Articolo 111 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 110Articolo 112
Versione
1 gennaio 2006
>
Versione
1 ottobre 2018
>
Versione
9 febbraio 2021
Art. 111. ((Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese)) 1. Il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 110, comma 1, e' richiesto anche per i dipendenti dell'impresa, direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione, per i produttori diretti ed e' accertato dall'impresa per conto della quale tali soggetti operano. (45)
2. Le imprese che operano come distributori e le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una ((formazione e un aggiornamento professionale adeguati ai soggetti di cui al comma 1)) in rapporto ai prodotti intermediati ed all'attivita' complessivamente svolta.(45)
3. Il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 110, comma 1, e' richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed e' accertato dall'intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita' ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione ((e aggiornamento)) professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo per conto dei quali tali soggetti operano.(45)
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresi' ai soggetti direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione, inclusa quella svolta nei locali dove l'intermediario di cui alle sezioni del registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) opera o attraverso forme di vendita a distanza. (45)
5-bis. L'IVASS disciplina con regolamento le modalita' applicative del presente articolo. (45)

-------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Entrata in vigore il 9 febbraio 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente