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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 07/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1158/2022
TRIBUNALE DI SCIACCA
Sezione Civile verbale di discussione con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.. 1158/2022 tra
Avv. LA PLACA LUIGI Parte_1
e
Avv. FRASCINO ELENA Controparte_1
Oggi 07/02/2025 alle ore 10,50 innanzi al dott. Anna Sandra Bandini, sono comparsi: per l'avv. LA PLACA LUIGI oggi sostituito dall'avv. oggi Parte_1
sostituito dall'avv. , nessuno è presente per Parte_1 Controparte_1
L'avv. chiede di discutere la causa riportandosi ai propri scritti difensivi ed Pt_1
opponendosi a quelli di controparte.
Il Giudice
Alle ore 17,00 si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, riaperto il verbale alle ore 20,00, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
dott. Anna Sandra Bandini
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1158 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022 , avente per oggetto: “Cessione dei crediti ” promossa
DA
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Inico n. 73/, C.F.: rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi LA C.F._1
PLACA
OPPONENTE
CONTRO
e per essa, quale procuratrice e servicer - la Controparte_1 [...]
(breviter “ ), capogruppo del Gruppo Controparte_2 Controparte_3
bancario “ , quest'ultima incorporante la Controparte_2
“ , che a sua volta agisce per il tramite della Controparte_4
mandataria con rappresentanza e sub-servicer– rappresentata e Controparte_5 difesa dall'Avv. Elena FRASCINO, subentrata ex art. 111 c.c. a tramite Controparte_6
la sua procuratrice speciale Controparte_7
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: per l'opponente: “ reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
In via preliminare e pregiudiziale:
pagina 2 di 12 Rigettare, ogni eventuale richiesta di provvisoria esecutività stante la palese fondatezza della presente opposizione e la completa mancanza di prova scritta del credito azionato come evidenziato in narrativa;
Ritenere e dichiarare, il difetto di legittimazione attiva della Società Controparte_8
per carenza di prova della titolarità del diritto di credito azionato in capo alla stessa
[...] per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto Revocare, ovvero annullare o dichiararsi comunque nullo, il decreto Ingiuntivo n. 223/2022 (R.G. 896/2022) emesso dal Tribunale di Sciacca in data
26/10/2022, con vittoria di onorari e spese di giudizio.
Ritenere e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa, la prescrizione estintiva della presunta pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo.
In Via Principale e nel merito:
Ritenere e dichiarare che nulla è dovuto da nei confronti della Società Parte_1 [...]
e/o sue aventi causa, per le ragioni dedotte in atto di citazione e, Controparte_8 per l'effetto, Revocare, ovvero annullare o dichiararsi comunque nullo, il decreto Ingiuntivo n.
223/2022 (R.G. 896/2022) emesso dal Tribunale di Sciacca in data 26/10/2022.
In Via Subordinata:
Ritenere e dichiarare l'erroneità e/o l'illegittimità delle somme richieste dalla ricorrente rideterminando per l'effetto l'importo del decreto ingiuntivo opposto alla somma inferiore accertanda in corso di causa effettivamente dovuta dall'attore opponente in favore della convenuta opposta;
Ritenere e dichiarare per le casuali di cui in premessa, nulla ai sensi dell' art. 1815, comma 2, c.c.
e degli art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 del Codice del Consumo, la clausola inserita nel contratto di finanziamento personale n. 16620996 del 14/10/2009 intercorso tra Parte_1
e la che prevedeva il pagamento di ulteriori interessi moratori nel Controparte_9 caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento al tasso dell'1,5% mensile (18% annuo) e quindi ad un tasso superiore al c.d. tasso soglia.
Conseguentemente ritenere e dichiarare non dovuta la somma di 3.355,18 chiesta dalla Società
a titolo di interessi moratori Controparte_8
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. per l'opposta: “ acchè la Autorità giudiziaria adita, ogni contraria deduzione, richiesta ed eccezione disattesa, voglia così provvedere:
pagina 3 di 12 in via preliminare e pregiudiziale:
- dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione è fondata su documentazione di parte e non è di pronta soluzione per le causali in atti,
- concedere un rinvio della causa ad altra tornata allo scopo di consentire la instaurazione della procedura di mediazione afferente il presente giudizio e successivamente verificarne l'esito. in via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza, sia in fatto che in
Diritto, della opposizione ex adverso proposta, e in conseguenza e per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa e, ancora, in conseguenza e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n° 896 anno 2022 del Tribunale Ordinario di
Sciacca, così condannando il sig. al pagamento della somma di euro 17.527,97 Parte_1 di cui 14.217,79 a titolo di capitale ed euro 3.355,18 a titolo di interessi moratori, oltre interessi come indicati in decreto;
in via subordinata
-nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in Diritto della stessa, e
-in conseguenza e per l'effetto, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare il sig. al pagamento della somma di 17.527,97 euro o di quella altra Parte_1
e diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio;
in ogni caso condannare controparte per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.; condannare controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio – oltreché, comunque, del procedimento monitorio, laddove malauguratamente parzialmente revocato il decreto ingiuntivo opposto – nonché successive occorrende oltre rimborso forfettario ed imposte come per Legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, via pec, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 223/2022 (R.G. 896/2022), emesso dal pagina 4 di 12 Tribunale di Sciacca in data 26/10/2022, notificato in data 15/11/20223, con il quale la gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 17.572,97 oltre interessi di Controparte_8
mora e le spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva non avendo avuto conoscenza della cessione del credito, né tantomeno era a conoscenza delle precedenti cessioni effettuate dall'originaria concedente del finanziamento in Controparte_9 favore di prima, da in favore di Controparte_10 Controparte_10 Controparte_11
dopo ed infine da in favore di odierna opposta, ha Controparte_11 CP_8 contestato la ricezione della lettera prodotta dalla Società Opposta al n. 9 della propria produzione documentale, risultando essere stata consegnata dall'addetto al recapito a soggetto che non risulta essere convivente con l'odierno opponente.
