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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1208/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002746412000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002746412000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memorie di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con cartella di pagamento n. 139 2025 00027464 12 000, notificata in data 03.06.2025, l'Agenzia delle
Entrate IS, per conto della Regione Calabria, intimava Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 328,28, relativa all'omesso versamento della tassa auto anni 2020 e 2022.
Con ricorso in data 01.09.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di BO Valentia, impugnava la suddetta cartella di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, eccependo:
1) l'omessa notifica dell'atto prodromico;
2) l'intervenuta prescrizione triennale;
3) la nullità della cartella per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente 01.09.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 09.09.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali impugnavano l'avverso ricorso e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza pubblica in data 12.02.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 01.09.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico.
Infatti, in riferimento alla tassa automobilistica anno 2020, agli atti risulta la notifica da parte della resistente
Regione dell'atto prodromico, cioè l'avviso di accertamento, in data 24.04.2023, a mani proprie dell'odierno ricorrente (cfr. il fascicolo telematico della resistente Regione). Di conseguenza, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dalla cartella in oggetto anno 2020, il termine di prescrizione triennale, posto che in data 03.06.2025 è stata notificata la cartella impugnata: infatti, ai sensi dell'art. 5, del
D.L. n. 953/82, la tassa automobilistica si prescrive con il decorso di tre anni dal 31 dicembre dell'anno in cui il tributo doveva essere versato (cioè, entro il 31.12.2025).
D'altra parte, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (nella specie, l'avviso di accertamento), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito anno 2020) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
In riferimento, poi, alla tassa automobilistica anno 2022, effettivamente non risulta alcun atto prodromico notificato, dal momento che la cartella impugnata costituisce il primo atto impositivo col quale è stata esercitata la pretesa creditoria: in proposito, va evidenziato che la legge regionale n. 56/2023 consente di accorpare la contestazione all'interno della cartella di pagamento, purché la cartella venga notificata entro il termine del terzo anno successivo, cosa avvenuta nel caso di specie, trattandosi di tassa auto anno 2022.
Infatti, la cartella di pagamento, come già sopra evidenziato, è stata notificata al contribuente in data
03.06.2025, quindi nei termini di legge, cioè 31.12.2025.
Infine, quanto all'eccezione di nullità della cartella di pagamento per la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, va evidenziato che gli interessi, già indicati nella cartella e nell'avviso di accertamento per la tassa auto 2020 e 2022, vengono calcolati, comunque, secondo parametri individuati annualmente con decreto ministeriale. In ogni caso, come evidenziato dall'Agenzia resistente costituita, la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo.
Per quanto attiene, poi, agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, va evidenziato che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati nella cartella impugnata: si tratta, infatti, di accessori solo eventuali, giacché, ai sensi dell'art. 30 del Dpr. n. 602/1973: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Peraltro, come già sopra detto, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente ed è, quindi, conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di
Cassazione (cfr. sentenza n. 8613/2011) ha affermato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di BO Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 01.09.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IS e della Regione Calabria, ritualmente notificato in data 01.09.2025 e depositato in data
09.09.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna delle parti resistenti, in euro 150,00 per compenso, oltre Iva e Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute come per legge.
Così deciso in BO Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico dott. Luigi Barrella
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1208/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002746412000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002746412000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memorie di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con cartella di pagamento n. 139 2025 00027464 12 000, notificata in data 03.06.2025, l'Agenzia delle
Entrate IS, per conto della Regione Calabria, intimava Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 328,28, relativa all'omesso versamento della tassa auto anni 2020 e 2022.
Con ricorso in data 01.09.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di BO Valentia, impugnava la suddetta cartella di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, eccependo:
1) l'omessa notifica dell'atto prodromico;
2) l'intervenuta prescrizione triennale;
3) la nullità della cartella per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente 01.09.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 09.09.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali impugnavano l'avverso ricorso e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza pubblica in data 12.02.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 01.09.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico.
Infatti, in riferimento alla tassa automobilistica anno 2020, agli atti risulta la notifica da parte della resistente
Regione dell'atto prodromico, cioè l'avviso di accertamento, in data 24.04.2023, a mani proprie dell'odierno ricorrente (cfr. il fascicolo telematico della resistente Regione). Di conseguenza, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dalla cartella in oggetto anno 2020, il termine di prescrizione triennale, posto che in data 03.06.2025 è stata notificata la cartella impugnata: infatti, ai sensi dell'art. 5, del
D.L. n. 953/82, la tassa automobilistica si prescrive con il decorso di tre anni dal 31 dicembre dell'anno in cui il tributo doveva essere versato (cioè, entro il 31.12.2025).
D'altra parte, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (nella specie, l'avviso di accertamento), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito anno 2020) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
In riferimento, poi, alla tassa automobilistica anno 2022, effettivamente non risulta alcun atto prodromico notificato, dal momento che la cartella impugnata costituisce il primo atto impositivo col quale è stata esercitata la pretesa creditoria: in proposito, va evidenziato che la legge regionale n. 56/2023 consente di accorpare la contestazione all'interno della cartella di pagamento, purché la cartella venga notificata entro il termine del terzo anno successivo, cosa avvenuta nel caso di specie, trattandosi di tassa auto anno 2022.
Infatti, la cartella di pagamento, come già sopra evidenziato, è stata notificata al contribuente in data
03.06.2025, quindi nei termini di legge, cioè 31.12.2025.
Infine, quanto all'eccezione di nullità della cartella di pagamento per la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, va evidenziato che gli interessi, già indicati nella cartella e nell'avviso di accertamento per la tassa auto 2020 e 2022, vengono calcolati, comunque, secondo parametri individuati annualmente con decreto ministeriale. In ogni caso, come evidenziato dall'Agenzia resistente costituita, la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo.
Per quanto attiene, poi, agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, va evidenziato che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati nella cartella impugnata: si tratta, infatti, di accessori solo eventuali, giacché, ai sensi dell'art. 30 del Dpr. n. 602/1973: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Peraltro, come già sopra detto, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente ed è, quindi, conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di
Cassazione (cfr. sentenza n. 8613/2011) ha affermato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di BO Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 01.09.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IS e della Regione Calabria, ritualmente notificato in data 01.09.2025 e depositato in data
09.09.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna delle parti resistenti, in euro 150,00 per compenso, oltre Iva e Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute come per legge.
Così deciso in BO Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico dott. Luigi Barrella