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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce Seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 109 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 in qualità di eredi legittimi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Rollo, giusta Persona_1 mandato in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Melendugno alla Via F.lli Longo
n. 2/D
appellanti
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CP_2 C.F._3
Salvatore De Mitri, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, alla
Via A. Mantegna n. 10
nonchè
1 (c.f. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli _3 CodiceFiscale_4
Avv.ti Cosima Corvino e Raffaella Zizzari ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Lecce alla via Ferrante d'Aragona 15
appellati
nonché
già (P.IVA n. , in persona Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_1 del l.r.p.t. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Dimitry Controparte_6
Conte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Maglie, Via Pisanelli n. 27
appellata e appellante nel giudizio riunito R.G. n. 122/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi qui per integralmente riportate.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 38/2023, pubblicata in data 10.01.2023, notificata l'11.01.2023, il Tribunale di Lecce, decidendo sulla opposizione proposta da , in persona dei suoi procuratori e Persona_1 Parte_1
, avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 2649/2017 del 24.09.2017, rigettava Parte_2
l'opposizione e dichiarava esecutivo il provvedimento monitorio opposto.
1.1. Ed invero. Gli Arch. e con ricorso per decreto ingiuntivo avevano CP_2 _3 adito il Tribunale di Lecce perché ingiungesse a , nella sua qualità di socio accomandatario Persona_1 della “ , poi trasformata in “ , e a quest'ultima società, il Controparte_5 Controparte_4 pagamento in solido della somma di € 54.851,19, a titolo di competenze professionali maturate per la redazione di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione di alcune modifiche al fabbricato denominato , sito in Melendugno – località Torre dell'Orso. In particolare, i CP_4
CP_ professionisti deducevano di essere stati incaricati in data 16.05.2011 dalla di predisporre un progetto per modificare parzialmente il fabbricato “ , incarico terminato nel mese di ottobre 2011 a CP_4 seguito della trasmissione del progetto al Comune di Melendugno ai fini della richiesta del permesso di costruire.
1.2. Con citazione notificata il 27.11.2017 , in persona dei procuratori e Persona_1 Parte_1 Per_1
2 , proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Lecce, incardinando il giudizio R.G. n. PT
10847/2017, assumendo di aver già corrisposto integralmente tutte le somme richieste per le prestazioni professionali svolte in suo favore ed eccepiva, in ogni caso, la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. del credito fatto valere con il decreto ingiuntivo, stante il decorso del termine di tre anni dal compimento dell'attività professionale posta in essere dagli architetti e dall'invio da parte dei professionisti della richiesta di pagamento delle competenze, formulata il 17.10.2012. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiunto opposto.
Ritualmente costituitosi, l'Arch. contestava le avverse deduzioni, sostenendo che CP_2 Per_1
non aveva corrisposto le somme dovute;
l'eccezione di pagamento era infatti sfornita di prova
[...] documentale sotto il profilo dell'an, del quantum e del quomodo. Sottolineava comunque la contraddittorietà della tesi difensiva dell'opponente, il quale aveva eccepito, da un lato, l'avvenuto pagamento integrale e, dall'altro, l'intervenuta prescrizione. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione, nonché la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, c. 3, c.p.c.
Si costituiva in giudizio anche l'Arch. eccependo, in via preliminare, la carenza di interesse _3 ad agire dell'opponente, perché il credito vantato dagli opposti era stato integralmente soddisfatto nell'ambito della procedura esecutiva n. 533/14 svoltasi nei confronti della Li Tamari S.r.l. Invero, venduto l'immobile staggito, con ordinanza del 24.11.2017 il G.E. approvava il progetto di riparto, attribuendo tutte le somme come previsto nel progetto, ivi compresa la somma di € 80.261,37 in favore dei professionisti, intervenuti nella predetta procedura esecutiva in data 26.09.2017. Nel merito, poi, eccepiva l'incompatibilità della tesi dell'intervenuto pagamento con l'eccezione di prescrizione presuntiva, evidenziando, comunque, la mancanza di prova del pagamento. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente al risarcimento per lite temeraria ex art. 96, c. 3, c.p.c.
1.3. Con atto di citazione notificato il 06.11.2017 anche la società (già Controparte_4 Controparte_5
, altro debitore ingiunto, proponeva opposizione avverso il medesimo decreto, incardinando
[...] il giudizio R.G. n. 10869/17. La società opponente sosteneva che il compenso era già stato corrisposto per intero. A sostegno di tale prospettazione asseriva che, al momento della cessione delle quote sociali dallo stesso e da a avvenuta in data 01.03.2016, non Persona_1 Parte_3 Persona_2 risultava nei bilanci della società alcun debito nei confronti degli opposti. Conseguentemente, la società
considerato l'avvenuto pagamento, eccepiva anche la prescrizione presuntiva ex art. 2956 Controparte_4
c.c. del diritto dei professionisti alla riscossione del credito, essendo decorsi tre anni dalla conclusione della prestazione, per cui concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Con separate comparse di costituzione e risposta, si costituivano in questo giudizio anche l'Arch
e l'Arch. reiterando le medesime argomentazioni difensive già svolte nel CP_2 _3 giudizio iscritto al n. 10847/17 RG.
1.4. Con ordinanza del 07.03.2018 veniva disposta la riunione del giudizio iscritto al n. 10869/17 RG a
3 quello iscritto al n. 10847/17 RG;
quindi, con ordinanza del 9.5.2018, il Tribunale in accoglimento dell'istanza ex art. 649 bis c.p.c., sospendeva la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato nei confronti di Persona_1
In data 25.07.2019 si costituiva in giudizio , nella sua qualità di Amministratore di Sostegno Parte_2 di (come tale nominato sin dal 17.11.2017), depositando, poi, con successiva istanza del Persona_1
21.01.2022, alcuni documenti a suo dire sopravvenuti, di cui chiedeva l'acquisizione e che tuttavia il giudice, con ordinanza del 27.01.2022, riteneva tardivi, rigettando l'istanza.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e giuramento decisorio deferito a
[...]
, in qualità di legale rappresentante della e a , previa CTU medica CP_6 Controparte_4 Persona_1 che attestava la capacità dello stesso a manifestare la propria volontà.
A seguito del decesso di in data 16.04.2022, con atto del 17.05.2022 e Persona_1 Parte_1 PT
, in qualità di suoi eredi legittimi, intervenivano volontariamente in giudizio, riportandosi alle difese
[...] dell'opponente.
All'esito, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di prescrizione presuntiva, ritenendo non maturato il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 2956 n. 2 c.c. In particolare, il Tribunale, richiamando un recente arresto di legittimità in tema di prescrizione del corrispettivo della prestazione d'opera, riteneva integrata la conclusione di un unico contratto di prestazione d'opera professionale, per cui il termine di prescrizione del diritto al compenso dei professionisti, ai sensi dell'art. 2957 c.c., decorre dalla conclusione della prestazione e non già dal compimento di ogni singola prestazione. Nella specie riteneva il Tribunale che l'opera commissionata agli architetti avesse ad oggetto non solo la fase di predisposizione del progetto, ma anche la fase della direzione dei lavori, come documentalmente emergeva dalla domanda di rilascio del permesso di costruire, conseguentemente escludeva che fosse maturata la prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c. poiché il rapporto d'opera professionale risultava ancora in essere alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (12.06.2017), considerata anche l'assenza di prova in ordine alla revoca o estinzione dell'incarico. Sulla base di tali evidenze, il primo giudice revocava l'ordinanza del 10.05.2019, con cui era stato ammesso il giuramento decisorio di e del legale Persona_1 rappresentante della per mancanza dei presupposti di legge. Controparte_4
Tanto rendeva non assolto l'onere probatorio relativo al pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione pecuniaria nei confronti degli architetti e sicché il CP_2 _3
Tribunale rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite – incluse quelle di c.t.u. - erano definite secondo soccombenza.
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2.Con atto di citazione notificato il 09.02.2023 e , quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 hanno proposto appello (R.G. 109/2023) avverso la sentenza suindicata, e - premettendo di aver corrisposto alle controparti l'intero importo di cui in sentenza, con riserva di ripetizione, depositando, a
4 tal uopo, le ricevute attestanti il pagamento - l'hanno censurata articolando i seguenti motivi di doglianza:
1. Annullamento dell'ordinanza resa all'udienza del 27.01.2022 con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta di acquisizione dei documenti, depositati in giudizio con istanza n. 6 del 21.01.2022, anche, ove occorra, previa remissione in termini. Omessa motivazione sul punto. In subordine, acquisizione nel giudizio di appello dei documenti di formazione successiva e sopravvenuti, anche, ove occorra, ai sensi dell'art. 345, comma
3, c.p.c.: gli appellanti lamentano che il primo giudice abbia ritenuto non assolto l'onere probatorio relativo all'avvenuto pagamento del credito vantato dai professionisti, in quanto aveva erroneamente rigettato, con ordinanza del 27.01.22, la richiesta di acquisizione di alcuni documenti, ritenendoli tardivi, in quanto prodotti successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, c. 6 c.p.c., senza considerare che trattavasi, invece, di documenti sopravvenuti, di formazione successiva alla scadenza dei termini istruttori, e comunque rilevanti ai fini della decisione perché attestanti l'avvenuto pagamento delle somme pretese. Detti documenti, infatti, non potevano essere prodotti tempestivamente in quanto, al momento della proposizione delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., era aperta l'Amministrazione di Sostegno in favore di Per_1
che quindi, affetto da un grave deterioramento cognitivo (morbo di Parkinson), non era
[...] in condizioni di indicare detti documenti (o altri mezzi istruttori) idonei a comprovare il pagamento delle somme pretese;
a sua volta , nominato Ad del padre, soltanto in Parte_2 data 10.01.2022 (pochi giorni prima dell'istanza di acquisizione del 21.01.2022) era venuto a conoscenza di alcuni documenti che comprovavano l'avvenuto integrale pagamento delle somme richieste dalle controparti, tra cui la perizia giurata a firma del Dott. redatta nel giudizio Per_3 monitorio n. 3908/2014 R.G., - instaurato da al fine di ottenere da parte di _3 Per_1
il pagamento della somma di € 58.867,66, a titolo di rateo trimestrale della quota di
[...] liquidazione della società -. In tale relazione, ove venivano Controparte_5 riportate tutte le attività e passività sino alla data del 07.11.2012 (dunque, sino ad una data successiva alla trasformazione della in avvenuta Controparte_5 Controparte_4 il 29.10.2012), non vi sarebbe alcun riferimento a debiti della società nei confronti Controparte_5 dell'Arch. o dell'allora socio uscente ragion per cui doveva CP_2 _3 ritenersi che la pretesa creditoria degli Architetti e fosse già stata soddisfatta. CP_2 Per_1
Chiedono quindi di dichiarare legittima e giuridicamente valida la produzione documentale avanzata con istanza n. 6 del 21.01.2022, reiterata alla successiva udienza del 27.01.2022, nonché in quella di precisazione delle conclusioni;
in subordine, che la Corte acquisisse in questo grado di giudizio i documenti sopra indicati, anche ai sensi dell'art. 345, comma 3 c.p.c.
2. Violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 2956 n. 2 c.c. Riforma della sentenza nella parte in cui, con motivazione illogica, non ha riconosciuto il decorso del
5 termine di prescrizione triennale e, per l'effetto, ha confermato il d.i. opposto e condannato gli allora opponenti al pagamento delle spese e competenze processuali.
Erronea interpretazione e valutazione delle norme del T.U. in materia di edilizia.: gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo non maturato il termine di tre anni di cui all'art. 2956 n. 2 c.c., considerando l'incarico di direttore dei lavori di cui al progetto presentato al in data 20.10.2011 Controparte_7 ancora in essere sino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con l'art. 2956 n. 2 c.c., nonchè con le norme di cui al T.U. edilizia. Invero, indipendentemente dall'esito della pratica amministrativa di rilascio del titolo edilizio, alla data di deposito del ricorso monitorio gli Architetti non rivestivano più la qualifica di direttori di lavori, in quanto il essendo decorso il termine di cui all'art. 20, c. 3 D.P.R. Controparte_7
380/2001, non aveva rilasciato il permesso di costruire, determinando l'automatica caducazione dell'incarico professionale. E comunque, anche ammettendo che il provvedimento sia stato rilasciato, o in forma espressa o per silenzio, tale provvedimento, alla data del 18.01.2013 era divenuto ex lege inefficace per la mancata comunicazione e il mancato avvio dei lavori entro di termine di un anno previsto dal D.P.R. 380/2001, sicché i professionisti, pur essendone onerati, non avevano provato di aver svolto la direzione dei lavori. Tale circostanza sarebbe peraltro avvalorata anche dalla missiva dell'Arch. di rinuncia all'incarico professionale, ove si CP_2 dava atto che i lavori, alla data del 24.05.2018, ossia a distanza di ben 7 anni dalla richiesta delle competenze oggetto di lite, non erano ancora iniziati. Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, quindi, alla data del deposito del ricorso monitorio (12.06.2017) il termine di prescrizione ex art. 2956 c.c. era ormai decorso, considerato anche che la fine della prestazione d'opera di direzione dei lavori coinciderebbe o con la data del provvedimento di rigetto del permesso di costruire o con la data perdita di efficacia del permesso ove rilasciato in forma tacita per il mancato avvio dei lavori entro il termine previsto dal TU edilizia.
3. Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha revocato
l'ordinanza del 10.05.2019 ammissiva del giuramento decisorio. Piena validità ed efficacia del giuramento decisorio reso: gli appellanti censurano il passaggio della sentenza con cui il
Tribunale ha revocato l'ordinanza del 10.05.2019 di ammissione del giuramento decisorio di e del legale rappresentante della tale che al contrario il giuramento Persona_1 Controparte_4 prestato sarebbe da considerarsi pienamente valido ed efficace, avendo giurato di Persona_1 aver corrisposto le somme richieste dai professionisti.
Ritualmente costituita, l'appellato eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità della _3 richiesta di acquisizione in tale grado di giudizio ex art. 345, c. 3 c.p.c. dei documenti depositati con istanza n. 6 del 21.01.2022, non trattandosi di documentazione sopravvenuta e/o di formazione
6 successiva alla scadenza dei termini per le memorie istruttorie giacchè e , nella Parte_1 Parte_2 loro qualità di legittimi procuratori costituiti di , avrebbero potuto depositarli Persona_1 tempestivamente nel giudizio di primo grado, nel rispetto dei termini istruttori. Eccepisce altresì la tardività, perché sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, della circostanza dedotta con il secondo motivo d'appello, secondo cui il avrebbe rigettato l'istanza del permesso di Controparte_7 costruire inferendone erroneamente la caducazione della nomina degli Archetti Conte e , quali CP_2
Direttori dei Lavori. In subordine, chiede di essere autorizzata a produrre l'all. n. 9 quale prova contraria, ossia una certificazione rilasciata dal Comune di Melendugno dalla quale si evince che la pratica edilizia presentata in data 21.10.2011 alla data del 24.04.2018 risultava sospesa. Nel merito, resiste alle avverse censure precisando che la prestazione professionale per cui si è ricevuto incarico, nella sua interezza, non si è conclusa, motivo per cui non può essere invocata la decorrenza del termine di prescrizione ex art. 2957 c.c. In subordine, ove si ritenga che si sia verificata la prescrizione presuntiva ex art. 2956 cc, domanda che siano dichiarati il rifiuto di a rendere il giuramento decisorio all'udienza del Persona_1
13.06.2019, con conseguente soccombenza dello stesso ex art. 239 c.p.c., nonché l'inefficacia del giuramento reso dallo stesso in data 11.11.2021 perché tardivo e quindi tamquam non esset.
Si è costituito in giudizio anche l'Arch. eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_2 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., nonché l'inammissibilità del primo motivo d'appello, posto che avverso l'ordinanza di rigetto del 27.01.2022 non era stata proposta alcuna istanza di revoca né di modifica ai sensi dell'art. 177 c.p.c., con conseguente acquiescenza alla stessa. Rilevando altresì l'inammissibilità e infondatezza del secondo motivo d'appello, l'appellato conclude per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. si costituiva in giudizio, riportandosi a tutte le censure già svolte nel giudizio iscritto al n. Controparte_4
122/2023 R.G., chiedendo la riunione dei due procedimenti.
2.1. Con atto di citazione in data 10.02.2023 anche ha proposto appello iscritto al n. Controparte_4
122/2023 R.G., avverso la medesima sentenza, rilevandone l'erroneità per i seguenti motivi:
a. Mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c.: la società deducente impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. ritenendo non maturato il termine prescrizionale di tre anni, laddove, invece, avrebbe dovuto accoglierla sulla base dei seguenti profili:
a.
1. Errata interpretazione della richiesta di rilascio di permesso a costruire del 21-10-2011.
Esistenza di due distinti contratti di prestazione d'opera intellettuale: il primo avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di progettazione, il secondo di direzione lavori, dotato di una sua autonomia. Violazione degli artt. 2956-1362 e 1366 c.c. - Motivazione contradditoria e apparente: il primo giudice, sulla scorta di una errata interpretazione della richiesta di rilascio di permesso a costruire, avrebbe ritenuto, peraltro senza esplicitarne le ragioni,
7 che trattavasi di un unico contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto il conferimento dell'incarico ai professionisti appellati, sia come progettisti che come Direttori dei
Lavori, ossia un unico contratto contenente due incarichi, senza considerare che, invece, il dato testuale evidenzia piuttosto la sussistenza di due distinti contratti contenenti ognuno un distinto incarico, con la peculiarità che il secondo incarico -di direzione lavori- è sottoposto alla condizione esplicita di rilascio del permesso a costruire. La persistenza dell'incarico di direzione dei lavori non potrebbe essere desunta, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, dalla mancata prova della revoca e dell'estinzione dell'incarico da parte degli opponenti, posto che non vi è prova che il permesso di costruire sia mai stato rilasciato, oltre al fatto che, anche qualora fosse stato rilasciato, lo stesso sarebbe divenuto inefficace per l'omessa comunicazione e avvio dei lavori.
a.2. In via subordinata: ricorrenza della condizione sospensiva o di un termine iniziale di efficacia o comunque della presupposizione dell'intervenuto rilascio del permesso a costruire - Inefficacia della clausola che prevede il conferimento dell'incarico di direzione lavori. Divieto di assunzione di obbligazioni in perpetuo. Violazione degli artt. 1353 cc-
1183 c.c.: in subordine, la società appellante lamenta che il primo giudice abbia omesso di considerare che la pattuizione relativa al conferimento dell'incarico di direzione lavori doveva essere condizionata all'evento futuro ed incerto del rilascio del permesso di costruire, mai intervenuto, con conseguente inefficacia della predetta clausola ex art. 1353 c.c. o ex art. 1183 c.c. per la mancata scadenza del termine iniziale o, ancora, per il mancato avveramento della presupposizione dell'intervenuto rilascio del permesso a costruire e della comunicazione di inizio lavori. Conseguentemente, in virtù dell'inefficacia della predetta clausola, a parere della istante, non si potrebbe trarre l'effetto della postnumerazione del corrispettivo ai sensi degli artt. 2225 e
2233 c.c., conseguendo la postergazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione presuntiva eccepita.
a.