Inoltre la Società opposta non fornisce nemmeno prova documentale della titolarità del diritto vantato, dimostrando l'avvenuta inclusione dei rapporti obbligatori de quo nell'operazione di cessione in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, limitandosi a produrre un documento indicato al n. 7 dell'indice della produzione denominato estratto conto cessione Ifis – Italo che in realtà è un contratto di acquisto di crediti intercorso tra e che si contesta e disconosce per ogni effetto e Controparte_11 CP_8
conseguenza di legge, che non reca alcuna indicazione del rapporto originario di cui al contratto di finanziamento intercorso con che come tale è Controparte_9 insufficiente al fine di provare l'avvenuta inclusione dei rapporti obbligatori de quo nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U. bancario.
Ha contestato e disconosciuto il documento indicato al n. 7 dell'indice della produzione denominato estratto conto cessione Ifis – Italo, che non costituisce estratto conto ai sensi dell'art. 119 tub e 1853 c.c. e 1857 c.c. come richiesto dall'art. 50 TUB e non può pertanto considerarsi prova idonea a documentare il titolo giustificativo del credito.
Ha anche eccepito la prescrizione dell'asserito diritto di credito.
Il finanziamento personale n. 16620996 ab origine intrattenuto con Controparte_9 porta la data del 14/10/2009 e dalla data di insorgenza del rapporto contrattuale sino alla data di notifica del decreto ingiuntivo nessun atto interruttivo della prescrizione è
pagina 5 di 12 stato notificato ad , con l'ovvia conseguenza che il credito si è prescritto Parte_1
per decorso del tempo, nemmeno la lettera del 15/02/2017.
Nel merito ha contestato l'esistenza e la fondatezza della presunta pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo, per difetto di prova ex art. 2697 c.c. e nel caso in esame la mancanza degli estratti conto completi non può essere sopperita in alcun modo dalla ulteriore documentazione versata in atti che non può costituire sufficiente prova del credito azionato per le ragioni già sopra indicate.
Ha anche contestato il quantum azionato ed eccepito la vessatorietà della clausola che prevede il pagamento di ulteriori interessi moratori nel caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento al tasso dell'1,5% mensile (18% annuo), richiamando la sentenza delle
Sezioni Unite n.19597/2020.
Si è costituita la società tramite la sua procuratrice speciale Controparte_8 [...]
contestando quanto asserito e dedotto, ribadendo la Controparte_7
fondatezza della domanda azionata in via monitoria documentalmente provata.
Ha rappresentato di avere già introdotto la mediazione obbligatoria, e confermato che con contratto n. 178224, in data 14.10.2009, , ha chiesto ed ottenuto da Parte_1
il finanziamento finalizzato all'acquisto di autovettura dell'importo di Controparte_9
21.000,00 euro, da rimborsare, oltre costi, mediante il pagamento di complessive n. 48 rate mensili dell'importo di 378 euro ciascuna, decorrenti dal 1.12.2009 al 1.11.2013, ad un
TAN del 8,97 % ed un TAEG del 10,10 %: il tutto come riportato nel documento negoziale in questione, sottoscritto in ogni sua parte dallo stesso odierno opponente.
Ha evidenziato che l'odierno opponente non ha disconosciuto ne' il contratto ne' la sottoscrizione dello stesso.
Ha riportato le condizioni del contratto e riferito che ha corrisposto: Parte_1
integralmente le rate dalla n.1 alla n.3 ossia sino al 1.02.2009
non corrispondeva la rata n.4 del 1.03.2010
provvedeva a corrispondere la rata n.5 del 1.04.2010
Successivamente, a fronte delle rate consecutive interamente impagate, in data 27.01.2011 veniva dichiarata la decadenza del beneficio del termine (DBT).
pagina 6 di 12 Con riferimento al difetto di legittimazione attiva in capo alla società ha CP_8
precisato che sulla società opposta non pende alcun onere di allegazione e prova dei singoli contratti di cessione intervenuti sino ad oggi, ma ha ripercorso la vicenda traslativa avente ad oggetto la posizione debitoria dell'odierno opponente il cui numero identificativo di sofferenza ndg è 0324385851:
- in data 28/12/2013 la , con contratto di cessione del credito cedeva Controparte_9 alla in qualità di cessionaria, tra gli altri, il credito vantato nei confronti Controparte_10
del sig. , ( come da pubblicazione G.U. n.152 del 28.12.2013); Parte_1
- successivamente, in data 30/11/2015, la con contratto di cessione del Controparte_10
credito cedeva a (cessionaria), tra gli altri, il credito vantato nei Controparte_11
confronti del Sig. (come da pubblicazione G.U. n.141 del Parte_1
05.12.2015).
- In data 13/12/2016, a seguito dell'operazione di cartolarizzazione, Controparte_11
con contratto di cessione del credito (all., cedeva alla società , di seguito CP_8 cessionaria, il credito vantato nei confronti del Sig. - NDG Parte_1
0324385851 (cfr. pubblicazione G.U. Parte Seconda n.150 del 22-12-2016).
Divenuta titolare del credito in questa sede azionato la , in data 15/02/2017, CP_8
notificava al Sig. l'avvenuta cessione, la quale, a norma dell'art. Parte_1
1264 c.c., ha la medesima efficacia di una formale messa in mora e, pertanto, le attribuisce piena titolarità del diritto di credito nei confronti del debitore ceduto il quale diviene obbligato allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario.
Ha contestato il disconoscimento della sottoscrizione di apposta sugli Parte_2 avvisi di ricevimento in quanto al sig. non è consentito per Legge disconoscere Pt_1
sottoscrizioni altrui apposte su di un documento avente efficacia di prova legale e può essere contestata solo con una querela di falso.
In via meramente subordinata, dichiarando sin da ora di volersi avvalere dei documenti in questione, interessati da detto disconoscimento, ha formulato apposita istanza di verificazione.
Ad ogni buon conto, anche qualora si volesse ritenere che la notifica giunta presso l'indirizzo del destinatario, non essendo stata ricevuta mano propria non ha prodotto pagina 7 di 12 l'efficacia ex art. 1264 c.c., si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza della
Cassazione, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca (come nel caso di specie) è sufficiente al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione: in tal senso l'Ordinanza n. 15884 del 13.06.2019 e la sentenza N.
31118/2017 della Suprema Corte di Cassazione. insufficienza, al fine di supportare la piattaforma probatoria, dell'estratto del contratto di cessione allegato dall'opposta all.7) ai fini dell'art 58 TUB perché privo di qualsiasi indicazione del rapporto originario di cui al contratto di finanziamento intercorso con risulta infondata. Controparte_9
In ordine al disconoscimento del contratto di cessione Banca Ifis- Italo SPV, lo stesso è generico e privo di qualsiasi fondamento.
In ordine alla validità, ai sensi dell'art 50 TUB, dell'allegato 7, si osserva che, in realtà,
l'all. 7, denominato “estratto conto di cessione Ifis- ITALO SPV” è un estratto avente ad oggetto il contratto di cessione intervenuto tra le due società e non contiene alcun estratto conto e che l'estratto conto certificato IFIS è stato depositato nel procedimento monitorio.
Ha, infine, contestato l'eccezione di prescrizione interrotta dalla notifica della lettera di intervenuta cessione tra e del 15 febbraio 2017. CP_11 CP_8
Ad ogni modo, il termine prescrizionale decennale del diritto di credito oggetto di causa decorre dalla scadenza dell'ultima rata del piano di rientro e non dalla data di stipula del contratto o di scadenza delle singole rate (art. 2946 c. c.).
Ne consegue che, essendo stato il contratto di finanziamento sottoscritto in data
14/10/2009 e che l'ultima rata scadeva in data 1/11/2013, non vi è dubbio che non essendo trascorsi più di dieci anni da tale ultima data e anche sulla base degli atti interruttivi opportunamente compiuti e prodotti in giudizio, la prescrizione decennale del credito non si sia compiuta rispetto all'odierno debitore, contrariamente a quanto eccepito dallo stesso: anche con riguardo agli interessi di mora.
pagina 8 di 12 Ha ribadito la fondatezza della pretesa creditoria azionata con il Decreto Ingiuntivo e al difetto di prova ex art. 2697 c.c e la correttezza della documentazione prodotta così come del quantum debeatur.
Nelle more del giudizio si è costituita in prosecuzione ex art. 111 c.c. la Controparte_1
e per essa, quale procuratrice e servicer – la Controparte_2
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, la causa, non essendo state articolate attività istruttorie, è stata discussa e decisa all'udienza del 7 febbraio 2025.
**********
Va, preliminarmente, esaminata la censura afferente la carenza di legittimazione attiva della asserendo la mancata conoscenza della cessione contestando la CP_8
ricezione della racc. AR. non ricevuta dall'odierno opponente, ma da altro soggetto per il quale non vi è prova di convivenza.
Tale doglianza deve essere rigettata.
Quanto alla comunicazione della cessione, la stessa è stata notificata al debitore ex art. 1264 cc con lettera raccomandata all'indirizzo del debitore, indirizzo non contestato.
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la notifica si ha per avvenuta con la mera sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del soggetto che ritira il carteggio per conto del destinatario (Cass., 12/04/2016, n. 7184) e la semplice presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico, per come certificata dal postino, fa scattare la presunzione di conoscenza da parte del destinatario ai sensi dell'art. 1335 cc.
