TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 242 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. BERTA DEBORA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. CASTUCCI SAMUELE MARIA, giusta CP_1
delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 CP_1
in data 18.07.2015 in Albisola Superiore (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del
Comune di Albisola Superiore al numero 10, parte I, anno 2015, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Albisola Superiore di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
1. Le presenti condizioni avranno validità ed efficacia tra le Parti, a far data dal deposito del ricorso;
2. le figlie minori verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre con la quale manterranno la residenza ed entrambi i genitori provvederanno alla loro educazione, istruzione ed al loro mantenimento;
3. quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre, salvo diverso accordo tra i genitori,
dopo un periodo di riavvicinamento, lo stesso potrà vedere e/o tenere con sé le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori:
a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica sera.
Nei periodi di sospensione scolastica, dalle ore 17.00 del venerdì fino alle ore 21:00 della domenica sera;
un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00. Nei periodi di sospensione scolastica, dalle ore 17.00 del pomeriggio;
durante le vacanze natalizie, secondo il principio dell'alternanza annuale, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle festività pasquali, tre giorni comprendenti, secondo il principio dell'alternanza, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo;
nel periodo delle vacanze estive, due settimane (consecutive o no, a sua insindacabile scelta), da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività, giorni festivi, c.d. “ponti”, giorno del compleanno delle figlie so seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4. il padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento delle figlie, un assegno mensile di
Euro 225,00 per ciascuna figlia fino alla mensilità relativa al mese di dicembre 2025. A far data dalla mensilità relativa al mese di gennaio 2026 il suddetto contributo al mantenimento viene concordemente fissato in Euro 300,00 per ciascuna figlia, quest'ultimo importo sarà soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT. Sino a dicembre 2025, l'assegno unico INPS sarà
ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
invece, a decorrere dal gennaio 2026 l'assegno unico INPS sarà percepito integralmente dalla signora e il signor si impegna a Pt_1 CP_1
sottoscrivere ogni necessaria richiesta e prestare l'assenso in tutte le competenti sedi affinché ciò
avvenga;
5. Il sig. quale provvisorio contributo al pagamento del canone di affitto della sig.ra CP_1 Pt_1
si impegna a versare alla stessa l'importo mensile di Euro 600,00 fino alla mensilità relativa al mese di dicembre 2025. La sig.ra accetta il pagamento di tali importi quale aiuto economico Pt_1
temporaneo in considerazione della propria situazione reddituale e patrimoniale. Nel caso in cui la signora risultasse assegnataria di casa popolare tale contributo sarà diminuito così da Pt_1
ammontare alla misura del canone di locazione della casa assegnata;
nel caso, invece, la signora reperisse una occupazione con reddito mensile netto superiore ad € 800,00 mensili, il Pt_1
contributo per la locazione verrà immediatamente interrotto e si applicheranno contestualmente le condizioni economiche previste altrimenti a decorrere da gennaio 2026 e, quindi, il contributo al mantenimento per ciascuna figlia sarà di €. 300 e sarà soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, l'assegno unico INPS sarà percepito interamente alla signora e il signor Pt_1
si impegna a sottoscrivere ogni necessario richiesta e prestare l'assenso in tutte le competenti CP_1
sedi affinché ciò avvenga.
6. Le spese scolastiche, le spese medico-sanitarie, non coperte dal Servizio Sanitario Pubblico, e le spese per l'attività sportiva relative alle figlie saranno poste a carico di ciascun genitore in misura del 50% ciascuno.
7. In riferimento alle spese straordinarie arretrate maturate sino alla data della sottoscrizione del presente ricorso, le Parti si danno reciprocamente atto di aver già raggiunto un accordo e definito un piano di rientro a cui il signor ha iniziato a dare esecuzione, accordo estraneo e pertanto CP_1
autonomo rispetto alle condizioni di cui al presente ricorso;
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo per lo scioglimento del matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sub n. 7, non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
9. Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19.03.2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo