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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/03/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2049/2017 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di EN, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo in data 01/06/2017 al n.
2049/2017 R.G., avente ad oggetto: risarcimento del danno da illegittimo avvio di procedimento amministrativo
TRA
P.VA ), in persona del legale Parte_1 P.VA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Filomena
Simone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Balvano (PZ) al
Corso Garibaldi n. 41;
ATTRICE
E
Controparte_1
(C.F./ P.VA , in persona del legale rappresentante pro P.VA_2
tempore, quale società incorporante, ex art. 2504 bis c.c., la convenuta originaria “ , rappresentata Controparte_2
e difesa, come da procura in atti, dagli Avv.ti Roberto Damonte e Luca Di
Mase ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
EN, Via Nazario Sauro n. 102
CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_3
n persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv.
Anna Maria Crosta, insieme con la quale elettivamente domicilia presso lo
1 Proc. n. 2049/2017 R.G.
studio dell'Avv. Maria Domenica Cimadomo in EN, via 4 Novembre
n. 46;
TERZO CHIAMATO
E
ASSICURATORI DEI LLOYD'S (che hanno sottoscritto le polizze n.
1905440, n. 1905458 n. 1911331), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Cecilia
Buresti, insieme con la quale elettivamente domiciliano presso lo studio dell'avv. Giovanna Di Nino, sito in EN, Via Francesco Crispi, n. 33;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 06/12/2024, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 27/05/2017, ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la (nel prosieguo, Controparte_2
anche solo " ) rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia il CP_2
Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: condannare la convenuta al risarcimento dei danni quantificati in premessa in euro 118.695,00 o in quella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata giudizialmente in giudizio, ovvero che dovesse essere ritenuta equa dal Tribunale, oltre al risarcimento dei danni da danno all'immagine pubblica, alla credibilità politico-amministrativa, al danno morale, ed al danno da perdita di nella misura che il Pt_2
Tribunale vorrà liquidare equitativamente, con gli interessi e la svalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Riservato ogni altro diritto e azione".
In estrema sintesi, le doglianze attoree muovevano dal presupposto che la società avesse (asseritamente in via illegittima) attivato ai suoi CP_2
danni il procedimento ex art. 40, comma 9 ter, del D.lgs. 163/2006, con ciò inducendo la diversa società a sospendere Controparte_3
l'attività di attestazione necessaria, per la società attrice, all'espletamento
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dei contratti di sub-appalto stipulati con le società Controparte_4
. ed RE SO , contratti
[...] Controparte_5
che, infatti, venivano risolti.
L'illegittimità della condotta della SOA RINA veniva fondata, nella narrazione attorea, sul rilievo per cui l' a conclusione del CP_6 procedimento, aveva ritenuto l'assenza di dolo o colpa grave in ordine alla produzione, ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione, di documentazione priva di riscontro oggettivo.
In forza di tanto, la società attrice ventilava la ricorrenza di danni
(patrimoniali) per la mancata partecipazione alle gare di appalto e per la risoluzione dei contratti di sub-appalto di cui in premessa, chiedendo altresì il ristoro per i danni (non patrimoniali) da lesione all'immagine pubblica e alla credibilità politico-amministrativa della società, oltre al danno da perdita di chance.
1.2. Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 20/10/2017, la convenuta (successivamente fusa per incorporazione nella CP_2
società organismo di attestazione intervenuta in CP_1 CP_1
giudizio in luogo della società incorporata in data 14/11/2022), eccependo:
i) il difetto di giurisdizione del G.O.; ii) il difetto di competenza territoriale del Tribunale di EN, in favore di quello di Genova;
iii) la carenza di interesse ad agire in capo alla società attrice;
iv) il proprio difetto di legittimazione passiva e la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti della società v) l'infondatezza nel Controparte_3
merito della domanda attorea;
vi) la sussistenza di copertura assicurativa con gli Assicuratori Lloyd's, tenuti alla manleva in caso di condanna, previa estensione del contraddittorio nei loro confronti.
1.3. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
sostenendo il difetto di giurisdizione del G.O., la Controparte_3 propria carenza di legittimazione passiva (e dunque l'insussistenza dei presupposti per la propria chiamata in causa) e l'infondatezza delle pretese attoree, di cui chiedeva il rigetto.
1.4. Si costituivano altresì gli Assicuratori Lloyd's, eccependo l'inoperatività delle coperture assicurative per intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c.
3 Proc. n. 2049/2017 R.G.
1.5. La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni in assenza di attività istruttoria, veniva rimessa in decisione all'udienza del 06/12/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
2. Tanto premesso, l'intervenuta fusione per incorporazione della società convenuta (allegata e documentata dalla incorporante CP_2 [...]
intervenuta nel processo in data 14/11/2022) impone una CP_1
preliminare delimitazione soggettiva del presente giudizio.
2.1. Al riguardo, è d'uopo evidenziare come le Sezioni Unite della Corte di
CAzione (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 30/07/2021, n. 21970), nel superare un consolidato orientamento di contrario avviso, hanno chiarito che la fusione per incorporazione provoca l'estinzione della società incorporata: “la fusione, dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, determina un fenomeno di concentrazione giuridica ed economica o "integrazione" o
"compenetrazione", dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa, sono imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante o la società risultante dalla fusione”
2.2. Un simile fenomeno, laddove si perfezioni in corso di causa, in mancanza di disposizioni derogatorie comporterebbe l'applicazione degli artt. 110 e 300 c.p.c., con l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al "venir meno" della parte, di cui all'art. 110 c.p.c.
Tuttavia, in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art. 2504 bis c.c. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate, “anche processuali”, vi è una “prosecuzione” dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che l'incorporante ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 30/07/2021, n. 21970).
2.3. Ne consegue che il rapporto processuale, a seguito dell'estinzione della società convenuta , deve ritenersi instaurato nei confronti della CP_2
incorporante peraltro regolarmente intervenuta nel Controparte_1
presente giudizio.
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3. Ciò posto, è necessario, in ossequio ai criteri di ordine logico-giuridico desumibili dall'art. 279 c.p.c., vagliare in via prioritaria i profili pregiudiziali sollevati dalle parti in ordine al difetto di giurisdizione e al difetto di competenza territoriale dell'adito Tribunale.
3.1. Quanto alla prima questione pregiudiziale, va premesso che parte convenuta e la terza chiamata invocano il difetto di Controparte_3
giurisdizione del G.O. sul rilievo per cui, con la domanda risarcitoria per cui è causa, la società attrice farebbe valere l'illegittimo esercizio di un potere amministrativo discrezionale (pacificamente rientrante nella giurisdizione del G.A., v. Cass. civ. Sez. Unite, 25/3/2016) ovvero un danno dipendente dall'errato esercizio della funzione (pubblicistica) di certificazione, dunque di competenza del G.A. ai sensi dell'art. 30 c.p.a.
3.1.1. A parere del Tribunale, invero, l'eccezione si palesa infondata.
3.1.2. La pretesa attorea, lungi dall'attagliarsi sull'esercizio del potere pubblicistico di certificazione, muove dalla premessa di un rapporto contrattuale con la società convenuta , rapporto al quale CP_2 quest'ultima avrebbe dato infedele attuazione attraverso l'avvio del procedimento di cui all'art. 40, comma 9 ter, del D.lgs. n. 163/2006
(vigente ratione temporis), così obliterando la volontà espressa dall'attrice con comunicazione del 20/03/2015, a mezzo della quale la Parte_1 comunicava alla convenuta l'intenzione di rendere
[...] CP_2
nulla ogni dichiarazione pregressa e/o qualsivoglia documentazione alla stessa trasmessa, in quanto - per “scelte di carattere aziendale” - si era rivolta ad altro ente di certificazione, oggi terza Controparte_3
chiamata in causa.
3.1.3. Ebbene, è utile rammentare che il procedimento di qualificazione delle imprese è disciplinato dagli artt. 60, 63 e 64 del d.P.R. 207/2010.
In breve, le imprese interessate stipulano un contratto di diritto privato con una società organismi di attestazione (SOA), e quest'ultima, all'esito dell'istruttoria di rito, rilascia ovvero nega l'attestazione richiesta. L'art. 71 del D.P.R. n. 207/2010 demanda, altresì, all' la vigilanza sul sistema CP_6 di qualificazione e sull'attività svolta dalle SOA, anche in ordine alle attestazioni rilasciate. La medesima Autorità controlla, inoltre, le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle
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imprese per ottenere l'attestazione, qualora le imprese interessate ne facciano richiesta.
3.1.4. Orbene, la lettura del quadro normativo di riferimento ha spinto gli interpreti a ritenere l'iter di qualificazione delle imprese scindibile in due fasi autonome, tenendo ben distinto “il rapporto che intercorre tra
l'Autorità e le SOA da quello che si instaura tra queste ultime e le imprese da qualificare. Tale distinzione attiene sia alla natura che agli effetti che ciascuna di dette relazioni è suscettibile di produrre: a) quanto alla prima, essa si estrinseca in un tipico rapporto pubblicistico, atteso che il potere di autorizzazione, controllo e vigilanza dell'Autorità sulle SOA costituisce espressione di una potestà amministrativa, a fronte della quale è possibile configurare esclusivamente interessi legittimi;
b) opposta è la conclusione in merito al secondo tipo di relazione, in cui SOA ed impresa aspirante all'attestazione sono legate da un vincolo privatistico, che deriva dalla sottoscrizione di un apposito contratto, il cui sinallagma si sostanzia nella prestazione della SOA di verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'attestazione richiesta e nella controprestazione di riconoscere un compenso” [cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 21 marzo 2016, n. 3455, sottolineatura aggiunta;
nello stesso senso anche T.A.R. , EN , sez. I, sentenza 29/06/2016 n. 692, secondo cui soggiacciono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che discendono dall'esecuzione del rapporto di qualificazione della Società organismo attestazione (S.O.A.) con l'impresa da qualificare, in quanto legate da un vincolo privatistico, che deriva dalla sottoscrizione di un apposito contratto, il cui sinallagma si sostanzia nella prestazione della S.O.A. di verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'attestazione richiesta e nella controprestazione di un compenso].
3.1.5. In applicazione dei suesposti principi ermeneutici, che il Tribunale condivide, deve concludersi per la sussistenza della giurisdizione ordinaria, vertendo la controversia sulla fase esecutiva del rapporto, privatistico, intervenuto tra la società richiedente la certificazione e la SOA.
3.2. Quanto all'eccepita incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale, che la convenuta fonda sul disposto di cui all'art. 14 del contratto stipulato tra e l'odierna attrice (il quale prevede che "ogni controversia CP_2
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che dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice ordinario – Foro competente quello di GENOVA, con espressa esclusione di ogni altro foro, ancorché concorrente"), si ritiene condivisibile il rilievo operato dal precedente giudice istruttore con ordinanza del 09/04/2021.
In quella sede, in particolare, è stato evidenziato che “la condizione generale onerosa derogatoria della competenza per territorio non risulta debitamente approvata ai sensi dell'art. 1341 c.c., atteso che il richiamo si apprezza come cumulativo, relativo cioè anche a clausole non onerose, che, dunque, non garantisce l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate, resa non facilmente conoscibile dal predisponente proprio perché confusa tra quelle
(Cass. n. 4452 del 2006; Cass. n. 9492 del 2012; Cass. n. 2970 del 2012)”.
3.2.1. Orbene, in seno al contratto di cui si discute si riscontra, in effetti, una sottoscrizione, ai fini di cui all'art. 1341 c.c., posta dalla società attrice al fine di approvare un elenco, cumulativo, di clausole, di cui si riportano soltanto il relativo articolo e la rubrica, e tanto non vale a concretizzare una idonea approvazione ex art. 1341 c.c., essendosi anche di recente ribadito che l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341
c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, ovvero a condizione che, in quest'ultima ipotesi, sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la validità della clausola di tacita proroga apposta in calce al contratto d'installazione di apparecchi per gioco lecito in quanto, seppur oggetto di un richiamo cumulativo, risultava evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto riferito alla "durata dell'accordo").
Ebbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, venendo in rilievo una sottoscrizione cumulativa di clausole delle quali non
è riportata alcuna indicazione, pur sommaria, del contenuto, la clausola di cui all'art. 14 del contratto intervenuto tra l'attrice e la convenuta è da
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ritenersi nulla, e pertanto inidonea a radicare la competenza esclusiva del
Tribunale di Genova.
3.2.2. Quanto all'ulteriore profilo di incompetenza territoriale, veicolato dalla convenuta in relazione all'art. 19 c.p.c. (sul presupposto che il
Tribunale di Genova costituirebbe il foro generale della società convenuta), deve sottolinearsi l'inammissibilità della relativa eccezione, per la mancata contestazione di tutti i fori alternativi di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c. (con particolare riguardo, nel caso di specie, al foro relativo ai diritti di obbligazione derivanti da fatto illecito).
Al riguardo, è noto che, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 co. 1 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. n. 17020/2011; Cass. n. 24277/2007).
3.2.3. In considerazione di ciò, deve predicarsi la competenza dell'adito
Tribunale.
4. Superati i profili pregiudiziali, è necessario confrontarsi con la preliminare eccezione di carenza di interesse ad agire, articolata dalla convenuta sul rilievo per cui la società attrice – nonostante l'operato della
– sarebbe stata comunque in possesso dell'attestato di CP_2
qualificazione 20/03/2015 n. 54065/03/00, rilasciato da Controparte_3
e riferito alla categoria OG 3/classifica V, vale a dire esattamente quella richiesta a con lettera 3/2/2015 (doc. 1) e da quest'ultima CP_2 rigettata con la nota 27/4/2016. Tanto, a dire dell'eccipiente, avrebbe reso l'attrice comunque titolare del “bene della vita” (attestazione SOA) la cui assenza assumeva essere la causa dei danni lamentati.
L'eccezione, a parere del Tribunale, non ha pregio: i danni di cui la società istante chiede il ristoro originano non già dalla carenza della qualificazione
OG 3/classifica V, quanto piuttosto dal fatto che, a causa dell'avvio del procedimento ex art. 40, comma 9 ter, D. Lgs 163/06, la Controparte_3
8 Proc. n. 2049/2017
[...]
ha sospeso l'attività volta a rilasciare, in favore dell'attrice, la CP_7
(diversa e ulteriore) attestazione per l'esecuzione di lavori pubblici con la categoria OG8, classifica 1, ciò che ha comportato la risoluzione, in danno della , di due contratti di sub-appalto già in essere. Parte_1
Se così è, risulta evidente come il fatto che l'attrice fosse già in possesso della qualificazione OG 3 non depriva di interesse la pretesa attorea a che venga accertata la natura (eventualmente) illegittima e colpevole dell'avvio, da parte della convenuta, del procedimento ex art. 40 cit., circostanza che avrebbe comportato l'impossibilità di ottemperare ai rapporti contrattuali già in essere e la preclusione ad ulteriori gare.
L'eccezione, dunque, è infondata.
5. Venendo al merito della pretesa attorea, occorre anzitutto precisare che, pur non avendo la società attrice articolato esplicita domanda di condanna nei suoi riguardi, deve nondimeno ritenersi che la domanda attorea sia estesa anche nei confronti della società chiamata Controparte_3
in causa su richiesta della parte convenuta, e tanto in applicazione del principio dell'estensione automatica della domanda nei confronti del terzo chiamato.
5.1. A tal proposito è opportuno prendere le mosse dalle puntualizzazioni operate dalla recente giurisprudenza di legittimità (vedasi CAzione civile sez. III, sentenza 15/02/2024 n. 4204, in motivazione), secondo la quale occorre distinguere: “qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto
(cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale co-obbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna” (in senso analogo anche cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30601 del 27-11-2018; conf. Sez. 3,
Ordinanza n. 11103 del 10-06-2020); viceversa, “in tema di responsabilità
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civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 31066 del 28-11-2019); del pari [ed è questa la situazione fattuale che si profila nel caso di specie, n.d.r.], “qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22050 del 11-09-2018, sottolineatura aggiunta;
nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, Sentenza n.
516 del 15/01/2020, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15232 del 01/06/2021).
5.2. Orbene, è agevole rilevare come, nel caso di specie, si profili l'ultima delle situazioni esemplificate dalla giurisprudenza citata, avendo la convenuta , sin dal primo atto defensionale, puntualmente CP_2
eccepito il difetto della propria legittimazione passiva in ordine alle doglianze attoree, indicando la società quale unico Controparte_3 soggetto effettivamente tenuto all'eventuale risarcimento dei danni, e tanto facendo valere non già un diverso rapporto giuridico (ad es. di garanzia) bensì la medesima situazione sostanziale veicolata dall'attrice, ossia la sospensione dell'attività di certificazione a causa del procedimento ex art. 40 co. 9 ter del Codice degli Appalti pubblici vigente ratione temporis (si vedano i punti 2.4 e 2.5. della comparsa di costituzione e risposta).
5.3. Non può che conseguirne l'estensione automatica della domanda attorea anche nei confronti della terza chiamata e, di riflesso, la necessità di esaminare ambedue le posizioni (sia quella della che quella CP_2
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della in relazione alla pretesa veicolata con l'atto Controparte_3
introduttivo del giudizio.
6. All'uopo, principiando dalla posizione della convenuta, non può mancarsi di rilevare come la domanda attorea sia infondata, mancando sia il profilo eziologico che quello colpevole del danno.
6.1. Anzitutto, deve premettersi come costituisse (sino alla sua CP_2
estinzione) una "Società Organismo di Attestazione" che svolge(va)
l'attività di attestazione e di effettuazione dei controlli tecnici al fine della qualificazione ex art. 40, D.lgs. n. 163/06 (codice dei contratti pubblici, che nella fattispecie è applicabile ratione temporis sebbene sia stato successivamente abrogato dal d.lgs. n. 50/2016).
A tal proposito, la convenuta ha puntualmente documentato la stipula, tra essa e la società attrice, in data 03/02/2015, di un contratto finalizzato, appunto, al rilascio dell'attestazione di categoria OG 3/classifica V (si vedano, al riguardo, i docc. 1, 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta).
6.2. L'esercizio dell'attività di attestazione (oggetto del contratto di cui si
è detto supra) si svolge a valle di quanto disposto dall'art. 40 del Codice degli Appalti pubblici vigente all'epoca dei fatti, secondo cui "i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati"
(comma 1), con la precisazione che "il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. … Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: …
b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico- finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione" (c. 4).
6.3. Parimenti documentata è la circostanza per cui, nello svolgimento del rapporto contrattuale, la ha riscontrato che, nonostante la CP_2
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della del 05/02/2015 – con la quale, ai sensi dell'art. 47 Parte_1
d.p.r. n. 445/2000, si attestava la regolarità contributiva dell'impresa – il
18/3/2015, la CA LE di EN ha rilasciato il DURC prot. n.
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34237468, dichiarando che l'Impresa NON RISULTA REGOLARE ai fini del DURC" (si vedano i docc.
4-6 del fascicolo di parte convenuta).
6.4. Orbene, a fronte di tale circostanza, in capo alla SOA non risultavano margini di discrezionalità, essendo essa tenuta ex lege ad avviare il procedimento di cui all'art. 40 comma 9-ter del d.lgs. n. 163/2006, finalizzato all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38 comma 1 lett. "i" e "m-bis" d.lgs. 163/2006, avendo reso, la legale rappresentante dell'impresa richiedente, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che non ha trovato oggettivo riscontro in atti degli enti previdenziali di EN) e CA LE (Provincia di Controparte_8
EN).
La carenza imputata alla società attrice, peraltro, lungi dal trovare smentita nel procedimento avviato dall' ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, CP_6
ha trovato in quella sede conferma, posto che, con atto 22/04/2016 prot. n.
65013, l' ha confermato la "presentazione, ai fini del conseguimento CP_6
dell'attestazione di qualificazione, di documentazione non oggettivamente riscontrata dal soggetto destinatario della verifica", giungendo ad
“assolvere” la società sul – diverso, e qui irrilevante – profilo soggettivo, ossia ritenendo che detta presentazione di documentazione smentita dall' non fosse riferibile all'impresa a titolo di dolo o colpa grave, CP_8
stante la pendenza di un procedimento conseguente a un'istanza di regolarizzazione dell'impresa, che quest'ultima poteva astrattamente presumere essere andato a buon fine.
6.5. In ragione della documentazione allegata dalla convenuta, si desume l'ossequio dei criteri imposti dalla legge e dalla normativa secondaria
["Manuale sull'Attività di qualificazione per l'Esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro" di cui Comunicato del Presidente
ANAC 16/10/2014 (pubblicato sulla G.U. 28/10/2014 n. 251), nonché
Regolamento unico 26/2/2014 in materia di esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 8, c. 4, d.lgs. n. 163/2006 (pubblicato in
G.U.R.I. 8-4-2014 n. 82)], non ravvisandosi profili di illegittimità dei provvedimenti adottati (che, del resto, non hanno trovato alcuna caducazione dinanzi alla giurisdizione amministrativa).
12 Proc. n. 2049/2017 R.G.
Né, contrariamente a quanto ventilato dalla parte attrice, la CP_2 avrebbe potuto esimersi dall'avvio del procedimento in ragione della Cont missiva del 20/03/2015 – peraltro inoltrata alla soltanto in data
01/04/2015, v. doc. 7 fascicolo convenuta – in quanto: i) atto inidoneo a precludere l'adempimento di un obbligo imposto ex lege (cfr. comma 9 ter del più volte citato art. 40 del D.lgs. 163/2006, secondo cui le SOA “hanno
l'obbligo” di comunicare all'Autorità l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese e “di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti”, ponendo tali obblighi addirittura a pena di decadenza dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione); ii) la missiva del 20/03/2015 non risulta nemmeno idonea a concretizzare un recesso dall'impegno contrattuale intercorso, limitandosi ad una richiesta di “ritenere nulli tutti i documenti […] già consegnati in quanto, per scelte aziendali, ci siamo dovuti rivolgere ad un altro Ente di Certificazione”, richiesta peraltro seguita dall'inoltro di documentazione utile ai fini istruttori.
6.6. Tali considerazioni convergono nell'evidenziare l'assenza di profili di colpevolezza a carico della convenuta, la quale si è limitata, nell'adempimento di un valido rapporto contrattuale, ad ottemperarvi e ad espletare le attività impose dalla legge, con riferimento alle quali, dunque, non è profilabile alcun profilo illecito.
6.7. Quantunque l'assenza del profilo soggettivo è bastevole a ritenere insussistente la responsabilità risarcitoria della (oggi CP_2 incorporata nella , l'infondatezza della domanda attorea può CP_1
predicarsi, altresì, con riferimento al nesso causale, difettante in quanto senz'altro interrotto dalla condotta di un soggetto terzo, ovvero la società
Controparte_3
Quest'ultima, infatti, ha autonomamente e discrezionalmente (ovvero in assenza di una disposizione normativa che ciò imponesse) deciso di sospendere la propria attività certificativa in favore dell'impresa attrice, concretizzando, in linea di principio, una circostanza sopravvenuta idonea
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a provocare l'evento (cfr. art. 42 c.p.) e, dunque, ad interrompere il nesso causale con la condotta (peraltro non antigiuridica) posta in essere dalla convenuta).
6.8. Se ne ricava, in definitiva, l'infondatezza della domanda attorea nei confronti della società convenuta, onde il relativo rigetto.
7. Quanto alla posizione della terza chiamata Controparte_3
(nei cui confronti deve ritenersi estesa la domanda in ragione delle considerazioni supra articolate al punto 5. e ss. della motivazione), occorre premettere che, per quanto qui di rilievo, tra quest'ultima e la società attrice
è intervenuto, in data 19/06/2015, un contratto finalizzato, per l'attrice, ad integrare la propria attestazione per l'esecuzione di lavori pubblici con la
(ulteriore) categoria OG8, classifica 1 (doc. 11. produzione
[...]
. CP_3
La condotta tenuta dalla è stata quella di sospendere il Controparte_3 procedimento istruttorio oggetto dell'anzidetto contratto, prima del rilascio dell'attestazione integrativa, all'esito di una verifica operata sul forum dell' dal quale ha appreso l'annotazione del 09/04/2015 dell'avvio CP_6
del procedimento ex art. 40, comma 9 ter del D.lgs. 163/2006 e la successiva annotazione del 03/06/2015 di chiusura del predetto procedimento da parte della , con annessa notizia della CP_2 prosecuzione a cura dell' ai sensi del comma 9 quater del predetto CP_6
art. 40 (doc. 9 produzione . Controparte_3
Ebbene, non paiono emergere profili di responsabilità nemmeno in capo alla difettando l'elemento soggettivo Controparte_3 dell'illecito.
Infatti, quantunque di tipo discrezionale (ossia non vincolata, come nel caso della , da puntuali determinazioni legislative) la scelta di CP_2 sospendere l'attività istruttoria si presenta non arbitraria, bensì in linea con una ragionevole e prudente linea di condotta che appare suggerita dall' allorquando quest'ultima, nel dettare le linee di CP_6
comportamento nel caso di accertamenti ad opera di una SOA diversa rispetto a quella a cui erano stati esibiti documenti oggettivamente non veritieri, ha chiarito “che la stessa cautela debba essere richiesta anche alle SOA diverse da quella che hanno accertato il falso oggettivo, atteso
14 Proc. n. 2049/2017 R.G.
che l'eventuale rilascio dell'attestazione ad un'impresa sottoposta ad accertamenti, dapprima dalla SOA e poi da parte dell' , potrebbe CP_6
essere causa delle medesime problematiche prospettate [difficoltà all'impresa, con riguardo all'eventuale perdita di commesse aggiudicate,
n.d.r.], in seguito all'adozione nei suoi confronti di provvedimenti interdittivi, chiarendo poi, che “anche la deliberazione di un provvedimento favorevole all'impresa potrebbe – paradossalmente – nell'ipotesi prospettata da codesta SOA, creare ulteriori criticità, in quanto la stessa impresa, risulterebbe, di fatto, nella possibilità di conseguire più attestazioni da SOA diverse, con le gravi conseguenze, sotto vari aspetti formali e sostanziali, che tale situazione causerebbe.” (vedasi la nota prot. E/230519/032 del 23/05/2019, doc. 10 produzione
[...]
. CP_3
Dunque, se tali sono le indicazioni di massima rese dall'autorità di vigilanza competente, deve ritenersi che la condotta tenuta dalla
[...]
non presenti profili di imputabilità soggettiva, che del resto CP_3
non sono stati minimamente profilati dalla parte attrice (e nemmeno dalla convenuta che ha richiesto la chiamata del terzo), né sono emersi altri elementi indici di eccesso di potere.
8. In definitiva, la domanda attorea deve dirsi infondata, non emergendo profili di responsabilità né a carico della società convenuta (oggi estinta) né in capo alla terza chiamata.
9. A questo punto, nonostante l'infondatezza della domanda attorea, permane la necessità di vagliare la bontà della domanda di manleva spesa nei confronti degli assicuratori Lloyd's, e tanto al fine di individuare di una corretta regolamentazione delle spese di lite.
9.1. Sul punto, è vero che, in linea di principio, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6757 del 2001;
Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 4958 del 2007; Cass. n. 7674 del 2008;
Cass. n. 8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo
(Cass. n. 2492 del 2016); tale principio, tuttavia, è derogato nel caso in cui
15 Proc. n. 2049/2017 R.G.
l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. n. 6514 del
2004; Cass. n. 8363 del 2010): la manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta, invero, nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato,
l'applicabilità del principio della soccombenza, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. n. 10070 del 2017).
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente affermato il principio, che il Tribunale integralmente condivide e ribadisce, secondo cui, qualora l'iniziativa del chiamante in causa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto restano a carico di quest'ultimo (Cass. n. 18710 del
2021; Cass. n. 31889 del 2019; Cass. n. 23948 del 2019; Cass. n. 23123 del
2019; Cass. n. 7431 del 2012; Cass. n. 10364 del 2023; nello stesso senso anche la recentissima CAzione civile, sez. III, 03/02/2025 n. 2520).
9.2. Orbene, nel caso di specie, la chiamata in garanzia dei Lloyd's da parte della non si palesa né arbitraria né manifestamente infondata. CP_2
Invero, gli assicuratori non solo non hanno negato, bensì hanno sostenuto l'esistenza delle dedotte polizze 31/12/2016 n. 1311331, in corso di vigenza al momento dell'avvio dell'azione, 31/12/2014 n. 1905440 riferita all'anno
2015 (doc. 30) e 31/12/2015 n. 1905458 riferita all'anno 2016
(rispettivamente doc. 29, 30 e 31 fascicolo di parte convenuta), e nemmeno
è contestata la ricomprensione, in tali polizze, del rischio concretizzatosi nella presente sede: tutte e tre le polizze prevedono, infatti, con clausole di identico tenore letterale, che "Premesso che l'Assicurato è abilitato, ai sensi di legge, all'esercizio dell'attività professionale di attestazione dell'esistenza dei soggetti esecutori di lavori pubblici ai sensi dell'articolo
8, comma 3, lettera a), b) e c) della legge 109 del 11.02.1994 e successive modificazioni, così come disciplinato ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 e della determina n. 23 emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente
16 Proc. n. 2049/2017 R.G.
responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento della propria attività professionale, per inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o comunque da parte delle persone per le quali l sia civilmente responsabile, sempre che, Parte_3
in qualsiasi momento durante la validità della garanzia assicurativa
l' sia regolarmente abilitato ai sensi di legge all'esercizio della Parte_3
succitata attività professionale” (art. 13, recante "oggetto dell'assicurazione").
L'unica contestazione è relativa all'asserita prescrizione, ex art. 2952 c.c., dei diritti derivanti dalle polizze anzidette, sul presupposto che – premesso il regime claims made dell'assicurazione, di talché l'assicurato sarebbe stato onerato di comunicare agli Assicuratori ogni richiesta risarcitoria pervenutagli da terzi – la "prima" richiesta risarcitoria dell'impresa risalirebbe alla notifica del "primo" ricorso al TAR Basilicata, avvenuta il
7/7/2015, mentre avrebbe formulato la propria segnalazione CP_2
all'Assicurazione il 31/7/2017.
Tale contestazione, nondimeno, non vale ad inficiare l'operatività delle polizze in quanto, come condivisibilmente eccepito dalla convenuta, il ricorso articolato dall'attrice dinanzi al TAR Basilicata (RG n. 682/2015) non conteneva una formulazione risarcitoria idonea a far decorrere il termine prescrizionale di cui all'art. 2952 c.c., in ragione della eccessiva genericità della richiesta di condanna, che peraltro espressamente ne rimetteva la quantificazione in separato giudizio.
Ne consegue che, predicata la (invero astratta, attesa l'infondatezza della domanda attorea) sussistenza della copertura assicurativa, e dunque la non manifesta infondatezza della richiesta di manleva, le spese di lite degli assicuratori chiamati vanno fatte ricadere sulla parte soccombente, ossia la società attrice.
10. Quanto, per l'appunto, alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, le stesse vanno poste a carico della parte attrice nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 52.001 a €
260.000), con applicazione dei valori minimi alla fase di trattazione/istruzione, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
17 Proc. n. 2049/2017 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di EN, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n. 2049/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta tutte le domande attoree;
2. condanna la parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore della convenuta (incorporante ), che si Controparte_1 CP_2 liquidano in € 11.268,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
3. condanna la parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore della terza chiamata che si liquidano in € Controparte_3
11.268,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
4. condanna la parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore della terza chiamata ASSICURATORI DEI LLOYD'S, che si liquidano in €
11.268,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
EN, lì 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
18
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di EN, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo in data 01/06/2017 al n.