Nel caso di specie, la raccomandata è stata consegnata presso la residenza del sig.
[...]
a persona ivi rinvenuta. Pt_1
Ciò posto, occorre precisare che, secondo un orientamento tradizionale della Suprema
Corte, la notifica prevista dalla norma dell'art. 1264 c.c. non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale.
Nel caso di contestazione, sul cessionario grava l'onere specifico di dimostrare che il credito oggetto della sua pretesa è incluso nell'operazione di cessione in blocco: non è sufficiente dimostrare genericamente che sia intervenuta tra l'originario creditore e pagina 9 di 12 l'istante una cessione di crediti in blocco, ma è necessario dimostrare che detta cessione comprenda anche la specifica posizione oggetto di causa. (Cass. civ. n. 24798/2020).
Nel caso di contestazione spetta al giudice di merito verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”. (Corte di Cassazione 21821/2023; Cass. 10786/2024)
Nel caso che ci occupa parte ricorrente ha prodotto i singoli contratti di cessione, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e documentazione contabile, da ultimo ha prodotto il contratto di cessione, la Pubblicazione sulla G.U. e l'indicazione del credito facente capo al ndg. facente capo ad;
vi è, inoltre la P.IVA_1 Parte_1 comunicazione del 24.2.2017 che riporta le varie cessioni.
D'altro canto, la corretta individuazione del soggetto legittimato ad esercitare l'azione di recupero crediti è una forma di tutela del debitore per non esporlo al rischio di pagare a chi non è legittimato.
Il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che dovrà essere semplicemente allegato - mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
La società creditrice ha prodotto in giudizio il citato contratto di finanziamento datato
14.09.2009 relativo al finanziamento per l'acquisto di un'autovettura dell'importo complessivo di € 18.144,00 mediante il pagamento di n.48 rate con inizio il 1/12/2009 ed ultima il 1/11/2013, debitamente sottoscritto da e le specifiche Parte_1
indicazioni inerenti al capitale erogato, al numero di rate mensili, all'importo di ogni pagina 10 di 12 singola rata e dei tassi applicati (TAN e TAEG) nonché l'estratto conto del rapporto sin dalla fase della sua costituzione, con conseguente analitica certificazione delle movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive applicate dalla società finanziaria.
Risulta dalla documentazione fornita dalla società (estratto conto con la certificazione ex articolo 50 del Decreto legislativo n. 385 del 1993) che il sig. abbia Parte_1 provveduto a pagare solo alcune rate del predetto finanziamento, e precisamente integralmente le rate dalla n.1 alla n.3 ossia sino al 1.02.2010, poi non corrispondeva la rata n.4 del 1.03.2010 ma solo la rata n.5 del 1.04.2010 per poi non corrispondere più alcuna rata.
Va rigettata la generica eccezione di prescrizione formulata da parte opponente, specificando che in materia di contratti di finanziamento la Corte di Cassazione ha, più volte, evidenziato il carattere “unitario” del rapporto di mutuo, precisando che la divisione dell'obbligo restitutorio in rate non fa dei singoli pagamenti dei rapporti giuridici autonomi da cui poter far decorrere i termini prescrizionali (Cass. n.
18951/8.8.2013; Cass. n. 17798/30/08/2011; Cass, n. 10127/14.5.2005; Cass., n.
2262/9.4.1984).
La sentenza, richiamando i noti precedenti di legittimità, conferma l'orientamento ormai granitico secondo cui nel mutuo (e nei contratti analoghi) le singole rate non costituiscono rapporti giuridici unitari bensì una mera suddivisione temporale di un unico rapporto obbligatorio e la prescrizione delle rate insolute è decennale e decorre dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata (Cass. civ. sent. n.
17798/2011).
Resta da esaminare l'ultima contestazione di pretesa non debenza degli interessi moratori eccependo la vessatorietà della clausola inserita nel contratto di finanziamento personale n. 16620996 del 14/10/2009 intercorso tra e la Parte_1 CP_9
che prevedeva il pagamento di ulteriori interessi moratori nel caso di
[...] inadempimento o ritardo nell'adempimento al tasso dell'1,5% mensile (18% annuo), richiamando la recente pronuncia delle Sezioni Unite n.19597/2020.
pagina 11 di 12 Nel caso di specie le condizioni contrattuali espressamente sottoscritte dall'odierno opponente così prevedono “un interesse di mora al tasso dell'1,5% mensile (18% annuo)” alla luce del decreto ministeriale applicabile al trimestre ottobre-dicembre 2009, il TEGM previsto per i finanziamenti che superano l'importo di € 5.000,00 nonché finalizzati all'acquisto è pari al 10.76 %, a tale percentuale vanno aggiunti 2.1 punti percentuali e, il totale va aumentato della metà; pertanto, il tasso si considera usurario se supera il 19,29
%.
Nel caso di specie, il tasso di mora contrattualmente applicato è pari al 18 % annuo e, di conseguenza, non supera il tasso soglia.
Va, pertanto, rigettata l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1158/2022 R.G., respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- Conferma il decreto ingiuntivo n.223/2022, emesso dal Tribunale di Sciacca il
26.10.2022 e lo dichiara esecutivo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € Parte_1
1.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA;
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
pagina 12 di 12
TRIBUNALE DI SCIACCA
Sezione Civile verbale di discussione con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.. 1158/2022 tra
Avv. LA PLACA LUIGI Parte_1
e
Avv. FRASCINO ELENA Controparte_1
Oggi 07/02/2025 alle ore 10,50 innanzi al dott. Anna Sandra Bandini, sono comparsi: per l'avv. LA PLACA LUIGI oggi sostituito dall'avv. oggi Parte_1
sostituito dall'avv. , nessuno è presente per Parte_1 Controparte_1
L'avv. chiede di discutere la causa riportandosi ai propri scritti difensivi ed Pt_1
opponendosi a quelli di controparte.
Il Giudice
Alle ore 17,00 si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, riaperto il verbale alle ore 20,00, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
dott. Anna Sandra Bandini
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1158 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022 , avente per oggetto: “Cessione dei crediti ” promossa
DA
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Inico n. 73/, C.F.: rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi LA C.F._1
PLACA
OPPONENTE
CONTRO
e per essa, quale procuratrice e servicer - la Controparte_1 [...]
(breviter “ ), capogruppo del Gruppo Controparte_2 Controparte_3
bancario “ , quest'ultima incorporante la Controparte_2
“ , che a sua volta agisce per il tramite della Controparte_4
mandataria con rappresentanza e sub-servicer– rappresentata e Controparte_5 difesa dall'Avv. Elena FRASCINO, subentrata ex art. 111 c.c. a tramite Controparte_6
la sua procuratrice speciale Controparte_7
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: per l'opponente: “ reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
In via preliminare e pregiudiziale:
pagina 2 di 12 Rigettare, ogni eventuale richiesta di provvisoria esecutività stante la palese fondatezza della presente opposizione e la completa mancanza di prova scritta del credito azionato come evidenziato in narrativa;
Ritenere e dichiarare, il difetto di legittimazione attiva della Società Controparte_8
per carenza di prova della titolarità del diritto di credito azionato in capo alla stessa
[...] per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto Revocare, ovvero annullare o dichiararsi comunque nullo, il decreto Ingiuntivo n. 223/2022 (R.G. 896/2022) emesso dal Tribunale di Sciacca in data
26/10/2022, con vittoria di onorari e spese di giudizio.
Ritenere e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa, la prescrizione estintiva della presunta pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo.
In Via Principale e nel merito:
Ritenere e dichiarare che nulla è dovuto da nei confronti della Società Parte_1 [...]
e/o sue aventi causa, per le ragioni dedotte in atto di citazione e, Controparte_8 per l'effetto, Revocare, ovvero annullare o dichiararsi comunque nullo, il decreto Ingiuntivo n.
223/2022 (R.G. 896/2022) emesso dal Tribunale di Sciacca in data 26/10/2022.
In Via Subordinata:
Ritenere e dichiarare l'erroneità e/o l'illegittimità delle somme richieste dalla ricorrente rideterminando per l'effetto l'importo del decreto ingiuntivo opposto alla somma inferiore accertanda in corso di causa effettivamente dovuta dall'attore opponente in favore della convenuta opposta;
Ritenere e dichiarare per le casuali di cui in premessa, nulla ai sensi dell' art. 1815, comma 2, c.c.
e degli art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 del Codice del Consumo, la clausola inserita nel contratto di finanziamento personale n. 16620996 del 14/10/2009 intercorso tra Parte_1
e la che prevedeva il pagamento di ulteriori interessi moratori nel Controparte_9 caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento al tasso dell'1,5% mensile (18% annuo) e quindi ad un tasso superiore al c.d. tasso soglia.
Conseguentemente ritenere e dichiarare non dovuta la somma di 3.355,18 chiesta dalla Società
a titolo di interessi moratori Controparte_8
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. per l'opposta: “ acchè la Autorità giudiziaria adita, ogni contraria deduzione, richiesta ed eccezione disattesa, voglia così provvedere:
pagina 3 di 12 in via preliminare e pregiudiziale:
- dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione è fondata su documentazione di parte e non è di pronta soluzione per le causali in atti,
- concedere un rinvio della causa ad altra tornata allo scopo di consentire la instaurazione della procedura di mediazione afferente il presente giudizio e successivamente verificarne l'esito. in via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza, sia in fatto che in
Diritto, della opposizione ex adverso proposta, e in conseguenza e per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa e, ancora, in conseguenza e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n° 896 anno 2022 del Tribunale Ordinario di
Sciacca, così condannando il sig. al pagamento della somma di euro 17.527,97 Parte_1 di cui 14.217,79 a titolo di capitale ed euro 3.355,18 a titolo di interessi moratori, oltre interessi come indicati in decreto;
in via subordinata
-nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in Diritto della stessa, e
-in conseguenza e per l'effetto, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare il sig. al pagamento della somma di 17.527,97 euro o di quella altra Parte_1
e diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio;
in ogni caso condannare controparte per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.; condannare controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio – oltreché, comunque, del procedimento monitorio, laddove malauguratamente parzialmente revocato il decreto ingiuntivo opposto – nonché successive occorrende oltre rimborso forfettario ed imposte come per Legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, via pec, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 223/2022 (R.G. 896/2022), emesso dal pagina 4 di 12 Tribunale di Sciacca in data 26/10/2022, notificato in data 15/11/20223, con il quale la gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 17.572,97 oltre interessi di Controparte_8
mora e le spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva non avendo avuto conoscenza della cessione del credito, né tantomeno era a conoscenza delle precedenti cessioni effettuate dall'originaria concedente del finanziamento in Controparte_9 favore di prima, da in favore di Controparte_10 Controparte_10 Controparte_11
dopo ed infine da in favore di odierna opposta, ha Controparte_11 CP_8 contestato la ricezione della lettera prodotta dalla Società Opposta al n. 9 della propria produzione documentale, risultando essere stata consegnata dall'addetto al recapito a soggetto che non risulta essere convivente con l'odierno opponente.