3. Efficacia del contratto di direzione lavori o della clausola che lo prevede quale condizione dell'azione di pagamento degli onorari per l'incarico di progettazione. Onere della prova ex art. 2697 c.c. - Mancato assolvimento: la difesa dell'appellante contesta che il primo giudice, in violazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio, abbia addossato agli opponenti la mancata prova della revoca o dell'estinzione dell'incarico, laddove, invece, era onere degli opponenti fornire la prova dell'interruzione del termine e/o del mancato decorso dello stesso. Il primo giudice avrebbe omesso altresì di valorizzare l'ammissione di parte opposta in virtù della quale il secondo incarico di direzione lavori non è mai iniziato.
b. Erroneità della revoca dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio - motivazione contradditoria e apparente: l'istante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha
8 revocato l'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio, senza giustificare tale decisione, richiamando, a sostegno di tale convincimento, le considerazioni giuridiche in merito alla decorrenza del termine di prescrizione presuntiva, e senza indicare i presupposti, prima sussistenti e che sarebbero poi mancati. A fronte di tanto, a parere della società deducente, la sentenza sarebbe affetta da un vizio di omessa o apparente motivazione, tenuto anche conto che l'oggetto dei giuramenti decisori deferiti concerneva l'adempimento dell'obbligazione di pagamento e non già il tema della prescrizione.
c. Sulle spese legali e di CTU: contesta altresì la condanna alle spese legali del Controparte_4 giudizio di primo grado e a quelle di CTU, chiedendo la riforma del relativo capo di sentenza, con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio da porre a carico degli architetti.
Si costituivano in giudizio, con separate comparse di costituzione e risposta, l'Arch. e l'Arch. _3
, nonché e , reiterando le argomentazioni difensive svolte nel CP_2 Parte_1 Parte_2 giudizio iscritto al n. R.G. 109/2023.
2.3. All'udienza del 16.06.2023 il giudizio R.G. n. 122/2023 è stato riunito al giudizio R.G. n. 109/2023.
Quindi, alla udienza del 1° ottobre 2024, sulle conclusioni come innanzi precisate, concessi i termini di legge ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta per la decisione.
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3. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.. L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
3.1. Sempre preliminarmente va considerato che l'Avv. Roberto Rollo ha fatto presente nelle note di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 1.10.2024 che l'avv. Ilenia Antonaci, difensore dell'Arch.
, era deceduta in data 30.10.2023, concludendo per la interruzione del giudizio, con CP_2 concessione dei termini di legge per la sua riassunzione. Tale istanza va però disattesa, perché - in disparte ogni profilo di tempestività di una eventuale riassunzione (essendo ormai spirato alla data del 1.10.2024 il termine trimestrale dal decesso per la riassunzione) - nelle more del giudizio si è tempestivamente costituito l'Avv. Salvatore De Mitri, quale nuovo difensore dell'appellato Arch. , così da CP_2 escludere ogni necessità di interruzione del processo.
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4. Quanto al merito, va disatteso il primo motivo di appello dedotto nel giudizio n. 190/2022 RG con cui si censura l'ordinanza resa all'udienza del 27.01.2022 con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta di acquisizione dei documenti, depositati in giudizio con istanza n. 6 del 21.01.2022, chiedendo 9 anche, ove occorra, una remissione in termini ovvero l'autorizzazione della Corte alla produzione di detti documenti in appello.
Va esclusa in primis l'inammissibilità del primo motivo d'appello, considerato che l'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie del 27.1.2022 è stata contestata nel prosieguo del giudizio con istanza di revoca, riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, e tanto - escludendo una implicita rinuncia della istanza istruttoria da parte dell'appellante- ne consente la riproposizione in appello. La giurisprudenza di legittimità (anche Cass. Civ. 31 maggio 2019 n. 15029; Cass. Civ. 27 febbraio 2019 n. 5471) ricorda che nel caso in cui – come nella specie - il giudice di primo grado non accolga tutte e/o alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate. Tale onere di riproposizione – che non deve essere assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, perché la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste - istruttorie e di merito definitivamente proposte – è stato assolto correttamente, sicché il diniego alle richieste istruttorie compiuto dal giudice di prime cure e la specifica reiterazione in sede di conclusioni di tali istanze esclude la inammissibilità del vizio scaturente dalla asserita illegittimità del diniego quale motivo di appello.
La doglianza in scrutinio è però priva di pregio e va disattesa, perché la decisione assunta in primo grado
è corretta ed è fondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 cpc di tale produzione in appello.
Pacificamente la documentazione in scrutinio è sorta in epoca (2012) precedente non solo alle decadenze istruttorie (ud. ex art. 183 cpc del 7.5.2018), ma anche all'inizio del giudizio (12.6.2017), sicché in quanto non si tratta certamente di documenti sopravvenuti alle preclusioni istruttorie di primo grado, pacificamente non possono essere prodotti né tardivamente in primo grado né tantomeno in appello.
Solo i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie sono contemplati infatti fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili ex art. 345, co. 3 cod. proc. civ. Infatti, la produzione di nuovi documenti in secondo grado ai sensi dell'art. 345, co. 3 cod. proc. civ. è ammissibile a patto che la parte provi di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile o che essi, indipendentemente dal fatto che la parte interessata sia incorsa - per negligenza o per altra causa - nelle preclusioni istruttorie di primo grado, siano indispensabili per la decisione. In tal senso recentissima anche Cassazione civile sez. II, 26/09/2024, n.25731 << In tema di ammissibilità di nuovi documenti in appello, la produzione di nuovi documenti è ammissibile se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per causa a sé non imputabile o se sono indispensabili per la decisione. Tali documenti devono essere prodotti, a pena di decadenza, nell'atto introduttivo del secondo
10 grado di giudizio, a meno che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo del processo. >> .
La preclusione dell'art. 345 cpc riguarda quindi atti che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti ( Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n.21080). Deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori, ma prima del passaggio della causa in decisione;
i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'articolo 345, comma 3, del cpc, ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'articolo 92 del cpc. Così anche Cassazione civile sez. II, 11/03/2022, n.7977
L'ipotesi qui scrutinata non rientra in tale fattispecie, in quanto era ben possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado di detta documentazione, in quanto preesistente al sorgere del giudizio e quindi alle preclusioni istruttorie. La documentazione cui si riferisce parte appellante infatti era già in possesso della parte sin dal 7 novembre 2012 ( data della perizia), l'opposizione
è stata proposta il 2.11.2017 ( peraltro dai figli di quali procuratori dello stesso che quindi Persona_1 già gestivano il patrimonio del padre prima della tutela, deducendo proprio l'avvenuto pagamento delle somme ingiunte e tanto avrebbe imposto loro di corredare tale eccezione delle prove necessarie a dimostrarne la fondatezza); l'amministrazione di sostegno di è stata disposta già il Persona_1
17.11.2017, con contestuale nomina di quale AdS, il quale però si è costituito in giudizio Parte_2 in tale qualità solo il 25.7.2019 senza produrre nulla;
la documentazione in esame è stata prodotta solo il
21.1.2022 : è evidente che si tratta di documentazione “nuova” la cui produzione tardiva era preclusa già in primo grado, perché effettuata ben oltre il termine delle decadenze istruttorie senza che tale tardiva produzione possa essere giustificata dalle vicende personali che hanno riguardato , come Persona_1 sopra riassunte. Né si tratta in ogni caso di documenti “indispensabili per la decisione”, in quanto non forniscono una prova dell'asserito pagamento, avendo detti atti valenza semmai meramente indiziaria.
La censura va pertanto disattesa sotto tutti i profili dedotti.
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4.1. Per il resto, entrambi gli appelli in scrutinio, le cui censure meritano trattazione congiunta in quanto pressoché analoghe e in parte sovrapponibili, appuntandosi avverso i medesimi passaggi motivazionali della sentenza, sono fondati e meritevoli di accoglimento.
11 Rileva invero il Collegio, con efficacia dirimente di ogni altra questione, anche nell'ottica di una ragione più liquida a sostegno della decisione, che la sentenza impugnata è effettivamente errata con riferimento a due aspetti.
4.1.1 In primo luogo, la sentenza non è condivisibile laddove rigetta la eccezione di prescrizione presuntiva, in quanto il giudicante ritiene che non sia spirato il termine triennale, assumendo come decorrenza la data di completamento dell'attività, sicché, non essendo stata conclusa la attività di direzione lavori, pure oggetto dell'incarico, non vi sarebbe prova del dies a quo per il computo del termine ex art. 2956 cc.
