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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3091/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3091 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 6.02.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Castelfranco di Sotto (PI), Via Colombo n. 1, presso lo studio dell'Avv.
PAOLI ANDREA, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Luigi di Savoia, 2 presso lo studio dell'Avv.
SERRAO VINCENZO, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Indebito soggettivo - Indebito oggettivo”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_2 all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione avversaria, nel merito, accertare, ex art. 2033 c.c., per tutto quanto esposto in atti, il diritto della società Parte_1
alla restituzione a suo favore delle somme indebitamente corrisposte alla società
[...] [...]
a titolo di addizionale provinciale sulle accise, così come indicate nelle Controparte_2 allegate fatture di somministrazione di energia elettrica e, per l'effetto, condannare la stessa società er le causali e i titoli tutti indicati nella premessa del presente Controparte_2 atto, a restituire alla società (già la somma di € 14.333,97= oltre Parte_1 Controparte_3
IVA al 10% e quindi complessivi € 15.767,36=, con interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione (09.11.2020) fino a quella della proposizione della domanda ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. da quest'ultima data fino a quella dell'effettivo soddisfo. Con la clausola di provvisoria esecuzione come per Legge. Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
A sostegno delle domande svolte, l'attrice ha allegato: - di avere stipulato con la società
[...]
un contratto per la somministrazione di energia elettrica, da effettuarsi Controparte_2
presso lo stabilimento della prima sito in San Miniato, Via Volta 15; - che nelle fatture emesse da all'1 dicembre 2010 all'1 gennaio 2012 (tutte regolarmente Controparte_2 pagate per l'intero importo) la predetta società ha addebitato in bolletta somme rilevanti a titolo di addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, per un ammontare complessivo di €
14.333,97= oltre IVA al 10% e quindi complessivi € 15.767,36 in applicazione dell'art 6 comma 1 lettera c) del D.L. 511/1988 convertito con modificazioni nella legge 20/1989, successivamente sostituito dall'art 5 comma 1 del Dlgs 26/2007 (normativa ratione temporis applicabile) che istituiva l' addizionale alle accise sull'energia elettrica a favore delle Provincie, per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese;
- che, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato l'illegittimità di tali addizionali per incompatibilità tra la normativa europea e quella italiana istitutiva dell'imposta addizionale provinciale all'accisa per violazione dell'art. 1, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE che esclude la possibilità per gli Stati membri di introdurre imposte indirette sulla produzione di prodotti già sottoposti ad accise comunitarie, se non per finalità specifiche diverse dalla mera esigenza di bilancio degli Enti locali;
- che con l'art. 18, comma 5, D.Lgs. 68/ 2011 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata abrogata, con decorrenza dall'1.01.2012; - che, pertanto, gli importi corrisposti da essa attrice a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica indicati nelle fatture emesse fra il dicembre 2010 ed il gennaio 2012 sono stati indebitamente percepiti da - di avere chiesto (con PEC del 9.11.2020) a detta società Controparte_2
l'immediata restituzione di quanto indebitamente percepito, senza però ottenere riscontro positivo.
In data 12.11.2021 si è regolarmente costituita he ha chiesto Controparte_2
il rigetto delle domande attoree, eccependo: - di avere legittimamente percepito, in applicazione della normativa vigente ratione temporis, gli importi dei quali l'attrice chiede la restituzione;
-
l'inapplicabilità del principio di applicazione dell'efficacia diretta verticale delle direttive nei rapporti tra privati;
- la mancata richiesta di rimborso da parte dell'utente nel termine decadenziale di due anni previsto dall'art. 14 TUA, comma 2; - l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione, in applicazione dell'art. 2948, comma 4, c.c. e l'inapplicabilità al caso di specie dell'art 2033 c.c.; - la prescrizione/decadenza della relativa azione ai sensi dell'art. 29, comma 1, l. 428/90; - la mancata prova del pagamento degli importi richiesti in restituzione;
- la mancata prova dell'assolvimento dell'onere previsto dall'art. 29, comma 4, l. 428-90; - la non debenza della restituzione dell'IVA sulle accise;
- la non debenza degli interessi richiesti e delle spese di giudizio.
La causa è stata istruita in via documentale.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 6.02.2025 e, in pari data, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Nei fatti è pacifico che hanno concluso Controparte_1 Parte_1
un contratto di fornitura di energia elettrica in virtù del quale la prima ha somministrato alla seconda energia elettrica presso lo stabilimento sito in San Miniato (PI),Via Volta n. 15. Il rapporto contrattuale fra le parti è quindi incontestato.
È altrettanto pacifico che a addebitato a Controparte_1 Parte_1 nelle fatture emesse nell'ambito del rapporto di fornitura de quo dal 1° dicembre 2010 al 1° gennaio
2012 (doc. 1 allegato all'atto di citazione) l'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica, secondo quanto previsto dalla normativa al tempo applicabile, art 6 del D.L. 28 novembre 1988, n.
511, successivamente abrogato ex art 18 comma 5 del D.lgs. 68/ 2011 con decorrenza dal 1°.01.2012.
2. Oggetto del contendere è invece l'accertamento del preteso diritto di alla Parte_1
restituzione dell'importo, pari a complessivi € 15.767,36, in tesi indebitamente corrisposto a a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia Controparte_1
elettrica per i periodi antecedenti alla data dell'abrogazione ex lege dell'art 6 comma 1 lettera c) del
D.L. 511/1988, convertito con modificazioni dalla legge 20/1989, successivamente sostituito dall'art
5 comma 1 del Dlgs 26/2007.
3. La domanda dell'attrice è fondata e va, pertanto, accolta.
4. Preliminarmente, si osserva che la domanda attorea è stata correttamente qualificata in termini di azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., in linea con il consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito, per cui: “ - fermo restando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato in modo da consentire all'Erario un rapporto tributario con pochi soggetti e quindi più efficacemente controllabile (art 54
T.U.A.); e ferma restando la facoltà per il fornitore di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art 56 T.U.A.) - l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, precettore delle somme” (Cass. civ. sez. III, 22/05/2025 n.
13472).
5. Ciò chiarito, sono infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
5.1. In primo luogo, è inapplicabile al caso di specie il termine decadenziale di cui all'art. 14 T.U.A., trattandosi di azione restitutoria tra privati e non di azione per il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
5.2. Analogamente, è inapplicabile il termine di decadenza previsto dall'art. 29 della L. 428/1990, norma che disciplina esclusivamente i rimborsi in materia di tributi armonizzati e nei rapporti con l'erario e quindi non rilevante nel presente giudizio.
5.3. Infine, va disattesa l'eccezione di prescrizione ex art. 2948, n. 4 c.c. (in favore dell'ordinario termine decennale), non essendo ravvisabile alcun profilo di periodicità nel pagamento dell'addizionale oggetto di contestazione, né alcun altro presupposto fattuale o giuridico per applicare la invocata prescrizione breve biennale.
6. Venendo al merito della lite, ricorrono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda restitutoria ex art. 2033 c.c., risultando provato sia il pagamento dell'importo del quale è richiesta la restituzione, sia la natura indebita della prestazione eseguita.
6.1. Invero, emerge ex actis che a regolarmente effettuato il pagamento degli importi Parte_1
oggetto di causa mediante RID bancario (doc. 6 allegato alla memoria ex art 183 comma 6 n. 2 di parte attrice).
6.2. Circa la pretesa assenza di una valida ragione giustificativa dello spostamento patrimoniale, si rammenta
- sul piano generale - che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (nella formulazione che viene in rilievo nel presente giudizio) è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 ‒ sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito ‒ che prevede: “1. È istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di: [...] c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese”.
Detta disposizione ha trovato applicazione a decorrere dal 1° giugno 2007, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello stesso decreto legislativo ed è stata poi abrogata dall'art. 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44.
L'intervento che ha condotto a sostituire l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, trova origine nel recepimento della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
A tale disposizione si è poi sovrapposta la formulazione dell'art. 1, paragrafo 2, della successiva direttiva
2008/118/CE, applicabile ratione temporis al caso in esame, secondo cui: “[g]li Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Per verificare se la normativa nazionale ha rispettato la direttiva 2008/118/CE, occorre tenere a mente che gli Stati membri possono introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica al ricorrere di due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta (CGUE, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13,
Tallinna Ettevõtlusamet).