Inoltre la Società opposta non fornisce nemmeno prova documentale della titolarità del diritto vantato, dimostrando l'avvenuta inclusione dei rapporti obbligatori de quo nell'operazione di cessione in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, limitandosi a produrre un documento indicato al n. 7 dell'indice della produzione denominato estratto conto cessione Ifis – Italo che in realtà è un contratto di acquisto di crediti intercorso tra e che si contesta e disconosce per ogni effetto e Controparte_11 CP_8
conseguenza di legge, che non reca alcuna indicazione del rapporto originario di cui al contratto di finanziamento intercorso con che come tale è Controparte_9 insufficiente al fine di provare l'avvenuta inclusione dei rapporti obbligatori de quo nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U. bancario.
Ha contestato e disconosciuto il documento indicato al n. 7 dell'indice della produzione denominato estratto conto cessione Ifis – Italo, che non costituisce estratto conto ai sensi dell'art. 119 tub e 1853 c.c. e 1857 c.c. come richiesto dall'art. 50 TUB e non può pertanto considerarsi prova idonea a documentare il titolo giustificativo del credito.
Ha anche eccepito la prescrizione dell'asserito diritto di credito.
Il finanziamento personale n. 16620996 ab origine intrattenuto con Controparte_9 porta la data del 14/10/2009 e dalla data di insorgenza del rapporto contrattuale sino alla data di notifica del decreto ingiuntivo nessun atto interruttivo della prescrizione è
pagina 5 di 12 stato notificato ad , con l'ovvia conseguenza che il credito si è prescritto Parte_1
per decorso del tempo, nemmeno la lettera del 15/02/2017.
Nel merito ha contestato l'esistenza e la fondatezza della presunta pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo, per difetto di prova ex art. 2697 c.c. e nel caso in esame la mancanza degli estratti conto completi non può essere sopperita in alcun modo dalla ulteriore documentazione versata in atti che non può costituire sufficiente prova del credito azionato per le ragioni già sopra indicate.
Ha anche contestato il quantum azionato ed eccepito la vessatorietà della clausola che prevede il pagamento di ulteriori interessi moratori nel caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento al tasso dell'1,5% mensile (18% annuo), richiamando la sentenza delle
Sezioni Unite n.19597/2020.
Si è costituita la società tramite la sua procuratrice speciale Controparte_8 [...]
contestando quanto asserito e dedotto, ribadendo la Controparte_7
fondatezza della domanda azionata in via monitoria documentalmente provata.
Ha rappresentato di avere già introdotto la mediazione obbligatoria, e confermato che con contratto n. 178224, in data 14.10.2009, , ha chiesto ed ottenuto da Parte_1
il finanziamento finalizzato all'acquisto di autovettura dell'importo di Controparte_9
21.000,00 euro, da rimborsare, oltre costi, mediante il pagamento di complessive n. 48 rate mensili dell'importo di 378 euro ciascuna, decorrenti dal 1.12.2009 al 1.11.2013, ad un
TAN del 8,97 % ed un TAEG del 10,10 %: il tutto come riportato nel documento negoziale in questione, sottoscritto in ogni sua parte dallo stesso odierno opponente.
Ha evidenziato che l'odierno opponente non ha disconosciuto ne' il contratto ne' la sottoscrizione dello stesso.
Ha riportato le condizioni del contratto e riferito che ha corrisposto: Parte_1
integralmente le rate dalla n.1 alla n.3 ossia sino al 1.02.2009
non corrispondeva la rata n.4 del 1.03.2010
provvedeva a corrispondere la rata n.5 del 1.04.2010
Successivamente, a fronte delle rate consecutive interamente impagate, in data 27.01.2011 veniva dichiarata la decadenza del beneficio del termine (DBT).
pagina 6 di 12 Con riferimento al difetto di legittimazione attiva in capo alla società ha CP_8
precisato che sulla società opposta non pende alcun onere di allegazione e prova dei singoli contratti di cessione intervenuti sino ad oggi, ma ha ripercorso la vicenda traslativa avente ad oggetto la posizione debitoria dell'odierno opponente il cui numero identificativo di sofferenza ndg è 0324385851:
- in data 28/12/2013 la , con contratto di cessione del credito cedeva Controparte_9 alla in qualità di cessionaria, tra gli altri, il credito vantato nei confronti Controparte_10
del sig. , ( come da pubblicazione G.U. n.152 del 28.12.2013); Parte_1
- successivamente, in data 30/11/2015, la con contratto di cessione del Controparte_10
credito cedeva a (cessionaria), tra gli altri, il credito vantato nei Controparte_11
confronti del Sig. (come da pubblicazione G.U. n.141 del Parte_1
05.12.2015).
