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1 gennaio 2006
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1 ottobre 2018
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9 febbraio 2021
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Art. 111. ((Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese)) 1. Il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 110, comma 1, e' richiesto anche per i dipendenti dell'impresa, direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione, per i produttori diretti ed e' accertato dall'impresa per conto della quale tali soggetti operano. (45)
2. Le imprese che operano come distributori e le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una ((formazione e un aggiornamento professionale adeguati ai soggetti di cui al comma 1)) in rapporto ai prodotti intermediati ed all'attivita' complessivamente svolta.(45)
3. Il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 110, comma 1, e' richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed e' accertato dall'intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita' ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione ((e aggiornamento)) professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo per conto dei quali tali soggetti operano.(45)
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresi' ai soggetti direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione, inclusa quella svolta nei locali dove l'intermediario di cui alle sezioni del registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) opera o attraverso forme di vendita a distanza. (45)
5-bis. L'IVASS disciplina con regolamento le modalita' applicative del presente articolo. (45)
-------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
2. Le imprese che operano come distributori e le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una ((formazione e un aggiornamento professionale adeguati ai soggetti di cui al comma 1)) in rapporto ai prodotti intermediati ed all'attivita' complessivamente svolta.(45)
3. Il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 110, comma 1, e' richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed e' accertato dall'intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita' ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione ((e aggiornamento)) professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo per conto dei quali tali soggetti operano.(45)
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresi' ai soggetti direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione, inclusa quella svolta nei locali dove l'intermediario di cui alle sezioni del registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) opera o attraverso forme di vendita a distanza. (45)
5-bis. L'IVASS disciplina con regolamento le modalita' applicative del presente articolo. (45)
-------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Commentari • 43
- 1. Circolare del 25/06/2026 n. 17 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione DoganeAgenzia delle Dogane e dei Monopoli · 25 giugno 2026 · 1.5
Con il Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio \è stata disposta, con decorrenza 1\° luglio 2026, l\'eliminazione della franchigia dai dazi doganali prevista per le spedizioni di valore trascurabile di cui agli articoli 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1186/2009. Contestualmente, \è stata altres\ì prevista dal 1\°luglio 2026 al 1\° luglio 2028 una misura transitoria consistente nell\'applicazione del dazio doganale forfettario di 3 EUR per ciascun articolo contenuto in spedizioni di valore intrinseco complessivo non superiore a 150 EUR, nell\'ambito delle vendite a distanza di merci importate. Le disposizioni attuative e integrative sono contenute nel Regolamento Delegato UE 2026 in fase …
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Giurisprudenza • 35
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