E' proprio la condizione della “finalità specifica” ad essere stata disattesa dal legislatore interno, atteso che
– per consolidata giurisprudenza della CGUE – la stessa non può consistere in mere esigenze di bilancio
(sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C-434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo
2000, EKW e Wein & Co, C-437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes
Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 23), le uniche sottese all'accisa provinciale.
Di recente, la Corte costituzionale (sent. n. 43 del 15/04/2025), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva
2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE, in linea di continuità con l'orientamento interpretativo sopra richiamato.
Gli effetti ex tunc della sentenza di illegittimità costituzionale (C cost n. 10/2015; C cost n. 1/2014) travolgono i pagamenti effettuati in forza di tale norma nel periodo 2010-2012, che non attengono a “rapporti esauriti” attesa la pendenza del termine decennale di prescrizione per la ripetizione dell'indebito (art. 2033
c.c.), decorrente dal momento in cui il singolo pagamento è stato effettuato.
7. In assenza di prova sulla mala fede dell'accipiens, la convenuta è tenuta a restituire, oltre a quanto indebitamente percepito, anche gli interessi dal giorno della “domanda”, comprensiva degli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. civ., Sez. Un., n.
15895/2019).
8. Si ritiene, infine, equo disporre compensazione tra le parti delle spese di giudizio, in ragione dell'esistenza di un contrasto interpretativo sulla questione controversa (art. 92 c.p.c.), solo di recente risolto dall'intervento della Corte costituzionale (e, a livello sovranazionale, dalla CGUE 11.4.2024,
a seguito della quale tuttavia la Suprema Corte, con ord. n. 32088/2024 ha rinviato la questione alla pubblica udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCERTA il diritto della società alla restituzione delle somme indebitamente Parte_1 versate a a titolo di addizionale provinciale sull'accisa Controparte_1 sull'energia elettrica per il periodo dicembre 2010 – gennaio 2012;
CONDANNA restituire alla società a Controparte_1 Parte_1
somma di euro € 15.767,36, comprensiva di IVA, oltre interessi dalla domanda e sino al soddisfo;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Pisa, 8/06/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3091 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 6.02.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Castelfranco di Sotto (PI), Via Colombo n. 1, presso lo studio dell'Avv.
PAOLI ANDREA, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Luigi di Savoia, 2 presso lo studio dell'Avv.
SERRAO VINCENZO, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Indebito soggettivo - Indebito oggettivo”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_2 all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione avversaria, nel merito, accertare, ex art. 2033 c.c., per tutto quanto esposto in atti, il diritto della società Parte_1
alla restituzione a suo favore delle somme indebitamente corrisposte alla società
[...] [...]
a titolo di addizionale provinciale sulle accise, così come indicate nelle Controparte_2 allegate fatture di somministrazione di energia elettrica e, per l'effetto, condannare la stessa società er le causali e i titoli tutti indicati nella premessa del presente Controparte_2 atto, a restituire alla società (già la somma di € 14.333,97= oltre Parte_1 Controparte_3
IVA al 10% e quindi complessivi € 15.767,36=, con interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione (09.11.2020) fino a quella della proposizione della domanda ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. da quest'ultima data fino a quella dell'effettivo soddisfo. Con la clausola di provvisoria esecuzione come per Legge. Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
A sostegno delle domande svolte, l'attrice ha allegato: - di avere stipulato con la società
[...]
