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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/06/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Dott. Giancarlo Piredda, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2445/2021 di R.G. promossa da:
, , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Sant'Elena (CA) il 08.08.1958;
, , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(CA) il 23.01.1962;
elettivamente domiciliate in Quartu Sant'Elena (CA) nella Via Eligio Porcu ai civici
188-190, presso lo studio delle Avv.te Anna Rita Piludu, , e C.F._3
Raffaella Carta, , che le rappresentano e difendono per procura C.F._4 speciale in calce all'atto di citazione,
ATTRICI;
CONTRO
, nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._5 residente in Quartu Sant'Elena (CA), elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via
Alexander Fleming al civico 8, presso lo studio degli Avv.ti Carlo Massacci,
, Carlo Atzori, , e Monica Marras, C.F._6 C.F._7
che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce C.F._8
alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA.
1 CONCLUSIONI DELLE ATTRICI
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale a. accertare che le signore e godono ed utilizzano il Parte_1 Parte_2
compendio immobiliare distinto al catasto dei fabbricati al foglio 30, particella 1118, subalterni 2,3,4,5 uti dominus da epoca immemorabile;
b. accertare che alla fattispecie di cui è causa sussistono i requisiti di cui all'art. 1158 c.c.; c. dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in favore delle attrici dell'immobile ubicato nel comune di
Quartu Sant'Elena distinto al catasto dei fabbricati al foglio 30, particella 1118, subalterni 2,3,4,5; d. ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio la relativa trascrizione, ed all'ufficio tecnico erariale di eseguire la voltura e l'accatastamento, senza alcuna responsabilità; e. accertata e dichiarata la mancata opposizione della convenuta si chiede la compensazione delle competenze ed onorari del presente giudizio.”
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito:
1)- nulla opponendo in ordine alle avverse istanze;
2)- decidere sulle domande delle attrici secondo giustizia;
3)- con compensazione delle spese del giudizio.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con rituale atto introduttivo, le attrici hanno citato in giudizio la convenuta in intestazione, per sentir pronunciare nei suoi confronti l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile indicato nelle conclusioni sopra trascritte.
Le attrici hanno allegato, in citazione, che l'immobile oggetto di domanda, sito in
Quartu Sant'Elena (CA), è composto da:
1) unità immobiliare ad uso abitazione, p.t., nella Via G. D'Annunzio, 12 distinta al catasto Fabbricati al foglio 30, particella 1118, subalterno 2, categoria A/4, classe 2, vani 10, rendita € 516,46;
2) unità immobiliare ad uso abitazione, p.p, nella Via G. D'Annunzio, 12 distinta al catasto Fabbricati al foglio 30, particella 1118, subalterno 3, categoria A/4, classe 2, vani 7, rendita € 361,52;
2 3) unità immobiliare ad uso commerciale, p.t e p.p., nella Via G. D'Annunzio, 12/A distinta al catasto Fabbricati al foglio 30, particella 1118, subalterno 4, categoria C/1, classe 7, superficie catastale 40 mq, rendita € 851,74;
4) unità immobiliare ad uso commerciale, p.p., nella Via G. D'Annunzio, 10 distinta al catasto Fabbricati al foglio 30, particella 1118, subalterno 5, categoria C/1, classe 7, superficie catastale 79 mq, rendita € 1.511,15.
Le attrici hanno altresì allegato:
- di essere sin dalla nascita nel possesso del predetto immobile, abitando le unità immobiliari di cui ai nn. 1) e 2) che precedono ed utilizzando le unità ad uso commerciale di cui ai nn. 3) e 4) che precedono, il tutto in via esclusiva ed in continuità col possesso dei propri genitori;
- che l'immobile in parola risulta catastalmente intestato a loro stesse, alla madre (doc. 4 attoreo) deceduta il 05.01.2020 (doc. depositato da parte attrice in data Persona_1
01.02.2024), al padre (doc. 4 attoreo) deceduto il 26.12.1989 (doc. Persona_2
depositato da parte attrice in data 01.02.2024), allo zio , fratello del Persona_3
predetto deceduto il 29.08.1995 (doc. depositato da parte attrice in data Persona_2
01.02.2024), alla nonna paterna deceduta il 19.04.1975, come da Persona_4
relazione notarile in atti;
- di essere le uniche eredi dei predetti genitori e Persona_1 Persona_2
- che la convenuta è l'unica erede vivente di (doc. 5 Controparte_1 Persona_3
attoreo).
§
La convenuta ritualmente costituita, non ha contestato gli assunti Controparte_1
attorei, come meglio si esplicherà nel prosieguo.
Il contraddittorio è integro, giusto quanto risulta dalla certificazione notarile del
24.01.2024 in atti, depositata da parte attrice in data 01.02.2024, in adempimento di quanto disposto con ordinanza ex art. 182 c.p.c. a verbale d'udienza del 28.12.2023.
La prova orale, per interrogatorio formale e testi, dedotta da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2), c.p.c., è stata integralmente ammessa con provvedimento
3 del 08.02.2023. L'interrogatorio formale della convenuta e l'esame dei testi sono stati espletati all'udienza del 11.10.2023.
Con ordinanza del 12.02.2025 la causa è stata tenuta a decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.01.2025.
Con note del 25.02.2025 le attrici hanno rinunciato a detti termini, rimasti non sfruttati da parte convenuta.
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Corte di Cassazione.
Chi agisce in giudizio deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus e, come sottolineato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria immobiliare consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio. (cfr. Cass. n. 5964/96, Cass.
n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06).
Ai fini della prova dell'intervenuta usucapione, l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, attraverso lo svolgimento da parte dell'interessato di attività incompatibili con l'altrui possesso, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ. concreta la sussistenza del corpus
4 possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141, I comma, c.c. è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza
10.07.2007, n. 15446).
§
In sintesi, ritiene questo giudice che ricorrano i sopra richiamati presupposti affinché possa dichiararsi in capo alle attrici l'avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile oggetto di domanda.
A tale conclusione si perviene in ragione dei seguenti elementi di prova.
Confessione giudiziale della convenuta.
Come prima accennato, gli assunti attorei sono rimasti incontestati dalla convenuta, nella cui comparsa di costituzione e risposta si legge: “La convenuta dichiara di non vantare alcun diritto sugli immobili per i quali le attrici procedono non avendo mai avuto la disponibilità degli stessi. Per quanto le consta le stesse dispongono da sempre degli immobili predetti.”. Detti spontanei assunti confessori di parte convenuta, hanno trovato conferma in occasione dell'interrogatorio formale della stessa, espletato all'udienza del
11.10.2023.
Deposizioni testimoniali.
Nella predetta udienza del 11.10.2023 sono stati altresì escussi i testi , Testimone_1 coniuge dell'attrice , e tecnico Parte_1 Parte_3 Testimone_2
fiduciario delle attrici, i quali hanno sostanzialmente confermato gli assunti attorei.
Dall'esame non è emerso alcun elemento che possa far dubitare della loro genuinità ed attendibilità.
Per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto può essere fornita anche per testimoni (Cass. Civ. 26.07.1977, n.
3342 - Cass. Civ. 19.07.1999, n. 7692).
§
5 Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che le attrici abbiano fornito la prova di aver esercitato per oltre 20 anni, in continuità coi propri genitori, un potere di fatto sull'immobile oggetto di domanda, in modo continuativo, pubblico e pacifico, con l'animo di disporne come esclusive proprietarie.
Sulla trascrizione della sentenza.
L'obbligo di trascrizione della presente sentenza è specificamente sancito nell'art. 2651 del Codice Civile e non necessita di appositi pronunciamenti.
Sulle spese del giudizio.
In accoglimento delle concordi conclusioni delle parti (anche) in punto di spese del giudizio, queste ultime devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie la domanda attorea e
IA
, , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Sant'Elena (CA) il 08.08.1958, e , Per_2 Parte_2
, nata a [...] il [...], proprietarie per C.F._2
intervenuta usucapione ventennale, ciascuna per la quota indivisa di ½ (un mezzo), dell'immobile ubicato in Quartu Sant'Elena (CA) e censito nel relativo Catasto
Fabbricati al Foglio 30, Particella 1118, Subalterni 2, 3, 4 e 5.
Compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, addì 4 giugno 2025
Il giudice
Giancarlo Piredda
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Dott. Giancarlo Piredda, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2445/2021 di R.G. promossa da:
, , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Sant'Elena (CA) il 08.08.1958;
, , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(CA) il 23.01.1962;
elettivamente domiciliate in Quartu Sant'Elena (CA) nella Via Eligio Porcu ai civici
188-190, presso lo studio delle Avv.te Anna Rita Piludu, , e C.F._3
Raffaella Carta, , che le rappresentano e difendono per procura C.F._4 speciale in calce all'atto di citazione,
ATTRICI;
CONTRO
, nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._5 residente in Quartu Sant'Elena (CA), elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via
Alexander Fleming al civico 8, presso lo studio degli Avv.ti Carlo Massacci,
, Carlo Atzori, , e Monica Marras, C.F._6 C.F._7
che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce C.F._8
alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA.
1 CONCLUSIONI DELLE ATTRICI
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale a. accertare che le signore e godono ed utilizzano il Parte_1 Parte_2
compendio immobiliare distinto al catasto dei fabbricati al foglio 30, particella 1118, subalterni 2,3,4,5 uti dominus da epoca immemorabile;
b. accertare che alla fattispecie di cui è causa sussistono i requisiti di cui all'art. 1158 c.c.; c. dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in favore delle attrici dell'immobile ubicato nel comune di
Quartu Sant'Elena distinto al catasto dei fabbricati al foglio 30, particella 1118, subalterni 2,3,4,5; d. ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio la relativa trascrizione, ed all'ufficio tecnico erariale di eseguire la voltura e l'accatastamento, senza alcuna responsabilità; e. accertata e dichiarata la mancata opposizione della convenuta si chiede la compensazione delle competenze ed onorari del presente giudizio.”
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito:
1)- nulla opponendo in ordine alle avverse istanze;
2)- decidere sulle domande delle attrici secondo giustizia;
3)- con compensazione delle spese del giudizio.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con rituale atto introduttivo, le attrici hanno citato in giudizio la convenuta in intestazione, per sentir pronunciare nei suoi confronti l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile indicato nelle conclusioni sopra trascritte.
Le attrici hanno allegato, in citazione, che l'immobile oggetto di domanda, sito in
Quartu Sant'Elena (CA), è composto da:
1) unità immobiliare ad uso abitazione, p.t., nella Via G. D'Annunzio, 12 distinta al catasto Fabbricati al foglio 30, particella 1118, subalterno 2, categoria A/4, classe 2, vani 10, rendita € 516,46;
2) unità immobiliare ad uso abitazione, p.p, nella Via G. D'Annunzio, 12 distinta al catasto Fabbricati al foglio 30, particella 1118, subalterno 3, categoria A/4, classe 2, vani 7, rendita € 361,52;
2 3) unità immobiliare ad uso commerciale, p.t e p.p., nella Via G. D'Annunzio, 12/A distinta al catasto Fabbricati al foglio 30, particella 1118, subalterno 4, categoria C/1, classe 7, superficie catastale 40 mq, rendita € 851,74;
4) unità immobiliare ad uso commerciale, p.p., nella Via G. D'Annunzio, 10 distinta al catasto Fabbricati al foglio 30, particella 1118, subalterno 5, categoria C/1, classe 7, superficie catastale 79 mq, rendita € 1.511,15.
Le attrici hanno altresì allegato:
- di essere sin dalla nascita nel possesso del predetto immobile, abitando le unità immobiliari di cui ai nn. 1) e 2) che precedono ed utilizzando le unità ad uso commerciale di cui ai nn. 3) e 4) che precedono, il tutto in via esclusiva ed in continuità col possesso dei propri genitori;
- che l'immobile in parola risulta catastalmente intestato a loro stesse, alla madre (doc. 4 attoreo) deceduta il 05.01.2020 (doc. depositato da parte attrice in data Persona_1
01.02.2024), al padre (doc. 4 attoreo) deceduto il 26.12.1989 (doc. Persona_2
depositato da parte attrice in data 01.02.2024), allo zio , fratello del Persona_3
predetto deceduto il 29.08.1995 (doc. depositato da parte attrice in data Persona_2
01.02.2024), alla nonna paterna deceduta il 19.04.1975, come da Persona_4
relazione notarile in atti;
- di essere le uniche eredi dei predetti genitori e Persona_1 Persona_2
- che la convenuta è l'unica erede vivente di (doc. 5 Controparte_1 Persona_3
attoreo).
