Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.4.2025 , nella causa iscritta al n. 4870 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nata il [...] a [...] , elett.te dom.to in Sant'Antimo Parte_1
(NA) alla Via Cardinale Verde n. 23, presso lo studio dell'Avv.to Pasquale Migliaccio
e dell'Avv. Mirra la rapp.tano e difendono giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Emilia Conrotto , in virtù di procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 1, presso l'Avvocatura dell'Ente;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato il 25.11.2024 parte ricorrente ha chiesto di condannare l' al pagamento dell'assegno di invalidità con decorrenza dal 23.1.2023.
CP_ L' costituitosi con memoria depositata il 28.3.2025, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
27.11.2024 deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n.
2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, sulla domanda è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nel caso di specie, tali requisiti ricorrono in quanto la liquidazione è sopravvenuta alla proposizione della domanda giudiziale e ha determinato l'integrale cessazione della materia di lite.
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Quanto agli interessi legali, nel provvedimento di liquidazione è indicata quale data di decorrenza degli stessi il 26/03/2025. Ebbene dagli atti risulta che parte ricorrente trametteva in data 4.6.2024 il provvedimento di omologa nonché il modello AP70 e, pertanto, da tale data la domanda doveva ritenersi completa.
CP_ Alla luce di tali considerazioni l' va condannato alla corresponsione degli interessi legali con decorrenza dal 03/10/2024 (ovvero il 121° giorno successivo al momento in cui la domanda è completa di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione).
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Quanto alle spese di lite, in considerazione del principio di soccombenza virtuale stante CP_ il riconoscimento dell' della fondatezza delle ragioni di controparte CP_ immediatamente dopo la notifica del ricorso, seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come in dispositivo considerata la fase di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa
Adriana Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1.dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2.condanna l' al pagamento degli interessi legali con decorrenza dal 3.10.2024; CP_
3.condanna l' al pagamento di €1706,00, oltre spese generali, Iva e cpa con attribuzione. Benevento, 14.4.2025
Il Giudice
d.ssa Adriana Mari