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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/09/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione VO
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 738/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 457 del 21.5.2024, non notificata;
avente ad oggetto: iscrizione alla Cassa geometri, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Malvisi ed Parte_1 elettivamente domiciliato nel suo studio in Parma – appellante nei confronti di:
Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mazzarella ed
[...] elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa – appellante nonché di:
, contumace – appellata Controparte_1 posta in decisione all'udienza collegiale del 12.6.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07820200002064307000, relativa al recupero dei contributi relativi all'anno 2017 non versati alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei
Geometri.
Il Tribunale, nella resistenza della sola inquadrato il tema del Pt_2 contendere (“La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda l'obbligatorietà dell'iscrizione alla per i Parte_2 soggetti iscritti al relativo albo professionale che non esercitino la professione di geometra con carattere di continuità”) e dato conto degli aspetti in fatto della vicenda (“È pacifico che, nell'annualità cui si riferisce la cartella di pagamento opposta, il ricorrente lavorasse alle dipendenze di e abbia Controparte_2 svolto atti professionali tipicamente riservati alla professione di geometra nell'ambito di tale rapporto di lavoro, essendo altresì iscritto al relativo albo professionale”), riteneva di disattendere la tesi dell'interessato (art. 22 della l. n.
773/1982) circa l'obbligatorietà dell'iscrizione soltanto per gli iscritti agli albi professionali dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità e che non sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, richiamando la tesi secondo cui sarebbe sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, come affermato, tra le molte, da Cass., n. 28188/2022.
Non avrebbe consentito di pervenire all'esito auspicato dall'interessato, peraltro, il disposto della delibera n. 123/2009 della secondo cui Parte_2 non è obbligatoria l'iscrizione alla Cassa del geometra dipendente di “aziende, enti pubblici o società” nel caso “ricorrano cumulativamente” le seguenti condizioni: “a) il dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale previsto dal
CCNL e l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
b) il dipendente presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra, e comunque non utilizza il timbro professionale o sottoscrive atti in tale qualità”. Secondo il Giudice, infatti, “da un lato non è previsto dal CCNL applicato da il ruolo professionale di CP_2 geometra, che si rinviene invece solo nei contratti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e non di imprese private, ancorché concessionarie di pubblici servizi;
dall'altro, non è stata documentata la presentazione nei termini,
2 da parte del ricorrente, della dichiarazione del datore di lavoro che attesti il non esercizio della professione per conto e nell'interesse dell'azienda”.
Il ricorso era allora respinto, a spese compensate.
2. Il geometra ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Pt_1 di Parma, chiedendone la riforma, con accoglimento delle originarie domande.
Si è costituita in giudizio la , resistendo all'appello. Controparte_3
Non si è costituita pur a fronte della Controparte_1 rituale notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza, rimanendo contumace.
3. Con il primo motivo, l'appellante evidenzia di aver svolto i propri compiti non già in regime di libera professione ma quale lavoratore subordinato, inquadrato nella posizione retributiva A2-LV145, figura professionale di Building
Manager di cui all'art. 20 del C.C.N.L., che annovera nella Posizione Retributiva
A2 il ruolo Professional (“Lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta sugli obiettivi nel territorio di competenza e/o che possiedono un elevato know-how specialistico e, in diversi contesti organizzativi aziendali, contribuiscono con il proprio supporto professionale al mantenimento di elevati standard qualitativi. L'attività di tali figure professionali è caratterizzata da supporto consulenziale e/o interpretativo, analisi e studio, progettazione e indirizzo in relazione a specifiche tematiche. Figure professionali esemplificative … Building Manager …”).
Considerato che l'attività è stata sempre svolta nell'esclusivo interesse di
, come attestato nella sentenza di questa Corte d'Appello n. CP_2
907/2021, avrebbe errato il Giudice ad escludere l'applicazione della delibera n.
123 cit.
La parte richiama poi l'art. 22 cit., ancora vigente nonostante la privatizzazione, per effetto del d.lgs. n. 509/1994, e la trasformazione in associazione di diritto privato della prevedendo, all'art. 3, comma 4, che Pt_2
“… all'atto della trasformazione in associazione o fondazione dell'ente privatizzato, continuerà ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti”, e ne evidenzia il contrasto con l'art. 5 dello Statuto posto “che la platea dei destinatari Parte_3 dell'iscrizione obbligatoria risulta chiaramente differente laddove la prima include solo coloro che esercitano la professione con continuità se non iscritti ad altra forma di previdenza, la seconda viceversa include anche coloro che esercitano anche senza carattere di continuità ed esclusività. Ne consegue che, in contrasto con la norma primaria, è stato esteso, come nella fattispecie riguardante l' in via regolamentare l'obbligo di iscrizione alla a Pt_1 Pt_2 soggetti che ne erano esenti”.
3 Rileva comunque la parte che nel caso di specie non sarebbe soddisfatto il requisito previsto dall'art. 5 cit., non avendo esercitato, e di fatto non esercitando, la libera professione, senza percepire “alcun reddito professionale e non essendo stato titolare di partita IVA con riferimento, in particolare, all'arco temporale
(anno 2017) … cui si riferiscono le pretese contributive di cui all'impugnata cartella di pagamento … ma avendo svolto … la propria attività nell'ambito di un rapporto di lavoro di natura subordinata e nell'esclusivo interesse, appunto, del datore di lavoro ”. Controparte_2
Con il secondo motivo, l'appellante censura il nuovo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, risultandone violata la certezza del diritto e l'affidamento nella stabilità delle situazioni giuridiche. Tornando alla fattispecie in esame, “non può non pensarsi al comportamento di chi, come l'odierno appellante iscritto all'albo dei geometri nel lontano 1998 (doc. n. 2 offerto in comunicazione col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), confidando sulla non obbligatorietà dell'iscrizione alla e, di conseguenza, sulla non Pt_2 debenza dei contributi minimi (ben altra cosa rispetto al c.d. contributo di solidarietà scorrettamente invocato nelle sue ultime pronunce dalla Corte di
Cassazione ed erroneamente equiparato agli stessi), veda a distanza di anni
(sentenza n. 457/2024 Tribunale di Parma, Sezione VO, R.G. n. 649/2021, dopo che in giudizi precedenti aveva addirittura ottenuto soddisfazione) clamorosamente mutato il panorama giurisprudenziale alla luce di una rilettura del testo normativo a sé sfavorevole. A quale principio il giudice dovrà fare riferimento: a quello, ultimamente non condiviso, del precedente che dichiarava l'illegittimità delle disposizioni regolamentari per chiara violazione dell'art. 22 della L. 773 del 1982 che, in casi come quello innanzi citato, prevedevano e prevedono (la norma è tuttora vigente!) la non obbligatorietà dell'iscrizione alla o a quello, condiviso dalla recente giurisprudenza (ved. Cass. 4568/2021), Pt_2 ma lesivo se applicato ora per allora, del diritto alla tutela del legittimo affidamento? O ancora a quello, condiviso dalla recente giurisprudenza, della validità solo per il futuro dei cambi di giurisprudenza lesivi del legittimo affidamento? Una chiave per uscire dall'impasse potrebbe essere quella di riconoscere, in continuità con quanto già fatto dalla Corte di Cassazione, il diritto della parte a non vedersi applicato il nuovo principio di diritto imprevedibile ogni qualvolta questa potesse vantare un diritto fondamentale alla sicurezza giuridica”.
Aderendo alle tesi della la Corte di Cassazione “ha in Parte_2 buona sostanza affermato il principio per cui gli enti previdenziali privatizzati
(tale va considerata anche la , nell'esercizio della propria autonomia, Parte_3 sono abilitati ad abrogare o derogare disposizioni di legge in funzione
4 dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, il tutto in spregio al principio di gerarchia delle fonti del diritto (art. 22 della L. 773/1982, tutt'ora vigente e norma di rango primario). Peraltro, l'art. 23 della Costituzione è chiarissimo nello stabilire che le prestazioni patrimoniali possano essere imposte solo dalla legge … Chi scrive ritiene esservi una violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione;
in altri termini e in buona sostanza, la “base legislativa” richiesta dall'art. 23 della
Costituzione non può essere costituita da un'interpretazione giurisprudenziale (la citata sentenza di Cassazione 4568/2021 e seguenti), soprattutto quando tale interpretazione, alla luce del contesto normativo e giurisprudenziale in cui viene ad inserirsi, risulta essere priva del carattere di prevedibilità”.
3. Il primo motivo è fondato.
Come ha chiarito, fra le molte, Cass., 7.12.2022, n. 35905, “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.
Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa Pt_2 con disposizione, come si è detto, legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle Pt_2 condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli Pt_2 Pt_2 opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
Le dette condizioni, sulla base della Delib. n. 2 del 2003 del CdA della
, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra Pt_2 dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva
Delib. n. 123 del 2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra”. La sentenza emessa in sede di rinvio è stata peraltro oggetto di ricorso per Cassazione, avendo nuovamente affermato la S.C.
5 (ordinanza dell'1.3.2025, n. 5473) che “La pronuncia rescindente ha stabilito che sono le disposizioni legittimamente adottate dalla a fissare le condizioni Pt_2 in presenza delle quali è possibile derogare, da parte degli iscritti all'albo, alla presunzione di esercizio dell'attività professionale derivante dalla iscrizione all'albo”.
La delibera n. 123/2009 presenta, per quanto qui interessa, il seguente contenuto: “Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 5 dello Statuto in ordine alle modalità per fornire la prova contraria all'esercizio della libera professione da parte degli iscritti all'Albo professionale, si comunica che lo scorso 14 luglio i Ministeri Vigilanti hanno approvato l'allegata delibera n.
123 del 20 maggio 2009, con cui - modificando la precedente delibera 2/2003 - il Consiglio di Amministrazione ha semplificato le modalità per fornire la detta prova.
Come è noto, secondo la disciplina dettata nel 2003, la prova contraria si articolava attraverso:
a) la sottoscrizione di un'apposita autocertificazione attestante il mancato esercizio dell'attività professionale e la mancata titolarità della
Partita IVA per l'esercizio della professione di geometra o similari;
b) l'invio - anno per anno e nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi - da parte dell'iscritto al solo Albo di una dichiarazione fiscale autocertificata (Mod.
4/03) attestante la mancata denuncia di redditi aventi natura professionale.
Al fine di semplificare il relativo procedimento, il Consiglio di
Amministrazione ha escluso dagli adempimenti imposti agli iscritti al solo
Albo la previsione di cui alla lettera b), fermo rimanendo l'obbligo di produrre l'autocertificazione di cui alla lettera a).
A decorrere dal corrente anno, quindi, gli iscritti al solo Albo non dovranno più produrre il mod. 4/03, la cui procedura informatica sarà conseguentemente resa inattiva.
Si comunica, altresì, che in occasione della revisione delle modalità per fornire la prova contraria all'esercizio della libera professione, il Consiglio di
Amministrazione ha anche effettuato una ricognizione delle ipotesi in cui non è possibile effettuare la cancellazione dalla Cassa in costanza di iscrizione all'Albo
(comunicato ai Collegi inviato nel maggio 2003).
All'esito di tale ricognizione, il Consiglio ha verificato e confermato l'attualità di tutti i principi all'epoca individuati, provvedendo alla sola precisazione del criterio relativo ai dipendenti di Aziende, Enti Pubblici o Società
(punto 14 del richiamato comunicato), la cui iscrizione alla Cassa potrà essere esclusa:
6 a) in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL
e l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
b) il dipendente presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra”.
3.1. Tanto premesso, seppure in linea generale vada affermato che
“l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle Pt_2 condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli Pt_2 Pt_2 opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti”, non ritiene il
Collegio di aderire all'orientamento, affermato anche in sede di legittimità, secondo il quale la prova dell'esenzione dall'obbligo di esenzione dall'iscrizione debba essere fornita dall'interessato soltanto in sede amministrativa, alle condizioni stabilite dalla non potendo aver luogo la dimostrazione in Pt_2 quesitone nell'ambito del giudizio.
Occorre notare, innanzitutto, secondo l'indicazione presente nella sentenza della Corte di Appello di Roma, III Sez. VO del 2.2.2024, n. 404, che “È vero che la delibera [la n. 123 cit.] chiariva che l'autocertificazione andava presentata all'atto di iscrizione all'Albo, ma non v'è una clausola di decadenza per il caso di autocertificazione depositata in un momento successivo”, essendo dunque condivisibile il rilievo secondo cui “l'attestazione, contenuta nel ricorso introduttivo, di non aver esercitato attività professionale negli anni in contestazione e di non essere titolare di partita IVA per l'esercizio della professione di geometra dal 2003 tiene luogo, sia pur in ritardo, Part dell'autocertificazione che il vrebbe dovuto presentare quale iscritto all'Albo già dal …. Il ritardo nell'invio del documento, avendo comportato, indubbiamente, un più difficile esercizio, da parte della , dell'attività di Pt_2 controllo, va valutato come circostanza che impone un particolare rigore nel valutare la conformità al vero del dichiarato mancato esercizio di attività professionale”.
In presenza poi di un principio generale per cui è nell'ambito del giudizio che la parte interessata deve dimostrare la sussistenza dei presupposti di accoglimento della domanda ovverosia è il giudice a dover accertare la presenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda, stante la separazione della fase amministrativa da quella giudiziale, non appare coerente e giustificato l'orientamento sopra riportato, alla stregua del quale il processo, in mancanza di presentazione dell'autocertificazione alla diverrebbe un mero momento di Pt_2 semplice e scontata “certificazione”, con valenza quasi sanzionatoria, di una
7 vicenda da ritenere già conclusa in sede amministrativa, con violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.
Non è pertanto significativo il dato che l'appellante non abbia presentato l'autocertificazione in questione.
3.2. Quanto, poi, alla sussistenza della fattispecie di esonero dall'iscrizione di cui alla richiamata lett. a), relativa alla presenza di un inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL e allo svolgimento di un'attività che, resa nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo, il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni espressa dalla Corte di Appello di Brescia, Sez. Lav., nella sentenza del 22.10.2021, n. 250, secondo cui “È pure vero che quando si parla di attività tipiche della libera professione del geometra che sono specifico oggetto di un corrispondente 'ruolo professionale' previsto dalla contrattazione collettiva (e che in quanto tali, non possono essere fonte di obbligo di iscrizione alla appunto perché Parte_2 già assicurate in quanto oggetto di rapporto di lavoro subordinato e svolte nell'esclusivo interesse del datore di lavoro), ci si deve riferire non necessariamente e soltanto al ruolo professionale specifico del 'geometra' (che peraltro non pare rinvenibile in nessun CCNL), ma a quei ruoli professionali che secondo il CCNL, in funzione del settore cui sono applicati, possono comportare anche lo svolgimento di attività tecniche proprie del geometra, secondo l'ampia nozione di attività libero professionale che si è venuta delineando nella giurisprudenza degli ultimi anni (al fine di allargare il relativo obbligo contributivo), in virtù della quale la nozione di libera professione non è più circoscritta al compimento dei soli atti tipici della figura professionale di riferimento (nella specie quella del geometra libero professionista), riguardando ogni attività riconducibile, per sua intrinseca connessione, ai contenuti dell'attività propria della libera professione, in sostanza alle prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune (v. Cass.
14684/12)”.
Come ha poi rilevato la Corte di Appello di Genova nella sentenza del
5.2.2024, n. 27, non appare condivisibile la tesi secondo cui “per ruolo professionale debba intendersi quello definito dall' art. 15 della L. n. 75/70 secondo cui “appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio della attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al ruolo professionale rispondono direttamente al legale
8 rappresentante dell'ente.” Tale definizione riguarda i soli dipendenti di enti pubblici i cui ruoli (amministrativo, tecnico e professionale) non si attagliano al rapporto di lavoro privato, assoggettato alla differente disciplina dettata dai
CCNL di settore, ai quali le stesse delibere sopra richiamate fanno esclusivo riferimento. Per ruolo professionale deve intendersi, invece, l'incarico attribuito al dipendente, la sua funzione all'interno dell'organizzazione datoriale, alla stregua di quanto previsto dal CCNL di riferimento (avendo il Giudice territoriale, peraltro, evidenziato che “Il Contratto collettivo RAI, applicato al rapporto in esame, contempla il ruolo del geometra definendolo nei seguenti termini: “è incaricato di progettare o collabora alla progettazione di opere edili e stradali per gli impianti aziendali;
è responsabile dell'esecuzione dei lavori edili e stradali che rientrano nelle sue competenze professionali anche di legge, relativi alla costruzione, ampliamento, adattamento e buona conservazione degli immobili aziendali di competenza;
segue la progettazione di dettaglio, redige capitolati d'appalto, effettua la valutazione tecnica delle offerte delle ditte esterne, coordina la realizzazione delle opere, controlla ed avalla le relative contabilità dei lavori e dispone per il pagamento effettuando i collaudi tecnico- amministrativi;
effettua le previsioni di spesa per la formulazione del budjet edile;
predispone e svolge le pratiche per la richiesta dei permessi, concessioni, ecc. necessari alla realizzazione delle opere edili;
effettua sopralluoghi per esprimere pareri per la scelta dei suoli da acquistare e/o effettua rilevamenti topografici di terreni e/o misure per acquisire dati ed informazioni per la redazione di progetti, contratti, richieste di servitù, ecc.)”. D'altra parte, il punto 14 del comunicato richiamato nella delibera n. 123 cit. (“COMUNICATO A TUTTI I COLLEGI A seguito dell'introduzione dal 1°.1. 2003 del nuovo regime iscrittivo alla Pt_2
e con riferimento alla delibera consiliare n.2/2003, a titolo esemplificativo si riportano di seguito - anche alla luce dei quesiti che sono stati rappresentati alla - le fattispecie più ricorrenti per le quali non può essere Pt_2 effettuata l'autocertificazione ai fini della prova contraria per l'esercizio della libera professione: … 14. Geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società a meno che: A) Il dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale previsto dal CCNL e l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
B) Presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra”) distingue espressamente tra aziende, enti pubblici e società e la l. n. 70/75 sul cd. Parastato riguarda solamente i secondi (“Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”), non essendo ricomprese aziende o società nella Tabella allegata alla legge.
