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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/11/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3060/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. ER IZ Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa CE CE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3060/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. GAVIOLI CARLA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto e senza porre interferenze nelle rispettive vite private, liberi di fissare la propria residenza ove pagina 1 di 8 riterranno opportuno con l'obbligo, altresì, di comunicarsi reciprocamente eventuali trasferimenti fino a quando i figli e non Per_1 Per_2 raggiungeranno la maggiore età.
2) Alla signora viene assegnata e continuerà a risiedere nell'unità Parte_1 immobiliare sita in Mirandola via La Marchesa n. 34 int.3, dimora già precedentemente adibita a casa coniugale, unitamente ai figli minori e Per_1
, i quali manterranno, formalmente, la residenza presso la madre. Per_2
Quando il diritto di godimento dell'immobile cesserà nei casi previsti dalla legge, i comproprietari si impegnano sin da ora a decidere di comune accordo in merito alla sorte dell'immobile.
3) Il signor , allo stato ancora anagraficamente residente in [...]
La Marchesa n. 34 int.3, ovvero presso la casa coniugale, ma domiciliato da tempo con il consenso della moglie presso i di lui genitori, si impegna e si obbliga a spostare la propria residenza entro e non oltre 1 (un) mese dall'emissione della sentenza di separazione consensuale, avendo già asportato i propri effetti personali (come i documenti, la documentazione fiscale, medica, la tessera elettorale etc …) ed i beni di sua esclusiva proprietà.
4) il signor continuerà a versare alla signora metà della rata del Pt_2 Parte_1 mutuo fino alla sua estinzione.
5) Le parti si danno reciprocamente atto di aver già regolato la suddivisione degli arredi, delle suppellettili, del mobilio e degli elettrodomestici presenti nella casa coniugale facendo le reciproche assegnazioni dei suddetti beni.
6) i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 che eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale, al fine di consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli, di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione, tenendo comunque sempre in considerazione le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei bambini. Per tutte le decisioni pagina 2 di 8 di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, ciascun genitore avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o di informarlo tempestivamente. I genitori si impegnano a collaborare con la massima serenità e disponibilità nella cura, educazione e istruzione dei figli e , dando sempre assoluta priorità al loro interesse e tutela Per_1 Per_2 anche nelle scelte riguardanti la vita personale, evitando di esprimere in presenza dei ragazzi, giudizi negativi o critiche verso l'altro genitore, consapevoli della necessità che essi conservino con entrambi, rapporti sereni e si sentano tranquilli ed a proprio agio con ciascuno di loro.
7) I figli minori e , sebbene affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 avranno stabile e prevalente collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, signora , nell'abitazione posta in in Mirandola via La Parte_1
Marchesa n. 34 int.3, ciò al fine di garantire ai ragazzi di permanere nell'ambiente domestico, di mantenere invariate le abitudini e di ridurre al minimo lo stress derivante dalla mutata routine familiare.
8) A fronte delle diverse esigenze lavorative dei genitori, i ricorrenti convengono espressamente di utilizzare un calendario che consenta loro di trascorrere il maggior tempo possibile con i figli, collaborando per consentire ai ragazzi di poter trascorrere il maggior tempo sia con il padre che con la madre, il tutto in base alle varie esigenze e necessità dei ricorrenti e comunque, sempre compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi dei figli, nonché alla loro volontà e ai loro desideri.
I genitori, fermo restando la possibilità di entrambi di vedere i figli quando vorranno e fatti comunque salvi diversi accordi tra le parti stesse, concordano espressamente di adottare il seguente calendario (come da “piano genitoriale” di cui all'art. 473 bis n.12 ultimo comma c.p.c., ragionato e condiviso da entrambi i genitori).
