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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/06/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1195/2021 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to CERBONE NUNZIA;
RICORRENTE
E
, nato il 26/09/1985 in ACERRA (NA) (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to SELVAGGIO ANNA;
RESISTENTE
con l'intervento della 1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate con scadenza al 17.02.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 26.02.2021, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e CP_1
Per_ celebrato il 06.06.2016 in AS di NA, dal quale è nata la figlia . Chiedeva di Per_ disporre l'affido in via esclusiva alla ricorrente della minore e di adottare le statuizioni accessorie circa gli obblighi genitoriali del resistente.
2. Ritualmente citato, si costituiva e, pur associandosi alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili, chiedeva la conferma delle condizioni di separazione in merito all'affidamento Per_ della minore .
3. All'esito della comparizione dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale a funzioni Per_ presidenziali, assunte informazioni da parte dei Servizi Sociali, rilevato che la minore risultava non avere alcun contatto con il padre, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affido esclusivo alla della minore, confermando le statuizioni economiche già assunte in sede di Pt_1 separazione e prevedendo che il padre potesse vedere la figlia in modalità protetta alla presenza dei Servizi Sociali di AS. Rimesse le parti dinanzi al Giudice istruttore, il Giudice disponeva monitoraggio costante da parte dei Servizi Sociali e, rilevata la mancata richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni. Assegnata in decisione con ordinanza del 19.06.2024, rimessa sul ruolo per trasferimento del Giudice relatore ad altro ufficio, all'esito del deposito di note scritte con scadenza al 17.02.2025, il Giudice riservava nuovamente la causa per la decisione al Collegio.
4. Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione
2 della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato dal presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Parte ricorrente ha, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare, precisando che alcun rapporto ha oggi con l'ex coniuge.
Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1970.
2) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE Per_ Dall'unione, il 26.09.2017 è nata la minore .
Risulta preliminarmente opportuno osservare che alla regola dell'affidamento condiviso, come disposto dall'art. 337ter c.c., è possibile derogare laddove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”. Ed infatti, l'affidamento esclusivo dei figli minori, oggi disciplinato dall'art. 337quater c.c., rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre soltanto in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore.
Ne consegue che la monogenitorialità è un provvedimento che, lungi dall'avere finalità punitiva o sanzionatoria per il genitore non affidatario, deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole.
Occorre evidenziare che il non ha più visto la figlia per quattro anni, dopo il primo CP_1
3 compleanno della minore, adducendo di essere stato ostacolato dal comportamento della ricorrente.
Ed invero, va in primo luogo osservato che, come relazionato dai Servizi Sociali di AS di
NA (cfr. deposito del 28.10.2022), è stato opportuno interrompere gli incontri in Spazio Per_ Neutro a seguito dell'osservazione di , risultando necessario un percorso di sostegno alla genitorialità e interventi a tutela della minore anche in ragione del contegno della Pt_1
Va evidenziato che, sebbene dalla suddetta relazione sia emerso un atteggiamento ostativo della madre, a seguito dell'ordinanza del 09.06.2023 con cui il Giudice istruttore ha disposto l'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità, il non si è mai presentato agli incontri CP_1 concordati né ha mai mostrato propositi di partecipazione circa gli incontri attivatisi. Viceversa, risulta utilmente completato il percorso di sostegno alla genitorialità da parte della ricorrente.
Tale comportamento è sintomatico del profondo disinteresse del per la vita della figlia CP_1
Per_
e giustifica pienamente la conferma della pronuncia dei provvedimenti assunti in sede presidenziale in merito all''affido in via super-esclusiva alla madre Parte_1
Invero, dell'affidamento condiviso nel caso concreto, esisterebbe di fatto soltanto il nome, ma non anche la sostanza. Allorquando un genitore è assente dalla vita dei figli e non onora il suo obbligo di mantenimento, l'ipotesi legislativa per l'affidamento condiviso lungi dall'essere una tutela per il figlio minore materializza, invece, un ostacolo logistico al loro sviluppo psicofisico.
Le esigenze urgenti di adempimenti scolastici o sanitari risultano, pertanto, maggiormente garantite dall'affidamento esclusivo nella forma prevista dall'articolo 337 quater comma tre del codice civile, anche noto come affidamento super esclusivo.
3) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Il Collegio ritiene, in considerazione della attuale totale assenza di rapporti, che non risulti opportuno prevedere un calendario di incontri tra la minore e il padre. Per_ Qualora, dunque, il signor intenda riavvicinarsi alla figlia e iniziare un percorso di CP_1 graduale recupero di un rapporto con la minore, dovrà invocare l'intermediazione dei Servizi
Sociali ed accedere ad un percorso individuale di potenziamento delle competenze genitoriali ovvero un percorso educativo per un'adeguata riflessione sul proprio ruolo genitoriale e sulle più corrette modalità di approccio della minore. Tale percorso non può che costituire l'unica strada percorribile per instaurare un rapporto con la minore ed appare preliminare all'instaurazione di Per_ un rapporto con , che, soltanto in caso di esito positivo dei percorsi indicati e con l'intermediazione dei Servizi Sociali, potrà essere inizialmente agevolata presso Spazio Neutro,
4 contenitore qualificato alla gestione degli incontri con funzione di supporto pedagogico- educativo e di sostegno emotivo.
4) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE Per_ Con riferimento all'assegno di mantenimento di , risulta necessario precisare che il contributo al mantenimento va determinato, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., in proporzione delle sostanze e secondo la capacità di lavoro di entrambi i genitori.
Occorre, dunque, determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti nonché, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
In base alle dichiarazioni rese in udienza presidenziale e dalla documentazione degli atti di causa, occorre evidenziare che la ha dichiarato di effettuare lavori salutari come collaboratrice Pt_1 domestica, ha percepito il reddito di cittadinanza. Del pari, anche il ha dichiarato di non CP_1 svolgere più l'attività di barbiere, avendola dismessa nel 2018, di svolgere lavori saltuari e di aver percepito il reddito di cittadinanza.
Tanto premesso, si ritiene congruo confermare quanto previsto in sede di separazione ed in sede presidenziale, ossia una contribuzione per il mantenimento pari ad € 300,00, dovendosi tener Per_ conto sia dell'età di ma soprattutto della circostanza per la quale allo stato i tempi di Per_ permanenza di presso il padre sono nulli, ragion per cui il non può che provvedere in CP_1
Per_ via indiretta al mantenimento di .
Ciascun genitore parteciperà altresì alle spese straordinarie al 50%, purché compiutamente documentate mediante documenti giustificativi, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola.
5) SPESE
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della non opposizione alla cessazione degli effetti civili, si rinvengono gravi motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in AS di NA (NA) il 06.06.2016, trascritto
5 presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di AS di NA (atto n. 20,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2016); Per_ b) affida la minore in via super-esclusiva alla madre, presso cui la minore va collocata;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
Per_ c) qualora il intenda riavvicinarsi a ed iniziare un percorso di graduale recupero CP_1 del rapporto con la minore dovrà necessariamente invocare l'intermediazione dei Servizi
Sociali territorialmente competenti ed accedere ad un percorso individuale di potenziamento delle competenze genitoriali preliminari, preliminare all'eventuale graduale Per_ ripresa dei rapporti con;
d) dispone che versi a entro il 5 di ogni mese la somma di € CP_1 Parte_1
300,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, per il mantenimento della figlia minore;
e) dispone che ciascun genitore sia tenuto al versamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola, ove documentate, concordate o urgenti;
f) compensa le spese;
g) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di AS di NA (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 30.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1195/2021 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to CERBONE NUNZIA;
RICORRENTE
E
, nato il 26/09/1985 in ACERRA (NA) (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to SELVAGGIO ANNA;
RESISTENTE
con l'intervento della 1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate con scadenza al 17.02.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 26.02.2021, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e CP_1
Per_ celebrato il 06.06.2016 in AS di NA, dal quale è nata la figlia . Chiedeva di Per_ disporre l'affido in via esclusiva alla ricorrente della minore e di adottare le statuizioni accessorie circa gli obblighi genitoriali del resistente.
2. Ritualmente citato, si costituiva e, pur associandosi alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili, chiedeva la conferma delle condizioni di separazione in merito all'affidamento Per_ della minore .
3. All'esito della comparizione dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale a funzioni Per_ presidenziali, assunte informazioni da parte dei Servizi Sociali, rilevato che la minore risultava non avere alcun contatto con il padre, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affido esclusivo alla della minore, confermando le statuizioni economiche già assunte in sede di Pt_1 separazione e prevedendo che il padre potesse vedere la figlia in modalità protetta alla presenza dei Servizi Sociali di AS. Rimesse le parti dinanzi al Giudice istruttore, il Giudice disponeva monitoraggio costante da parte dei Servizi Sociali e, rilevata la mancata richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni. Assegnata in decisione con ordinanza del 19.06.2024, rimessa sul ruolo per trasferimento del Giudice relatore ad altro ufficio, all'esito del deposito di note scritte con scadenza al 17.02.2025, il Giudice riservava nuovamente la causa per la decisione al Collegio.
4. Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione
2 della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato dal presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Parte ricorrente ha, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare, precisando che alcun rapporto ha oggi con l'ex coniuge.
Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1970.
2) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE Per_ Dall'unione, il 26.09.2017 è nata la minore .
Risulta preliminarmente opportuno osservare che alla regola dell'affidamento condiviso, come disposto dall'art. 337ter c.c., è possibile derogare laddove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”. Ed infatti, l'affidamento esclusivo dei figli minori, oggi disciplinato dall'art. 337quater c.c., rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre soltanto in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore.
Ne consegue che la monogenitorialità è un provvedimento che, lungi dall'avere finalità punitiva o sanzionatoria per il genitore non affidatario, deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole.
Occorre evidenziare che il non ha più visto la figlia per quattro anni, dopo il primo CP_1
3 compleanno della minore, adducendo di essere stato ostacolato dal comportamento della ricorrente.
