Sentenza 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 30/06/2022, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2022
N. 01099/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01579/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1579 del 2016, proposto da
AF NA, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Gualtiero Marra e Paola De Magistris, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Marra in Lecce, piazza Mazzini, n. 72;
contro
Comune di Sava, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Luigi Scarambone, 56;
per l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio inadempimento/rifiuto tenuto dal Comune di Sava sull'istanza proposta dalla ricorrente in data 28/07/2016 volta ad ottenere l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 on in alternativa la restituzione delle aree occupate previa riduzione in pristino,
e per la condanna
del Comune di Sava a provvedere sulla predetta istanza,
nonché per l’annullamento
(ove occorra) della nota prot. n. 20826 del 05/09/2016 del Dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Sava, di riscontrato in senso negativo della predetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sava;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to R. G. Marra, avv.to P. De Magistris e avv.to G. Misserini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno nella Contrada “Cimitero Vecchio” del Comune di Sava, riportati nel Catasto Terreni al foglio 15 particelle 1559 di mq. 1025, 1560 di mq. 140, 1561 di mq. 455, 2037 di mq. 6200 e 1575 di mq. 2369, espone quanto segue.
Il Comune di Sava ha, da oltre due decenni, realizzato sui suindicati terreni di sua proprietà, alcune strade pubbliche, dotando le stesse della pubblica illuminazione in assenza di qualsivoglia procedimento finalizzato all’acquisizione e/o all’esproprio.
Nell’approvare il Piano Particolareggiato C2-2 (delibera di C.C. n. 102 del 30/11/1996) il Comune di Sava aveva, per le aree in questione illecitamente trasformate a strada, confermato la destinazione a viabilità pubblica e previsto di indennizzare la proprietà.
Poiché il Comune di Sava non ha mai dato formale seguito alla suindicata disposizione del P.P., la Sig.ra AF è stata costretta a produrre una serie di istanze, fra cui l’istanza diffida del 28/07/2016, funzionale ad ottenere dal Comune intimato una definitiva presa di posizione in ordine alla scelta se trattenere/acquisire le aree ed indennizzare la proprietaria mediante il provvedimento emanato ex art. 42-bis del D.P.R. 8/06/2001 n. 327 (e ss.mm.ii.) ovvero non acquisirle in proprietà (e pertanto restituirle alla proprietaria, una volta ridotte in pristino).
Con nota prot. n. 20826 del 5/09/2016, il Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Sava ha riscontrato in senso negativo la predetta istanza, comunicato quanto segue: “ A parere dello scrivente la fattispecie applicabile nel caso in esame risulta essere per quanto previsto dall'art. 8 della Legge n°765/67 e ss. mm. e h. tutt'ora vigente. Si comunica altresì che a seguito di quanto già riferito questa A.C. ha proceduto ad incaricare un tecnico che ha verificato lo stato di attuazione dell'intero Piano C2/2 e stabilito che le somme previste di compensazione saranno calcolate al netto delle quantità che derivino da trasferimenti di possesso, dal privato al pubblico nelle forme riconosciute dal diritto. Tanto per accertare quale siano le eventuali somme da riconoscere alle ditte in credito al netto delle cessioni già avvenute di fatto per aree pubbliche non regolarizzate con gli originari titolari dei diritti relativi a lottizzazioni non autorizzate prima dell'approvazione del Piano Attuativo. Infatti, il titolo di proprietà fornito a questo Ufficio datato 26/06/1980 riporta una implicita lottizzazione che sembrerebbe non autorizzata prima che l'amministrazione procedesse all'approvazione del piano attuativo del comparto tipizzato C2-2(cimitero vecchio) ne risulta stipulata alla stessa data o successivamente alcuna convenzione urbanistica tra questo Comune e la proprietaria delle particelle interessate. Si ribadisce infine che il riconoscimento di eventuali somme ove dovute, non quantificate potranno essere riconosciute alle ditte catastali rientranti nel comparto che dovessero risultare in credito, non prima di avere riapprovato il Piano aggiornato e regolarizzate le cessioni di fatto già avvenute delle aree pubbliche non ancora trasferite al patrimonio di questo Comune nelle forme consuete del diritto”.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI PROVVEDERE – INCOMPETENZA.
Il 22.12. 2016 si è costituito in giudizio il Comune di Sava insistendo per la reiezione del ricorso.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 4 gennaio 2017 questo Tribunale ha ritenuto incompatibile con la proposta domanda di annullamento della soprariportata nota comunale il rito speciale definito dagli artt. 31 e 117 del c.p.a, disponendo, per la prosecuzione, la conversione di quest’ultimo nel rito ordinario.
Successivamente le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.
All’udienza pubblica dell’11 maggio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei sensi e nei termini di seguito indicati.
La ricorrente deduce, in primo luogo, l’incompetenza del Dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Sava a delibare una scelta in ordine all’adozione di un provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42-bis del D.P.R.n.327/2001, ovvero all’adozione di altre soluzioni.
Il motivo è fondato.
Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo per discostarsi, l'adozione del provvedimento di acquisizione “sanante” di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 è riservata (in primo luogo) alla competenza del Consiglio Comunale poiché riconducibile al novero dei provvedimenti di acquisizione individuato dall'art. 42, comma 2, lett. l) del D. Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 maggio 2018, n. 2810; T.A.R. Toscana, sez. I, 15 maggio 2020, n. 572; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 6 dicembre 2019, n. 698).
Nel caso concreto, il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Sava, sostanzialmente, nega l’applicabilità dell’art.42-bis citato, ritenendo applicabili altre disposizioni legislative (art. 8 della Legge n° 765/1967) senza che possa rinvenirsi, nel corpo del provvedimento impugnato, il richiamo ad alcun provvedimento o atto fondamentale del Consiglio Comunale che abbia legittimato/autorizzato il Responsabile dell'Area Tecnica alla negazione del richiesto atto di acquisizione sanante ex art. 42-bis del citato D.P.R. n.327/2001.
In definitiva, sotto il suindicato profilo (rivestente carattere assorbente) il ricorso è fondato con conseguente annullamento della nota comunale impugnata; a tanto consegue l’obbligo del Comune di Sava di provvedere, tramite l’organo consiliare competente, entro il termine di giorni 90 dalla notificazione e/o comunicazione della presente pronuncia, sull’istanza/diffida formulata dalla ricorrente il 28/07/2016 con un provvedimento espresso e motivato.
Resta solo da aggiungere che si ravvisa - allo stato - la violazione, da parte del Comune di Sava, dei fondamentali principi sanciti in “subiecta materia” dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 2/2016, in ragione dell’insussistenza, nel caso di specie, di un decreto di esproprio delle aree (occupate) di che trattasi o di una valida cessione volontaria delle aree stesse (stipulata per iscritto, a pena di nullità) perfezionata nell’ambito di un procedimento ablatorio o di una convenzione urbanistica accessiva ad un Piano di Lottizzazione ovvero attuativa di un Piano Particolareggiato debitamente approvati dall’A.C..
Le spese di lite, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la nota comunale impugnata e dispone che il Comune di Sava, nei termini ut supra indicati, provveda sull’istanza/diffida formulata dalla ricorrente il 28 luglio 2016, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato da parte del competente organo consiliare.
Condanna il Comune resistente, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, quantificate complessivamente in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO