Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6783/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa
Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 6783 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2021, riservato in decisione all'udienza del 25.11.2024 e vertente
TRA
nato a Giugliano in [...] il [...] Parte_1
(c.f. ), e , nato C.F._1 Parte_2
ad Aversa il 19.07.1997 (c.f. ), C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Puca
(c.f. ), presso il cui studio elettivamente C.F._3
domiciliano in Villaricca (NA), al Viale della Repubblica, 47
APPELLANTI
E
(C.F. e PIVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca Caporaso (C.F. ), C.F._4
1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via M.
Cervantes n. 55/14
APPELLATA
NONCHÉ
, nato a [...] il CP_2
28.07.1980 e domiciliato alla via Arco San'Antonio 142,
Giugliano in Campania (NA)
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, parte appellante ha così concluso: “Il sottoscritto Avv. Stefano
Puca, p.e.c. , n.q. di Email_1
difensore del sig. e nel Parte_1 Parte_2
procedimento iscritto a ruolo con R.G. n. 6783/2021 dinanzi al
Tribunale di Napoli e con udienza fissata per il 25.11.2024, letto il provvedimento con il quale veniva disposta la trattazione scritta della predetta udienza, si riporta integralmente a tutti gli scritti difensivi depositati in atti e deduzioni a verbale. Si reitera la richiesta di integrale accoglimento della domanda dei sig.ri
e in quanto provata ed essendo Parte_1 Parte_2
stata chiara, incontrovertibile e conforme al libello introduttivo le dichiarazioni rese ed ampiamente esposte negli scritti difensivi precedenti. Si impugna e si contesta ancora una volta, tutto quanto ex adverso chiesto, dedotto, prodotto ed eccepito da parte convenuta in tutti gli scritti dalla stessa prodotti. Si ribadisce
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l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc, reitera la richiesta istruttoria di richiamare il teste così come fin qui formulate. Su questi presupposti, chiede la riforma della sentenza emessa in I grado con l'accoglimento integrale della domanda, e vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione ribadendo le conclusioni dichiarate in appello”.
Parte appellata, invece, ha così concluso: “Con Decreto del
05.10.2023, Codesto On.le Giudicante disponeva la trattazione scritta della causa, concedendo alle parti termine per il deposito di note scritte. L'avv. Gianluca Caporaso, difensore dell'appellata
impugna e contesta nuovamente tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto, depositato e richiesto. In via preliminare, insiste in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., con ogni conseguenza di legge.
In ogni caso, si riporta alla propria comparsa di costituzione ed a tutto quanto eccepito e dedotto nella stessa, chiedendo il rigetto del gravame, poiché inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle
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modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del
18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Va, altresì, premesso che è stato regolarmente trasmesso il fascicolo di primo grado recante n. di RG. 5887/2018.
Tanto premesso va evidenziato che con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Barra, la e per ivi sentirli Controparte_1 CP_2
condannare, in solido, al risarcimento dei danni occorsi ai veicoli di loro proprietà (rispettivamente, autovettura Fiat DE TO tg. FG746KP e motociclo Honda SH tg. CK92040) in occasione del sinistro verificatosi l'1.08.2017 in Ponticelli- Napoli ed ascrivibile all'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Ford TA, tg. BYA4ZZM; danni quantificati in
€ 1.980,00, con riferimento all'auto di proprietà del , ed €. Pt_1
1.300,00 per quanto concerne il motociclo di proprietà di
[...]
Pt_2
In primo grado si è costituita esclusivamente la compagnia assicurativa la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1
della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
È rimasto, invece, contumace CP_2
Raccolta la prova testimoniale, il Giudice di Pace di Barra, con la sentenza n. 5361/2020, ha rigettato la domanda attorea ed ha compensato interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello, innanzi al
Tribunale di Napoli, gli originari istanti, lamentandone l'erroneità
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e chiedendone la riforma nei termini indicati nello scritto difensivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la
Compagnia di Assicurazione la quale ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza, concludendo, quindi, per il rigetto della proposta impugnazione.
Sebbene regolarmente e tempestivamente citato (cfr. rinotifica in atti dell'8.04.2022), non si è costituito in giudizio CP_2
e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Va, preliminarmente, rilevata la tempestività dell'appello in quanto parte appellante ha notificato l'atto di appello, all Controparte_3
in data 10.03.2021 e, dunque, risulta rispettato il termine di sei mesi (contemplato dall'art. 327 c.p.c. novellato) dalla data di pubblicazione della sentenza (24.11.2020).
Quanto all'eccepita inammissibilità dell'appello, va premesso che tale gravame è regolato dal regime disegnato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte
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nell'art.163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive,
(cfr. tra le altre Cass. Cass. Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass.
Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
In definitiva, per effetto della novella, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, in tale atto devono essere esattamente indicate quali parti del provvedimento impugnato si intende sottoporre a riesame e, con riferimento a tali parti, devono essere esattamente indicate le modifiche richieste rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad
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indicare esattamente la parte della motivazione della sentenza censurata e le ragioni della doglianza anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
Sempre, in via preliminare, va evidenziato che non sussistono i presupposti per la declaratoria della inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un più approfondito vaglio in sede decisionale.
Tanto premesso va evidenziato che parte appellante, con un unico motivo di gravame, ha denunciato l'erronea valutazione delle prove ai sensi degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2043, 2054 e 2697 c.c. da parte del primo giudice, censurando il punto della motivazione inerente alla valutazione della prova testimoniale e dei rilievi fotografici depositati in atti ed ha chiesto, quindi, una nuova e diversa valutazione del merito e del materiale istruttorio.
In particolare, secondo le deduzioni di parte appellante, il giudice di primo grado, in ragione del contenuto preciso e circostanziato della deposizione resa dall'unico teste escusso ( , Testimone_1
in relazione soprattutto alla dinamica del sinistro ed al punto di impatto tra il veicolo investitore Ford TA e i veicoli di proprietà degli attori odierni appellanti (Fiat DE TO e motociclo
Honda SH), avrebbe dovuto convincersi dell'attendibilità di tale teste e, dunque, avrebbe dovuto tenere conto della sua testimonianza (cosa che, invece, il Giudice di prime cure non
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aveva fatto, ritenendo incompatibile la testimonianza con le fotografie depositate in atti dagli stessi attori).
La difesa di parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, ritenendo corretta ed immune da vizi la valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice di prime cure in considerazione anche degli esiti della perizia espletata dai tecnici fiduciari della compagnia assicurativa i quali avevano sottolineato l'incompatibilità dei danni riportati dai veicoli con la dinamica descritta nell'atto di citazione e confermata dalla teste.
Orbene, ritiene questo giudice l'appello infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda degli attori- odierni appellanti- sulla base di un sostanziale giudizio di inattendibilità dell'unica testimone escussa in ragione della non compatibilità della dinamica del sinistro con i danni ai veicoli, in particolare al motoveicolo di raffigurati in diverse Parte_2
fotografie prodotte dalla difesa degli istanti ed oggetto del riconoscimento da parte della teste.
Orbene è' noto che la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia che riguardi il giudizio sull'attendibilità e credibilità, sia che afferisca alla rilevanza probatoria delle loro affermazioni, è rimessa al libero convincimento del giudice.
La valutazione sull'attendibilità del teste, che deve necessariamente seguire e non precedere la sua assunzione (Cass.
Civ. n. 847/94) e che si differenzia da quello sulla capacità
a testimoniare (dipendente, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dalla
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presenza di un interesse giuridico - non di mero fatto - che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio), afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Civ. n. 21239/2019).
Inoltre, sempre i Supremi Giudici hanno affermato che: “In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale
l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire;
in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei
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capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 32456 del 03/11/2022).
Applicando i principi esposti al caso in esame ritiene la scrivente che, correttamente il giudice di Pace, abbia fondato il suo giudizio di inattendibilità della teste sulla non Testimone_1
corrispondenza tra la dinamica del sinistro ed i danni riportati dal motoveicolo e raffigurati nelle fotografie in atti. Ad integrazione della motivazione del giudice di prime cure, in questa sede, va aggiunto che la valutazione di non compatibilità deve estendersi anche ai danni riportati dall'autoveicolo parimenti raffigurati nella documentazione fotografica.