un contratto per la somministrazione di energia elettrica, da effettuarsi Controparte_2
presso lo stabilimento della prima sito in San Miniato, Via Volta 15; - che nelle fatture emesse da all'1 dicembre 2010 all'1 gennaio 2012 (tutte regolarmente Controparte_2 pagate per l'intero importo) la predetta società ha addebitato in bolletta somme rilevanti a titolo di addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, per un ammontare complessivo di €
14.333,97= oltre IVA al 10% e quindi complessivi € 15.767,36 in applicazione dell'art 6 comma 1 lettera c) del D.L. 511/1988 convertito con modificazioni nella legge 20/1989, successivamente sostituito dall'art 5 comma 1 del Dlgs 26/2007 (normativa ratione temporis applicabile) che istituiva l' addizionale alle accise sull'energia elettrica a favore delle Provincie, per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese;
- che, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato l'illegittimità di tali addizionali per incompatibilità tra la normativa europea e quella italiana istitutiva dell'imposta addizionale provinciale all'accisa per violazione dell'art. 1, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE che esclude la possibilità per gli Stati membri di introdurre imposte indirette sulla produzione di prodotti già sottoposti ad accise comunitarie, se non per finalità specifiche diverse dalla mera esigenza di bilancio degli Enti locali;
- che con l'art. 18, comma 5, D.Lgs. 68/ 2011 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata abrogata, con decorrenza dall'1.01.2012; - che, pertanto, gli importi corrisposti da essa attrice a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica indicati nelle fatture emesse fra il dicembre 2010 ed il gennaio 2012 sono stati indebitamente percepiti da - di avere chiesto (con PEC del 9.11.2020) a detta società Controparte_2
l'immediata restituzione di quanto indebitamente percepito, senza però ottenere riscontro positivo.
In data 12.11.2021 si è regolarmente costituita he ha chiesto Controparte_2
il rigetto delle domande attoree, eccependo: - di avere legittimamente percepito, in applicazione della normativa vigente ratione temporis, gli importi dei quali l'attrice chiede la restituzione;
-
l'inapplicabilità del principio di applicazione dell'efficacia diretta verticale delle direttive nei rapporti tra privati;
- la mancata richiesta di rimborso da parte dell'utente nel termine decadenziale di due anni previsto dall'art. 14 TUA, comma 2; - l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione, in applicazione dell'art. 2948, comma 4, c.c. e l'inapplicabilità al caso di specie dell'art 2033 c.c.; - la prescrizione/decadenza della relativa azione ai sensi dell'art. 29, comma 1, l. 428/90; - la mancata prova del pagamento degli importi richiesti in restituzione;
- la mancata prova dell'assolvimento dell'onere previsto dall'art. 29, comma 4, l. 428-90; - la non debenza della restituzione dell'IVA sulle accise;
- la non debenza degli interessi richiesti e delle spese di giudizio.
La causa è stata istruita in via documentale.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 6.02.2025 e, in pari data, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Nei fatti è pacifico che hanno concluso Controparte_1 Parte_1
un contratto di fornitura di energia elettrica in virtù del quale la prima ha somministrato alla seconda energia elettrica presso lo stabilimento sito in San Miniato (PI),Via Volta n. 15. Il rapporto contrattuale fra le parti è quindi incontestato.
È altrettanto pacifico che a addebitato a Controparte_1 Parte_1 nelle fatture emesse nell'ambito del rapporto di fornitura de quo dal 1° dicembre 2010 al 1° gennaio
2012 (doc. 1 allegato all'atto di citazione) l'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica, secondo quanto previsto dalla normativa al tempo applicabile, art 6 del D.L. 28 novembre 1988, n.
511, successivamente abrogato ex art 18 comma 5 del D.lgs. 68/ 2011 con decorrenza dal 1°.01.2012.
2. Oggetto del contendere è invece l'accertamento del preteso diritto di alla Parte_1
restituzione dell'importo, pari a complessivi € 15.767,36, in tesi indebitamente corrisposto a a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia Controparte_1
elettrica per i periodi antecedenti alla data dell'abrogazione ex lege dell'art 6 comma 1 lettera c) del
D.L. 511/1988, convertito con modificazioni dalla legge 20/1989, successivamente sostituito dall'art
5 comma 1 del Dlgs 26/2007.
3. La domanda dell'attrice è fondata e va, pertanto, accolta.
4. Preliminarmente, si osserva che la domanda attorea è stata correttamente qualificata in termini di azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., in linea con il consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito, per cui: “ - fermo restando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato in modo da consentire all'Erario un rapporto tributario con pochi soggetti e quindi più efficacemente controllabile (art 54
T.U.A.); e ferma restando la facoltà per il fornitore di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art 56 T.U.A.) - l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, precettore delle somme” (Cass. civ. sez. III, 22/05/2025 n.
13472).