§
La convenuta ritualmente costituita, non ha contestato gli assunti Controparte_1
attorei, come meglio si esplicherà nel prosieguo.
Il contraddittorio è integro, giusto quanto risulta dalla certificazione notarile del
24.01.2024 in atti, depositata da parte attrice in data 01.02.2024, in adempimento di quanto disposto con ordinanza ex art. 182 c.p.c. a verbale d'udienza del 28.12.2023.
La prova orale, per interrogatorio formale e testi, dedotta da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2), c.p.c., è stata integralmente ammessa con provvedimento
3 del 08.02.2023. L'interrogatorio formale della convenuta e l'esame dei testi sono stati espletati all'udienza del 11.10.2023.
Con ordinanza del 12.02.2025 la causa è stata tenuta a decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.01.2025.
Con note del 25.02.2025 le attrici hanno rinunciato a detti termini, rimasti non sfruttati da parte convenuta.
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Corte di Cassazione.
Chi agisce in giudizio deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus e, come sottolineato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria immobiliare consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio. (cfr. Cass. n. 5964/96, Cass.
n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06).
Ai fini della prova dell'intervenuta usucapione, l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, attraverso lo svolgimento da parte dell'interessato di attività incompatibili con l'altrui possesso, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ. concreta la sussistenza del corpus
4 possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141, I comma, c.c. è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza
10.07.2007, n. 15446).
§
In sintesi, ritiene questo giudice che ricorrano i sopra richiamati presupposti affinché possa dichiararsi in capo alle attrici l'avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile oggetto di domanda.
A tale conclusione si perviene in ragione dei seguenti elementi di prova.
Confessione giudiziale della convenuta.
Come prima accennato, gli assunti attorei sono rimasti incontestati dalla convenuta, nella cui comparsa di costituzione e risposta si legge: “La convenuta dichiara di non vantare alcun diritto sugli immobili per i quali le attrici procedono non avendo mai avuto la disponibilità degli stessi. Per quanto le consta le stesse dispongono da sempre degli immobili predetti.”. Detti spontanei assunti confessori di parte convenuta, hanno trovato conferma in occasione dell'interrogatorio formale della stessa, espletato all'udienza del
11.10.2023.
Deposizioni testimoniali.
Nella predetta udienza del 11.10.2023 sono stati altresì escussi i testi , Testimone_1 coniuge dell'attrice , e tecnico Parte_1 Parte_3 Testimone_2
fiduciario delle attrici, i quali hanno sostanzialmente confermato gli assunti attorei.
Dall'esame non è emerso alcun elemento che possa far dubitare della loro genuinità ed attendibilità.
Per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto può essere fornita anche per testimoni (Cass. Civ. 26.07.1977, n.
3342 - Cass. Civ. 19.07.1999, n. 7692).
§
5 Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che le attrici abbiano fornito la prova di aver esercitato per oltre 20 anni, in continuità coi propri genitori, un potere di fatto sull'immobile oggetto di domanda, in modo continuativo, pubblico e pacifico, con l'animo di disporne come esclusive proprietarie.
Sulla trascrizione della sentenza.
L'obbligo di trascrizione della presente sentenza è specificamente sancito nell'art. 2651 del Codice Civile e non necessita di appositi pronunciamenti.
Sulle spese del giudizio.
In accoglimento delle concordi conclusioni delle parti (anche) in punto di spese del giudizio, queste ultime devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie la domanda attorea e
IA
, , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Sant'Elena (CA) il 08.08.1958, e , Per_2 Parte_2
, nata a [...] il [...], proprietarie per C.F._2
intervenuta usucapione ventennale, ciascuna per la quota indivisa di ½ (un mezzo), dell'immobile ubicato in Quartu Sant'Elena (CA) e censito nel relativo Catasto
Fabbricati al Foglio 30, Particella 1118, Subalterni 2, 3, 4 e 5.
Compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, addì 4 giugno 2025
Il giudice
Giancarlo Piredda
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