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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/05/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12135/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico dott.ssa IM RA dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 05/05/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive depositate in vista dell'udienza del 05.05.2025 e le memorie conclusive autorizzate;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.; pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 12135/2023 R.G. promosso
DA
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_1
avv.ti Pierpaolo Spinelli e Avv. Donato Rossetti, presso il cui studio sito in Sammichele di Bari alla via Cosmo n. 36 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attrice -
CONTRO
Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione c.d. scritta depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 09.09.2024 e nei precedenti scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata
IM RA mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato in data 04.01.2024 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, in ragione di quanto esposto ed allegato e valutati gli esiti dell'istruttoria compiuta, che la sig.ra Parte_1
sia la proprietaria della autovettura AUDI A3 SPORTBACK 1.6 tg. C.F._1
FC771GM; 2) ordinare ai competenti Uffici del PRA di Bari di effettuare le conseguenti trascrizioni, modifiche ed attività necessarie a che la nuova situazione di diritto risulti evidenziata, esonerandoli da ogni responsabilità ed ingerenza;
3) condannare il/i convenuto/i alla rifusione delle spese di lite in caso di resistenza”.
La ricorrente esponeva in fatto di aver intrapreso nel mese di settembre del 2022 una relazione affettiva con e che avendo la necessità di effettuare spostamenti, essendo anche Controparte_1 invalida, acquistava presso la ditta Le Car Automobili S.r.l. di Capurso l'autovettura marca Audi A3
Sporback 1,6 tg. FC 771 GM che intestava fiduciariamente al non avendo ella conseguito la CP_1
patente di guida e dovendo, comunque, l'autovettura essere condotta dall'odierno resistente.
Evidenziava la di aver versato integralmente il prezzo di acquisto del veicolo Parte_1
mediante acconto in contanti e saldo a mezzo di assegno circolare tratto sulla Banca Intesa San Paolo recante n. 3305913962-00 dell'importo di €. 21.384,00 emesso in data 14.03.2023, depositato in atti.
Deduceva la ricorrente che il in data 13.04.2023 si allontanava dal domicilio della CP_1 donna senza farvi più ritorno e l'autovettura restava in Sammichele di Bari.
In ragione di tanto la assumeva che la proprietà del veicolo dovesse essere Parte_1 rettificata presso il PRA per poter pagare ritualmente i bolli e l'assicurazione; rassegnava, pertanto, le conclusioni precisate in premessa.
Il Giudice fissava con decreto la data di comparizione parti al 12.02.2024, onerando parte ricorrente della notifica del ricorso unitamente al decreto.
All'udienza del 12.02.2024 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso alla parte resistente che non risultava costituita, ne dichiarava la contumacia, disponeva il mutamento del rito e rinviava la causa all'udienza del 20.05.2024 ai sensi dell'art. 183 c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie da parte attrice, veniva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e la prova a mezzo testimoniale, rinviando all'udienza del 09.09.2024 per l'espletamento.
IM RA Il convenuto contumace non compariva per rendere l'interrogatorio formale e veniva assunta la testimonianza di , socio della società venditrice dell'autovettura, e la causa Testimone_1 veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
**********
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze processuali è emerso che sia la reale proprietaria Parte_1 dell'autovettura Audi A3 Sporback 1,6 tg. FC 771 GM, avendone corrisposto integralmente il prezzo come risulta dall'assegno circolare emesso dall'attrice, nonché dalle emergenze della prova testimoniale nel corso della quale il teste , in qualità di socio della società Testimone_1 venditrice dell'autovettura, riferiva di aver appreso dalla circa la decisione di procedere Parte_1 all'intestazione fiduciaria del veicolo al e precisava che l'autovettura veniva pagata dalla sig. CP_1
. Parte_1
Sotto ulteriore profilo deve essere evidenziato, altresi', il contegno assunto da parte convenuta che è rimasta contumace, segno evidente che non avesse nulla da contraddire a parte attrice e non è comparsa a rendere il deferito interrogatorio formale, ritualmente notificatogli a mani in data
15.07.2024.
In proposito giova rilevare che l'art. 232 c.p.c. prevede che “se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Il giudice, quindi, in caso di mancata presentazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale può, sulla base del proprio prudente apprezzamento, attribuire rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio.
Ancora va, sottolineato, però che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.
In tale senso, a più riprese, si è espresse la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass.
7208/2004): “La facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all'interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio libero,
e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità”.
Ed ancora Cass. n. 15389/2005 : “ La valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.: in particolare, il
IM RA giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo”.
Dunque, a fronte della prova testimoniale resa, della mancata risposta all'interrogatorio formale, della documentazione in atti, non appare sussistere ragionevole dubbio circa la reale proprietà del veicolo oggetto di causa.
Ad abundantiam giova, altresi', evidenziare che il dato formale dell'iscrizione al pubblico registro automobilistico pone solo una presunzione relativa di appartenenza del veicolo all'intestatario e che la citata iscrizione ha funzione ed efficacia solo dichiarativa.
Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento della domanda attrice.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con i valori medi previsti per la fase introduttiva, di studio, istruttoria e decisoria delle controversie rientranti nello scaglione da €.
5.201,00 a €. 26.000,00 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, con riduzione del 50% in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
[...]
1) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA che
, sia la proprietaria della autovettura Audi A3 Sportback 1.6 tg. FC771GM; Parte_1
l'inadempimento di alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare Controparte_2
stipulato in data 21.06.2017;
2) ORDINA la relativa annotazione sul P.R.A. di Bari con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
3) CONDANNA al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. 2.538,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Cosi' deciso in Bari all'udienza del 05.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa IM RA
IM RA IM RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico dott.ssa IM RA dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 05/05/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive depositate in vista dell'udienza del 05.05.2025 e le memorie conclusive autorizzate;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.; pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 12135/2023 R.G. promosso
DA
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_1
avv.ti Pierpaolo Spinelli e Avv. Donato Rossetti, presso il cui studio sito in Sammichele di Bari alla via Cosmo n. 36 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attrice -
CONTRO
Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione c.d. scritta depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 09.09.2024 e nei precedenti scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata
IM RA mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato in data 04.01.2024 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, in ragione di quanto esposto ed allegato e valutati gli esiti dell'istruttoria compiuta, che la sig.ra Parte_1
sia la proprietaria della autovettura AUDI A3 SPORTBACK 1.6 tg. C.F._1
FC771GM; 2) ordinare ai competenti Uffici del PRA di Bari di effettuare le conseguenti trascrizioni, modifiche ed attività necessarie a che la nuova situazione di diritto risulti evidenziata, esonerandoli da ogni responsabilità ed ingerenza;
3) condannare il/i convenuto/i alla rifusione delle spese di lite in caso di resistenza”.
La ricorrente esponeva in fatto di aver intrapreso nel mese di settembre del 2022 una relazione affettiva con e che avendo la necessità di effettuare spostamenti, essendo anche Controparte_1 invalida, acquistava presso la ditta Le Car Automobili S.r.l. di Capurso l'autovettura marca Audi A3
Sporback 1,6 tg. FC 771 GM che intestava fiduciariamente al non avendo ella conseguito la CP_1
patente di guida e dovendo, comunque, l'autovettura essere condotta dall'odierno resistente.
Evidenziava la di aver versato integralmente il prezzo di acquisto del veicolo Parte_1
mediante acconto in contanti e saldo a mezzo di assegno circolare tratto sulla Banca Intesa San Paolo recante n. 3305913962-00 dell'importo di €. 21.384,00 emesso in data 14.03.2023, depositato in atti.
Deduceva la ricorrente che il in data 13.04.2023 si allontanava dal domicilio della CP_1 donna senza farvi più ritorno e l'autovettura restava in Sammichele di Bari.
In ragione di tanto la assumeva che la proprietà del veicolo dovesse essere Parte_1 rettificata presso il PRA per poter pagare ritualmente i bolli e l'assicurazione; rassegnava, pertanto, le conclusioni precisate in premessa.
Il Giudice fissava con decreto la data di comparizione parti al 12.02.2024, onerando parte ricorrente della notifica del ricorso unitamente al decreto.
All'udienza del 12.02.2024 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso alla parte resistente che non risultava costituita, ne dichiarava la contumacia, disponeva il mutamento del rito e rinviava la causa all'udienza del 20.05.2024 ai sensi dell'art. 183 c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie da parte attrice, veniva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e la prova a mezzo testimoniale, rinviando all'udienza del 09.09.2024 per l'espletamento.
IM RA Il convenuto contumace non compariva per rendere l'interrogatorio formale e veniva assunta la testimonianza di , socio della società venditrice dell'autovettura, e la causa Testimone_1 veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
**********
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze processuali è emerso che sia la reale proprietaria Parte_1 dell'autovettura Audi A3 Sporback 1,6 tg. FC 771 GM, avendone corrisposto integralmente il prezzo come risulta dall'assegno circolare emesso dall'attrice, nonché dalle emergenze della prova testimoniale nel corso della quale il teste , in qualità di socio della società Testimone_1 venditrice dell'autovettura, riferiva di aver appreso dalla circa la decisione di procedere Parte_1 all'intestazione fiduciaria del veicolo al e precisava che l'autovettura veniva pagata dalla sig. CP_1
. Parte_1
Sotto ulteriore profilo deve essere evidenziato, altresi', il contegno assunto da parte convenuta che è rimasta contumace, segno evidente che non avesse nulla da contraddire a parte attrice e non è comparsa a rendere il deferito interrogatorio formale, ritualmente notificatogli a mani in data
15.07.2024.
In proposito giova rilevare che l'art. 232 c.p.c. prevede che “se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Il giudice, quindi, in caso di mancata presentazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale può, sulla base del proprio prudente apprezzamento, attribuire rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio.
Ancora va, sottolineato, però che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.
In tale senso, a più riprese, si è espresse la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass.
7208/2004): “La facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all'interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio libero,
e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità”.
Ed ancora Cass. n. 15389/2005 : “ La valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.: in particolare, il
IM RA giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo”.
Dunque, a fronte della prova testimoniale resa, della mancata risposta all'interrogatorio formale, della documentazione in atti, non appare sussistere ragionevole dubbio circa la reale proprietà del veicolo oggetto di causa.
Ad abundantiam giova, altresi', evidenziare che il dato formale dell'iscrizione al pubblico registro automobilistico pone solo una presunzione relativa di appartenenza del veicolo all'intestatario e che la citata iscrizione ha funzione ed efficacia solo dichiarativa.
Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento della domanda attrice.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con i valori medi previsti per la fase introduttiva, di studio, istruttoria e decisoria delle controversie rientranti nello scaglione da €.
5.201,00 a €. 26.000,00 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, con riduzione del 50% in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
[...]
1) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA che
, sia la proprietaria della autovettura Audi A3 Sportback 1.6 tg. FC771GM; Parte_1
l'inadempimento di alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare Controparte_2
stipulato in data 21.06.2017;
2) ORDINA la relativa annotazione sul P.R.A. di Bari con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
3) CONDANNA al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. 2.538,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Cosi' deciso in Bari all'udienza del 05.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa IM RA
IM RA IM RA