Ed invero, va in primo luogo osservato che, come relazionato dai Servizi Sociali di AS di
NA (cfr. deposito del 28.10.2022), è stato opportuno interrompere gli incontri in Spazio Per_ Neutro a seguito dell'osservazione di , risultando necessario un percorso di sostegno alla genitorialità e interventi a tutela della minore anche in ragione del contegno della Pt_1
Va evidenziato che, sebbene dalla suddetta relazione sia emerso un atteggiamento ostativo della madre, a seguito dell'ordinanza del 09.06.2023 con cui il Giudice istruttore ha disposto l'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità, il non si è mai presentato agli incontri CP_1 concordati né ha mai mostrato propositi di partecipazione circa gli incontri attivatisi. Viceversa, risulta utilmente completato il percorso di sostegno alla genitorialità da parte della ricorrente.
Tale comportamento è sintomatico del profondo disinteresse del per la vita della figlia CP_1
Per_
e giustifica pienamente la conferma della pronuncia dei provvedimenti assunti in sede presidenziale in merito all''affido in via super-esclusiva alla madre Parte_1
Invero, dell'affidamento condiviso nel caso concreto, esisterebbe di fatto soltanto il nome, ma non anche la sostanza. Allorquando un genitore è assente dalla vita dei figli e non onora il suo obbligo di mantenimento, l'ipotesi legislativa per l'affidamento condiviso lungi dall'essere una tutela per il figlio minore materializza, invece, un ostacolo logistico al loro sviluppo psicofisico.
Le esigenze urgenti di adempimenti scolastici o sanitari risultano, pertanto, maggiormente garantite dall'affidamento esclusivo nella forma prevista dall'articolo 337 quater comma tre del codice civile, anche noto come affidamento super esclusivo.
3) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Il Collegio ritiene, in considerazione della attuale totale assenza di rapporti, che non risulti opportuno prevedere un calendario di incontri tra la minore e il padre. Per_ Qualora, dunque, il signor intenda riavvicinarsi alla figlia e iniziare un percorso di CP_1 graduale recupero di un rapporto con la minore, dovrà invocare l'intermediazione dei Servizi
Sociali ed accedere ad un percorso individuale di potenziamento delle competenze genitoriali ovvero un percorso educativo per un'adeguata riflessione sul proprio ruolo genitoriale e sulle più corrette modalità di approccio della minore. Tale percorso non può che costituire l'unica strada percorribile per instaurare un rapporto con la minore ed appare preliminare all'instaurazione di Per_ un rapporto con , che, soltanto in caso di esito positivo dei percorsi indicati e con l'intermediazione dei Servizi Sociali, potrà essere inizialmente agevolata presso Spazio Neutro,
4 contenitore qualificato alla gestione degli incontri con funzione di supporto pedagogico- educativo e di sostegno emotivo.
4) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE Per_ Con riferimento all'assegno di mantenimento di , risulta necessario precisare che il contributo al mantenimento va determinato, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., in proporzione delle sostanze e secondo la capacità di lavoro di entrambi i genitori.
Occorre, dunque, determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti nonché, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
In base alle dichiarazioni rese in udienza presidenziale e dalla documentazione degli atti di causa, occorre evidenziare che la ha dichiarato di effettuare lavori salutari come collaboratrice Pt_1 domestica, ha percepito il reddito di cittadinanza. Del pari, anche il ha dichiarato di non CP_1 svolgere più l'attività di barbiere, avendola dismessa nel 2018, di svolgere lavori saltuari e di aver percepito il reddito di cittadinanza.
Tanto premesso, si ritiene congruo confermare quanto previsto in sede di separazione ed in sede presidenziale, ossia una contribuzione per il mantenimento pari ad € 300,00, dovendosi tener Per_ conto sia dell'età di ma soprattutto della circostanza per la quale allo stato i tempi di Per_ permanenza di presso il padre sono nulli, ragion per cui il non può che provvedere in CP_1
Per_ via indiretta al mantenimento di .
Ciascun genitore parteciperà altresì alle spese straordinarie al 50%, purché compiutamente documentate mediante documenti giustificativi, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola.
5) SPESE
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della non opposizione alla cessazione degli effetti civili, si rinvengono gravi motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in AS di NA (NA) il 06.06.2016, trascritto
5 presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di AS di NA (atto n. 20,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2016); Per_ b) affida la minore in via super-esclusiva alla madre, presso cui la minore va collocata;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
Per_ c) qualora il intenda riavvicinarsi a ed iniziare un percorso di graduale recupero CP_1 del rapporto con la minore dovrà necessariamente invocare l'intermediazione dei Servizi
Sociali territorialmente competenti ed accedere ad un percorso individuale di potenziamento delle competenze genitoriali preliminari, preliminare all'eventuale graduale Per_ ripresa dei rapporti con;
d) dispone che versi a entro il 5 di ogni mese la somma di € CP_1 Parte_1
300,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, per il mantenimento della figlia minore;
e) dispone che ciascun genitore sia tenuto al versamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola, ove documentate, concordate o urgenti;
f) compensa le spese;
g) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di AS di NA (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 30.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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