9 3.3. Come anticipato, l'appellante è inquadrato con posizione retributiva
A2-LV145, Ruolo “Professional”, che, ai sensi dell'art. 20 del C.C.N.L., contempla i “Lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta sugli obiettivi nel territorio di competenza e/o che possiedono un elevato know-how specialistico e, in diversi contesti organizzativi aziendali, contribuiscono con il proprio supporto professionale al mantenimento di elevati standard qualitativi. L'attività di tali figure professionali è caratterizzata da supporto consulenziale e/o interpretativo, analisi e studio, progettazione e indirizzo in relazione a specifiche tematiche”. Tra le previste figure professionali esemplificative vi è il Building Manager.
Dalla documentazione in atti risulta che l'interessato abbia svolto nel 2017
l'attività prevista dai seguenti atti:
- in data 13.4.2017, quale progettista delle opere architettoniche e Per_1 direttore dei lavori delle opere architettoniche dall'Ing. responsabile Persona_2 pro tempore Area Immobiliare Centro Nord di Poste , relative tali CP_2 nomine alla Comunicazione di Inizio Lavori – Comune di Borgo Val di Taro
(PR), immobile sito alla via C. Battisti n. 1 circa la “manutenzione straordinaria all'intonaco dei sette murari adiacenti allo stabile adibito a cinemateatro
Farnese”;
- Dichiarazione di asseverazione, in data 26.6.2017, in qualità di direttore dei lavori, relativa a “comunicazione di fine lavori per opere soggette a CIL di cui all'immobile sito in Borgo Val di Taro (PR), alla via C. Battisti n. 1;
- “Dichiarazione di conformità del progetto allegato a C.I.L. – L.R. 15/2013
Prot. Gen. N.° 6.703 del 05/05/2017” relativa a “(…) lavori di manutenzione straordinaria di allestimento nuova sede Ufficio di Pilastro Controparte_2 nella unità immobiliare di Via Cavallotti N.° 47 (…)”;
- “Dichiarazione di conformità e relazione tecnica”, in qualità di tecnico progettista abilitato, relativa a “(…) progetto redatto, allegato S.C.I.A. PER
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SPOSTAMENTO CASH DISPENSER presso l'ufficio di FO (PR) Via L. PIGORINI N. 05 è CP_2 di proprietà dell' ed è costituito da n. 01 (UNA) Controparte_4 unità immobiliare, di 3 piani fuori (…)”
- “Asseverazione da allegare alla richiesta di S.C.I.A.”;
- Richiesta o presentazione di titolo edilizio con nomina a progettista opere architettoniche;
- comunicazione di regolare deposito della SCIA n. 152/2017-S al Geom. inviata dal Comune di NT (PR). Parte_5
Si tratta di compiti rientranti nelle competenze di geometra (v. l'art. 16 del r.d. n. 274/1929, che prevede, ad es.: “l) progetto, direzione, sorveglianza e
10 liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone;
nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”, notandosi che la Commissione
Ministeriale per l'Esame dei Limiti di Competenza dei Geometri istituita con
D.D.M.M. 10/04/1985 e 12/12/1987 Direzione Generale degli Affari e delle
Libere Professioni, Ufficio VII° aveva precisato che “Art. 2 operazioni ed interventi nel territorio 1. Sono di competenza del Geometra (incluse le valutazioni, stime, pareri e perizie): a) Le operazioni topografiche, fotogrammetriche e cartografiche, incluse le operazioni di divisione di lotti dei terreni e di frazionamento. b) Le operazioni catastali. c) La misura e la contabilità dei lavori di opere civili e dei relativi impianti. d) Le mansioni di direttore di cantiere, con esclusione dei cantieri per la realizzazione di opere di ingegneria includenti strutture portanti complesse (dighe, ponti, gallerie, ecc.). e) il progetto e la direzione dei lavori: – delle strade per la viabilità rurale ed interpoderale, - delle strade di lottizzazione facenti parte di progetto di lottizzazione redatto da architetto od ingegnere, - delle strade a servizio dei cantieri, – di alcune opere di sistemazione superficiale dei terreni quali giardini, recinzioni, campi da gioco non soggetti ad omologazione, ed altri analoghi interventi”).
3.4. La documentazione in atti (v. i doc. da 3 in poi) consente di verificare che l'attività è sempre stata svolta nell'interesse di , essendovi anche CP_2 atti in cui l'interessato dichiara di essere dipendente della stessa. Il doc. 10 contiene poi la dichiarazione dell'allora Responsabile dell'Area Immobiliare
Centro Nord – Gruppo Real Estate – di , Ing. Controparte_2 Persona_2 secondo cui “il geom. è dipendente di Parte_1 CP_2 regolarmente titolare di posizione previdenziale iscritta presso l'INPS (ex gestione IPOST). È inquadrato, in applicazione del vigente CCNL, nel livello “A2 professional” con figura professionale di building manager;
il suddetto lavoratore svolge attività professionale a rilevanza esterna riconducibile a quella di geometra nel solo esclusivo interesse del OR di VO . Tale CP_2 attività ha ad oggetto beni immobili di proprietà della Società”.
11 È indubbio, pertanto, che la posizione dell'appellante sia da ricondurre per l'anno di interesse nella fattispecie di esonero di cui alla delibera n. 123 cit., tenendo presente che l'ipotesi del dipendente che “presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra” è da reputare operante in via alternativa, trattandosi di un caso diverso e opposto.
4. Tanto è allora sufficiente per ritenere insussistente nel 2017 l'obbligo di iscrizione alla con assorbimento del secondo motivo e delle ulteriori Pt_2 eccezioni.
L'appello va allora accolto, occorrendo, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di alla Parte_1
C.I.P.A.G. - Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri in relazione al 2017, con conseguente annullamento della cartella di pagamento opposta.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Si compensano le spese di lite con , Controparte_1 estranea alla vicenda oggetto di lite.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di alla C.I.P.A.G. - Parte_1
Cassa Italiana di Previdenza ed in relazione al 2017 e, Parte_2 per l'effetto, annulla la cartella di pagamento opposta;
condanna C.I.P.A.G. - Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei
Geometri al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado, per compensi, in € 2.200,00, oltre accessori di legge, e in €
43,00 per esborsi, e per questo grado, per compensi, in € 2.400,00, oltre accessori di legge, e in € 177,75 per esborsi, il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio con
[...]