Tale soluzione - che pure è astrattamente conforme all'orientamento della Suprema Corte - non appare convincente. E' vero che la giurisprudenza di legittimità afferma che per il professionista la prescrizione del diritto al compenso decorre dall'esaurimento dell'intero incarico conferito e non dal compimento delle singole prestazioni, che si inseriscono nell'ambito di un rapporto unitario e per sua natura esplicantesi in un più o meno lungo arco temporale, in quanto il presupposto necessario, ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione, unitariamente intesa e non parcellizzata nelle singole fasi della attività ( vedi Cassazione civile sez. II, 05/06/2023, n.15665); tuttavia, nella particolare fattispecie in scrutinio, l'applicazione di tale principio non porta a una soluzione ragionevole, in considerazione non tanto del fatto che l'incarico di direzione dei lavori sarebbe stato conferito solo a seguito della mera – ed obbligatoria - indicazione come tali dei due professionisti contenuta nella richiesta di permesso a costruire, ma soprattutto perchè emerge con certezza dagli atti che tale attività non è mai stata né espletata né avviata. Peraltro, l'avvenuto trasferimento a terzi dell'immobile oggetto del progettato intervento renderebbe impossibile lo svolgimento dell'attività in esame, risultando anche la relativa pratica edilizia sospesa sin dal 2018. La rigorosa applicazione nel caso in esame di tali principi pertanto, comportando di fatto il sorgere di una sorta di sospensione sine die del termine iniziale di prescrizione, renderebbe di fatto l'obbligazione di pagamento sostanzialmente imprescrittibile, in conflitto con la ratio stessa dell'istituto della prescrizione presuntiva, fondata su una presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte, ove sia decorso un lasso di tempo congruo, nell'ottica di certezza dei rapporti giuridici.
Più correttamente ritiene quindi la Corte che per gli affari mai terminati – come nella specie - la prescrizione debba decorrere dalla conclusione dell'ultima prestazione, da intendersi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto (cfr. Cassazione civile sez. VI, 18/11/2021, n.35275). Del resto, avendo i due professionisti inviato sin dal 17.10.2012 la parcella per la progettazione è evidente che essi stessi ritenevano tale attività svolta interamente conclusa sin dal 20.10.2011 (con la presentazione del progetto), posto che non era mai intervenuta la fase esecutiva dei lavori di ristrutturazione.
Conseguentemente l'eccezione di prescrizione presuntiva va accolta.
12 4.1.2. Errata è altresì la sentenza laddove dispone la revoca della ordinanza del 10.05.2019, con cui era stato ammesso il giuramento decisorio di e del legale rappresentante della Persona_1 Controparte_4 per mancanza dei presupposti di legge;
tale scelta è connessa dal tribunale al rigetto della eccezione di prescrizione e quindi ad una valutazione di merito su un aspetto della controversia che non solo non è in rapporto logico con le circostanze oggetto della prova ( che attengono invece al pagamento del credito e non alla sua prescrizione), ma soprattutto perché l'ammissibilità del giuramento prescinde dalla portata del suo contenuto. Va detto che non è in astratto preclusa la revoca dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio anche dopo la prestazione dello stesso, ma tanto ove il giudice si convinca che non sussistevano le condizioni per il suo deferimento, indipendentemente dal contegno processuale delle parti. Si tratta invero di mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilità.
Le condizioni di ammissibilità sono però di carattere formale: è inammissibile la richiesta di giuramento decisorio deferito con atto non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di procura speciale, come richiesto dall'art. 233 cod. proc. civ., ma dal difensore munito soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", ed è inammissibile il giuramento se non abbia carattere decisorio. I capitoli del giuramento decisorio devono infatti essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l' an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte, cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga (Cassazione civile sez. II, 25/10/2023, n.29614)
Il giuramento decisorio poi non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti, di situazioni, o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza; pertanto, non può formare oggetto di giuramento decisorio ad esempio la qualità di amministratore societario, poiché essa implica l'accettazione della nomina, che è atto negoziale e non fatto storico ( Cassazione civile , sez. II ,
25/10/2023 , n. 29614).
Al di là di tali ipotesi, il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, anche se deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, ed anche quando dalla confessione giudiziale o stragiudiziale o da altra prova privilegiata, già risulti provata una situazione di fatto contraria a quella che con il giuramento si intende provare. Il giuramento decisorio, in quanto mezzo ordinato a troncare la lite, mediante il supremo appello che una parte fa alla coscienza dell'avversario, è sempre ammissibile quanto al suo contenuto, con la sola necessità che i fatti per i quali è deferito abbiano il requisito della decisorietà in ordine al "thema decidendum"
13 oggetto della controversia ( Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, n.11964 e Cassazione civile 18.6.2019
n. 16216) .
Nella specie, ricorrendo tale requisito della decisorietà, la revoca del giuramento decisorio non appare giustificata, vuoi perché non consegue logicamente la sua non decisorietà come effetto dal rigetto della eccezione di prescrizione, come affermato dal tribunale nel censurato passaggio motivazionale, né appare giustificato per la mancanza di alcune delle condizioni di ammissibilità, su cui comunque il primo giudice ha omesso ogni disamina.
La revoca del giuramento decisorio ammesso con ordinanza del 10.5.2019 è dunque errata, sicché il mezzo istruttorio mantiene intatta la sua valenza probatoria.
Inconsistente ed inconferente è la pretesa di parte appellata ad una declaratoria di inefficacia del giuramento reso da in data 11.11.2021 perché tardivo e quindi tamquam non esset, posto che Persona_1 in un primo momento all'udienza del 13.06.2019 questi aveva dichiarato il suo rifiuto a rendere il giuramento decisorio, con conseguente soccombenza dello stesso ex art. 239 c.p.c.: la questione, peraltro dedotta solo in appello, appare superata, perché il tribunale, con la successiva ordinanza, che non è stata oggetto di alcuna tempestiva censura – dopo aver verificato a mezzo c.t.u. le capacità del a rendere Per_1 il giuramento decisorio nonostante la patologia ( morbo di Parkinson ) da cui era affetto – ha consentito al di rendere il giuramento in questione. In ogni caso, alla definizione della lite sarebbe già Persona_1 sufficiente il giuramento decisorio di , l.r. di idoneo a provare Controparte_6 Controparte_4
l'avvenuta estinzione della obbligazione dedotta in lite per intervento pagamento, stante il rapporto di trasformazione fra la originaria sas e la successiva S.r.l., debitori in solido del credito.
Tali considerazioni appaiono quindi dirimenti, posto che, alla luce del contenuto del giuramento decisorio reso dagli opponenti in primo grado, con cui hanno dichiarato di aver provveduto al pagamento dell'intera somma ingiunta, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo va accolta, perché la pretesa azionata in sede monitoria risulta infondata, essendo il credito estinto.
L'appello va quindi accolto.
Consegue, con assorbimento di ogni altra questione e doglianza, la integrale riforma della sentenza appellata, con l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 2649/2017 emesso il 25.9.2017.
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5. La riforma della sentenza di primo grado impone alla Corte – con assorbimento del terzo motivo del gravame di - di ridefinire, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, le Controparte_4 spese di lite relative al doppio grado tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (v. Cassazione civile sez. III,
14 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III,
13/04/2010, n. 8727, fra le altre). Le spese, quindi, considerato l'esito del presente gravame, e, soprattutto, l'esito complessivo del giudizio, vanno definite secondo soccombenza, e, fermo in difetto di censura sulla sua congruità l'importo liquidato in primo grado, sono quanto a questo grado liquidate come in dispositivo.
Le spese di c.t.u. invece nonostante la soccombenza possono essere ripartite fra tutte le parti, perché tutte interessate a tale accertamento tecnico.
Consegue infine l'obbligo per gli appellati e alla restituzione in favore di _3 Controparte_2
e di e , in qualità di eredi di , della somma di € Controparte_4 Parte_1 Parte_2 Persona_1
16.744,00 dagli stessi già riscossa, in esecuzione della impugnata sentenza di primo grado, maggiorato degli interessi legali dalla data dell'avvenuto esborso al saldo, posto che tale esborso – all'esito del presente giudizio – è risultato non dovuto, come richiesto nell'atto di appello e documentato in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello (R.G. n. 109/2023) proposto da Pt_1
e , in qualità di eredi di , con atto di citazione notificato il 09.02.202 nei
[...] Parte_2 Persona_1 confronti di GN , e in persona del legale rappresentante pro CP_2 _3 Controparte_4
[... tempore, nonché sull'appello (R.G. n. 122/2023) proposto con atto di citazione del 10.02.2023 da in persona del legale rappresentate pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce CP_4
n. 38/2023 del 10.01.2023, così provvede:
a) Accoglie entrambi gli appelli, e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione proposta in primo grado da e , in qualità di procuratori Parte_1 Parte_2
(ora eredi) di , e da in persona del legale rappresentante pro tempore, Persona_1 Controparte_4 conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo n. 2649/2017 emesso dal Tribunale di Lecce in data 25.9.2017;
b) Condanna e in solido al pagamento in favore di e CP_2 _3 Parte_1
, in qualità di eredi di , delle spese del doppio grado, che liquida in € Parte_2 Persona_1
7.000,00 per il primo grado ed in € 7.200,00 per questo grado di appello, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
c) Condanna e in solido al pagamento in favore dell'avv. Dimitry CP_2 _3
Conte procuratore distrattario di delle spese del doppio grado, che liquida in € Controparte_4
7.000,00 per il primo grado ed in € 7.200,00 per questo grado di appello, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
15 d) Pone le spese di c.t.u. nella misura già liquidata in primo grado a carico di tutte le parti i solido e con eguale incidenza per ciascuna;
e) Condanna e in solido alla restituzione delle somme riscosse in CP_2 _3 esecuzione della sentenza di primo grado, oltre accessori come in motivazione indicato.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce Seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 109 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 in qualità di eredi legittimi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Rollo, giusta Persona_1 mandato in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Melendugno alla Via F.lli Longo
n. 2/D
appellanti
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CP_2 C.F._3
Salvatore De Mitri, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, alla
Via A. Mantegna n. 10
nonchè
1 (c.f. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli _3 CodiceFiscale_4
Avv.ti Cosima Corvino e Raffaella Zizzari ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Lecce alla via Ferrante d'Aragona 15
appellati
nonché
già (P.IVA n. , in persona Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_1 del l.r.p.t. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Dimitry Controparte_6
Conte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Maglie, Via Pisanelli n. 27
appellata e appellante nel giudizio riunito R.G. n. 122/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi qui per integralmente riportate.
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 38/2023, pubblicata in data 10.01.2023, notificata l'11.01.2023, il Tribunale di Lecce, decidendo sulla opposizione proposta da , in persona dei suoi procuratori e Persona_1 Parte_1
, avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 2649/2017 del 24.09.2017, rigettava Parte_2
l'opposizione e dichiarava esecutivo il provvedimento monitorio opposto.
1.1. Ed invero. Gli Arch. e con ricorso per decreto ingiuntivo avevano CP_2 _3 adito il Tribunale di Lecce perché ingiungesse a , nella sua qualità di socio accomandatario Persona_1 della “ , poi trasformata in “ , e a quest'ultima società, il Controparte_5 Controparte_4 pagamento in solido della somma di € 54.851,19, a titolo di competenze professionali maturate per la redazione di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione di alcune modifiche al fabbricato denominato , sito in Melendugno – località Torre dell'Orso. In particolare, i CP_4
CP_ professionisti deducevano di essere stati incaricati in data 16.05.2011 dalla di predisporre un progetto per modificare parzialmente il fabbricato “ , incarico terminato nel mese di ottobre 2011 a CP_4 seguito della trasmissione del progetto al Comune di Melendugno ai fini della richiesta del permesso di costruire.
1.2. Con citazione notificata il 27.11.2017 , in persona dei procuratori e Persona_1 Parte_1 Per_1
2 , proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Lecce, incardinando il giudizio R.G. n. PT
10847/2017, assumendo di aver già corrisposto integralmente tutte le somme richieste per le prestazioni professionali svolte in suo favore ed eccepiva, in ogni caso, la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. del credito fatto valere con il decreto ingiuntivo, stante il decorso del termine di tre anni dal compimento dell'attività professionale posta in essere dagli architetti e dall'invio da parte dei professionisti della richiesta di pagamento delle competenze, formulata il 17.10.2012. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiunto opposto.
Ritualmente costituitosi, l'Arch. contestava le avverse deduzioni, sostenendo che CP_2 Per_1
non aveva corrisposto le somme dovute;
l'eccezione di pagamento era infatti sfornita di prova
[...] documentale sotto il profilo dell'an, del quantum e del quomodo. Sottolineava comunque la contraddittorietà della tesi difensiva dell'opponente, il quale aveva eccepito, da un lato, l'avvenuto pagamento integrale e, dall'altro, l'intervenuta prescrizione. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione, nonché la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, c. 3, c.p.c.
Si costituiva in giudizio anche l'Arch. eccependo, in via preliminare, la carenza di interesse _3 ad agire dell'opponente, perché il credito vantato dagli opposti era stato integralmente soddisfatto nell'ambito della procedura esecutiva n. 533/14 svoltasi nei confronti della Li Tamari S.r.l. Invero, venduto l'immobile staggito, con ordinanza del 24.11.2017 il G.E. approvava il progetto di riparto, attribuendo tutte le somme come previsto nel progetto, ivi compresa la somma di € 80.261,37 in favore dei professionisti, intervenuti nella predetta procedura esecutiva in data 26.09.2017. Nel merito, poi, eccepiva l'incompatibilità della tesi dell'intervenuto pagamento con l'eccezione di prescrizione presuntiva, evidenziando, comunque, la mancanza di prova del pagamento. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente al risarcimento per lite temeraria ex art. 96, c. 3, c.p.c.
1.3. Con atto di citazione notificato il 06.11.2017 anche la società (già Controparte_4 Controparte_5
, altro debitore ingiunto, proponeva opposizione avverso il medesimo decreto, incardinando
[...] il giudizio R.G. n. 10869/17. La società opponente sosteneva che il compenso era già stato corrisposto per intero. A sostegno di tale prospettazione asseriva che, al momento della cessione delle quote sociali dallo stesso e da a avvenuta in data 01.03.2016, non Persona_1 Parte_3 Persona_2 risultava nei bilanci della società alcun debito nei confronti degli opposti. Conseguentemente, la società
considerato l'avvenuto pagamento, eccepiva anche la prescrizione presuntiva ex art. 2956 Controparte_4
c.c. del diritto dei professionisti alla riscossione del credito, essendo decorsi tre anni dalla conclusione della prestazione, per cui concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Con separate comparse di costituzione e risposta, si costituivano in questo giudizio anche l'Arch
e l'Arch. reiterando le medesime argomentazioni difensive già svolte nel CP_2 _3 giudizio iscritto al n. 10847/17 RG.
1.4. Con ordinanza del 07.03.2018 veniva disposta la riunione del giudizio iscritto al n. 10869/17 RG a
3 quello iscritto al n. 10847/17 RG;
quindi, con ordinanza del 9.5.2018, il Tribunale in accoglimento dell'istanza ex art. 649 bis c.p.c., sospendeva la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato nei confronti di Persona_1
In data 25.07.2019 si costituiva in giudizio , nella sua qualità di Amministratore di Sostegno Parte_2 di (come tale nominato sin dal 17.11.2017), depositando, poi, con successiva istanza del Persona_1
21.01.2022, alcuni documenti a suo dire sopravvenuti, di cui chiedeva l'acquisizione e che tuttavia il giudice, con ordinanza del 27.01.2022, riteneva tardivi, rigettando l'istanza.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e giuramento decisorio deferito a
[...]
, in qualità di legale rappresentante della e a , previa CTU medica CP_6 Controparte_4 Persona_1 che attestava la capacità dello stesso a manifestare la propria volontà.
A seguito del decesso di in data 16.04.2022, con atto del 17.05.2022 e Persona_1 Parte_1 PT
, in qualità di suoi eredi legittimi, intervenivano volontariamente in giudizio, riportandosi alle difese
[...] dell'opponente.
All'esito, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di prescrizione presuntiva, ritenendo non maturato il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 2956 n. 2 c.c. In particolare, il Tribunale, richiamando un recente arresto di legittimità in tema di prescrizione del corrispettivo della prestazione d'opera, riteneva integrata la conclusione di un unico contratto di prestazione d'opera professionale, per cui il termine di prescrizione del diritto al compenso dei professionisti, ai sensi dell'art. 2957 c.c., decorre dalla conclusione della prestazione e non già dal compimento di ogni singola prestazione. Nella specie riteneva il Tribunale che l'opera commissionata agli architetti avesse ad oggetto non solo la fase di predisposizione del progetto, ma anche la fase della direzione dei lavori, come documentalmente emergeva dalla domanda di rilascio del permesso di costruire, conseguentemente escludeva che fosse maturata la prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c. poiché il rapporto d'opera professionale risultava ancora in essere alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (12.06.2017), considerata anche l'assenza di prova in ordine alla revoca o estinzione dell'incarico. Sulla base di tali evidenze, il primo giudice revocava l'ordinanza del 10.05.2019, con cui era stato ammesso il giuramento decisorio di e del legale Persona_1 rappresentante della per mancanza dei presupposti di legge. Controparte_4
Tanto rendeva non assolto l'onere probatorio relativo al pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione pecuniaria nei confronti degli architetti e sicché il CP_2 _3
Tribunale rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite – incluse quelle di c.t.u. - erano definite secondo soccombenza.
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2.Con atto di citazione notificato il 09.02.2023 e , quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 hanno proposto appello (R.G. 109/2023) avverso la sentenza suindicata, e - premettendo di aver corrisposto alle controparti l'intero importo di cui in sentenza, con riserva di ripetizione, depositando, a
4 tal uopo, le ricevute attestanti il pagamento - l'hanno censurata articolando i seguenti motivi di doglianza:
1. Annullamento dell'ordinanza resa all'udienza del 27.01.2022 con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta di acquisizione dei documenti, depositati in giudizio con istanza n. 6 del 21.01.2022, anche, ove occorra, previa remissione in termini. Omessa motivazione sul punto. In subordine, acquisizione nel giudizio di appello dei documenti di formazione successiva e sopravvenuti, anche, ove occorra, ai sensi dell'art. 345, comma
3, c.p.c.: gli appellanti lamentano che il primo giudice abbia ritenuto non assolto l'onere probatorio relativo all'avvenuto pagamento del credito vantato dai professionisti, in quanto aveva erroneamente rigettato, con ordinanza del 27.01.22, la richiesta di acquisizione di alcuni documenti, ritenendoli tardivi, in quanto prodotti successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, c. 6 c.p.c., senza considerare che trattavasi, invece, di documenti sopravvenuti, di formazione successiva alla scadenza dei termini istruttori, e comunque rilevanti ai fini della decisione perché attestanti l'avvenuto pagamento delle somme pretese. Detti documenti, infatti, non potevano essere prodotti tempestivamente in quanto, al momento della proposizione delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., era aperta l'Amministrazione di Sostegno in favore di Per_1
che quindi, affetto da un grave deterioramento cognitivo (morbo di Parkinson), non era
[...] in condizioni di indicare detti documenti (o altri mezzi istruttori) idonei a comprovare il pagamento delle somme pretese;
a sua volta , nominato Ad del padre, soltanto in Parte_2 data 10.01.2022 (pochi giorni prima dell'istanza di acquisizione del 21.01.2022) era venuto a conoscenza di alcuni documenti che comprovavano l'avvenuto integrale pagamento delle somme richieste dalle controparti, tra cui la perizia giurata a firma del Dott. redatta nel giudizio Per_3 monitorio n. 3908/2014 R.G., - instaurato da al fine di ottenere da parte di _3 Per_1
il pagamento della somma di € 58.867,66, a titolo di rateo trimestrale della quota di
[...] liquidazione della società -. In tale relazione, ove venivano Controparte_5 riportate tutte le attività e passività sino alla data del 07.11.2012 (dunque, sino ad una data successiva alla trasformazione della in avvenuta Controparte_5 Controparte_4 il 29.10.2012), non vi sarebbe alcun riferimento a debiti della società nei confronti Controparte_5 dell'Arch. o dell'allora socio uscente ragion per cui doveva CP_2 _3 ritenersi che la pretesa creditoria degli Architetti e fosse già stata soddisfatta. CP_2 Per_1
Chiedono quindi di dichiarare legittima e giuridicamente valida la produzione documentale avanzata con istanza n. 6 del 21.01.2022, reiterata alla successiva udienza del 27.01.2022, nonché in quella di precisazione delle conclusioni;
in subordine, che la Corte acquisisse in questo grado di giudizio i documenti sopra indicati, anche ai sensi dell'art. 345, comma 3 c.p.c.
2. Violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 2956 n. 2 c.c. Riforma della sentenza nella parte in cui, con motivazione illogica, non ha riconosciuto il decorso del
5 termine di prescrizione triennale e, per l'effetto, ha confermato il d.i. opposto e condannato gli allora opponenti al pagamento delle spese e competenze processuali.
Erronea interpretazione e valutazione delle norme del T.U. in materia di edilizia.: gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo non maturato il termine di tre anni di cui all'art. 2956 n. 2 c.c., considerando l'incarico di direttore dei lavori di cui al progetto presentato al in data 20.10.2011 Controparte_7 ancora in essere sino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con l'art. 2956 n. 2 c.c., nonchè con le norme di cui al T.U. edilizia. Invero, indipendentemente dall'esito della pratica amministrativa di rilascio del titolo edilizio, alla data di deposito del ricorso monitorio gli Architetti non rivestivano più la qualifica di direttori di lavori, in quanto il essendo decorso il termine di cui all'art. 20, c. 3 D.P.R. Controparte_7
380/2001, non aveva rilasciato il permesso di costruire, determinando l'automatica caducazione dell'incarico professionale. E comunque, anche ammettendo che il provvedimento sia stato rilasciato, o in forma espressa o per silenzio, tale provvedimento, alla data del 18.01.2013 era divenuto ex lege inefficace per la mancata comunicazione e il mancato avvio dei lavori entro di termine di un anno previsto dal D.P.R. 380/2001, sicché i professionisti, pur essendone onerati, non avevano provato di aver svolto la direzione dei lavori. Tale circostanza sarebbe peraltro avvalorata anche dalla missiva dell'Arch. di rinuncia all'incarico professionale, ove si CP_2 dava atto che i lavori, alla data del 24.05.2018, ossia a distanza di ben 7 anni dalla richiesta delle competenze oggetto di lite, non erano ancora iniziati. Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, quindi, alla data del deposito del ricorso monitorio (12.06.2017) il termine di prescrizione ex art. 2956 c.c. era ormai decorso, considerato anche che la fine della prestazione d'opera di direzione dei lavori coinciderebbe o con la data del provvedimento di rigetto del permesso di costruire o con la data perdita di efficacia del permesso ove rilasciato in forma tacita per il mancato avvio dei lavori entro il termine previsto dal TU edilizia.
3. Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha revocato
l'ordinanza del 10.05.2019 ammissiva del giuramento decisorio. Piena validità ed efficacia del giuramento decisorio reso: gli appellanti censurano il passaggio della sentenza con cui il
Tribunale ha revocato l'ordinanza del 10.05.2019 di ammissione del giuramento decisorio di e del legale rappresentante della tale che al contrario il giuramento Persona_1 Controparte_4 prestato sarebbe da considerarsi pienamente valido ed efficace, avendo giurato di Persona_1 aver corrisposto le somme richieste dai professionisti.
Ritualmente costituita, l'appellato eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità della _3 richiesta di acquisizione in tale grado di giudizio ex art. 345, c. 3 c.p.c. dei documenti depositati con istanza n. 6 del 21.01.2022, non trattandosi di documentazione sopravvenuta e/o di formazione
6 successiva alla scadenza dei termini per le memorie istruttorie giacchè e , nella Parte_1 Parte_2 loro qualità di legittimi procuratori costituiti di , avrebbero potuto depositarli Persona_1 tempestivamente nel giudizio di primo grado, nel rispetto dei termini istruttori. Eccepisce altresì la tardività, perché sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, della circostanza dedotta con il secondo motivo d'appello, secondo cui il avrebbe rigettato l'istanza del permesso di Controparte_7 costruire inferendone erroneamente la caducazione della nomina degli Archetti Conte e , quali CP_2
Direttori dei Lavori. In subordine, chiede di essere autorizzata a produrre l'all. n. 9 quale prova contraria, ossia una certificazione rilasciata dal Comune di Melendugno dalla quale si evince che la pratica edilizia presentata in data 21.10.2011 alla data del 24.04.2018 risultava sospesa. Nel merito, resiste alle avverse censure precisando che la prestazione professionale per cui si è ricevuto incarico, nella sua interezza, non si è conclusa, motivo per cui non può essere invocata la decorrenza del termine di prescrizione ex art. 2957 c.c. In subordine, ove si ritenga che si sia verificata la prescrizione presuntiva ex art. 2956 cc, domanda che siano dichiarati il rifiuto di a rendere il giuramento decisorio all'udienza del Persona_1
13.06.2019, con conseguente soccombenza dello stesso ex art. 239 c.p.c., nonché l'inefficacia del giuramento reso dallo stesso in data 11.11.2021 perché tardivo e quindi tamquam non esset.
Si è costituito in giudizio anche l'Arch. eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_2 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., nonché l'inammissibilità del primo motivo d'appello, posto che avverso l'ordinanza di rigetto del 27.01.2022 non era stata proposta alcuna istanza di revoca né di modifica ai sensi dell'art. 177 c.p.c., con conseguente acquiescenza alla stessa. Rilevando altresì l'inammissibilità e infondatezza del secondo motivo d'appello, l'appellato conclude per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. si costituiva in giudizio, riportandosi a tutte le censure già svolte nel giudizio iscritto al n. Controparte_4
122/2023 R.G., chiedendo la riunione dei due procedimenti.
2.1. Con atto di citazione in data 10.02.2023 anche ha proposto appello iscritto al n. Controparte_4
122/2023 R.G., avverso la medesima sentenza, rilevandone l'erroneità per i seguenti motivi:
a. Mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c.: la società deducente impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. ritenendo non maturato il termine prescrizionale di tre anni, laddove, invece, avrebbe dovuto accoglierla sulla base dei seguenti profili:
a.
1. Errata interpretazione della richiesta di rilascio di permesso a costruire del 21-10-2011.
Esistenza di due distinti contratti di prestazione d'opera intellettuale: il primo avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di progettazione, il secondo di direzione lavori, dotato di una sua autonomia. Violazione degli artt. 2956-1362 e 1366 c.c. - Motivazione contradditoria e apparente: il primo giudice, sulla scorta di una errata interpretazione della richiesta di rilascio di permesso a costruire, avrebbe ritenuto, peraltro senza esplicitarne le ragioni,
7 che trattavasi di un unico contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto il conferimento dell'incarico ai professionisti appellati, sia come progettisti che come Direttori dei
Lavori, ossia un unico contratto contenente due incarichi, senza considerare che, invece, il dato testuale evidenzia piuttosto la sussistenza di due distinti contratti contenenti ognuno un distinto incarico, con la peculiarità che il secondo incarico -di direzione lavori- è sottoposto alla condizione esplicita di rilascio del permesso a costruire. La persistenza dell'incarico di direzione dei lavori non potrebbe essere desunta, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, dalla mancata prova della revoca e dell'estinzione dell'incarico da parte degli opponenti, posto che non vi è prova che il permesso di costruire sia mai stato rilasciato, oltre al fatto che, anche qualora fosse stato rilasciato, lo stesso sarebbe divenuto inefficace per l'omessa comunicazione e avvio dei lavori.
a.2. In via subordinata: ricorrenza della condizione sospensiva o di un termine iniziale di efficacia o comunque della presupposizione dell'intervenuto rilascio del permesso a costruire - Inefficacia della clausola che prevede il conferimento dell'incarico di direzione lavori. Divieto di assunzione di obbligazioni in perpetuo. Violazione degli artt. 1353 cc-
1183 c.c.: in subordine, la società appellante lamenta che il primo giudice abbia omesso di considerare che la pattuizione relativa al conferimento dell'incarico di direzione lavori doveva essere condizionata all'evento futuro ed incerto del rilascio del permesso di costruire, mai intervenuto, con conseguente inefficacia della predetta clausola ex art. 1353 c.c. o ex art. 1183 c.c. per la mancata scadenza del termine iniziale o, ancora, per il mancato avveramento della presupposizione dell'intervenuto rilascio del permesso a costruire e della comunicazione di inizio lavori. Conseguentemente, in virtù dell'inefficacia della predetta clausola, a parere della istante, non si potrebbe trarre l'effetto della postnumerazione del corrispettivo ai sensi degli artt. 2225 e
2233 c.c., conseguendo la postergazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione presuntiva eccepita.
a.