A) - i bambini resteranno con il padre il martedì ed il giovedì dal rientro da scuola/ centro estivo fino alla mattina successiva, mentre resteranno con la madre il lunedì ed il mercoledì dal rientro da scuola/ centro estivo fino alla mattina successiva - per quanto riguarda i week-end i bambini staranno a pagina 3 di 8 settimane alterne con mamma e papà, salvi diversi accordi fra le parti;
essi partiranno dalla fine delle lezioni del venerdì sino al lunedì mattina, quando il genitore di turno si curerà di accompagnare i minori a scuola/centro estivo. Sarà facoltà dei genitori concordare – anche informalmente – tempistiche diverse e/o anche piu' prolungate di permanenza dei figli presso ciascuno di loro, sempre compatibilmente agli impegni scolastici, sportivi, ricreativi dei minori.
B) anche durante le vacanze natalizie, pasquali i giorni di permanenza presso il padre resteranno quelli designati (martedì e giovedì e weekend alternati).
I coniugi si danno reciprocamente atto, salvo diversi accordi, che i bambini trascorreranno sempre il giorno di Natale con la madre mentre staranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre;
durante le ferie estive i ragazzi trascorreranno venti giorni anche non consecutivi con ogni genitore.
Si precisa che i ragazzi trascorreranno un eguale periodo con i genitori che concorderanno i periodi stessi tenendo conto delle reciproche disponibilità di ferie: tali accordi dovranno essere comunque stabiliti entro il 31 maggio di ogni anno
(e/o non appena i rispettivi datori di lavoro, comunicheranno loro il cosiddetto
“piano ferie”) per dar modo ai genitori di organizzarsi dal punto di vista logistico, ed entrambi dovranno comunicarsi l'indirizzo e la località ove i figli dimoreranno con ciascuno di loro.
Resta altresì inteso che, di anno in anno, i genitori anche negli altri giorni di festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 e 2 novembre, 8 dicembre) utilizzeranno le normali modalità di visita (martedì e giovedì con il padre, lunedì e mercoledì con la madre e fine settimana alternati). Entrambi i genitori si impegnano a consentire ai figli, nel tempo in cui rimangono con ciascuno di loro, di adempiere agli impegni sociali, sportivi, scolastici e ricreativi della stessa e nel piu' completo rispetto delle loro esigenze, dei loro desideri e delle loro volontà; ciascun genitore, quando avrà i figli presso di sé, provvederà integralmente ad ogni loro bisogno e alla loro gestione quotidiana, fermo restando la massima collaborazione e flessibilità possibile.
pagina 4 di 8 9) Entrambi i genitori raccolgono preciso impegno ed obbligo a far mantenere ai figli concreti e civili rapporti continuativi con i nonni materni e paterni e favorirne gli incontri senza apporre alcuna difficoltà.
10) I genitori si impegnano concretamente affinché venga valorizzata la reciproca figura genitoriale omettendo ogni forma di svilimento concreto attraverso espressioni verbali deleterie per la serenità dei figli.
11) I ricorrenti si impegnano affinché le future figure affettive che eventualmente verranno a far parte della vita di entrambi i genitori vengano introdotte gradualmente con la massima attenzione e sensibilità e venga assicurato ai minori un rapporto sereno nei futuri nuclei familiari che andranno a costituirsi.
12) Entrambi i genitori si impegnano a non permettere che future figure affettive rappresentate da prossimi compagni/e possano intromettersi nelle decisioni dei minori condizionandone lo sviluppo psico-fisico, consapevoli che ogni decisione non potrà, in nessun caso, essere delegata a terze persone con una formale intromissione nel rapporto genitoriale originario.
13) A fronte della suddivisione pressoché paritaria della gestione delle esigenze di e , i coniugi espressamente convengono, sin da ora, che Per_1 Per_2 non verrà riconosciuta alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento per i figli né da parte di uno né da parte dell'altro, facendosi carico i coniugi direttamente del mantenimento ordinario dei minori stessi.
14) I ricorrenti convengono che le spese straordinarie per il mantenimento straordinario dei figli minori resteranno a carico di ciascun genitore al 50% secondo quanto di seguito specificato e previsto dallo stesso intestato Tribunale:
. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
pagina 5 di 8 accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Nel caso in cui le spese concordate siano state anticipate da uno dei genitori,
l'altro si impegna a rimborsarle entro il giorno 15 del mese successivo all'esibizione della documentazione attenstante la spesa.
15)Ognuno dei genitori provvederà singolarmente a presentare domanda per l'assegno Unico e Universale per i figli a carico.
16) La signora usufruirà delle detrazioni fiscali per i minori e verserà Parte_1 le stesse al signor nella misura del 50% . Pt_2
17) I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare a richiedersi contributi per il proprio personale mantenimento essendo, al momento, economicamente autosufficienti e provvedendo ciascuno di essi al soddisfacimento delle proprie personali esigenze di vita.
18) I ricorrenti dichiarano inoltre di aver già definito ogni ulteriore e diversa questione in essere tra loro, anche di natura patrimoniale e non, e di non avere pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione delle obbligazioni assunte con il presente atto.
pagina 6 di 8 19) I coniugi dichiarano di aver optato, sin dalla celebrazione del matrimonio, per il regime di separazione dei beni e ribadiscono e confermano di non avere conti correnti, titoli, obbligazioni e/o depositi in comune né alcun altro tipo di bene (sia mobile che immobile) in comune.
20) I ricorrenti assumono sin da ora l'obbligo reciproco di compiere, a semplice richiesta l'uno dell'altro, tutte le formalità necessarie al rilascio dei documenti validi all'espatrio sia per sé stessi che per i figli minori e . Per_1 Per_2
22) Per tutto quanto non previsto e per quanto possa sopravvenire, le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione per la risoluzione di ogni eventuale vertenza.
23) I ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis n.51 comma 2
c.p.c., ribadiscono di non volersi riconciliare e, pertanto, chiedono di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
24) Le spese legali, oneri e costi tutti della presente procedura saranno corrisposte del signor . Parte_2
25) I coniugi si obbligano ad adempire e dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da entrambi sin da ora rinunciata e rimossa.
26) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni pagina 7 di 8 concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...] si sono separati
[...] consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 3/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NOVI DI MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2008 Atto n. 7 Parte II Serie A;
III – spese del procedimento come stabilito nelle note congiunte.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
CE CE
Il Presidente
ER IZ
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. ER IZ Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa CE CE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3060/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. GAVIOLI CARLA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto e senza porre interferenze nelle rispettive vite private, liberi di fissare la propria residenza ove pagina 1 di 8 riterranno opportuno con l'obbligo, altresì, di comunicarsi reciprocamente eventuali trasferimenti fino a quando i figli e non Per_1 Per_2 raggiungeranno la maggiore età.
2) Alla signora viene assegnata e continuerà a risiedere nell'unità Parte_1 immobiliare sita in Mirandola via La Marchesa n. 34 int.3, dimora già precedentemente adibita a casa coniugale, unitamente ai figli minori e Per_1
, i quali manterranno, formalmente, la residenza presso la madre. Per_2
Quando il diritto di godimento dell'immobile cesserà nei casi previsti dalla legge, i comproprietari si impegnano sin da ora a decidere di comune accordo in merito alla sorte dell'immobile.
3) Il signor , allo stato ancora anagraficamente residente in [...]
La Marchesa n. 34 int.3, ovvero presso la casa coniugale, ma domiciliato da tempo con il consenso della moglie presso i di lui genitori, si impegna e si obbliga a spostare la propria residenza entro e non oltre 1 (un) mese dall'emissione della sentenza di separazione consensuale, avendo già asportato i propri effetti personali (come i documenti, la documentazione fiscale, medica, la tessera elettorale etc …) ed i beni di sua esclusiva proprietà.
4) il signor continuerà a versare alla signora metà della rata del Pt_2 Parte_1 mutuo fino alla sua estinzione.
5) Le parti si danno reciprocamente atto di aver già regolato la suddivisione degli arredi, delle suppellettili, del mobilio e degli elettrodomestici presenti nella casa coniugale facendo le reciproche assegnazioni dei suddetti beni.
6) i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 che eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale, al fine di consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli, di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione, tenendo comunque sempre in considerazione le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei bambini. Per tutte le decisioni pagina 2 di 8 di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, ciascun genitore avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o di informarlo tempestivamente. I genitori si impegnano a collaborare con la massima serenità e disponibilità nella cura, educazione e istruzione dei figli e , dando sempre assoluta priorità al loro interesse e tutela Per_1 Per_2 anche nelle scelte riguardanti la vita personale, evitando di esprimere in presenza dei ragazzi, giudizi negativi o critiche verso l'altro genitore, consapevoli della necessità che essi conservino con entrambi, rapporti sereni e si sentano tranquilli ed a proprio agio con ciascuno di loro.
7) I figli minori e , sebbene affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 avranno stabile e prevalente collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, signora , nell'abitazione posta in in Mirandola via La Parte_1
Marchesa n. 34 int.3, ciò al fine di garantire ai ragazzi di permanere nell'ambiente domestico, di mantenere invariate le abitudini e di ridurre al minimo lo stress derivante dalla mutata routine familiare.
8) A fronte delle diverse esigenze lavorative dei genitori, i ricorrenti convengono espressamente di utilizzare un calendario che consenta loro di trascorrere il maggior tempo possibile con i figli, collaborando per consentire ai ragazzi di poter trascorrere il maggior tempo sia con il padre che con la madre, il tutto in base alle varie esigenze e necessità dei ricorrenti e comunque, sempre compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi dei figli, nonché alla loro volontà e ai loro desideri.
I genitori, fermo restando la possibilità di entrambi di vedere i figli quando vorranno e fatti comunque salvi diversi accordi tra le parti stesse, concordano espressamente di adottare il seguente calendario (come da “piano genitoriale” di cui all'art. 473 bis n.12 ultimo comma c.p.c., ragionato e condiviso da entrambi i genitori).
A) - i bambini resteranno con il padre il martedì ed il giovedì dal rientro da scuola/ centro estivo fino alla mattina successiva, mentre resteranno con la madre il lunedì ed il mercoledì dal rientro da scuola/ centro estivo fino alla mattina successiva - per quanto riguarda i week-end i bambini staranno a pagina 3 di 8 settimane alterne con mamma e papà, salvi diversi accordi fra le parti;
essi partiranno dalla fine delle lezioni del venerdì sino al lunedì mattina, quando il genitore di turno si curerà di accompagnare i minori a scuola/centro estivo. Sarà facoltà dei genitori concordare – anche informalmente – tempistiche diverse e/o anche piu' prolungate di permanenza dei figli presso ciascuno di loro, sempre compatibilmente agli impegni scolastici, sportivi, ricreativi dei minori.
B) anche durante le vacanze natalizie, pasquali i giorni di permanenza presso il padre resteranno quelli designati (martedì e giovedì e weekend alternati).
I coniugi si danno reciprocamente atto, salvo diversi accordi, che i bambini trascorreranno sempre il giorno di Natale con la madre mentre staranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre;
durante le ferie estive i ragazzi trascorreranno venti giorni anche non consecutivi con ogni genitore.
Si precisa che i ragazzi trascorreranno un eguale periodo con i genitori che concorderanno i periodi stessi tenendo conto delle reciproche disponibilità di ferie: tali accordi dovranno essere comunque stabiliti entro il 31 maggio di ogni anno
(e/o non appena i rispettivi datori di lavoro, comunicheranno loro il cosiddetto
“piano ferie”) per dar modo ai genitori di organizzarsi dal punto di vista logistico, ed entrambi dovranno comunicarsi l'indirizzo e la località ove i figli dimoreranno con ciascuno di loro.
Resta altresì inteso che, di anno in anno, i genitori anche negli altri giorni di festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 e 2 novembre, 8 dicembre) utilizzeranno le normali modalità di visita (martedì e giovedì con il padre, lunedì e mercoledì con la madre e fine settimana alternati). Entrambi i genitori si impegnano a consentire ai figli, nel tempo in cui rimangono con ciascuno di loro, di adempiere agli impegni sociali, sportivi, scolastici e ricreativi della stessa e nel piu' completo rispetto delle loro esigenze, dei loro desideri e delle loro volontà; ciascun genitore, quando avrà i figli presso di sé, provvederà integralmente ad ogni loro bisogno e alla loro gestione quotidiana, fermo restando la massima collaborazione e flessibilità possibile.
pagina 4 di 8 9) Entrambi i genitori raccolgono preciso impegno ed obbligo a far mantenere ai figli concreti e civili rapporti continuativi con i nonni materni e paterni e favorirne gli incontri senza apporre alcuna difficoltà.
10) I genitori si impegnano concretamente affinché venga valorizzata la reciproca figura genitoriale omettendo ogni forma di svilimento concreto attraverso espressioni verbali deleterie per la serenità dei figli.
11) I ricorrenti si impegnano affinché le future figure affettive che eventualmente verranno a far parte della vita di entrambi i genitori vengano introdotte gradualmente con la massima attenzione e sensibilità e venga assicurato ai minori un rapporto sereno nei futuri nuclei familiari che andranno a costituirsi.
12) Entrambi i genitori si impegnano a non permettere che future figure affettive rappresentate da prossimi compagni/e possano intromettersi nelle decisioni dei minori condizionandone lo sviluppo psico-fisico, consapevoli che ogni decisione non potrà, in nessun caso, essere delegata a terze persone con una formale intromissione nel rapporto genitoriale originario.
13) A fronte della suddivisione pressoché paritaria della gestione delle esigenze di e , i coniugi espressamente convengono, sin da ora, che Per_1 Per_2 non verrà riconosciuta alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento per i figli né da parte di uno né da parte dell'altro, facendosi carico i coniugi direttamente del mantenimento ordinario dei minori stessi.
14) I ricorrenti convengono che le spese straordinarie per il mantenimento straordinario dei figli minori resteranno a carico di ciascun genitore al 50% secondo quanto di seguito specificato e previsto dallo stesso intestato Tribunale:
. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
pagina 5 di 8 accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Nel caso in cui le spese concordate siano state anticipate da uno dei genitori,
l'altro si impegna a rimborsarle entro il giorno 15 del mese successivo all'esibizione della documentazione attenstante la spesa.
15)Ognuno dei genitori provvederà singolarmente a presentare domanda per l'assegno Unico e Universale per i figli a carico.
16) La signora usufruirà delle detrazioni fiscali per i minori e verserà Parte_1 le stesse al signor nella misura del 50% . Pt_2
17) I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare a richiedersi contributi per il proprio personale mantenimento essendo, al momento, economicamente autosufficienti e provvedendo ciascuno di essi al soddisfacimento delle proprie personali esigenze di vita.
18) I ricorrenti dichiarano inoltre di aver già definito ogni ulteriore e diversa questione in essere tra loro, anche di natura patrimoniale e non, e di non avere pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione delle obbligazioni assunte con il presente atto.
pagina 6 di 8 19) I coniugi dichiarano di aver optato, sin dalla celebrazione del matrimonio, per il regime di separazione dei beni e ribadiscono e confermano di non avere conti correnti, titoli, obbligazioni e/o depositi in comune né alcun altro tipo di bene (sia mobile che immobile) in comune.
20) I ricorrenti assumono sin da ora l'obbligo reciproco di compiere, a semplice richiesta l'uno dell'altro, tutte le formalità necessarie al rilascio dei documenti validi all'espatrio sia per sé stessi che per i figli minori e . Per_1 Per_2
22) Per tutto quanto non previsto e per quanto possa sopravvenire, le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione per la risoluzione di ogni eventuale vertenza.
23) I ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis n.51 comma 2
c.p.c., ribadiscono di non volersi riconciliare e, pertanto, chiedono di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
24) Le spese legali, oneri e costi tutti della presente procedura saranno corrisposte del signor . Parte_2
25) I coniugi si obbligano ad adempire e dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da entrambi sin da ora rinunciata e rimossa.
26) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni pagina 7 di 8 concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...] si sono separati
[...] consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 3/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NOVI DI MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2008 Atto n. 7 Parte II Serie A;
III – spese del procedimento come stabilito nelle note congiunte.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
CE CE
Il Presidente
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