5. Ciò chiarito, sono infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
5.1. In primo luogo, è inapplicabile al caso di specie il termine decadenziale di cui all'art. 14 T.U.A., trattandosi di azione restitutoria tra privati e non di azione per il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
5.2. Analogamente, è inapplicabile il termine di decadenza previsto dall'art. 29 della L. 428/1990, norma che disciplina esclusivamente i rimborsi in materia di tributi armonizzati e nei rapporti con l'erario e quindi non rilevante nel presente giudizio.
5.3. Infine, va disattesa l'eccezione di prescrizione ex art. 2948, n. 4 c.c. (in favore dell'ordinario termine decennale), non essendo ravvisabile alcun profilo di periodicità nel pagamento dell'addizionale oggetto di contestazione, né alcun altro presupposto fattuale o giuridico per applicare la invocata prescrizione breve biennale.
6. Venendo al merito della lite, ricorrono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda restitutoria ex art. 2033 c.c., risultando provato sia il pagamento dell'importo del quale è richiesta la restituzione, sia la natura indebita della prestazione eseguita.
6.1. Invero, emerge ex actis che a regolarmente effettuato il pagamento degli importi Parte_1
oggetto di causa mediante RID bancario (doc. 6 allegato alla memoria ex art 183 comma 6 n. 2 di parte attrice).
6.2. Circa la pretesa assenza di una valida ragione giustificativa dello spostamento patrimoniale, si rammenta
- sul piano generale - che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (nella formulazione che viene in rilievo nel presente giudizio) è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 ‒ sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito ‒ che prevede: “1. È istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di: [...] c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese”.
Detta disposizione ha trovato applicazione a decorrere dal 1° giugno 2007, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello stesso decreto legislativo ed è stata poi abrogata dall'art. 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44.
L'intervento che ha condotto a sostituire l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, trova origine nel recepimento della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
A tale disposizione si è poi sovrapposta la formulazione dell'art. 1, paragrafo 2, della successiva direttiva
2008/118/CE, applicabile ratione temporis al caso in esame, secondo cui: “[g]li Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Per verificare se la normativa nazionale ha rispettato la direttiva 2008/118/CE, occorre tenere a mente che gli Stati membri possono introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica al ricorrere di due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta (CGUE, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13,
Tallinna Ettevõtlusamet).
E' proprio la condizione della “finalità specifica” ad essere stata disattesa dal legislatore interno, atteso che
– per consolidata giurisprudenza della CGUE – la stessa non può consistere in mere esigenze di bilancio
(sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C-434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo
2000, EKW e Wein & Co, C-437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes
Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 23), le uniche sottese all'accisa provinciale.
Di recente, la Corte costituzionale (sent. n. 43 del 15/04/2025), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva
2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE, in linea di continuità con l'orientamento interpretativo sopra richiamato.
Gli effetti ex tunc della sentenza di illegittimità costituzionale (C cost n. 10/2015; C cost n. 1/2014) travolgono i pagamenti effettuati in forza di tale norma nel periodo 2010-2012, che non attengono a “rapporti esauriti” attesa la pendenza del termine decennale di prescrizione per la ripetizione dell'indebito (art. 2033
c.c.), decorrente dal momento in cui il singolo pagamento è stato effettuato.
7. In assenza di prova sulla mala fede dell'accipiens, la convenuta è tenuta a restituire, oltre a quanto indebitamente percepito, anche gli interessi dal giorno della “domanda”, comprensiva degli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. civ., Sez. Un., n.
15895/2019).
8. Si ritiene, infine, equo disporre compensazione tra le parti delle spese di giudizio, in ragione dell'esistenza di un contrasto interpretativo sulla questione controversa (art. 92 c.p.c.), solo di recente risolto dall'intervento della Corte costituzionale (e, a livello sovranazionale, dalla CGUE 11.4.2024,
a seguito della quale tuttavia la Suprema Corte, con ord. n. 32088/2024 ha rinviato la questione alla pubblica udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCERTA il diritto della società alla restituzione delle somme indebitamente Parte_1 versate a a titolo di addizionale provinciale sull'accisa Controparte_1 sull'energia elettrica per il periodo dicembre 2010 – gennaio 2012;
CONDANNA restituire alla società a Controparte_1 Parte_1
somma di euro € 15.767,36, comprensiva di IVA, oltre interessi dalla domanda e sino al soddisfo;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Pisa, 8/06/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino