Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Paola A gresti Consigliere dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2876 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all'udienza del 12.06.2024, con termini ex art. 190 cpc, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente tra Parte 1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 1 ),- rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Serapiglia (C.F.
APPELLANTE –
- CP 2 ) (C.F. P.IVA 2 ), in Controparte_1 (già 66
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Sottoriva (C.F. C.F. 2
APPELLATO -
CP 3 appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa possono essere così riassunti:
a Parte 2 (ora società ノha citato in giudizio la Parte 3 Controparte_1
CP 5 per chiedere la condanna in solido alla società CP 4 e la società
restituzione di beni mobili, di sua proprietà, da essi detenuti senza titolo, e la condanna al risarcimento danni da mancato utilizzo: ha precisato di aver concesso i beni in locazione alla società ES srl, poi dichiarata fallita, e di aver proposto azione di rivendicazione, nei confronti della curatela fallimentare, ottenendo, con la sentenza del tribunale di Latina n. 100/2009, l'accertamento della proprietà, la condanna alla restituzione degli stessi beni e, nel caso fosse impossibile la restituzione in natura, al pagamento del controvalore, quantificato in 30.626,23 euro, oltre interessi in preceduzione;
di avere appreso, nel contattare la curatela fallimentare della società originaria conduttrice, per ottenere, in via bonaria, l'esecuzione della sentenza, della cessione dell'azienda alla Parte 1 che era così entrata nella precaria disponibilità dei beni in contestazione, pur non essendo ricompresi nell'azienda; circostanza già emersa durante l'espletamento della ctu, in quel giudizio;
che la società Pt 1 pur و
dichiarandosi disponibile, non aveva restituito i beni e la curatela fallimentare non aveva dato spontanea esecuzione alla sentenza n. 100/2009, così che, notificato il titolo esecutivo e l'atto di precetto, ai fini della consegna, l'ufficiale giudiziario, in un primo accesso, aveva ricevuto conferma dal curatore che i beni si trovavano presso la società
Pt 1 , e, recatosi sul luogo di detenzione dei beni, si era trovato di fronte all'opposizione, da parte del direttore dell'esercizio commerciale, di un contratto di affitto di azienda, stipulato dalla società Pt 1 con la società CP 3 affittuaria. La società Pt 1 si è costituita, eccependo l'inopponibilità della sentenza n
100/2009, poiché mai convenuta in quel giudizio;
di non aver mai riconosciuto la proprietà dei beni in capo alla società attrice e di non essersi resa disponibile alla. riconsegna, disconoscendo, al riguardo, la firma apposta sulla lettera raccomandata dell'1/6/2010; nel merito, chiedendo, in riconvenzionale, di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà, per usucapione, per il possesso continuato, ininterrotto, pacifico ed esclusivo per oltre dieci anni, a decorrere dal 28 luglio 2000, quando è stata ceduta l'azienda.
La società CP 3 è rimasta contumace.
Nel corso del giudizio, si è accertato che i beni non erano più rinvenibili e, pertanto, la società attrice ha chiesto di essere ammessa ad integrare l'istruttoria, spiegando domanda di risarcimento per equivalente, per un importo pari a € 30.626,23, oltre rivalutazione ed interessi, o per un diverso importo ritenuto di giustizia.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata posta in decisione.
§ II Tribunale di Latina, con sentenza n. 887/2019, in accoglimento della domanda avanzata da Controparte 2 (ora società , ha condannato la società Parte_3
Parte 1 al pagamento della somma risarcitoria di € 40.626,33, oltre convenuta interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
ha rigettato la domanda attrice nei confronti di CP 3 e la domanda riconvenzionale avanzata dalla società Pt 1 '
condannandola al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'attrice.
La decisione si fonda sulle seguenti argomentazioni:
l'ammissibilità della richiesta di risarcimento danni per equivalente, avanzata in corso di causa, avendo la medesima funzione della domanda originaria di restituzione dei beni, in quanto entrambe volte alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato: quella originaria, in forma specifica, nel caso, restituendo all'avente diritto i bene sottratti, e la seconda, per equivalente, attribuendo una somma di denaro pari al valore degli stessi beni, risultati spariti;
la prova della proprietà dei beni in una valutazione complessiva dei documenti
-
prodotti, comprese le sentenze che, non essendo state emesse nei confronti delle convenute, sono comunque utilizzabili come prove atipiche, unitamente agli accertamenti svolti in quei giudizi;
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, volta all'accertamento di un acquisto a non domino dei beni, ai sensi dell'art. 1153 cc, perchè tardivamente proposta, avendo, con la comparsa di costituzione, chiesto l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione, solo ai sensi dell'art. 1161 cc;
domanda, quest'ultima, infondata, mancando la prova dell'interversio possessionis" e del requisito della buona fede, richiesto per i beni mobili;
in aggiunta, la firma apposta sulla lettera raccomandata, datata 1.6.2010 (con cui è stata riconosciuta la proprietà dei da parte dell'attrice), nonostante disconosciuta,
è, comunque, scritta su carta intestata della Pt 1 e risulta da questa spedita.
non contestato ed equo il controvalore richiesto dalla società attrice, con la domanda di danni per equivalente, da accogliere solo nei confronti della società
Pt 1 , in mancanza di prova della conoscenza/colpevole ignoranza, da parte della società CP_3, dell'altruità dei beni;
il danno “in re ipsa" da mancato utilizzo dei beni e la liquidazione, in via equitativa, della somma di € 10.00,00. La società Pt 1 a proposto appello, articolando cinque censure.
Con il primo motivo di appello, rubricato "Violazione degli artt. 948, 2043 e 2058 c.c.
- violazione dell'art. 183 c.p.c. perplessità, illogicità e contraddittorietà della
-
motivazione in violazione dell'art. 115 c.p.c. erronea valutazione del materiale istruttorio”, contesta l'ammissibilità, tempestività e fondatezza della domanda di risarcimento danni per equivalente. Sostiene che non ricorre l'eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica, di cui all'art 2058 co.2 cc, ovvero della chiesta restituzione dei beni, dal momento che il sopravvenuto smontaggio e spostamento delle attrezzature, diversamente da quanto sostenuto dal tribunale, non è assimilabile alla loro sparizione e distruzione;
lo smontaggio è un presupposto necessario per procedere alla riconsegna dei beni, in questione, che non sono nemmeno spariti, trovandosi come
-e confermato dai dichiarato dal legale rappresentante della stessa società Pt 1 Testimone 2 -· ancora nella sua disponibilità; contesta testi, Testimone 1 e anche la qualificazione della domanda originaria come richiesta di risarcimento del danno in forma specifica, trattandosi piuttosto di una rivendicazione di proprietà di beni mobili, di cui si chiedeva la restituzione a chi, l' Pt_1 li deteneva senza titolo.
La censura non è fondata.
Ai sensi dell'art. 948 c.c, "Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno."
In sostanza, la particolare circolazione dei beni mobili rende necessaria, accanto alla tutela restitutoria, quella risarcitoria, ove il bene venga distrutto, trasferito a terzi o sia venuto a mancare per altra causa, circostanza che sfugge al controllo di chi esercita l'azione di rivendica. La norma prevede espressamente che, se la situazione muta nel corso del giudizio, si può far valere la tutela risarcitoria per equivalente.
Nella fattispecie, in sede di interrogatorio formale, è emersa la circostanza dello smontaggio e spostamento dei beni richiesti.
L'attore, venuto a conoscenza di una modifica della situazione originaria, ha chiesto un'ispezione sui luoghi, per accertare le condizioni dei beni, oltre alla rimessione in termini per le richieste istruttorie.
In linea di principio, anche per il principio della vicinanza della prova, sarebbe spettato a chi aveva i beni dimostrarne l'effettivo stato e che, dunque, potevano essere restituiti, reintegrando il patrimonio dell'istante. Nella fattispecie, invece, la controparte si è limitata ad assumerne l'integrità e tale comportamento processuale, valutato unitamente alla mancata offerta in restituzione, deve essere inteso come un'adesione alla prospettazione dell'attrice di una restituzione divenuta impossibile o, comunque, non satisfattiva. In tale senso si è espressa la Suprema Corte, in materia di indebito
(Cass. civ. 5512/1996) § Con il secondo motivo di appello, rubricato "Violazione degli artt. 2697 e 948 c.c. - erroneo inquadramento della domanda - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. erronea valutazione di non contestazione di fatti costitutivi ed erronea valutazione del materiale istruttorio, nonché perplessità, illogicità e contraddittorietà della motivazione in violazione dell'art. 115 c.p.c", contesta l'accertamento del diritto di proprietà dei beni, oggetto di causa, in capo alla società appellata. Deduce un errore del tribunale sia nella valutazione degli atti di causa, avendo ritenuto incontestato il diritto, nonostante le contrarie affermazioni in comparsa di costituzione in giudizio, sia delle risultanze istruttorie, perché, attraverso la produzione documentale, non è stato assolto il rigoroso onere della prova, imposto al rivendicante, di risalire fino all'acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione; ancora, per aver utilizzato, come prova atipica, elementi di prova acquisiti in un giudizio a cui non aveva partecipato.
Occorre premettere che “in caso di rivendica di un bene mobile, il rigore probatorio richiesto dall'art.948 c.c. deve necessariamente coniugarsi con i modi di acquisto della proprietà dei beni mobili e con la loro circolazione......titolo di acquisto è il possesso, anche in caso di acquisto a non domino, purchè il possessore sia in buona fede al momento dell'acquisto e sussista un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà; dalla presunzione di buona fede nel possesso, prevista dall'art.1147 c.c., deriva che all'attore in rivendicazione di un bene mobile è sufficiente provare il possesso della cosa in base a titolo astrattamente e potenzialmente idoneo al trasferimento della proprietà (art.1153 c.c.), mentre spetta a chi resiste all'azione medesima di dimostrare l'eventuale mala fede, al momento della consegna a non domino (Cass. 18.2.1977 n.736); Cass. civ. ord. n. 6007/2019.
Questi sono i principi che regolano la materia.
In questo ambito, l'esame analitico, in sentenza, della documentazione in atti, consente di ritenere ampiamente dimostrata la proprietà dei beni in capo alla società rivendicante. Costituisce un principio generale, del tutto condivisibile, e ormai pacifico che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche", purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. Tale principio è stato affermato con riferimento a sentenze, penali e civili, agli accertamenti avvenuti in altri giudizi ed anche in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, raccolte fuori dal processo e ciò sul presupposto che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio (tra le altre, ordinanza n. 9507/2023; n. 2947/2023; sent. 840/2015)
Di conseguenza, correttamente il tribunale ha dato rilievo alla sentenza parziale n.
325/2007, che ha accertato la titolarità dei beni in capo a CP_2 (ora Pt 1 ) e ammesso la stessa al passivo per i canoni di locazione dei beni medesimi;
alla sentenza del tribunale di Latina, n. 100/2009, di condanna della curatela alla restituzione dei beni o, in caso di impossibilità della prestazione, al pagamento del loro controvalore di
€ 30.626,33 ed, infine, agli accertamenti svolti dal ctu, in quest'ultimo giudizio.
Il regolare acquisto dei beni, a titolo derivativo, è poi documentato, come ben descritto nella sentenza, qui impugnata, attraverso le fatture di acquisto e le relative bolle di consegna nonché dall'estratto autenticato delle scritture contabili della società;
documenti tutti genericamente contestati nell'impugnativa, quanto alla loro valenza probatoria, riproponendo semplicemente il rigoroso onere della prova ( cd.“probatio diabolica"), in materia di rivendica.
§ Il terzo motivo di appello, rubricato "Violazione dell'artt. 1153 c.c. - violazione degli artt. 112, 166 e 167 c.p.c. erronea valutazione della domanda riconvenzionale, nonché perplessità, illogicità e contraddittorietà della motivazione in violazione dell'art. 115 c.p.c”, riguarda la tempestività ed ammissibilità della domanda di usucapione, proposta in riconvenzionale dalla società Pt 1 La società appellante assume di aver chiesto, fin dalla comparsa di costituzione e risposta, l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione, non solo ai sensi dell'art. 1161 c.c. ma anche ai sensi dell'art. 1153 cc. A riprova di quanto sostenuto, ha ritrascritto, nell'impugnativa, stralci della comparsa di costituzione.
Rileggendo unitariamente l'atto difensivo, emerge che, a pag. 10, è opposto l'intervenuto acquisto per usucapione per possesso ultradecennale, iniziato con l'immissione in possesso dell'azienda, ceduta in data 28.7.2000. Al paragrafo 3.1 dell'atto, si argomenta della buona fede, del possesso ultradecennale iniziato con l'affitto dell'azienda, comprensivo di tutti i beni mobili presenti nei locali, senza alcuna distinzione, e dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione acquisitiva;
elementi di valutazione che astrattamente integrano i presupposti previsti dall'art. 1161 cc. Al paragrafo 3.2, vi è un richiamo specifico, per quanto breve, alla fattispecie contemplata dall'art. 1153 c.c. ("Per verità, atteso che l'immissione in possesso è avvenuta in forza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà è da ritenere che, nella vicenda che ci occupa, sussistano persino i presupposti positivizzati nell'art. 1153 cc, dai quali consegue un acquisto istantaneo a titolo originario del diritto di proprietà da parte della Parte 1 ).
La parte espositiva è poi coerente con le conclusioni ( "in via riconvenzionale,
accertare che la Parte 1 ha posseduto sin dal 28 luglio 2000, e, comunque, per oltre un decennio, i beni....e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà..."), ove, la congiunzione "comunque" ha un valore concessivo, un sinonimo di “tuttavia", "nondimeno", "peraltro"; dunque, va intesa nel senso di un acquisto immediato della proprietà, ai sensi dell'art. 1153 cc, e, comunque, ai sensi dell'art. 1161 cc.
La domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione, va, quindi, esaminata sotto il duplice profilo chiesto dall'attrice.
L'art. 1153 cc. prevede testualmente "Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.....".
Nella fattispecie, l'atto di cessione di azienda è del tutto generico, in mancanza di qualsiasi specificazione riguardo alle “attrezzature di proprietà della parte alienante che arredano e corredano l'azienda", che vengono cedute. La genericità dell'oggetto
è rafforzata dalla successiva previsione di una responsabilità diretta del cedente, nel rapporto tra le parti, in caso di controversie sulla proprietà dei beni (“le parti precisano che eventuali controversie anche giudiziali relative alla proprietà dei beni aziendali in capo alla parte cedente restano a carico della parte alenante medesima").Le due clausole lasciano intendere che vi fosse incertezza sulla proprietà di parte dei beni presenti nell'azienda, che non sono nemmeno espressamente elencati. Del resto, la garanzia per evizione è prevista per legge e la clausola non avrebbe avuto ragione di esistere;
nè si comprende, perché le parti avrebbero dovuto preoccuparsi, come vuole la società appellante, di offrire un'ulteriore tutela all'acquirente, elidendo gli effetti dell'art. 1485 cc, se non per rassicurarlo riguardo ad atti di rivendica già 'in nuce', che sarebbero potuti sfociare in azioni giudiziarie. Il ragionamento trova un'ulteriore conferma nell'esaminare gli inventari della società cedente, all'epoca, già in stato di fallimento, in cui non sono riportati i beni, qui controversi (alleg. 42-43), e indicati come di dubbia proprietà (doc. 41) e, ancora, nella richiesta di restituzione dei beni, avanzata, nel precedente mese di maggio, dalla CP 2 alla curatela del fallimento
ES (doc. fasc. 29 parte attrice).
E' poco verosimile che l'acquirente non abbia verificato la consistenza dell'azienda, per valutare l'efficienza, il valore e, dunque, la congruità del prezzo, rimettendosi, come si sostiene nell'impugnativa, con la quarta censura, semplicemente agli accertamenti del notaio;
anzi, si deve ritenere che la trattativa si sia svolta nella massima trasparenza, per la presenza del curatore fallimentare, che non può non aver rappresentato tutte le circostanze utili, dovendo evitare gravose esposizioni economiche della società fallità; per le stesse ragioni, non può assumere alcun rilievo l'obiezione dell Pt 1 riguardo alla mancata presenza, nel fascicolo della procedura CP 2 perché fallimentare, della richiesta di restituzione dei beni, avanzata dalla inviata proprio al curatore, per la richiesta di parere.
Le circostanze esposte riguardano sia l'idoneità del titolo, indeterminato riguardo ai beni, presenti nell'azienda, effettivamente di proprietà del cedente, sia la buona fede, in termini di mancata conoscenza dell'altruità dei beni.
Ne deriva la mancanza di prova dell'esercizio del possesso, in luogo di una mera detenzione, e del requisito della buona fede, che incide negativamente anche sulla diversa ipotesi contemplata dall'art. 1161, al comma 1 cc ("In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.").
Resta da valutare l'ultimo motivo di appello, che riguarda la liquidazione del danno.
Si è detto della facoltà riconosciuta al rivendicante di chiedere, in corso di causa, il risarcimento per equivalente e dell'utilizzabilità di accertamenti avvenuti in altri giudizi, come nella fattispecie, la ctu, purchè sia garantito il contraddittorio delle parti: la relazione è stata tempestivamente allegata all'atto introduttivo del giudizio e poteva essere analizzata, quando nel corso del giudizio, è stata proposta la domanda di risarcimento danni per equivalente.
Il tribunale ha liquidato due voci di danno, quello per equivalente, perché divenuta impossibile la restituzione in natura dei beni, e quello da mancato godimento, per il quale è stato considerato, una volta esclusa la responsabilità della società CP_3, anch'essa convenuta in giudizio, il periodo, dal 2000 al 2015, in cui la società Pt 1
ha avuto la disponibilità dei beni, in contestazione;
quanto all'ammontare, il controvalore dei beni è stato calcolato, come richiesto da parte attrice, tenendo conto del loro valore di € 30.626,33, già individuato dal Tribunale, in analogo giudizio contro il fallimento ESSEBI, con la sentenza n.100/2009 e attraverso la CTU, che aveva già considerato il deprezzamento per uso/obsolescenza. Trattandosi di debito risarcitorio, il valore dei beni è stato calcolato alla data del fatto illecito ("alla data di inizio della illegittima detenzione dei beni"), luglio 2000. Il deprezzamento ha correttamente riguardato il periodo precedente, che va dal contratto di locazione originario alla acquisita disponibilità da parte dell Pt 1 ; il credito risarcitorio va, infatti, liquidato, tenendo conto del valore al momento dell'illecito, da rivalutare anno anno, con il calcolo degli interessi sugli importi annuali, per garantire l'integrale riparazione del pregiudizio subito. Il tribunale ha, dunque, liquidato il danno all'attualità, aderendo alla richiesta di parte, e non si può contestare un mancato calcolo di un ulteriore deprezzamento che poteva riguardare solo il periodo precedente al fatto illecito.
In questo ambito, è legittima anche la liquidazione del danno da mancato godimento, secondo l'appellante, non dovuta, in aggiunta al controvalore, solo perché, nel determinare quest' ultimo, non sarebbe stato considerato il deprezzamento dei beni.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali, anche per questo grado di giudizio, nonché dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla società Pt 1 avverso la sentenza del Tribunale di Latina, n. 887/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna la società Pt_1 al pagamento delle spese di lite, in favore di controparte che si liquidano in complessivi € 6000,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 13.11.2024
Il Presidente rel.