Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Reclamo sentenza Tribunale di Lecce
n. 3903/2024 del 09/12/2024 oggetto: impugnativa licenziamento ex art 1 comma 58 L 92/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Gennaro Lombardi Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia lavoro, in grado di appello, tra
, Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. ARMIENTI Nicola e PEDONE Raffaele
Appellante
e
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VALLEFUOCO VALERIO
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 3.11.2022 davanti al Tribunale di Lecce – premesso di Parte_1
essere stato dipendente di dal 2.11.2013 al 5.8.2022 allorquando il rapporto cessava Controparte_1
per licenziamento disciplinare senza preavviso intimatogli da con decorrenza dal Controparte_1
14.7.2022; di aver svolto le funzioni di Coordinatore/Direttore dell'Ufficio Postale monoperatore (da Par ora in poi di Santa Maria di Leuca dal marzo 2020 al 2 aprile 2022, per poi essere stato trasferito presso la filiale di Lecce (dal 4.04.2022 al 16.04.2022) e successivamente presso la sede di AS
(dove era rimasto sino al licenziamento)- esponeva che con comunicazione del 7.07.2022 gli era stata mossa una contestazione disciplinare relativa a presunte gravi irregolarità compiute presso l'UP di
Santa Maria di Leuca, emerse a seguito di verifiche effettuate dalla Funzione di Fraud Management
Security Intelligence (da ora in poi che aveva rilevato una discordanza/ammanco di somme di CP_2
1
trasmesse le giustificazioni con lettera raccomandata del 19.07.2022, con successiva nota del 5.02.2022 la società aveva comminato il licenziamento senza preavviso.
In punto di fatto rilevava che mai aveva effettuato verifiche contabili sulla giacenza CP_1 dell'ATM dell'ufficio postale di Santa Maria di Leuca, né prima del suo trasferimento né al momento in cui l'ufficio era stato assegnato al collega . Persona_1
Precisava comunque che il 2.4.2022 era stato effettuato un regolare passaggio di consegne e che dal dato documentale emergeva “consistenza di cassa ok” e che esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal collega peraltro a distanza di 12 giorni dai fatti, era stato aperto il procedimento Per_1
disciplinare. Rilevava inoltre che le confessioni/ammissioni di responsabilità da lui rese il 9.5.2022 davanti al funzionario di Fraud Management, peraltro senza alcuna assistenza tecnica, erano frutto di uno stato di alterazione emotiva e psichica (come appurabile dalla successiva rettifica dei fatti); ammetteva poi che, a seguito di pressioni esercitate dal collega aveva versato a quest'ultimo Per_1
l'importo corrispondente al presunto ammanco per scongiurare qualsiasi conseguenza.
Lamentava l'illegittimità del licenziamento per intempestività e genericità della contestazione disciplinare, per insussistenza del fatto contestato e per sproporzione della sanzione adottata, in mancanza di un comportamento doloso da parte del dipendente e di un pregiudizio effettivo in capo alla società. Chiedeva, pertanto, di “accertare dichiarare nullo, illegittimo e, comunque, privo di giusta causa il licenziamento senza preavviso intimato da , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ai sensi dell'art. 18, l. 300/1970, alla immediata reintegra del ricorrente nel proprio posto di lavoro, con continuità giuridica del rapporto di lavoro da intendersi come mai interrotto, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2 condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegrazione”.
Si costituiva in giudizio la società resistente che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza sommaria resa il 27.2.2023 il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso richiamando, quanto al merito dei fatti contestati, le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente innanzi all'incaricato della il 9.05.2022, richiamate, a distanza di due mesi, nella lettera di giustificazioni del CP_2
19.7.2022 da lui inviata a nel corso del procedimento disciplinare. CP_1
All'esito del procedimento di reclamo ex art 1 comma 51 L 92/12 avverso l'ordinanza sommaria del
27.2.2023, il Tribunale di Lecce, con sentenza n 3902 del 9.12.2024, rigettava l'opposizione
2 condannando al pagamento delle spese di lite nella misura di € 3000 oltre Parte_1
accessori di legge. In particolare il Tribunale, nel rilevare la correttezza delle argomentazioni rese dal primo giudice, escludeva che dalla perizia medico legale prodotta emergesse uno stato di incapacità psichica tale da vanificare le dichiarazioni confessorie in precedenza rese dal neppure sub Pt_1
specie di vizio del consenso quale errore di fatto o violenza.
Con l'odierno reclamo ex art 1 comma 58 L 92/12 depositato il 29.12.2024, ha Parte_1 impugnato la sentenza n 3902 del 9.12.2024 lamentando l'insussistenza del fatto addebitato, asserendo difettasse la prova dell'ammanco, ribadendo inoltre l'inefficacia probatoria delle dichiarazioni da lui rese al funzionario Fraud Management il 9.5.2022, non qualificabili come confessione in ragione dello stato di alterazione psichica dovuta allo stress emotivo confusionale vissuto una volta emersi i fatti in parola. Lamentava inoltre l'omesso esercizio dei poteri istruttori d'ufficio non avendo, né né poi l'organo giudicante, verificato nell'an e nel quando (se prima CP_1 del 2.4.2022 o successivamente, quando avveniva il passaggio di consegne al l'ammanco Per_1 dell'ATM dichiarato dal solo Sosteneva che tale verifica, ove effettuata, avrebbe Per_1
necessariamente comportato un ridimensionamento dei fatti tale da rendere illegittima la sanzione espulsiva applicata da . Quanto infine al passaggio di denaro pari a € 13.300,00 avvenuto CP_1
il 16.4.2022 dal conto corrente cointestato ai suoi genitori ( , al suo conto corrente Controparte_3
per poi finire sul conto corrente del collega escludeva che fosse giustificato dalla copertura Per_1
di un ammanco, mai documentalmente provato;
tuttavia non forniva una giustificazione a tale movimentazione bancaria partita dal conto dei suoi genitori, salvo genericamente affermare di aver dato seguito alle richieste del unico artefice della anomala vicenda contestata. Concludeva Per_1
per la riforma della sentenza impugnata reiterando le conclusioni già articolate in primo grado.
Si costituiva che concludeva per il rigetto del reclamo ribadendo la correttezza del CP_1
proprio operato con conferma della sentenza 3903/24.
La causa è stata presa in decisione all'udienza del 6.6.2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e va rigettato.
I motivi del reclamo, giacchè connessi fattualmente e logicamente, possono essere trattati congiuntamente.
In sintesi il reclamante lamenta che il primo giudice abbia acriticamente fondato la sua Pt_1
decisione sulla dichiarazione da lui resa in data 9.5.2022 al Fraud Management di , CP_1
attribuendone un chiaro valore confessorio senza invece valutare lo stato di stress emotivo in cui si
3 era trovato nel corso dell'audizione (svolta senza la presenza di un difensore), come comprovato dalla perizia medica prodotta in primo grado.
Tale motivo è infondato, come già correttamente rilevato dai giudici investiti del giudizio sommario e di quello ordinario, non essendo emersi dalle prove documentali in atti circostanze tali da concretizzare un errore di fatto né ancor meno un'ipotesi di violenza, sì da privare di efficacia e rendere revocabile ex art 2732 cc le dichiarazioni confessorie rese dal il 9.5.2022. Pt_1
Invero quanto evidenziato nella consulenza medica psichiatrica prodotta dal reclamante, peraltro redatta il 21.6.2023 (oltre un anno dopo i fatti) che descrive un carattere insicuro “sensibile al giudizio ed alla critica con tendenza al compiacimento degli altri e a strategie disadattative pur di essere accettato e benvoluto (come la sottomissione e l'assunzione di responsabilità, come la situazione in sé sembra suggerire)”, non è idoneo a supportare la tesi difensiva di una incapacità psichica dovuta allo stato confusionale del al momento in cui rendeva le dichiarazioni confessorie davanti Pt_1
al Fraud Management di il 9.5.2022. CP_1
Ciò in ragione del fatto che uno stato ansioso e di confusione, ove anche esistente al momento in cui il rendeva tali dichiarazioni (il 9.5.2022), non è tale da configurare né un errore di fatto e Pt_1 men che meno un'ipotesi di violenza, uniche ipotesi idonee a rendere revocabile la confessione stragiudiziale fatta alla parte ex artt 2732 e 2735 cc.
Peraltro anche il non esiguo lasso temporale di oltre tre settimane intercorso tra il momento in cui il in data 14.4.2022, lo informava dell'assenza di liquidità nella giacenza dell'ATM (e della Per_1
conseguente comunicazione di tale circostanza al diretto superiore dott e la convocazione Pt_3
del 9.5.2022 davanti al Fraud Management di , in cui il rendeva ampia confessione dei CP_1 Pt_1 fatti, rende difficilmente ipotizzabile uno stato di minorazione psichica durante l'audizione essendo ampiamente prevedibile per il sin dal 14.4.2022, un'imminente convocazione davanti ai Pt_1 funzionari del Fraud Management di , sicchè è inverosimile ipotizzare un effetto “sorpresa” tale CP_1
da minare il tenore confessorio delle sue dichiarazioni davanti al Fraud Management.
Pertanto condivisibilmente è stato attribuito dal primo giudice pieno valore confessorio alle dichiarazioni rese dal innanzi all'incaricato della l 9.05.2022, nel corso delle quali Pt_1 CP_2
egli -dopo aver inizialmente sostenuto di aver dimenticato la somma di € 13.300,00 in un cassetto della scrivania in occasione delle operazioni di passaggio di gestione (allorquando lasciava l'UP di
Santa Maria di Leuca e al suo posto subentrava quale reggente il signor - ha rettificato tale Per_1
dichiarazione, ammettendo che “effettivamente la deficienza della somma esisteva prima del passaggio chiavi, (…) non ricordo quando e a chi ho dato questa somma, senza effettuare
l'operazione, prendendoli dalle banconote che volevo caricare e già preparate, dimenticandomi 4 completamente, quindi caricando la somma per intero senza togliere quella che probabilmente avevo dato a qualcuno. Dato che ad oggi non so chi sia questa persona ho provveduto a pianare questo ammanco facendomeli anticipare…”.
Peraltro va rimarcato, al fine di confermare la sua piena cognizione del valore confessorio della dichiarazione del 9.5.2022, che il – dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare- con Pt_1
lettera raccomandata del 19.07.2022 ha reso le giustificazioni richiamando espressamente quanto dichiarato in data 9.05.2022, così di fatto confermando -a distanza di due mesi dalle prime dichiarazioni- la condotta posta in essere, per come già riferita nella prima convocazione.
Acclarato dunque il valore confessorio delle dichiarazioni rese dal il 9.5.2022, Pt_1
espressamente da lui richiamate, in sede disciplinare, nella lettera di giustificazione inviata a
[...]
il 19.7.2022; tenuto altresì conto delle dichiarazioni rese in pari data dal collega CP_1 Per_1
che confermano la versione dei fatti resa dal a completare il grave quadro probatorio a Pt_1
carico del reclamante vi è la documentata, e comunque pacifica, movimentazione di denaro (pari a complessivi € 13.300,00) dal conto corrente dei genitori del a quello di Pt_1 Parte_1
per poi confluire sul conto di tramite un accesso sul conto del operato dal Per_1 Pt_1 Per_1
con password del primo, il tutto avvenuto tra il 15 ed il 16 aprile 2022.
Orbene, di tale passaggio di denaro il pur confermando il dato storico emergente dai Pt_1
movimenti bancari, non ha mai fornito (neanche in questa sede) una plausibile giustificazione, se non quella, inverosimile ed illogica, di aver dato corso ad una richiesta del collega suo pari Per_1
grado.
Pertanto gli elementi probatori oggettivi scaturenti dal coacervo delle emergenze istruttorie possono così riassumersi nella loro sequenza temporale: (1) nota mail inviata in data 14.4.2022 dal Per_1 quale D.U.P. pro tempore dell' di Leuca, alla Filiale di Lecce, riguardante una Parte_4 discordanza in negativo di € 13.300,00 dall'ATM dell' (2) dato documentale del 15.4.2022 Pt_2
(risultante dalla allegata sentenza n 2026/24 nel giudizio promosso ) attestante due Persona_1
diverse operazioni, (h. 10.26 e 10.34) di “prelievo POS” da libretto di risparmio n. 33891184, di €
7.500,00 cadauna effettuate presso l' di Taurisano, in via dislocata, dai genitori del ricorrente, Pt_2
e (3) dato documentale delle movimentazioni bancarie avvenute tra il Persona_2 Persona_3
15 ed il 16 aprile 2022 che attestano un passaggio di denaro dal conto del (con primo Pt_1 movimento bancario dal conto dei genitore del al conto del per complessivi € Pt_1 Per_1
13.300, senza alcuna giustificazione plausibile di tale operazione se non quella emersa dalle dichiarazioni confessorie del 9.5.2022; (4) dichiarazioni confessorie rese dal il 9.5.2022 e Pt_1
in pari data dal collega Per_1
5 L'esame coordinato di siffatti dati documentali e confessori, consentono dunque di affermare in modo chiaro e coerente la sussistenza dell'ammanco di € 13.300 nella giacenza dell'ATM dell' i Santa Pt_2
Maria di Leuca al momento del passaggio di consegne tra il ed il avvenuto il Pt_1 Per_1
2.4.2022 e la riconducibilità al di tale ammanco (nel periodo in cui era il direttore dell' Pt_1 Pt_2 dallo stesso ripianato, con l'aiuto del prima del controllo della cassa dell'ATM effettuato Per_1
da il 15.4.2022. CP_1
Così accertata la condotta dolosa posta in essere dal di tentativo di distrazione di denaro Pt_1
(pari a € 13.300) dalle giacenze del servizio ATM dell'ufficio presso cui operava come direttore, emerge in modo evidente la grave ed irrimediabile violazione del vincolo fiduciario tale da legittimare il licenziamento, a nulla rilevando la circostanza che successivamente tale ammanco sia stato ripianato con la collaborazione del collega Per_1
Ed invero sulla tipologia di sanzione (espulsiva) adottata da nei suoi confronti non vi è CP_1
motivo di appello in punto di proporzionalità.
Ad ogni modo si rileva che la stessa appare pienamente conforme ed appropriata alla gravità della condotta contestatagli giacchè certamente (ma non solo) sussumibile nelle violazioni previste dalla lett. K) comma VI dell'art 54 CCNL di categoria che sanziona con il licenziamento senza preavviso i “fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”.
Né risulta determinante l'assenza di pregiudizio effettivo o potenziale atteso che tale elemento è estraneo alla fattispecie prevista dalla lett. K contestata al ricorrente.
Appare invero opportuno richiamare varie e recenti pronunce della Suprema Corte (ex multis Cass
14373/20; idem 30461/21; Cass 5677/24) che, investite di fattispecie analoghe, hanno confermato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato da , rilevando (Cass 5677/24), sul CP_1 rilievo che “a seguito della trasformazione in società per azioni dell'ente pubblico postale, l'impegno di capitale pubblico nella società e lo stesso fine pubblico perseguito (tali da comportare
l'assoggettamento della società a verifiche periodiche da parte dell'azionista Parte_5
sul livello di efficienza nella fornitura del servizio e da sottomettere l'attività svolta ai
[...] principi di imparzialità e di buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost.), non sono senza riflesso quanto ai doveri gravanti sui lavoratori dipendenti, i quali devono assicurare affidabilità, nei confronti del datore di lavoro e dell'utenza (vedi Cass. n. 776 del 2015) e che la nozione di pregiudizio alla società o a terzi, previsto dall'art. 54, lett. c) CCNL non comprende soltanto il danno patrimoniale ma anche l'imminente pericolo per l'interesse dei soggetti coinvolti (cfr. Cass. n. 16464 del 2015; Cass. n. 30461 del 2021).”.
6 Per i motivi che precedono va dunque rigettata la domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso del 18.3.2023. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando lo scaglione indeterminabile, complessità bassa, escludendo i compensi per l'attività istruttoria, non espletata nel presente giudizio.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sul reclamo proposto con ricorso del 29.12.2024 da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 3903/2024 del Tribunale di
[...] Controparte_1
Lecce, così provvede:
a) rigetta il reclamo;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1
si liquidano in e 3473 oltre 15% rimborso spese generali Iva e Cpa.
Così deciso in Lecce il 16 giugno 2025
Il consigliere relatore il presidente
Dott Donatella De Giorgi dott. Caterina Mainolfi
7