. Controparte_1
Così deciso in Bologna il 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Luca Mascini Dott.ssa Marcella Angelini
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione VO
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 738/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 457 del 21.5.2024, non notificata;
avente ad oggetto: iscrizione alla Cassa geometri, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Malvisi ed Parte_1 elettivamente domiciliato nel suo studio in Parma – appellante nei confronti di:
Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mazzarella ed
[...] elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa – appellante nonché di:
, contumace – appellata Controparte_1 posta in decisione all'udienza collegiale del 12.6.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07820200002064307000, relativa al recupero dei contributi relativi all'anno 2017 non versati alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei
Geometri.
Il Tribunale, nella resistenza della sola inquadrato il tema del Pt_2 contendere (“La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda l'obbligatorietà dell'iscrizione alla per i Parte_2 soggetti iscritti al relativo albo professionale che non esercitino la professione di geometra con carattere di continuità”) e dato conto degli aspetti in fatto della vicenda (“È pacifico che, nell'annualità cui si riferisce la cartella di pagamento opposta, il ricorrente lavorasse alle dipendenze di e abbia Controparte_2 svolto atti professionali tipicamente riservati alla professione di geometra nell'ambito di tale rapporto di lavoro, essendo altresì iscritto al relativo albo professionale”), riteneva di disattendere la tesi dell'interessato (art. 22 della l. n.
773/1982) circa l'obbligatorietà dell'iscrizione soltanto per gli iscritti agli albi professionali dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità e che non sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, richiamando la tesi secondo cui sarebbe sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, come affermato, tra le molte, da Cass., n. 28188/2022.
Non avrebbe consentito di pervenire all'esito auspicato dall'interessato, peraltro, il disposto della delibera n. 123/2009 della secondo cui Parte_2 non è obbligatoria l'iscrizione alla Cassa del geometra dipendente di “aziende, enti pubblici o società” nel caso “ricorrano cumulativamente” le seguenti condizioni: “a) il dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale previsto dal
CCNL e l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
b) il dipendente presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra, e comunque non utilizza il timbro professionale o sottoscrive atti in tale qualità”. Secondo il Giudice, infatti, “da un lato non è previsto dal CCNL applicato da il ruolo professionale di CP_2 geometra, che si rinviene invece solo nei contratti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e non di imprese private, ancorché concessionarie di pubblici servizi;
dall'altro, non è stata documentata la presentazione nei termini,
2 da parte del ricorrente, della dichiarazione del datore di lavoro che attesti il non esercizio della professione per conto e nell'interesse dell'azienda”.
Il ricorso era allora respinto, a spese compensate.
2. Il geometra ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Pt_1 di Parma, chiedendone la riforma, con accoglimento delle originarie domande.
Si è costituita in giudizio la , resistendo all'appello. Controparte_3
Non si è costituita pur a fronte della Controparte_1 rituale notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza, rimanendo contumace.
3. Con il primo motivo, l'appellante evidenzia di aver svolto i propri compiti non già in regime di libera professione ma quale lavoratore subordinato, inquadrato nella posizione retributiva A2-LV145, figura professionale di Building
Manager di cui all'art. 20 del C.C.N.L., che annovera nella Posizione Retributiva
A2 il ruolo Professional (“Lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta sugli obiettivi nel territorio di competenza e/o che possiedono un elevato know-how specialistico e, in diversi contesti organizzativi aziendali, contribuiscono con il proprio supporto professionale al mantenimento di elevati standard qualitativi. L'attività di tali figure professionali è caratterizzata da supporto consulenziale e/o interpretativo, analisi e studio, progettazione e indirizzo in relazione a specifiche tematiche. Figure professionali esemplificative … Building Manager …”).
Considerato che l'attività è stata sempre svolta nell'esclusivo interesse di
, come attestato nella sentenza di questa Corte d'Appello n. CP_2
907/2021, avrebbe errato il Giudice ad escludere l'applicazione della delibera n.
123 cit.
La parte richiama poi l'art. 22 cit., ancora vigente nonostante la privatizzazione, per effetto del d.lgs. n. 509/1994, e la trasformazione in associazione di diritto privato della prevedendo, all'art. 3, comma 4, che Pt_2
“… all'atto della trasformazione in associazione o fondazione dell'ente privatizzato, continuerà ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti”, e ne evidenzia il contrasto con l'art. 5 dello Statuto posto “che la platea dei destinatari Parte_3 dell'iscrizione obbligatoria risulta chiaramente differente laddove la prima include solo coloro che esercitano la professione con continuità se non iscritti ad altra forma di previdenza, la seconda viceversa include anche coloro che esercitano anche senza carattere di continuità ed esclusività. Ne consegue che, in contrasto con la norma primaria, è stato esteso, come nella fattispecie riguardante l' in via regolamentare l'obbligo di iscrizione alla a Pt_1 Pt_2 soggetti che ne erano esenti”.
3 Rileva comunque la parte che nel caso di specie non sarebbe soddisfatto il requisito previsto dall'art. 5 cit., non avendo esercitato, e di fatto non esercitando, la libera professione, senza percepire “alcun reddito professionale e non essendo stato titolare di partita IVA con riferimento, in particolare, all'arco temporale
(anno 2017) … cui si riferiscono le pretese contributive di cui all'impugnata cartella di pagamento … ma avendo svolto … la propria attività nell'ambito di un rapporto di lavoro di natura subordinata e nell'esclusivo interesse, appunto, del datore di lavoro ”. Controparte_2
Con il secondo motivo, l'appellante censura il nuovo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, risultandone violata la certezza del diritto e l'affidamento nella stabilità delle situazioni giuridiche. Tornando alla fattispecie in esame, “non può non pensarsi al comportamento di chi, come l'odierno appellante iscritto all'albo dei geometri nel lontano 1998 (doc. n. 2 offerto in comunicazione col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), confidando sulla non obbligatorietà dell'iscrizione alla e, di conseguenza, sulla non Pt_2 debenza dei contributi minimi (ben altra cosa rispetto al c.d. contributo di solidarietà scorrettamente invocato nelle sue ultime pronunce dalla Corte di
Cassazione ed erroneamente equiparato agli stessi), veda a distanza di anni
(sentenza n. 457/2024 Tribunale di Parma, Sezione VO, R.G. n. 649/2021, dopo che in giudizi precedenti aveva addirittura ottenuto soddisfazione) clamorosamente mutato il panorama giurisprudenziale alla luce di una rilettura del testo normativo a sé sfavorevole. A quale principio il giudice dovrà fare riferimento: a quello, ultimamente non condiviso, del precedente che dichiarava l'illegittimità delle disposizioni regolamentari per chiara violazione dell'art. 22 della L. 773 del 1982 che, in casi come quello innanzi citato, prevedevano e prevedono (la norma è tuttora vigente!) la non obbligatorietà dell'iscrizione alla o a quello, condiviso dalla recente giurisprudenza (ved. Cass. 4568/2021), Pt_2 ma lesivo se applicato ora per allora, del diritto alla tutela del legittimo affidamento? O ancora a quello, condiviso dalla recente giurisprudenza, della validità solo per il futuro dei cambi di giurisprudenza lesivi del legittimo affidamento? Una chiave per uscire dall'impasse potrebbe essere quella di riconoscere, in continuità con quanto già fatto dalla Corte di Cassazione, il diritto della parte a non vedersi applicato il nuovo principio di diritto imprevedibile ogni qualvolta questa potesse vantare un diritto fondamentale alla sicurezza giuridica”.