2049/2017 R.G., avente ad oggetto: risarcimento del danno da illegittimo avvio di procedimento amministrativo
TRA
P.VA ), in persona del legale Parte_1 P.VA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Filomena
Simone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Balvano (PZ) al
Corso Garibaldi n. 41;
ATTRICE
E
Controparte_1
(C.F./ P.VA , in persona del legale rappresentante pro P.VA_2
tempore, quale società incorporante, ex art. 2504 bis c.c., la convenuta originaria “ , rappresentata Controparte_2
e difesa, come da procura in atti, dagli Avv.ti Roberto Damonte e Luca Di
Mase ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
EN, Via Nazario Sauro n. 102
CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_3
n persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv.
Anna Maria Crosta, insieme con la quale elettivamente domicilia presso lo
1 Proc. n. 2049/2017 R.G.
studio dell'Avv. Maria Domenica Cimadomo in EN, via 4 Novembre
n. 46;
TERZO CHIAMATO
E
ASSICURATORI DEI LLOYD'S (che hanno sottoscritto le polizze n.
1905440, n. 1905458 n. 1911331), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Cecilia
Buresti, insieme con la quale elettivamente domiciliano presso lo studio dell'avv. Giovanna Di Nino, sito in EN, Via Francesco Crispi, n. 33;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 06/12/2024, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 27/05/2017, ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la (nel prosieguo, Controparte_2
anche solo " ) rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia il CP_2
Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: condannare la convenuta al risarcimento dei danni quantificati in premessa in euro 118.695,00 o in quella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata giudizialmente in giudizio, ovvero che dovesse essere ritenuta equa dal Tribunale, oltre al risarcimento dei danni da danno all'immagine pubblica, alla credibilità politico-amministrativa, al danno morale, ed al danno da perdita di nella misura che il Pt_2
Tribunale vorrà liquidare equitativamente, con gli interessi e la svalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Riservato ogni altro diritto e azione".
In estrema sintesi, le doglianze attoree muovevano dal presupposto che la società avesse (asseritamente in via illegittima) attivato ai suoi CP_2
danni il procedimento ex art. 40, comma 9 ter, del D.lgs. 163/2006, con ciò inducendo la diversa società a sospendere Controparte_3
l'attività di attestazione necessaria, per la società attrice, all'espletamento
2 Proc. n. 2049/2017 R.G.
dei contratti di sub-appalto stipulati con le società Controparte_4
. ed RE SO , contratti
[...] Controparte_5
che, infatti, venivano risolti.
L'illegittimità della condotta della SOA RINA veniva fondata, nella narrazione attorea, sul rilievo per cui l' a conclusione del CP_6 procedimento, aveva ritenuto l'assenza di dolo o colpa grave in ordine alla produzione, ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione, di documentazione priva di riscontro oggettivo.
In forza di tanto, la società attrice ventilava la ricorrenza di danni
(patrimoniali) per la mancata partecipazione alle gare di appalto e per la risoluzione dei contratti di sub-appalto di cui in premessa, chiedendo altresì il ristoro per i danni (non patrimoniali) da lesione all'immagine pubblica e alla credibilità politico-amministrativa della società, oltre al danno da perdita di chance.
1.2. Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 20/10/2017, la convenuta (successivamente fusa per incorporazione nella CP_2
società organismo di attestazione intervenuta in CP_1 CP_1
giudizio in luogo della società incorporata in data 14/11/2022), eccependo:
i) il difetto di giurisdizione del G.O.; ii) il difetto di competenza territoriale del Tribunale di EN, in favore di quello di Genova;
iii) la carenza di interesse ad agire in capo alla società attrice;
iv) il proprio difetto di legittimazione passiva e la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti della società v) l'infondatezza nel Controparte_3
merito della domanda attorea;
vi) la sussistenza di copertura assicurativa con gli Assicuratori Lloyd's, tenuti alla manleva in caso di condanna, previa estensione del contraddittorio nei loro confronti.
1.3. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
sostenendo il difetto di giurisdizione del G.O., la Controparte_3 propria carenza di legittimazione passiva (e dunque l'insussistenza dei presupposti per la propria chiamata in causa) e l'infondatezza delle pretese attoree, di cui chiedeva il rigetto.
1.4. Si costituivano altresì gli Assicuratori Lloyd's, eccependo l'inoperatività delle coperture assicurative per intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c.
3 Proc. n. 2049/2017 R.G.
1.5. La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni in assenza di attività istruttoria, veniva rimessa in decisione all'udienza del 06/12/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
2. Tanto premesso, l'intervenuta fusione per incorporazione della società convenuta (allegata e documentata dalla incorporante CP_2 [...]
intervenuta nel processo in data 14/11/2022) impone una CP_1
preliminare delimitazione soggettiva del presente giudizio.
2.1. Al riguardo, è d'uopo evidenziare come le Sezioni Unite della Corte di
CAzione (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 30/07/2021, n. 21970), nel superare un consolidato orientamento di contrario avviso, hanno chiarito che la fusione per incorporazione provoca l'estinzione della società incorporata: “la fusione, dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, determina un fenomeno di concentrazione giuridica ed economica o "integrazione" o
"compenetrazione", dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa, sono imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante o la società risultante dalla fusione”
2.2. Un simile fenomeno, laddove si perfezioni in corso di causa, in mancanza di disposizioni derogatorie comporterebbe l'applicazione degli artt. 110 e 300 c.p.c., con l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al "venir meno" della parte, di cui all'art. 110 c.p.c.
Tuttavia, in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art. 2504 bis c.c. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate, “anche processuali”, vi è una “prosecuzione” dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che l'incorporante ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 30/07/2021, n. 21970).
2.3. Ne consegue che il rapporto processuale, a seguito dell'estinzione della società convenuta , deve ritenersi instaurato nei confronti della CP_2
incorporante peraltro regolarmente intervenuta nel Controparte_1
presente giudizio.
4 Proc. n. 2049/2017 R.G.
3. Ciò posto, è necessario, in ossequio ai criteri di ordine logico-giuridico desumibili dall'art. 279 c.p.c., vagliare in via prioritaria i profili pregiudiziali sollevati dalle parti in ordine al difetto di giurisdizione e al difetto di competenza territoriale dell'adito Tribunale.
3.1. Quanto alla prima questione pregiudiziale, va premesso che parte convenuta e la terza chiamata invocano il difetto di Controparte_3
giurisdizione del G.O. sul rilievo per cui, con la domanda risarcitoria per cui è causa, la società attrice farebbe valere l'illegittimo esercizio di un potere amministrativo discrezionale (pacificamente rientrante nella giurisdizione del G.A., v. Cass. civ. Sez. Unite, 25/3/2016) ovvero un danno dipendente dall'errato esercizio della funzione (pubblicistica) di certificazione, dunque di competenza del G.A. ai sensi dell'art. 30 c.p.a.
3.1.1. A parere del Tribunale, invero, l'eccezione si palesa infondata.
3.1.2. La pretesa attorea, lungi dall'attagliarsi sull'esercizio del potere pubblicistico di certificazione, muove dalla premessa di un rapporto contrattuale con la società convenuta , rapporto al quale CP_2 quest'ultima avrebbe dato infedele attuazione attraverso l'avvio del procedimento di cui all'art. 40, comma 9 ter, del D.lgs. n. 163/2006
(vigente ratione temporis), così obliterando la volontà espressa dall'attrice con comunicazione del 20/03/2015, a mezzo della quale la Parte_1 comunicava alla convenuta l'intenzione di rendere
[...] CP_2
nulla ogni dichiarazione pregressa e/o qualsivoglia documentazione alla stessa trasmessa, in quanto - per “scelte di carattere aziendale” - si era rivolta ad altro ente di certificazione, oggi terza Controparte_3
chiamata in causa.
3.1.3. Ebbene, è utile rammentare che il procedimento di qualificazione delle imprese è disciplinato dagli artt. 60, 63 e 64 del d.P.R. 207/2010.
