1 CP_1
dè Goti in data 25.1.79 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Dugenta,
Anno 2003, Parte II Serie A n. 10;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 1238, in conformità dell'art. 10 della legge 1.12.70 n.
898, modificata dalla legge 6.3.87 n. 74;
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori disponendo che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi, con collocamento prevalente presso la madre;
che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
che, in caso di disaccordo, la decisione sia rimessa al Giudice;
che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente;
che, qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il Giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento;
- assegna il godimento della casa familiare sita in Dugenta alla via Nazionale I traversa 17 alla madre;
- dispone che il padre possa tenere con sé il minore - a weekend alternati, prelevandolo dalla madre il venerdi sera e riaccompagnandolo la domenica sera, con possibilità di eventuale cambio previo congruo avviso alla controparte;
-ad anni alterni nei giorni di Sabato Santo,
Domenica di Pasqua e Lunedì in Albis, nonché nel periodo dal 24 al 30 dicembre o nel periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-per il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore per
15 giorni consecutivi, da concordare preventivamente con la madre, con l'obbligo di comunicare all'altro genitore il luogo dove il minore si trova e avendo cura che il minore possa pagina 7 di 8 avere contatti telefonici con l'altro genitore;
-per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere l'importo complessivo di Euro Parte_1
600,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla CP_1
con obbligo per entrambi i genitori di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli, come da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale, cui si rinvia;
- rigetta l'istanza di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Benevento, 25.11.2025
Il Giudice rel.-est. Il Presidente dott.ssa Enrica Nasti dott.ssa Maria Ilaria Romano
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