Trib. Sciacca, sentenza 07/02/2025, n. 55
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Sentenza 7 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Sciacca dal Giudice Onorario Dott.ssa Anna Sandra Bandini, riguarda un'opposizione a decreto ingiuntivo per la cessione di crediti. L'opponente ha contestato la legittimazione attiva della società creditrice, sostenendo di non essere a conoscenza della cessione del credito e di non aver ricevuto la notifica della stessa. Ha inoltre eccepito la prescrizione del credito e la vessatorietà di una clausola contrattuale sugli interessi moratori. Dall'altra parte, la società creditrice ha difeso la validità del decreto ingiuntivo, presentando prove documentali della cessione e della titolarità del credito.

Il Giudice ha rigettato le eccezioni dell'opponente, ritenendo valida la notifica della cessione e confermando che la prescrizione non si era verificata, poiché il termine decorre dall'ultima rata del finanziamento. Inoltre, ha stabilito che gli interessi moratori richiesti non superano il tasso soglia, quindi non sono usurari. La sentenza ha confermato il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento delle spese legali. Le considerazioni giuridiche si fondano su consolidati principi di diritto, in particolare sull'onere della prova e sulla natura unitaria del rapporto di mutuo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Sciacca, sentenza 07/02/2025, n. 55
    Giurisdizione : Trib. Sciacca
    Numero : 55
    Data del deposito : 7 febbraio 2025

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