In breve, le imprese interessate stipulano un contratto di diritto privato con una società organismi di attestazione (SOA), e quest'ultima, all'esito dell'istruttoria di rito, rilascia ovvero nega l'attestazione richiesta. L'art. 71 del D.P.R. n. 207/2010 demanda, altresì, all' la vigilanza sul sistema CP_6 di qualificazione e sull'attività svolta dalle SOA, anche in ordine alle attestazioni rilasciate. La medesima Autorità controlla, inoltre, le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle
5 Proc. n. 2049/2017 R.G.
imprese per ottenere l'attestazione, qualora le imprese interessate ne facciano richiesta.
3.1.4. Orbene, la lettura del quadro normativo di riferimento ha spinto gli interpreti a ritenere l'iter di qualificazione delle imprese scindibile in due fasi autonome, tenendo ben distinto “il rapporto che intercorre tra
l'Autorità e le SOA da quello che si instaura tra queste ultime e le imprese da qualificare. Tale distinzione attiene sia alla natura che agli effetti che ciascuna di dette relazioni è suscettibile di produrre: a) quanto alla prima, essa si estrinseca in un tipico rapporto pubblicistico, atteso che il potere di autorizzazione, controllo e vigilanza dell'Autorità sulle SOA costituisce espressione di una potestà amministrativa, a fronte della quale è possibile configurare esclusivamente interessi legittimi;
b) opposta è la conclusione in merito al secondo tipo di relazione, in cui SOA ed impresa aspirante all'attestazione sono legate da un vincolo privatistico, che deriva dalla sottoscrizione di un apposito contratto, il cui sinallagma si sostanzia nella prestazione della SOA di verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'attestazione richiesta e nella controprestazione di riconoscere un compenso” [cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 21 marzo 2016, n. 3455, sottolineatura aggiunta;
nello stesso senso anche T.A.R. , EN , sez. I, sentenza 29/06/2016 n. 692, secondo cui soggiacciono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che discendono dall'esecuzione del rapporto di qualificazione della Società organismo attestazione (S.O.A.) con l'impresa da qualificare, in quanto legate da un vincolo privatistico, che deriva dalla sottoscrizione di un apposito contratto, il cui sinallagma si sostanzia nella prestazione della S.O.A. di verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'attestazione richiesta e nella controprestazione di un compenso].
3.1.5. In applicazione dei suesposti principi ermeneutici, che il Tribunale condivide, deve concludersi per la sussistenza della giurisdizione ordinaria, vertendo la controversia sulla fase esecutiva del rapporto, privatistico, intervenuto tra la società richiedente la certificazione e la SOA.
3.2. Quanto all'eccepita incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale, che la convenuta fonda sul disposto di cui all'art. 14 del contratto stipulato tra e l'odierna attrice (il quale prevede che "ogni controversia CP_2
6 Proc. n. 2049/2017 R.G.
che dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice ordinario – Foro competente quello di GENOVA, con espressa esclusione di ogni altro foro, ancorché concorrente"), si ritiene condivisibile il rilievo operato dal precedente giudice istruttore con ordinanza del 09/04/2021.
In quella sede, in particolare, è stato evidenziato che “la condizione generale onerosa derogatoria della competenza per territorio non risulta debitamente approvata ai sensi dell'art. 1341 c.c., atteso che il richiamo si apprezza come cumulativo, relativo cioè anche a clausole non onerose, che, dunque, non garantisce l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate, resa non facilmente conoscibile dal predisponente proprio perché confusa tra quelle
(Cass. n. 4452 del 2006; Cass. n. 9492 del 2012; Cass. n. 2970 del 2012)”.
3.2.1. Orbene, in seno al contratto di cui si discute si riscontra, in effetti, una sottoscrizione, ai fini di cui all'art. 1341 c.c., posta dalla società attrice al fine di approvare un elenco, cumulativo, di clausole, di cui si riportano soltanto il relativo articolo e la rubrica, e tanto non vale a concretizzare una idonea approvazione ex art. 1341 c.c., essendosi anche di recente ribadito che l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341
c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, ovvero a condizione che, in quest'ultima ipotesi, sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la validità della clausola di tacita proroga apposta in calce al contratto d'installazione di apparecchi per gioco lecito in quanto, seppur oggetto di un richiamo cumulativo, risultava evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto riferito alla "durata dell'accordo").
Ebbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, venendo in rilievo una sottoscrizione cumulativa di clausole delle quali non
è riportata alcuna indicazione, pur sommaria, del contenuto, la clausola di cui all'art. 14 del contratto intervenuto tra l'attrice e la convenuta è da
7 Proc. n. 2049/2017 R.G.
ritenersi nulla, e pertanto inidonea a radicare la competenza esclusiva del
Tribunale di Genova.
3.2.2. Quanto all'ulteriore profilo di incompetenza territoriale, veicolato dalla convenuta in relazione all'art. 19 c.p.c. (sul presupposto che il
Tribunale di Genova costituirebbe il foro generale della società convenuta), deve sottolinearsi l'inammissibilità della relativa eccezione, per la mancata contestazione di tutti i fori alternativi di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c. (con particolare riguardo, nel caso di specie, al foro relativo ai diritti di obbligazione derivanti da fatto illecito).
Al riguardo, è noto che, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 co. 1 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. n. 17020/2011; Cass. n. 24277/2007).
3.2.3. In considerazione di ciò, deve predicarsi la competenza dell'adito
Tribunale.
4. Superati i profili pregiudiziali, è necessario confrontarsi con la preliminare eccezione di carenza di interesse ad agire, articolata dalla convenuta sul rilievo per cui la società attrice – nonostante l'operato della
– sarebbe stata comunque in possesso dell'attestato di CP_2
qualificazione 20/03/2015 n. 54065/03/00, rilasciato da Controparte_3
e riferito alla categoria OG 3/classifica V, vale a dire esattamente quella richiesta a con lettera 3/2/2015 (doc. 1) e da quest'ultima CP_2 rigettata con la nota 27/4/2016. Tanto, a dire dell'eccipiente, avrebbe reso l'attrice comunque titolare del “bene della vita” (attestazione SOA) la cui assenza assumeva essere la causa dei danni lamentati.
L'eccezione, a parere del Tribunale, non ha pregio: i danni di cui la società istante chiede il ristoro originano non già dalla carenza della qualificazione
OG 3/classifica V, quanto piuttosto dal fatto che, a causa dell'avvio del procedimento ex art. 40, comma 9 ter, D. Lgs 163/06, la Controparte_3
8 Proc. n. 2049/2017
[...]
ha sospeso l'attività volta a rilasciare, in favore dell'attrice, la CP_7
(diversa e ulteriore) attestazione per l'esecuzione di lavori pubblici con la categoria OG8, classifica 1, ciò che ha comportato la risoluzione, in danno della , di due contratti di sub-appalto già in essere. Parte_1
Se così è, risulta evidente come il fatto che l'attrice fosse già in possesso della qualificazione OG 3 non depriva di interesse la pretesa attorea a che venga accertata la natura (eventualmente) illegittima e colpevole dell'avvio, da parte della convenuta, del procedimento ex art. 40 cit., circostanza che avrebbe comportato l'impossibilità di ottemperare ai rapporti contrattuali già in essere e la preclusione ad ulteriori gare.
L'eccezione, dunque, è infondata.
5. Venendo al merito della pretesa attorea, occorre anzitutto precisare che, pur non avendo la società attrice articolato esplicita domanda di condanna nei suoi riguardi, deve nondimeno ritenersi che la domanda attorea sia estesa anche nei confronti della società chiamata Controparte_3
in causa su richiesta della parte convenuta, e tanto in applicazione del principio dell'estensione automatica della domanda nei confronti del terzo chiamato.
5.1. A tal proposito è opportuno prendere le mosse dalle puntualizzazioni operate dalla recente giurisprudenza di legittimità (vedasi CAzione civile sez. III, sentenza 15/02/2024 n. 4204, in motivazione), secondo la quale occorre distinguere: “qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto
(cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale co-obbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna” (in senso analogo anche cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30601 del 27-11-2018; conf. Sez. 3,
Ordinanza n. 11103 del 10-06-2020); viceversa, “in tema di responsabilità
9 Proc. n. 2049/2017 R.G.
civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 31066 del 28-11-2019); del pari [ed è questa la situazione fattuale che si profila nel caso di specie, n.d.r.], “qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22050 del 11-09-2018, sottolineatura aggiunta;
nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, Sentenza n.
516 del 15/01/2020, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15232 del 01/06/2021).
5.2. Orbene, è agevole rilevare come, nel caso di specie, si profili l'ultima delle situazioni esemplificate dalla giurisprudenza citata, avendo la convenuta , sin dal primo atto defensionale, puntualmente CP_2
eccepito il difetto della propria legittimazione passiva in ordine alle doglianze attoree, indicando la società quale unico Controparte_3 soggetto effettivamente tenuto all'eventuale risarcimento dei danni, e tanto facendo valere non già un diverso rapporto giuridico (ad es. di garanzia) bensì la medesima situazione sostanziale veicolata dall'attrice, ossia la sospensione dell'attività di certificazione a causa del procedimento ex art. 40 co. 9 ter del Codice degli Appalti pubblici vigente ratione temporis (si vedano i punti 2.4 e 2.5. della comparsa di costituzione e risposta).
5.3. Non può che conseguirne l'estensione automatica della domanda attorea anche nei confronti della terza chiamata e, di riflesso, la necessità di esaminare ambedue le posizioni (sia quella della che quella CP_2
10 Proc. n. 2049/2017 R.G.
della in relazione alla pretesa veicolata con l'atto Controparte_3
introduttivo del giudizio.
6. All'uopo, principiando dalla posizione della convenuta, non può mancarsi di rilevare come la domanda attorea sia infondata, mancando sia il profilo eziologico che quello colpevole del danno.
6.1. Anzitutto, deve premettersi come costituisse (sino alla sua CP_2
estinzione) una "Società Organismo di Attestazione" che svolge(va)
l'attività di attestazione e di effettuazione dei controlli tecnici al fine della qualificazione ex art. 40, D.lgs. n. 163/06 (codice dei contratti pubblici, che nella fattispecie è applicabile ratione temporis sebbene sia stato successivamente abrogato dal d.lgs. n. 50/2016).
A tal proposito, la convenuta ha puntualmente documentato la stipula, tra essa e la società attrice, in data 03/02/2015, di un contratto finalizzato, appunto, al rilascio dell'attestazione di categoria OG 3/classifica V (si vedano, al riguardo, i docc. 1, 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta).
6.2. L'esercizio dell'attività di attestazione (oggetto del contratto di cui si
è detto supra) si svolge a valle di quanto disposto dall'art. 40 del Codice degli Appalti pubblici vigente all'epoca dei fatti, secondo cui "i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati"
(comma 1), con la precisazione che "il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. … Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: …
b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico- finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione" (c. 4).
6.3. Parimenti documentata è la circostanza per cui, nello svolgimento del rapporto contrattuale, la ha riscontrato che, nonostante la CP_2
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della del 05/02/2015 – con la quale, ai sensi dell'art. 47 Parte_1
d.p.r. n. 445/2000, si attestava la regolarità contributiva dell'impresa – il
18/3/2015, la CA LE di EN ha rilasciato il DURC prot. n.
11 Proc. n. 2049/2017 R.G.
34237468, dichiarando che l'Impresa NON RISULTA REGOLARE ai fini del DURC" (si vedano i docc.
4-6 del fascicolo di parte convenuta).
6.4. Orbene, a fronte di tale circostanza, in capo alla SOA non risultavano margini di discrezionalità, essendo essa tenuta ex lege ad avviare il procedimento di cui all'art. 40 comma 9-ter del d.lgs. n. 163/2006, finalizzato all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38 comma 1 lett. "i" e "m-bis" d.lgs. 163/2006, avendo reso, la legale rappresentante dell'impresa richiedente, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che non ha trovato oggettivo riscontro in atti degli enti previdenziali di EN) e CA LE (Provincia di Controparte_8
EN).
La carenza imputata alla società attrice, peraltro, lungi dal trovare smentita nel procedimento avviato dall' ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, CP_6
ha trovato in quella sede conferma, posto che, con atto 22/04/2016 prot. n.
65013, l' ha confermato la "presentazione, ai fini del conseguimento CP_6
dell'attestazione di qualificazione, di documentazione non oggettivamente riscontrata dal soggetto destinatario della verifica", giungendo ad
“assolvere” la società sul – diverso, e qui irrilevante – profilo soggettivo, ossia ritenendo che detta presentazione di documentazione smentita dall' non fosse riferibile all'impresa a titolo di dolo o colpa grave, CP_8
stante la pendenza di un procedimento conseguente a un'istanza di regolarizzazione dell'impresa, che quest'ultima poteva astrattamente presumere essere andato a buon fine.
6.5. In ragione della documentazione allegata dalla convenuta, si desume l'ossequio dei criteri imposti dalla legge e dalla normativa secondaria
["Manuale sull'Attività di qualificazione per l'Esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro" di cui Comunicato del Presidente
ANAC 16/10/2014 (pubblicato sulla G.U. 28/10/2014 n. 251), nonché
Regolamento unico 26/2/2014 in materia di esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 8, c. 4, d.lgs. n. 163/2006 (pubblicato in
G.U.R.I. 8-4-2014 n. 82)], non ravvisandosi profili di illegittimità dei provvedimenti adottati (che, del resto, non hanno trovato alcuna caducazione dinanzi alla giurisdizione amministrativa).
12 Proc. n. 2049/2017 R.G.
Né, contrariamente a quanto ventilato dalla parte attrice, la CP_2 avrebbe potuto esimersi dall'avvio del procedimento in ragione della Cont missiva del 20/03/2015 – peraltro inoltrata alla soltanto in data
01/04/2015, v. doc. 7 fascicolo convenuta – in quanto: i) atto inidoneo a precludere l'adempimento di un obbligo imposto ex lege (cfr. comma 9 ter del più volte citato art. 40 del D.lgs. 163/2006, secondo cui le SOA “hanno
l'obbligo” di comunicare all'Autorità l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese e “di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti”, ponendo tali obblighi addirittura a pena di decadenza dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione); ii) la missiva del 20/03/2015 non risulta nemmeno idonea a concretizzare un recesso dall'impegno contrattuale intercorso, limitandosi ad una richiesta di “ritenere nulli tutti i documenti […] già consegnati in quanto, per scelte aziendali, ci siamo dovuti rivolgere ad un altro Ente di Certificazione”, richiesta peraltro seguita dall'inoltro di documentazione utile ai fini istruttori.
6.6. Tali considerazioni convergono nell'evidenziare l'assenza di profili di colpevolezza a carico della convenuta, la quale si è limitata, nell'adempimento di un valido rapporto contrattuale, ad ottemperarvi e ad espletare le attività impose dalla legge, con riferimento alle quali, dunque, non è profilabile alcun profilo illecito.
6.7. Quantunque l'assenza del profilo soggettivo è bastevole a ritenere insussistente la responsabilità risarcitoria della (oggi CP_2 incorporata nella , l'infondatezza della domanda attorea può CP_1
predicarsi, altresì, con riferimento al nesso causale, difettante in quanto senz'altro interrotto dalla condotta di un soggetto terzo, ovvero la società
Controparte_3
Quest'ultima, infatti, ha autonomamente e discrezionalmente (ovvero in assenza di una disposizione normativa che ciò imponesse) deciso di sospendere la propria attività certificativa in favore dell'impresa attrice, concretizzando, in linea di principio, una circostanza sopravvenuta idonea
13 Proc. n. 2049/2017 R.G.
a provocare l'evento (cfr. art. 42 c.p.) e, dunque, ad interrompere il nesso causale con la condotta (peraltro non antigiuridica) posta in essere dalla convenuta).
6.8. Se ne ricava, in definitiva, l'infondatezza della domanda attorea nei confronti della società convenuta, onde il relativo rigetto.
7. Quanto alla posizione della terza chiamata Controparte_3
(nei cui confronti deve ritenersi estesa la domanda in ragione delle considerazioni supra articolate al punto 5. e ss. della motivazione), occorre premettere che, per quanto qui di rilievo, tra quest'ultima e la società attrice
è intervenuto, in data 19/06/2015, un contratto finalizzato, per l'attrice, ad integrare la propria attestazione per l'esecuzione di lavori pubblici con la
(ulteriore) categoria OG8, classifica 1 (doc. 11. produzione
[...]
. CP_3
La condotta tenuta dalla è stata quella di sospendere il Controparte_3 procedimento istruttorio oggetto dell'anzidetto contratto, prima del rilascio dell'attestazione integrativa, all'esito di una verifica operata sul forum dell' dal quale ha appreso l'annotazione del 09/04/2015 dell'avvio CP_6
del procedimento ex art. 40, comma 9 ter del D.lgs. 163/2006 e la successiva annotazione del 03/06/2015 di chiusura del predetto procedimento da parte della , con annessa notizia della CP_2 prosecuzione a cura dell' ai sensi del comma 9 quater del predetto CP_6
art. 40 (doc. 9 produzione . Controparte_3
Ebbene, non paiono emergere profili di responsabilità nemmeno in capo alla difettando l'elemento soggettivo Controparte_3 dell'illecito.
Infatti, quantunque di tipo discrezionale (ossia non vincolata, come nel caso della , da puntuali determinazioni legislative) la scelta di CP_2 sospendere l'attività istruttoria si presenta non arbitraria, bensì in linea con una ragionevole e prudente linea di condotta che appare suggerita dall' allorquando quest'ultima, nel dettare le linee di CP_6
comportamento nel caso di accertamenti ad opera di una SOA diversa rispetto a quella a cui erano stati esibiti documenti oggettivamente non veritieri, ha chiarito “che la stessa cautela debba essere richiesta anche alle SOA diverse da quella che hanno accertato il falso oggettivo, atteso
14 Proc. n. 2049/2017 R.G.
che l'eventuale rilascio dell'attestazione ad un'impresa sottoposta ad accertamenti, dapprima dalla SOA e poi da parte dell' , potrebbe CP_6
essere causa delle medesime problematiche prospettate [difficoltà all'impresa, con riguardo all'eventuale perdita di commesse aggiudicate,
n.d.r.], in seguito all'adozione nei suoi confronti di provvedimenti interdittivi, chiarendo poi, che “anche la deliberazione di un provvedimento favorevole all'impresa potrebbe – paradossalmente – nell'ipotesi prospettata da codesta SOA, creare ulteriori criticità, in quanto la stessa impresa, risulterebbe, di fatto, nella possibilità di conseguire più attestazioni da SOA diverse, con le gravi conseguenze, sotto vari aspetti formali e sostanziali, che tale situazione causerebbe.” (vedasi la nota prot. E/230519/032 del 23/05/2019, doc. 10 produzione
[...]
. CP_3
Dunque, se tali sono le indicazioni di massima rese dall'autorità di vigilanza competente, deve ritenersi che la condotta tenuta dalla
[...]
non presenti profili di imputabilità soggettiva, che del resto CP_3
non sono stati minimamente profilati dalla parte attrice (e nemmeno dalla convenuta che ha richiesto la chiamata del terzo), né sono emersi altri elementi indici di eccesso di potere.
8. In definitiva, la domanda attorea deve dirsi infondata, non emergendo profili di responsabilità né a carico della società convenuta (oggi estinta) né in capo alla terza chiamata.
9. A questo punto, nonostante l'infondatezza della domanda attorea, permane la necessità di vagliare la bontà della domanda di manleva spesa nei confronti degli assicuratori Lloyd's, e tanto al fine di individuare di una corretta regolamentazione delle spese di lite.
9.1. Sul punto, è vero che, in linea di principio, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6757 del 2001;
Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 4958 del 2007; Cass. n. 7674 del 2008;
Cass. n. 8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo
(Cass. n. 2492 del 2016); tale principio, tuttavia, è derogato nel caso in cui
15 Proc. n. 2049/2017 R.G.
l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. n. 6514 del
2004; Cass. n. 8363 del 2010): la manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta, invero, nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato,
l'applicabilità del principio della soccombenza, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. n. 10070 del 2017).
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente affermato il principio, che il Tribunale integralmente condivide e ribadisce, secondo cui, qualora l'iniziativa del chiamante in causa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto restano a carico di quest'ultimo (Cass. n. 18710 del
2021; Cass. n. 31889 del 2019; Cass. n. 23948 del 2019; Cass. n. 23123 del
2019; Cass. n. 7431 del 2012; Cass. n. 10364 del 2023; nello stesso senso anche la recentissima CAzione civile, sez. III, 03/02/2025 n. 2520).
9.2. Orbene, nel caso di specie, la chiamata in garanzia dei Lloyd's da parte della non si palesa né arbitraria né manifestamente infondata. CP_2
Invero, gli assicuratori non solo non hanno negato, bensì hanno sostenuto l'esistenza delle dedotte polizze 31/12/2016 n. 1311331, in corso di vigenza al momento dell'avvio dell'azione, 31/12/2014 n. 1905440 riferita all'anno
2015 (doc. 30) e 31/12/2015 n. 1905458 riferita all'anno 2016
(rispettivamente doc. 29, 30 e 31 fascicolo di parte convenuta), e nemmeno
è contestata la ricomprensione, in tali polizze, del rischio concretizzatosi nella presente sede: tutte e tre le polizze prevedono, infatti, con clausole di identico tenore letterale, che "Premesso che l'Assicurato è abilitato, ai sensi di legge, all'esercizio dell'attività professionale di attestazione dell'esistenza dei soggetti esecutori di lavori pubblici ai sensi dell'articolo
8, comma 3, lettera a), b) e c) della legge 109 del 11.02.1994 e successive modificazioni, così come disciplinato ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 e della determina n. 23 emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente
16 Proc. n. 2049/2017 R.G.
responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento della propria attività professionale, per inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o comunque da parte delle persone per le quali l sia civilmente responsabile, sempre che, Parte_3
in qualsiasi momento durante la validità della garanzia assicurativa
l' sia regolarmente abilitato ai sensi di legge all'esercizio della Parte_3
succitata attività professionale” (art. 13, recante "oggetto dell'assicurazione").
L'unica contestazione è relativa all'asserita prescrizione, ex art. 2952 c.c., dei diritti derivanti dalle polizze anzidette, sul presupposto che – premesso il regime claims made dell'assicurazione, di talché l'assicurato sarebbe stato onerato di comunicare agli Assicuratori ogni richiesta risarcitoria pervenutagli da terzi – la "prima" richiesta risarcitoria dell'impresa risalirebbe alla notifica del "primo" ricorso al TAR Basilicata, avvenuta il
7/7/2015, mentre avrebbe formulato la propria segnalazione CP_2
all'Assicurazione il 31/7/2017.
Tale contestazione, nondimeno, non vale ad inficiare l'operatività delle polizze in quanto, come condivisibilmente eccepito dalla convenuta, il ricorso articolato dall'attrice dinanzi al TAR Basilicata (RG n. 682/2015) non conteneva una formulazione risarcitoria idonea a far decorrere il termine prescrizionale di cui all'art. 2952 c.c., in ragione della eccessiva genericità della richiesta di condanna, che peraltro espressamente ne rimetteva la quantificazione in separato giudizio.
Ne consegue che, predicata la (invero astratta, attesa l'infondatezza della domanda attorea) sussistenza della copertura assicurativa, e dunque la non manifesta infondatezza della richiesta di manleva, le spese di lite degli assicuratori chiamati vanno fatte ricadere sulla parte soccombente, ossia la società attrice.
10. Quanto, per l'appunto, alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, le stesse vanno poste a carico della parte attrice nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 52.001 a €
260.000), con applicazione dei valori minimi alla fase di trattazione/istruzione, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
17 Proc. n. 2049/2017 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di EN, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n. 2049/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta tutte le domande attoree;
2. condanna la parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore della convenuta (incorporante ), che si Controparte_1 CP_2 liquidano in € 11.268,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
3. condanna la parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore della terza chiamata che si liquidano in € Controparte_3
11.268,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
4. condanna la parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore della terza chiamata ASSICURATORI DEI LLOYD'S, che si liquidano in €
11.268,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
EN, lì 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
18