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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/08/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3700/2025 r.g.v.g., promosso da
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Carla Villani Mei del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente per l'adozione di
, nata a [...] il [...] Persona_1
con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: adozione di persona maggiore di età.
Conclusioni del ricorrente:
“conclude riportandosi al ricorso introduttivo e chiedendo che al cognome dell'adottanda sia aggiunto quello dell'adottante, così come richiesto da entrambi, e, in via subordinata, che il cognome dell'adottante sia anteposto a quello dell'adottanda”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 Con ricorso depositato il 17 marzo 2025, , nato a [...] l'11 Parte_1
novembre 1980, ha domandato di potere adottare , nata a [...] il 2 Persona_1
marzo 2007. A sostegno della propria domanda, il ricorrente, privo di figli legittimi o naturali, ha rimarcato il profondo legame affettivo che lo unisce a figlia che la Per_1
propria moglie, , ha avuto da un altro uomo, scomparso dalle loro vite Persona_2
ancor prima della nascita della ragazza e da quel momento mai più visto.
Il ha in particolare dedotto di conoscere sin dal 2011, anno Parte_1 Per_1
in cui ha avuto inizio l'unione sentimentale con la madre di quest'ultima; che da allora il loro rapporto, cementatosi in oltre 10 anni di convivenza, è andato costantemente crescendo ed approfondendosi sino ad assumere i contorni tipici della relazione padre- figlia;
che, coerentemente con questo “sentire”, si è sempre occupato di lei, sia dal punto di vista morale che materiale, alla stessa stregua di un genitore;
che è pertanto suo desiderio che tale sentimento di sostanziale paternità trovi oggi anche formale riconoscimento.
Il Pubblico Ministero, ritualmente notiziato del procedimento mediante trasmissione telematica degli atti, è intervenuto con atto del 5 aprile 2025.
All'udienza del 18 giugno 2025 è stato acquisito il consenso all'adozione da parte di , che ha confermato quanto esposto dal difensore nel ricorso, Parte_1
e dell'adottanda, che ha reso dichiarazioni del tutto in linea con i contenuti del predetto atto introduttivo. Nella medesima sede sono state poi sentiti , madre Persona_2
dell'adottanda e moglie dell'adottante, nonché e Persona_3 [...]
genitori di quest'ultimo, che hanno dato ulteriore e pieno riscontro alle Per_4
evidenze già raccolte in merito alla intima comunione d'affetti instauratasi tra il ricorrente e Per_1
Nel caso di specie sono dunque state adempiute tutte le condizioni di legge richieste per far luogo all'adozione, posto che: in conformità a quanto prescritto all'art. 291 c.c., l'adottante ha da lungo tempo superato i 35 anni e ha ben più di 18 anni di differenza rispetto all'adottanda, che di anni ne ha 18; in sede di udienza, sia
[...]
che hanno prestato il loro consenso all'adozione (artt. 296 Parte_1 Persona_1
2 e 311, co. 1, c.c.); è stato accertato che l'adottante è senza figli e che l'adottanda, di stato libero, non è stata in precedenza adottata da altri;
la madre dell'adottanda, nonché coniuge dell'adottante, ha espresso il suo assenso, come richiesto dall'art. 297 c.c.;
l'adottanda è stata riconosciuta solo dalla madre, mentre il padre dell'adottanda ha fatto perdere le proprie tracce ancora prima della nascita di quest'ultima, senza poi più dare notizia di sé; l'adozione conviene a , in quanto, in tal modo, può Persona_1
ulteriormente consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo vincolo affettivo e spirituale che la lega a fin da quando Parte_1
era bambina;
non è emerso che il ricorrente intenda utilizzare l'istituto dell'adozione in modo improprio, per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituti.
Alla luce di quanto premesso, il Tribunale dispone quindi farsi luogo all'adozione di da parte di . Persona_1 Pt_1 Parte_1
Considerato quanto richiesto concordemente dall'adottante e dall'adottanda all'udienza del 18 giugno 2025, va disposto, ai sensi dell'art. 299, co. 1, c.c. (nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale 4 luglio 2023, n. 135) che l'adottanda assuma il cognome e lo posponga al proprio, così da chiamarsi Parte_1
. Parte_2
La natura del procedimento e l'assenza di richieste in merito alle spese processuali esimono il Collegio dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
a) dispone farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], Persona_1
da parte di , nato a [...] l'[...]; Parte_1
b) dispone che assuma il cognome posponendolo al Persona_1 Parte_1
proprio e che pertanto il suo cognome divenga “ ; Parte_2
c) ordina che la sentenza sia trascritta a cura del cancelliere del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
3 Tribunale, il 29 luglio 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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