3. Efficacia del contratto di direzione lavori o della clausola che lo prevede quale condizione dell'azione di pagamento degli onorari per l'incarico di progettazione. Onere della prova ex art. 2697 c.c. - Mancato assolvimento: la difesa dell'appellante contesta che il primo giudice, in violazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio, abbia addossato agli opponenti la mancata prova della revoca o dell'estinzione dell'incarico, laddove, invece, era onere degli opponenti fornire la prova dell'interruzione del termine e/o del mancato decorso dello stesso. Il primo giudice avrebbe omesso altresì di valorizzare l'ammissione di parte opposta in virtù della quale il secondo incarico di direzione lavori non è mai iniziato.
b. Erroneità della revoca dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio - motivazione contradditoria e apparente: l'istante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha
8 revocato l'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio, senza giustificare tale decisione, richiamando, a sostegno di tale convincimento, le considerazioni giuridiche in merito alla decorrenza del termine di prescrizione presuntiva, e senza indicare i presupposti, prima sussistenti e che sarebbero poi mancati. A fronte di tanto, a parere della società deducente, la sentenza sarebbe affetta da un vizio di omessa o apparente motivazione, tenuto anche conto che l'oggetto dei giuramenti decisori deferiti concerneva l'adempimento dell'obbligazione di pagamento e non già il tema della prescrizione.
c. Sulle spese legali e di CTU: contesta altresì la condanna alle spese legali del Controparte_4 giudizio di primo grado e a quelle di CTU, chiedendo la riforma del relativo capo di sentenza, con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio da porre a carico degli architetti.
Si costituivano in giudizio, con separate comparse di costituzione e risposta, l'Arch. e l'Arch. _3
, nonché e , reiterando le argomentazioni difensive svolte nel CP_2 Parte_1 Parte_2 giudizio iscritto al n. R.G. 109/2023.
2.3. All'udienza del 16.06.2023 il giudizio R.G. n. 122/2023 è stato riunito al giudizio R.G. n. 109/2023.
Quindi, alla udienza del 1° ottobre 2024, sulle conclusioni come innanzi precisate, concessi i termini di legge ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta per la decisione.
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3. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.. L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
3.1. Sempre preliminarmente va considerato che l'Avv. Roberto Rollo ha fatto presente nelle note di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 1.10.2024 che l'avv. Ilenia Antonaci, difensore dell'Arch.
, era deceduta in data 30.10.2023, concludendo per la interruzione del giudizio, con CP_2 concessione dei termini di legge per la sua riassunzione. Tale istanza va però disattesa, perché - in disparte ogni profilo di tempestività di una eventuale riassunzione (essendo ormai spirato alla data del 1.10.2024 il termine trimestrale dal decesso per la riassunzione) - nelle more del giudizio si è tempestivamente costituito l'Avv. Salvatore De Mitri, quale nuovo difensore dell'appellato Arch. , così da CP_2 escludere ogni necessità di interruzione del processo.
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4. Quanto al merito, va disatteso il primo motivo di appello dedotto nel giudizio n. 190/2022 RG con cui si censura l'ordinanza resa all'udienza del 27.01.2022 con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta di acquisizione dei documenti, depositati in giudizio con istanza n. 6 del 21.01.2022, chiedendo 9 anche, ove occorra, una remissione in termini ovvero l'autorizzazione della Corte alla produzione di detti documenti in appello.
Va esclusa in primis l'inammissibilità del primo motivo d'appello, considerato che l'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie del 27.1.2022 è stata contestata nel prosieguo del giudizio con istanza di revoca, riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, e tanto - escludendo una implicita rinuncia della istanza istruttoria da parte dell'appellante- ne consente la riproposizione in appello. La giurisprudenza di legittimità (anche Cass. Civ. 31 maggio 2019 n. 15029; Cass. Civ. 27 febbraio 2019 n. 5471) ricorda che nel caso in cui – come nella specie - il giudice di primo grado non accolga tutte e/o alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate. Tale onere di riproposizione – che non deve essere assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, perché la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste - istruttorie e di merito definitivamente proposte – è stato assolto correttamente, sicché il diniego alle richieste istruttorie compiuto dal giudice di prime cure e la specifica reiterazione in sede di conclusioni di tali istanze esclude la inammissibilità del vizio scaturente dalla asserita illegittimità del diniego quale motivo di appello.
La doglianza in scrutinio è però priva di pregio e va disattesa, perché la decisione assunta in primo grado
è corretta ed è fondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 cpc di tale produzione in appello.
Pacificamente la documentazione in scrutinio è sorta in epoca (2012) precedente non solo alle decadenze istruttorie (ud. ex art. 183 cpc del 7.5.2018), ma anche all'inizio del giudizio (12.6.2017), sicché in quanto non si tratta certamente di documenti sopravvenuti alle preclusioni istruttorie di primo grado, pacificamente non possono essere prodotti né tardivamente in primo grado né tantomeno in appello.
Solo i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie sono contemplati infatti fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili ex art. 345, co. 3 cod. proc. civ. Infatti, la produzione di nuovi documenti in secondo grado ai sensi dell'art. 345, co. 3 cod. proc. civ. è ammissibile a patto che la parte provi di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile o che essi, indipendentemente dal fatto che la parte interessata sia incorsa - per negligenza o per altra causa - nelle preclusioni istruttorie di primo grado, siano indispensabili per la decisione. In tal senso recentissima anche Cassazione civile sez. II, 26/09/2024, n.25731 << In tema di ammissibilità di nuovi documenti in appello, la produzione di nuovi documenti è ammissibile se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per causa a sé non imputabile o se sono indispensabili per la decisione. Tali documenti devono essere prodotti, a pena di decadenza, nell'atto introduttivo del secondo
10 grado di giudizio, a meno che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo del processo. >> .
La preclusione dell'art. 345 cpc riguarda quindi atti che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti ( Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n.21080). Deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori, ma prima del passaggio della causa in decisione;
i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'articolo 345, comma 3, del cpc, ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'articolo 92 del cpc. Così anche Cassazione civile sez. II, 11/03/2022, n.7977
L'ipotesi qui scrutinata non rientra in tale fattispecie, in quanto era ben possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado di detta documentazione, in quanto preesistente al sorgere del giudizio e quindi alle preclusioni istruttorie. La documentazione cui si riferisce parte appellante infatti era già in possesso della parte sin dal 7 novembre 2012 ( data della perizia), l'opposizione
è stata proposta il 2.11.2017 ( peraltro dai figli di quali procuratori dello stesso che quindi Persona_1 già gestivano il patrimonio del padre prima della tutela, deducendo proprio l'avvenuto pagamento delle somme ingiunte e tanto avrebbe imposto loro di corredare tale eccezione delle prove necessarie a dimostrarne la fondatezza); l'amministrazione di sostegno di è stata disposta già il Persona_1
17.11.2017, con contestuale nomina di quale AdS, il quale però si è costituito in giudizio Parte_2 in tale qualità solo il 25.7.2019 senza produrre nulla;
la documentazione in esame è stata prodotta solo il
21.1.2022 : è evidente che si tratta di documentazione “nuova” la cui produzione tardiva era preclusa già in primo grado, perché effettuata ben oltre il termine delle decadenze istruttorie senza che tale tardiva produzione possa essere giustificata dalle vicende personali che hanno riguardato , come Persona_1 sopra riassunte. Né si tratta in ogni caso di documenti “indispensabili per la decisione”, in quanto non forniscono una prova dell'asserito pagamento, avendo detti atti valenza semmai meramente indiziaria.
La censura va pertanto disattesa sotto tutti i profili dedotti.
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4.1. Per il resto, entrambi gli appelli in scrutinio, le cui censure meritano trattazione congiunta in quanto pressoché analoghe e in parte sovrapponibili, appuntandosi avverso i medesimi passaggi motivazionali della sentenza, sono fondati e meritevoli di accoglimento.
11 Rileva invero il Collegio, con efficacia dirimente di ogni altra questione, anche nell'ottica di una ragione più liquida a sostegno della decisione, che la sentenza impugnata è effettivamente errata con riferimento a due aspetti.
4.1.1 In primo luogo, la sentenza non è condivisibile laddove rigetta la eccezione di prescrizione presuntiva, in quanto il giudicante ritiene che non sia spirato il termine triennale, assumendo come decorrenza la data di completamento dell'attività, sicché, non essendo stata conclusa la attività di direzione lavori, pure oggetto dell'incarico, non vi sarebbe prova del dies a quo per il computo del termine ex art. 2956 cc.
Tale soluzione - che pure è astrattamente conforme all'orientamento della Suprema Corte - non appare convincente. E' vero che la giurisprudenza di legittimità afferma che per il professionista la prescrizione del diritto al compenso decorre dall'esaurimento dell'intero incarico conferito e non dal compimento delle singole prestazioni, che si inseriscono nell'ambito di un rapporto unitario e per sua natura esplicantesi in un più o meno lungo arco temporale, in quanto il presupposto necessario, ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione, unitariamente intesa e non parcellizzata nelle singole fasi della attività ( vedi Cassazione civile sez. II, 05/06/2023, n.15665); tuttavia, nella particolare fattispecie in scrutinio, l'applicazione di tale principio non porta a una soluzione ragionevole, in considerazione non tanto del fatto che l'incarico di direzione dei lavori sarebbe stato conferito solo a seguito della mera – ed obbligatoria - indicazione come tali dei due professionisti contenuta nella richiesta di permesso a costruire, ma soprattutto perchè emerge con certezza dagli atti che tale attività non è mai stata né espletata né avviata. Peraltro, l'avvenuto trasferimento a terzi dell'immobile oggetto del progettato intervento renderebbe impossibile lo svolgimento dell'attività in esame, risultando anche la relativa pratica edilizia sospesa sin dal 2018. La rigorosa applicazione nel caso in esame di tali principi pertanto, comportando di fatto il sorgere di una sorta di sospensione sine die del termine iniziale di prescrizione, renderebbe di fatto l'obbligazione di pagamento sostanzialmente imprescrittibile, in conflitto con la ratio stessa dell'istituto della prescrizione presuntiva, fondata su una presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte, ove sia decorso un lasso di tempo congruo, nell'ottica di certezza dei rapporti giuridici.
Più correttamente ritiene quindi la Corte che per gli affari mai terminati – come nella specie - la prescrizione debba decorrere dalla conclusione dell'ultima prestazione, da intendersi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto (cfr. Cassazione civile sez. VI, 18/11/2021, n.35275). Del resto, avendo i due professionisti inviato sin dal 17.10.2012 la parcella per la progettazione è evidente che essi stessi ritenevano tale attività svolta interamente conclusa sin dal 20.10.2011 (con la presentazione del progetto), posto che non era mai intervenuta la fase esecutiva dei lavori di ristrutturazione.
Conseguentemente l'eccezione di prescrizione presuntiva va accolta.
12 4.1.2. Errata è altresì la sentenza laddove dispone la revoca della ordinanza del 10.05.2019, con cui era stato ammesso il giuramento decisorio di e del legale rappresentante della Persona_1 Controparte_4 per mancanza dei presupposti di legge;
tale scelta è connessa dal tribunale al rigetto della eccezione di prescrizione e quindi ad una valutazione di merito su un aspetto della controversia che non solo non è in rapporto logico con le circostanze oggetto della prova ( che attengono invece al pagamento del credito e non alla sua prescrizione), ma soprattutto perché l'ammissibilità del giuramento prescinde dalla portata del suo contenuto. Va detto che non è in astratto preclusa la revoca dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio anche dopo la prestazione dello stesso, ma tanto ove il giudice si convinca che non sussistevano le condizioni per il suo deferimento, indipendentemente dal contegno processuale delle parti. Si tratta invero di mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilità.
Le condizioni di ammissibilità sono però di carattere formale: è inammissibile la richiesta di giuramento decisorio deferito con atto non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di procura speciale, come richiesto dall'art. 233 cod. proc. civ., ma dal difensore munito soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", ed è inammissibile il giuramento se non abbia carattere decisorio. I capitoli del giuramento decisorio devono infatti essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l' an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte, cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga (Cassazione civile sez. II, 25/10/2023, n.29614)
Il giuramento decisorio poi non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti, di situazioni, o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza; pertanto, non può formare oggetto di giuramento decisorio ad esempio la qualità di amministratore societario, poiché essa implica l'accettazione della nomina, che è atto negoziale e non fatto storico ( Cassazione civile , sez. II ,
25/10/2023 , n. 29614).
Al di là di tali ipotesi, il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, anche se deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, ed anche quando dalla confessione giudiziale o stragiudiziale o da altra prova privilegiata, già risulti provata una situazione di fatto contraria a quella che con il giuramento si intende provare. Il giuramento decisorio, in quanto mezzo ordinato a troncare la lite, mediante il supremo appello che una parte fa alla coscienza dell'avversario, è sempre ammissibile quanto al suo contenuto, con la sola necessità che i fatti per i quali è deferito abbiano il requisito della decisorietà in ordine al "thema decidendum"
13 oggetto della controversia ( Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, n.11964 e Cassazione civile 18.6.2019
n. 16216) .
Nella specie, ricorrendo tale requisito della decisorietà, la revoca del giuramento decisorio non appare giustificata, vuoi perché non consegue logicamente la sua non decisorietà come effetto dal rigetto della eccezione di prescrizione, come affermato dal tribunale nel censurato passaggio motivazionale, né appare giustificato per la mancanza di alcune delle condizioni di ammissibilità, su cui comunque il primo giudice ha omesso ogni disamina.
La revoca del giuramento decisorio ammesso con ordinanza del 10.5.2019 è dunque errata, sicché il mezzo istruttorio mantiene intatta la sua valenza probatoria.
Inconsistente ed inconferente è la pretesa di parte appellata ad una declaratoria di inefficacia del giuramento reso da in data 11.11.2021 perché tardivo e quindi tamquam non esset, posto che Persona_1 in un primo momento all'udienza del 13.06.2019 questi aveva dichiarato il suo rifiuto a rendere il giuramento decisorio, con conseguente soccombenza dello stesso ex art. 239 c.p.c.: la questione, peraltro dedotta solo in appello, appare superata, perché il tribunale, con la successiva ordinanza, che non è stata oggetto di alcuna tempestiva censura – dopo aver verificato a mezzo c.t.u. le capacità del a rendere Per_1 il giuramento decisorio nonostante la patologia ( morbo di Parkinson ) da cui era affetto – ha consentito al di rendere il giuramento in questione. In ogni caso, alla definizione della lite sarebbe già Persona_1 sufficiente il giuramento decisorio di , l.r. di idoneo a provare Controparte_6 Controparte_4
l'avvenuta estinzione della obbligazione dedotta in lite per intervento pagamento, stante il rapporto di trasformazione fra la originaria sas e la successiva S.r.l., debitori in solido del credito.
Tali considerazioni appaiono quindi dirimenti, posto che, alla luce del contenuto del giuramento decisorio reso dagli opponenti in primo grado, con cui hanno dichiarato di aver provveduto al pagamento dell'intera somma ingiunta, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo va accolta, perché la pretesa azionata in sede monitoria risulta infondata, essendo il credito estinto.
L'appello va quindi accolto.
Consegue, con assorbimento di ogni altra questione e doglianza, la integrale riforma della sentenza appellata, con l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 2649/2017 emesso il 25.9.2017.
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5. La riforma della sentenza di primo grado impone alla Corte – con assorbimento del terzo motivo del gravame di - di ridefinire, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, le Controparte_4 spese di lite relative al doppio grado tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (v. Cassazione civile sez. III,
14 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III,
13/04/2010, n. 8727, fra le altre). Le spese, quindi, considerato l'esito del presente gravame, e, soprattutto, l'esito complessivo del giudizio, vanno definite secondo soccombenza, e, fermo in difetto di censura sulla sua congruità l'importo liquidato in primo grado, sono quanto a questo grado liquidate come in dispositivo.
Le spese di c.t.u. invece nonostante la soccombenza possono essere ripartite fra tutte le parti, perché tutte interessate a tale accertamento tecnico.
Consegue infine l'obbligo per gli appellati e alla restituzione in favore di _3 Controparte_2
e di e , in qualità di eredi di , della somma di € Controparte_4 Parte_1 Parte_2 Persona_1
16.744,00 dagli stessi già riscossa, in esecuzione della impugnata sentenza di primo grado, maggiorato degli interessi legali dalla data dell'avvenuto esborso al saldo, posto che tale esborso – all'esito del presente giudizio – è risultato non dovuto, come richiesto nell'atto di appello e documentato in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello (R.G. n. 109/2023) proposto da Pt_1
e , in qualità di eredi di , con atto di citazione notificato il 09.02.202 nei
[...] Parte_2 Persona_1 confronti di GN , e in persona del legale rappresentante pro CP_2 _3 Controparte_4
[... tempore, nonché sull'appello (R.G. n. 122/2023) proposto con atto di citazione del 10.02.2023 da in persona del legale rappresentate pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce CP_4
n. 38/2023 del 10.01.2023, così provvede:
a) Accoglie entrambi gli appelli, e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione proposta in primo grado da e , in qualità di procuratori Parte_1 Parte_2
(ora eredi) di , e da in persona del legale rappresentante pro tempore, Persona_1 Controparte_4 conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo n. 2649/2017 emesso dal Tribunale di Lecce in data 25.9.2017;
b) Condanna e in solido al pagamento in favore di e CP_2 _3 Parte_1
, in qualità di eredi di , delle spese del doppio grado, che liquida in € Parte_2 Persona_1
7.000,00 per il primo grado ed in € 7.200,00 per questo grado di appello, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
c) Condanna e in solido al pagamento in favore dell'avv. Dimitry CP_2 _3
Conte procuratore distrattario di delle spese del doppio grado, che liquida in € Controparte_4
7.000,00 per il primo grado ed in € 7.200,00 per questo grado di appello, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
15 d) Pone le spese di c.t.u. nella misura già liquidata in primo grado a carico di tutte le parti i solido e con eguale incidenza per ciascuna;
e) Condanna e in solido alla restituzione delle somme riscosse in CP_2 _3 esecuzione della sentenza di primo grado, oltre accessori come in motivazione indicato.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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