Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3171/2023 R.G. sul ricorso depositato il 28/06/2023 proposto da (difesa dall'avv. Francesco Nucara) Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore (difesa dall'avv.) CP_1
all'esito dell'udienza ,
così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Rigetta la domanda . Nulla per le spese del giudizio."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) dichiarare l'obbligo a carico del datore di lavoro in persona del legale rappresentante CP_1 pro – tempore di provvedere alla pulizia degli indumenti da lavoro ex art. 65, co. 1 CCNL Fise Ambiente, ex articoli 74 e 77 d.lvo 81/98 e prima ancora ex articoli 40 e 43 d.lvo 626/94 ed infine ex art. 2087 c.c.,
2) per l'effetto ed ancora condannare n persona del legale rappresentante p.t. al pagamento CP_1 del risarcimento del danno per il periodo durante il quale i ricorrenti sono stati costretti al lavaggio in via autonomo delimitato dal gennaio 2014 al settembre 2017 ex art. 1218 e 2087 c.c. per l'importo di
€ 360,00 per ciascuno dei ricorrenti .
Parte ricorrente deduceva, in sintesi , che:
è stata dipendente della azienda per la raccolta lo smaltimento della nettezza urbana dal CP_1
19/12/2013 fino al 13/09/2017 con mansioni di autista ed operatore, ; di aver lavorato a contatto “fisico” con i rifiuti da raccogliere e dunque esposta a pericoli di infezione;
la società l'aveva costretta a provvedere autonomamente al lavaggio dei propri indumenti di lavoro, limitandosi a corrispondere, per tale incombente, la somma irrisoria di € 0,26 centesimi al giorno , sotto la voce "lavaggio o lavanderia" (sempre come risulta in busta paga). e tale importo non ristorava il disagio procurato;
1
il costo poteva essere stimato, in via equitativa, nella misura di € 15,00 al mese” considerati dal mese di gennaio 2014 al mese di settembre 2017. In tale eventualità alle ricorrenti spetta l'importo pro capite di € 360,00 (infatti, 15 (costo sostenuto) – 7,00 (coperti dall'indennità) = 8,00; 8,00 X
45 mensilità = 360,00).
Parte resistente restava contumace. CP_1
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato .
La domanda concerne l'accertamento del diritto e la condanna al risarcimento del danno per omessa attività , da parte del datore , di lavaggio degli indumenti da lavoro usati dal lavoratore nel corso del servizio annoverabili, a dire della parte ricorrente, alla stregua di Dispositivi di protezione individuale perchè posti a difesa della salute essendo le mansioni a contatto con i rifiuti solidi urbani..." in quanto autista ed operatore nella raccolta dei rifiuti urbani.
Quanto alla individuazione di quali siano tali indumenti parte ricorrente sembra far riferimento alla dotazione per < addetti alla raccolta dei rifiuti, costituiti dalla tenuta invernale ed estiva (pantalone, maglia o maglione e giacca>.
Si legge infatti in ricorso < ..Alla luce di tali argomenti, deve ritenersi che gli indumenti da lavoro degli addetti alla raccolta dei rifiuti, costituiti dalla tenuta invernale ed estiva (pantalone, maglia o maglione e giacca), siano da considerare dispositivi di protezione individuale, ai sensi dell'art. 74 D. Lgs. n. 81/08 e che, pertanto, rientrino in quella tipologia di indumenti per i quali l'art. 65 primo comma lett.A) del CCNL di settore impone al datore di lavoro "La fornitura e il mantenimento delle condizioni di efficienza compreso il lavaggio", senza che possano essere "...sostituiti da benefici economici di corrispondente valore".
Ciò premesso , ed essendo dunque in discussione il lavaggio di indumenti da lavoro (pantalone, maglia o maglione e giacca) ad avviso del decidente va richiamata la giurisprudenza di legittimità in argomento . Si afferma anche di recente infatti < ….il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che si trattano in via prioritaria ed unitariamente per ragioni di ordine logico, sono fondati nei limiti di seguito esposti e in continuità con l'indirizzo espresso da questa Corte, in fattispecie pressoché
2 identiche (cfr. ordinanze nn. 16749, 17132, 17354, 20206, 20207, 20208, 26025, 26026, 26217, 26218, 32382, 32695, 33133, 32253 del 2019, 5648 del 2020), secondo cui, in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.; (…..); 16.questa Corte ha più volte affermato, anche sotto il vigore del D. Lgs. n. 626 del 1994, come in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per "indumenti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico (cfr. Cass. n. 11071 del 2008; nello stesso senso Cass. n. 23314 del 2010); 17. con particolare riferimento agli operatori ecologici, addetti alla raccolta dei rifiuti, questa Corte ha sempre affermato l'obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli indumenti da lavoro sul presupposto, fattuale e logico, della qualificazione degli indumenti medesimi come dispositivi di protezione individuale;
(….) 20.in tal modo la sentenza impugnata è incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge avendo interpretato l'art. 40, comma 1, D. Lgs. n. 626 del 1994, e la nozione legale di D.P.I. come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate;
laddove la disposizione suddetta, per l'ampio tenore letterale della previsione e la precipua finalità di tutela di beni fondamentali del lavoratore, deve essere letta, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, nel senso di includere nella categoria dei D.P.I. qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, ai fini dell'adempimento datoriale all'obbligo, posto dall'art. 4, comma 5, D. Lgs. n. 626 del 1994; .> Cass 10378/2023.
Ne discende che, alla stregua di quanto richiamato, non vi sono ragioni per escludere che anche gli indumenti da lavoro dei ricorrenti siano annoverabili tra gli indumenti soggetti ad oneri di lavaggio a carico del datore per la funzione comunque di barriera protettiva nei confronti del lavoratore.
Ciò posto però resta il fatto che ove si agisca per il risarcimento del danno patrimoniale per esborso di denaro occorre allegare e dimostrare l'esistenza e l'esatta determinazione del danno quale perdita subìta , qui dunque costo sopportato per ovviare all'inadempimento per essere avvalso di una lavanderia settimanalmente. Orbene – in disparte la difforme prospettazione del costo sopportato,il conteggio è operato sulla base di 15 euro )- un ristoro risarcitorio presupponeva anzitutto la prova dei concreti oneri economici sostenuti.Parte ricorrente nel ricorso fa cenno dapprima alla circostanza che < costretti a portare gli indumenti da lavoro in lavanderia settimanalmente sopportando in via esclusiva l'onere del costo settimanale pari ad € 12,00.> ; in altra parte sostiene che Tale costo può essere stimato, in via equitativa, nella misura di € 15,00 al mese” considerati dal mese di gennaio 2014 al mese di settembre 2017. In tale eventualità alle
3 ricorrenti spetta l'importo pro capite di € 360,00 (infatti, 15 (costo sostenuto) – 7,00 (coperti dall'indennità) = 8,00; 8,00 X 45 mensilità = 360,00).>
In ordine a tale punto la parte ricorrente non deduce il numero di lavaggi né altrimenti offre un riscontro dei costi sostenuti mediante ricevute di pagamento o altre attestazioni .La parte ricorrente stessa ha fatto valere l'avvenuto pagamento di 0,26 euro che ha ritenuto insufficienti per aver fatto ricorso alla lavanderia.
Però trattandosi di richiesta di un rimborso sostenuto per lavaggi presso una lavanderia ( danno puramente patrimoniale già sostenuto ) sarebbe stato allora necessario provare con documentazione commerciale che attestasse i detti pagamenti ad uno o più esercizi che svolgessero tale servizio a pagamento .
Nè può soccorrere la prova per testi .
La prova testimoniale richiesta è generica perchè formula una circostanza e.v.c. tutti i ricorrenti sono soliti portare alla lavanderia gli indumenti da lavoro, in particolare pantaloni e maglie, sostenendone il relativo costo > senza indicazione di una frequenza nè dei costi sopportati La parte ricorrente non fornisce alcun riscontro di tale onere sopportato e pertanto la domanda risarcitoria è priva di fondamento e va rigettata .
Nulla per le spese stante la assenza della parte resistente .
Reggio Calabria 23.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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