Ordinanza collegiale 19 dicembre 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00294/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01774/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1774 del 2025, proposto da -OMISSIS-, n.q di erede di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Asaro, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'ottemperanza:
al giudicato di cui alla sentenza della Corte d’appello di Palermo, sez. lavoro, n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2771/2025;
Visti i documenti e le memorie difensive delle parti;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026, il Presidente, dott.ssa IC NI;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 3/10/2025 la ricorrente, qualificatasi, come “erede del defunto marito -OMISSIS- deceduto il 3/7/2024” ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, passata in giudicato, con la quale la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato che -OMISSIS- ha diritto all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l’effetto, ha condannato il Ministero appellato all’accreditamento dell’importo di € 500,00 per ciascun anno, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo, compensando le spese di lite.
Lamentando la mancata esecuzione del giudicato, chiede l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto di “ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ottemperanza alla sentenza n. 105/2025 emessa dalla Corte di appello di Palermo – Sezione Lavoro, nel proc. n. -OMISSIS- R.G.L., nella parte in cui ha asseritamente “riconosciuto al sig. -OMISSIS- (e per esso ora alla moglie -OMISSIS-) il diritto ad usufruire della carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022-2022/2023, per il complessivo importo di € 2.000,00”; chiede altresì che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese (di cui è chiesta la distrazione) e condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, c. 4, lett. e), d.lgs. n. 104/2010.
Con ordinanza n. 2771/2025 sono stati disposti incombenti istruttori al fine di verificare la legittimazione attiva al ricorso, mediante produzione della prova dell’intervenuta accettazione dell’eredità da parte della ricorrente, per se stessa e per il figlio minore (altro erede).
Parte ricorrente ha chiesto rinvio documentando di aver proposto ricorso al giudice tutelare per l’autorizzazione ad accettare l’eredità con beneficio di inventario nell’interesse del minore.
L’Avvocatura erariale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva atteso che il diritto di cui trattasi è personale, incedibile e intrasmissibile.
Nulla ha replicato la parte ricorrente.
Alla camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ritiene il Collegio di non poter concedere il richiesto rinvio (fermo restando che l’accettazione dell’eredità doveva comunque sussistere prima della proposizione del ricorso) atteso che l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale è fondata.
Invero, recita l’art. 1, c. 121, l. n. 107/2015, s.m.i. « al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, è istituita, …, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente … La Carta, dell’importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico [n.d.r.] , può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,… a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124 », aggiungendo, infine, che « la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile [n.d.r.]».
Orbene, anche la sentenza oggetto dell’ottemperanza (richiamando Cass. n. 27/10/2023, n. 29961) chiarisce che si deve distinguere l’ipotesi del “ docente interno al sistema, cui spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione e il docente fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, cui spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l’attribuzione è funzionale, o quant’altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio ”.
Nel caso di specie l’azione esperita dal de cuius e la conseguente condanna era per l’adempimento in forma specifica (basandosi sul presupposto dell’inserimento nel sig. -OMISSIS- nel sistema scolastico).
Detto adempimento non può giammai avvenire ora, in sede di ottemperanza, nei confronti degli eredi proprio perché:
- la Carta docente è nominativa e realizzata in forma di applicazione web (presupponendo l’accreditamento mediante SPID) (v. artt. 3 e 5 d.p.c.m. 28/11/2016);
- riconosce un diritto funzionale esclusivamente alla formazione all’aggiornamento del docente (definito dalla Cassazione n. 29961/2023, una “ obbligazione di pagamento a scopo vincolato ”), mediante la destinazione condizionata a specifiche tipologie di acquisti;
- non costituisce, per espressa previsione normativa, né retribuzione accessoria, né reddito imponibile;
- non è nemmeno più fruibile all’atto della cessazione del servizio (v. art. 3, c. 2, d.p.c.m. 28/11/2016), momento in cui si determina l’estinzione del diritto.
Peraltro, “ lo scopo dell’attribuzione della somma al docente è assolutamente qualificante perché attribuendo al docente una somma liquida gli si darebbe un’utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l’impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi e non somme in quanto tali ” (così Cass. n. 29961/2023, cit.).
In conclusione, ad avviso del Collegio, l’ottemperanza della sentenza di cui trattasi che ha dichiarato il diritto del sig. -OMISSIS- all’attribuzione della Carta docente per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del merito all’accreditamento dell’importo di € 500,00 per ciascun anno, poteva essere richiesta solo dal sig. -OMISSIS-, prima della cessazione dal servizio.
Detto diritto è intrasmissibile (al pari dell’assegno di accompagnamento dell’invalido o di quello di mantenimento del coniuge) e quindi si è estinto con la morte del docente e gli eredi sono privi di legittimazione attiva al ricorso, che va dichiarato inammissibile.
Né può il giudice dell’ottemperanza sostituirsi al giudice del merito e riqualificare il diritto come diritto di credito del sig. -OMISSIS- (e, eventualmente, per esso degli eredi) al risarcimento del danno patito per non aver fruito della Carta docenti, tenuto conto dell’evidente difetto di giurisdizione sul punto e del fatto che la stessa sentenza da ottemperare dà atto della mancanza di alcuna domanda al riguardo.
Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio possono compensarsi attesa la novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e i soggetti privati ivi nominati.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC NI, Presidente, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Elena FA, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.