Ed invero la testimone, non legata da rapporti di parentela con alcuna delle parti in causa, ha dichiarato che …era il mese di agosto dell'anno duemiladiciassette, era di sera, verso le ore
18:00/18:30 circa, ero a Napoli, zona Ponticelli Barra, alla via
Bartolo Longo, fuori al bar “Il Poggio”….. ero sul marciapiede ove aspettavo alcuni amici coi quali dovevamo fermarci al bar per sederci al tavolo a consumare…. Mentre aspettavo vidi un incidente stradale…. Il Bar si trova a Via Bartolo Longo, lato della strada dove vi è la corsia per San Giorgio a Cremano…. La strada Via Bartolo Longo, è a doppio senso di circolazione…… ho visto una Ford TA vecchia, di colore grigio, che da Napoli viaggiava con direzione verso San Giorgio e la stessa era preceduta da un'altra auto Fiat DE TO – di colore grigio –
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ad un certo punto la TO rallentava e la Ford TA Pt_3
provenendo da dietro, la tamponava sospingendola in avanti – a destra….. il conducente della sterzò e frenò per Parte_4
evitare di investire il veicolo che a sua volta lo precedeva, ma non vi riuscì e sterzando finì verso la destra proprio davanti al Bar
Poggio, ivi investiva un motociclo, scooter Honda SH di colore grigio chiaro che stava in sosta sul cavalletto col muso davanti rivolto verso Napoli…. la TO venne colpita dalla TA al
Paraurti – cofano posteriore e sospinta in avanti verso destra e con la sua parte anteriore destra - all'altezza del parafango - parte anteriore destra colpì il motociclo alla sua parte anteriore e lo fece cadere a terra. Il motociclo Honda SH cadde al suolo sul suo lato destro… il motociclo era parcheggiato parallelo al marciapiede col muso rivolto verso Napoli e dunque in direzione opposta al senso di manovra delle auto di cui all'incidente…. Ero
a piedi sul marciapiede quando assistetti all'incidente che avvenne
a tre quattro metri da me.<…> A causa dell'urto la Ford TA investitrice riportava danni alla parte anteriore… la Fiat DE
TO grigia, riportò danni alla parte posteriore ovvero al paraurti ed al cofano ed alla parte anteriore destra di cui ricordo: paraurti, parafango ed un po' del parafango anteriore… il motociclo riportò danni alla parte anteriore tipo allo scudo, al parafango ed alla parte laterale destra… Riconosco dalle foto esibitemi di cui al fascicolo delle parti attrici, l'auto Fiat DE
TO ed i danni dalla stessa riportati <…> riconosco dalle foto
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esibitemi il motociclo Honda SH ed i danni dallo stesso riportati nel sinistro <…>.
Ebbene, dal raffronto tra i danni alla Fiat DE TO ed al motoveicolo Honda SH collegati dalla teste al sinistro per cui è causa e riconosciuti nelle fotografie e la dinamica del sinistro ricostruita dalla predetta, emergono evidenti discrasie dal momento che, per quanto riguarda quelli al veicolo ( al paraurti ed al cofano posteriore ed al parafando anteriore), i danni risultano di modestissima entità rispetto all'impatto con la Ford TA, necessariamente non leggero, in quanto tale da determinare non solo lo spostamento sulla destra del Fiat TO ma addirittura l'ulteriore urto - parimenti non lieve - della stessa con il motoveicolo parcheggiato che, a seguito dell'impatto, sarebbe caduto sul lato destro. Inoltre, sebbene sia caduto sul lato destro, gli unici danni al motoveicolo, emergenti dalle fotografie e riconosciuti dalla teste, sono quelli al paraurti anteriore e non anche alla fiancata dello stesso.
La valutazione di non compatibilità dei danni riconosciuti dalla testimone con la dinamica del sinistro incide significativamente sull'attendibilità della testimonianza rendendo non adeguatamente provata la domanda degli attori.
A conforto delle considerazioni espresse dal giudice di primo grado e condivise dalla scrivente militano anche le conclusioni alle quali è pervenuto, in fase stragiudiziale, il consulente tecnico di parte della il quale, all'esito dell'ispezione del veicolo CP_1
targato FG746KP, evidenziava la manifesta incompatibilità dei
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danni rispetto alla dinamica del sinistro. In particolare, come emerge dalla consulenza di parte, allegata al fascicolo di parte di primo grado unitamente alle foto raffiguranti i danni, lo
[...]
e rilevava “una evidente disparità energetica CP_4 CP_5
fra danni diretti ed indiretti (questi ultimi difficilmente riconducibili alla sagoma esposta all'urto del motoveicolo CK
92040)”.
Per tutte le ragioni esposte s'impone il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza appellata.
La regolamentazione delle spese processuali
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite vanno applicate le regole della soccombenza in relazione alle sole spese sostenute nel presente grado di giudizio.
E', infatti, noto che, secondo il pacifico orientamento dei Supremi
Giudici, condiviso da chi scrive (cfr. più di recente: Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 27606 del 29/10/2019), “ in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”.
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In ragione della totale soccombenza, pertanto, le spese di lite del presente grado vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata In assenza di nota della parte Controparte_1
appellata costituita in giudizio, le spese della presente controversia si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/22 (scaglione di riferimento da euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) ed in relazione ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Tenuto conto della contumacia dell'altro appellato
[...]
e dell'esito del presente giudizio, va dichiarata la non CP_2
ripetibilità delle spese di lite nei confronti del predetto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge
24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi , in favore dell'Erario, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di
Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
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2) condanna, in solido, e al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di costituzione e di rappresentanza sostenute, nel presente giudizio, dalla Controparte_6
spese liquidate in complessivi € 2.552,00
[...]
(duemilacinquecentocinquantadue/00) per compensi oltre al 15%
a titolo di rimborso forfettario sui compensi ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio nei confronti di CP_2
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012 perché parte appellante versi, in favore dell'Erario, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli il 13.03.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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