- In data 13/12/2016, a seguito dell'operazione di cartolarizzazione, Controparte_11
con contratto di cessione del credito (all., cedeva alla società , di seguito CP_8 cessionaria, il credito vantato nei confronti del Sig. - NDG Parte_1
0324385851 (cfr. pubblicazione G.U. Parte Seconda n.150 del 22-12-2016).
Divenuta titolare del credito in questa sede azionato la , in data 15/02/2017, CP_8
notificava al Sig. l'avvenuta cessione, la quale, a norma dell'art. Parte_1
1264 c.c., ha la medesima efficacia di una formale messa in mora e, pertanto, le attribuisce piena titolarità del diritto di credito nei confronti del debitore ceduto il quale diviene obbligato allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario.
Ha contestato il disconoscimento della sottoscrizione di apposta sugli Parte_2 avvisi di ricevimento in quanto al sig. non è consentito per Legge disconoscere Pt_1
sottoscrizioni altrui apposte su di un documento avente efficacia di prova legale e può essere contestata solo con una querela di falso.
In via meramente subordinata, dichiarando sin da ora di volersi avvalere dei documenti in questione, interessati da detto disconoscimento, ha formulato apposita istanza di verificazione.
Ad ogni buon conto, anche qualora si volesse ritenere che la notifica giunta presso l'indirizzo del destinatario, non essendo stata ricevuta mano propria non ha prodotto pagina 7 di 12 l'efficacia ex art. 1264 c.c., si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza della
Cassazione, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca (come nel caso di specie) è sufficiente al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione: in tal senso l'Ordinanza n. 15884 del 13.06.2019 e la sentenza N.
31118/2017 della Suprema Corte di Cassazione. insufficienza, al fine di supportare la piattaforma probatoria, dell'estratto del contratto di cessione allegato dall'opposta all.7) ai fini dell'art 58 TUB perché privo di qualsiasi indicazione del rapporto originario di cui al contratto di finanziamento intercorso con risulta infondata. Controparte_9
In ordine al disconoscimento del contratto di cessione Banca Ifis- Italo SPV, lo stesso è generico e privo di qualsiasi fondamento.
In ordine alla validità, ai sensi dell'art 50 TUB, dell'allegato 7, si osserva che, in realtà,
l'all. 7, denominato “estratto conto di cessione Ifis- ITALO SPV” è un estratto avente ad oggetto il contratto di cessione intervenuto tra le due società e non contiene alcun estratto conto e che l'estratto conto certificato IFIS è stato depositato nel procedimento monitorio.
Ha, infine, contestato l'eccezione di prescrizione interrotta dalla notifica della lettera di intervenuta cessione tra e del 15 febbraio 2017. CP_11 CP_8
Ad ogni modo, il termine prescrizionale decennale del diritto di credito oggetto di causa decorre dalla scadenza dell'ultima rata del piano di rientro e non dalla data di stipula del contratto o di scadenza delle singole rate (art. 2946 c. c.).
Ne consegue che, essendo stato il contratto di finanziamento sottoscritto in data
14/10/2009 e che l'ultima rata scadeva in data 1/11/2013, non vi è dubbio che non essendo trascorsi più di dieci anni da tale ultima data e anche sulla base degli atti interruttivi opportunamente compiuti e prodotti in giudizio, la prescrizione decennale del credito non si sia compiuta rispetto all'odierno debitore, contrariamente a quanto eccepito dallo stesso: anche con riguardo agli interessi di mora.
pagina 8 di 12 Ha ribadito la fondatezza della pretesa creditoria azionata con il Decreto Ingiuntivo e al difetto di prova ex art. 2697 c.c e la correttezza della documentazione prodotta così come del quantum debeatur.
Nelle more del giudizio si è costituita in prosecuzione ex art. 111 c.c. la Controparte_1
e per essa, quale procuratrice e servicer – la Controparte_2
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, la causa, non essendo state articolate attività istruttorie, è stata discussa e decisa all'udienza del 7 febbraio 2025.
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Va, preliminarmente, esaminata la censura afferente la carenza di legittimazione attiva della asserendo la mancata conoscenza della cessione contestando la CP_8
ricezione della racc. AR. non ricevuta dall'odierno opponente, ma da altro soggetto per il quale non vi è prova di convivenza.
Tale doglianza deve essere rigettata.
Quanto alla comunicazione della cessione, la stessa è stata notificata al debitore ex art. 1264 cc con lettera raccomandata all'indirizzo del debitore, indirizzo non contestato.
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la notifica si ha per avvenuta con la mera sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del soggetto che ritira il carteggio per conto del destinatario (Cass., 12/04/2016, n. 7184) e la semplice presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico, per come certificata dal postino, fa scattare la presunzione di conoscenza da parte del destinatario ai sensi dell'art. 1335 cc.
Nel caso di specie, la raccomandata è stata consegnata presso la residenza del sig.
[...]
a persona ivi rinvenuta. Pt_1
Ciò posto, occorre precisare che, secondo un orientamento tradizionale della Suprema
Corte, la notifica prevista dalla norma dell'art. 1264 c.c. non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale.
Nel caso di contestazione, sul cessionario grava l'onere specifico di dimostrare che il credito oggetto della sua pretesa è incluso nell'operazione di cessione in blocco: non è sufficiente dimostrare genericamente che sia intervenuta tra l'originario creditore e pagina 9 di 12 l'istante una cessione di crediti in blocco, ma è necessario dimostrare che detta cessione comprenda anche la specifica posizione oggetto di causa. (Cass. civ. n. 24798/2020).
Nel caso di contestazione spetta al giudice di merito verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”. (Corte di Cassazione 21821/2023; Cass. 10786/2024)
Nel caso che ci occupa parte ricorrente ha prodotto i singoli contratti di cessione, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e documentazione contabile, da ultimo ha prodotto il contratto di cessione, la Pubblicazione sulla G.U. e l'indicazione del credito facente capo al ndg. facente capo ad;
vi è, inoltre la P.IVA_1 Parte_1 comunicazione del 24.2.2017 che riporta le varie cessioni.
D'altro canto, la corretta individuazione del soggetto legittimato ad esercitare l'azione di recupero crediti è una forma di tutela del debitore per non esporlo al rischio di pagare a chi non è legittimato.
Il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che dovrà essere semplicemente allegato - mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
La società creditrice ha prodotto in giudizio il citato contratto di finanziamento datato
14.09.2009 relativo al finanziamento per l'acquisto di un'autovettura dell'importo complessivo di € 18.144,00 mediante il pagamento di n.48 rate con inizio il 1/12/2009 ed ultima il 1/11/2013, debitamente sottoscritto da e le specifiche Parte_1
indicazioni inerenti al capitale erogato, al numero di rate mensili, all'importo di ogni pagina 10 di 12 singola rata e dei tassi applicati (TAN e TAEG) nonché l'estratto conto del rapporto sin dalla fase della sua costituzione, con conseguente analitica certificazione delle movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive applicate dalla società finanziaria.
Risulta dalla documentazione fornita dalla società (estratto conto con la certificazione ex articolo 50 del Decreto legislativo n. 385 del 1993) che il sig. abbia Parte_1 provveduto a pagare solo alcune rate del predetto finanziamento, e precisamente integralmente le rate dalla n.1 alla n.3 ossia sino al 1.02.2010, poi non corrispondeva la rata n.4 del 1.03.2010 ma solo la rata n.5 del 1.04.2010 per poi non corrispondere più alcuna rata.
Va rigettata la generica eccezione di prescrizione formulata da parte opponente, specificando che in materia di contratti di finanziamento la Corte di Cassazione ha, più volte, evidenziato il carattere “unitario” del rapporto di mutuo, precisando che la divisione dell'obbligo restitutorio in rate non fa dei singoli pagamenti dei rapporti giuridici autonomi da cui poter far decorrere i termini prescrizionali (Cass. n.
18951/8.8.2013; Cass. n. 17798/30/08/2011; Cass, n. 10127/14.5.2005; Cass., n.
2262/9.4.1984).
La sentenza, richiamando i noti precedenti di legittimità, conferma l'orientamento ormai granitico secondo cui nel mutuo (e nei contratti analoghi) le singole rate non costituiscono rapporti giuridici unitari bensì una mera suddivisione temporale di un unico rapporto obbligatorio e la prescrizione delle rate insolute è decennale e decorre dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata (Cass. civ. sent. n.
17798/2011).
Resta da esaminare l'ultima contestazione di pretesa non debenza degli interessi moratori eccependo la vessatorietà della clausola inserita nel contratto di finanziamento personale n. 16620996 del 14/10/2009 intercorso tra e la Parte_1 CP_9
che prevedeva il pagamento di ulteriori interessi moratori nel caso di
[...] inadempimento o ritardo nell'adempimento al tasso dell'1,5% mensile (18% annuo), richiamando la recente pronuncia delle Sezioni Unite n.19597/2020.
pagina 11 di 12 Nel caso di specie le condizioni contrattuali espressamente sottoscritte dall'odierno opponente così prevedono “un interesse di mora al tasso dell'1,5% mensile (18% annuo)” alla luce del decreto ministeriale applicabile al trimestre ottobre-dicembre 2009, il TEGM previsto per i finanziamenti che superano l'importo di € 5.000,00 nonché finalizzati all'acquisto è pari al 10.76 %, a tale percentuale vanno aggiunti 2.1 punti percentuali e, il totale va aumentato della metà; pertanto, il tasso si considera usurario se supera il 19,29
%.
Nel caso di specie, il tasso di mora contrattualmente applicato è pari al 18 % annuo e, di conseguenza, non supera il tasso soglia.
Va, pertanto, rigettata l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1158/2022 R.G., respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- Conferma il decreto ingiuntivo n.223/2022, emesso dal Tribunale di Sciacca il
26.10.2022 e lo dichiara esecutivo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € Parte_1
1.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA;
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
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