Aderendo alle tesi della la Corte di Cassazione “ha in Parte_2 buona sostanza affermato il principio per cui gli enti previdenziali privatizzati
(tale va considerata anche la , nell'esercizio della propria autonomia, Parte_3 sono abilitati ad abrogare o derogare disposizioni di legge in funzione
4 dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, il tutto in spregio al principio di gerarchia delle fonti del diritto (art. 22 della L. 773/1982, tutt'ora vigente e norma di rango primario). Peraltro, l'art. 23 della Costituzione è chiarissimo nello stabilire che le prestazioni patrimoniali possano essere imposte solo dalla legge … Chi scrive ritiene esservi una violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione;
in altri termini e in buona sostanza, la “base legislativa” richiesta dall'art. 23 della
Costituzione non può essere costituita da un'interpretazione giurisprudenziale (la citata sentenza di Cassazione 4568/2021 e seguenti), soprattutto quando tale interpretazione, alla luce del contesto normativo e giurisprudenziale in cui viene ad inserirsi, risulta essere priva del carattere di prevedibilità”.
3. Il primo motivo è fondato.
Come ha chiarito, fra le molte, Cass., 7.12.2022, n. 35905, “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.
Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa Pt_2 con disposizione, come si è detto, legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle Pt_2 condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli Pt_2 Pt_2 opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
Le dette condizioni, sulla base della Delib. n. 2 del 2003 del CdA della
, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra Pt_2 dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva
Delib. n. 123 del 2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra”. La sentenza emessa in sede di rinvio è stata peraltro oggetto di ricorso per Cassazione, avendo nuovamente affermato la S.C.
5 (ordinanza dell'1.3.2025, n. 5473) che “La pronuncia rescindente ha stabilito che sono le disposizioni legittimamente adottate dalla a fissare le condizioni Pt_2 in presenza delle quali è possibile derogare, da parte degli iscritti all'albo, alla presunzione di esercizio dell'attività professionale derivante dalla iscrizione all'albo”.
La delibera n. 123/2009 presenta, per quanto qui interessa, il seguente contenuto: “Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 5 dello Statuto in ordine alle modalità per fornire la prova contraria all'esercizio della libera professione da parte degli iscritti all'Albo professionale, si comunica che lo scorso 14 luglio i Ministeri Vigilanti hanno approvato l'allegata delibera n.
123 del 20 maggio 2009, con cui - modificando la precedente delibera 2/2003 - il Consiglio di Amministrazione ha semplificato le modalità per fornire la detta prova.
Come è noto, secondo la disciplina dettata nel 2003, la prova contraria si articolava attraverso:
a) la sottoscrizione di un'apposita autocertificazione attestante il mancato esercizio dell'attività professionale e la mancata titolarità della
Partita IVA per l'esercizio della professione di geometra o similari;
b) l'invio - anno per anno e nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi - da parte dell'iscritto al solo Albo di una dichiarazione fiscale autocertificata (Mod.
4/03) attestante la mancata denuncia di redditi aventi natura professionale.
Al fine di semplificare il relativo procedimento, il Consiglio di
Amministrazione ha escluso dagli adempimenti imposti agli iscritti al solo
Albo la previsione di cui alla lettera b), fermo rimanendo l'obbligo di produrre l'autocertificazione di cui alla lettera a).
A decorrere dal corrente anno, quindi, gli iscritti al solo Albo non dovranno più produrre il mod. 4/03, la cui procedura informatica sarà conseguentemente resa inattiva.
Si comunica, altresì, che in occasione della revisione delle modalità per fornire la prova contraria all'esercizio della libera professione, il Consiglio di
Amministrazione ha anche effettuato una ricognizione delle ipotesi in cui non è possibile effettuare la cancellazione dalla Cassa in costanza di iscrizione all'Albo
(comunicato ai Collegi inviato nel maggio 2003).
All'esito di tale ricognizione, il Consiglio ha verificato e confermato l'attualità di tutti i principi all'epoca individuati, provvedendo alla sola precisazione del criterio relativo ai dipendenti di Aziende, Enti Pubblici o Società
(punto 14 del richiamato comunicato), la cui iscrizione alla Cassa potrà essere esclusa:
6 a) in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL
e l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
b) il dipendente presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra”.
3.1. Tanto premesso, seppure in linea generale vada affermato che
“l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle Pt_2 condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli Pt_2 Pt_2 opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti”, non ritiene il
Collegio di aderire all'orientamento, affermato anche in sede di legittimità, secondo il quale la prova dell'esenzione dall'obbligo di esenzione dall'iscrizione debba essere fornita dall'interessato soltanto in sede amministrativa, alle condizioni stabilite dalla non potendo aver luogo la dimostrazione in Pt_2 quesitone nell'ambito del giudizio.
Occorre notare, innanzitutto, secondo l'indicazione presente nella sentenza della Corte di Appello di Roma, III Sez. VO del 2.2.2024, n. 404, che “È vero che la delibera [la n. 123 cit.] chiariva che l'autocertificazione andava presentata all'atto di iscrizione all'Albo, ma non v'è una clausola di decadenza per il caso di autocertificazione depositata in un momento successivo”, essendo dunque condivisibile il rilievo secondo cui “l'attestazione, contenuta nel ricorso introduttivo, di non aver esercitato attività professionale negli anni in contestazione e di non essere titolare di partita IVA per l'esercizio della professione di geometra dal 2003 tiene luogo, sia pur in ritardo, Part dell'autocertificazione che il vrebbe dovuto presentare quale iscritto all'Albo già dal …. Il ritardo nell'invio del documento, avendo comportato, indubbiamente, un più difficile esercizio, da parte della , dell'attività di Pt_2 controllo, va valutato come circostanza che impone un particolare rigore nel valutare la conformità al vero del dichiarato mancato esercizio di attività professionale”.
In presenza poi di un principio generale per cui è nell'ambito del giudizio che la parte interessata deve dimostrare la sussistenza dei presupposti di accoglimento della domanda ovverosia è il giudice a dover accertare la presenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda, stante la separazione della fase amministrativa da quella giudiziale, non appare coerente e giustificato l'orientamento sopra riportato, alla stregua del quale il processo, in mancanza di presentazione dell'autocertificazione alla diverrebbe un mero momento di Pt_2 semplice e scontata “certificazione”, con valenza quasi sanzionatoria, di una
7 vicenda da ritenere già conclusa in sede amministrativa, con violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.
Non è pertanto significativo il dato che l'appellante non abbia presentato l'autocertificazione in questione.
3.2. Quanto, poi, alla sussistenza della fattispecie di esonero dall'iscrizione di cui alla richiamata lett. a), relativa alla presenza di un inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL e allo svolgimento di un'attività che, resa nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo, il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni espressa dalla Corte di Appello di Brescia, Sez. Lav., nella sentenza del 22.10.2021, n. 250, secondo cui “È pure vero che quando si parla di attività tipiche della libera professione del geometra che sono specifico oggetto di un corrispondente 'ruolo professionale' previsto dalla contrattazione collettiva (e che in quanto tali, non possono essere fonte di obbligo di iscrizione alla appunto perché Parte_2 già assicurate in quanto oggetto di rapporto di lavoro subordinato e svolte nell'esclusivo interesse del datore di lavoro), ci si deve riferire non necessariamente e soltanto al ruolo professionale specifico del 'geometra' (che peraltro non pare rinvenibile in nessun CCNL), ma a quei ruoli professionali che secondo il CCNL, in funzione del settore cui sono applicati, possono comportare anche lo svolgimento di attività tecniche proprie del geometra, secondo l'ampia nozione di attività libero professionale che si è venuta delineando nella giurisprudenza degli ultimi anni (al fine di allargare il relativo obbligo contributivo), in virtù della quale la nozione di libera professione non è più circoscritta al compimento dei soli atti tipici della figura professionale di riferimento (nella specie quella del geometra libero professionista), riguardando ogni attività riconducibile, per sua intrinseca connessione, ai contenuti dell'attività propria della libera professione, in sostanza alle prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune (v. Cass.
14684/12)”.
Come ha poi rilevato la Corte di Appello di Genova nella sentenza del
5.2.2024, n. 27, non appare condivisibile la tesi secondo cui “per ruolo professionale debba intendersi quello definito dall' art. 15 della L. n. 75/70 secondo cui “appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio della attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al ruolo professionale rispondono direttamente al legale
8 rappresentante dell'ente.” Tale definizione riguarda i soli dipendenti di enti pubblici i cui ruoli (amministrativo, tecnico e professionale) non si attagliano al rapporto di lavoro privato, assoggettato alla differente disciplina dettata dai
CCNL di settore, ai quali le stesse delibere sopra richiamate fanno esclusivo riferimento. Per ruolo professionale deve intendersi, invece, l'incarico attribuito al dipendente, la sua funzione all'interno dell'organizzazione datoriale, alla stregua di quanto previsto dal CCNL di riferimento (avendo il Giudice territoriale, peraltro, evidenziato che “Il Contratto collettivo RAI, applicato al rapporto in esame, contempla il ruolo del geometra definendolo nei seguenti termini: “è incaricato di progettare o collabora alla progettazione di opere edili e stradali per gli impianti aziendali;
è responsabile dell'esecuzione dei lavori edili e stradali che rientrano nelle sue competenze professionali anche di legge, relativi alla costruzione, ampliamento, adattamento e buona conservazione degli immobili aziendali di competenza;
segue la progettazione di dettaglio, redige capitolati d'appalto, effettua la valutazione tecnica delle offerte delle ditte esterne, coordina la realizzazione delle opere, controlla ed avalla le relative contabilità dei lavori e dispone per il pagamento effettuando i collaudi tecnico- amministrativi;
effettua le previsioni di spesa per la formulazione del budjet edile;
predispone e svolge le pratiche per la richiesta dei permessi, concessioni, ecc. necessari alla realizzazione delle opere edili;
effettua sopralluoghi per esprimere pareri per la scelta dei suoli da acquistare e/o effettua rilevamenti topografici di terreni e/o misure per acquisire dati ed informazioni per la redazione di progetti, contratti, richieste di servitù, ecc.)”. D'altra parte, il punto 14 del comunicato richiamato nella delibera n. 123 cit. (“COMUNICATO A TUTTI I COLLEGI A seguito dell'introduzione dal 1°.1. 2003 del nuovo regime iscrittivo alla Pt_2
e con riferimento alla delibera consiliare n.2/2003, a titolo esemplificativo si riportano di seguito - anche alla luce dei quesiti che sono stati rappresentati alla - le fattispecie più ricorrenti per le quali non può essere Pt_2 effettuata l'autocertificazione ai fini della prova contraria per l'esercizio della libera professione: … 14. Geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società a meno che: A) Il dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale previsto dal CCNL e l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
B) Presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra”) distingue espressamente tra aziende, enti pubblici e società e la l. n. 70/75 sul cd. Parastato riguarda solamente i secondi (“Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”), non essendo ricomprese aziende o società nella Tabella allegata alla legge.
9 3.3. Come anticipato, l'appellante è inquadrato con posizione retributiva
A2-LV145, Ruolo “Professional”, che, ai sensi dell'art. 20 del C.C.N.L., contempla i “Lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta sugli obiettivi nel territorio di competenza e/o che possiedono un elevato know-how specialistico e, in diversi contesti organizzativi aziendali, contribuiscono con il proprio supporto professionale al mantenimento di elevati standard qualitativi. L'attività di tali figure professionali è caratterizzata da supporto consulenziale e/o interpretativo, analisi e studio, progettazione e indirizzo in relazione a specifiche tematiche”. Tra le previste figure professionali esemplificative vi è il Building Manager.
Dalla documentazione in atti risulta che l'interessato abbia svolto nel 2017
l'attività prevista dai seguenti atti:
- in data 13.4.2017, quale progettista delle opere architettoniche e Per_1 direttore dei lavori delle opere architettoniche dall'Ing. responsabile Persona_2 pro tempore Area Immobiliare Centro Nord di Poste , relative tali CP_2 nomine alla Comunicazione di Inizio Lavori – Comune di Borgo Val di Taro
(PR), immobile sito alla via C. Battisti n. 1 circa la “manutenzione straordinaria all'intonaco dei sette murari adiacenti allo stabile adibito a cinemateatro
Farnese”;
- Dichiarazione di asseverazione, in data 26.6.2017, in qualità di direttore dei lavori, relativa a “comunicazione di fine lavori per opere soggette a CIL di cui all'immobile sito in Borgo Val di Taro (PR), alla via C. Battisti n. 1;
- “Dichiarazione di conformità del progetto allegato a C.I.L. – L.R. 15/2013
Prot. Gen. N.° 6.703 del 05/05/2017” relativa a “(…) lavori di manutenzione straordinaria di allestimento nuova sede Ufficio di Pilastro Controparte_2 nella unità immobiliare di Via Cavallotti N.° 47 (…)”;
- “Dichiarazione di conformità e relazione tecnica”, in qualità di tecnico progettista abilitato, relativa a “(…) progetto redatto, allegato S.C.I.A. PER
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SPOSTAMENTO CASH DISPENSER presso l'ufficio di FO (PR) Via L. PIGORINI N. 05 è CP_2 di proprietà dell' ed è costituito da n. 01 (UNA) Controparte_4 unità immobiliare, di 3 piani fuori (…)”
- “Asseverazione da allegare alla richiesta di S.C.I.A.”;
- Richiesta o presentazione di titolo edilizio con nomina a progettista opere architettoniche;
- comunicazione di regolare deposito della SCIA n. 152/2017-S al Geom. inviata dal Comune di NT (PR). Parte_5
Si tratta di compiti rientranti nelle competenze di geometra (v. l'art. 16 del r.d. n. 274/1929, che prevede, ad es.: “l) progetto, direzione, sorveglianza e
10 liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone;
nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”, notandosi che la Commissione
Ministeriale per l'Esame dei Limiti di Competenza dei Geometri istituita con
D.D.M.M. 10/04/1985 e 12/12/1987 Direzione Generale degli Affari e delle
Libere Professioni, Ufficio VII° aveva precisato che “Art. 2 operazioni ed interventi nel territorio 1. Sono di competenza del Geometra (incluse le valutazioni, stime, pareri e perizie): a) Le operazioni topografiche, fotogrammetriche e cartografiche, incluse le operazioni di divisione di lotti dei terreni e di frazionamento. b) Le operazioni catastali. c) La misura e la contabilità dei lavori di opere civili e dei relativi impianti. d) Le mansioni di direttore di cantiere, con esclusione dei cantieri per la realizzazione di opere di ingegneria includenti strutture portanti complesse (dighe, ponti, gallerie, ecc.). e) il progetto e la direzione dei lavori: – delle strade per la viabilità rurale ed interpoderale, - delle strade di lottizzazione facenti parte di progetto di lottizzazione redatto da architetto od ingegnere, - delle strade a servizio dei cantieri, – di alcune opere di sistemazione superficiale dei terreni quali giardini, recinzioni, campi da gioco non soggetti ad omologazione, ed altri analoghi interventi”).
3.4. La documentazione in atti (v. i doc. da 3 in poi) consente di verificare che l'attività è sempre stata svolta nell'interesse di , essendovi anche CP_2 atti in cui l'interessato dichiara di essere dipendente della stessa. Il doc. 10 contiene poi la dichiarazione dell'allora Responsabile dell'Area Immobiliare
Centro Nord – Gruppo Real Estate – di , Ing. Controparte_2 Persona_2 secondo cui “il geom. è dipendente di Parte_1 CP_2 regolarmente titolare di posizione previdenziale iscritta presso l'INPS (ex gestione IPOST). È inquadrato, in applicazione del vigente CCNL, nel livello “A2 professional” con figura professionale di building manager;
il suddetto lavoratore svolge attività professionale a rilevanza esterna riconducibile a quella di geometra nel solo esclusivo interesse del OR di VO . Tale CP_2 attività ha ad oggetto beni immobili di proprietà della Società”.
11 È indubbio, pertanto, che la posizione dell'appellante sia da ricondurre per l'anno di interesse nella fattispecie di esonero di cui alla delibera n. 123 cit., tenendo presente che l'ipotesi del dipendente che “presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra” è da reputare operante in via alternativa, trattandosi di un caso diverso e opposto.
4. Tanto è allora sufficiente per ritenere insussistente nel 2017 l'obbligo di iscrizione alla con assorbimento del secondo motivo e delle ulteriori Pt_2 eccezioni.
L'appello va allora accolto, occorrendo, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di alla Parte_1
C.I.P.A.G. - Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri in relazione al 2017, con conseguente annullamento della cartella di pagamento opposta.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Si compensano le spese di lite con , Controparte_1 estranea alla vicenda oggetto di lite.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di alla C.I.P.A.G. - Parte_1
Cassa Italiana di Previdenza ed in relazione al 2017 e, Parte_2 per l'effetto, annulla la cartella di pagamento opposta;
condanna C.I.P.A.G. - Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei
Geometri al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado, per compensi, in € 2.200,00, oltre accessori di legge, e in €
43,00 per esborsi, e per questo grado, per compensi, in € 2.400,00, oltre accessori di legge, e in € 177,75 per esborsi, il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio con
[...]
. Controparte_1
Così deciso in Bologna il 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Luca Mascini Dott.ssa Marcella Angelini
12